§ 95.1.503 - D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110.
Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:29/07/2024
Numero:110


Sommario
Art. 1.  Pianificazione annuale dell'attività di riscossione
Art. 2.  Adempimenti dell'Agente della riscossione
Art. 3.  Discarico automatico o anticipato
Art. 4.  Differimento del discarico automatico e produzione dei relativi effetti
Art. 5.  Riaffidamento dei carichi
Art. 6.  Verifiche, controlli e responsabilità dell'agente della riscossione
Art. 7.  Disposizioni relative al magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione
Art. 8.  Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e delle somme [...]
Art. 9.  Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e le somme [...]
Art. 10.  Norme di coordinamento e abrogazione
Art. 11.  Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione
Art. 12.  Disposizioni in materia di impugnazione
Art. 13.  Disposizioni in materia di dilazione
Art. 14.  Adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento
Art. 15.  Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali
Art. 16.  Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo
Art. 17.  Disposizioni in materia di resa del conto
Art. 18.  Disposizioni finanziarie
Art. 19.  Entrata in vigore


§ 95.1.503 - D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110.

Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

(G.U. 7 agosto 2024, n. 184)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 18, recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»;

     Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e, in particolare, l'articolo 29, che prevede norme in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2024;

     Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 16 maggio 2024;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2024;

     Vista l'ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2024;

     Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Disposizioni in materia di riscossione

 

Art. 1. Pianificazione annuale dell'attività di riscossione

     1. L'Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attività di riscossione, che le sono affidate dagli enti titolari del credito, secondo procedure, effettuabili anche con logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, pianificate annualmente con la convenzione stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Dalla data di entrata in vigore delle norme di revisione, anche organizzativa, del sistema di riscossione delle entrate delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, in attuazione degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 14, comma 1, lettera f), numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111, la predetta pianificazione è adottata sentita la Conferenza unificata.

     2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 2. Adempimenti dell'Agente della riscossione

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attività di cui all'articolo 1, relativamente alle quote affidatele, assicurando:

     a) la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero dall'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali;

     b) il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito, effettuato con le modalità di cui alla lettera a);

     c) la gestione delle attività di recupero coattivo conformemente a quanto pianificato annualmente ai sensi dell'articolo 1;

     d) la trasmissione telematica all'ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresì le ulteriori modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonchè le riscossioni effettuate nel mese precedente.

     2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 3. Discarico automatico o anticipato

     1. Le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

     2. In ogni caso, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può trasmettere in qualsiasi momento all'ente titolare del credito, telematicamente e con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 1, la comunicazione di discarico anticipato delle quote che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la stessa ha rilevato:

     a) la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;

     b) mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti;

     c) la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso.

     3. Gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi ad esso affidati e non ancora riscossi, ad eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive o di quelli che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 4, comma 1. Modalità e termini della richiesta sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La facoltà di cui al primo periodo è esercitata:

     a) dopo il ventiquattresimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi già affidati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

     b) tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi affidati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. A seguito del discarico o dell'esercizio della facoltà prevista dal comma 3, gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la documentazione disponibile, relativa all'attività di riscossione svolta, se necessaria per l'esercizio del diritto di credito. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti i termini di presentazione ed evasione, in via telematica, di tali richieste, anche in relazione al numero di carichi interessati, nonchè le specifiche tipologie di atti e documenti da fornire; relativamente ai carichi di cui al comma 3, lettera a), tali decreti sono adottati tenendo anche conto dell'analisi effettuata dalla commissione costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

 

     Art. 4. Differimento del discarico automatico e produzione dei relativi effetti

     1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, sono temporaneamente escluse dal discarico automatico e sono separatamente evidenziate nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le quali:

     a) al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali;

     b) tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o conseguenti all'applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al predetto 31 dicembre ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi.

     2. Relativamente alle quote di cui al comma 1 il discarico automatico si determina il 31 dicembre del quinto anno successivo:

     a) a quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura, per le quote di cui alla lettera a);

     b) a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio ovvero di revoca della sospensione, per le quote di cui alla lettera b).

 

     Art. 5. Riaffidamento dei carichi

     1. Fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza è computato dall'ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere:

     a) gestita direttamente dall'ente creditore;

     b) affidata dall'ente creditore a uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base delle procedure di affidamento previste dalla legge o appositamente selezionato, mediante procedura di evidenza pubblica, sulla base delle modalità previste per la gestione della riscossione delle entrate proprie, che effettuano l'attività di riscossione in conformità alle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

     c) riaffidata per due anni dall'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione mediante adesione del predetto ente alle condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale.

     2. Il riaffidamento di cui al comma 1, lettera c), è volto all'esercizio da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, individuati a seguito delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ovvero dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.

     3. Nei casi di cui al comma 2:

     a) l'azione di recupero è preceduta, ove previsto, dalla notificazione dell'avviso di intimazione di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

     b) se, al termine del biennio, pendono procedure esecutive o concorsuali ovvero sono in corso pagamenti derivanti dalla conclusione degli accordi previsti dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al predetto decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, oppure dalle dilazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 o dall'adesione agli istituti agevolativi previsti dalla legge, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è legittimata a continuare a svolgere gli adempimenti di competenza fino all'estinzione delle predette procedure e all'incasso delle somme pagate, anche in forma dilazionata, dal debitore;

     c) le somme riaffidate e non riscosse nel biennio sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore secondo le specifiche disposizioni contenute nelle norme contabili del comparto di riferimento.

     4. Le condizioni di cui al comma 1, lettera c), sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'adesione a tali condizioni è comunicata dall'ente creditore all'Agenzia entro i successivi dodici mesi.

     5. In caso di discarico anticipato e comunque fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, l'ente creditore, se ha conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, può, entro il predetto termine, e sempre che il diritto di credito non si sia prescritto, riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicandole i beni del debitore da aggredire. In tal caso, se l'azione di riscossione si rivela infruttuosa, il discarico automatico delle somme non riscosse si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento, ferma l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettera a), e all'articolo 4. Il riaffidamento opera mediante adesione dell'ente creditore alle condizioni di servizio rese disponibili con la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

     Art. 6. Verifiche, controlli e responsabilità dell'agente della riscossione

     1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, verifica la conformità dell'azione di recupero dei crediti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione a quanto previsto nella pianificazione annuale di cui all'articolo 1, nell'ambito della verifica dei risultati di gestione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     2. L'ente creditore effettua il controllo di conformità dell'azione di recupero dei crediti di cui al comma 1:

     a) rispetto agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025;

     b) rispetto agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024. Relativamente alle stesse quote e alle responsabilità derivanti dai tentativi di riscossione effettuati fino a tale ultima data trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

     3. Per le finalità di cui al comma 2, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre a controllo, nonchè le modalità, anche solo telematiche, di effettuazione del controllo, fermo restando che:

     a) per i crediti tributari erariali, le quote sottoposte a controllo sono comprese in una percentuale tra il 2 e il 6 per cento di quelle oggetto di discarico nell'anno di riferimento del controllo;

     b) per i restanti crediti, la percentuale di cui alla lettera a) è contenuta nella misura massima del 5 per cento di quelle oggetto di discarico nell'anno di riferimento del controllo.

     4. L'attività di controllo inizia con la notificazione da parte dell'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione della comunicazione di avvio del procedimento. Nell'occasione, l'ente creditore può altresì chiedere la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione, analogica o digitale, relativa alle quote da sottoporre al controllo.

     5. In caso di mancato rispetto dell'articolo 2, comma 1, lettera d), l'ente assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a tre mesi per la trasmissione dei flussi informativi omessi.

     6. Nei casi in cui, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025, dal mancato rispetto delle previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, oppure, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024, dal mancato rispetto delle previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera b), relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia derivata la prescrizione dello stesso diritto, l'ente notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione entro centottanta giorni decorrenti:

     a) dalla comunicazione di avvio del procedimento;

     b) ovvero, qualora sia richiesta la documentazione, dalla trasmissione della stessa o dall'inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla richiesta.

     7. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle circostanze previste dal comma 6. L'agente della riscossione può produrre osservazioni entro novanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione.

     8. L'ente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, notifica all'agente della riscossione un provvedimento a carattere definitivo di accoglimento, ovvero di rigetto delle predette osservazioni.

     9. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di rigetto di cui al comma 8, l'agente della riscossione può definire la controversia mediante pagamento, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di una somma pari a un ottavo dell'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notificazione della cartella o degli altri atti di recupero coattivo, ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo del carico affidato, con aggiunta dei predetti interessi legali.

     10. Le omissioni, le irregolarità e i vizi verificatisi nello svolgimento dell'attività di riscossione non comportano l'avvio di giudizi di responsabilità previsti dal codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, salvo che in presenza di dolo e con l'eccezione, altresì, dei casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni:

     a) dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025;

     b) dell'articolo 2, comma 1, lettera b), sia derivata, relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024.

     11. Le disposizioni del comma 10 si applicano anche nei casi di riaffidamento ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5.

     12. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 9 non si applicano alle quote riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. In caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi di cui al predetto comma 9.

 

     Art. 7. Disposizioni relative al magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione

     1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è costituita una commissione composta da un presidente di sezione della Corte dei conti, anche a riposo, che la presiede, e da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del predetto Ministero, nonchè da un rappresentante delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e da un rappresentante degli enti locali designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

     2. La commissione, con il supporto istruttorio dell'Agenzia delle entrate, procede all'analisi del magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-Riscossione e, sentiti altresì gli enti previdenziali che hanno affidato carichi agli agenti della riscossione e acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, relaziona conseguentemente al Ministro dell'economia e delle finanze, proponendogli le possibili soluzioni, da attuare con successivi provvedimenti legislativi, per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino, in coerenza con le regole per il discarico valevoli per il futuro, entro:

     a) il 31 dicembre 2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010;

     b) il 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017;

     c) il 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024.

     3. Ai componenti della commissione prevista dal presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza ovvero altri emolumenti, comunque denominati, neppure nella forma del rimborso spese.

 

     Art. 8. Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 affidate dal 1° gennaio 2025

     1. Le disposizioni del presente capo, ad eccezione di quelle previste dagli articoli 3, comma 1, 4 e 7, si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025.

     2. A partire dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, le quote di cui al comma 1 sono sottoposte alla verifica, da parte dell'ente, della conformità dell'attività di recupero alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d). Nei soli casi di cui all'articolo 3, comma 2, le quote oggetto della comunicazione di discarico anticipato possono essere sottoposte immediatamente alla predetta verifica.

     3. Le quote di cui al comma 1 non sottoposte alla verifica entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello dell'affidamento sono discaricate a tale ultima data.

     4. Restano temporaneamente escluse dalla verifica di cui al comma 2 e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), le quote di cui al comma 1 per le quali:

     a) alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali;

     b) nel periodo tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre del quinto anno successivo, sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla predetta data del 31 dicembre, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio, ovvero, nel predetto periodo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi.

     5. Per le quote di cui al comma 4, lettera a), la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura. Per le quote di cui al comma 4, lettera b), la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione. In assenza di verifica le quote di cui al presente comma sono discaricate.

     6. Successivamente al discarico di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, alle quote non riscosse, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, e le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

 

     Art. 9. Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024

     1. Le disposizioni del presente capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 3, comma 1, 4 e 7, si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, affidate agli agenti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024.

     2. In caso di mancata riscossione delle quote del presente articolo entro il 31 dicembre 2031, l'ente sottopone tali quote alla verifica della conformità dell'attività di recupero alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e d). Nei soli casi di cui all'articolo 3, comma 2, le quote oggetto della comunicazione ivi prevista possono essere sottoposte immediatamente alla predetta verifica.

     3. Le quote di cui al presente articolo non verificate entro il 31 dicembre 2033 sono discaricate a tale ultima data.

     4. Restano temporaneamente escluse dalla verifica e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), le quote del presente articolo per le quali:

     a) alla data del 31 dicembre 2031, è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali;

     b) nel periodo tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre 2031 sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla stessa data del 31 dicembre 2031, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio.

     5. Per le quote di cui al comma 4, lettera a), la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura; in assenza di verifica nello stesso periodo, le medesime quote sono discaricate a tale ultima data. Per le quote di cui al comma 4, lettera b), la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione; in assenza di verifica nello stesso periodo, le medesime quote sono discaricate a tale ultima data.

     6. Successivamente al discarico di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, alle quote non riscosse, affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 e le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

 

     Art. 10. Norme di coordinamento e abrogazione

     1. Sono abrogati:

     a) gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

     b) l'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

     c) l'articolo 1, commi da 531 a 535, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

     d) l'articolo 1, commi 684, primo periodo, 684-bis, 684-ter, 685, ultimo periodo, 686, 687 e 688, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Capo II

Disposizioni complementari

 

     Art. 11. Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione

     1. All'articolo 1, comma 5-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: «può avvalersi», sono inserite le seguenti: «, alle medesime condizioni,»;

     b) le parole: «individuate per l'» sono sostituite dalle seguenti «nella disponibilità dell'»;

     c) le parole: «, di immobili demaniali oppure» sono sostituite dalle seguenti: «di immobili demaniali, ovvero».

 

     Art. 12. Disposizioni in materia di impugnazione

     1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

     «4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

     a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

     b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;

     c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;

     d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

     e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;

     f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

 

     Art. 13. Disposizioni in materia di dilazione

     1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

     a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;

     b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;

     c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.».

     b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     «1.1. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

     a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;

     b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:

     1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;

     2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;

     3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

     1.2. Ai fini di cui al comma 1.1, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:

     a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;

     b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

     1.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2 e sono altresì individuati:

     a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;

     b) specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui al comma 1.2, lettera b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b).»;

     c) al comma 1-bis, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1.1» e le parole: «per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per il numero massimo di rate ivi previsto»;

     d) al comma 1-ter, dopo le parole: «commi 1», sono inserite le seguenti: «, 1.1»;

     e) al comma 1-quater, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1.1»;

     f) al comma 1-quater.1, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1.1»;

     g) il comma 1-quinquies è abrogato;

     h) al comma 3-bis, le parole: «a un massimo di settantadue» sono sostituite dalle seguenti: «al massimo previsto dai commi 1 e 1.1, per ciascuna delle condizioni ivi previste».

     2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

     3. Alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, effettua il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni del presente articolo. In base alle risultanze di tale monitoraggio, il numero massimo di rate previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, potrà essere aumentato fino a centoventi, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.

 

     Art. 14. Adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento

     1. All'articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: da «delle somme» a «ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate riscuotibili mediante ruolo, ivi comprese le somme dovute a seguito dei seguenti atti e avvisi dell'Agenzia delle entrate:

     1) atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

     2) avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

     3) atti di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16, 16-bis e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

     4) avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e all'articolo 34 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

     5) avvisi di accertamento e liquidazione di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 346 del 1990;

     6) avvisi di rettifica e liquidazione di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

     7) avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonchè per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi:

     7.1) imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986;

     7.2) imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

     7.3) imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990;

     7.4) imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

     7.5) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

     8) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni:

     8.1) tasse automobilistiche erariali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

     8.2) addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

 

     Art. 15. Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:

     «Art. 25 bis. (Effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria). - 1. In caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale. L'agente della riscossione dà immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.»;

     b) all'articolo 45, comma 1, dopo la parola: «titolo», sono aggiunte le seguenti: «, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede»;

     c) all'articolo 50, comma 1, dopo le parole: «cartella di pagamento», sono inserite le seguenti: «al soggetto nei confronti del quale procede».

 

     Art. 16. Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo

     1. All'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) dopo le parole: «rimborso d'imposta», sono inserite le seguenti: «di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi»;

     2) le parole: «iscritto a ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento»;

     3) le parole: «sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1º febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «sulle contabilità speciali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011»;

     b) al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «In tal caso, le somme di cui al comma 1 restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.»;

     c) il comma 5 è abrogato;

     d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente articolo.».

     2. All'articolo 20-bis del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «nonchè dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-riscossione.»;

     b) il comma 1, secondo periodo, è soppresso;

     c) il comma 2 è abrogato.

     3. L'articolo 24, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, è abrogato.

     4. Le disposizioni dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle entrate.

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 28-ter, comma 6, del decreto del Presidente del Repubblica 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1, lettera d), del presente articolo.

 

     Art. 17. Disposizioni in materia di resa del conto

     1. I soggetti che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici a fronte di un corrispettivo, comunque configurato, per l'attività svolta, devono la resa del conto, salvo che non siano tenuti per legge a specifiche rendicontazioni che consentono alla competente amministrazione la verifica dell'adempimento degli obblighi di riscossione e riversamento. In questi casi, è l'amministrazione stessa a trasmettere annualmente e telematicamente alla Corte dei conti il riepilogo dei dati forniti dalle persone incaricate della riscossione.

     2. L'Agente nazionale della riscossione e i gestori delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate, anche tributarie, degli enti locali di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, restano tenuti alla resa del conto prevista dagli articoli 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 610 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

     3. Nel settore del gioco pubblico, se la contabilizzazione dei flussi finanziari è centralizzata presso un unico soggetto concessionario, solo quest'ultimo è tenuto alla resa del conto. I concessionari per l'esercizio di giochi pubblici per i quali la base imponibile dell'imposta è costituita dalla differenza fra raccolta e vincite non sono tenuti alla resa del conto.

 

     Art. 18. Disposizioni finanziarie

     1. Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 è incrementato di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037 e dagli articoli 13 e 16, valutati in 37,63 milioni di euro per l'anno 2025, 71,83 milioni di euro per l'anno 2026, 131,53 milioni di euro per l'anno 2027, 191,33 milioni di euro per l'anno 2028, 270,83 milioni di euro per l'anno 2029, 350,53 milioni di euro per l'anno 2030, 191,33 milioni di euro per l'anno 2031, 236,73 milioni di euro per l'anno 2032, 282,33 milioni di euro per l'anno 2033, 122,93 milioni di euro per l'anno 2034, 142,83 milioni di euro per l'anno 2035, 162,83 milioni di euro per l'anno 2036 e 3,53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 44,58 milioni di euro per l'anno 2025, 85,08 milioni di euro per l'anno 2026, 155,78 milioni di euro per l'anno 2027, 226,58 milioni di euro per l'anno 2028, 320,88 milioni di euro per l'anno 2029, 415,18 milioni di euro per l'anno 2030, 226,58 milioni di euro per l'anno 2031, 280,48 milioni di euro per l'anno 2032, 334,38 milioni di euro per l'anno 2033, 145,68 milioni di euro per l'anno 2034, 169,28 milioni di euro per l'anno 2035, 192,88 milioni di euro per l'anno 2036 e 4,18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, si provvede:

     a) quanto a 44,1 milioni di euro per l'anno 2025, 83,01 milioni di euro per l'anno 2026, 150,58 milioni di euro per l'anno 2027, 216,15 milioni di euro per l'anno 2028, 302,68 milioni di euro per l'anno 2029, 386,11 milioni di euro per l'anno 2030, 187,61 milioni di euro per l'anno 2031, 234,03 milioni di euro per l'anno 2032, 278,43 milioni di euro per l'anno 2033, 81,89 milioni di euro per l'anno 2034, 100,59 milioni di euro per l'anno 2035, 118,29 milioni di euro per l'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;

     b) quanto a 0,19 milioni di euro per l'anno 2025, 0,81 milioni di euro per l'anno 2026, 2,01 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028, 6,92 milioni di euro per l'anno 2029, 10,96 milioni di euro per l'anno 2030, 14,62 milioni di euro per l'anno 2031, 17,39 milioni di euro per l'anno 2032, 20,86 milioni di euro per l'anno 2033, 23,7 milioni di euro per l'anno 2034, 25,47 milioni di euro per l'anno 2035, 27,57 milioni di euro per l'anno 2036 e 28,82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 0,48 milioni di euro per l'anno 2025, 2,07 milioni di euro per l'anno 2026, 5,2 milioni di euro per l'anno 2027, 10,43 milioni di euro per l'anno 2028, 18,2 milioni di euro per l'anno 2029, 29,07 milioni di euro per l'anno 2030, 38,97 milioni di euro per l'anno 2031, 46,45 milioni di euro per l'anno 2032, 55,95 milioni di euro per l'anno 2033, 63,79 milioni di euro per l'anno 2034, 68,69 milioni di euro per l'anno 2035, 74,59 milioni di euro per l'anno 2036 e 78,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 13;

     c) quanto a 17,34 milioni di euro per l'anno 2034, 16,77 milioni di euro per l'anno 2035, 16,97 milioni di euro per l'anno 2036 e 39,72 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 13.

     3. In sede di attuazione degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 14, comma 1, lettera f), numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111, è valutata l'opportunità di considerare eventuali perdite di gettito, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 6), e dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 111 del 2023.

 

     Art. 19. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.