§ 94.1.951 - D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662.
Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:28/09/1994
Numero:662


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini del presente regolamento si intendono
Art. 2.      1. L'autorità nazionale responsabile dell'esecuzione della convenzione è il Ministro dei trasporti e della navigazione
Art. 3.      1. Al fine dell'organizzazione prevista dal capitolo 2 e in conformità della terminologia specificata nel capitolo 1 dell'allegato, si stabilisce che
Art. 4.      1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del codice della navigazione, nonché dall'art. 727 dello stesso codice per ciò che concerne il soccorso ad aeromobili in pericolo, gli [...]
Art. 5.      1. Il centro nazionale di coordinamento di soccorso marittimo (I.M.R.C.C.), i centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C.) e le unità costiere di guardia (U.C.G.), secondo le rispettive [...]
Art. 6.      1. Ai fini della "convenzione", le aree di giurisdizione marittima dei centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C.) sono numerate ed individuate come nell'annesso 2 e rappresentate [...]
Art. 7.      1. I centri indicati all'art. 3, lettere a) e b), sono attivati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto


§ 94.1.951 - D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662.

Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979.

(G.U. 1 dicembre 1994, n. 281)

 

     Art. 1.

     1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

     a) per "soccorso marittimo", tutte le attività finalizzate alla ricerca e al salvataggio della vita umana in mare;

     b) per "convenzione", la convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, alla quale è stata data adesione ed esecuzione con legge 3 aprile 1989, n. 147;

     c) per "allegato", l'annesso alla convenzione di cui alla lettera b), che è parte integrante della convenzione medesima.

 

          Art. 2.

     1. L'autorità nazionale responsabile dell'esecuzione della convenzione è il Ministro dei trasporti e della navigazione.

 

          Art. 3.

     1. Al fine dell'organizzazione prevista dal capitolo 2 e in conformità della terminologia specificata nel capitolo 1 dell'allegato, si stabilisce che:

     a) il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto è l'organismo nazionale che assicura il coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo (I.M.R.C.C. - Italian Maritime Rescue Coordination Center);

     b) le direzioni marittime costituiscono i centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C. - Maritime Rescue Sub Center);

     c) i comandi di porto costituiscono le unità costiere di guardia;

     d) le unità navali e gli aeromobili del servizio di guardia costiera del Corpo delle capitanerie di porto, appositamente allestiti, costituiscono le unità di soccorso marittimo.

 

          Art. 4.

     1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del codice della navigazione, nonché dall'art. 727 dello stesso codice per ciò che concerne il soccorso ad aeromobili in pericolo, gli organismi indicati nell'art. 3 svolgono i compiti di cui al presente articolo.

     2. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, quale centro nazionale di coordinamento di soccorso marittimo (I.M.R.C.C.), assicura l'organizzazione generale dei servizi marittimi di ricerca e salvataggio, coordina le operazioni di ricerca e salvataggio nell'ambito dell'intera regione di interesse italiano sul mare e tiene contatti con i centri di coordinamento del soccorso degli altri Stati.

     3. Le direzioni marittime, quali centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C.), assicurano il coordinamento delle operazioni marittime di ricerca e salvataggio, secondo le direttive specifiche o le deleghe del centro nazionale (I.M.R.C.C.) nel proprio settore, individuato dalle acque marittime di interesse nazionale ed internazionale che si estendono in profondità dalla linea di costa delle rispettive giurisdizioni, così come specificato all'art. 6 e riportato nella rappresentazione grafica allegata al presente regolamento di cui fa parte integrante.

     4. I comandi di porto, quali unità costiere di guardia (U.C.G.), dispongono l'intervento delle unità di soccorso marittimo da essi dipendenti dislocate nella loro giurisdizione e ne mantengono il controllo operativo, salvo che l'I.M.R.C.C. disponga diversamente.

     5. Le unità di soccorso marittimo intervengono nelle operazioni di soccorso secondo le pianificazioni delle unità costiere di guardia, redatte e disposte dai centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C.) per l'impiego di mezzi disponibili nelle aree di propria giurisdizione.

 

          Art. 5.

     1. Il centro nazionale di coordinamento di soccorso marittimo (I.M.R.C.C.), i centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C.) e le unità costiere di guardia (U.C.G.), secondo le rispettive competenze, coordinano o impiegano le unità di soccorso. L'I.M.R.C.C. e gli M.R.S.C. richiedono agli alti comandi competenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in caso di necessità, il concorso dei mezzi navali ed aerei appartenenti a tali amministrazioni dello Stato. Parimenti le U.C.G. richiedono alle altre amministrazioni dello Stato o a privati il concorso di mezzi navali ed aerei, ritenuti idonei per partecipare alle operazioni di soccorso marittimo secondo le procedure e le modalità previste dal decreto del Ministro della marina mercantile 1° giugno 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 giugno 1979.

     2. Il comando e il controllo operativo dei mezzi navali o aerei della Marina militare, dell'Aeronautica militare e delle altre amministrazioni, eventualmente chiamati a concorrere alle operazioni di soccorso marittimo, sono esercitati dai rispettivi comandi competenti per giurisdizione, che terranno informati i centri di soccorso marittimo (I.M.R.C.C. - M.R.S.C. - U.C.G.) responsabili del soccorso e del coordinamento, secondo le rispettive competenze.

     3. Il compito di "comandante sul posto" (OSC - ufficiale in comando tattico) dei mezzi della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle capitanerie di porto, della Guardia di finanza, dei Carabinieri, della Polizia di Stato e delle altre amministrazioni eventualmente concorrenti, è assegnato al comandante del mezzo navale della Marina militare o del Corpo delle capitanerie di porto, di maggiore anzianità di grado. Nel caso che sul posto non dovessero trovarsi ad operare unità della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto, il compito di "comandante sul posto" sarà assegnato al comandante di unità navale della Guardia di finanza, dei Carabinieri, della Polizia di Stato o delle altre amministrazioni dello Stato, di maggiore anzianità di grado.

     4. Il "comandante sul posto" nella condotta dell'operazione di ricerca e salvataggio si conforma alle direttive specifiche emanate dall'I.M.R.C.C. o dall'M.R.S.C./U.C.G. delegato.

     5. Se in zona sono presenti soltanto unità mercantili, l'I.M.R.C.C. o il M.R.S.C./U.C.G. delegato, più idoneo in relazione allo svolgimento dell'operazione di soccorso, assegna il compito di coordinatore delle ricerche in superficie (CSS) al comandante di una delle unità mercantili presenti. A tal fine deve essere tenuto conto della tipologia delle navi e dei mezzi di cui dette unità dispongono e della rispettiva ora stimata di arrivo sul posto. Al momento in cui assume le funzioni, il CSS deve darne immediata comunicazione all'I.M.R.C.C. o al M.R.S.C. o al U.C.G., che operano secondo le rispettive competenze.

     6. Il coordinatore delle ricerche di superficie di cui al comma 5 opera sotto il controllo dell'I.M.R.C.C. o del M.R.S.C. o dell'U.C.G. delegato in relazione allo svolgimento dell'operazione di soccorso marittimo. Il M.R.S.C. o l'U.C.G. tengono informato il centro di coordinamento superiore interessato.

     7. Le definizioni dei livelli di comando e controllo sono riportate nell'annesso 1, che fa parte integrante del presente decreto.

 

          Art. 6.

     1. Ai fini della "convenzione", le aree di giurisdizione marittima dei centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C.) sono numerate ed individuate come nell'annesso 2 e rappresentate geograficamente nella carta nautica di cui all'annesso 3, che formano parti integranti del presente decreto. La somma di dette aree costituisce l'intera regione di interesse nazionale e internazionale sul mare di competenza dell'I.M.R.C.C. Detta area è suscettibile di ampliamenti o riduzioni in forma di accordi bilaterali stipulati fra gli Stati membri in attuazione del capitolo 2 dell'allegato alla convenzione.

 

          Art. 7.

     1. I centri indicati all'art. 3, lettere a) e b), sono attivati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

ANNESSO 1

Definizioni della catena di comando e controllo

 

Comando Operativo (OPCOM): Autorità conferita ad un comandante di assegnare missioni o compiti ai comandanti subordinati, di schierare unità, di riassegnare forze e di mantenere o delegare il controllo operativo e/o tattico secondo necessità. Non comporta di per se stesso autorità di comando organico o responsabilità logistiche.

 

Controllo Operativo (OPCON): Autorità delegata ad un comandante di impiegare le forze assegnate in modo da assolvere specifiche missioni o compiti che sono normalmente limitati per funzioni, tempo e spazio, di dislocare le unità interessate, nonché di ritenere o delegare il controllo tattico di dette unità. Non comporta l'autorità di riassegnare le forze su cui esercita il controllo operativo, o parte di esse, per compiti diversi da quelli per cui tali forze sono state assegnate. Non comporta di per se stesso autorità di comando organico o responsabilità logistiche.

 

Comando Tattico (TACOM): Autorità delegata ad un comandante di assegnare compiti alle forze sotto il suo comando per portare a compimento la missione assegnata dall'autorità superiore.

 

L'Ufficiale che esercita il comando tattico (OSC) è anche responsabile delle unità sotto il suo controllo.

 

Controllo Tattico (TACON): è la direzione ed il controllo dettagliati dei movimenti e delle manovre necessarie per svolgere le missioni o i compiti assegnati.

 

Coordinatore delle ricerche in superficie (CSS): quando non sono disponibili navi specializzate che assumano le funzioni di osc, ma all'operazione partecipano solo navi mercantili, una di queste deve esercitare le funzioni di coordinatore delle ricerche in superficie.

 

 

ANNESSO 2

(Omissis)

 

 

ANNESSO 3

(omissis)