Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.6 disciplina generale |
Data: | 13/12/2024 |
Numero: | 203 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 |
Art. 2. Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie [...] |
Art. 3. Restituzione delle somme versate dall'INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto |
Art. 4. Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici |
Art. 5. Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di comunicazioni di decesso all'Istituto nazionale [...] |
Art. 6. Sospensione della prestazione di cassa integrazione |
Art. 7. Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne |
Art. 8. Modifiche alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali |
Art. 9. Disposizioni in materia di flessibilità nell'utilizzo delle risorse dei fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito nel settore della somministrazione di lavoro |
Art. 10. Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro |
Art. 11. Norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali |
Art. 12. Modifica all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di indennità per i dipendenti degli uffici stampa delle regioni |
Art. 13. Durata del periodo di prova |
Art. 14. Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile |
Art. 15. Misure in materia di politiche formative nell'apprendistato |
Art. 16. Incremento delle risorse destinate alle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative |
Art. 17. Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti |
Art. 18. Unico contratto di apprendistato duale |
Art. 19. Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro |
Art. 20. Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro |
Art. 21. Modifica all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità |
Art. 22. Disposizioni in materia di dichiarazione della spesa sostenuta per attività di mediazione in caso di cessione di immobili |
Art. 23. Dilazione del pagamento dei debiti contributivi |
Art. 24. Disposizioni in materia previdenziale concernenti il personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
Art. 25. Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in materia contributiva |
Art. 26. Attività della società INPS Servizi Spa a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle sue società e degli enti da esso vigilati e in house |
Art. 27. Apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali |
Art. 28. Disposizioni in materia di iscrizione dei dipendenti pubblici in quiescenza alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego |
Art. 29. Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all'APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto |
Art. 30. Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610 |
Art. 31. Svolgimento mediante videoconferenza o in modalità mista delle riunioni degli organi degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 [...] |
Art. 32. Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento presso le istituzioni scolastiche |
Art. 33. Potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia |
Art. 34. Permessi non retribuiti |
§ 58.6.184 - L. 13 dicembre 2024, n. 203.
Disposizioni in materia di lavoro.
(G.U. 28 dicembre 2024, n. 303)
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato»;
b) nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:
«Art. 14 bis. (Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro). - 1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonchè sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti»;
c) all'articolo 38, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell'elenco dei medici competenti di cui al comma 4»;
d) all'articolo 41:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: «visita medica preventiva» sono inserite le seguenti: «, anche in fase preassuntiva,»;
1.2) la lettera e-bis) è abrogata;
1.3) alla lettera e-ter), dopo le parole: «sessanta giorni continuativi,» sono inserite le seguenti: «qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica»;
2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva»;
3) al comma 4-bis, la parola: «2009» è sostituita dalla seguente: «2024»;
4) al comma 6-bis, le parole: «alle lettere a), b), c) e d) del» sono sostituite dalla seguente: «al»;
5) al comma 9, le parole: «all'organo di vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «all'azienda sanitaria locale»;
e) all'articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo»;
f) all'articolo 304, comma 1, lettera b), le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 4 e 5,».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 2. Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
1. L'articolo 1 del regolamento di cui al
«Art. 1 (Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi). - 1. Il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell'Istituto in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
a) la classificazione delle lavorazioni;
b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;
c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie;
d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall'articolo 49 della
2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti».
2. L'articolo 2 del regolamento di cui al
«Art. 2 (Ricorsi in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico). - 1. Il datore di lavoro può ricorrere alla sede territoriale dell'INAIL contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, adottati secondo le modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti».
3. L'articolo 4 del regolamento di cui al
«Art. 4 (Modalità di presentazione dei ricorsi). - 1. I ricorsi di cui agli articoli 1 e 2 devono essere proposti esclusivamente con modalità telematiche entro trenta giorni dalla ricezione dei provvedimenti».
4. Il comma 3 dell'articolo 2 del
«3. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio. La struttura competente decide in via definitiva. La presentazione del ricorso comporta per il datore di lavoro l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 45 del testo unico».
5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del regolamento di cui al
Art. 3. Restituzione delle somme versate dall'INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto
1. All'articolo 1, comma 304, della
a) al primo periodo, dopo le parole: «dall'INPS» sono inserite le seguenti: «e dall'INAIL, direttamente o a seguito di accordi e convenzioni,»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite le seguenti: «o all'INAIL»;
c) al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'INAIL»;
d) al sesto periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite le seguenti: «o all'INAIL».
Art. 4. Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici
1. I ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, di cui alla
2. Il termine per la presentazione del ricorso di cui al comma 1 è di sessanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende l'efficacia del provvedimento.
3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 10 della
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 settembre 2000, recante modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000, sono abrogati.
5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dal comitato amministratore del Fondo autonomo speciale di cui all'articolo 10 della
Art. 5. Modifica all'articolo 2 del
1. All'articolo 2 del
«A decorrere dal 1° gennaio 2025 le comunicazioni di decesso trasmesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale dai medici necroscopi ai sensi del settimo comma sono messe a disposizione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Le modalità di messa a disposizione sono concordate tra i due Istituti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6. Sospensione della prestazione di cassa integrazione
1. L'articolo 8 del
«Art. 8 (Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa). - 1. Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
2. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 4-bis del
Art. 7. Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne
1. All'articolo 1 della
«937. In caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi, rispettivamente, a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza, nonchè copia dei mandati professionali dei propri clienti.
937-bis. Le disposizioni dei commi da 927 a 944 si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, è impossibilitato temporaneamente all'esercizio dell'attività professionale. Il libero professionista, entro il quindicesimo giorno dalla dimissione dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l'avvenuto ricovero, nonchè copia dei mandati professionali dei propri clienti».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 8. Modifiche alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali
1. All'articolo 26 del
«11-bis. Per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023 secondo le modalità previste dai commi da 1 a 7-bis del presente articolo, i decreti istitutivi di ciascun fondo, di cui al comma 2, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 30, comma 1-bis, determinano la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 al bilancio del nuovo fondo di solidarietà, preventivamente certificata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammontare delle risorse accumulate di cui al primo periodo è determinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al primo periodo, tenendo conto del patrimonio del fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale e del rapporto tra i contributi versati al fondo di integrazione salariale nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti all'intero settore cui si riferisce il fondo bilaterale di nuova costituzione e l'ammontare totale dei contributi versati nell'anno precedente al fondo di integrazione salariale».
2. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 26, comma 11-bis, del
Art. 9. Disposizioni in materia di flessibilità nell'utilizzo delle risorse dei fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito nel settore della somministrazione di lavoro
1. All'articolo 12 del
«3-bis. In considerazione dei rapidi cambiamenti del mercato del lavoro che richiedono il tempestivo adeguamento delle competenze dei candidati a una missione e dei lavoratori assunti a tempo determinato o indeterminato e della necessità di reperire e formare le professionalità necessarie per soddisfare i fabbisogni delle imprese e per favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è consentito l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 in deroga alle disposizioni del comma 3».
Art. 10. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 31:
1) al comma 1, il quinto e il sesto periodo sono soppressi;
2) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «la somministrazione a tempo determinato di lavoratori» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del presente decreto, nonchè di lavoratori» e dopo le parole: «di cui all'articolo 8, comma 2, della
b) all'articolo 34, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, non operano in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del
Art. 11. Norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del
1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del
Art. 12. Modifica all'articolo 9 della
1. All'articolo 9 della
«5-ter. Ai dipendenti a tempo indeterminato delle regioni, inquadrati nei profili professionali previsti dall'articolo 18-bis del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Funzioni locali, relativo al triennio 2016-2018, che hanno prestato servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, presso gli uffici stampa delle medesime amministrazioni in data antecedente all'entrata in vigore del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro e ai quali risultava applicato, sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, può essere riconosciuta, in sede di contrattazione collettiva integrativa, una specifica indennità nell'ambito delle risorse annualmente disponibili nei fondi risorse decentrate delle amministrazioni medesime. La disposizione del primo periodo non si applica al personale beneficiario dell'assegno previsto dal comma 5-bis».
Art. 13. Durata del periodo di prova
1. All'articolo 7, comma 2, del
«Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni nè superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi».
Art. 14. Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile
1. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, della
a) le parole: «Con decorrenza dal 1° settembre 2022,» sono soppresse;
b) dopo le parole: «prestazioni di lavoro in modalità agile» sono inserite le seguenti: «, entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile».
Art. 15. Misure in materia di politiche formative nell'apprendistato
1. A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera c), della
Art. 16. Incremento delle risorse destinate alle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative
1. Le risorse destinate all'attuazione della
Art. 17. Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti
1. La causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell'articolo 1 della
2. Fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, in mancanza di iscrizione in albi o registri professionali la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell'articolo 1 della
3. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente a condizione che il contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia certificato dagli organi di cui all'articolo 76 del
Art. 18. Unico contratto di apprendistato duale
1. All'articolo 43 del
«9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del
a) apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5;
b) apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi».
Art. 19. Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro
1. All'articolo 26 del
«7-bis. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza».
Art. 20. Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-bis del
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei procedimenti di cui al comma 1.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, i procedimenti previsti dal comma 1 continuano a svolgersi secondo le modalità vigenti.
Art. 21. Modifica all'articolo 1, comma 446, della
1. All'articolo 1, comma 446, alinea, della
Art. 22. Disposizioni in materia di dichiarazione della spesa sostenuta per attività di mediazione in caso di cessione di immobili
1. All'articolo 35, comma 22, del
«d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonchè, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa».
Art. 23. Dilazione del pagamento dei debiti contributivi
1. All'articolo 2 del
«11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentiti l'INPS e l'INAIL, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e secondo i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei predetti enti, al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il comma 17 dell'articolo 116 della
Art. 24. Disposizioni in materia previdenziale concernenti il personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1. Ferme restando le disposizioni in materia di termini di prescrizione, l'articolo 1, comma 131, della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 25. Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in materia contributiva
1. Al
a) all'articolo 24, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati»;
b) all'articolo 29, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ricorso è notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati».
Art. 26. Attività della società INPS Servizi Spa a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle sue società e degli enti da esso vigilati e in house
1. All'articolo 5-bis del
«7-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le sue società, gli enti da esso vigilati e le società che operano quali società in house del Ministero medesimo possono avvalersi, con oneri a proprio carico, delle prestazioni della società per attività rientranti nell'oggetto sociale della medesima».
Art. 27. Apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
1. I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, nonchè i dipendenti e i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. L'adesione alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della
Art. 28. Disposizioni in materia di iscrizione dei dipendenti pubblici in quiescenza alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego
1. I dipendenti pubblici in quiescenza, tramite rilascio di apposita delega all'INPS, possono iscriversi alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego riconosciute rappresentative dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, analogamente a quanto previsto dall'articolo 23-octies del
2. Il personale in quiescenza di cui al comma 1 non è computato ai fini della determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali cui è iscritto ai sensi del medesimo comma 1.
Art. 29. Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all'APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto
1. Le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'indennità di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della
2. Le domande acquisite, di cui al comma 1, trovano accoglimento esclusivamente se, all'esito dello svolgimento delle attività di monitoraggio previste, rispettivamente, dall'articolo 11 del regolamento di cui al
Art. 30. Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della
1. All'articolo 13 della
«Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma».
2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
3. Agli oneri derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della
a) quanto a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 11,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 4,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2032 e a 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della
b) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle minori spese derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della
c) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 9,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 10,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 31. Svolgimento mediante videoconferenza o in modalità mista delle riunioni degli organi degli enti previdenziali di cui al
1. Al fine di contenere i costi e consentire la più ampia partecipazione dei componenti, le riunioni degli organi statutari degli enti previdenziali di cui al
2. Gli enti previdenziali di cui al comma 1, che non prevedono nei propri ordinamenti le modalità di svolgimento delle riunioni di cui al medesimo comma 1, sono tenuti a disciplinarle nei rispettivi statuti, con deliberazione da sottoporre ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
Art. 32. Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento presso le istituzioni scolastiche
1. Dopo il comma 784-quater dell'articolo 1 della
«784-quinquies. Al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza, presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito l'Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nel quale sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite le modalità di costituzione e funzionamento dell'Albo.
784-sexies. Ai fini del consolidamento di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo formativo e orientativo, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con compiti di sostegno delle attività di monitoraggio e di valutazione dei medesimi percorsi. La composizione e il funzionamento dell'Osservatorio sono definiti con il decreto di cui al comma 784-septies. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese nè altri emolumenti comunque denominati.
784-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite la composizione, le modalità di funzionamento e la durata in carica dei componenti dell'Osservatorio di cui al comma 784-sexies».
Art. 33. Potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia
1. Al fine di rafforzare le funzioni di supporto e di informazione alle famiglie svolte dai centri per la famiglia, anche con riferimento alle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al comma 1250 dell'articolo 1 della
a) alla lettera e), le parole: «e dei centri per la famiglia» sono soppresse;
b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) interventi volti a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia».
Art. 34. Permessi non retribuiti
1. I vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali di cui ai capi I, II e III del
2. I dipendenti che intendono usufruire dei permessi di cui al comma 1 devono farne richiesta scritta e motivata all'amministrazione di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo, salve comprovate ragioni di urgenza.