Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 29/07/1968 |
Numero: | 858 |
Sommario |
Art. 1. Per il completamento degli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dai decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12, 15 febbraio [...] |
Art. 2. Dopo l'art. 22 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono inseriti i seguenti articoli |
Art. 3. L'art. 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente |
Art. 4. [7] |
Art. 5. Al primo comma dell'art. 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente capoverso |
Art. 6. Il penultimo comma dell'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente |
Art. 7. Al secondo comma dell'art. 17 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente [...] |
Art. 8. L'art. 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è cosi sostituito |
Art. 9. Nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, indicati nel decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e successive [...] |
Art. 10. Gli atti con i quali si provvede alla scelta delle aree ai fini delle occupazioni d'urgenza occorrenti per le opere e gli interventi previsti dalla presente legge e dai [...] |
Art. 11. Il secondo comma dell'art. 37 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente |
Art. 12. Il contributo di lire 90.000 previsto dall'art. 14 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è concesso [...] |
Art. 13. La maggiorazione di lire 400 giornaliere dell'indennità per la disoccupazione involontaria prevista all'art. 13 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con [...] |
Art. 14. L'art. 21 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è sostituito dal seguente |
Art. 15. L'autorizzazione di spesa di lire 5.700 milioni di cui all'art. 38 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. [...] |
Art. 16. Il primo comma dell'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è modificato come segue |
Art. 17. Le lettere c), d) ed e) della ripartizione della spesa di lire 47.500 milioni autorizzata dall'art. 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con [...] |
Art. 18. All'onere di lire 26.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a lire 19.000 milioni ed a lire 5.000 milioni, con le disponibilità [...] |
§ 17.3.79 - Legge 29 luglio 1968, n. 858. [1]
Disposizioni integrative in materia di provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.
(G.U. 1 agosto 1968, n. 194)
Per il completamento degli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dai decreti-
Con la somma di cui al precedente comma si provvede altresì alle ulteriori spese per la demolizione degli edifici sinistrati e lo sgombero delle macerie, nonché alle spese per le espropriazioni occorrenti alla sistemazione di baraccamenti, effettuata o da effettuare, e per l'esecuzione delle relative opere ed impianti di interesse comune e di servizi urbani e sociali complementari ai baraccamenti stessi [2] .
Il Ministero dei lavori pubblici è altresì autorizzato a provvedere, con imputazione alla spesa anzidetta, al finanziamento delle infrastrutture occorrenti per gli edifici prefabbricati e per le baracche installati a scopo di ricovero o di assistenza da privati o da enti nazionali ed esteri nell'ambito dei centri baraccati [3] .
Dopo l'art. 22 del
"Art. 22-bis. - Nei baraccamenti per il ricovero dei sinistrati dei terremoti del mese di gennaio 1968, potranno, a cura del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, su proposta del sindaco del comune interessato, essere predisposti locali per esercizi pubblici e per attività economiche.
Per tali attività economiche possono essere altresì predisposte adeguate aree.
All'assegnazione dei locali e delle aree di cui ai precedenti commi provvede la commissione prevista dall'art. 2 del
Art. 22-ter. - Alla scelta dell'area per la sistemazione dei baraccamenti provvede l'ufficio del genio civile, su proposta del sindaco.
Art. 22-quater. - L'acquisizione di aree per i fini di cui all'art. 22-bis è di pubblica utilità nonché indifferibile ed urgente a tutti gli effetti di legge. In deroga ad ogni altra disposizione vigente, l'espropriazione delle aree per la sistemazione di baraccamenti, comprese le installazioni di cui all'art. 22, ha luogo sulla base del solo stato di consistenza, nel quale dovranno essere riportati i dati catastali dell'area da espropriare.
La misura dell'indennità di espropriazione è determinata dall'ufficio tecnico erariale; l'indennità è corrisposta dal Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo entro 15 giorni dalla data del decreto prefettizio di espropriazione.
Art. 22-quinquies. - Le aree espropriate ai sensi del precedente articolo 22-quater ed utilizzate per i baraccamenti sono acquisite gratuitamente al comune dal momento in cui si rendono libere, via via che si procede alla eliminazione delle baracche".
L'art. 4 del
"Nei casi in cui la ricostruzione o la riparazione in sito degli immobili danneggiati o distrutti non siano consentite da motivi tecnici o dalle norme di edilizia antisismica di cui alla
In tali casi, ai proprietari dei fabbricati da ricostruire viene assegnata gratuitamente in proprietà l'area necessaria e vengono estese le agevolazioni previste dall'art. 3 del presente decreto.
Alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie ed alla realizzazione della rete di distribuzione dell'energia elettrica e della rete di illuminazione pubblica nei centri abitati provvede lo Stato a proprie cure e spese [4] .
Le spese relative alla realizzazione della rete di distribuzione sono rimborsate dall'Ente nazionale energia elettrica [5] .
Al proprietario che ricostruisce sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione ed allo sgombero dei materiali, spetta un ulteriore concorso entro il limite del 5 per cento del contributo per la ricostruzione" [6] .
Al primo comma dell'art. 12 del
"dal capo dell'ufficio tecnico dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968".
Il penultimo comma dell'art. 16 del
"Il capo dell'ispettorato generale fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo".
Al secondo comma dell'art. 17 del
"i capi degli uffici tecnico e amministrativo dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968".
Allo stesso art. 17 è aggiunto il seguente comma:
"Possono essere altresì chiamati ad intervenire di volta in volta, in qualità di esperti con voto consultivo, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato".
L'art. 6 del
"Le domande per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione di immobili distrutti e danneggiati debbono essere presentate, entro il 31 dicembre 1968, unitamente alle perizie, al sindaco, il quale provvede alla necessaria istruttoria.
Ove i lavori siano da eseguire in comuni classificati ai sensi del precedente art. 2, le perizie debbono rispondere alle prescrizioni di edilizia antisismica contenute nella
Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge gli uffici del genio civile provvedono a trasmettere ai comuni le domande di contributo e le perizie di cui al primo comma del presente articolo che siano state già presentate.
Le domande e le perizie, con la dichiarazione del sindaco sull'accertamento del danno, sono trasmesse all'ufficio del genio civile competente per territorio, per l'approvazione delle perizie e la determinazione dell'ammontare del contributo.
Alla concessione del contributo provvede l'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968.
Ai proprietari di immobili da ricostruire o da riparare che ne facciano richiesta al comune può essere accordata dall'ispettorato, su parere dell'ufficio tecnico comunale, un'anticipazione pari al 40 per cento della misura del contributo prevista alla lettera c) dell'art. 3.
Unitamente al proprio parere, l'ufficio tecnico comunale trasmette una dichiarazione dell'interessato, convalidata dal sindaco, attestante la proprietà e la destinazione dell'immobile e la consistenza numerica dei vani prima del terremoto.
L'erogazione della residua somma è corrisposta in base a stati di avanzamento fino all'80 per cento del contributo spettante.
La concessione dell'anticipazione è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui viene accordata l'anticipazione, tranne proroga da concedersi, per cause eccezionali, dall'ispettorato generale.
La concessione dei contributi e la corresponsione della residua somma dovuta a seguito dell'anticipazione eventualmente accordata ai sensi del presente articolo, è subordinata alla presentazione del certificato catastale di attualità od alla dimostrazione del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del codice civile, nonché del certificato comprovante la posizione fiscale ai fini del precedente art. 3.
Il pagamento dei contributi e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo sulle somme a tal fine accreditate dall'ispettorato generale e sulla base di mandati nominativi.
Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti”.
Nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, indicati nel
L'approvazione dei progetti di qualsiasi importo per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previste dall'art. 1 del
Negli stessi comuni si applicano altresì le disposizioni contenute nell'art. 8 della presente legge e nell'art. 9 del
Gli atti con i quali si provvede alla scelta delle aree ai fini delle occupazioni d'urgenza occorrenti per le opere e gli interventi previsti dalla presente legge e dai decreti-
Il secondo comma dell'art. 37 del
"Alla liquidazione del contributo provvede il prefetto su domanda in carta libera presentata dalle imprese danneggiate. La domanda deve essere vistata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio. Tale contributo verrà liquidato a tutte le imprese economicamente danneggiate, di cui al primo comma del presente articolo, ubicate nei comuni elencati nell'art. 1 del
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 37, quinto comma, del
Il contributo di lire 90.000 previsto dall'art. 14 del
Il contributo di cui al comma precedente è anticipato dalla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui al
La maggiorazione di lire 400 giornaliere dell'indennità per la disoccupazione involontaria prevista all'art. 13 del
La stessa maggiorazione spetta ai lavoratori della pesca.
L'art. 21 del
"Ai lavoratori avviati ai cantieri istituiti a norma dell'articolo precedente è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno di lire 1.800, integrato con lire 100 per ogni familiare a carico ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, della
Detto assegno non è cumulabile con l'indennità o il sussidio straordinario di disoccupazione".
L'autorizzazione di spesa di lire 5.700 milioni di cui all'art. 38 del
La maggiore somma di lire 5.000 milioni è destinata ai seguenti interventi:
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|
Milioni |
a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica |
L. |
3.500 |
b) contributi e sovvenzioni ai comuni ed alle province per eventi eccezionali. Erogazioni per provvidenze contingenti |
" |
1.500 |
Il primo comma dell'art. 21 del
"Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 162.450 milioni, che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 43.500 milioni, lire 77.800 milioni e lire 27.535 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971".
Le lettere c), d) ed e) della ripartizione della spesa di lire 47.500 milioni autorizzata dall'art. 36 del
"c) per gli altri interventi di cui all'art. 29 relativi alla concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della
nell'esercizio 1968 L. 4.000 milioni
nell'esercizio 1969 " 8.000 milioni
nell'esercizio 1970 " 8.000 milioni";
"d) per la concessione di contributi di cui all'art. 30 a favore di coltivatori diretti per la costruzione di fabbricati rurali ad uso abitazione e relativi annessi rustici in sostituzione di case distrutte o gravemente danneggiate nei centri abitati:
nell'esercizio 1968 L. 1.000 milioni
nell'esercizio 1969 " 2.000 milioni
nell'esercizio 1970 " 1.000 milioni
nell'esercizio 1971 " 1.000 milioni";
"e) per il ripristino e il miglioramento dell'efficienza della viabilità rurale di cui all'art. 32:
nell'esercizio 1968 L. 3.000 milioni
nell'esercizio 1969 " 3.000 milioni
nell'esercizio 1970 " 2.000 milioni
nell'esercizio 1971 " 4.000 milioni";
All'onere di lire 26.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a lire 19.000 milioni ed a lire 5.000 milioni, con le disponibilità risultanti, per l'anno finanziario 1968, dall'applicazione rispettivamente dei precedenti articoli 16 e 17 e, quanto a lire 2.000 milioni, mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento del capitolo 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 8 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 8 della
[4] Capoverso aggiunto dall'art. 8 della
[5] Capoverso aggiunto dall'art. 8 della
[6] Capoverso aggiunto dall'art. 8 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 20 della
[8] Comma così sostituito dall'art. 22 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 22 della