§ 17.2.6 - D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 35.
Riparazione e ricostruzione degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:27/06/1946
Numero:35


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di due miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a misura del bisogno per provvedere ai [...]
Art. 2.      Sono da considerare edifici di culto, agli effetti del precedente articolo, le chiese cattedrali, parrocchiali, vicariali e succursali, le coadiutorie, i santuari e le [...]
Art. 3. 
Art. 4.      L'esecuzione dei lavori agli edifici di cui all'art. 2 è subordinata alla richiesta od al consenso dell'autorità diocesana se gli edifici appartengono ad enti [...]
Art. 5.      I progetti predisposti dall'Amministrazione dei lavori pubblici per gli edifici di culto, quando comprendano le varianti di cui al 1° capoverso dell'art. 1 devono essere [...]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      Per i lavori di riparazione ad edifici di culto di cui al precedente art. 2 eseguiti dall'autorità ecclesiastica anteriormente all'entrata in vigore del presente [...]
Art. 9.      Gli atti e i contratti occorrenti per l'esecuzione dei lavori di cui al presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e se soggetti a registrazione, sono registrati [...]
Art. 10.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto


§ 17.2.6 - D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 35. [1]

Riparazione e ricostruzione degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche.

(G.U. 2 agosto 1946, n. 172).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di due miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a misura del bisogno per provvedere ai lavori da eseguirsi a totale carico dello Stato per la riparazione e ricostruzione, esclusi ogni ampliamento e ogni abbellimento che non sia parte integrante dell'organismo architettonico di edifici di culto e di quelli destinati ad uso di beneficenza o assistenza di cui ai successivi articoli 2 e 3, danneggiati o distrutti da offese belliche, nonchè alla ricostituzione del mobilio che li arredava limitatamente ai bisogni indispensabili per l'esercizio del culto e della beneficenza o assistenza, compresi l'organo e il quadro o statua del titolare della Chiesa ed escluso in ogni caso le altre opere d'arte, le suppellettili ed i parati sacri, i libri liturgici, la biancheria, la posateria, il vasellame e simili [2].

     Le varianti agli edifici riguardanti la forma esteriore, la struttura o l'interno sono ammesse in quanto compatibili con le limitazioni suddette.

     Nella ricostruzione degli edifici di culto indicati nel successivo art. 2 l'Autorità ecclesiastica può unificare più edifici, scinderli in due o più edifici, ricostruirli con maggiori dimensioni o cambiarne l'ubicazione entro i limiti della propria giurisdizione, impiegando, in tutto o in parte, la spesa riconosciuta ammissibile a carico dello Stato per la ricostruzione di edifici preesistenti e del mobilio che li arredava [3].

     La maggiore spesa eccedente i limiti del danno bellico accertato e sostenuta dalla Autorità ecclesiastica la quale deve garantire il pagamento mediante deposito o fideiussione bancaria [4].

     Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai proprietari degli edifici destinati ad uso di beneficenza ed assistenza [5].

 

          Art. 2.

     Sono da considerare edifici di culto, agli effetti del precedente articolo, le chiese cattedrali, parrocchiali, vicariali e succursali, le coadiutorie, i santuari e le chiese di centri abitati nei quali manchi, per dichiarazione dell'ordinario diocesano, altra chiesa officiabile idonea ad assicurare alle popolazioni l'esercizio del culto pubblico anche se della Santa Sede [6].

     Sono inoltre considerati edifici di culto agli effetti sopradetti, i campanili, i locali annessi e quelli comunque pertinenti alle chiese sopradette purchè adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio, di abitazione degli ecclesiastici addetti al servizio delle chiese stesse. Al mobilio relativo sono estese le disposizioni dell'art. 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicabili anche ai fabbricati destinati ad uso di seminari e di istituzioni analoghe di religiosi danneggiati o distrutti da fatti bellici anche se della Santa Sede [7].

 

          Art. 3. [8]

     Gli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza, alla cui riparazione o ricostruzione può essere provveduto a totale carico dello Stato agli effetti del precedente art. 1, sono quelli direttamente adibiti a servizi assistenziali di proprietà di enti morali, riconosciuti a termini dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e gli edifici di cui sia accertata la destinazione ad uso di beneficenza o assistenza, con determinazione del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro, anche se siano di proprietà della Santa Sede o di altri enti, società, associazioni o singoli, purchè gli enti che esercitano la beneficenza o l'assistenza ne acquistino la proprietà entro 3 anni dalla entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto, e gli edifici riparati o ricostruiti siano vincolati ai fini della beneficenza o della assistenza per non meno di 20 anni dalla ultimazione dei lavori di ripristino.

     Il vincolo relativo dovrà risultare dai pubblici registri immobiliari.

 

          Art. 4.

     L'esecuzione dei lavori agli edifici di cui all'art. 2 è subordinata alla richiesta od al consenso dell'autorità diocesana se gli edifici appartengono ad enti ecclesiastici.

     Se non appartengono ad enti ecclesiastici la richiesta sarà fatta dal proprietario, ma dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione dell'autorità diocesana dalla quale risulti che trattisi di chiese aventi i requisiti di cui all'art. 2.

 

          Art. 5.

     I progetti predisposti dall'Amministrazione dei lavori pubblici per gli edifici di culto, quando comprendano le varianti di cui al 1° capoverso dell'art. 1 devono essere comunicati alla competente autorità diocesana per il preventivo nulla osta.

 

          Art. 6. [9]

     Il Ministero dei lavori pubblici può concedere, caso per caso, la progettazione e l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 2 a termini della legge 24 giugno 1929, n. 1137, con preferenza all'Ordinario diocesano.

     Ove la concessione sia chiesta da altri sarà sentito l'Ordinario diocesano.

     La progettazione e l'esecuzione degli edifici di cui all'art. 3 può essere data in concessione a termine della legge stessa anche ai proprietari degli edifici destinati ad uso di beneficienza od assistenza secondo le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35 che ne facciano richiesta [10].

     Le spese generali di amministrazione e quelle di compilazione dei progetti, di direzione e sorveglianza saranno rimborsate al concessionario nella misura costante del 5% sull'ammontare consuntivo dei lavori. Ove la concessione abbia per oggetto la sola esecuzione la percentuale sarà del 3%.

 

          Art. 7. [11]

     Il corrispettivo dei lavori eseguiti in concessione e della percentuale accessoria può essere liquidato in unica soluzione o in annualità costanti e non superiori a trenta comprensive di capitale e interesse, dopo il collaudo dei lavori e anche in corso di opera in base a certificati di nulla osta rilasciati dal Genio civile, corredati dallo stato di avanzamento dei lavori, in misura non eccedente i nove decimi dell'importo dei lavori eseguiti.

     Le spese di progettazione potranno essere corrisposte al concessionario dopo l'approvazione dei progetti in misura non eccedente il 2% dell'ammontare previsto dei lavori, ferma restando la percentuale complessiva del 5% di cui all'art. 6.

     Il corrispettivo può, anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno, in tutto o in parte, a favore di chi provvede i capitali necessari all'esecuzione dell'opera.

     In tal caso le annualità restano vincolate a favore del cessionario e del creditore pignoratizio sino all'ammontare della somma da lui somministrata entro il limite peraltro di nove decimi della spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori.

 

          Art. 8.

     Per i lavori di riparazione ad edifici di culto di cui al precedente art. 2 eseguiti dall'autorità ecclesiastica anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, può il Ministero dei lavori pubblici disporne il pagamento a seguito del favorevole risultato del collaudo ed entro i limiti di spesa che risultino ammissibili.

     La stessa facoltà è consentita nei riguardi delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

 

          Art. 9.

     Gli atti e i contratti occorrenti per l'esecuzione dei lavori di cui al presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e se soggetti a registrazione, sono registrati con l'imposta fissa, salvi i diritti e compensi spettanti agli uffici del Registro.

 

          Art. 10.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.


[1] Ratificato, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 1950, n. 784. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 10 agosto 1950, n. 784.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 10 agosto 1950, n. 784, nel testo risultante dall'art. 12 della L. 18 aprile 1962, n. 168.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 10 agosto 1950, n. 784, nel testo risultante dall'art. 12 della L. 18 aprile 1962, n. 168.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 10 agosto 1950, n. 784, nel testo risultante dall'art. 12 della L. 18 aprile 1962, n. 168.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 10 agosto 1950, n. 784.

[7] Comma sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 29 maggio 1947, n. 649 e ora così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 29 maggio 1947, n. 649, nel testo risultante dall’art. 1 della L. 10 agosto 1950, n. 784.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 10 agosto 1950, n. 784.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 29 maggio 1947, n. 649.

[10] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 29 maggio 1947, n. 649, nel testo risultante dall'art. 2 della L. 10 agosto 1950, n. 784.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 29 maggio 1947, n. 649.