§ 17.3.61 - Legge 26 luglio 1965, n. 969.
Autorizzazione di spesa per consentire l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, e della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei territori [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:26/07/1965
Numero:969


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole [...]
Art. 2.      Le agevolazioni creditizie previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, sono estese a favore delle aziende agricole colpite dagli eventi dannosi di cui al [...]
Art. 3.      Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 [...]
Art. 4.      L'assegnazione straordinaria prevista dall'art. 39 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, riguardante l'approvazione del bilancio dello Stato dell'anno 1965, per [...]
Art. 5.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla spesa di lire 2,5 miliardi per far fronte alle esigenze determinate dai nubifragi, verificatisi nel mese [...]
Art. 6.      L'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico ai sensi dell'art. 7 del [...]
Art. 7.      All'onere di lire 13 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1965 si provvede per lire 11 miliardi con le disponibilità derivanti dalla [...]


§ 17.3.61 - Legge 26 luglio 1965, n. 969. [1]

Autorizzazione di spesa per consentire l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, e della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei territori colpiti da eccezionali calamità naturali.

(G.U. 17 agosto 1965, n. 205)

 

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio nazionale dal 14 maggio 1965 alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     Le agevolazioni creditizie previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, sono estese a favore delle aziende agricole colpite dagli eventi dannosi di cui al precedente articolo.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, è aumentata di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1969, ai fini della concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, a termini e con le modalità stabilite dall'art. 2 della predetta legge.

 

          Art. 3.

     Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è autorizzato il limite d'impegno di lire 200 milioni per ciascun esercizio dal 1965 al 1994, di cui lire 100 milioni destinati all'ammortamento dei mutui dei Consorzi di bonifica nei cui bilanci si determini un passivo per effetto dello sgravio.

 

          Art. 4.

     L'assegnazione straordinaria prevista dall'art. 39 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, riguardante l'approvazione del bilancio dello Stato dell'anno 1965, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, è aumentata di lire 800 milioni.

 

          Art. 5.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla spesa di lire 2,5 miliardi per far fronte alle esigenze determinate dai nubifragi, verificatisi nel mese di luglio 1965, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 6, 7, 10, 11 e 14 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

     Il Ministero medesimo è autorizzato a provvedere, a totale carico dello Stato, alla costruzione di case a carattere economico per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto.

     I contributi di cui alla lettera g) dell'art. 1 della legge 9 aprile 1955, n. 279, non potranno superare, complessivamente, per ciascuna unità immobiliare, la somma di lire 5 milioni.

 

          Art. 6.

     L'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, per l'anno 1965, è ridotta di lire 11 miliardi.

 

          Art. 7.

     All'onere di lire 13 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1965 si provvede per lire 11 miliardi con le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al precedente art. 6 e per lire 2 miliardi con corrispondente aliquota delle entrate provenienti dalla gestione di oli di semi surplus condotta per conto dello Stato.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.