Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 23/04/1993 |
Numero: | 118 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Ministero delle partecipazioni statali e la relativa Ragioneria centrale, istituiti con legge 22 dicembre 1956, n. 1589, sono soppressi con effetto dalla data del [...] |
Art. 2. 1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito, [...] |
Art. 3. 1. Il personale dipendente dal soppresso Ministero delle partecipazioni statali è trasferito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e [...] |
Art. 4. 1. Per la copertura degli oneri di personale e di funzionamento previsti dal presente decreto, le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1992, [...] |
Art. 5. 1. Per le esigenze derivanti dall'attuazione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ed in relazione [...] |
Art. 5 bis. [12] |
Art. 5 ter. [15] |
Art. 6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 80.9.321 - D.L. 23 aprile 1993, n. 118 [1] .
Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA.
(G.U. 24 aprile 1993, n. 95)
1. Il Ministero delle partecipazioni statali e la relativa Ragioneria centrale, istituiti con
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato subentra, con effetto dalla data di cui al comma 1, nelle attribuzioni e nei rapporti del Ministro e del Ministero delle partecipazioni statali. Nella composizione degli organi collegiali politici o amministrativi ogni riferimento al Ministro o al Ministero delle partecipazioni statali dovrà tenere conto di tale trasferimento di attribuzioni [2] .
3. [3]
4. [4]
1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 15 del
2. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alle altre amministrazioni nei settori di attività delle società derivate dalla trasformazione e dal riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL, INA, nonchè dal programma di razionalizzazione e liquidazione dell'EFIM, nonchè quelle previste dall'art. 14 del citato
1. Il personale dipendente dal soppresso Ministero delle partecipazioni statali è trasferito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e collocato, ivi compreso il personale in posizione di soprannumero, in un ruolo aggiunto istituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica [7] . Tale ruolo è determinato in conformità alla tabella allegata al presente decreto e corrisponde alle dotazioni organiche dei posti di funzione dirigenziale e delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del soppresso Ministero delle partecipazioni statali, quali risultano rispettivamente dalla tabella XVIII di cui all'allegato II del
2. [9].
2 bis. [10].
3. Con le modalità previste dalle specifiche disposizioni vigenti, il Ministero del tesoro provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio alla data di cui al comma 1 dell'art. 1 presso la Ragioneria centrale del soppresso Ministero delle partecipazioni statali.
1. Per la copertura degli oneri di personale e di funzionamento previsti dal presente decreto, le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1992, nello stato di previsione del soppresso Ministero delle partecipazioni statali, nonchè gli stanziamenti concernenti le spese obbligatorie e le spese in conto capitale iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero (tabella n. 18), di cui alla
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
1. Per le esigenze derivanti dall'attuazione del
2. Il quadro H della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 1989, è sostituito dal quadro H di cui all'allegato del presente decreto.
3. I compiti del consiglio dei ragionieri di cui agli articoli 164 e 165 del
1. L'Ente autonomo di gestione per il cinema è trasformato in società per azioni con le procedure di cui al
2. In attesa del riordino della disciplina generale delle partecipazioni societarie dello Stato, nella società di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assume la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari. [13]
3. La società presenta, annualmente, all'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, unitamente alle società in essa inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di interesse culturale, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attività previste dagli statuti delle singole società inquadrate, nonchè una proposta di programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconvenzione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; è tenuta inoltre a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. Con decreto dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, sulla base del programma preventivamente approvato, vengono assegnate ed erogate le relative sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'art. 1 della
4. Nella prospettiva della costituzione di un polo pubblico dell'audiovisivo, la società stipula convenzioni con l'IRI S.p.a. nei settori di attività di interesse comune.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un programma di riordino del settore termale.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella (prevista dall'art. 3, comma 1) [16][17].
Livello di funzione |
Qualifica |
Posti di qualifica |
C |
Dirigente generale |
6 |
D |
Dirigente superiore |
5 |
E |
Primi dirigenti |
20 |
|
Qualifica funzionale IX |
8 |
|
Qualifica funzionale VIII |
24 |
|
Qualifica funzionale VII |
13 |
|
Qualifica funzionale VI |
16 |
|
Qualifica funzionale V |
34 |
|
Qualifica funzionale IV |
33 |
|
Qualifica funzionale III |
14 |
Allegato (previsto dall'art. 5, comma 2)
Livello di funzione |
Qualifica |
Posti di qualifica |
Funzione |
Posti di funzione |
Quadro II - Dirigenti generali |
||||
B |
Ragioniere generale dello Stato |
1 |
Ragioniere generale dello stato |
1 |
|
|
|
Ispettore generale capo |
9 |
C |
Dirigente generale |
23 |
Direttore di ragioneria centrale di maggiore importanza |
6 |
|
|
|
Consigliere ministeriale |
8 |
|
|
24 |
|
|
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[3] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[4] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[6] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[7] Il ruolo aggiunto di cui all'art. 3 del presente decreto è soppresso dall'art. 1 del
[8] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[9] Comma sostituito dalla legge di conversione e da ultimo abrogato dall'art. 16 del
[10] Comma inserito dalla legge di conversione e da ultimo abrogato dall'art. 16 del
[11] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[12] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[13] Comma così sostituito dall'art. 12 della
[14] Comma già modificato dall'art. 3 della
[15] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[16] Tabella inserita dalla legge di conversione.
[17] Il ruolo aggiunto di cui all'art. 3 del presente decreto è soppresso dall'art. 1 del