§ 98.1.26721 - Legge 30 dicembre 1991, n. 410.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, recante disposizioni urgenti per il coordinamento delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/12/1991
Numero:410


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, recante disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la [...]
Art. 2.      1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 2 del decreto-legge 29 [...]


§ 98.1.26721 - Legge 30 dicembre 1991, n. 410.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, recante disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata.

(G.U. 30 dicembre 1991, n. 304)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, recante disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

          Art. 2.

     1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 412, dell'art. 2 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 61, e dell'art. 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 141.

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345

     All'articolo 1, al comma 2, lettera a), le parole: "anche interforze" sono sostituite dalle seguenti: "e in primo luogo a quelli a carattere interforze".

     All'articolo 2, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     "2-bis. Per l'espletamento delle attività previste dai commi 1 e 2, il personale del nucleo di cui all'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, è restituito ai servizi di appartenenza.

     2-ter. I commi 1 e 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, sono soppressi.

     2-quater. L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1994. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le competenze di detto organo sono attribuite al Ministro dell'interno con potestà di delega nei confronti dei prefetti e del direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3, ad eccezione di quelle previste dal comma 3 dell'art. 1-ter del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, che sono devolute al Capo della polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza.

     2-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 1995 la rubrica denominata ” Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso'' istituita nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno dall'art. 4 della legge 15 novembre 1988, n. 486, è soppressa e gli stanziamenti previsti sui corrispondenti capitoli, nonchè quello specificamente indicato per l'Alto Commissario dal comma 3 dell'art. 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono trasferiti sui capitoli della rubrica sicurezza pubblica'' del medesimo stato di previsione della spesa, rispettivamente per le esigenze di funzionamento della Direzione investigativa antimafia e per gli oneri complessivi concernenti le misure di protezione di coloro che collaborano con la giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     All'articolo 3:

     al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: "ivi compreso il fenomeno delle estorsioni";

     al comma 4, al secondo periodo, le parole: "se svolgere, in collaborazione con gli stessi," sono sostituite dalle seguenti: "e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale," ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1993, è assegnato alla DIA, nei contingenti e con i criteri e le modalità determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze.";

     al comma 5, le parole: "è affidata la direzione, con connessa responsabilità, delle attività svolte dalla DIA, delle quali è tenuto a riferire periodicamente al Consiglio generale di cui all'art. 1." sono sostituite dalle seguenti: "è attribuita la responsabilità generale delle attività svolte dalla DIA, delle quali si riferisce periodicamente al Consiglio generale di cui all'art. 1, e competono i provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della DIA, delle direttive emanate a norma del medesimo art. 1.";

     il comma 6 è sostituito dai seguenti:

     "6. Alla DIA è preposto un direttore tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalità organizzata. Il direttore della DIA partecipa alle riunioni del Consiglio generale di cui all'art. 1, cui riferisce sul funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui risultati conseguiti.

     6-bis. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 è assegnato alla DIA un vice direttore con funzioni vicarie".

     Dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

     "Art. 3-bis (Personale a disposizione per le esigenze connesse alla lotta alla criminalità organizzata). -1. Per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti affidati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa e per quelle connesse all'attuazione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, su proposta del Ministro dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite massimo del 15 per cento della dotazione organica, può essere collocata a disposizione, oltre a quella stabilita dall'art. 237 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e in deroga ai limiti temporali ivi previsti.

     2. In relazione a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, su proposta del Ministro dell'interno, un contingente di dirigenti generali della Polizia di Stato, nel numero massimo di cinque unità, può essere collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in eccedenza all'organico previsto per il SISDE dalle disposizioni vigenti".

     All'articolo 4:

     al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "All'assegnazione del personale appartenente ai ruoli direttivi della Polizia di Stato e ai ruoli degli ufficiali, nei gradi equivalenti, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si provvede con l'osservanza delle modalità e procedure indicate ai commi 2, 3 e 4.";

     dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

     "4-bis. In aggiunta al personale assegnato a norma del comma 2, l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, su proposta del direttore della DIA, può richiedere l'assegnazione nominativa di funzionari ed ufficiali in misura non superiore al 5 per cento della dotazione di personale stabilita al comma 1. Ai predetti funzionari e ufficiali, nonchè ai dirigenti e al rimanente personale, alla cui assegnazione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, si applicano le disposizioni richiamate al comma 4.

     4-ter. Al perfezionamento e all'aggiornamento periodico del personale assegnato alla DIA si provvede mediante appositi corsi svolti dalla scuola di perfezionamento per le forze di polizia, di cui all'art. 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e da sezioni interforze presso gli istituti di istruzione previsti dalla medesima legge.";

     il comma 7 è soppresso;

     il comma 8 è soppresso.

     All'articolo 6:

     al comma 1, le parole: "ed in lire 3.930 milioni per gli anni 1992 e 1993" sono sostituite dalle seguenti: "ed in lire 9.000 milioni per gli anni 1992, 1993 e a regime".