§ 55.2.9 – D.L. 30 gennaio 1979, n. 23.
Modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali
Data:30/01/1979
Numero:23


Sommario
Art. 1.      L'art. 69, primo alinea, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 3 bis. 
Art. 3 ter. 
Art. 4. 
Art. 5.      La disposizione contenuta nell'art. 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico [...]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      Dopo il settimo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono inseriti i seguenti
Art. 9.      Il terzo comma dell'art. 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è sostituito dai seguenti
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 12 bis. 
Art. 12 ter. 
Art. 12 quater. 
Art. 13.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle [...]


§ 55.2.9 – D.L. 30 gennaio 1979, n. 23. [1]

Modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale.

(G.U. 31 gennaio 1979, n. 30).

 

     Art. 1.

     L'art. 69, primo alinea, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito dal seguente, con effetto dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183:

     (Omissis).

 

          Art. 2. [2]

     Al primo comma dell'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è cosi modificato, con effetto dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183:

     a) al punto 3) sono soppresse le parole "e fino a 15 miliardi di lire";

     b) il punto 4) è soppresso.

 

          Art. 3. [3]

     Il terzo comma dell'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito, con effetto dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3 bis. [4]

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, si considerano "ammodernamenti" le iniziative le cui attuazioni specifiche non presuppongono un aumento dell'occupazione aziendale, ad eccezione di quello derivante dall'applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, successive modificazioni, nonché dall'incremento di manodopera femminile, e che siano volte ad apportare innovazioni agli impianti, con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività.

     Si considerano "ammodernamenti" anche le iniziative che, ove richiesto da vincoli urbanistici, comportino cambiamenti nella ubicazione dello stabilimento purché tale mutamento ubicazionale avvenga nell'ambito del medesimo comune del comprensorio, ove definito, o delle comunità montane o dei Comuni viciniori.

 

          Art. 3 ter. [5]

     Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle domande di finanziamento agevolato presentate agli istituti ed aziende di credito anteriormente al 31 dicembre 1977, si considerano aree insufficientemente sviluppate del centro-nord le zone depresse determinate ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 4. [6]

     I primi due commi dell'art. 63 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono sostituiti, per le domande di agevolazione presentate successivamente all'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, dai seguenti commi:

     (Omissis).

     Il limite di 15 miliardi di cui al secondo comma dell'art. 72 ed al primo comma dell'art. 74 del citato testo unico è elevato a 30 miliardi.

 

          Art. 5.

     La disposizione contenuta nell'art. 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dirette alla costruzione, riattivazione, ampliamento ed ammodernamento di stabilimenti industriali, continua ad applicarsi con le medesime modalità sino al 31 dicembre 1981.

     L'agevolazione di cui agli articoli 26, terzo comma, 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e 105, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si intende applicabile anche alle società che, avendo realizzato nei territori ivi indicati nuove iniziative produttive, esercitino anche fuori dei territori medesimi altre attività. In tal caso l'agevolazione si applica limitatamente alla parte di reddito derivante dalle iniziative produttive del Mezzogiorno [7].

     La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica delle norme ivi indicate [8].

 

          Art. 6. [9]

     All'art. 60 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:

     a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) il terzo comma è soppresso;

     c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 7. [10]

     Il decimo comma dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 8.

     Dopo il settimo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono inseriti i seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 9.

     Il terzo comma dell'art. 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 10. [11]

     Il quarto comma dell'art. 6 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 11. [12]

     Alle iniziative ubicate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le quali sia già stato emanato il decreto di approvazione del piano di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione ai fini della concessione dei contributi previsti dalla legge 1° dicembre 1971, n. 1101 e dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e non anche il contributo in conto capitale di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, può essere concesso, limitatamente agli investimenti fissi avviati a realizzazione entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il contributo in conto capitale nella misura prevista dall'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificato dal precedente art. 2, sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853 [13].

     I comitati interministeriali previsti dalle leggi di cui al primo comma dell'art. 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono sciolti.

 

          Art. 12. [14]

     Il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Dalle spese ammissibili alle agevolazioni previste dalle leggi relative agli incentivi finanziari a favore di iniziative industriali si intendono esclusi gli interessi intercalari.

 

          Art. 12 bis. [15]

     Il primo e il secondo comma dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 12 ter. [16]

     L'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, come modificato dall'art. 66 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 12 quater. [17]

     Per le operazioni che sono state stipulate dagli istituti di credito a medio termine con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge a tasso pari o superiore al tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento, il contributo in conto interessi è concesso con decorrenza dalla data della stipula ed in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente al momento della stipula ed il tasso che per ciascuna operazione è applicabile ai sensi degli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

 

          Art. 13.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 29 marzo 1979, n. 91.

[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 29 marzo 1979, n. 91.

[3] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 29 marzo 1979, n. 91.

[4] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 29 marzo 1979, n. 91.

[5] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 29 marzo 1979, n. 91.

[6] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 29 marzo 1979, n. 91.

[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione 29 marzo 1979, n. 91.

[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione 29 marzo 1979, n. 91.

[9] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 29 marzo 1979, n. 91.

[10] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 29 marzo 1979, n. 91.

[11] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 29 marzo 1979, n. 91.

[12] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 29 marzo 1979, n. 91.

[13] Comma così modificato dall'art. 9 della L. 1 marzo 1986, n. 64.

[14] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 29 marzo 1979, n. 91.

[15] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 29 marzo 1979, n. 91.

[16] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 29 marzo 1979, n. 91.

[17] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 29 marzo 1979, n. 91.