Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.21 imposta sul reddito |
Data: | 14/12/1995 |
Numero: | 579 |
Sommario |
Art. 1. (Trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale contributivo). |
§ 95.21.54 – D.Lgs. 14 dicembre 1995, n. 579.
Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale contributivo stabilito dal medesimo art. 2.
(G.U. 24 gennaio 1996, n. 19).
Art. 1. (Trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale contributivo).
1. Il presente decreto legislativo disciplina il trattamento fiscale e contributivo della parte eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di L. 132.000.000 ai sensi dell'art. 2, comma 18, della
2. I contributi eccedenti i limiti percentuali di importo della contribuzione a fondi pensione previsti dall'art. 13, commi 2 e 3, del citato
3. Nel caso dei lavoratori che hanno esercitato l'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 23, della
4. Qualora i contributi versati ai sensi del comma 2 al fondo pensione superino complessivamente la misura del 10 per cento del reddito annuo di cui al medesimo comma 2, la deduzione fiscale a favore del datore di lavoro può operare nella misura massima della differenza tra tale misura del 10 per cento e la misura del contributo del lavoratore.
5. Alla contribuzione, nei confronti della quale opera la deduzione fiscale di cui al comma 2, si applica:
a) ove a carico del datore di lavoro, il contributo di solidarietà di cui all'art. 12 del citato
b) ove a carico del lavoratore, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento in favore della gestione pensionistica obbligatoria cui il lavoratore medesimo è iscritto; a tale contributo si applicano le disposizioni in materia di riscossione, di termini di prescrizioni e di sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza.