§ 63.4.6 - Legge 22 luglio 1966, n. 614.
Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.4 interventi per singole aree
Data:22/07/1966
Numero:614


Sommario
Art. 1.  Delimitazione delle zone e piani quinquennali.
Art. 2.  Realizzazione degli interventi.
Art. 3.  Esecuzione di opere pubbliche.
Art. 4.  Agevolazioni per lo sviluppo delle attività agricole.
Art. 5.  Finanziamenti a tasso agevolato per le iniziative industriali.
Art. 6.  Finanziamento a tasso agevolato alle iniziative turistiche.
Art. 7.  Costituzione di una società finanziaria interregionale per lo sviluppo delle zone dell'Italia centrale.
Art. 8.  Esenzioni fiscali per le nuove imprese artigiane e industriali.
Art. 9.  Limiti territoriali di applicabilità.
Art. 10.  Esecuzione e completamento di opere pubbliche.
Art. 11.  Sperimentazione zootecnica.
Art. 12.  Agevolazioni alle iniziative turistiche, industriali e all'artigianato.
Art. 13.  Finanziamento degli interventi.
Art. 14.  Stanziamenti per i territori montani.
Art. 15.  Utilizzazione dello stanziamento per l'anno 1966.
Art. 16.  Stanziamenti integrativi.
Art. 17.  Norme finali e transitorie.
Art. 18.  Disposizioni finali.
Art. 19.  Relazione al Parlamento.
Art. 20.  Abrogazione di norme.
Art. 21.  Entrata in vigore della legge.


§ 63.4.6 - Legge 22 luglio 1966, n. 614.

Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

(G.U. 12 agosto 1966, n. 200).

 

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

     Art. 1. Delimitazione delle zone e piani quinquennali.

     Sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale, il Comitato interministeriale per la ricostruzione provvede, su proposta del Comitato di cui al successivo terzo comma, alla delimitazione di zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, caratterizzate: da depauperamento delle forze di lavoro derivante o da sensibile invecchiamento della popolazione residente o da accentuati fenomeni di esodo; da livelli di reddito pro capite della popolazione inferiori alla media nazionale e tali da escludere lo spontaneo riequilibrio rispetto alla media stessa; da bassi livelli di produttività in dipendenza di problemi di riconversione dell'agricoltura o di un insufficiente sviluppo delle attività industriali. Tali zone riguardano ambiti territoriali sufficientemente ampi, che possono anche riferirsi, quando ciò sia indispensabile, a territori facenti parte di più Province.

     Il Comitato interministeriale per la ricostruzione approva piani quinquennali per la realizzazione coordinata, nelle zone delimitate ai sensi del precedente comma e nei territori montani di cui all'art. 9, degli interventi straordinari previsti dalla presente legge con quelli a carattere ordinario.

     I piani predisposti d'intesa con le Amministrazioni statali e regionali interessate, sono formulati da un Comitato di Ministri, costituito in seno al Comitato interministeriale per la ricostruzione e formato dai Ministri per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per le partecipazioni statali, per il turismo e lo spettacolo e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che lo presiede ed assume la denominazione di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

     Gli altri Ministri partecipano ai lavori del Comitato per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza.

     Ai fini della delimitazione delle zone depresse e della predisposizione ed approvazione dei piani quinquennali, il Comitato interministeriale per la ricostruzione e il Comitato dei Ministri di cui al terzo comma sono integrati, per quanto concerne i rispettivi interessi, dai Presidenti delle Regioni costituite.

     Per la formulazione dei piani, le Regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare nelle zone depresse comprese nei territori di rispettiva competenza.

     Fino alla costituzione delle Regioni a Statuto ordinario, alla delimitazione delle zone depresse e alla predisposizione dei piani si provvede previa consultazione dei Comitati regionali per la programmazione economica istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni.

     I piani impegnano le Amministrazioni interessate ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione.

     Le delimitazioni di zone depresse, nel caso in cui non sia ancora approvato il programma economico nazionale, sono effettuate sulla base dei criteri indicati al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 2. Realizzazione degli interventi.

     Nell'ambito delle zone delimitate ai sensi dell'articolo precedente, i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio e del turismo e dello spettacolo sono autorizzati a realizzare gli interventi straordinari previsti dai successivi articoli mediante programmi esecutivi annuali predisposti sulla base dei piani di cui al precedente articolo, d'intesa con le Regioni costituite.

     I programmi esecutivi annuali sono approvati, previo accertamento della loro conformità ai piani quinquennali di cui all'art. 1, dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente articolo integrato come previsto nel quinto comma dell'articolo stesso. Lo stesso Comitato impartisce le direttive per la loro attuazione e determina le priorità, i tempi e le modalità per la realizzazione degli interventi.

     Ai fini dell'attuazione dei programmi esecutivi annuali approvati per i territori delle Regioni a Statuto speciale, l'esercizio delle attribuzioni dei Ministeri di cui al primo comma è delegato alle Amministrazioni regionali. A tal fine, dopo l'approvazione effettuata ai sensi del secondo comma del presente articolo, il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, provvede ad assegnare alle singole Regioni gli stanziamenti necessari per l'espletamento delle attribuzioni ad esse delegate.

     Le Regioni comunicano annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord la situazione degli impegni assunti e lo stato di attuazione degli interventi nel territorio regionale.

 

          Art. 3. Esecuzione di opere pubbliche.

     I Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste provvedono a realizzare, nell'ambito delle rispettive competenze, opere straordinarie di pubblico interesse, direttamente finalizzate a favorire la localizzazione e l'espansione delle attività produttive nelle zone depresse, nonchè a completare, nelle stesse zone, le opere già iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, numero 647, e successive modificazioni e integrazioni.

     Le opere di cui al comma precedente riguardano la sistemazione dei bacini montani, la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria, la viabilità ordinaria non statale, gli acquedotti e relative fognature principali, nonchè la viabilità diretta ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali, ferroviarie e idroviarie e le località suscettibili di sviluppo agricolo, industriale e turistico.

     Le opere di cui ai commi precedenti e quelle necessarie alla realizzazione delle iniziative industriali sono dichiarate di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge. Tali disposizioni si applicano anche per le espropriazioni promosse allo stesso scopo da Enti locali ed eventuali loro consorzi all'uopo costituiti.

 

          Art. 4. Agevolazioni per lo sviluppo delle attività agricole.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a realizzare, nell'ambito delle zone delimitate ai sensi del precedente art. 1, interventi di carattere straordinario diretti a:

     a) fornire alle imprese agricole l'assistenza per l'organizzazione aziendale;

     b) svolgere programmi di sperimentazione agraria di particolare interesse per lo sviluppo economico delle zone;

     c) costruire, in caso di assenza di adeguate iniziative e quando l'impianto abbia rilevante interesse ai fini della valorizzazione della zona, impianti di conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli, da affidare in gestione ad Enti pubblici, a cooperative e loro consorzi, anche in associazione con imprese di produttori agricoli, commerciali, ed industriali, che esercitino la loro attività nella zona nella quale viene realizzato l'impianto. Gli enti gestori hanno facoltà di acquistare la proprietà dell'impianto, versando al Ministero dell'agricoltura il corrispettivo del costo dello stesso, anche in forma di ammortamento pluriennale, dedotto l'ammontare del contributo concedibile a norma della lettera d) del presente articolo;

     d) concedere agli imprenditori agricoli singoli od associati, ivi compresi i coltivatori diretti, gli affittuari e loro cooperative, nonchè ai coloni ed ai mezzadri, nei casi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 15 settembre 1964, n. 756, contributi, nella misura massima del 45 per cento, sulle spese necessarie per la formazione del capitale di dotazione adeguato alle caratteristiche ed alle dimensioni dell'azienda, nonchè contributi integrativi rispetto a quelli previsti da altre leggi, in misura non superiore al 20 per cento, per l'attuazione di programmi di trasformazione aziendale;

     e) concedere contributi agli enti di sviluppo per la partecipazione, fino alla misura massima del 20 per cento, al capitale di cooperative o società aventi lo scopo di fornire l'uso di beni strumentali per l'esercizio delle imprese agricole e svolgere attività di conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli. Nei territori nei quali non operano gli enti di sviluppo, tali contributi possono essere concessi ad altri enti operanti nel settore, determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord e sentite, per quanto di competenza, le Amministrazioni regionali interessate.

     Per l'espletamento dei compiti di cui alle lettere a), b), c), d), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può avvalersi degli organismi di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuti giuridicamente e, laddove esistono, anche degli enti di sviluppo secondo le competenze a questi demandate dalla legge 21 luglio 1965, n. 901 e dei consorzi di bonifica, secondo le competenze stabilite dalla legislazione vigente.

     Nelle zone di cui al primo comma il tasso di interesse previsto dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, per i mutui concessi agli imprenditori agricoli singoli od associati, ivi compresi i coltivatori diretti, gli affittuari e loro cooperative, per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale, nonchè ai coloni ed ai mezzadri, nei casi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 15 settembre 1964, n. 756 , è ridotto di un punto e comunque in misura non inferiore all'1 per cento.

 

          Art. 5. Finanziamenti a tasso agevolato per le iniziative industriali.

     Nelle zone di cui al primo comma dell'art. 1, per la costruzione di nuovi impianti industriali, aventi per oggetto la produzione di beni, per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelli ivi esistenti, gli Istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine concedono finanziamenti a tasso agevolato alle medie e piccole imprese industriali.

     Nelle spese ammissibili al finanziamento possono essere comprese, nel limite del 30 per cento del finanziamento stesso, quelle occorrenti alla formazione di scorte adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

     Il tasso di interesse annuo e la durata del mutuo sono stabiliti, sulla base dei piani quinquennali di cui al precedente art. 1, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio tenendo conto delle caratteristiche e della intensità della depressione. In ogni caso il tasso non può essere inferiore nè la durata superiore a quanto fissato per i corrispondenti finanziamenti nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

     Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata ai sensi del comma precedente, il Ministro per l'industria e il commercio è autorizzato a concedere agli Istituti di credito un contributo sulle singole operazioni di mutuo, secondo i criteri e le modalità fissati dai programmi di cui al precedente art. 2.

     L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato ad accordare agli istituti abilitati ad esercitare il credito a medio termine il proprio intervento finanziario e contributivo sulle operazioni dagli stessi compiute ai sensi del presente articolo [1] .

 

          Art. 6. Finanziamento a tasso agevolato alle iniziative turistiche.

     Nelle zone di cui al primo comma dell'art. 1, per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonchè di autostelli, di case per ferie per lavoratori ed ostelli per la gioventù, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero e per le relative attrezzature, sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero o ad enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, mutui a tasso agevolato.

     Nelle zone di cui al precedente comma, i mutui a tasso agevolato sono concessi anche per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche e, comunque, idonei a favorire le attività turistiche ivi compresi gli impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati.

     Alla concessione dei mutui provvedono gli Istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro.

     Il tasso di interesse e la durata del mutuo sono stabiliti sulla base dei criteri fissati dai piani quinquennali di cui al precedente art. 1, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. In ogni caso il tasso anzidetto non può essere inferiore a quello fissato per i corrispondenti finanziamenti nei territori indicati dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata ai sensi del precedente comma, il Ministro per il turismo e lo spettacolo è autorizzato a concedere agli Istituti di credito, previo parere degli Enti provinciali del turismo competenti per territorio, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, secondo i criteri e le modalità fissati dai programmi di cui al precedente art. 2.

 

          Art. 7. Costituzione di una società finanziaria interregionale per lo sviluppo delle zone dell'Italia centrale.

     Su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio gli enti esercenti il credito a medio e lungo termine e le aziende di credito di cui alle lettere a) e d) dell'art. 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, già abilitati ad esercitare la attività nei territori delle province dell'Italia centrale riconosciuti depressi in base al primo comma dell'art. 1, possono essere autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro a partecipare, anche in deroga ai loro statuti, al capitale di una Società finanziaria interregionale che potrà essere costituita dall'Istituto mobiliare italiano, per promuovere la realizzazione, nelle zone depresse dell'Italia centrale, delimitate ai sensi dell'art. 1, di iniziative industriali, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dai piani quinquennali.

     La Società finanziaria di cui al precedente comma può essere autorizzata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ad emettere prestiti obbligazionari anche in deroga al limite di cui all'art. 2410 del Codice civile.

 

          Art. 8. Esenzioni fiscali per le nuove imprese artigiane e industriali.

     Le nuove imprese artigiane e le nuove piccole e medie imprese industriali aventi per oggetto produzione di beni, che si costituiscono nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, numero 646, e successive modificazioni e integrazioni, sono esenti, per dieci anni dalla data di inizio della loro attività - rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura - da ogni tributo diretto sul reddito.

     Per le nuove imprese industriali l'esenzione è applicabile alle aziende, il cui investimento in impianti fissi non superi comunque due miliardi di lire [2] .

     Tale esenzione si applica anche al maggiore reddito derivante dall'ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale in impianti fissi non superi il limite di cui al precedente comma.

     Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste o richiamate dalla presente legge, sono determinate con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

 

Capo II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I TERRITORI MONTANI

 

          Art. 9. Limiti territoriali di applicabilità.

     Nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed aggiunte, con esclusione dei territori nei quali la recettività alberghiera ed il movimento turistico nell'ultimo biennio risultino superiori ai limiti fissati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dell'art. 1, si applicano le disposizioni previste dal presente capo, qualora non trovino applicazione le disposizioni di cui al capo precedente.

 

          Art. 10. Esecuzione e completamento di opere pubbliche.

     Nei territori montani di cui al precedente art. 9, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste provvedono alla realizzazione di opere pubbliche indicate all'art. 3 e al completamento - previo accertamento della loro funzionalità - di quelle già iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante programmi predisposti, ai sensi del precedente art. 2, sulla base delle direttive fissate dai piani quinquennali ed approvati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente art. 1.

 

          Art. 11. Sperimentazione zootecnica.

     Nei territori montani di cui al precedente art. 9, il Ministero dell'agricoltura e foreste provvede ad interventi di carattere straordinario per svolgere programmi di sperimentazione zootecnica di particolare interesse per lo sviluppo economico della montagna.

 

          Art. 12. Agevolazioni alle iniziative turistiche, industriali e all'artigianato.

     Nei territori montani di cui al precedente art. 9, sono concessi mutui a tasso agevolato e contributi fino al 10 per cento della spesa alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero per la realizzazione delle iniziative turistiche indicate nel primo comma del precedente art. 6, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dai piani quinquennali di cui al precedente art. 1.

     Le stesse agevolazioni possono essere concesse ad Enti locali o a loro Consorzi per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma, nonchè per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche o comunque idonei a favorire le attività turistiche, ivi compresi gli impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati.

     Alla concessione dei contributi provvedono gli Enti provinciali del turismo competenti per territorio, sentite le Amministrazioni provinciali. Nelle Regioni a Statuto speciale provvedono le Amministrazioni regionali interessate.

     Alle imprese e agli Enti indicati rispettivamente al primo e al secondo comma del presente articolo, nonchè alle nuove imprese industriali e artigiane che si costituiscono nei territori anzidetti e in quelli indicati dall'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 526, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 con i limiti e le modalità previsti dallo stesso articolo.

     Alle nuove imprese esercenti nei territori montani, di cui al precedente art. 9, impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 con le modalità previste dallo stesso articolo, ove l'investimento in impianti fissi non superi il limite di 3 miliardi di lire [3] .

 

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 13. Finanziamento degli interventi.

     Per la realizzazione degli interventi straordinari previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi che sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 18.690 milioni più 39.380 milioni nell'esercizio finanziario 1966, di lire 39.380 milioni negli esercizi 1967 e 1968, di lire 41.380 milioni nell'esercizio 1969 e di lire 21.790 milioni nell'esercizio 1970. L'anzidetta spesa è comprensiva della quota destinata alle spese di qualsiasi natura necessarie per la predisposizione dei piani pluriennali, determinata con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

     Le somme autorizzate, ripartite dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dell'art. 1 tra i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del turismo e dello spettacolo, in relazione agli interventi da effettuare, sono attribuite con decreto del Ministro per il tesoro ai singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri predetti.

     All'onere di lire 18.690 milioni più lire 39.380 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1966 e alla maggiore spesa per il personale della segreteria di cui all'art. 18 valutata, per l'esercizio stesso in lire 270 milioni, si farà fronte per l'importo di lire 18.690 milioni e di 90 milioni mediante utilizzo di parte dello stanziamento di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 e per l'importo di lire 39.380 milioni e rispettivamente di lire 180 milioni mediante riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli 5381 e 3523 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1966.

     Gli stanziamenti che in tutto o in parte rimanessero inutilizzati alla fine di ciascun esercizio potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 14. Stanziamenti per i territori montani.

     Ai territori montani, di cui al precedente art. 9, oltre allo stanziamento previsto dal successivo art. 15, viene riservata, per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 10, 11 e 12 della presente legge, una quota di spesa che sarà determinata dal Comitato interministeriale per la ricostruzione in sede di approvazione dei piani pluriennali, tenendo conto della superficie territoriale, della popolazione e degli interventi da effettuare nei territori stessi.

 

          Art. 15. Utilizzazione dello stanziamento per l'anno 1966.

     L'intero stanziamento previsto al primo comma dell'art. 13 per l'esercizio finanziario 1966 è destinato a contribuire al completamento, nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed aggiunte, delle opere già iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi programmi sono predisposti tenendo conto dell'entità e della funzionalità delle opere, nonchè dei tempi tecnici necessari per la loro ultimazione e sono approvati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente art. 1.

 

          Art. 16. Stanziamenti integrativi.

     Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli esercizi dal 1967 al 1969, in relazione al prevedibile andamento dei tributi erariali, possono essere autorizzate, sulla base del programma di sviluppo economico, maggiori spese per gli interventi previsti dalla presente legge in aggiunta a quelle autorizzate dal precedente art. 13.

     Tali maggiori somme sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e quindi, a seguito del riparto da effettuarsi con le modalità previste dal precedente art. 13, attribuite con decreto del Ministro per il tesoro ai singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del turismo e dello spettacolo.

 

          Art. 17. Norme finali e transitorie.

     Ferme restando le agevolazioni già concesse alle imprese ammesse ai benefici della legge 29 luglio 1957, n. 635, le dichiarazioni ed i riconoscimenti di "località economicamente depresse", effettuati in applicazione, rispettivamente, dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, nonchè dell'art. 8 della citata legge n. 635 e successive modificazioni e integrazioni, perdono ogni efficacia a seguito dell'entrata in vigore della presente legge.

     L'esenzione fiscale di cui all'art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni e integrazioni, continua ad applicarsi nelle località già riconosciute economicamente depresse per le iniziative i cui impianti entrino in funzione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge purchè a prescindere dal numero degli operai addetti alla impresa, l'investimento in impianti fissi non superi i due miliardi di lire. Tale limite di investimento è applicabile, fino al compimento del decennio dalla data di inizio dell'attività, anche per le imprese già ammesse al godimento dell'esenzione fiscale anzidetta [4].

     L'esenzione si applica anche al maggior reddito derivante dall'ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale, in impianti fissi, a prescindere dal numero degli operai non superi il limite di cui al precedente comma [5].

     La presente legge cessa di avere vigore il 31 dicembre 1980.

 

          Art. 18. Disposizioni finali.

     Il Comitato dei Ministri istituito dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, è soppresso.

     Il Comitato di cui al terzo comma dell'art. 1 per l'espletamento dei compiti ad esso affidati dalla presente legge, si avvale della segreteria di cui all'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 717. Il limite massimo di personale previsto dallo stesso articolo è elevato a 160 unità.

     Il personale delle Amministrazioni dello Stato che presta la propria attività presso la segreteria di cui all'art. 4 della legge 26 giugno 1965, n. 717, è collocato nella posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Al terzo comma dell'art. 4 della legge 26 giugno 1965, n. 717, dopo le parole "Ministro per il tesoro" va aggiunto "nonchè stipulare convenzioni con Enti pubblici e con privati, per il compimento di studi ed indagini occorrenti per la predisposizione dei piani di cui all'art. 1".

 

          Art. 19. Relazione al Parlamento.

     In allegato alla relazione annuale sulla attuazione del piano di coordinamento, prevista dall'art. 22 della legge 26 giugno 1965, n. 717, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord riferisce sui provvedimenti adottati in ordine alla delimitazione delle zone depresse ed ai piani quinquennali di coordinamento, nonchè sugli interventi realizzati a norma della presente legge.

     La relazione comprenderà un'analisi della distribuzione dei finanziamenti accordati per territori, settori e categorie.

 

          Art. 20. Abrogazione di norme.

     Le disposizioni di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni, integrazioni ed aggiunte, incompatibili con le norme della presente legge, sono abrogate.

 

          Art. 21. Entrata in vigore della legge.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 15 febbraio 1967, n. 38.

[2] Per una modifica del presente comma vedi l'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 790.

[3] Per una modifica del presente comma vedi l'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 790.

[4] Comma così modificato dall'art. unico della L. 6 agosto 1967, n. 690.

[5] Comma aggiunto dall'art. unico della L. 6 agosto 1967, n. 690.