Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 1. Acque |
Capitolo: | 1.5 magistratura delle acque |
Data: | 07/05/1948 |
Numero: | 988 |
Sommario |
Art. 1. Con effetto dal 1° gennaio 1945, ai provveditori ed ai vice provveditori alle opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna nominati in base al regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, ed [...] |
Art. 2. Con effetto dal 18 agosto 1946, l'indennità di carica di cui al precedente articolo è stabilita: |
Art. 3. L'indennità di carica di cui al presente decreto non è cumulabile col trattamento di missione in misura intera eventualmente fruito per la sede in cui i provveditori, i vice provveditori, il [...] |
§ 1.5.3 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 988. [1]
Indennità di carica per i provveditori e vice provveditori alle opere pubbliche, al presidente e al vice presidente del Magistrato alle acque.
(G.U. 29 luglio 1948, n. 174).
Con effetto dal 1° gennaio 1945, ai provveditori ed ai vice provveditori alle opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna nominati in base al regio
Nell'indennità di carica suddetta s'intende assorbita l'indennità di carica già attribuita ai provveditori e vice provveditori alle opere pubbliche di Cagliari e Palermo; e non si procederà al recupero dell'eventuale eccedenza percepita rispetto alle misure stabilite dal precedente comma.
Con effetto dal 18 agosto 1946, l'indennità di carica di cui al precedente articolo è stabilita:
per i provveditori e il presidente del Magistrato alle acque, nell'aliquota di due quinti del trattamento economico di missione inerente al grado quarto;
per i vice provveditori e il vice presidente del Magistrato alle acque nell'aliquota di tre decimi del trattamento economico di missione inerente al grado rivestito.
Le aliquote indicate nel precedente comma si computano sul trattamento di missione in misura intera (diaria, supplemento di pernottazione e indennità integrativa pari all'intero supplemento di pernottazione) vigente nel tempo cui l'indennità di carica si riferisce.
L'indennità di carica di cui al presente decreto non è cumulabile col trattamento di missione in misura intera eventualmente fruito per la sede in cui i provveditori, i vice provveditori, il presidente e il vice presidente del Magistrato alle acque sono titolari; e per il presidente del Magistrato alle acque non è cumulabile nemmeno con la medesima indennità inerente alla qualifica di provveditore alle opere pubbliche conferitagli dall'art. 16 del
L'indennità medesima si liquida a mensilità posticipate che si computano tutte di trenta giorni.
[1] Ratificato dall'articolo unico della