§ 31.1.14 - D.L. 14 giugno 1989, n. 230.
Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:14/06/1989
Numero:230


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      1. Nel sesto comma dell'art. 3 bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: "Il provvedimento del tribunale vale come titolo esecutivo" sono soppresse
Art. 6. 
Art. 7.      1. Le modalità da osservarsi per il deposito ed il prelievo delle somme, per la documentazione delle operazioni relative all'amministrazione e per il rendimento del conto da parte [...]
Art. 8.      1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato, per l'art. 3, in lire 1.700 milioni per l'anno 1989 e lire 3.160 milioni per gli anni successivi, nonché, per gli [...]
Art. 9.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 31.1.14 - D.L. 14 giugno 1989, n. 230. [1]

Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

(G.U. 15 giugno 1989, n. 138).

 

     Art. 1. [2]

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 3. [4]

 

     Art. 4. [5]

 

     Art. 5.

     1. Nel sesto comma dell'art. 3 bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: "Il provvedimento del tribunale vale come titolo esecutivo" sono soppresse.

     2. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575, il secondo e il terzo comma dell'art. 3 ter sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 6. [6]

 

     Art. 7.

     1. Le modalità da osservarsi per il deposito ed il prelievo delle somme, per la documentazione delle operazioni relative all'amministrazione e per il rendimento del conto da parte dell'amministratore cessato dal suo ufficio, previsti dagli articoli 2 sexies, 2 septies e 2 octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avuto riguardo ai principi fissati negli articoli 34, 38, comma primo, e 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

     2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelli iniziati prima dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad osservarsi, per l'amministrazione dei beni sequestrati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, le disposizioni previgenti, ad eccezione di quelle concernenti le modalità di determinazione dell'ammontare dei compensi da liquidare all'amministratore e ai suoi coadiutori, nonché di quelle concernenti il recupero delle spese anticipate dallo Stato.

     3. In ogni caso le somme relative al sequestro previsto dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, anticipate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto dall'erario su provvedimento del giudice, rimangono a carico dell'erario medesimo se già non pagate dal soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione, o se non recuperabili dal compendio dei beni sequestrati o comunque non ripetibili ai sensi dell'art. 2 octies della legge 31 maggio 1965, n. 575.

     4. [7].

     5. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa emessi nel corso o a seguito di procedimenti relativi all'applicazione di misure di prevenzione, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano a produrre gli effetti previsti dalle norme in atto precedentemente a tale data. Tuttavia, quando si tratti di provvedimenti di confisca, la destinazione dei beni, ove non sia già stata disposta con provvedimento dell'Amministrazione delle finanze anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, può aver luogo solo quando la confisca sia divenuta definitiva. La gestione dei beni anteriormente alla definitività del provvedimento è curata dall'intendente di finanza, che a tal fine nomina un amministratore, osservato quanto stabilito dai commi 3 e 4 dell'art. 2 sexies, della legge 31 maggio 1965, n. 575; per l'amministrazione dei beni e il pagamento delle spese si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2 octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 4 del presente decreto-legge.

     6. Sono abrogati il secondo comma dell'art. 2 quater ed il primo e secondo comma dell'art. 2 quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 [8].

 

     Art. 8.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato, per l'art. 3, in lire 1.700 milioni per l'anno 1989 e lire 3.160 milioni per gli anni successivi, nonché, per gli articoli 4 e 7, in lire 850 milioni per l'anno 1989 e lire 1.580 milioni per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Revisione della normativa concernente i custodi dei beni sequestrati per misure antimafia. Riforma della giustizia minorile e ristrutturazione dei relativi servizi" [9].

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 9.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 4 agosto 1989, n. 282.

[2] Articolo modificato dalla L. di conversione 4 agosto 1989, n. 282. Inserisce l’art. 2 sexies nella L. 31 maggio 1965, n. 575.

[3] Articolo modificato dalla L. di conversione 4 agosto 1989, n. 282. Inserisce l’art. 2 septies nella legge 31 maggio 1965, n. 575.

[4] Inserisce l’art. 2 octies nella legge 31 maggio 1965, n. 575.

[5] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 7 marzo 1996, n. 109.

[6] Articolo abrogato dalla L. di conversione 4 agosto 1989, n. 282.

[7] Comma abrogato dalla L. di conversione 4 agosto 1989, n. 282.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione 4 agosto 1989, n. 282.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione 4 agosto 1989, n. 282.