§ 80.9.830 - L. 14 luglio 2008, n. 121.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:14/07/2008
Numero:121


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre [...]


§ 80.9.830 - L. 14 luglio 2008, n. 121.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

(G.U. 15 luglio 2008, n. 164)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2008, N. 85

 

 

All'articolo 1:

 

al comma 4, terzo periodo, le parole: «programma comunitario gioventù» sono sostituite dalle seguenti: «programma comunitario “Gioventù in azione”»;

 

al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Le competenze in materia di produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli, come definiti al paragrafo 1 dell'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché dei prodotti definiti agricoli dall'ordinamento comunitario e a quello nazionale, sono esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

 

al comma 14:

 

alla lettera a), dopo la parola: «imprenditoriali» il segno di interpunzione: «,» è sostituito dal seguente: «;»;

 

alla lettera b), secondo periodo, la parola: «nonché» è sostituita dalle seguenti: «unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì»;

 

alla lettera c), dopo le parole: «14 maggio 2007, n. 103,» sono inserite le seguenti: «esercitate unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,»;

 

alla lettera e), le parole da: «dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215,» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. In ordine al Comitato per l'imprenditoria femminile resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101»;

 

al comma 21, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: “e dal Ministro dell'economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: “, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico”»;

 

dopo il comma 21, è inserito il seguente:

 

«21-bis. All'articolo 29, comma 3, lettera c), della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, organizzato ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117. Lo stesso ufficio è competente per l'istruttoria relativa al controllo di legittimità su atti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20”»;

 

al comma 22, alinea, le parole: «a tale articolo» sono sostituite dalle seguenti: «mediante decreti adottati dai rispettivi organi di Governo di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, informandone gli organi di amministrazione del personale interessato, al predetto articolo 13»;

 

dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:

 

«22-bis. Dalle disposizioni del comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».