Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 26/07/1965 |
Numero: | 969 |
Sommario |
Art. 1. E' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole [...] |
Art. 2. Le agevolazioni creditizie previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, sono estese a favore delle aziende agricole colpite dagli eventi dannosi di cui al [...] |
Art. 3. Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 [...] |
Art. 4. L'assegnazione straordinaria prevista dall'art. 39 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, riguardante l'approvazione del bilancio dello Stato dell'anno 1965, per [...] |
Art. 5. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla spesa di lire 2,5 miliardi per far fronte alle esigenze determinate dai nubifragi, verificatisi nel mese [...] |
Art. 6. L'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico ai sensi dell'art. 7 del [...] |
Art. 7. All'onere di lire 13 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1965 si provvede per lire 11 miliardi con le disponibilità derivanti dalla [...] |
§ 17.3.61 - Legge 26 luglio 1965, n. 969. [1]
Autorizzazione di spesa per consentire l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, e della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei territori colpiti da eccezionali calamità naturali.
(G.U. 17 agosto 1965, n. 205)
E' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 della
Le agevolazioni creditizie previste dall'art. 2 della
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della
Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della
L'assegnazione straordinaria prevista dall'art. 39 della
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla spesa di lire 2,5 miliardi per far fronte alle esigenze determinate dai nubifragi, verificatisi nel mese di luglio 1965, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 6, 7, 10, 11 e 14 della
Il Ministero medesimo è autorizzato a provvedere, a totale carico dello Stato, alla costruzione di case a carattere economico per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto.
I contributi di cui alla lettera g) dell'art. 1 della
L'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico ai sensi dell'art. 7 del
All'onere di lire 13 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1965 si provvede per lire 11 miliardi con le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al precedente art. 6 e per lire 2 miliardi con corrispondente aliquota delle entrate provenienti dalla gestione di oli di semi surplus condotta per conto dello Stato.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 24 del