Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 10/03/1993 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. Fondo per l'occupazione |
Art. 2. Interventi di reindustrializzazione e di sviluppo dell'occupazione |
Art. 3. Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale |
Art. 4. Norme in materia di politica dell'impiego |
Art. 5. Contratti di solidarietà |
Art. 6. Misure per la tutela del reddito |
Art. 7. Norme in materia di cassa integrazione guadagni |
Art. 8. Norme in materia di licenziamenti collettivi |
Art. 9. Interventi di formazione professionale |
Art. 10. Copertura finanziaria |
Art. 11. Entrata in vigore |
§ 98.1.28372 - D.L. 10 marzo 1993, n. 57 [1].
Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione
(G.U. 11 marzo 1993, n. 58)
Art. 1. Fondo per l'occupazione
1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali, tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della
2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa aggiuntiva o reimmessa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio pro-capite del lavoro. Il beneficio è cumulabile con le agevolazioni di cui agli articoli 8, 20 e 25, comma 9, della
3. Alle misure di cui al comma 2 possono accedere soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma cooperativa, che presentino motivata domanda relativa a tutti i settori economici, purché funzionali alle finalità di cui al comma 1. Possono altresì accedere imprese, pubbliche o private, incaricate di gestire progetti di pubblica utilità, di durata non inferiore ad un anno, nei quali siano impiegati lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria e lavoratori rientranti nelle categorie di cui all'articolo 25, comma 5, della
4. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
5. Con uno o più decreti da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce, in linea con la normativa comunitaria, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i requisiti soggettivi dei lavoratori, avendo anche riguardo alle unità dei giovani disoccupati in conseguenza della ultimazione dei lavori in tema di valorizzazione di beni culturali ed ambientali e, comunque, di interventi per la realizzazione di opere di utilità collettiva di cui all'articolo 15 della
6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stipula convenzioni con enti e società pubbliche e private di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonché con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'articolo 11 della
7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.
8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.
Art. 2. Interventi di reindustrializzazione e di sviluppo dell'occupazione
1. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della
2. I rientri per capitale ed interessi derivanti per i medesimi anni dalle anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della
3. I lavoratori dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari che, a prescindere dallo stato di crisi dell'impresa o dalla cessazione della sua attività, intendano rilevare, in tutto o in parte, l'azienda da cui dipendono, sono compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della
4. Per consentire la realizzazione da parte di società di promozione industriale partecipate dai disciolti enti di gestione delle partecipazioni statali di nuovi programmi di reindustrializzazione nelle aree di crisi individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro incaricato delle privatizzazioni di cui al
5. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro incaricato delle privatizzazioni di cui al
6. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 6 del
7. Al fine di mantenere e sviluppare l'occupazione, i compiti di intervento nel settore bieticolo-saccarifero svolti dalla RIBS S.p.a. in base alla
8. Gli interventi di cui al comma 7, limitati al sostegno dell'occupazione in aziende del settore della trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli con più di 100 dipendenti, sono deliberati dal CIPE su proposta congiunta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
9. Ai fini della reindustrializzazione e dello sviluppo economico ed occupazionale dell'area torrese e stabiese e dell'area di Airola, la regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un programma di interventi nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 9, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri per gli obiettivi di cui al presente articolo. Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a trenta miliardi, nell'ambito delle risorse di cui ai predetti articoli.
Art. 3. Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale
1. E' autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi secondo programmi redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle rispettive autorità, per i bacini di rilievo interregionale dalle rispettive autorità o d'intesa tra le regioni competenti per territorio, ove le autorità non siano costituite, e per i bacini di rilievo regionale dalle regioni. I programmi sono redatti sulla base di criteri e modalità adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì i criteri per la ripartizione di cui al comma 7 e le modalità per l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, in caso di inerzia degli enti pubblici incaricati della realizzazione dei singoli interventi.
3. I programmi sono presentati al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della
4. Le somme iscritte in conti residui nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1992, non impegnate in tale anno e che non siano conservate in bilancio in forza di altre disposizioni legislative, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui al comma 1.
5. Le somme iscritte sul capitolo 7720 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1992, non impegnate in tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui al comma 1.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda il comma 4, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo, anche nel conto dei residui.
7. Le somme di cui ai commi 4 e 5 sono ripartite tra i bacini idrografici, sulla base dei programmi presentati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei ministri di cui al comma 3.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici, sono individuate le disponibilità nel conto residui del bilancio dello Stato del 1992 e precedenti, che possono essere impegnate negli anni 1993-1995 per la realizzazione di opere di pubblica utilità di cui alla
9. Alla Regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di lire 1340 miliardi, di cui lire 390 miliardi nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
Art. 4. Norme in materia di politica dell'impiego
1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, della
2. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della
3. Ai datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensione dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della
4. All'articolo 6, comma 2, lettera a), della
5. Al comma 1 dell'articolo 11 della
6. I criteri di assunzione presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici stabiliti dall'articolo 16 della
7. Lo stanziamento nel capitolo 1089 del bilancio di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali può essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti socialmente utili mediante lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della
8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del
9. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al presente articolo, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al
10. Con il regolamento di cui all'articolo 41 del
11. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 10, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni.
Art. 5. Contratti di solidarietà
1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista nell'articolo 1 del
2. In caso di attuazione degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 1 del
3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del
4. Fino al 31 dicembre 1995, nei casi in cui gli accordi sindacali intervenuti nell'ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 1, 4 e 24 della
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche a tutte le imprese alberghiere operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forma l'elenco delle località termali cui si applicano le suddette disposizioni.
6. Il contributo di cui al comma 4 può essere corrisposto, altresì, alle imprese artigiane, qualora le stesse dimostrino di beneficiare di un intervento a favore dei lavoratori con orario ridotto, per le finalità di cui al medesimo comma, di entità almeno pari alla metà del contributo pubblico destinato ai lavoratori, proveniente da fondi bilaterali istituiti dalla contrattazione collettiva o da accordi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
7. Ai fini del comma 4, l'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'articolo 4, comma 15, della
8. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'articolo 19, comma 1, della
9. Alle finalità del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7. Le modalità di rimborso alle gestioni previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5.
Art. 6. Misure per la tutela del reddito
1. Sino al 31 dicembre 1995, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della
2. Per "opere pubbliche di grandi dimensioni" di cui al comma 1 dell'articolo 10 e al comma 2 dell'articolo 11 della
3. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della
4. I periodi di astensione obbligatoria per maternità non vengono computati ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7 della
5. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'articolo 9 della
6. L'articolo 22, comma 8, della
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
8. Sono incompatibili con i trattamenti di disoccupazione e con l'indennità di mobilità, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
9. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della
10. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della
11. La determinazione dei requisiti di età di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della
12. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 7, della
13. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 8, della
14. Per gli anni 1992 e 1993, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della
15. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del
16. I lavoratori di cui al comma 15, ove licenziati, sono iscritti nelle liste di mobilità di cui alla
17. Per i periodi anteriori al 1° giugno 1991, sono fatti salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi già corrisposti sulla diaria o sull'indennità di trasferta e versati dai datori di lavoro che abbiano avuto in forza lavoratori tenuti per contratto, anche con carattere di continuità, a prestare la propria opera in luoghi diversi dalla sede aziendale ai sensi dell'articolo 12, comma primo, della
18. Le disposizioni riguardanti il pensionamento anticipato per il periodo 1989-1993, stabilito dall'articolo 9, comma 8, del
Art. 7. Norme in materia di cassa integrazione guadagni
1. All'articolo 7 della
2. Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'articolo 15, comma 52, della
3. Le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della
4. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 35 della
5. Sino al 31 dicembre 1994, in deroga all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della
6. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, fino al 31 dicembre 1995 le integrazioni salariali ordinarie di cui alla
7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'articolo 12 della
8. All'articolo 3, comma 1, della
9. L'articolo 2-ter del
"Art. 2-ter (Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR).
1. La società Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilità.
2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla data del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1 o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori collocati nelle liste di mobilità.
3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all'articolo 5, primo comma, del
4. Il CIPI con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
10. Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di trattamenti straordinari di integrazione salariale sono incrementati di lire 350 miliardi.
Art. 8. Norme in materia di licenziamenti collettivi
1. Nella
"3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. In tali casi il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, è dovuto nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale".
2. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 24 della
3. Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.
4. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo, della
5. Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attività di unità produttive con oltre cinquecento dipendenti e nei casi di riduzione del personale presso le unità produttive appartenenti alla stessa impresa o gruppi di imprese, da parte di imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo non superiore a dodici mesi, comunque entro i limiti di durata complessiva nell'arco di un quinquennio, di cui all'articolo 1, comma 9, della
6. Sino al 31 dicembre 1993, nei casi di cui al comma 5, gli effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilità dei lavoratori interessati sono sospesi sino al termine del periodo di durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 5, che in tali casi viene concesso sulla base della comunicazione ricevuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della
7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale comunica immediatamente al CIPI l'avvenuta concessione di cui al comma 5, perché ne tenga conto in sede di svolgimento della propria attività concessiva, fermi restando i trasferimenti dallo Stato all'INPS a titolo di integrazione salariale.
8. L'articolo 4, comma 3, della
Art. 9. Interventi di formazione professionale
1. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali e lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalità, le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti a favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo, nonché servizi di informazione e di orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorità per quelli in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale, interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni. Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa.
4. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 gravano sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5.
5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell'articolo 25 della
6. All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 26 della
7. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 3 della
8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonché quelli di cui all'articolo 17, comma terzo, della
9. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 5 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'articolo 26 della
10. Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli articoli 18 e 22 della
11. Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Nella stessa gestione confluiscono le disponibilità risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi.
12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della
13. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione, nell'anno 1992, degli interventi per promuovere l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, o di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'articolo 25 della
14. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le commissioni regionali per l'impiego, su proposta delle regioni competenti, determinano gli indirizzi generali sulla base dei quali le università, i provveditorati agli studi, i centri di formazione e/o orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone tempestiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli.
15. I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad esso avviate ai sensi del comma 15 non costituiscono rapporto di lavoro. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare le persone da essi ospitate contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
16. I rapporti di cui al comma 15 interessano soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico e si realizzano:
a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a sei settimane, da maturare in settori operativi diversi, nel caso di media e grande azienda, ovvero in più di una realtà aziendale, sulla base di apposite convenzioni, tra le strutture formative e/o di orientamento e i datori di lavoro interessati;
b) per gli utenti in uscita dai sistemi di formazione ancorché non abbiano concluso il relativo iter, o comunque per tutti quelli in attesa di occupazione (inoccupati, disoccupati, in mobilità), inseriti in progetti di orientamento e di formazione, mediante esperienze di durata non superiore a tre mesi da maturare in specifico ruolo o ambito lavorativo, sulla base di apposite convenzioni fra le suindicate strutture di avviamento al lavoro e di orientamento e i datori di lavoro interessati.
17. Le predette convenzioni, finalizzate a definire le modalità di svolgimento dei suindicati rapporti, sono stipulate sulla base di criteri definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le regioni, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
18. Le disposizioni dei commi 15, 16, 17 e 18, specificatamente quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.
Art. 10. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6 e 7, con esclusione di quelli di cui al comma 9, complessivamente valutati in lire 1.006 miliardi, si provvede:
a) quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, del
b) quanto a lire 138 miliardi per l'anno 1993, a lire 95 miliardi per l'anno 1994, a lire 62 miliardi per l'anno 1995, a lire 47 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 1 miliardo per l'anno 1997, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 26 della
c) quanto a lire 125 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 69 miliardi per l'anno 1997, mediante utilizzo, per i corrispondenti anni, di parte delle entrate di cui all'articolo 9, comma 5;
d) quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 6, comma 16;
e) quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1993, a lire 18 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 23 miliardi a decorrere dall'anno 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 8, comma 1;
f) quanto a lire 122 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate assicurate dall'articolo 3 del
g) quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7744 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno;
h) quanto a lire 78 miliardi per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 16 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quanto a lire 30 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e, quanto a lire 32 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modulazioni ivi indicate, per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto, anche nel conto residui.
Art. 11. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,