§ 98.1.37202 - Circolare 28 gennaio 1997, n. 64 .
Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 1997/98.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/01/1997
Numero:64

§ 98.1.37202 - Circolare 28 gennaio 1997, n. 64 .

Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 1997/98.

 

Emanata dal Ministero della pubblica istruzione, Direzioni generali per l'istruzione professionale, tecnica, classica, scientifica e magistrale, media non statale, Ispettorato per l'istruzione artistica.

 

 

Ai Provveditori agli studi  

 

Loro sedi 

 

Al Sovrintendente scolastico per la  

 

Provincia di Trento 

 

Al Sovrintendente scolastico per la  

 

Provincia di Bolzano  

 

All'Intendente scolastico per la scuola  

 

in lingua tedesca  

 

Bolzano 

 

All'Intendente scolastico per la scuola  

 

delle località ladine  

 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente agli studi per  

 

la Valle d'Aosta 

 

Aosta 

e, p. c.: 

Ai Sovrintendenti scolastici regionali 

 

Loro sedi 

 

Al Ministero del bilancio e della  

 

programmazione economica 

 

Segreteria generale della programmazione - Div. VIII 

 

Roma 

 

Al Ministero delle finanze  

 

Direzione generale delle tasse e delle  

 

imposte indirette sugli affari 

 

Roma 

 

All'Assessore alla pubblica istruzione  

 

della Regione autonoma Valle d'Aosta 

 

Aosta 

 

All'Assessore alla pubblica istruzione  

 

della Regione Sicilia 

 

Palermo  

 

 

Com'è noto, l'art. 21 - 9 comma della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art. 28, 4° comma della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.

Il Ministro del bilancio e della programmazione, al riguardo interpellato da questo Ministero, ha comunicato con fax in data 10 gennaio 1997 che il tasso d'inflazione programmata per il 1997 è pari al 2,50% come indicato nella relazione Previsionale e Programmatica per il 1997.

Conseguentemente, i limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, stabiliti dal 4° comma dell'art. 28 della summenzionata legge 28 febbraio 1986, n. 41 a tutt'oggi annualmente rivalutati, sono ulteriormente rivalutati, per l'anno scolastico 1997-98, in ragione del 2,50%, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori, come da seguente prospetto:

per i nuclei familiari: formati dal seguente numero di persone: 

limite mass. di reddito per l'anno scolastico 1996-97 riferito all'anno d'imposta 1995: 

rivalutaz. in ragione del 2,5% con arrotond. alle lire 1000 superiori 

limite massimo di redd. per l'a.s.1997-98 riferito all'anno d'imposta 1996 

1 

7.422.000 

186.000 

7.608.000 

2 

12.318.000 

308.000 

12.626.000 

3 

15.835.000 

396.000 

16.231.000 

4 

18.914.000 

473.000 

19.387.000 

5 

21.991.000 

550.000 

22.541.000 

6 

24.924.000 

624.000 

25.548.000 

7 e oltre 

27.854.000 

697.000 

28.551.000 

Con l'occasione si ricorda che la misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (Gazz. Uff. Serie generale n. 118 del 23 maggio 1990).

Le SS.VV. sono pregate di diramare la presente circolare a tutte le istituzioni scolastiche ed educative.