Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 31. Criminalità organizzata |
Capitolo: | 31.1 criminalità organizzata |
Data: | 29/10/1991 |
Numero: | 345 |
Sommario |
Art. 1. Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata. |
Art. 2. Attività informativa. |
Art. 3. Direzione investigativa antimafia. |
Art. 3 bis. Personale a disposizione per le esigenze connesse alla lotta alla criminalità organizzata. |
Art. 4. Disposizioni concernenti il personale. |
Art. 5. Relazione al Parlamento. |
Art. 6. Copertura finanziaria. |
Art. 7. - Entrata in vigore. |
§ 31.1.27 - D.L. 29 ottobre 1991, n. 345. [1]
Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata.
(G.U. 31 ottobre 1991, n. 256).
Art. 1. Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata. [2]
[1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, presieduto dal Ministero dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio è composto:
a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;
b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna [3];
e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna [4];
f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia [5].
2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalità organizzata, a:
a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attività investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attività e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a carattere interforze, operanti a livello centrale e territoriale [6];
b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego;
c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilità e inadempienze;
d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.
3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonchè della Direzione investigativa antimafia [7].
4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.]
Art. 2. Attività informativa.
1. Nell'ambito delle attività per le informazioni e la sicurezza dello Stato previste dalla
2. Salvo quanto disposto dall'art. 9 della
2 bis. Per l'espletamento delle attività previste dai commi 1 e 2, il personale del nucleo di cui all'art. 1 ter, comma 1, del
2 ter. I commi 1 e 2 dell'art. 1 ter del
2 quater. L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1992. A decorrere dal giorno successivo alla cessazione di dette funzioni, le competenze sono attribuite al Ministro dell'interno con facoltà di delega nei confronti dei prefetti e del Direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3, nonché nei confronti di altri organi e uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorità. Le competenze previste dal comma 3 dell'art. 1 ter del
2 quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 1993 la rubrica denominata Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso'' istituita nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno dall'art. 4 della
2 sexies. In relazione a quanto stabilito dal comma 2 quater, il Ministro dell'interno con propri decreti provvede a trasferire alla Direzione investigativa antimafia le dotazioni immobiliari, nonché i mezzi e le attrezzature tecnico-logistiche di cui l'Ufficio dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa abbia a qualsiasi titolo la disponibilità e determina, di concerto con le Amministrazioni interessate, l'assegnazione alla medesima Direzione investigativa antimafia del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992, presso l'Ufficio predetto [13].
3. Il controllo sulle attività previste dal comma 1 è esercitato dal Comitato di cui all'art. 11 della
Art. 3. Direzione investigativa antimafia. [14]
[1. E' istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima.
2. Formano oggetto delle attività di investigazione preventiva della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalità operative di dette organizzazioni, nonché ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno delle estorsioni [15].
3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico.
4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del
5. All'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, ferme restando le attribuzioni previste dal
6. Alla DIA è preposto un direttore tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalità organizzata. Il direttore della DIA partecipa alle riunioni del Consiglio generale di cui all'art. 1, cui riferisce sul funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui risultati conseguiti [18].
6 bis. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 è assegnato alla DIA un vice direttore con funzioni vicarie [19].
7. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
8. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale di cui all'art. 1, determina l'organizzazione della D.I.A. secondo moduli rispondenti alla diversificazione dei settori d'investigazione e alla specificità degli ordinamenti delle forze di polizia interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima fase, l'organizzazione è articolata come segue:
a) reparto investigazioni preventive;
b) reparto investigazioni giudiziarie;
c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi.
9. Alla determinazione del numero e delle competenze delle divisioni in cui si articolano i reparti di cui al comma 8 si provvede con le modalità e procedure indicate nell'art. 5, settimo comma, della
10. In attuazione di quanto stabilito nel presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno dettate norme per l'unificazione nella D.I.A. di tutte le attività dell'ufficio dell'Alto Commissario che riguardano compiti assegnati dal presente decreto al medesimo organismo.]
Art. 3 bis. Personale a disposizione per le esigenze connesse alla lotta alla criminalità organizzata. [20]
1. Per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti affidati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa e per quelle connesse all'attuazione del
2. [In relazione a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, su proposta del Ministro dell'interno, un contingente di dirigenti generali della Polizia di Stato, nel numero massimo di cinque unità, può essere collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in eccedenza all'organico previsto per il SISDE dalle disposizioni vigenti] [22].
Art. 4. Disposizioni concernenti il personale.
1. Nella prima attuazione del presente decreto, la dotazione di personale e mezzi da porre a disposizione della Direzione investigativa antimafia è determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio generale di cui all'art. 1. Al funzionamento della Direzione investigativa antimafia, nonché ai compiti attinenti alla gestione tecnico-logistica e alla direzione e amministrazione del personale alla stessa assegnato, provvede il Dipartimento della pubblica sicurezza. All'assegnazione del personale appartenente ai ruoli direttivi della Polizia di Stato e ai ruoli degli ufficiali, nei gradi equivalenti, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si provvede con l'osservanza delle modalità e procedure indicate ai commi 2, 3 e 4 [23].
2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno, bandisce un concorso unico nazionale riservato agli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, di qualifica non inferiore a commissario o grado equiparato e non superiore a vice questore aggiunto o grado equiparato, ai fini dell'assegnazione alla D.I.A. Al concorso, da effettuarsi mediante selezione per titoli di servizio, sono ammessi a partecipare i funzionari ed ufficiali sopraindicati che ne facciano domanda nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi in deroga a quanto stabilito al comma 4 dell'art. 17 della
4. I funzionari e gli ufficiali risultati vincitori del concorso per titoli di servizio di cui al comma 2 sono assegnati, con decreto del Ministro dell'interno, alla D.I.A., previa comunicazione alle amministrazioni interessate. Ai predetti funzionari e ufficiali, ferme restando le posizioni di stato e il trattamento economico loro attribuiti dai rispettivi ordinamenti, si applicano per tutta la durata della loro permanenza presso la D.I.A. le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 3 della
4 bis. In aggiunta al personale assegnato a norma del comma 2, l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, su proposta del direttore della DIA, può richiedere l'assegnazione nominativa di funzionari ed ufficiali in misura non superiore al 5 per cento della dotazione di personale stabilita al comma 1. Ai predetti funzionari e ufficiali, nonché ai dirigenti e al rimanente personale, alla cui assegnazione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, si applicano le disposizioni richiamate al comma 4 [25].
4 ter. Al perfezionamento e all'aggiornamento periodico del personale assegnato alla DIA si provvede mediante appositi corsi svolti dalla scuola di perfezionamento per le forze di polizia, di cui all'art. 22 della
5. Con successivo provvedimento legislativo saranno istituiti appositi ruoli di investigatori speciali del Ministero dell'interno, determinandone il relativo ordinamento, le dotazioni organiche, gli stati giuridici e le progressioni di carriera, i trattamenti economici in attività di servizio e di quiescenza, e saranno dettate le particolari disposizioni riguardanti il personale già impiegato presso la D.I.A.
6. Al fine di assicurare i collegamenti tra la D.I.A. e gli altri uffici, reparti e strutture delle forze di polizia, ivi compresi i servizi di cui all'art. 12 del
7. [27].
8. [28].
Art. 5. Relazione al Parlamento. [29]
[1. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia e presenta, unitamente con la relazione di cui all'art. 113 della
Art. 6. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 547 milioni per l'anno finanziario 1991 ed in lire 9.000 milioni per gli anni 1992, 1993 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi [30].
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7. - Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 120 del
[3] Lettera così sostituita dall'art. 15 della
[4] Lettera così sostituita dall'art. 15 della
[5] Lettera così sostituita dall'art. 15 della
[6] Lettera così modificata dalla
[7] Comma così modificato dall'art. 15 della
[8] Comma così rettificato con avviso pubblicato in G.U. 6 novembre 1991, n. 260.
[9] Comma inserito dalla
[10] Comma inserito dalla
[11] Comma inserito dalla
[12] Comma inserito dalla
[13] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 120 del
[15] Comma così modificato dalla
[16] Comma così modificato dalla
[17] Comma così modificato dalla
[18] Comma così sostituito dalla
[19] Comma inserito dalla
[20] Articolo inserito dalla
[21] Comma così modificato dall'art. 32 del
[22] Comma abrogato dall'art. 2 del
[23] Comma così modificato dalla
[24] Comma già modificato dall'art. 4 della
[25] Comma inserito dalla
[26] Comma inserito dalla
[27] Comma abrogato alla
[28] Comma abrogato alla
[29] Articolo abrogato dall'art. 120 del
[30] Comma così modificato dalla