Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 18/03/1926 |
Numero: | 562 |
Sommario |
Art. unico. Salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adottati in virtù di delegazione di poteri legislativi, sono convertiti in legge i decreti luogotenenziali ed [...] |
§ 80.3.a - Legge 18 marzo 1926, n. 562. [1]
Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi.
(G.U. 3 maggio 1926, n. 102).
Salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adottati in virtù di delegazione di poteri legislativi, sono convertiti in legge i decreti luogotenenziali ed i decreti-legge indicati nella tabella A annessa alla presente legge.
Inoltre sono apportate le seguenti modifiche ai due decreti-legge sottoindicati:
Ministero dell'economia nazionale.
Al
All'art. 1, seconda riga, dopo la parola “contratto" aggiungere:
“ed in ogni caso fino al termine del contratto stesso" così che l'articolo risulta il seguente:
“Per le annate agrarie 1925-26 e 1926-27 o per la sola annata 1925-26, se ad esse si limiti la durata del contratto, ed in ogni caso fino al termine del contratto stesso, i locatori di fondi rustici indicati nel
Al
Alla quinta riga dell'articolo unico, dopo la parola: “alle",aggiungere “votazioni nelle", così che l'articolo risulta il seguente:
“ I soci di una cooperativa di consumo i quali abbiano contratto con l'azienda cooperativa un rapporto di impiego e di lavoro di carattere continuativo, per il quale percepiscano una retribuzione in denaro o in natura a carico del bilancio sociale non hanno diritto di partecipare, per tutta la durata di tale rapporto di impiego o di lavoro, alle votazioni nelle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio e per la elezione degli amministratori e dei sindaci della cooperativa stessa. Le votazioni alle quali essi abbiano partecipato sono nulle".
Sono altresì convalidati i decreti reali, indicati nella tabella B annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.
ALLEGATI
Tabella A (Omissis)
Tabella B (Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 24 del