§ 17.1.2 - D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 1010 .
Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.1 dichiarazioni di calamità naturale e di carattere di eccezionalità
Data:12/04/1948
Numero:1010


Sommario
Art. 1.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da [...]
Art. 2.      All'assegnazione dei ricoveri di cui alla lettera d) del precedente art. 1 provvederà una Commissione composta dal sindaco o da un suo delegato, dal comandante la locale stazione dei carabinieri [...]
Art. 3.      All'esecuzione dei lavori di riparazione, ai sensi della lettera d) del precedente art. 1, il Ministero dei lavori pubblici provvede con le modalità che riterrà più idonee.
Art. 4.      I lavori da eseguirsi a norma del presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, a tutti gli effetti di legge.
Art. 5.      Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nel presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dai diritti catastali. Tali atti, se vi siano [...]


§ 17.1.2 - D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 1010 [1].

Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi.

(G.U. 2 agosto 1948, n. 177).

 

     Art. 1.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da eventi calamitosi, quali scosse telluriche, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane, nubifragi, mareggiate, valanghe ed altre calamità naturali.

     In particolare tali lavori possono riguardare:

     a) puntellamenti, demolizioni, sgombri ed altri lavori a tutela della pubblica incolumità;

     b) ripristino provvisorio del transito, ferma restando l'applicazione delle leggi 30 giugno 1904, n. 293, 29 dicembre 1904, n. 674 e 21 marzo 1907, n. 112, per l'esecuzione di opere definitive;

     c) ripristino di acquedotti, e di altre opere igieniche, limitatamente alle opere indispensabili a salvaguardia dell'igiene pubblica;

     d) costruzione di ricoveri per le persone non abbienti rimaste senza tetto.

     Ove se ne ravvisi la necessità o la convenienza, potrà provvedersi, in via eccezionale, in luogo della costruzione di ricoveri, alla riparazione totale o parziale di edifici danneggiati previo invito al proprietario a procedere direttamente all'esecuzione dei lavori, con diffida per l'esecuzione di ufficio, nel quale caso il proprietario dell'immobile riparato sarà tenuto al rimborso totale o parziale della spesa sostenuta dall'Amministrazione nella misura che sarà stabilita di volta in volta con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

 

          Art. 2.

     All'assegnazione dei ricoveri di cui alla lettera d) del precedente art. 1 provvederà una Commissione composta dal sindaco o da un suo delegato, dal comandante la locale stazione dei carabinieri e da un sinistrato nominato dal prefetto.

 

          Art. 3.

     All'esecuzione dei lavori di riparazione, ai sensi della lettera d) del precedente art. 1, il Ministero dei lavori pubblici provvede con le modalità che riterrà più idonee.

 

          Art. 4.

     I lavori da eseguirsi a norma del presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, a tutti gli effetti di legge.

     Per i lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

     Le aperture di credito, a favore dei funzionari delegati, possono effettuarsi fino al limite di lire 50.000.000.

 

          Art. 5.

     Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nel presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dai diritti catastali. Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

     Per conseguire le agevolazioni tributarie, stabilite dal presente decreto, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini del decreto stesso.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 18 dicembre 1952, n. 3136.