§ 95.21.54 – D.Lgs. 14 dicembre 1995, n. 579.
Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamento fiscale e contributivo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:14/12/1995
Numero:579


Sommario
Art. 1.  (Trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale contributivo).


§ 95.21.54 – D.Lgs. 14 dicembre 1995, n. 579.

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale contributivo stabilito dal medesimo art. 2.

(G.U. 24 gennaio 1996, n. 19).

 

     Art. 1. (Trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale contributivo).

     1. Il presente decreto legislativo disciplina il trattamento fiscale e contributivo della parte eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di L. 132.000.000 ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ove destinata al finanziamento di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.

     2. I contributi eccedenti i limiti percentuali di importo della contribuzione a fondi pensione previsti dall'art. 13, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, versati ai predetti fondi dai datori di lavoro e dai lavoratori appartenenti a regimi pensionistici in precedenza privi di massimale contributivo, sono deducibili ai fini fiscali in misura complessivamente non superiore al 10 per cento del reddito annuo eccedente il massimale della base contributiva di cui al comma 1, e comunque per un ammontare non superiore a L. 16.800.000 rivalutabile con gli stessi criteri del predetto massimale.

     3. Nel caso dei lavoratori che hanno esercitato l'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la deduzione fiscale di cui al comma 2 è ammessa, qualora lavoratori subordinati, a condizione che le fonti istitutive di cui all'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di ulteriori quote, ove ancora disponibili, del trattamento di fine rapporto per un importo pari all'ammontare del contributo versato e sia intervenuto un accordo collettivo, o in mancanza, un accordo individuale, sulla redistribuzione del minor onere contributivo sui redditi al di sopra del massimale.

     4. Qualora i contributi versati ai sensi del comma 2 al fondo pensione superino complessivamente la misura del 10 per cento del reddito annuo di cui al medesimo comma 2, la deduzione fiscale a favore del datore di lavoro può operare nella misura massima della differenza tra tale misura del 10 per cento e la misura del contributo del lavoratore.

     5. Alla contribuzione, nei confronti della quale opera la deduzione fiscale di cui al comma 2, si applica:

     a) ove a carico del datore di lavoro, il contributo di solidarietà di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

     b) ove a carico del lavoratore, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento in favore della gestione pensionistica obbligatoria cui il lavoratore medesimo è iscritto; a tale contributo si applicano le disposizioni in materia di riscossione, di termini di prescrizioni e di sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza.