§ 27.1.39 - D.P.R. 11 luglio 1977, n. 689.
Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:11/07/1977
Numero:689


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Rendicontazione.
Art. 3.  Bilanci consuntivi e rendiconti finanziari.
Art. 4.  Trasmissione dei bilanci e dei rendiconti annuali.
Art. 5.  Controllo delle ragionerie centrali e degli uffici di ragioneria.
Art. 6.  Controllo della Corte dei conti.
Art. 7.  Speciali facoltà delle ragionerie centrali od uffici di ragioneria.
Art. 8.  Rendiconti trimestrali.
Art. 9.  Resa dei rendiconti trimestrali.
Art. 10.  Presentazione al Parlamento.
Art. 11.  Comunicazione negativa.
Art. 12.  Elaborazione dei dati di gestione.
Art. 13.  Istruzioni ministeriali.


§ 27.1.39 - D.P.R. 11 luglio 1977, n. 689.

Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

(G.U. 13 settembre 1977, n. 249).

 

Art. unico.

     E' approvato l'annesso "Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041", vistato dal Ministro proponente.

     Esso avrà applicazione dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     Dalla stessa data sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o incompatibili con quelle del regolamento medesimo.

 

Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni

fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9

della legge 25 novembre 1971, n. 1041

 

     Art. 1. Oggetto.

     Le gestioni fuori bilancio previste dall'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, sono sottoposte, oltre che agli eventuali controlli stabiliti dalle particolari disposizioni che le disciplinano, ai controlli della competente ragioneria centrale od ufficio di ragioneria e della Corte dei conti con l'osservanza delle norme previste dal presente regolamento.

     Restano fermi gli altri adempimenti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le singole gestioni, purché compatibili con le norme di legge e del presente regolamento.

 

          Art. 2. Rendicontazione.

     Sono soggetti alla resa di bilanci consuntivi o di rendiconti annuali:

     a) le gestioni previste dal comma primo dell'art. 9 della legge n. 1041;

     b) quelle previste dal comma terzo dello stesso art. 9 condotte da comitati, commissioni ed altri organi in seno all'Amministrazione dello Stato - comprese quelle con ordinamento autonomo - che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato.

     Sono soggette alla resa di rendiconti trimestrali, ai sensi del quinto comma del richiamato art. 9, le gestioni delle somme dovute, a norma di legge, a personale delle amministrazioni statali per attività istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi o di altre amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio.

 

          Art. 3. Bilanci consuntivi e rendiconti finanziari.

     Per le gestioni condotte col sistema della competenza - cioè ad accertamenti ed impegni - deve essere compilato annualmente un documento definito "bilancio consuntivo finanziario"; per le gestioni condotte col sistema di cassa - cioè a riscossioni e pagamenti - deve essere compilato annualmente un documento definito "rendiconto finanziario".

 

          Art. 4. Trasmissione dei bilanci e dei rendiconti annuali.

     I bilanci e i rendiconti di cui all'articolo precedente devono pervenire in quattro esemplari, da parte degli organi gestori, alla competente ragioneria centrale o ufficio di ragioneria, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono ovvero entro il terzo mese successivo alla data di chiusura annuale della gestione, corredati di una esauriente relazione.

     La relazione, debitamente sottoscritta dal responsabile della gestione, deve illustrare l'andamento della medesima nel suo complesso ed i movimenti finanziari più significativi, nonché le procedure adottate per l'acquisizione delle entrate e per l'erogazione delle spese.

     Il responsabile di cui al comma precedente è tenuto altresì a fornire tempestiva comunicazione alla Corte dei conti dell'avvenuto invio alla competente ragioneria centrale o ufficio di ragioneria, dei bilanci o rendiconti del periodo.

 

          Art. 5. Controllo delle ragionerie centrali e degli uffici di ragioneria.

     Accertate l'esattezza dei dati, la legalità e regolarità delle entrate e delle spese nonché la proficuità di queste ultime in rapporto alle finalità perseguite dalla legge istitutiva della gestione, la ragioneria centrale od ufficio di ragioneria, entro tre mesi dalla data di ricezione del bilancio consuntivo o del rendiconto di cui all'art. 3, appone il proprio visto e trasmette alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti dell'amministrazione interessata, due esemplari del documento, corredato della relazione dell'organo gestore e di una nota illustrativa contenente le proprie considerazioni in ordine al controllo eseguito ed agli accertamenti diretti eventualmente effettuati.

     Qualora la ragioneria centrale od ufficio di ragioneria muova rilievo, l'organo gestore competente deve dare risposta entro un mese dalla data di ricezione del rilievo medesimo. Negli stessi limiti è prorogato il termine di cui al comma precedente.

     La ragioneria centrale od ufficio di ragioneria trasmette altresì un esemplare del bilancio consuntivo o del rendiconto alla ragioneria generale dello Stato entro tre mesi dalla data di ricezione ovvero da quella di risposta agli eventuali rilievi formulati in merito.

 

          Art. 6. Controllo della Corte dei conti.

     Il controllo di competenza della Corte dei conti sulle gestioni considerate nei precedenti articoli si esercita con l'osservanza delle norme vigenti in materia di controllo sui rendiconti amministrativi, contenute nel testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 ed, in quanto applicabili, di quelle previste dal regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454.

     Ove lo ritenga necessario la Corte può effettuare accertamenti diretti.

 

          Art. 7. Speciali facoltà delle ragionerie centrali od uffici di ragioneria.

     Le ragionerie centrali e gli uffici di ragioneria hanno la facoltà di chiedere agli organi gestori qualsiasi chiarimento o documento comunque interessante le gestioni.

     Ove lo ritengano necessario possono effettuare accertamenti diretti.

 

          Art. 8. Rendiconti trimestrali.

     Per le gestioni di cui al quinto comma dell'art. 9 della legge devono essere compilati appositi rendiconti trimestrali.

     Il rendiconto dell'ultimo trimestre deve essere integrato da un riepilogo delle entrate e delle spese relative all'intero anno con la specificazione delle somme erogate a favore di ciascun beneficiario, nonché da una relazione dell'organo responsabile della gestione dalla quale risultino le attività espletate, i risultati conseguiti ed i criteri adottati nella ripartizione delle somme.

 

          Art. 9. Resa dei rendiconti trimestrali.

     I rendiconti trimestrali devono pervenire, in quattro esemplari, alle ragionerie centrali od uffici di ragioneria competenti, entro la fine del mese successivo al trimestre cui si riferiscono.

     Le ragionerie od uffici di cui al comma precedente, espletato il controllo di cui al primo comma del precedente art. 5, provvedono a trasmettere, entro un mese dalla data di ricezione, due esemplari dei rendiconti alla Corte dei conti.

     Qualora le dette ragionerie od uffici formulino rilievi, l'organo gestore competente deve dare risposta entro un mese dalla data di ricezione del rilievo medesimo. Negli stessi limiti è prorogato il termine di cui al comma precedente.

     Le ragionerie ed uffici suddetti, entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, inviano alla ragioneria generale dello Stato un esemplare dei riepiloghi annuali e delle relazioni, previsti al precedente art. 8.

     Gli organi gestori devono altresì dare tempestiva comunicazione alla Corte dei conti dell'avvenuto invio dei rendiconti trimestrali alla ragioneria centrale od ufficio di ragioneria.

 

          Art. 10. Presentazione al Parlamento.

     Il documento unico di cui al sesto comma dell'art. 9 della legge, da comunicarsi al Parlamento nel termine dell'anno successivo a quello cui le gestionisi riferiscono, è corredato dei seguenti prospetti riassuntivi, distintamente per le gestioni condotte col sistema della competenza e per quelle condotte col sistema della cassa:

     a) risultanze finali delle gestioni tenute alla resa di bilanci consuntivi o rendiconti annuali, classificate per amministrazioni, per tipo di funzione e peraggregati economici di entrata e di spesa;

     b) risultanze annuali delle gestioni tenute a rendicontazione trimestrale, parimenti classificate per amministrazioni, per tipo di funzione e per aggregati economici.

     Per le gestioni affidate a più organi gestori, i prospetti riassuntivi devono riportare i dati complessivi di ciascuna gestione, quali risultano dalla somma dei dati profferti dai singoli rendiconti.

 

          Art. 11. Comunicazione negativa.

     Qualora non si sia verificato alcun fatto finanziario di gestione nell'esercizio o periodo considerato, gli organi gestori sono tenuti a darne comunicazione - sostitutiva del bilancio o rendiconto - direttamente alla Corte dei conti e dalla competente ragioneria centrale od ufficio di ragioneria, entro gli stessi termini stabiliti per la resa dei bilanci consuntivi o dei rendiconti annuali e trimestrali.

 

          Art. 12. Elaborazione dei dati di gestione.

     Ai fini dell'organica rilevazione dei dati e della successiva elaborazione dei risultati finanziari, amministrativi ed economici, la Ragioneria generale dello Stato si avvale del proprio sistema informativo.

 

          Art. 13. Istruzioni ministeriali.

     Con decreto del Ministro per il tesoro sono stabiliti i modelli dei bilanci e rendiconti annuali di cui all'art. 3, dei rendiconti trimestrali di cui all'art. 8 e dei prospetti riassuntivi di cui all'art. 10 del presente regolamento.