§ 38.8.6 - L. 28 luglio 1967, n. 641.
Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dello intervento per il quinquennio 1967-1971.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.8 edilizia scolastica e universitaria
Data:28/07/1967
Numero:641


Sommario
Art. 1.  Programmi per l'edilizia delle scuole elementari secondarie e artistiche.
Art. 2.  Oneri accessori.
Art. 3.  Istituzione degli Uffici scolastici regionali o interregionali.
Art. 4.  Comitati per l'edilizia scolastica.
Art. 5.  Compiti del Comitato centrale.
Art. 6.  Composizione del Comitato centrale.
Art. 7.  Compiti del Comitato regionale.
Art. 8.  Composizione del Comitato regionale.
Art. 9.  Formazione dei programmi.
Art. 10.  Termini per gli adempimenti della programmazione.
Art. 11.  Centro studi per l'edilizia scolastica.
Art. 12.  Norme per la formazione dei programmi nel quinquennio 1967- 1971.
Art. 13.  Fornitura dell'area.
Art. 14.  Scelta e vincolo delle aree.
Art. 15.  Attuazione dei piani.
Art. 16.  Affidamento in concessione delle opere.
Art. 17.  Esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica.
Art. 18.  Progettazione delle opere in concessione.
Art. 19.  Progettazione delle opere in esecuzione diretta.
Art. 20.  Approvazione dei progetti.
Art. 20 bis. 
Art. 21.  Progetti di opere di edilizia scolastica non sovvenzionata.
Art. 22.  Appalto-concorso.
Art. 23.  Appalto-concorso obbligatorio.
Art. 24.  Collaudo e consegna delle opere.
Art. 25.  Composizione del Comitato tecnico-amministrativo presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.
Art. 26.  Interventi urgenti.
Art. 27.  Spese per il funzionamento dei Comitati per l'edilizia scolastica, delle Commissioni provinciali, del Centro studi e della relativa Consulta.
Art. 28.  Sperimentazione di edilizia scolastica.
Art. 29.  Sussidi per adattamento e riadattamento di locali per le scuole elementari e medie.
Art. 30.  Sussidi e spese per l'arredamento di scuole elementari e medie.
Art. 31.  Ispettori centrali per l'edilizia scolastica.
Art. 32.      Per l'esecuzione delle opere edilizie, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono autorizzate le spese di lire 180 miliardi; lire 200 miliardi; lire 235 miliardi; lire 235 miliardi e [...]
Art. 33.  Modalità per la formazione del programma.
Art. 34.  Programmi quinquennali per le opere della edilizia universitaria - Stanziamenti per gli esercizi finanziari dal 1967 al 1971.
Art. 35.  Spese per le opere della edilizia universitaria.
Art. 36.  Modalità per la proposta dei fabbisogni.
Art. 37.  Coordinamento.
Art. 38.  Aree fabbricabili.
Art. 39.  Progettazione delle opere.
Art. 40.  Approvazione dei progetti.
Art. 41.  Autorizzazione all'acquisto di edifici.
Art. 42.  Enti beneficiari dei contributi.
Art. 43.  Procedura per l'erogazione dei contributi.
Art. 44.  Concorso degli Enti.
Art. 45.  Manutenzione degli edifici demaniali.
Art. 46.  Norme per la costruzione delle nuove Università.
Art. 47.  Articolazione del primo programma quinquennale.
Art. 48.      Per gli edifici finanziati dalla presente legge, il limite di 50 milioni, previsto dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, è elevato a 100 milioni.
Art. 49.      Fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, tutti gli atti, contratti e formalità occorrenti per l'attuazione della presente legge sono soggetti alle tasse fisse di registro [...]
Art. 50.      Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.
Art. 51.      Il Ministro per la pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione del suo Ministero, una relazione sull'attuazione della presente legge.
Art. 52.      Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata l'emissione di un prestito redimibile, denominato «Prestito per l'edilizia scolastica», da emettersi in cinque esercizi [...]
Art. 53.      I titoli emessi in ciascuno dei cinque esercizi di cui all'articolo precedente sono rimborsabili, alla pari, mediante sorteggio annuale, a decorrere dall'esercizio successivo alla relativa [...]
Art. 54.      Il prestito di cui all'articolo 52 è iscritto nel Gran Libro del debito pubblico e ad esso sono applicabili le disposizioni che regolano il Gran Libro e tutte le norme contenute nel testo unico [...]
Art. 55.      Sono estese all'emissione del prestito le esenzioni ed agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.
Art. 56.      Il Ministro per il tesoro stabilirà annualmente con propri decreti il capitale nominale da emettere ed il relativo prezzo di emissione, il tasso di interesse da corrispondere in due semestralità [...]
Art. 57.      All'onere relativo al pagamento della prima o delle prime due semestralità di interessi e, ove occorra, della prima annualità di ammortamento di ciascuna quota di prestito e ad ogni altra spesa [...]
Art. 58.      Sono estese ai titoli del prestito di cui all'articolo 52 le disposizioni del titolo II del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.
Art. 59.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1967 al 1971, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.
Art. 60.      Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge.
Art. 61.      Le agevolazioni tributarie dell'articolo 49 sono concesse, limitatamente agli atti di acquisto stipulati prima della entrata in vigore della presente legge, ai Comuni che, pur non essendovi [...]
Art. 62.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 38.8.6 - L. 28 luglio 1967, n. 641.

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dello intervento per il quinquennio 1967-1971.

(G.U. 8 agosto 1967, n. 198).

 

TITOLO I

Edilizia per la scuola elementare secondaria, artistica e per gli istituti di educazione

 

Capo I

Norme generali sulla programmazione dell'edilizia scolastica

 

Art. 1. Programmi per l'edilizia delle scuole elementari secondarie e artistiche.

     La costruzione, l'ampliamento, il completamento e il riattamento di edifici, compresi le palestre e gli impianti sportivi, destinati alle scuole statali elementari, secondarie ed artistiche, nonché agli istituti statali di educazione, sono eseguiti in base a programmi quinquennali.

     Nella formulazione dei programmi si ha riguardo alle risultanze del censimento di cui all'articolo 10 della L. 13 luglio 1965, n. 874, e alla L. 26 aprile 1966, n. 260, per eliminare le carenze e gli squilibri esistenti; agli aggiornamenti annuali e ai programmi di nuove istituzioni di scuole e di riassetto territoriale di quelle già esistenti, stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione in relazione anche alle esigenze del programma nazionale di sviluppo economico, per assicurare gli interventi richiesti dallo sviluppo equilibrato della scuola.

     Nella localizzazione degli edifici scolastici relativi alla scuola dell'obbligo, si avrà cura di garantire le migliori condizioni di frequenza per tutta la popolazione in età scolastica.

     Per il quinquennio 1967-1971 l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui al primo comma del presente articolo, avviene a totale carico dello Stato e sotto il controllo e a cura del medesimo, con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 2. Oneri accessori.

     Gli oneri relativi alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica, di cui al presente titolo, comprendono anche quelli:

     a) per l'arredamento, compresa l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi:

     b) per l'alloggio degli insegnanti, quando la abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;

     c) per le incombenze di cui al quarto comma dell'art. 16, quando tali adempimenti siano affidati ad Enti o, in tutto o in parte, a liberi professionisti;

     d) per la spesa occorrente per l'acquisto delle aree nei casi in cui debba provvedere lo Stato ai sensi dell'art. 13 della presente legge.

 

     Art. 3. Istituzione degli Uffici scolastici regionali o interregionali.

     Allo scopo di provvedere agli adempimenti previsti dalla presente legge sono istituiti Uffici scolastici regionali o interregionali come indicato nella tabella annessa e fatte salve le competenze previste dagli statuti delle Regioni. A tali Uffici sono preposti Sovrintendenti.

     Le funzioni di Sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro per la pubblica istruzione a provveditori agli studi di prima classe o a ispettori generali del Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di amministrazione.

     Il personale dei ruoli di cui alle tabelle A - con esclusione di quello della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale - C, D, E ed F annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, può essere assegnato, oltre che alla Amministrazione centrale e ai provveditorati agli studi anche agli Uffici di cui al primo comma del presente articolo.

     Il personale della carriera direttiva della Amministrazione centrale con qualifica superiore a quella di consigliere di 1ª classe potrà essere distaccato a prestare servizio presso gli uffici di cui al precedente comma previo parere del Consiglio di amministrazione ovvero su domanda.

     Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, della illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'Amministrazione della provincia in cui ha sede l'Ufficio scolastico regionale o interregionale.

     L'onere di cui al precedente comma è ripartito fra tutte le Province della circoscrizione in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse.

 

     Art. 4. Comitati per l'edilizia scolastica.

     Per la predisposizione dei programmi di edilizia scolastica sono istituiti:

     a) presso il Ministero della pubblica istruzione, il Comitato centrale per l'edilizia scolastica;

     b) presso gli Uffici scolastici regionali o interregionali, i Comitati regionali per l'edilizia scolastica. Qualora l'ambito di competenza degli Uffici predetti si estenda a più Regioni, saranno istituiti per ciascuna Regione, rispettivi Comitati per l'edilizia scolastica.

 

     Art. 5. Compiti del Comitato centrale.

     Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica:

     1) indica i criteri per la valutazione dei fabbisogni generali e dei relativi aggiornamenti annuali, e per il coordinamento dei fabbisogni stessi a livello nazionale, sulla base di indici obiettivi di priorità;

     2) elabora, tenuto conto delle proposte di programmazione regionale, il progetto di programma nazionale quinquennale contenente l'indicazione della ripartizione dei fondi per Regione e per tipo di scuole;

     3) esprime il parere sulle proposte di variazione del programma nazionale;

     4) verifica annualmente lo stato di attuazione del programma stesso ai fini della sua realizzazione nei termini previsti.

     Il Comitato centrale è assistito dalla Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola che, attraverso un Ufficio studi e programmazione, ha il compito di provvedere all'aggiornamento annuale dei fabbisogni, in coordinamento con gli uffici del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

 

     Art. 6. Composizione del Comitato centrale.

     Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica è presieduto dal Ministro per la pubblica istruzione, o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione ed è composto da:

     un Sottosegretario di Stato del Ministero dei lavori pubblici;

     il direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola, del Ministero della pubblica istruzione;

     il direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici;

     il presidente della Sezione urbanistica del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

     un ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro per il tesoro;

     dodici esperti, di cui sette designati dal Ministro per la pubblica istruzione e gli altri rispettivamente: uno dal Ministro per l'interno, uno dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica e tre designati di concerto dall'Unione delle province e dalla Associazione nazionale dei Comuni d'Italia dei quali uno rappresentante della minoranza.

     Fanno parte del comitato centrale per la discussione dei problemi attinenti al rispettivo territorio, oltre al sovrintendente scolastico, l'assessore alla pubblica istruzione della Regione, ove costituita, o, in mancanza, un rappresentante del comitato regionale di cui al successivo articolo 8; per la regione Trentino-Alto Adige, per la discussione dei problemi di rispettiva competenza, in luogo dell'assessore regionale, fanno parte del comitato gli assessori alla pubblica istruzione delle province di Trento e Bolzano [1].

     Partecipano altresì ai lavori del Comitato centrale, con voto consultivo, due esperti designati dal Ministro per i lavori pubblici e scelti fra due terne, indicate rispettivamente dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli architetti.

     I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione. Gli esperti durano in carica cinque anni.

     Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti, più uno. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

     Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario della Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola del Ministero della pubblica istruzione, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata.

 

     Art. 7. Compiti del Comitato regionale.

     Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica:

     1) procede, tenuto conto delle segnalazioni degli Enti obbligati e dei pareri espressi dalla Commissione provinciale di cui al successivo articolo 9, alla valutazione dei fabbisogni e formula la proposta di programma quinquennale regionale, con le indicazioni delle priorità delle opere da eseguire;

     2) dà parere sulla scelta delle aree destinate alla edilizia scolastica, in sede di approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati;

     3) elabora, sulla base del programma quinquennale nazionale, le proposte di programmi esecutivi annuali, per la utilizzazione delle disponibilità finanziarie;

     4) esamina le proposte di variazione dei programmi esecutivi regionali;

     5) verifica annualmente lo stato di attuazione dei programmi stessi ai fini della loro realizzazione nei termini previsti;

     6) tiene conto delle iniziative di edilizia scolastica di enti pubblici e di privati.

     La norma prevista al settimo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, è abrogata.

     Il Comitato regionale è assistito dall'Ufficio scolastico regionale che, attraverso un proprio Ufficio di studi e programmazione, provvede all'aggiornamento annuale dei fabbisogni in coordinamento con gli organismi esistenti a livello regionale per la programmazione economica, sentite le Commissioni provinciali di cui al seguente articolo 9.

 

     Art. 8. Composizione del Comitato regionale.

     Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica è composto da:

     il sovrintendente scolastico regionale o interregionale che lo presiede;

     il provveditore regionale alle opere pubbliche;

     l'assessore alla pubblica istruzione della Regione, ove costituita;

     un rappresentante del Comitato regionale per la programmazione economica;

     due rappresentanti della Commissione provinciale del capoluogo di Regione prevista al successivo articolo 9, di cui uno per la minoranza, designati nel proprio seno fra i membri elettivi, e un rappresentante per ciascuna delle altre Commissioni provinciali della Regione designati nello stesso modo:

     i provveditori agli studi della Regione;

     un funzionario del Provveditorato alle opere pubbliche;

     un esperto designato dal Ministro per la sanità;

     due esperti di discipline attinenti alla programmazione scolastica, all'urbanistica e all'edilizia, designati dal Sovrintendente scolastico regionale o interregionale.

     Per la regione Trentino-Alto Adige fanno altresì parte del comitato regionale anche gli assessori alla pubblica istruzione delle amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano [2].

     I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Gli esperti durano in carica cinque anni.

     Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della metà dei componenti, più uno. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

     Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe, in servizio presso l'Ufficio scolastico regionale o interregionale.

 

     Art. 9. Formazione dei programmi.

     Alla formazione dei programmi nazionali quinquennali e dei relativi programmi regionali annuali si provvede secondo le seguenti modalità:

     1) i Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati, anche riuniti in consorzio, presentano e motivano, nel primo semestre del biennio antecedente alla scadenza del programma, i propri fabbisogni complessivi nel settore dell'edilizia scolastica al Sovrintendente scolastico regionale o interregionale competente, per tramite del Provveditore agli studi, il quale allegherà al complesso delle segnalazioni pervenute il parere sul merito di ciascuna e sul loro coordinamento anche territoriale, espresso da una Commissione provinciale.

     Tale Commissione sarà costituita: dal Provveditore agli studi che la presiede, dall'Assessore alla pubblica istruzione dell'Amministrazione provinciale o da un suo sostituto, da cinque sindaci designati dal Consiglio provinciale, eletti con voto limitato a tre, da un ispettore scolastico e da un capo di istituto designati dal Provveditore agli studi. In ogni caso, dei cinque sindaci, almeno uno deve rappresentare la minoranza. La Commissione è nominata con decreto del Sovraintendente scolastico regionale o interregionale e dura in carica 5 anni.

     Nella presentazione dei fabbisogni complessivi devono essere incluse le opere che gli Enti interessati intendono realizzare, per intero o per singoli lotti funzionali, con propri mezzi di bilancio, e i tempi previsti per la esecuzione delle opere. In nessun caso costituisce ragione di priorità la partecipazione all'onere da parte dell'Ente.

     I Provveditori, sentita la Commissione provinciale, segnalano al Sovrintendente anche i fabbisogni complessivi degli Istituti statali di istruzione secondaria e artistica, dotati di personalità giuridica o di autonomia amministrativa e degli Istituti statali di educazione, nonché gli eventuali fabbisogni che non fossero stati indicati dagli Enti obbligati;

     2) il Sovrintendente scolastico regionale o interregionale sottopone al Comitato regionale per l'edilizia scolastica i dati relativi al fabbisogno regionale e li segnala poi al Ministero della pubblica istruzione;

     3) il Comitato regionale formula la proposta di programma quinquennale regionale con l'indicazione della localizzazione e della graduatoria degli interventi proposti, e il Sovrintendente scolastico la trasmette al Ministero della pubblica istruzione;

     4) il Comitato centrale, sulla base della valutazione globale dei fabbisogni, elabora, secondo priorità determinate dai criteri di valutazione di cui all'articolo 5, il progetto di programma nazionale quinquennale, con le ripartizioni regionali e con la indicazione delle direttive per la formazione dei programmi regionali annuali.

     Il programma nazionale quinquennale è approvato con decreto del Ministero per la pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

     5) il Comitato regionale formula successivamente i programmi regionali annuali sulla base delle direttive contenute nel programma nazionale quinquennale. I programmi annuali debbono indicare il numero dei posti- alunno da costruire e la spesa prevista, e sono approvati con decreti del Sovrintendente scolastico regionale o interregionale competente.

     Detti programmi esecutivi sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche e agli altri Enti interessati.

     La spesa dei programmi esecutivi annuali non può superare il 90 per cento del finanziamento previsto annualmente per ciascun programma regionale. La restante aliquota è accantonata per le variazioni previste dal n. 4) del primo comma dell'articolo 7, nonché per integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazione di lavori mediante gare con offerte in aumento, a revisioni di prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree. I fondi accantonati saranno comunque utilizzati per opere di edilizia scolastica entro l'anno successivo al termine di scadenza del programma nazionale [3].

     Le eventuali variazioni ai programmi esecutivi regionali sono predisposte dal Comitato regionale e approvate con decreto del Sovrintendente entro il 30 settembre di ogni anno. I decreti del Sovrintendente sono notificati entro 30 giorni agli Uffici e agli Enti interessati;

     6) le proposte di programma quinquennale possono prevedere, in luogo della costruzione dell'opera, l'acquisto e l'eventuale ampliamento, completamento e riattamento di edifici già esistenti, sempre che rispondano ai criteri di funzionalità didattica ed ambientale previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di edilizia scolastica e l'acquisto sia economicamente conveniente.

 

     Art. 10. Termini per gli adempimenti della programmazione.

     Salvo quanto stabilito per il primo programma quinquennale dal successivo art. 12, i termini per gli adempimenti della programmazione prevista dall'art. 9 sono i seguenti:

     entro tre mesi dalla data fissata dal Ministro per la pubblica istruzione: presentazione delle segnalazioni da parte degli Enti obbligati per tramite del Provveditore agli studi;

entro i successivi tre mesi: formulazione del parere sul merito e sul coordinamento da parte della Commissione provinciale;

entro i successivi due mesi: elaborazione della proposta di programma regionale;

     entro i successivi tre mesi: elaborazione del programma nazionale e trasmissione ai Comitati regionali;

     entro i successivi tre mesi: predisposizione dei piani esecutivi annuali ed approvazione del piano esecutivo del primo anno, con decreto, dal Sovrintendente, che ne dà comunicazione al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti Provveditorati regionali, alle opere pubbliche e agli Enti interessati.

     I successivi programmi regionali annuali devono essere approvati entro il termine del 30 giugno dell'anno che precede quello cui si riferiscono, con l'adempimento delle medesime formalità.

 

     Art. 11. Centro studi per l'edilizia scolastica.

     Il Centro studi per l'edilizia scolastica, di cui all'art. 11 della L. 18 dicembre 1964, n. 1358, ha i seguenti compiti:

     a) promuovere iniziative di studio, di ricerca e di sperimentazione, relativamente alla riqualificazione degli edifici, ai criteri di progettazione, ai costi, alla tipizzazione edilizia, alla razionalizzazione ed industrializzazione dei sistemi di costruzione, alla manutenzione degli edifici;

     b) provvedere alla pubblicazione e alla diffusione e valorizzazione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni eseguite sia in Italia che all'estero.

     Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) del comma precedente, il Ministro per la pubblica istruzione può avvalersi dell'opera di istituti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e di istituti universitari, con i quali può stipulare apposite convenzioni; per quelle di cui alla lettera b) il Centro studi mantiene rapporti con istituti similari anche esteri ai fini dello scambio delle informazioni e delle esperienze, e partecipa alla collaborazione internazionale per il progresso degli studi e delle ricerche [4].

     I programmi di attività, relativamente ai compiti indicati al primo comma, sono approvati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita una Consulta da lui presieduta o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, e composta:

     di tre esperti designati dal Ministro per la pubblica istruzione;

     di tre esperti designati dal Ministro per i lavori pubblici, dei quali due scelti tra due terne indicate rispettivamente dall'Istituto nazionale di urbanistica e dall'Associazione nazionale ingegneri ed architetti;

     di un esperto designato dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

     del direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola;

     del direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata;

     di un presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici designato dal Ministro per i lavori pubblici.

     Alla nomina dei membri della Consulta si provvede con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.

     Per le esigenze del Centro studi può disporsi il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato fino ad un massimo di 12 unità.

     Sulla base degli studi, ricerche e sperimentazioni del Centro, il Ministro per i lavori pubblici, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con suo decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e con il concerto del Ministro per la pubblica istruzione, norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.

 

Capo II

Disposizioni per il periodo 1967-1971

 

     Art. 12. Norme per la formazione dei programmi nel quinquennio 1967- 1971.

     Per gli anni 1967, e 1968 gli interventi di cui al precedente titolo saranno attuati, in via transitoria, mediante un programma biennale proposto dal Provveditore agli studi formulato in base alle richieste degli Enti obbligati, sentito il parere di una Commissione composta dal Provveditore agli studi che la presiede, dall'assessore provinciale alla pubblica istruzione, dal sindaco del Comune capoluogo di Provincia o da un assessore da lui delegato, da un ispettore scolastico e da un capo di istituto di scuola secondaria nominati dal Provveditore agli studi.

     Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti obbligati sono tenuti a presentare le proprie richieste e nei successivi trenta giorni il Provveditore trasmetterà il programma biennale provinciale al Ministero della pubblica istruzione.

     Il programma biennale è approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per i lavori pubblici.

     Per il completamento di singoli edifici o di singoli lotti funzionali di opere, già ammessi a contributo statale a norma delle precedenti leggi, il programma biennale dovrà prevedere, con carattere di priorità, interventi diretti in capitale per la parte di spesa non assistita da contributo.

     I lavori di completamento sono affidati in concessione agli Enti obbligati con le modalità di cui all'articolo 16.

     Per il periodo 1969-71 si applicheranno, per la formazione e l'approvazione dei programmi, le norme di cui al Capo primo del presente titolo, mediante l'attuazione di un programma nazionale triennale, da approvarsi entro il 30 settembre 1968.

     Per le opere finanziate con il programma biennale per gli anni 1967 e 1968 le eventuali integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazione di lavori mediante gare con offerta in aumento, a revisioni dei prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree, sono disposte sui fondi accantonati, a norma del precedente articolo 9, n. 5) per il periodo 1969-1971 [5].

 

Capo III

Esecuzione dei programmi

 

     Art. 13. Fornitura dell'area.

     I Comuni, le Province, anche riuniti in consorzio, e gli altri Enti obbligati per legge sono tenuti a fornire le aree per la costruzione degli edifici scolastici, ciascuno nell'ambito della propria competenza.

     Gli Enti indicati al precedente comma hanno diritto di chiedere, nei modi previsti dal successivo articolo 14, che lo Stato provveda direttamente per loro conto all'acquisto dell'area, salvo rimborso della spesa relativa in venticinque annualità senza interessi.

     Il Ministro per il tesoro, sentito il prefetto e il Comitato regionale, di cui all'articolo 8, può concedere, a domanda, l'esonero dal rimborso di cui al comma che precede, quando i Comuni e le Province, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenza sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, non conseguano il pareggio economico del bilancio e non abbiano deleghe disponibili per la contrazione di mutui, e sempreché non dispongano o non possano disporre di aree idonee.

 

     Art. 14. Scelta e vincolo delle aree.

     Ferme restando le norme per la determinazione delle aree in sede di piani regolatori generali e particolareggiati, e salvo quanto disposto dall'articolo 7 della presente legge, i Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati, per la parte di propria competenza, al momento dell'invio delle segnalazioni, di cui agli articoli 9 e 12, provvedono ad indicare anche le aree da essi proposte per la costruzione delle opere di edilizia scolastica nonché a dichiarare se intendono fornirle od avvalersi del diritto di cui al secondo comma dell'articolo 13.

     Per i Comuni provvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, la indicazione delle aree di cui sopra costituisce richiesta di autorizzazione alla variante, qualora si tratti di aree non coincidenti con le previsioni dei piani stessi.

     In caso di mancata indicazione delle aree, provvede a tale incombenza il Provveditore agli studi, con atto da pubblicarsi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

     Su tutte le aree indicate si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni. Tali misure decadono qualora l'area non venga giudicata idonea dalla Commissione provinciale di cui al successivo comma.

     Il giudizio sull'idoneità delle aree, anche se relative agli edifici che gli Enti obbligati intendono costruire a proprio carico, è dato dalla Commissione provinciale, prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, secondo le norme di cui alla legge stessa.

     I membri della Commissione possono farsi sostituire.

     La Commissione dà comunicazione del giudizio al Provveditore regionale alle opere pubbliche, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, emette il decreto di vincolo. L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile, di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, è quello competente per territorio.

     Il decreto di vincolo deve essere notificato ai proprietari interessati a cura dell'Ente obbligato e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni.

     Il decreto di vincolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità; i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, si intendono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

     (Omissis) [5a].

 

     Art. 15. Attuazione dei piani.

     La responsabilità dell'attuazione dei programmi esecutivi regionali è affidata al Ministero dei lavori pubblici. Per l'adempimento dei compiti di cui al comma precedente, sono costituite, presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, sezioni speciali per l'edilizia scolastica.

 

     Art. 16. Affidamento in concessione delle opere.

     Gli enti obbligati di cui al primo comma dell'articolo 9 possono avvalersi della delega da parte dello Stato per l'esecuzione delle opere cui al presente titolo. Ai fini della progettazione e della costruzione la domanda redatta dal comune e dagli altri enti obbligati ai sensi del primo comma dell'articolo 9 equivale a richiesta di delega. La delega è concessa all'atto dell'approvazione del piano esecutivo annuale [6].

     Qualora gli enti obbligati dichiarino, nella domanda presentata ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, di non volersi avvalere della delega loro accordata od incorrano nella decadenza prevista dalle norme concernenti i termini per la progettazione e per l'appalto concorso, il provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio, sentito il comitato di cui all'articolo 25 della presente legge, può delegare l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale od altri enti pubblici, a carattere nazionale, specializzati nell'edilizia scolastica, ovvero può disporre l'esecuzione diretta dell'opera [6].

     Il compenso agli Enti concessionari per spese generali di progettazione, oppure per spese relative all'appalto concorso, per direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudo, sarà determinato nelle seguenti misure, in rapporto all'ammontare totale dei lavori:

 

per opere fino all'importo di 50 milioni

9,00%

per opere da oltre 50 fino a 100 milioni

8,00%

per opere da oltre 100 fino a 250 milioni

7,00%

per opere da oltre 250 fino a 500 milioni

5,50%

per opere da oltre 500 fino a 750 milioni

4,50%

per opere da oltre 750 milioni fino a 1 miliardo

4,00%

per opere da oltre 1 fino a 2 miliardi

3,50%

per opere di importo superiore ai 2 miliardi

3,00%

 

     Fino alla concorrenza del 90 per cento dell'importo delle opere affidate in concessione, la somma relativa è corrisposta ratealmente agli Enti concessionari in base a certificati di pagamento, da emettersi dai competenti uffici del Genio civile, attestanti che le rate proposte trovano riscontro nello stato di avanzamento dei lavori, nei patti contrattuali e nelle previsioni dei relativi progetti approvati. La rata di saldo, pari al restante 10 per cento, sarà erogata in base al collaudo disposto dal Provveditore regionale alle opere pubbliche.

     I pagamenti delle rate di acconto sono disposti dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche, mediante visto di autorizzazione sui certificati come sopra emessi dagli uffici del Genio civile, escluso ogni altro atto a corredo prescritto dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

     Limitatamente al programma per il biennio 1967-1968 gli Enti obbligati con la richiesta, di cui all'articolo 12, dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui ai comuni che precedono, se intendono eseguire le opere in concessione.

 

     Art. 17. Esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica.

     Qualora non si faccia luogo alla concessione delle opere, ovvero gli Enti di cui al terzo comma dell'articolo 16 non dichiarino, entro 30 giorni, di accettare l'affidamento in concessione delle opere, queste vengono eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici, il quale vi provvede, avvalendosi dei propri organi decentrati e periferici, in conformità alle norme vigenti in materia di appalti ed esecuzione delle opere, anche con i sistemi costruttivi industrializzati di cui all'articolo 23 della presente legge.

     In deroga alle vigenti norme si applicano le disposizioni del precedente articolo 16 per quanto concerne la documentazione giustificativa delle rate di acconto da corrispondere alle ditte esecutrici.

 

     Art. 18. Progettazione delle opere in concessione.

     Gli Enti concessionari, di cui all'articolo 16, cureranno, nel caso in cui non si ricorra all'appalto concorso di cui all'articolo 23, la progettazione delle opere di edilizia scolastica direttamente o mediante affidamento a liberi professionisti.

     Essi sono tenuti, in ogni caso, ad inoltrare i progetti all'autorità competente per l'approvazione secondo gli articoli 20 e 25, nel termine di 150 giorni dal ricevimento dell'avvenuta concessione.

     Per i progetti che comportino una spesa superiore a 800 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, è obbligatorio il pubblico concorso, da espletare secondo le norme di bandi-tipo approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici e da bandire dall'Ente concessionario [7].

     Il concorso dei termini di cui ai precedenti commi, importa la decadenza della concessione.

     Le spese per l'espletamento del concorso e quelle relative al progetto vincitore, debitamente documentate, sono messe a carico del costo delle opere.

     Il progetto vincitore è approvato dall'autorità competente, di cui all'articolo 20, non oltre 30 giorni dalla ricezione del progetto medesimo.

 

     Art. 19. Progettazione delle opere in esecuzione diretta.

     Qualora si proceda all'esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica, alla compilazione dei progetti provvedono gli uffici del Genio civile, competenti per territorio, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti. Per progetti che comportino una spesa superiore a 500 milioni di lire si applicano i commi terzo, quarto, sesto e settimo dell'articolo che precede.

     L'incarico ai liberi professionisti è conferito su designazione della Commissione provinciale, di cui all'articolo 14, quinto comma della presente legge.

     Per l'affidamento dell'incarico si provvede direttamente da parte dell'Ufficio del Genio civile mediante convenzione da approvarsi, entro il termine di giorni 30, dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnicoamministrativo nella composizione di cui al successivo articolo 25, qualora l'importo superi la misura stabilita dall'art. 6 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive integrazioni e modificazioni.

     Le convenzioni sono formulate sulla base di appositi disciplinari tipo. I compensi sono determinati in base alle disposizioni relative alle opere di conto dello Stato.

     I progetti devono essere inoltrati per l'approvazione entro 150 giorni dal termine resosi utile per l'esecuzione diretta delle opere.

 

     Art. 20. Approvazione dei progetti.

     I progetti di opere di edilizia scolastica di importo non superiore a 250 milioni sono approvati dalla Commissione provinciale prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, secondo le norme di cui alla legge stessa; quelli di importo superiore sono approvati dal provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato di cui all'articolo 25.

     I membri della predetta Commissione possono farsi sostituire.

     Detta Commissione provinciale è anche competente per l'approvazione delle perizie di variante e suppletive, purché queste non superino l'ammontare del quinto dell'importo di spesa programmato. A copertura delle maggiori spese risultanti da tali perizie è autorizzato il reimpiego delle eventuali economie realizzate in sede di appalto nonché delle somme stanziate per imprevisti in sede di progetto.

     Sono altresì di competenza della predetta Commissione l'approvazione dei prezzi nuovi, la concessione di proroghe ed ogni altro atto di carattere tecnico-amministrativo riguardante la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.

 

     Art. 20 bis. [8]

     Qualora la gara per l'appalto di un'opera di edilizia scolastica vada deserta, nei casi di motivata necessità, può essere autorizzato dal competente provveditore alle opere pubbliche un secondo esperimento nel quale siano ammesse anche offerte in aumento sui prezzi di capitolato.

 

     Art. 21. Progetti di opere di edilizia scolastica non sovvenzionata.

     I progetti relativi alla costruzione, all'ampliamento, al completamento e al riattamento di edifici scolastici, che gli Enti obbligati, nell'ambito delle rispettive competenze, intendono eseguire a propria cura e spesa, ai sensi del numero 1 dell'articolo 9, devono essere sottoposti, se d'importo non superiore ai 250 milioni, al parere della Commissione provinciale, di cui al primo comma dell'articolo 20, della presente legge, e, oltre tale importo, al parere del Comitato di cui all'articolo 25.

     Il primo comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, è abrogato.

 

     Art. 22. Appalto-concorso.

     Nel caso che gli Enti obbligati, concessionari delle opere di edilizia scolastica, intendono ricorrere all'appalto-concorso, questo deve essere bandito entro 60 giorni dalla notificazione della avvenuta concessione.

 

     Art. 23. Appalto-concorso obbligatorio.

     Ove si ritenga di eseguire le opere con sistemi costruttivi industrializzati mediante l'impiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione, dovrà procedersi all'affidamento dei lavori mediante appalto-concorso.

 

     Art. 24. Collaudo e consegna delle opere.

     Il collaudo delle opere, di cui al presente capo, è disposto dal provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio, in conformità alle norme vigenti.

     Alle operazioni di collaudo interviene un rappresentante dell'Ente interessato, il quale prende in consegna l'opera collaudata.

     Le opere passano in proprietà degli Enti, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

     Gli edifici scolastici, costruiti dallo Stato in applicazione dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 maggio 1915, n. 654, e le aree pertinenti sono ceduti in proprietà ai Comuni che li hanno in consegna, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

     I trasferimenti di cui ai precedenti commi sono effettuati con esenzione di ogni imposta e tassa. L'ufficio competente del registro immobiliare deve eseguire gratuitamente le trascrizioni del caso.

 

     Art. 25. Composizione del Comitato tecnico-amministrativo presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

     Sui progetti di opere di edilizia scolastica di importo superiore a 250 milioni di lire è competente ad esprimere pareri il Comitato tecnico- amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche. A tal fine il Comitato stesso si riunirà nella seguente composizione ridotta:

     il provveditore regionale alle opere pubbliche, che lo presiede;

     il sovrintendente dell'Ufficio scolastico regionale o interregionale;

     il direttore della Ragioneria regionale dello Stato;

     il dirigente la sezione urbanistica del Provveditorato regionale;

     il dirigente la sezione per l'edilizia scolastica del Provveditorato regionale;

     un ispettore generale del Genio civile in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche;

     l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile nella cui circoscrizione deve essere eseguita la opera;

     il provveditore agli studi della Provincia in cui l'opera deve essere eseguita;

     l'avvocato distrettuale dello Stato o un suo delegato avente sede in quella del Provveditore e, per il Provveditorato di Roma, un avvocato dello Stato designato dall'avvocatura generale dello Stato;

     due esperti designati dal Ministro per la pubblica istruzione.

     Le funzioni di segretario del Comitato sono assolte da un funzionario in servizio presso il Provveditore regionale alle opere pubbliche con qualifica non inferiore ad ingegnere principale o equiparata.

     Il Comitato di cui al primo comma è costituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

     Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1354.

 

     Art. 26. Interventi urgenti.

     Ove ricorrano situazioni determinate da eventi imprevedibili, il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, ha facoltà di ordinare l'immediata esecuzione di opere di edilizia scolastica che non possano essere differite per esigenze di igiene o sicurezza.

     A tal fine è accantonata una somma pari all'1 per cento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 32, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e da impiegare comunque ai fini della presente legge entro il termine di scadenza del programma quinquennale.

     Per i progetti che comportano una spesa anche superiore a 800 milioni di lire non è obbligatorio il pubblico concorso di progettazione di cui ai precedenti articoli 18 e 19 [9].

     Ai contratti per i lavori e le forniture relative alle opere di cui al presente articolo, si applica la disposizione del secondo comma dello articolo 1 della legge 26 gennaio 1963, n. 47, per la parte relativa alla stipulazione dei contratti, prescindendosi, nel caso di ricorso all'impiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione, dalla procedura di cui all'articolo 23 della presente legge [9].

 

     Art. 27. Spese per il funzionamento dei Comitati per l'edilizia scolastica, delle Commissioni provinciali, del Centro studi e della relativa Consulta.

     Alla spesa per l'adempimento dei compiti del comitato centrale e dei comitati regionali per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 4, delle commissioni provinciali, di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, nonché del centro studi per l'edilizia scolastica e della relativa consulta, di cui all'articolo 11, e degli uffici studi e programmazione, di cui agli articoli 5 e 7, sarà provveduto con una aliquota non superiore all'1 per cento, allo 0,90, allo 0,80 e all'1,2 per cento delle somme autorizzate rispettivamente per gli anni 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, a termine dell'articolo 32 della presente legge [10].

     Sulla quota, autorizzata ai sensi del precedente comma, gravano anche le spese per lo svolgimento di eventuali concorsi per la progettazione di opere di edilizia scolastica.

     Per le esigenze di funzionamento degli organismi di cui al primo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione può valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato per non più di 60 unità, mediante contratto a termine rinnovabile.

     Al personale di cui al comma precedente è attribuito un trattamento economico non superiore a quello spettante per la qualifica iniziale delle carriere corrispondenti.

 

     Art. 28. Sperimentazione di edilizia scolastica.

     Per la sperimentazione dell'edilizia scolastica anche prefabbricata, per le scuole e istituti di cui all'articolo 1, è riservata la somma complessiva di 25.000 milioni, da prelevarsi sugli stanziamenti previsti, per ciascun anno, dall'articolo 32.

     Le opere da realizzare, ai fini del presente articolo sono scelte, di regola, su proposte formulate dal Centro studi per l'edilizia scolastica, sentita la Consulta di cui all'articolo 11, dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, fra quelle comprese nei programmi di cui agli articoli 1 e 12.

     Per la esecuzione delle opere di edilizia sperimentale si applicano le disposizioni della legge 18 dicembre 1964, n. 1358.

Sono richiamate in vigore le norme previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47.

 

     Art. 29. Sussidi per adattamento e riadattamento di locali per le scuole elementari e medie.

     La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione a norma della legge 17 dicembre 1957, n. 1229, e successive modificazioni, e a norma dell'articolo 12 della legge 1° giugno 1942, n. 675, è estesa all'adattamento e al riadattamento di costruzioni o locali, adibiti ad uso di scuole elementari e medie di proprietà dei Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, nonché di comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, limitatamente alle scuole di frazioni con popolazione non superiore ai 3.500 abitanti.

     Ai fini di cui al precedente comma, saranno utilizzate anche le disponibilità residue degli stanziamenti autorizzati dalle leggi 24 luglio 1962, n. 1073, e 13 luglio 1965, n. 874.

     La corresponsione dei sussidi è subordinata all'avvenuta esecuzione dei lavori cui i sussidi medesimi si riferiscono, su attestazione dell'ingegnere capo del Genio civile e non è soggetta ai limiti di cui all'articolo 3 della legge 17 dicembre 1957, n. 1229, e all'articolo 16 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 [11].

 

     Art. 30. Sussidi e spese per l'arredamento di scuole elementari e medie. [12]

     La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma degli articoli 119, 120, 121 del regolamento generale sui servizi delle scuole elementari, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è estesa per l'arredamento delle scuole medie.

     La facoltà di provvedere alle spese per l'arredamento, attribuita al Ministero della pubblica istruzione dall'articolo 12 della legge 1° giugno 1942, n. 675, è estesa a tutte le scuole dell'obbligo.

     All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi si provvede con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per la fornitura di materiale di arredamento alle scuole rurali, nonché per l'acquisto diretto e il concorso nelle spese sostenute dai comuni, per l'arredamento delle scuole elementari.

     La corresponsione del sussidio è subordinata alla avvenuta esecuzione della fornitura cui esso si riferisce, da attestarsi dal provveditore agli studi.

 

     Art. 31. Ispettori centrali per l'edilizia scolastica.

     Nella dotazione organica degli ispettori centrali stabilita dalla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per l'istruzione elementare, secondaria e artistica, dieci posti sono riservati agli ispettori centrali per l'edilizia scolastica. Di essi almeno cinque dovranno essere forniti da laurea in ingegneria o in architettura.

     (Omissis) [13].

 

Capo IV

Finanziamento dei programmi per il quinquennio 1967-1971

 

     Art. 32.

     Per l'esecuzione delle opere edilizie, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono autorizzate le spese di lire 180 miliardi; lire 200 miliardi; lire 235 miliardi; lire 235 miliardi e lire 150 miliardi, rispettivamente per gli anni finanziari 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971.

     Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le spese di cui agli articoli 27 e 28, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

     Una somma pari al 5 per cento dello stanziamento previsto per ciascun anno nel primo comma del presente articolo è accantonata per la edilizia della scuola materna e verrà erogata secondo le norme che saranno contenute nella legge per l'istituzione e il funzionamento della scuola materna statale.

 

TITOLO II

Edilizia universitaria

 

Capo I

Formazione e approvazione dei programmi

 

     Art. 33. Modalità per la formazione del programma.

     Il programma quinquennale è compilato sulla base dei piani prospettati da ciascuna Università o Istituto universitario e tenendo conto anche delle esigenze derivanti dall'istituzione di nuove Università, sentita una speciale Commissione, nonché, per quanto concerne i Collegi universitari, le Case dello studente ed altri servizi assistenziali universitari, il Comitato centrale delle Opere universitarie.

     La Commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, presieduta da lui stesso o, per sua delega, da un Sottosegretario ed è composta dei seguenti membri:

     il direttore generale dell'istruzione universitaria;

     il presidente della 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

     tre rettori di Università;

     un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

     un rappresentante del Ministero del bilancio;

     un rappresentante del Ministero del tesoro;

     due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici;

     quattro esperti indicati rispettivamente dalle Associazioni nazionali dei professori universitari di ruolo, dei professori universitari incaricati, degli assistenti universitari e degli studenti universitari.

     Il programma è approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

     Nel provvedimento di approvazione sono indicati gli importi delle spese e dei rispettivi contributi statali.

     Per ciascun anno non possono essere destinate all'edilizia universitaria assistenziale ed agli impianti sportivi universitari somme superiori, rispettivamente, a 5.000 milioni e 1.000 milioni.

     Per le necessità edilizie delle nuove Università è riservata una somma non inferiore al dieci per cento degli stanziamenti di cui all'articolo 34, ivi comprese le quote di cui al comma precedente.

     Eventuali variazioni al programma saranno apportate seguendo la procedura prevista dal presente articolo.

 

     Art. 34. Programmi quinquennali per le opere della edilizia universitaria - Stanziamenti per gli esercizi finanziari dal 1967 al 1971.

     Le opere edilizie necessarie alle esigenze delle stesse Università e altre istituzioni sono eseguite in base a programmi quinquennali secondo le norme contenute negli articoli 33 e 37.

     Ai fini del primo programma quinquennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è stanziata la somma di lire 41 miliardi 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968 e 1969 e di lire 42 miliardi 700 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971 per contributi a favore delle Università e delle altre istituzioni di cui all'articolo 42 della presente legge.

 

     Art. 35. Spese per le opere della edilizia universitaria.

     Ai fini del precedente articolo sono ammesse spese per l'acquisto di aree, per la costruzione, l'ampliamento, l'adattamento e il completamento di edifici, nonché per l'arredamento e le attrezzature occorrenti in concomitanza con le opere edilizie e, in via eccezionale, per l'acquisto di edifici sempreché questi rispondano a criteri di funzionalità didattica e ambientale e l'acquisto sia economicamente conveniente.

     Il programma quinquennale può comprendere anche spese per l'acquisto di aree disposto fra il 1° gennaio 1966 e la data di entrata in vigore della presente legge, qualora tali aree siano riconosciute idonee a norma del successivo articolo 38 ed utilizzate per le opere di edilizia comprese nel programma stesso.

     Degli stanziamenti di cui all'articolo 34 il 3 per cento è accantonato anno per anno per fronteggiare situazioni derivate da eventi non prevedibili; la somma accantonata deve essere comunque impegnata non oltre l'ultimo anno del programma quinquennale.

 

     Art. 36. Modalità per la proposta dei fabbisogni.

     Le Università e gli Istituti di cui all'articolo 42 debbono trasmettere al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine unico stabilito dal Ministero medesimo, il rispettivo piano quinquennale di opere di cui all'articolo 35, indicando le opere da realizzare secondo la graduatoria d'urgenza e accordando precedenza al completamento di singoli edifici o di singoli lotti funzionali di opere, già iniziati o parzialmente finanziati da precedenti leggi e, quando si tratti di costruzione di Istituti, concedendo preferenza agli edifici destinati a Istituti policattedra o a Dipartimenti.

     Il piano quinquennale è accompagnato da idoneo atto di privati o da deliberazioni di Enti che abbiano assunto impegno a concorrere nella spesa per la realizzazione delle opere con la specifica indicazione della misura del concorso.

     Il piano quinquennale viene trasmesso, previa approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Università. La relativa delibera e i verbali della discussione sono allegati ai programmi.

 

     Art. 37. Coordinamento.

     Nella formazione dei piani quinquennali, di cui al primo comma dell'articolo 36, devono essere previsti i necessari coordinamenti territoriali e costruttivi tra Facoltà, Istituti e Dipartimenti.

 

     Art. 38. Aree fabbricabili.

     Le aree fabbricabili, necessarie per le costruzioni previste nel presente titolo, sono prescelte nell'ambito dei piani regolari secondo le indicazioni dei piani territoriali di coordinamento, ove esistano.

     Il giudizio di idoneità sulle aree prescelte dal Consiglio di amministrazione dell'Università, al di fuori dell'ipotesi prevista dal precedente comma, e ferme restando le norme vigenti sulle procedure per le varianti ai piani regolatori, è affidato ad una Commissione, presieduta dal rettore dell'Università e composta dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, dall'assessore ai lavori pubblici del Comune interessato, dell'assessore ai lavori pubblici della Provincia e di un esperto designato dal Ministro per la pubblica istruzione.

     Il decreto di vincolo emesso dal provveditore alle opere pubbliche per le aree riconosciute idonee entro quindici giorni dall'emissione del giudizio di idoneità, deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni [14].

     L'autorizzazione all'acquisto di aree è data alle Università ed alle istituzioni di cui all'articolo 42 dal prefetto senza limiti di valore.

 

Capo II

Progettazione ed esecuzione delle opere

 

     Art. 39. Progettazione delle opere.

     Alla progettazione delle opere le istituzioni di cui al successivo articolo 42 provvedono mediante pubblici concorsi o avvalendosi, per incarico direttamente conferito, di prestazioni di liberi professionisti, ovvero, per spese il cui importo non ecceda lire 1 miliardo, a mezzo di uffici tecnici propri o dei rispettivi Consorzi edilizi universitari [15].

     Per i progetti riguardanti opere di importo superiore a lire 1 miliardo, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, è obbligatorio il pubblico concorso. Nei casi in cui occorra una progettazione generale estesa ad un intero comprensorio universitario, oppure nei casi di particolare rilevanza urbanistica o ambientale il concorso sarà svolto in due gradi, costituiti da un primo concorso di idee; atte a promuovere l'impegno dei progettisti verso nuove strutture integrate funzionalmente sul piano urbanistico ed edilizio, e da un successivo concorso definitivo, da svolgere tra i concorrenti autori dei progetti ritenuti più idonei [15].

     I concorsi di cui al precedente comma sono espletati in conformità a norme di bandi-tipo approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione. Con tali norme sono, fra l'altro, determinati i termini di tempo relativi alla presentazione dei progetti e all'emissione del giudizio di merito; detti termini non dovranno complessivamente superare, per ogni grado di concorso, i 250 giorni.

 

     Art. 40. Approvazione dei progetti.

     L'approvazione dei progetti delle opere ha luogo in conformità delle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche di conto dello Stato, previo accertamento di conformità al programma di cui al precedente articolo 33.

     L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

     Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

 

     Art. 41. Autorizzazione all'acquisto di edifici.

     In via eccezionale e qualora concorrano motivi di particolare convenienza, il rettore, o il legale rappresentante dell'istituzione interessata, può chiedere che in luogo dell'esecuzione dell'opera, per la quale sia stato concesso il contributo, venga acquistato un edificio.

     L'autorizzazione è concessa dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 33.

In tal caso possono essere autorizzate le occorrenti variazioni del programma quinquennale dell'Università o dell'istituzione interessata al fine di consentire l'erogazione del prezzo di acquisto.

     Nulla è variato per quanto riguarda la procedura dell'acquisto.

 

Capo III

Erogazione dei contributi

 

     Art. 42. Enti beneficiari dei contributi.

     Le istituzioni ammesse a godere dei contributi per i fini di cui all'articolo 35 sono le Università statali, gli Istituti universitari statali, gli Istituti scientifici universitari statali con ordinamento speciale, anche per le cliniche universitarie e per quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, e per gli edifici destinati agli impianti sportivi, nonché i Collegi universitari e le Case dello studente annessi alle medesime Università, ed altri servizi assistenziali o sanatoriali universitari anche consorziali, e gli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici statali.

 

     Art. 43. Procedura per l'erogazione dei contributi.

     Ai fini dell'erogazione dei contributi il rettore dell'Università, o il legale rappresentante delle altre istituzioni interessate, invia al Ministero della pubblica istruzione apposita certificazione attestante per ciascuna opera:

     a) gli estremi del decreto di approvazione del progetto dell'opera;

     b) gli estremi relativi al contratto o ai contratti di appalto con le indicazioni dell'importo dei lavori e della data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi;

     c) gli estremi dell'atto di acquisizione dell'area, con l'indicazione del prezzo o dell'indennità corrispettivi.

     L'erogazione dei contributi assegnati, nell'ambito dello stanziamento di ciascun esercizio, viene effettuata gradualmente dal Ministero della pubblica istruzione, in relazione e all'acquisizione dell'area e all'andamento dei lavori desumibile dagli elementi di cui al comma precedente, mediante versamento su apposito conto corrente infruttifero, intestato al rettore della Università o al legale rappresentante dell'istituzione interessata, accesso presso la competente Sezione di tesoreria provinciale.

     Il rettore o il legale rappresentante dell'ente interessato, in relazione all'avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori, effettua i prelievi sulla disponibilità del conto corrente e ne dà immediata comunicazione al Ministero della pubblica istruzione [14].

     Lo stato finale dei lavori, visitato dal competente ingegnere capo del Genio civile, sarà trasmesso, a cura del rettore o del legale rappresentante dell'ente interessato, al Ministero della pubblica istruzione ai fini dell'autorizzazione al pagamento.

Ai fini del pagamento del saldo è trasmesso il certificato di collaudo debitamente approvato.

 

     Art. 44. Concorso degli Enti.

     Le istituzioni di cui all'articolo 42, le Regioni, le Province, i Comuni, i Consorzi universitari e le Amministrazioni degli ospedali clinicizzati, che intendono apportare il proprio contributo finanziario all'attuazione delle opere programmate, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con le Casse di risparmio e con le altre aziende di credito, indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, le quali sono autorizzate ad accordare i mutui stessi anche in deroga ai propri statuti.

 

     Art. 45. Manutenzione degli edifici demaniali.

     Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, si applicano anche agli Istituti universitari scientifici e culturali con ordinamento speciale sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

 

     Art. 46. Norme per la costruzione delle nuove Università.

     Per le erigende nuove Università, nelle more della costituzione dei regolari organi accademici, il Ministro per la pubblica istruzione nomina, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 33, appositi Comitati tecnico-amministrativi con i poteri dei Consigli di amministrazione universitari e con il particolare compito di provvedere all'allestimento degli edifici occorrenti. Di tali Comitati fanno parte in ogni caso un membro designato dall'Amministrazione provinciale ed uno dal Comune, sede dell'Università.

     La rappresentanza legale di ciascun Comitato è attribuita al presidente del medesimo, eletto dal Comitato stesso.

     I Comitati di cui ai precedenti commi amministrano le somme messe a loro disposizione per i fini, di cui alla presente legge, si avvalgono dell'opera del Genio civile, quale proprio organo tecnico, ferme restando le disposizioni dell'articolo 39, in quanto applicabili.

     I Comitati medesimi cessano all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione della nuova Università al quale effettuano le relative consegne, e comunque non oltre due anni dalla data della loro costituzione.

 

     Art. 47. Articolazione del primo programma quinquennale.

     Il programma quinquennale di cui al secondo comma dell'articolo 34 sarà articolato in due distinte fasi: la prima per il biennio 1967-68, la seconda per il triennio 1969-71.

     I piani relativi al biennio dovranno essere presentati al Ministro per la pubblica istruzione dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per tali piani non si applicano le norme previste nei primi tre commi dell'articolo 33 e, per i progetti già approvati, le norme previste nell'articolo 39.

     Sono ammissibili a contributo e possono essere inclusi nei piani di cui al secondo comma del presente articolo i completamenti di singoli edifici o di singoli lotti funzionali di opere, compresi nei piani di sistemazione edilizia precedentemente approvati dal Ministero della pubblica istruzione, che siano stati parzialmente finanziati e progettati, nonché opere già realizzate o in corso di realizzazione con anticipazioni autorizzate dal Ministero medesimo. Per tali opere, le istituzioni di cui all'articolo 42 possono essere autorizzate dal Ministro a compiere operazioni di anticipazione in attesa della erogazione dei contributi di cui all'articolo 43, anche ai fini dell'articolo 40.

     Per la formazione del programma relativo al triennio la Commissione prevista dall'articolo 33 entrerà in funzione entro il 31 marzo 1968; entro tale termine le Università dovranno presentare i rispettivi piani.

     Ai fini previsti dal presente titolo II ed in attesa dell'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti universitari, il Consiglio di amministrazione delle Università e Istituti di istruzione universitaria viene integrato con due professori di ruolo di Facoltà non rappresentate nel Consiglio stesso designati dal Consiglio dei presidi di Facoltà, su terne indicate dalla associazione dei professori di ruolo, nonché con un rappresentante dei professori aggregati, uno dei professori incaricati, uno degli assistenti di ruolo, uno degli studenti regolarmente iscritti ad uno dei due ultimi anni di corso, designati dalle rispettive associazioni. Per la formazione del programma di cui al comma quarto del presente articolo, il Consiglio di amministrazione perverrà alle sue decisioni dopo aver sentito i Consigli delle varie Facoltà per le questioni di loro interesse. A tale fine e in attesa dell'entrata in vigore di nuovi ordinamenti universitari, i Consigli di facoltà saranno integrati da un rappresentante rispettivamente dei professori incaricati, che sia provvisto di libera docenza, degli assistenti di ruolo e degli studenti della Facoltà, designati dalle rispettive associazioni.

     I contributi previsti per il triennio dovranno essere destinati, per almeno due quinti, per le esigenze edilizie dei Dipartimenti.

 

TITOLO III

Norme finali

 

     Art. 48.

     Per gli edifici finanziati dalla presente legge, il limite di 50 milioni, previsto dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, è elevato a 100 milioni.

 

     Art. 49.

     Fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, tutti gli atti, contratti e formalità occorrenti per l'attuazione della presente legge sono soggetti alle tasse fisse di registro ed ipotecarie e sono esenti dai diritti catastali.

     Le norme di cui sopra si applicano anche se le opere di edilizia sono realizzate direttamente dagli Enti interessati o con il concorso dei medesimi.

 

     Art. 50.

     Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 51.

     Il Ministro per la pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione del suo Ministero, una relazione sull'attuazione della presente legge.

 

     Art. 52.

     Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata l'emissione di un prestito redimibile, denominato «Prestito per l'edilizia scolastica», da emettersi in cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1967, fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 222 miliardi nell'anno finanziario 1967, di lire 242 miliardi nell'anno finanziario 1968, di lire 277 miliardi nell'anno finanziario 1969, di lire 277 miliardi nell'anno finanziario 1970, di lire 192 miliardi nell'anno finanziario 1971.

     L'emissione può aver luogo anche in più riprese nel corso di ogni esercizio.

     Le sottoscrizioni sono effettuate per contanti.

 

     Art. 53.

     I titoli emessi in ciascuno dei cinque esercizi di cui all'articolo precedente sono rimborsabili, alla pari, mediante sorteggio annuale, a decorrere dall'esercizio successivo alla relativa emissione, secondo il piano e le modalità di ammortamento che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con i decreti di cui all'articolo 56.

 

     Art. 54.

     Il prestito di cui all'articolo 52 è iscritto nel Gran Libro del debito pubblico e ad esso sono applicabili le disposizioni che regolano il Gran Libro e tutte le norme contenute nel testo unico delle leggi del Debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, comprese quelle relative alle esenzioni fiscali.

     I titoli del prestito suddetto sono accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o, in genere, depositi a garanzia in titoli di debito pubblico e reinvestimenti di capitali in tali titoli.

     I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi concessi ai titoli e alle rendite di debito pubblico.

 

     Art. 55.

     Sono estese all'emissione del prestito le esenzioni ed agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

 

     Art. 56.

     Il Ministro per il tesoro stabilirà annualmente con propri decreti il capitale nominale da emettere ed il relativo prezzo di emissione, il tasso di interesse da corrispondere in due semestralità posticipate, le caratteristiche dei titoli, la decorrenza della loro iscrizione sul Gran Libro e la durata del relativo ammortamento, la loro ripartizione in serie ed in tagli, le norme relative alla consegna dei titoli, nonché tutte le altre condizioni e modalità concernenti la sottoscrizione e la stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative all'emissione ed al collocamento dei titoli e, ove occorra, per la costituzione ed il funzionamento di consorzi per il collocamento stesso.

 

     Art. 57.

     All'onere relativo al pagamento della prima o delle prime due semestralità di interessi e, ove occorra, della prima annualità di ammortamento di ciascuna quota di prestito e ad ogni altra spesa derivante dall'emissione e dal collocamento dei titoli del prestito di cui alla presente legge nonché per l'eventuale conguaglio di interessi, si farà fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

 

     Art. 58.

     Sono estese ai titoli del prestito di cui all'articolo 52 le disposizioni del titolo II del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

     E' autorizzata la spesa di lire 20.360 milioni da conferire ad incremento dell'annualità da versare per l'anno 1966 al Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge di cui al comma precedente.

     All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

 

     Art. 59.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1967 al 1971, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

     Nelle more del perfezionamento di emissione del prestito di cui al precedente articolo 52 i Ministri per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione sono autorizzati ad assumere impegni per l'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, nei limiti degli importi annualmente previsti dai precedenti articoli 32 e 34.

 

     Art. 60.

     Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

     Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle province di Bolzano e di Trento non avranno efficacia le norme della presente legge in contrasto con i rispettivi ordinamenti.

     Le norme stabilite dalla presente legge che risultassero in evidente contrasto con le leggi istitutive delle Regioni decadranno automaticamente all'atto in cui dette leggi saranno emanate.

 

     Art. 61.

     Le agevolazioni tributarie dell'articolo 49 sono concesse, limitatamente agli atti di acquisto stipulati prima della entrata in vigore della presente legge, ai Comuni che, pur non essendovi obbligati, hanno acquistato fabbricati da adibire a scuole. Restano salvi i rapporti tributari già definiti, anche se relativi a pagamenti in tutto o in parte non ancora effettuati. Non si fa luogo, comunque, a restituzione di somme già pagate.

 

     Art. 62.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

Allegato

 

Tabella degli Uffici scolastici regionali o interregionali e relative circoscrizioni e sedi

 

     1. - Ufficio scolastico interregionale per le province di: Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli e per la regione della Valle d'Aosta, con sede in Torino.

 

     2. - Ufficio scolastico regionale per le province di: Genova, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, con sede in Genova.

 

     3. - Ufficio scolastico regionale per le province di: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, con sede in Milano.

 

     4. - Ufficio scolastico regionale per le province di: Gorizia, Trieste, Udine con sede in Trieste.

 

     5. - Ufficio scolastico interregionale per le province di: Belluno, Bolzano, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza con sede in Venezia.

 

     6. - Ufficio scolastico regionale per le province di:

Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia con sede in Bologna.

 

     7. - Ufficio scolastico regionale per le province di:

Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Carrara, Pisa, Pistoia, Siena con sede in Firenze.

 

     8. - Ufficio scolastico regionale per le province di:

Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino con sede in Ancona.

 

     9. - Ufficio scolastico interregionale per le province di: Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo con sede in L'Aquila.

 

     10. - Ufficio scolastico interregionale per le province di: Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Terni, Viterbo,

Viterbo con sede in Roma.

 

     11. - Ufficio scolastico regionale per le province di: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno con sede in Napoli.

 

     12. - Ufficio scolastico interregionale per le province di: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Potenza, Taranto, con sede in Bari.

 

     13. - Ufficio scolastico regionale per le province di: Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria con sede in Catanzaro.

 

     14. - Ufficio scolastico regionale per le province di: Agrigento, Caltanisetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani con sede in Palermo.

 

     15. - Ufficio scolastico regionale per le province di: Cagliari, Nuoro, Sassari con sede in Cagliari.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 17 febbraio 1968, n. 106.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 17 febbraio 1968, n. 106.

[3] Capoverso così sostituito dall'art. 8 bis del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 17 febbraio 1968, n. 106.

[5] Comma aggiunto dall'art. 8 bis del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701.

[5a] Comma abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 59 dello stesso D.P.R. 327/2001.

[6] Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono gli originari commi primo, secondo e terzo per effetto dell'art. 1 della D.L. 2 ottobre 1969, n. 701.

[6] Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono gli originari commi primo, secondo e terzo per effetto dell'art. 1 della D.L. 2 ottobre 1969, n. 701.

[7] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 8 bis del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701.

[9] Gli attuali commi terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma terzo per effetto dell'art. 7 del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701.

[9] Gli attuali commi terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma terzo per effetto dell'art. 7 del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701.

[10] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 17 febbraio 1968, n. 106.

[11] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 17 febbraio 1968, n. 106.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 17 febbraio 1968, n. 106.

[13] Comma abrogato dall'art. 7 el D.P.R. 31 marzo 1971, n. 283.

[14] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701.

[15] Comma così modificato dall'art. 9 del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701.

[15] Comma così modificato dall'art. 9 del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701.

[14] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701.