§ 80.9.321 - D.L. 23 aprile 1993, n. 118 .
Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:23/04/1993
Numero:118


Sommario
Art. 1.      1. Il Ministero delle partecipazioni statali e la relativa Ragioneria centrale, istituiti con legge 22 dicembre 1956, n. 1589, sono soppressi con effetto dalla data del [...]
Art. 2.      1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito, [...]
Art. 3.      1. Il personale dipendente dal soppresso Ministero delle partecipazioni statali è trasferito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e [...]
Art. 4.      1. Per la copertura degli oneri di personale e di funzionamento previsti dal presente decreto, le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1992, [...]
Art. 5.      1. Per le esigenze derivanti dall'attuazione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ed in relazione [...]
Art. 5 bis.  [12]
Art. 5 ter.  [15]
Art. 6.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 80.9.321 - D.L. 23 aprile 1993, n. 118 [1] .

Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA.

(G.U. 24 aprile 1993, n. 95)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Ministero delle partecipazioni statali e la relativa Ragioneria centrale, istituiti con legge 22 dicembre 1956, n. 1589, sono soppressi con effetto dalla data del 22 febbraio 1993.

     2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato subentra, con effetto dalla data di cui al comma 1, nelle attribuzioni e nei rapporti del Ministro e del Ministero delle partecipazioni statali. Nella composizione degli organi collegiali politici o amministrativi ogni riferimento al Ministro o al Ministero delle partecipazioni statali dovrà tenere conto di tale trasferimento di attribuzioni [2] .

     3. [3]

     4. [4]

 

          Art. 2.

     1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito, con effetto dalla data di cui al comma 1 dell'art. 1, dal seguente: "il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato." [5].

     2. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alle altre amministrazioni nei settori di attività delle società derivate dalla trasformazione e dal riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL, INA, nonchè dal programma di razionalizzazione e liquidazione dell'EFIM, nonchè quelle previste dall'art. 14 del citato decreto-legge n. 333 del 1992 [6] .

 

          Art. 3.

     1. Il personale dipendente dal soppresso Ministero delle partecipazioni statali è trasferito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e collocato, ivi compreso il personale in posizione di soprannumero, in un ruolo aggiunto istituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica [7] . Tale ruolo è determinato in conformità alla tabella allegata al presente decreto e corrisponde alle dotazioni organiche dei posti di funzione dirigenziale e delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del soppresso Ministero delle partecipazioni statali, quali risultano rispettivamente dalla tabella XVIII di cui all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 1991, nonchè dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 1992, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 1992. Detto personale potrà essere utilizzato, con gli effetti del comando, in posizione corrispondente per sopperire ad esigenze di funzionamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato [8] .

     2. [9].

     2 bis. [10].

     3. Con le modalità previste dalle specifiche disposizioni vigenti, il Ministero del tesoro provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio alla data di cui al comma 1 dell'art. 1 presso la Ragioneria centrale del soppresso Ministero delle partecipazioni statali.

 

          Art. 4.

     1. Per la copertura degli oneri di personale e di funzionamento previsti dal presente decreto, le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1992, nello stato di previsione del soppresso Ministero delle partecipazioni statali, nonchè gli stanziamenti concernenti le spese obbligatorie e le spese in conto capitale iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero (tabella n. 18), di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 501, saranno trasferiti in corrispondenti capitoli già istituiti o da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993 [11] .

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

 

          Art. 5.

     1. Per le esigenze derivanti dall'attuazione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ed in relazione ai nuovi compiti attribuiti al Ministero del tesoro con le misure previste dalla legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, la composizione del consiglio dei ragionieri, di cui all'art. 164 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, viene integrata con l'aggiunta di cinque dirigenti generali di livello C della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di consigliere ministeriale.

     2. Il quadro H della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 1989, è sostituito dal quadro H di cui all'allegato del presente decreto.

     3. I compiti del consiglio dei ragionieri di cui agli articoli 164 e 165 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, vengono rideterminati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro.

 

          Art. 5 bis. [12]

     1. L'Ente autonomo di gestione per il cinema è trasformato in società per azioni con le procedure di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. In attesa del riordino della disciplina generale delle partecipazioni societarie dello Stato, nella società di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assume la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari. [13]

     3. La società presenta, annualmente, all'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, unitamente alle società in essa inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di interesse culturale, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attività previste dagli statuti delle singole società inquadrate, nonchè una proposta di programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconvenzione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; è tenuta inoltre a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. Con decreto dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, sulla base del programma preventivamente approvato, vengono assegnate ed erogate le relative sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, sulla base di una percentuale della quota del Fondo medesimo destinata al cinema, previamente definita per ciascun anno con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tali sovvenzioni sono sostitutive di tutti i contributi previsti dalla legislazione vigente a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle società in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto. Il programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data della sua approvazione [14] .

     4. Nella prospettiva della costituzione di un polo pubblico dell'audiovisivo, la società stipula convenzioni con l'IRI S.p.a. nei settori di attività di interesse comune.

 

          Art. 5 ter. [15]

     1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un programma di riordino del settore termale.

 

          Art. 6.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Tabella (prevista dall'art. 3, comma 1) [16][17].

 

Livello di funzione

Qualifica

Posti di qualifica

C

Dirigente generale

6

D

Dirigente superiore

5

E

Primi dirigenti

20

 

Qualifica funzionale IX

8

 

Qualifica funzionale VIII

24

 

Qualifica funzionale VII

13

 

Qualifica funzionale VI

16

 

Qualifica funzionale V

34

 

Qualifica funzionale IV

33

 

Qualifica funzionale III

14

 

     Allegato (previsto dall'art. 5, comma 2)

 

Livello di funzione

Qualifica

Posti di qualifica

Funzione

Posti di funzione

Quadro II - Dirigenti generali

B

Ragioniere generale dello Stato

1

Ragioniere generale dello stato

1

 

 

 

Ispettore generale capo

9

C

Dirigente generale

23

Direttore di ragioneria centrale di maggiore importanza

6

 

 

 

Consigliere ministeriale

8

 

 

24

 

 

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 23 giugno 1993, n. 202.

[2]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[4]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[7]  Il ruolo aggiunto di cui all'art. 3 del presente decreto è soppresso dall'art. 1 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 276. Il D.P.R. n. 276/2000 è stato abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175, a decorrere dalla data di cui all'art. 55 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

[8]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[9]  Comma sostituito dalla legge di conversione e da ultimo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175, a decorrere dalla data di cui all'art. 55 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

[10]  Comma inserito dalla legge di conversione e da ultimo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175, a decorrere dalla data di cui all'art. 55 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

[11]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[12]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[13]  Comma così sostituito dall'art. 12 della L. 12 luglio 1999, n. 237.

[14]  Comma già modificato dall'art. 3 della L. 2 ottobre 1997, n. 346 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 della L. 12 luglio 1999, n. 237.

[15]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[16]  Tabella inserita dalla legge di conversione.

[17]  Il ruolo aggiunto di cui all'art. 3 del presente decreto è soppresso dall'art. 1 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 276. Il D.P.R. n. 276/2000 è stato abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175, a decorrere dalla data di cui all'art. 55 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.