Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.2 assicurazioni obbligatorie |
Data: | 29/03/1979 |
Numero: | 91 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, concernente modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale, con le [...] |
§ 77.2.5B - Legge 29 marzo 1979, n. 91.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, concernente modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale.
(G.U. 1 aprile 1979, n. 91)
E' convertito in legge il
L'art. 2 è sostituito dal seguente:
Il primo comma dell'art. 69 del testo unico approvato con
a) al punto 3) sono soppresse le parole "e fino a 15 miliardi di lire";
b) il punto 4) è soppresso.
L'art. 3 è sostituito dal seguente:
Il terzo comma dell'art. 69 del testo unico approvato con
"In caso di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, è determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti".
Dopo l'art. 3 sono aggiunti i seguenti:
Art. 3 bis.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del
Si considerano "ammodernamenti" anche le iniziative che, ove richiesto da vincoli urbanistici, comportino cambiamenti nella ubicazione dello stabilimento purchè tale mutamento ubicazionale avvenga nell'ambito del medesimo comune del comprensorio, ove definito, o delle comunità montane o dei comuni viciniori.
Art. 3 ter.
Ai fini dell'applicazione del
L'art. 4 è sostituito dal seguente:
I primi due commi dell'art. 63 del testo unico approvato con
"Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali ovvero all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di stabilimenti esistenti, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti in impianti fissi.
Il finanziamento anzidetto è concedibile limitatamente ai primi 30 miliardi di lire di investimenti in impianti fissi nel caso di nuovi stabilimenti; nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di stabilimenti esistenti, il finanziamento è limitato all'importo risultante dalla differenza tra il limite di 30 miliardi e l'ammontare degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario; il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente rubrica, è fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento.
Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato con i criteri di cui al precedente comma, dell'importo di 30 miliardi di lire di investimenti fissi".
Il limite di 15 miliardi di cui al secondo comma dell'art. 72 ed al primo comma dell'art. 74 del citato testo unico è elevato a 30 miliardi.
All'art. 5 sono aggiunti i seguenti commi:
L'agevolazione di cui agli articoli 26, terzo comma, 36, secondo comma, del
La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica delle norme ivi indicate.
L'art. 6 è sostituito dal seguente:
All'art. 60 del testo unico approvato con
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Per le iniziative di ristrutturazione e riconversione industriale, nonchè per i nuovi impianti e gli ampliamenti di qualsiasi dimensione, conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'art. 2 della
b) il terzo comma è soppresso;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
“Le imprese di cui al decimo comma dell'articolo 3 della
L'art. 7 è sostituito dal seguente:
Il decimo comma dell'art. 3 della
"Le imprese il cui capitale sociale sia pari o superiore a lire 30 miliardi, per accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge sono tenute a comunicare al CIPI, oltre quanto disposto dall'art. 4 del
L'art. 10 è sostituito dal seguente:
Il quarto comma dell'art. 6 della
"La gestione delle agevolazioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 4, nonchè dei contributi in conto capitale di cui al secondo comma dell'art. 60 del testo unico approvato con
L'art. 11 è sostituito dal seguente:
Alle iniziative ubicate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con
I comitati interministeriali previsti dalle leggi di cui al primo comma dell'art. 17 della
L'art. 12 è sostituito dal seguente:
"Il primo comma dell'art. 4 del
"La concessione del credito agevolato nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del presente decreto, a favore delle imprese che realizzano nel centro-nord progetti comportanti un investimento globale superiore a lire 2.000 milioni è subordinata all'autorizzazione da parte del CIPI ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del
Dalle spese ammissibili alle agevolazioni previste dalle leggi relative agli incentivi finanziari a favore di iniziative industriali si intendono esclusi gli interessi intercalari.
Dopo l'art. 12 sono aggiunti i seguenti:
Art. 12 bis.
Il primo e il secondo comma dell'art. 20 della
"E' costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il "Fondo centrale di garanzia" per i finanziamenti a medio termine che gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della
La garanzia del fondo di cui al comma precedente è di natura sussidiaria e può essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti ed aziende di credito indicati al precedente comma, su richiesta dei medesimi o delle imprese interessate.
La garanzia si esplica sino a 30 milioni nella misura del 90 per cento della perdita subita dall'Istituto finanziatore e può raggiungere l'80 per cento dell'eccedenza, a fronte del capitale, degli interessi di mora calcolati in misura comunque non superiore al tasso di riferimento determinato ai sensi del
I limiti dei finanziamenti per i quali può essere concessa la garanzia del "Fondo" sono determinati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Mediocredito centrale, ad eccezione dei finanziamenti concessi ai sensi della presente legge alle piccole e medie imprese industriali, i quali possono fruire della garanzia del Fondo per l'intero loro ammontare".
Art. 12 ter.
L'art. 19 del
"Gli istituti di credito, indicati nel precedente art. 3, che deliberino operazioni di credito agevolato ai sensi del presente decreto, sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge o di statuto, a stipulare i finanziamenti al tasso di interesse agevolato previsto per le iniziative indicate nei precedenti articoli 5, 6, 8 e 12 ed a procedere alla loro erogazione in conformità alle norme del presente decreto e alle successive norme di attuazione nonchè ai contratti, senza attendere che i provvedimenti di concessione del contributo in conto interessi siano emanati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dalla Cassa per il Mezzogiorno.
Qualora i suddetti provvedimenti non siano emanati entro sei mesi dalla data di stipulazione, gli istituti di credito potranno chiedere alle imprese finanziate, per ogni rata scadente successivamente, anche l'importo corrispondente alla rispettiva quota di contributo in conto interessi ancora non concesso, fermo restando che per la prima rata viene mantenuto il tasso agevolato di interesse.
Nel caso che le iniziative siano ammesse al credito agevolato, il contributo è concesso in relazione al tasso di riferimento vigente alla data della stipulazione del contratto, con decorrenza dalla data della prima erogazione dell'importo finanziato. Riscosso il contributo, gli istituti accrediteranno alle imprese finanziate quanto da esse eventualmente pagato in applicazione del precedente comma".
Art. 12 quater.
Per le operazioni che sono state stipulate dagli istituti di credito a medio termine con riferimento al