§ 98.1.28371 - D.L. 10 marzo 1993, n. 56 .
Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico.


Settore:Normativa nazionale
Data:10/03/1993
Numero:56


Sommario
Art. 1.      1. Per garantire la custodia, il trasporto e la distribuzione degli aiuti umanitari, nonchè il soccorso sanitario alle popolazioni della Somalia e del Mozambico, è [...]
Art. 2.      1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al personale facente parte della missione in Somalia e Mozambico affidata alle Forze armate, al fine di assicurare i [...]
Art. 3.      1. L'imposta di consumo sul gas metano per combustione, per usi civili, deve essere accertata e liquidata con riferimento a ciascun bimestre solare. La dichiarazione [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 2 e delle altre spese connesse alla missione in Somalia e Mozambico, valutato in lire 353.000 milioni, si provvede, [...]
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28371 - D.L. 10 marzo 1993, n. 56 [1].

Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico.

(G.U. 11 marzo 1993, n. 58)

 

     Art. 1.

     1. Per garantire la custodia, il trasporto e la distribuzione degli aiuti umanitari, nonchè il soccorso sanitario alle popolazioni della Somalia e del Mozambico, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa.

     2. Al relativo onere, per l'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata con la tabella C della legge 23 dicembre 1992, n. 500.

 

          Art. 2.

     1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al personale facente parte della missione in Somalia e Mozambico affidata alle Forze armate, al fine di assicurare i soccorsi umanitari alle popolazioni e garantire condizioni di pace sui territori di detti Paesi, è attribuito, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente e sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane, e comunque non oltre il 30 giugno 1993, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Somalia. A tal fine l'indennità speciale di cui all'art. 3 della citata legge viene fissata nella misura del 75 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

     2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta straniera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate.

     3. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perchè in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonchè lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

     4. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al medesimo comma, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonchè con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

     5. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.

     6. E' autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni umanitarie in Somalia e Mozambico.

 

          Art. 3.

     1. L'imposta di consumo sul gas metano per combustione, per usi civili, deve essere accertata e liquidata con riferimento a ciascun bimestre solare. La dichiarazione prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro delle finanze 12 luglio 1977 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1977, nella quale devono essere comprese tutte le fatturazioni emesse nel periodo cui essa si riferisce, deve essere presentata entro il mese successivo al bimestre; il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

 

          Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 2 e delle altre spese connesse alla missione in Somalia e Mozambico, valutato in lire 353.000 milioni, si provvede, quanto a lire 75.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e, quanto a lire 278.000 milioni, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'art. 3.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 22 febbraio 1994, n. 151, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.