Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 29/11/1965 |
Numero: | 1314 |
Sommario |
Art. 1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969, è aumentata, per gli interventi previsti dall'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. [...] |
Art. 2. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, ed all'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 969, sono ulteriormente aumentate in [...] |
Art. 3. Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 [...] |
Art. 4. Le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti articoli possono essere utilizzate anche per l'applicazione delle suddette provvidenze in [...] |
Art. 5. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegnerà una quota parte degli stanziamenti in favore delle Regioni autonome a statuto speciale, colpite da eccezionali [...] |
Art. 6. L'annualità da versare al fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico, ai sensi dell'art. 7 del [...] |
Art. 7. All'onere di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1965 si provvede con le disponibilità derivanti dalla riduzione, per l'anno stesso, di cui al precedente art. 6 |
§ 17.3.62 - Legge 29 novembre 1965, n. 1314. [1]
Autorizzazione di spesa per l'applicazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739, 14 febbraio 1964, n. 38 e 26 luglio 1965, n. 969, anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965.
(G.U. 11 dicembre 1965, n. 308)
L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 1 della
Il secondo comma dell'art. 1 della
"Possono altresì essere concessi contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione, che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti, anche quando le aziende non abbiano subito danni nelle strutture fondiarie".
Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 2 della
Le provvidenze di cui al precedente comma possono essere concesse anche alle cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che per effetto degli eventi considerati dalla
Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della
Le annualità occorrenti per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'anno 1966 e fino al 1995.
Le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti articoli possono essere utilizzate anche per l'applicazione delle suddette provvidenze in dipendenza di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche che si verifichino successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
Le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al primo comma dell'art. 3 sono anche destinate all'ammortamento dei mutui accesi dagli enti di cui all'art. 10 della
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegnerà una quota parte degli stanziamenti in favore delle Regioni autonome a statuto speciale, colpite da eccezionali calamità atmosferiche.
L'annualità da versare al fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico, ai sensi dell'art. 7 del
All'onere di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1965 si provvede con le disponibilità derivanti dalla riduzione, per l'anno stesso, di cui al precedente art. 6.
A quello di lire 11.500 milioni per l'anno finanziario 1966 si provvede per lire 6.500 milioni, con le disponibilità derivanti dalla riduzione, per l'anno stesso, di cui al precedente art. 6 e, per lire 5.000 milioni, con parte delle entrate provenienti dalla gestione di olii di semi surplus condotta per conto dello Stato.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 24 del