§ 98.1.37667 - Circolare 17 aprile 1997, n. 95 .
Art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67. Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello.


Settore:Normativa nazionale
Data:17/04/1997
Numero:95


Sommario
Art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67. Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello. 


§ 98.1.37667 - Circolare 17 aprile 1997, n. 95 .

Art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67. Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici  

 

dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e  

 

Primari Medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

L'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 (G.U. - serie generale del 26 marzo 1997, n. 71), entrato in vigore il 27 marzo 1997, stabilisce quanto segue:

«1. Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo comma di detto articolo, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

2. Agli effetti dell'esclusione dalla retribuzione imponibile, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono. In fase di prima applicazione, tale limite non può superare la misura dell'uno per cento sino al 31 dicembre 1997 e del due per cento dal 1° gennaio 1998. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disposti i successivi incrementi sino al raggiungimento del predetto limite massimo del tre per cento, in funzione delle risorse finanziarie all'uopo disponibili.

3. Le erogazioni di cui al comma 1 sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del dieci per cento, a carico del datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Il predetto contributo non è dovuto quando tali erogazioni sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. Se è destinata a tale finalità solo una parte di dette erogazioni, il predetto contributo si applica sulla parte residua.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione nelle forme pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.).

5. Il regime contributivo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applica quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

6. Ai fini dell'applicazione del regime contributivo previsto dal presente articolo, i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce; i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro trenta giorni da quest'ultima data.

7. Il datore di lavoro che ha indebitamente beneficiato del regime contributivo di cui al comma 1, oltre al versamento dei contributi evasi, è tenuto al pagamento delle sanzioni civili ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 53 miliardi per l'anno 1997, a lire 277 miliardi per l'anno 1998, a lire 476 miliardi per l'anno 1999, a lire 703 miliardi per l'anno 2000 e a lire 763 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede:

a) quanto a lire 37 miliardi per l'anno 1997 e a lire 108 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tale fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 86 miliardi per l'anno 1998, a lire 224 miliardi per l'anno 1999, a lire 383 miliardi per l'anno 2000, a lire 424 miliardi a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

c) quanto a lire 16 miliardi per l'anno 1997, a lire 83 miliardi per l'anno 1998, a lire 144 miliardi per l'anno 1999, a lire 212 miliardi per l'anno 2000 e a lire 231 miliardi per l'anno 2001, mediante utilizzo delle maggiori entrate fiscali derivanti dal presente articolo».

Le disposizioni sopra riportate reintroducono il regime di parziale decontribuzione già previsto e disciplinato dal D.L. 28 marzo 1996, n. 166, dal D.L. 27 maggio 1996, n. 295, dal D.L. 26 luglio 1996, n. 396, dal D.L. 24 settembre 1996, n. 499 tutti decaduti per mancata conversione in legge ed i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (cfr. circolare 13 dicembre 1996, n. 251).

La nuova disciplina non si discosta da quella dettata dalle norme decadute, per cui si fa rinvio alle disposizioni emanate con la circolare n. 152 del 22 luglio 1996 e la circolare n. 213 del 6 novembre 1996.

Peraltro, per quanto riguarda l'applicazione del limite entro il quale opera la decontribuzione la norma lo fissa nella misura dell'1% della retribuzione contrattuale dell'anno di riferimento sino al 31 dicembre 1997 e del 2% dal 1° gennaio 1998. I successivi incrementi sino al raggiungimento della percentuale del 3% prevista a regime saranno disposti con decreto interministeriale.

Il nuovo regime di decontribuzione trova applicazione per le erogazioni che intervengono dal 27 marzo 1997 e cioè dalla data di entrata in vigore del D.L. in commento.

Per quanto riguarda il deposito dei contratti presso gli uffici del Ministero del lavoro, ferma restando la competenza in materia del citato Ministero, si ritiene opportuno allegare la circolare n. 139 del 24 ottobre 1996 con la quale è stata dettata dal Ministero la disciplina amministrativa per il deposito dei contratti sia agli effetti dell'applicazione del regime di decontribuzione in base alle norme decadute sia per le finalità previste dall'art. 3, comma 1, del D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, in materia di determinazione contrattuale della retribuzione da considerarsi agli effetti previdenziali (cfr. circolare n. 195 del 11 ottobre 1996.)

 

 

Modalità operative

I datori di lavoro, all'atto della erogazione delle somme soggette al regime di decontribuzione, si atterranno alle modalità indicate nella circolare n. 152 del 22 luglio 1996, punto 8, e cioè:

- assoggetteranno al contributo di solidarietà del 10 per cento le somme rientranti nel "tetto" ed alla contribuzione ordinaria quelle che eccedono il tetto stesso;

- esonereranno da ogni contribuzione le erogazioni, entro il limite del "tetto", destinate alla previdenza complementare.

Per il versamento del contributo di solidarietà sulle erogazioni effettuate nel periodo di paga cui si riferisce la denuncia, sarà utilizzato il previsto codice "M930" preceduto dalla dicitura "contr. Solid. Art. 2, c. 3 D.L. 67/97". Nelle apposite caselle dovrà essere riportato il numero dei dipendenti e, nella casella "retribuzioni", l'ammontare delle somme assoggettate al contributo.

Per le erogazioni già intervenute dal 27 marzo 1997, i datori di lavoro potranno procedere al recupero della ordinaria contribuzione e al versamento del contributo di solidarietà con una delle denunce contributive relative al mese di aprile (da presentare entro il 20 maggio 1997), di maggio (da presentare entro il 20 giugno 1997), ovvero di giugno (da presentare entro il 20 luglio 1997).

Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

- porteranno in detrazione, dalla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia, l'importo della erogazione soggetta a decontribuzione ed assoggetteranno l'importo ottenuto alla ordinaria contribuzione;

- verseranno il contributo di solidarietà sulla retribuzione soggetta a decontribuzione utilizzando il previsto codice "M931", preceduto dalla dicitura "CONG. 10% D.L. 67/97". Nessun dato deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Ai fini della compilazione del mod. DM10/S, i datori di lavoro porteranno in detrazione dalla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo della erogazione soggetta a decontribuzione e calcoleranno i contributi sanitari sul totale ottenuto.

Restano ferme le modalità illustrate con la circolare n. 213 del 6 novembre 1996, al punto 5, per le operazioni di conguaglio da effettuare alla fine dell'anno o, precedentemente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato

Circolare 24 ottobre 1996, n. 139