§ 5.3.24 - L.R. 22 novembre 2021, n. 17.
Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 programmazione economica
Data:22/11/2021
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Interventi per fronteggiare gli effetti calamitosi dovuti alla diffusione degli incendi boschivi e di interfaccia.
Art. 2.  Disposizioni in attuazione dell'Accordo quadro del 20 maggio 2021 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate e modifiche alla legge regionale n. 4 del 2021.
Art. 3.  Disposizioni in attuazione dell'accordo tra il Governo e la Regione in materia di finanza pubblica.
Art. 4.  Disposizioni finanziarie e in materia di investimenti.
Art. 5.  Disposizioni in materia di personale.
Art. 6.  Disposizioni in materia di politiche sociali e sanità.
Art. 7.  Disposizioni in materia di pubblica istruzione, beni culturali, sport e spettacolo.
Art. 8.  Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla Fondazione Mont'e Prama.
Art. 9.  Modifica alla disciplina transitoria dei consorzi di lettura e per la promozione degli studi universitari.
Art. 10.  Disposizioni in materia di lavoro.
Art. 11.  Incentivi per la trasformazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e prosecuzione dei progetti di utilizzo.
Art. 12.  Sospensione di obblighi fiscali.
Art. 13.  Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente, protezione civile e urbanistica.
Art. 14.  Disposizioni in materia di giustizia, sviluppo economico e competitività e industria.
Art. 15.  Disposizioni in materia di trasporti.
Art. 16.  Proroga del termine per la regolarizzazione dei rapporti locativi e modifiche alla legge regionale n. 13 del 1989 in materia di subentro nell'assegnazione.
Art. 17.  Modifiche alla legge regionale n. 35 del 1991 in materia di funzionamento dei mercati all'ingrosso.
Art. 18.  Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2007 in materia di attività dei centri antiviolenza.
Art. 19.  Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2005 in materia di Osservatorio sulla povertà e intervento sostitutivo.
Art. 20.  Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989 in materia di esecuzione dei provvedimenti di demolizione e rimessione in pristino.
Art. 21.  Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1991 in materia di sovvenzioni regionali.
Art. 22.  Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1999 e altre disposizioni in materia di sport, cultura e spettacoli.
Art. 23.  Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 in materia di affidamento del servizio di tesoreria.
Art. 24.  Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2020 in materia di personale, politiche sociali e trasporti.
Art. 25.  Disposizioni in materia di terzo settore.
Art. 26.  Disposizioni in materia di contratti di servizio di trasporto pubblico.
Art. 27.  Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2020 in materia di compensazioni alle aziende di autotrasporto e di insegnamento della lingua sarda.
Art. 28.  Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 e altre disposizioni in materia di organizzazione e personale del sistema Regione e degli altri organismi operanti nell'ambito regionale.
Art. 29.  Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2006 in materia di finanziamenti regionali.
Art. 30.  Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2006 in materia di selezione delle opere.
Art. 31.  Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2017 in materia di trasporto aereo.
Art. 32.  Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1994 in materia di mutamenti di destinazione degli usi civici.
Art. 33.  Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2010 in materia di pubblicazione di avvisi e disposizioni procedimentali.
Art. 34.  Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2020 in materia di riforma del sistema sanitario.
Art. 35.  Estensione alle Autorità di garanzia regionali delle norme in materia di scadenza degli organi e del potere sostitutivo e modifiche alle legge regionali n. 2 del 2014 e n. 11 del 2019 in materia di [...]
Art. 36.  Vacanze di organico nelle società a controllo pubblico.
Art. 37.  Modifiche alla competenza dell'Agenzia LAORE e alla legge regionale n. 13 del 2006 in materia di funzioni regionali in agricoltura.
Art. 38.  Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2011 in materia di personale degli ex servizi ripartimentali.
Art. 39.  Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1998 in materia di piani di abbattimento e mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.
Art. 40.  Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2005 in materia di requisiti e trattamento dei commissari.
Art. 41.  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008 in materia di Servizio fitosanitario regionale.
Art. 42.  Disposizioni in materia di comunicazione e modifiche alla legge regionale n. 32 del 1988 in materia di composizione degli uffici di gabinetto degli assessorati.
Art. 42 bis.  (Rispetto della normativa europea)
Art. 43.  Norma finanziaria.
Art. 44.  Entrata in vigore.


§ 5.3.24 - L.R. 22 novembre 2021, n. 17. [1]

Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale.

(B.U. 23 novembre 2021, n. 64)

 

CAPO I

Disposizioni di carattere finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale

 

Art. 1. Interventi per fronteggiare gli effetti calamitosi dovuti alla diffusione degli incendi boschivi e di interfaccia.

1. Per fronteggiare i danni derivanti dai vasti incendi, con caratteristiche di propagazione straordinarie, sviluppatisi nell'Oristanese nelle giornate dal 23 al 30 luglio 2021 è istituito, presso la Direzione generale della Regione competente in materia di protezione civile, un fondo speciale, con dotazione iniziale per il 2021 pari a euro 10.000.000 per l'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili, di contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive, comprese quelle agricole, che siano stati danneggiati dagli incendi, destinato al ripristino delle condizioni normali di vita dei privati cittadini, alla sostituzione delle recinzioni, al recupero dei muretti a secco e alla ripresa delle attività produttive (missione 11 - programma 02 - titolo 1) [2].

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto ed è destinato:

a) per i soggetti privati, a ristoro dei danni subiti dall'abitazione principale e dai beni mobili e mobili registrati, e dalle coltivazioni agronomiche e arboree, dagli immobili e beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività [3];

b) per i titolari di attività economiche e produttive, a ristoro dei danni agli immobili nei quali si svolge l'attività o ai beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è istituito, per l'anno 2021, presso le Direzioni della Regione competenti in materia di protezione civile e di tutela della natura e del patrimonio boschivo, un fondo pari a complessivi euro 7.000.000, di cui euro 2.000.000 destinati ai comuni per l'attivazione dei cantieri forestali, per interventi sul patrimonio boschivo e a difesa del rischio idrogeologico, finalizzato alla concessione di contributi a favore degli enti locali e dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) per interventi urgenti di ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate e delle condizioni di sicurezza e per interventi rivolti alla mitigazione del dissesto idrogeologico nelle aree interessate dagli incendi (missione 11 - programma 02 - titolo 2).

4. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di protezione civile e ambiente, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo dei fondi di cui ai commi 1 e 3. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro sette giorni.

5. È autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 3.000.000 destinata ai primi urgenti interventi per gli imprenditori agricoli che hanno subito danni alle scorte ed al patrimonio olivicolo a seguito degli incendi di cui al comma 1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento (missione 16 - programma 01 - titolo 1). La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro sette giorni. L'intervento di cui al presente comma è attuato nel rispetto delle vigenti norme nazionali ed europee [4].

6. Al fine di fronteggiare i danni derivanti dagli incendi, divampati durante l'anno 2021, nei territori non ricompresi nelle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e già segnalati alla Regione dalle rispettive amministrazioni comunali o per i quali si è reso necessario l'intervento della Protezione civile è istituito, presso la Direzione generale competente in materia di protezione civile, un fondo speciale, con dotazione per il 2021 pari a euro 4.000.000 per l'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili, di contributi a favore dei soggetti privati quale ristoro dei danni subiti dall'abitazione principale e dai beni mobili e mobili registrati e a favore dei titolari di attività economico-produttive, comprese quelle agricole, per i danni subiti agli immobili nei quali si svolge l'attività o ai beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività e per la concessione di contributi a favore degli enti locali per i primi interventi urgenti di protezione civile, con finalità di ripristino delle condizioni normali di vita dei privati cittadini e di ripresa delle attività produttive (missione 11 - programma 02 - titolo 1) [5].

 

     Art. 2. Disposizioni in attuazione dell'Accordo quadro del 20 maggio 2021 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate e modifiche alla legge regionale n. 4 del 2021.

1. In attuazione dell'Accordo quadro, siglato il 20 maggio 2021, tra il Governo, le regioni e le Province di Trento e Bolzano in materia di interventi strategici a favore delle regioni e province autonome, al fine di assicurare le risorse per l'espletamento delle funzioni istituzionali per l'anno 2021 in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19), la Regione è autorizzata ad iscrivere la somma di euro 88.220.000 (titolo 1 - tipologia 1.01.03) quale ristoro delle minori entrate, attuato attraverso la riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021 pari a euro 88.220.000 e rideterminato in euro 276.580.000.

2. La tabella A "Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di spese disposte da leggi regionali" di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021) è integrata con le autorizzazioni di spesa contenute nella tabella A allegata alla presente legge.

3. Una quota pari a euro 250.000 dell'autorizzazione di spesa prevista per il 2021 nella tabella A, sezione "10 Lavoro" rigo "LR 1/18 - articolo 8, c. 28 - Alimentis" è destinata all'acquisto di derivati dalla lavorazione del pomodoro da industria da associazioni di produttori operanti nella produzione e commercializzazione del pomodoro da industria, avente sede operativa in Sardegna.

4. La tabella C "Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rimodulazioni di spese disposte da leggi regionali (come da lettera d), dell'Allegato 4.1, par. 7, decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche e integrazioni)" di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2021, è integrata con le rimodulazioni di spesa contenute nella tabella E allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. Disposizioni in attuazione dell'accordo tra il Governo e la Regione in materia di finanza pubblica.

1. In attuazione dell'accordo tra il Governo e la Regione autonoma della Sardegna in materia di finanza pubblica che prevede l'attribuzione di risorse a titolo di acconto per la compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità, corrispondenti a una quota delle risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), sono iscritti sul titolo 2 dell'entrata, tipologia/categoria 2.01.01.01.000 del bilancio regionale per gli anni 2021-2023 e successivi, euro 66.600.000 per l'anno 2021 ed euro 100.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022 e correlativamente in spesa in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1.

 

     Art. 4. Disposizioni finanziarie e in materia di investimenti. [6]

1. Per le finalità riportate nella tabella B allegata alla presente legge sono autorizzati contributi di natura corrente ed interventi per complessivi euro 13.618.800 di cui euro 9.838.800 per l'anno 2021, euro 2.690.000 per l'anno 2022 ed euro 1.090.000 per l'anno 2023. Con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente per materia sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie.

2. Per le finalità riportate nella tabella C allegata alla presente legge sono autorizzati investimenti per un totale complessivo di euro 21.585.500 di cui euro 18.975.500 per l'anno 2021, euro 1.610.000 per l'anno 2022 ed euro 1.000.000 per l'anno 2023. Con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente per materia sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie.

3. Per il finanziamento degli interventi di interesse regionale e locale di cui alla tabella D è autorizzata la spesa complessiva di euro 301.620.000 di cui 93.600.000 per l'anno 2021, euro 78.000.000 per l'anno 2022, euro 95.150.000 per l'anno 2023 ed euro 34.870.000 per l'anno 2024. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente, sono definiti i relativi programmi di spesa e individuati gli interventi strategici di interesse regionale e locale in coerenza con le disposizioni dell'articolo 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato dall'articolo 1, comma 814, della legge n. 178 del 2020.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di personale.

1. A partire dall'anno 2021, le risorse di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020), quantificate in euro 142.000 annue, già destinate alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula del contratto integrativo dei giornalisti riferito al periodo 2016/2018, sono destinate alla contrattazione collettiva del medesimo personale (missione 01 - programma 10 - titolo 1).

2. Le risorse destinate alla contrattazione collettiva regionale dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019) sono incrementate dell'importo di euro 500.000 annui a decorrere dall'esercizio 2021 (missione 01 - programma 10 - titolo 1). Tali risorse sono destinate alle seguenti finalità:

a) lavoro agile e telelavoro;

b) ridefinizione delle prerogative sindacali alla luce della divisione dei due comparti, Corpo forestale di vigilanza ambientale (CFVA) e amministrazione, sia quanto ai permessi che al contingente dei distacchi;

c) disciplina destinata alle figure professionali che comportano l'iscrizione ad albi professionali ovvero che svolgono compiti tecnico scientifici e di ricerca.

Gli enti del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) i cui oneri di funzionamento gravano su fondi propri, quantificano le risorse da destinare alla contrattazione collettiva attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, utilizzati per il personale di cui alla presente disposizione.

3. Al personale transitato ai sensi articolo 1, comma 4 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 18 (Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio 2017-2019. Modifica alla legge regionale n. 5 del 2017, alla legge regionale n. 6 del 2017, alla legge regionale n. 32 del 2016 e alla legge regionale n. 12 del 2007), si applica il riconoscimento di anzianità previsto dall'articolo 87, comma terzo, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale). L'anzianità così maturata nella qualifica per l'accesso alla quale dall'esterno sia prescritto il diploma di laurea vale quale requisito di ammissione alle procedure di accesso alla dirigenza di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 31 del 1998, fermo restando il possesso del requisito della laurea specialistica o magistrale o del diploma di laurea prescritto dalle disposizioni normative vigenti in materia di accesso alla dirigenza [7].

4. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle procedure amministrative e consentire una reale razionalizzazione dell'attività dell'Amministrazione e degli enti e delle agenzie regionali, tenuto conto della maggiore complessità dell'azione amministrativa e delle competenze attribuite agli uffici, anche con riferimento alle nuove funzioni connesse all'attuazione del Recovery plan per la contrattazione collettiva regionale di cui all'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998, relativa al personale non dirigente è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022 (missione 01 - programma 10 - titolo 1 - capitolo SC01.0216) per la riclassificazione del personale del comparto Regione-enti. L'Ente acque della Sardegna (ENAS) e l'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) stanziano per la riclassificazione del proprio personale le risorse nei rispettivi bilanci, nel rispetto dei medesimi principi regolanti la riclassificazione del personale dell'Amministrazione regionale e partecipando, in caso di incapienza, alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma.

5. Nell'articolo 11 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018), il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il fondo destinato alle spese per studi, ricerche e consulenze, iscritto in conto della missione 01 - programma 11 - titolo 1, è quantificato in euro 540.000 annui ed è ripartito con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di personale d'intesa con l'Assessore regionale competente in materia di programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, tra i competenti centri di responsabilità, secondo criteri che tengano conto delle specifiche ed elevate professionalità necessarie per l'espletamento delle funzioni prioritarie individuate dalla Giunta regionale e della carenza o insufficienza delle medesime professionalità nell'organico del sistema Regione.".

6. Nell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27 (Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera b), le parole "0,59 per cento" sono sostituite dalle parole "3,5 per cento";

b) nel comma 1, lettera c), le parole "5 per cento" sono sostituite dalle parole "3,5 per cento".

Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.322.600 per l'anno 2021 e di euro 4.645.201 a decorrere dall'anno 2022 (missione 01 - programma 10 - titolo 1).

7. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale n. 27 del 2011, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), all'iscritto che cessa dal servizio è corrisposta, entro sessanta giorni dalla cessazione, una prima quota di importo non superiore a euro 45.000, a valere sui trattamenti di cui ai commi 1 e 2. La parte residua è accreditata entro ventiquattro mesi dalla data di cessazione. In sede di prima applicazione del presente comma, il termine di sessanta giorni per l'erogazione della prima quota di trattamento di fine rapporto decorre dal 31 luglio 2022.".

8. Ai dipendenti e ai dirigenti di ruolo dell'Amministrazione regionale e a quelli di ruolo degli enti regionali di cui all'articolo 1, commi 2 e 2-bis della legge regionale n. 31 del 1998, non iscritti alla data dell'entrata in vigore della presente legge al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza (FITQ) o ad altri fondi integrativi del trattamento pensionistico o previdenziale e a quelli assunti a tempo indeterminato dalle medesime amministrazioni si applica, a domanda, la nuova disciplina di cui al capo III della legge regionale n. 27 del 2011. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i dipendenti e i dirigenti individuati dal presente comma possono fare domanda d'iscrizione al FITQ con decorrenza 1° gennaio 2022. Nel caso in cui il personale sia già iscritto all'INPS ai fini della corresponsione del trattamento di fine rapporto è mantenuta tale iscrizione e, di conseguenza, non si applica il contributo a carico dell'Amministrazione per il trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 27 del 2011. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2022 (missione 1- programma 10 - titolo 1).

9. Nella lettera f) del comma primo dell'articolo 14 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), e successive modifiche ed integrazioni, il termine "un rappresentante", è sostituito da: "due rappresentanti".

10. La quota di euro 1.000.000, di cui all'autorizzazione di spesa dell'articolo 2, comma 16, della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 (Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie), relativa all'omogeneizzazione dei trattamenti retributivi dei dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS con quelli del personale del comparto di contrattazione regionale di cui all'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998, confluisce nel contributo annuo all'Agenzia FoReSTAS di cui alla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) per le finalità di cui alla legge regionale 19 novembre 2018, n. 43 (Norme in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS) come modificata dalla legge regionale 11 febbraio 2019, n. 6 (Modifiche delle leggi regionali n. 8 del 2016 e n. 43 del 2018 in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS), (missione 09 - programma 02 - titolo 1).

11. L'Agenzia FoReSTAS dispone, con effetto immediato, le opportune variazioni di bilancio per incrementare le risorse da utilizzare per l'applicazione dei contratti collettivi dei dipendenti e dei dirigenti del comparto Regione-enti, in misura necessaria a stanziare le risorse finalizzate al rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 del personale dirigente e non dirigente.

12. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale e la Protezione civile regionale, oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, sono autorizzati, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli dei propri bilanci, ovvero anche mediante integrazione di un apposito fondo da prevedersi nell'ambito del Piano regionale anti incendi (PRAI) e del Piano regionale per la protezione civile di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 1989 (missione 11 - programma 01 - titolo 1), ad assicurare il servizio mensa a favore di tutto il personale impegnato in attività continuative nelle sale operative, nelle basi antincendio e nei Centri operativi di comparto. Per il personale dipendente l'onere a carico dell'Amministrazione non può eccedere il valore previsto per il rimborso dei pasti in regime di missione [8].

13. Ove non sia oggettivamente possibile garantire l'effettiva consumazione del pasto da parte degli aventi diritto è concesso al personale regionale il buono pasto ordinario. La contrattazione collettiva può stabilire l'attribuzione dei buoni pasto anche in soprannumero rispetto al limite massimo stabilito.

14. Per l'applicazione della legge regionale 2 agosto 2018, n. 29 (Disposizioni in materia di personale della categoria "assuntori" operante in Sardegna in base alla legge n. 14 del 1965 e costituzione della "Lista ad esaurimento assuntori) è autorizzata, la spesa di euro 300.000 per l'anno 2021 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2022 (missione 10 - programma 01 - titolo 1) [9].

15. Alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) [la lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 è così sostituita:

"g) utilizzare i dati forniti dal sistema delle reti idro-meteo-pluviometriche della Regione, dai radar meteorologici, elaborare modelli meteoclimatici e svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteorologiche e climatologiche"] [10];

b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Trattamento giuridico-economico del direttore generale, dei direttori di area, dei direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici) 1. Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale, del direttore dell'area tecnico-scientifica, del direttore dell'area amministrativa e dei direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici è definito nell'accordo di confluenza di cui all'articolo 17, comma 10.";

c) i commi 9 e 10 dell'articolo 17 sono così sostituiti:

"9. I dipendenti dell'Agenzia sono inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni. Il personale dirigente dell'Agenzia fa parte della autonoma e separata area di contrattazione, all'interno del comparto di contrattazione collettiva regionale, di cui all'articolo 58, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998.

10. I dipendenti sono inquadrati nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale a seguito di apposito accordo di confluenza stipulato tra il Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione autonoma della Sardegna e le organizzazioni sindacali in rappresentanza del personale dirigente e non dirigente dell'Agenzia. L'inquadramento nei ruoli regionali avviene nelle categorie e nei livelli retributivi corrispondenti alla professionalità posseduta al momento del passaggio nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale, con la salvaguardia della retribuzione individuale di anzianità maturata e degli assegni personali in godimento.".

16. Nell'articolo 69, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998, dopo la lettera o bis), è aggiunta la seguente:

"o ter) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS).".

17. La validità della graduatoria relativa al bando di concorso per titoli ed esami indetto ai sensi dell'articolo 37, comma 7, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro), e successive modifiche ed integrazioni per l'assunzione a tempo indeterminato presso l'ASPAL di n. 89 funzionari amministrativi della categoria D - livello retributivo D1, approvata con determinazione del Direttore generale dell'ASPAL n. 411 del 9 marzo 2020, è prorogata fino al 31 dicembre 2022 [11].

18. Al fine di corrispondere i compensi per il lavoro straordinario e le indennità accessorie a favore del personale impegnato nell'Amministrazione regionale nella gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 690/2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", e dell'ordinanza del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 10/2020, recante "Coordinamento delle strutture e delle componenti di protezione civile e attuazione degli interventi urgenti e di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ordinanza ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 1989 come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 2020, in materia di protezione civile nel territorio regionale della Sardegna", è autorizzata per l'anno 2021 l'ulteriore spesa, da non ricomprendersi tra le risorse assoggettate al limite di spesa del trattamento accessorio, di euro 398.000 comprensive degli oneri riflessi e dell'IRAP (missione 11 - programma 01 - titolo 1 e missione 01 - programma 10 - titolo 1).

19. Nel comparto della contrattazione collettiva regionale di cui all'articolo 58 delle legge regionale n. 31 del 1998, la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), si applica con riferimento alle economie di spesa destinate dal contratto collettivo regionale di lavoro del triennio 2016-2018 del personale dipendente, sottoscritto il 4 dicembre 2017, al fondo per la retribuzione di rendimento e al fondo per le progressioni professionali, da attribuirsi con i criteri di selettività e merito previsti dalla contrattazione, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e a condizione che le risorse risultino correttamente conservate nel bilancio regionale con le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni [12].

20. In applicazione dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legge n. 80 del 2021, convertito in legge n. 113 del 2021, all'articolo 6, comma 6, della legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 (Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio), le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2022".

21. Per il riconoscimento al personale di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici) delle disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 5, della medesima legge n. 19 del 2006, in ragione del maturato giuridico ed economico acquisito presso l'ente di provenienza al momento del trasferimento, è autorizzata a decorrere dall'anno 2021 la spesa annua di euro 350.000 (missione 01 - programma 10 - titolo 1).

22. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15-bis della legge regionale n. 19 del 2006 è abrogato.

23. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 400.000 e per ciascuno degli anni 2022 e 2023 la spesa di euro 200.000 (missione 09 - programma 04 - titolo 1) per la concessione di un contributo a favore dell'Ente acque della Sardegna (ENAS) per far fronte agli oneri diretti e indiretti derivanti dal trasferimento della gestione, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 19 del 2006, della stazione di sollevamento dell'invaso del Benzone al sistema idrico multisettoriale regionale. ENAS, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 19 del 2006, procede al recupero dei costi per la fornitura d'acqua all'ingrosso per gli anni 2019-2023 dovuti dal Consorzio industriale provinciale di Nuoro entro i seguenti limiti ed aliquote:

a) euro 1.320 dall'01/01 al 14/07 2019;

b) euro 0,10/mc dal 15/07 al 31/12/2019;

c) euro 0,10/mc per il 2020;

d) euro 0,15/mc per il 2021;

e) euro 0,18/mc per il 2022;

f) euro 0,23/mc per il 2023.

24. Il personale dell'ESAF a tempo determinato che, sottoscrivendo il 31 dicembre 2005 un contratto a termine con decorrenza 1° gennaio 2006, in seguito all'incorporazione di ESAF in Abbanoa Spa sia transitato in Abbanoa Spa e poi successivamente assunto a tempo indeterminato con riconoscimento dell'anzianità di servizio a soli fini degli scatti biennali e ai fini giuridici, dal 1° gennaio 2006, è equiparato al personale di ruolo assunto a tempo indeterminato presso l'ESAF ai sensi della legge regionale n. 10 del 2005. L'efficacia della presente disposizione decorre dal 7 maggio 2020.

25. Al fine di rafforzare l'organico regionale, con particolare riguardo alle necessità di personale determinate dall'emergenza da Covid-19 e in applicazione dell'articolo 38-bis della legge regionale n. 31 del 1998, il personale con contratto a tempo indeterminato che abbia prestato servizio presso il sistema Regione in posizione di comando o in assegnazione temporanea anche attraverso i progetti di cui alla D.G.R. 18 gennaio 2005, n. 1/11 negli ultimi cinque anni può transitare, a seguito di apposita domanda, nell'Amministrazione regionale mediante cessione di contratto, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza. La presente disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e si applica nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel fondo per il reclutamento del personale in conto della missione 01 - programma 10 - titolo 1 del bilancio regionale e nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente [13].

26. Al fine di garantire l'assolvimento delle procedure in corso, l'avvio e l'attuazione della programmazione europea 2021/2027 possono essere prorogati, fino ad un massimo di due anni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato attribuiti in seguito a procedure ad evidenza pubblica nel sistema Regione ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998, secondo le direttive dell'Assessore competente [14].

27. Nelle more del perfezionamento delle assunzioni previste nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 dell'Amministrazione regionale compatibilmente con lo scorrimento delle graduatorie vigenti e tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di garantire la piena operatività degli uffici regionali e fatta salva la facoltà di attingere le figure professionali necessarie in graduatorie in corso di validità, nel sistema Regione è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 4.500.000 a valere sulla missione 01 - programma 10 - titolo 1, nei limiti di spesa consentiti dalla normativa nazionale vigente, per il ricorso alle prestazioni di lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

28. Alla legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4-bis dell'articolo 58 sono aggiunti i seguenti:

"4-ter. Il personale della Direzione generale della protezione civile costituisce una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto. L'attuale contratto continua ad applicarsi sino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo di lavoro (CCRL protezione civile).

4-quater. Per le figure professionali di altre direzioni generali dell'Amministrazione regionale o del sistema Regione, che concorrono allo svolgimento delle attività di protezione civile previste nel piano regionale per la protezione civile di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), sono stabilite discipline specifiche nell'ambito dei contratti di comparto.";

b) al comma 1 dell'articolo 60 dopo le parole "ambientale della Regione" sono inserite le seguenti: ", e per il personale della direzione generale della protezione civile".

29. Al fine di dare attuazione ai commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998 introdotti dalla presente legge e istituire una indennità pensionabile in analogia all'indennità di specificità organizzativa percepita dal personale della Protezione civile nazionale, riconosciuta dall'articolo 18 del contratto integrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 15 settembre 2004, per la contrattazione collettiva regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998, l'ulteriore spesa di euro 285.840 per l'anno 2021 e di euro 1.143.360 annui a decorrere dall'anno 2022 (missione 01 - programma 10 - titolo 1) [15].

30. Tutto il personale in servizio presso la Direzione generale della protezione civile alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione del personale dipendente dalle amministrazioni statali e locali, è inquadrato nel Contratto collettivo regionale CCRL protezione civile. Il medesimo personale può optare, entro trenta giorni successivi all'approvazione del CCRL protezione civile, per mantenere l'inquadramento nell'attuale contratto.

31. In considerazione del persistere delle criticità operative causate dalla pandemia da Covid-19 e della necessità di gestire le mancate o errate emissioni di green pass (Certificazione Verde Covid-19), e per attivare un servizio permanente costituito da risorse interne di supporto agli uffici regionali per le attività ordinarie ed emergenziali secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, i contratti di lavoro degli operatori dell'help desk della società in house regionale SardegnaIT sono rinnovati o prorogati fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 30 del 2020 [16].

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di politiche sociali e sanità.

1. Alla legge regionale n. 4 del 2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 dell'articolo 3 la frase "una quota nel limite massimo di euro 300.000 delle risorse di cui al fondo nazionale delle politiche sociali è" è sostituita con la seguente: "è autorizzata la spesa annua di euro 100.000" (missione 12 - programma 07 - titolo 1);

b) nel comma 8 dell'articolo 3 l'importo di euro 20.150.000 è sostituito da euro 21.775.000 (missione 12 - programma 07 - titolo 1);

c) il comma 12 dell'articolo 3 è così sostituito:

"12. Ai fini del potenziamento della medicina specialistica ambulatoriale extraospedaliera, negli anni 2021, 2022 e 2023, una quota pari a euro 7.360.759,97 a valere sulle disponibilità recate dalla missione 13 - programma 01 - titolo 1 (SC05.0001) e una quota pari a euro 1.139.240,03 a valere sulle disponibilità recate dalla missione 13 - programma 03 - titolo 1 (SC05.6003) è destinata, a favore dell'Azienda per la tutela della salute (ATS), ad integrazione del finanziamento degli accordi integrativi regionali per la medicina specialistica ambulatoriale interna.".

2. Le provvidenze economiche previste dalla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici) per il rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno per interventi di trapianto, sono riconosciute a partire dal giorno dell'intervento. Gli interessati al riconoscimento del diritto a tale rimborso presentano domanda entro un anno dalla data del trapianto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, allegando i documenti indicati nell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 1985.

3. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 2020 è così sostituito: "Per il rafforzamento dell'ufficio interventi civili presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Cagliari, è autorizzata la spesa annua di euro 100.000" (missione 12 - programma 05 - titolo 1).

4. È autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 finalizzata alla fornitura a tutte le unità operative di oncologia degli ospedali pubblici della Sardegna di presidi medici e tecnologici per la prevenzione dell'alopecia indotta da patologie di natura oncologica e da altre patologie che provocano alopecia (missione 13 - programma 02 - titolo 2) [17].

5. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 400.000 suddivisi in parti uguali tra la ASL n. 8 e l'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari finalizzata al miglioramento dello stato e della programmazione dell'assistenza ai pazienti affetti da sclerosi multipla e altre patologie demielinizzanti del sistema nervoso centrale (missione 13 - programma 02 - titolo 1) [18].

6. È autorizzata la spesa di euro 400.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 finalizzata alla concessione di un contributo a favore del Centro sclerosi multipla dell'ospedale R. Binaghi di Cagliari per innovazione tecnologica (missione 13 - programma 05 - titolo 2).

7. È autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 finalizzata alla concessione di un contributo a favore anche delle diocesi, per la gestione di strutture destinate al sostegno delle famiglie con bambini affetti dalla Sindrome di Asperger o da Sclerosi multipla (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

8. Le risorse stanziate in favore della Rete dei servizi per l'autismo ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 30 del 2020, sono assegnate dall'ATS tramite una manifestazione d'interesse riservata ai soggetti privi di fini di lucro già accreditati o che abbiano ottenuto il parere di contabilità dalla Regione ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore)). Per la concessione del contributo, che non può eccedere il 60 per cento dei costi di acquisto, costruzione, ristrutturazione della struttura, l'ATS considera le dimensioni complessive, le rifiniture in relazione alle specificità della patologia, la qualità estetica e costruttiva, le funzionalità aggiuntive tipo giardini, orti, piscine e il rapporto tra camere singole e plurime. Ai soggetti beneficiari l'ATS applica una riduzione delle tariffe vigenti per i pazienti in regime residenziale pari al 2,5 per cento fino a totale restituzione del contributo.

9. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2021, l'importo di euro 694.170.000 è rideterminato in euro 724.170.000 e l'importo di euro 231.390.000 è rideterminato in euro 241.390.000. A decorrere dall'anno 2022, i contributi previsti dal programma sperimentale "Ritornare a casa plus" destinati alle persone in situazione di grave e gravissima non autosufficienza, che richiedono un livello assistenziale molto elevato, possono essere gestiti dai singoli comuni. Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ricomprese tra le spese rendicontabili anche quelle correlate alla malattia, quali le spese sostenute per medicinali, protesi, ausili, presidi, servizi e assistenza alla persona, per energia elettrica e riscaldamento. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, sono conseguentemente adeguate le linee di indirizzo dell'intervento (missione 12 - programma 02 - titolo 1).

10. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 600.000 a favore della Casa Divina Provvidenza di Sassari (missione 12 - programma 03 - titolo 1).

11. È autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 a favore dell'Associazione onlus "Mondo X Sardegna", quale contributo per la realizzazione e per la prosecuzione dei programmi di inclusione sociale nei confronti dei soggetti tossicodipendenti, emarginati e disadattati e per la cura di malati di AIDS (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

12. Per le finalità di cui alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza), per interventi educativi e attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e allo stalking, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore delle politiche sociali e sentita la Commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità di riparto (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

13. È autorizzata per l'anno 2021 la spesa nel limite complessivo di euro 492.800 da destinarsi alle lavoratrici e ai lavoratori addetti ai servizi mensa e pulizie nei Servizi scolastici di istruzione. Per tali finalità, è riconosciuto, nel limite massimo delle risorse disponibili, un bonus pari ad un massimo di euro 800 mensili, calcolato in rapporto al periodo nel quale i beneficiari non hanno posseduto alcuna forma di reddito o hanno beneficiato di redditi o integrazioni reddituali in misura inferiore a euro 800 mensili (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

14. L'ATS è autorizzata ad utilizzare quota parte delle economie accertate per l'anno 2020 relative alla autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 31 luglio 2019, n. 12 (Prima variazione di bilancio per l'avvio delle attività del "Mater Olbia") e alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 11, della legge regionale n. 4 del 2021, per destinarle alle finalità di cui all'articolo 1, comma 7-quater, del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni dalla legge 6 maggio 2021, n. 61 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena).

15. Esclusivamente per l'anno 2021, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 12 del 2019 è utilizzata anche per le finalità di cui all'articolo 1, comma 7-quater, del decreto legge n. 30 del 2021.

16. Per l'anno 2021, è autorizzata la spesa di euro 50.000 a favore dell'Azienda ospedaliera ARNAS Brotzu per garantire la prosecuzione del percorso di clinical costing già avviato dell'azienda (missione 13 - programma 07 - titolo 1).

17. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 8, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), è autorizzata la spesa di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (missione 13 - programma 07 - titolo 1).

18. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 5.500.000 e per ciascuno degli anni 2022 e 2023 di euro 13.000.000 per il finanziamento delle risorse aggiuntive regionali per il personale dipendente del Servizio sanitario regionale e per le attività di trapianto di organi. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma non si applica al personale operante nei presidi ospedalieri localizzati nelle città di Sassari e Cagliari e nelle aziende ospedaliere ad eccezione delle attività necessarie per l'esecuzione dei trapianti (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

19. Per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive del personale dipendente impiegato nell'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 è autorizzata per l'anno 2021 l'ulteriore spesa di euro 13.000.000 (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

20. Al fine di garantire copertura al fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie anche per i medici veterinari è autorizzata, a favore dell'Azienda per la tutela della salute (ATS), l'ulteriore spesa di euro 615.000 per il 2021 e di euro 205.000 a partire dal 2022 per il finanziamento degli accordi integrativi regionali per la medicina specialistica ambulatoriale interna (missione 13 - programma 03 - titolo 1).

21. Al fine di potenziare la medicina dell'emergenza territoriale, lo stanziamento del capitolo di spesa SC05.0001 (missione 13 - programma 01 - titolo 1) è integrato di euro 488.794 negli anni 2021, 2022 e 2023. Per le medesime finalità il fondo di cui al comma 16 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2018, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente incrementato di euro 211.206 (missione 13 - programma 03 - titolo 1).

22. L'AREUS, al fine di assicurare la continuità del servizio e nelle more dell'attuazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), proroga le convenzioni in essere per il servizio di trasporto sanitario di emergenza 118 fino al 31 dicembre 2025, nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Azienda e fatta salva la necessità di adeguare il testo delle convenzioni alle modifiche normative sopraggiunte [19].

23. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità nei rispettivi bilanci, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avviano le procedure selettive di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), per l'assunzione di personale a tempo indeterminato valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

24. Nelle more della conclusione delle procedure di cui al comma 23, le aziende sanitarie sono autorizzate a continuare ad avvalersi di forme di lavoro flessibile, fino all'espletamento delle corrispondenti procedure concorsuali e comunque non oltre il termine massimo del 31 dicembre 2024 [20].

25. È autorizzata per l'anno 2022 e successivi la spesa annua di euro 1.000.000 per il riallocamento dei pazienti di salute mentale (ex OP) nelle strutture territoriali più appropriate (missione 12 - programma 02 - titolo 1).

26. È istituito il Registro regionale della malattia diabetica. L'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, con proprio decreto, disciplina le modalità di attuazione. I dati raccolti nel Registro regionale possono essere oggetto di studio e di diffusione a soggetti pubblici e privati anche tramite pubblicazione telematica. L'istituzione del Registro non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

27. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 32, della legge regionale n. 48 del 2018, è autorizzata la spesa di euro 200.000 annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2035, destinata al finanziamento dell'Università degli Studi di Sassari, mediante incremento delle risorse allocate nel bilancio regionale nella missione 13 - programma 07 - titolo 1.

28. Per il ristoro forfettario delle spese sostenute dagli specializzandi delle facoltà di medicina degli Atenei di Cagliari e Sassari, per i periodi di formazione svolti presso le strutture sanitarie della Regione ubicate al di fuori dei Comuni di Cagliari e Sassari, è autorizzata la spesa di euro 167.000 per l'anno 2021, euro 500.000 per l'anno 2022 ed euro 800.000 per l'anno 2023. Le modalità di accesso ai finanziamenti e di assegnazione delle risorse sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale (missione 13 - programma 07 - titolo 1).

29. Al fine di rendere più efficiente il Servizio sanitario regionale è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 400.000 (missione 13 - programma 07 - titolo 1) da destinare a progetti di collaborazione tra l'Assessorato regionale competente in materia di sanità e istituti di ricerca o enti di comprovata competenza nazionale o internazionale concernenti:

a) prescrizione e aderenza alla prescrizione delle principali molecole utilizzate per i pazienti cronici;

b) farmaci biologici e biosimilari in tema di patologie legate al sangue;

c) analisi del consumo di droghe;

d) miglioramento dell'assistenza nei Pronto Soccorso.

30. È autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 434.000 a favore dell'Università degli studi di Sassari, Dipartimento di Medicina veterinaria, per la realizzazione del Progetto di sviluppo integrato per l'accreditamento della formazione dei medici veterinari della Sardegna (missione 13 - programma 07 - titolo 1).

31. Al fine di incrementare le borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica è autorizzata la spesa di euro 350.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (missione 13 - programma 07 - titolo 1).

32. La validità delle graduatorie relative alle procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato, pubblicate dalle aziende ospedaliere, dalle aziende ospedaliere universitarie della Sardegna e dalle amministrazioni del sistema Regione, è prorogata al 31 dicembre 2022.

33. È autorizzata per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 la spesa di euro 1.500.000 per un programma di sostegno alle coppie sarde che si uniscono in matrimonio o in unioni civili mediante riti celebrati nel territorio della Regione. Il contributo è erogato fino alla concorrenza di euro 4.000 per cerimonia. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, sono definiti i criteri e le modalità di autorizzazione degli interventi. Esclusivamente per l'anno 2021 le risorse stanziate integrano il programma approvato ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), (missione 12 - programma 05 - titolo 1).

34. All'articolo 4, comma 8, della legge regionale n. 20 del 2019, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente: "Le eventuali economie generate annualmente dai comuni per le finalità di cui alla lettera a), permangono in capo agli enti medesimi per essere destinate alle famiglie sia per il supporto alla scelta della genitorialità che per l'acquisto, tramite voucher, di servizi socio-educativi per la prima infanzia (zero - tre anni). Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi sentita la competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo.".

35. Al fine di consentire il massimo coinvolgimento delle organizzazioni del terzo settore nella fase di ripresa delle attività sociali ed economiche regionali, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 in favore delle associazioni o enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) appartenenti alle reti associative nazionali e, a loro volta, promotrici di reti regionali presenti in almeno quattro province o città metropolitane, per progetti di dimensione regionale disciplinati dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (missione 12 - programma 08 - titolo 1).

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di pubblica istruzione, beni culturali, sport e spettacolo.

1. Al fine di contenere gli effetti da Covid-19 e supportare il comparto dei musei è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 2.500.000 finalizzata alla concessione di contributi in favore di soggetti pubblici e privati che abbiano conseguito per i loro musei il riconoscimento di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura). La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di beni culturali, disciplina i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

2. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 1.000.000 finalizzata alla copertura delle spese di funzionamento del sistema museale di proprietà di enti pubblici o di fondazioni operanti nel campo culturale, che non siano già beneficiari di contributi regionali per la gestione, previsti dalla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 (Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione), dalla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000) e dall'articolo 21 della legge regionale n. 14 del 2006. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di beni culturali, è approvato il relativo programma di spesa (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

3. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 15.000 a favore del Comune di Macomer per il pagamento a saldo dei lavori di allestimento del Museo archeologico del Marghine (missione 05 - programma 02 - titolo 2).

4. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000 finalizzata al funzionamento dell'Ecomuseo del Parco di Porto Conte, territorialmente coincidente con l'area dell'attuale Parco naturale regionale di Porto Conte, in agro di Alghero (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

5. Al fine della valorizzazione e della promozione delle attività e manifestazioni culturali e artistiche, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a favore della fondazione Accademia casa dei popoli, culture e religioni - Nuovo Umanesimo dell'incontro per la realizzazione del Progetto educativo interculturale pluriennale "Insieme per un nuovo umanesimo dell'educazione" e per il raggiungimento degli scopi sociali previsti dallo statuto (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

6. È autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 400.000 per la costituzione dei nuovi Cammini Minerari del "Sarrabus-Gerrei", della "Nurra" e del "Sarcidano Barbagia" (missione 09 - programma 02 - titolo 2 - capitolo SC08.6906).

7. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la spesa di euro 300.000 a favore dell'"Associazione enti locali per le attività culturali e di spettacolo" per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per il supporto alla progettazione culturale degli enti pubblici (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

8. Al fine di consentire l'esecuzione di interventi in materia di sicurezza e di adeguare i fabbricati e le aree di pertinenza alle prescrizioni in materia di Covid-19 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 300.000 a favore dei teatri di proprietà dell'amministrazione regionale. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, disciplina i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi (missione 05 - programma 02 - titolo 2).

9. Nel riconoscere l'importanza sotto il profilo storico, culturale e religioso del Santuario di N.S. di Bonaria, Patrona massima della Sardegna, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 270.000 a favore della Vice Provincia sarda dell'Ordine della Mercede, per interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e di allestimento museale del complesso del Santuario di N.S. Bonaria, compresi gli impianti, le strutture ed i beni mobili ad esso annessi e la spesa di euro 100.000 destinati al completamento dei lavori di messa in sicurezza del sito contro le scariche atmosferiche (missione 05 - programma 01 - titolo 2).

10. È autorizzata la spesa complessiva di euro 560.000, nella misura di euro 240.000 per l'anno 2021, euro 230.000 per l'anno 2022 e euro 90.000 per l'anno 2023 a favore dell'Associazione di promozione sociale "APS La Sardegna verso l'Unesco", al fine di sostenere le spese connesse alle attività di studio, ricerca e documentazione, di comunicazione e di natura organizzativa necessarie per completare gli adempimenti intrapresi per ottenere l'inserimento dei "Monumenti della Civiltà nuragica in Sardegna" nella Lista per la candidatura al Patrimonio mondiale riconosciuto dall'Unesco (missione 05 - programma 01 - titolo 1).

11. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000 a favore dell'Associazione culturale "Sa domo sarda" per la realizzazione del cortometraggio "Cast in Bronze" di ambientazione nuragica, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio archeologico e monumentale della Sardegna (missione 05 - programma 01 - titolo 1).

12. Nell'ambito delle celebrazioni del 150esimo anniversario della nascita di Grazia Deledda e della diffusione della letteratura sarda è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 250.000 a favore dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti per il progetto di lettura multimediale Grazia Deledda in esalettura (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

13. Gli importi di cui all'articolo 4 comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 4 del 2021, sono rispettivamente rideterminati in euro 1.185.000 ed in euro 2.500.000, al fine di consentire il soddisfacimento integrale delle risorse richieste a seguito degli avvisi pubblicati in conformità con le deliberazioni della Giunta regionale indicanti i criteri e le modalità di erogazione del contributo. Il divieto di cumulo di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 4 non si applica alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2021 (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

14. È autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 180.000, per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, lettera m) della legge regionale n. 14 del 2006, per lo scorrimento della graduatoria dei progetti idonei per l'anno 2021 (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

15. In considerazione delle minori entrate da biglietteria o dei maggiori costi derivanti dalle restrizioni dovute all'applicazione delle misure di sicurezza obbligatorie causate dalla pandemia da Covid-19 sostenuti nelle annualità 2020 e 2021 e che hanno determinato forti criticità nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa nel limite complessivo di euro 10.000.000 quale contributo straordinario a favore delle società sportive professionistiche e delle società sportive che rappresentano nelle rispettive discipline l'espressione massima regionale per assicurare la continuità delle attività di forte impatto sportivo e sociale per la Sardegna. L'erogazione del contributo è subordinata alla dimostrazione da parte delle società di garantire l'equilibrio economico-finanziario anche attraverso la razionalizzazione della gestione economico-finanziaria. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di sport, definisce i criteri e le modalità di attuazione (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

16. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 1.200.000 per l'impiantistica sportiva, compresa la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti già esistenti delle Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD), e per l'acquisto delle relative attrezzature, a favore delle società e associazioni iscritte all'Albo regionale delle società sportive di cui all'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), concessionarie di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, approva il relativo programma di spesa (missione 06 - programma 01 - titolo 2).

17. Una quota non inferiore al 40 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 16 è destinata agli interventi su impianti destinati ad accogliere manifestazioni di rango internazionale di discipline sportive minori, da individuarsi secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di sport, da svolgersi entro il 31 dicembre 2022 [21].

18. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 200.000 quale contributo per le spese di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi delle parrocchie e per l'acquisto di attrezzature. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, approva il relativo programma di interventi (missione 06 - programma 01 - titolo 2).

19. Per l'anno 2021, una quota pari a euro 100.000 delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 26, comma 4, e all'articolo 31 della legge regionale n. 17 del 1999 è destinata alla promozione, valorizzazione e sviluppo della disciplina sportiva delle ASD e SSD. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, approva il relativo programma di interventi (missione 06 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC05.0849).

20. Limitatamente all'anno 2021, il contributo di cui all'articolo 9, comma 16, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Legge di stabilità 2016), destinato alla commissione organizzatrice regionale per l'organizzazione dei giochi sportivi studenteschi, può essere utilizzato, per una percentuale massima del 25 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2021, tabella A - Pubblica Istruzione rigo "legge regionale 5/2016 - art. 9, c.16 - Giochi sportivi studenteschi", all'organizzazione di un campo estivo destinato agli studenti delle scuole elementari e medie (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

21. A valere sulle risorse iscritte in conto della missione 06 - programma 01 - titolo 1 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 150.000 in favore della ASD Tiro Tinnias per l'organizzazione nel 2022 della manifestazione sportiva National Handgun e per le attività propedeutiche all'organizzazione dell'evento.

22. Per le finalità di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 1999, è autorizzata per l'anno 2021 l'ulteriore spesa di euro 1.500.000, per integrare, fino ad un massimo di euro 90.000 ad evento, l'importo dei contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive ad alto tasso tecnico e promozionale, di particolare rilievo in ambito nazionale ed internazionale (missione 06 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC05.0849).

23. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 250.000 quale contributo di compartecipazione a programmi di promozione della cultura a favore di fondazioni, associazioni e comitati non beneficiari di contributi a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, approva il relativo programma di interventi (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

24. Al fine di garantire la medesima entità di contributo assegnato nel 2019, è autorizzata per l'anno 2021 l'ulteriore spesa di euro 1.100.000, per integrare l'importo dei contributi agli organismi dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 56 della legge regionale n. 1 del 1990. È inoltre autorizzata una ulteriore spesa di euro 900.000 quale contributo una tantum, non soggetto a rendicontazione, come ristoro agli organismi dello spettacolo per il calo delle entrate derivante dalla chiusura dei teatri e dalle norme volte a limitare e contenere il numero degli spettatori. L'importo spettante ad ogni organismo è per euro 800.000 pari al 10 per cento del contributo erogato nel 2019 e per euro 100.000 al fine di erogare il 10 per cento agli organismi inseriti in graduatoria per la prima volta nel 2020 (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC05.0911).

25. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2021, Tabella A - Pubblica Istruzione rigo "legge regionale 48/18, articolo 11, c. 58 - Progetto AGITAMUS", pari a euro 100.000 per l'anno 2021, è destinata, per un ammontare massimo del 20 per cento, a sostenere le attività istituzionali del Comitato italiano paralimpico (CIP) Sardegna, per un ammontare massimo del 50 per cento per sostenere le SSD/ASD paralimpiche e per la restante parte alla realizzazione delle iniziative da esso organizzate (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

26. In considerazione della prosecuzione dello stato di emergenza da Covid-19 per l'anno 2021, la quota parte delle risorse già stanziata sul bilancio 2021 e programmata, con la D.G.R. n. 17/17 del 7 maggio 2021, a favore degli interventi di cui agli articoli 5, 6 e 12, comma 4, della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), pari a euro 2.037.042,16, è destinata allo scorrimento, fino ad esaurimento delle risorse, delle graduatorie dei progetti idonei dei bandi 2020 e all'integrazione degli eventuali contributi assegnati in forma ridotta per esaurimento delle risorse (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

27. Per l'anno 2021, una quota pari a euro 150.000 delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2021, tabella B Rubrica Pubblica Istruzione "Art. 11, comma 17 lett. b) legge regionale n. 48/2018 e articolo 7, c. 2 legge regionale 10/20 - Biblioteche", è destinata agli enti locali per l'avvio e la realizzazione dei progetti di promozione e valorizzazione degli archivi storici. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, disciplina i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi (missione 05 - programma 02 - titolo 1 capitolo SC03.0123).

28. Per l'anno 2021, una quota pari a 60.000 euro delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2021, Tabella B Rubrica Pubblica Istruzione "Art. 11, comma 17, lettera b) legge regionale n. 48/2018 e articolo 7, c. 2 legge regionale 10/20 - Biblioteche", è destinata agli enti locali per le spese di gestione e sviluppo dei Poli regionali del Servizio bibliotecario nazionale - SBN (missione 05 - programma 02 -titolo 1).

29. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 800.000 al fine di garantire le attività riconducibili ai laboratori didattici extracurriculari presso le Autonomie scolastiche della Sardegna (missione 04 - programma 02 - titolo 1).

30. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la spesa di euro 350.000 finalizzata all'attivazione di corsi di formazione e qualificazione professionale di figure di educatore professionale socio-pedagogico e per il conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno previste dall'articolo 6, comma 24, della legge regionale n. 20 del 2019 (missione 04 - programma 04 - titolo 1).

31. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 40.000 per le attività di supporto tecnico alla funzione di controllo sui programmi finanziati con risorse europee o statali attuati nelle scuole sarde (missione 04 - programma 08 - titolo 1).

32. Nel quadro delle azioni di sostegno e di tutela delle minoranze linguistiche storiche di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, della legge regionale 3 luglio 2018, n. 22 (Disciplina della politica linguistica regionale), è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 1.500.000 (missione 05 - programma 02 - titolo 1) per lo scorrimento della graduatoria redatta sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale n. 13/11 del 9 aprile 2021 e n. 17/21 del 7 maggio 2021.

33. Le risorse impegnate per i finanziamenti dei percorsi formativi rivolti al conseguimento del diploma di tecnico superiore avviati dalle Fondazioni ITS della Sardegna nell'anno 2019, sussistenti in conto della missione 04 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC02.1439 e della missione 04 - programma 05 - titolo 1 - capitolo SC08.7828, possono essere destinate a favore delle medesime Fondazioni ITS della Sardegna per il finanziamento di percorsi rivolti al conseguimento del diploma di tecnico superiore da avviarsi nell'anno 2021 (missione 04 - programma 02 -titolo 1 e missione 04 - programma - 05 - titolo 1).

34. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2021 e 2022 la spesa di euro 1.000.000 e per l'anno 2023 la spesa di euro 3.000.000 per l'istituzione del fondo di rotazione per l'anticipazione delle spese di progettazione e per le relative indagini propedeutiche alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica a favore delle amministrazioni pubbliche della Regione. Le linee guida per il funzionamento del fondo sono approvate con deliberazione dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previo parere della Commissione consiliare competente, che lo esprime entro dieci giorni (missione 04 - programma 03 - titolo 3).

35. Il termine di luglio-ottobre 2020, di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 22 del 2020, è prorogato al periodo ottobre 2021-gennaio 2022.

36. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la spesa di euro 300.000 a favore del Centro studi "Identità e Memoria" (Cesim/APS) e della Rete dei comuni delle domus de janas decorate, al fine di favorire la candidatura all'World Heritage Unesco dei monumenti preistorici "Domus de janas", di consentire la realizzazione di un dossier tecnicoscientifico sui 35 siti, favorire la loro messa in sicurezza e predisporre un piano di gestione (missione 05 - programma 01 - titolo 1).

37. Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 12, della legge regionale n. 5 del 2015, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 (missione 04 - programma 06 - titolo 1).

38. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 350.000 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 in favore della Rete Scuole Fri.Sa.Li. World per la realizzazione di un progetto, rivolto agli studenti, finalizzato ad approfondire le conoscenze e l'ampiezza dell'emigrazione regionale, negli ambiti storici, socio-culturali ed economici, a conoscere storie comuni del vissuto dei migranti nei Paesi di accoglienza, rendere consapevoli gli studenti dei valori di accoglienza, rispetto delle diversità, integrazione dello straniero, rafforzandone il ruolo di crescita sociale e sensibilizzare gli studenti a divenire protagonisti e portatori di modelli sociali di inclusione (missione 04 - programma 06 - titolo 1).

39. È autorizzata, per l'anno 2021, la complessiva spesa di euro 457.700 (missione 07 - programma 01 - titolo 1) per la concessione di contributi a valere sulla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche), a favore dei seguenti beneficiari per eventi già normativamente autorizzati e svoltisi in anni precedenti:

a) euro 164.000 a favore del Comitato Santa Maria di Uras, Circolo del Cinema Immagini e Associazione mari e monti, Associazione Flag Pescando, Associazione Rocce rosse, relativi ad eventi svoltisi rispettivamente negli anni 2019 e 2020;

b) euro 29.700 a favore del Comune di Ortueri, relativi ad eventi svoltisi nell'anno 2020;

c) euro 14.000 a favore del Comune di Sant'Antioco per la realizzazione della Festa di Sant'Antioco martire patrono di Sardegna e euro 200.000 a favore della Fondazione Oristano per la realizzazione della Sartiglia;

d) euro 30.000 in favore del Comune di Nulvi per l'organizzazione della manifestazione "Sa Essida de sos candhalieris" ed euro 20.000 in favore del Comune di Ploaghe per l'organizzazione della manifestazione dei "Candelieri di Ploaghe".

40. Per l'anno 2021, le risorse disponibili previste dall'autorizzazione di spesa della legge regionale n. 7 del 1955 sono destinate allo scorrimento delle graduatorie dei relativi bandi già pubblicati.

41. A valere sull'autorizzazione di spesa cui alla legge regionale n. 7 del 1955 e successive modifiche ed integrazioni, tutte le azioni indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 7/18 del 26 febbraio 2020 e n. 36/54 del 12 settembre 2019 per l'anno 2021 sono autorizzate secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 7 del 1955, e successive modifiche ed integrazioni (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

42. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 7 del 1955, per le finalità di cui al comma 23 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2018 così come modificato dal comma 29 dell'articolo 6 della legge regionale n. 48 del 2018, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 500.000 quale contributo dell'anno 2020 per lo svolgimento delle attività istituzionali dei consorzi turistici costituiti tra enti locali ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che svolgono attività di promozione turistica del proprio territorio con azioni e attività coerenti con la programmazione regionale (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

43. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 7 del 1955, per l'anno 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro 180.000, di cui euro 90.000 a favore del Comune di Mogoro per l'organizzazione della Fiera dell'artigianato artistico ed euro 90.000 al favore del Comune di Samugheo per la Mostra dell'artigianato sardo di Samugheo (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

44. È autorizzata la spesa di euro 800.000, per l'anno 2021, a favore dell'ACI (Automobile club Italia) come contributo per la realizzazione dell'evento mondiale denominato Island X Prix, off road extreme-e e, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 7 del 1955, la spesa di euro 1.300.000 per l'evento WRC Rally Italia Sardegna 2021, già prevista nell'accordo di cooperazione (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

45. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 175.000 al fine di esternalizzare le verifiche sui controlli a campione e le verifiche risk analysis delle garanzie fideiussorie relative alle istanze di contributo di competenza dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

46. Le risorse di cui all'autorizzazione di spesa contenuta nell'articolo 4, comma 9, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020), relative alla concessione delle agevolazioni previste dalle leggi 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione), e 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste), sono trasferite all'ente istruttore per essere assegnate ai beneficiari delle posizioni istruttorie definite con parere favorevole entro il 28 settembre 2021, secondo la gestione precedente alla nuova aggiudicazione.

47. Al fine di potenziare la promozione turistica in Sardegna anche attraverso la valorizzazione della cultura cinematografica è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 320.000 per la concessione di un contributo a favore della Associazione Agnus Dei per la realizzazione della manifestazione Filming Italy Sardegna Festival (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

48. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 76, della legge regionale n. 48 del 2018, è autorizzata l'ulteriore spesa, per l'anno 2021, di euro 2.710.929,85 (missione 06 - programma 01 - titolo 2 - capitolo SC08.7813).

 

     Art. 8. Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla Fondazione Mont'e Prama.

1. La Regione partecipa, in attuazione della D.G.R. n. 24/1 del 25 giugno 2021, alla Fondazione Mont'e Prama con sede nel Comune di Cabras, al fine di promuovere la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali afferenti al "Sistema di valorizzazione integrata territoriale del Sinis - Terra di Mont'e Prama", ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo di valorizzazione sottoscritto tra il Ministero della cultura, la Regione autonoma della Sardegna ed il Comune di Cabras il 19 luglio 2017.

2. La Regione conferisce la somma di euro 100.000 quale partecipazione al Fondo di dotazione della Fondazione (missione 05 - programma 01 - titolo 3).

3. La Regione, per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione, eroga un contributo determinato in euro 550.000 annui, a decorrere dall'anno 2022. Tale contributo è sostitutivo di quello erogato fino al 2021 al Comune di Cabras, ai sensi delle leggi regionali n. 28 del 1984, n. 4 del 2000 e n. 14 del 2006, per i progetti di gestione dei luoghi e istituti della cultura del Comune di Cabras (missione 05 - programma 01 - titolo 1).

 

     Art. 9. Modifica alla disciplina transitoria dei consorzi di lettura e per la promozione degli studi universitari.

1. L'articolo 19 della legge regionale 21 giugno 2021, n. 10 (Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 1 del 1977, n. 26 del 1985, n. 32 del 1988, n. 31 del 1998, n. 7 del 2005, n. 3 del 2009 e n. 2 del 2016), è sostituito dal seguente:

"Art. 19 (Disciplina transitoria dei consorzi di lettura e per la promozione degli studi universitari)

1. Il Consorzio per la pubblica lettura "Satta" e il Consorzio "per la promozione degli studi universitari" di cui all'articolo 29 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), sono sciolti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commissari dei Consorzi di cui al comma 1 decadono dalle rispettive cariche ed è nominato, con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione, per ciascun Consorzio, un commissario incaricato della liquidazione dei Consorzi e responsabile della costituzione delle Fondazioni di cui al comma 5-ter dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

3. Fino alla costituzione delle Fondazioni di cui al comma 5-ter dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016, permane l'attuale assetto organizzativo, istituzionale e amministrativo dei Consorzi di cui al comma 1; i commissari di cui al comma 2 assicurano la continuità delle funzioni già svolte dai Consorzi e, entro sei mesi dalla data delle rispettive nomine, predispongono e trasmettono alla Giunta regionale gli atti contabili, finanziari, patrimoniali ricognitivi e liquidatori necessari alla fase di transizione.

4. Entro trenta giorni successivi alla data della trasmissione alla Giunta regionale degli atti di cui al secondo periodo del comma 3, i commissari sono autorizzati alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto delle Fondazioni di cui al comma 5-ter dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016, e al compimento di tutti gli altri atti necessari alla loro costituzione.

5. Il riconoscimento della personalità giuridica delle Fondazioni di cui al comma 5-ter dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016, è disposto dai competenti organi della Regione.

6. Il commissario del Consorzio per la promozione degli studi universitari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge permane in carica limitatamente allo svolgimento delle funzioni di commissario ad acta con esclusivo riferimento ai bandi POR wine e borghi fino al completamento delle rispettive procedure.".

2. All'articolo 29 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5-bis è abrogato;

b) nel comma 5-quinquies sono soppresse le parole "ai sensi del comma 5-bis";

c) dopo il comma 5-sexies è inserito il seguente:

"5-septies. A decorrere dalla loro costituzione sono trasferiti alla "Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta" e alla "Fondazione per la promozione degli studi universitari e della ricerca scientifica nella Sardegna centrale" i contributi regionali già spettanti ai soppressi Consorzio per la pubblica lettura "Sebastiano Satta" di Nuoro e Consorzio "per la promozione degli studi universitari e della ricerca scientifica nella Sardegna centrale" (missione 05 - programma 02 - titolo 1 e missione 04 - programma 04 - titolo 1). L'ammontare dei contributi regionali in favore delle Fondazioni può essere rideterminato annualmente con legge di bilancio.".

 

     Art. 10. Disposizioni in materia di lavoro.

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale, il Fondo per lo sviluppo delle attività produttive e del mercato del lavoro in ambito regionale e locale denominato "Lavoro in Sardegna". Al fondo, finanziato con risorse europee, nazionali e regionali, è assegnata una dotazione iniziale di risorse regionali pari a euro 1.000.000 per l'anno 2021 e a euro 4.000.000 per l'anno 2022 (missione 15 - programma 03 - titolo 1). La dotazione iniziale può essere ulteriormente incrementata mediante variazione compensativa nell'ambito delle risorse di cui alla missione 15 - programma 03 - titolo 1 con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

2. Il fondo "Lavoro in Sardegna" opera quale leva per lo sviluppo degli investimenti imprenditoriali esistenti e per l'attrazione di nuove attività imprenditoriali in complementarietà con il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 30 del 2020, attraverso l'erogazione di sovvenzioni dirette alle imprese operanti nel territorio regionale finalizzate alla riduzione del costo del lavoro, alla salvaguardia e mantenimento della forza lavoro degli effettivi in servizio, di cui all'articolo 5 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, dell'anno precedente e dell'anno in corso all'accesso al fondo. Il fondo sovvenziona, inoltre, programmi regionali e locali per la realizzazione di politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all'orientamento professionale a percorsi formativi mirati all'acquisizione e all'adeguamento continuo delle competenze professionali per l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro. La Regione inoltre, sostiene il trasferimento delle conoscenze tra lavoratori e il passaggio generazionale nelle imprese con strumenti adeguati a rafforzare le competenze del personale coinvolto, per accrescere la competitività aziendale, valorizzare le competenze maturate dalle imprese e per favorire il trasferimento dei processi di innovazione a tutti i componenti delle filiere produttive. La Regione favorisce le sinergie tra l'infrastruttura formativa regionale e il sistema economico-produttivo attraverso le academy che contribuiscono a delineare gli "Attrattori produttivi territoriali".

3. Le sovvenzioni di cui al comma 2 sono erogate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, e sono cumulabili con analoghe misure previste a favore dei medesimi beneficiari dalla presente legge o da norme statali e regionali entro i limiti imposti dalle disposizioni sugli aiuti di Stato vigenti al momento della concessione. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni, decorsi i quali il parere si intende favorevolmente espresso, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione della presente disposizione e sono stabiliti i massimali d'aiuto per singola impresa beneficiaria, avuto riguardo alla dimensione della medesima al 31 dicembre 2020, se già costituita, ai sensi della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

4. Sono a carico del fondo di cui al comma 1 tutti gli oneri connessi alla specificità e al suo funzionamento.

5. Il fondo di cui al comma 1 può finanziare, inoltre, progetti welfare o coworking finalizzati alla promozione e all'adozione di un modello di welfare territoriale regionale basato sui valori della sussidiarietà, della responsabilità sociale e del valore condiviso, nel quale l'ente pubblico, le aziende, le organizzazioni di secondo livello, gli enti del terzo settore collaborano per dare insieme risposte concrete ai fabbisogni del territorio. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, sono definite, le direttive, le condizioni e le modalità di attuazione del progetto e la quota del fondo destinata all'attuazione della presente disposizione.

6. La Regione sostiene le academy aziendali quali unità dedicate alle attività formative, all'aggiornamento e allo sviluppo delle conoscenze tecniche, professionali e specialistiche rivolte al personale interno ed esterno all'azienda per fornire ai lavoratori competenze e conoscenze altamente specializzate anche mediante l'utilizzo delle reti fra imprese, istituzioni, agenzie formative e i servizi per il lavoro, e di fornitori e delle reti di vendita. Le academy sono sviluppate in seno alle medie e grandi imprese e nel caso di reti, anche alle micro e piccole imprese.

6-bis. I programmi di cui al comma 6 sono realizzati attraverso l'attrazione di nuovi investimenti, o di attività esistenti, mediante il finanziamento delle aziende o delle Academy aziendali che attivano i percorsi formativi presso le stesse aziende, rivolti a disoccupati e finalizzati all'assunzione degli stessi [22].

6-ter. Alle aziende che assumono i beneficiari dei percorsi formativi di cui al comma 6-bis è concesso un contributo, parametrato al costo del lavoro annuo, fino ad un massimo del 50 per cento, a condizione che il lavoratore conservi l'occupazione per almeno diciotto mesi dalla data di assunzione [23].

7. L'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, al fine di assicurare la tempestiva attuazione degli interventi relativi alle missioni e programmi di propria competenza di cui ai commi da 1 a 6 è autorizzato ad avvalersi dell'ASPAL, in conformità alle previsioni dell'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2016.

8. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 150.000 per la realizzazione del progetto "Casa Sardegna". Per la realizzazione del progetto, l'Assessorato competente in materia di lavoro, può avvalersi del coinvolgimento delle federazioni dei circoli, delle associazioni di tutela degli emigrati sardi e loro federazione, dei circoli senza federazione e di singoli circoli, e delle università sarde e di associazioni non profit (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

9. In attuazione a quanto disposto in materia di politiche per il lavoro ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2016, e nelle more di una sua organica programmazione, l'Assessorato competente in materia di lavoro è autorizzato ad attivare, in costanza di rapporto di lavoro e anche mediante il ricorso all'istituto del distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), un programma volto a consentire l'impiego sotto forma di utilizzo dei lavoratori della Tecnocasic Spa presso il sistema degli enti pubblici territoriali che aderiscono alla misura e sottoscrivere i relativi accordi procedimentali secondo le disposizioni contenute nella legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) in combinato disposto alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche e integrazioni.

10. Il programma di cui al comma 9 può inoltre prevedere forme di sostegno ovvero incentivi volti a consentire, mediante il sistema dei servizi per l'impiego regionale, l'assegnazione individuale di specifici aiuti finanziari finalizzati alla promozione di misure di politiche attive per il lavoro e può essere coordinato ad altre misure aventi analoghe finalità promosse sia in sede aziendale che da normative nazionali.

11. Per l'attuazione dei commi 9 e 10, l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale può sottoscrivere specifiche intese operative con i soggetti a vario titolo interessati nel rispetto delle procedure dell'articolo 34 della legge regionale n. 9 del 2016. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 756.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

12. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa nel limite complessivo di euro 9.000.000 per la concessione di un'indennità una tantum, quantificata nella misura massima di euro 7.000 per ciascun beneficiario, a compensazione del mancato reddito nell'anno 2020 a favore delle seguenti categorie di ditte e soggetti/lavoratori autonomi, con o senza partita IVA, che non hanno beneficiato di altri interventi regionali similari negli anni 2020 e 2021 (missione 15 - programma 03 - titolo 1):

a) che operano nel settore armatoriale di navi minori a scopo turistico;

b) che operano nel commercio al dettaglio di armi, munizioni e articoli militari;

c) che gestiscono attività occasionali di B&B senza partita IVA;

d) che rientrano tra le libere professioni;

e) che operano nel settore degli studi tecnici professionali di progettazione;

f) collaboratori sportivi impiegati, con rapporto di collaborazione e altre forme contrattuali, presso le federazioni e associazioni sportive che hanno dovuto sospendere o cessare le attività;

g) giornalisti e pubblicisti iscritti al relativo albo professionale;

h) operatori degli spettacoli pirotecnici e soggetti operanti in Sardegna nel settore del Wedding planner;

h bis) giornalisti con o senza partita IVA esclusi dalle precedenti norme regionali di aiuti, iscritti alla gestione separata INPS o alla gestione INPGI/INPS la cui retribuzione avviene con cessione del diritto d'autore [24].

13. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 22 del 2020, relativi al Fondo "(R)ESISTO", è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.500.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

14. La dotazione di cofinanziamento regionale del Fondo "(R)ESISTO" istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 22 del 2020 è ulteriormente incrementata, per l'anno 2021, di euro 2.000.000 ed è destinata alle imprese medie e grandi della filiera dell'agroindustria e della manifattura, che hanno mantenuto e mantengono almeno il 60 per cento dei dipendenti nell'anno 2021, al netto della cassa integrazione (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

15. Le somme accertate sul titolo 2, tipologia 2010300 dell'entrata a seguito della restituzione da parte della SFIRS Spa di euro 5.276.000 sono considerate quali economie ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Legge finanziaria 2008), inerente alla costituzione di un "Fondo speciale per l'anticipazione della CIGS".

16. Per l'anno 2021 sono autorizzate le seguenti spese:

a) euro 1.500.000, per il finanziamento di tirocini extracurriculari e bonus occupazionali nell'ambito del programma "TVB Sardegna LavORO" (missione 15 - programma 04 - titolo 1);

b) euro 1.000.000, per l'erogazione da parte di Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) di voucher formativi, anche in collaborazione con le associazioni di categoria e la Camera di commercio, per i cittadini in possesso della dichiarazione di immediata disponibilità di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), finalizzati al finanziamento di percorsi formativi mirati all'ottenimento delle patenti C e CQC, D e CQC ed E (missione 15 - programma 03 - titolo 1);

c) euro 1.000.000, per favorire la tempestiva definizione dei procedimenti a carico delle amministrazioni comunali in materia urbanistica in relazione alla concessione dei benefici previsti dagli interventi legislativi nazionali a fronte della pandemia Covid ai sensi del decreto legge n. 34 del 2020, e successive modifiche e integrazioni (missione 15 - programma 03 - titolo 1);

d) euro 350.000 a favore dell'Università di Cagliari per la definizione del progetto e per la realizzazione della piattaforma software "Accoglienza 2.0 per la gestione integrata delle persone migranti dalla loro accoglienza alla formazione" (missione 15 - programma 02 - titolo 1);

e) euro 1.440.000 da destinare all'erogazione di sovvenzioni alle imprese operanti in Sardegna per l'organizzazione e gestione, anche per il tramite di academy aziendali in collaborazione con agenzie formative accreditate o istituti tecnici superiori operanti in Sardegna, di percorsi formativi sperimentali nei settori strategici dell'accoglienza turistica e dell'enogastronomia, dei trasporti e mobilità, dell'innovazione tecnologica negli ambiti più innovativi del settore energetico quali l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, volti a promuovere il rafforzamento e l'aggiornamento continuo delle competenze di lavoratori operanti nelle unità locali site nel territorio regionale e l'acquisizione di competenze professionali da parte di giovani e donne disoccupati partecipanti ai medesimi percorsi in misura non superiore ad 1/3 del numero complessivo di partecipanti. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di attuazione in conformità alle disposizioni ed alle intese vigenti in materia di formazione professionale e certificazione delle competenze (missione 15 - programma 02 - titolo 1).

17. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 16, il finanziamento, è autorizzato in via sperimentale, per l'attivazione di appositi cantieri occupazionali per disoccupati e disoccupate da attivarsi nei comuni della Sardegna aventi una popolazione alla data del 31 dicembre 2020 non inferiore a 25.000 abitanti. I cantieri occupazionali, della durata di dieci mesi, comportano l'impiego di disoccupati e disoccupate, aventi adeguato profilo professionale, con contratti di lavoro a tempo determinato di analoga durata, e possono essere attivati e gestiti esclusivamente attraverso il ricorso al sistema delle cooperative sociali di tipo B, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti d'appalto.

18. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione degli interventi di cui al comma 16.

19. I contributi da erogare annualmente agli organismi operanti nel settore della sicurezza sociale, previsti dall'articolo 32, commi 4 e 13 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (Legge finanziaria 1997) e sue modifiche e integrazioni, sono rideterminati mediante l'individuazione della seguente percentuale di ripartizione dello stanziamento complessivo annuo:

a) Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili 44,93 per cento;

b) Associazioni nazionali mutilati ed invalidi del lavoro 20,97 per cento;

c) Comitato regionale dell'ente nazionale sordomuti 15,28 per cento;

d) Unione nazionale mutilati per servizio della Sardegna 11,08 per cento;

e) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra 7,74 per cento.

20. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, la spesa di euro 120.000, in favore del Comune di Lula per la realizzazione del progetto pilota finalizzato alla formazione di giovani disoccupati nei profili di addetto alle miniere del sottosuolo, per la salvaguardia e la manutenzione delle infrastrutture minerarie site nel territorio comunale, anche al fine della loro valorizzazione geo-turistica (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

21. È autorizzata la prosecuzione dei cantieri degli operai trimestrali dei Comuni di Alà dei Sardi, Bono, Bottidda e Monti presso l'Agenzia FoReSTAS, a valere sulle risorse già stanziate per le medesime finalità nel bilancio dell'Agenzia, nei limiti di utilizzo previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

22. Per lo scorrimento delle graduatorie relative all'Avviso pubblico a favore di disoccupati per la costituzione dell'offerta di percorsi di qualificazione di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 11 della legge regionale n. 22 del 2020, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 800.000 per l'anno 2021 e di euro 2.700.000 per l'anno 2022 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

23. Al fine di fronteggiare l'emergenza concernente la gestione dello sbarco e del rimpatrio dei flussi migratori non programmati è autorizzata, a favore della Caritas diocesana di Cagliari per l'attività del relativo Nucleo sbarchi, la somma di euro 140.000 per l'anno 2021, e di euro 70.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023. L'autorizzazione di spesa relativa all'anno 2021 può essere utilizzata anche per la copertura delle spese sostenute negli anni pregressi (missione 11 - programma 01 - titolo 1).

24. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, la spesa di euro 200.000, in favore di ASPAL per la realizzazione del Progetto sperimentale "Accademia del buon gusto", quale politica di inclusione, rivolta a giovani che vivono fenomeni di disagio e di degrado sociale attraverso un intervento integrato tra percorso formativo, presidio di comunità e organizzazione di eventi di confronto e di partecipazione (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

25. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le sovvenzioni di cui all'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 22 del 2020, sono concesse secondo i massimali di aiuto previsti dalla Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia (2021/C 34/06). A tal fine è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 300.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

26. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 124.000 per il pagamento delle quote di partecipazione dell'Amministrazione regionale all'Osservatorio interregionale cooperazione sviluppo (OICS), comprese quelle relative alle annualità pregresse, e per gli importi dovuti sulla base delle risultanze della procedura di liquidazione del suddetto organismo, di cui euro 40.500 in conto della missione 19 - programma 01 - titolo 1, ed euro 83.500 in conto della missione 19 - programma 01 - titolo 2.

27. Al fine di proseguire gli interventi di politica attiva del lavoro è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 512.500 (missione 15 - programma 03 - titolo 1) in favore dell'ASPAL, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2019, n. 9 (Misure a favore di lavoratori destinatari di misure di licenziamento collettivo. Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2018 (Legge di stabilità 2019)), da trasferire ai comuni già beneficiari della medesima misura per l'attivazione o la proroga di cantieri della durata di otto mesi, in favore dei lavoratori dell'area industriale di Portovesme.

 

     Art. 11. Incentivi per la trasformazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e prosecuzione dei progetti di utilizzo.

1. La Regione è autorizzata a finanziare un programma pluriennale di stabilizzazione per la valorizzazione della professionalità acquisita e incentivare l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impiegati con contratti a termine dalle amministrazioni locali e dall'Aziende del Sistema sanitario regionale nei progetti di utilizzo di cui all'articolo 29, comma 36 della legge regionale n. 5 del 2015, così come integrato dall'articolo 5, comma 13, della legge regionale n. 5 del 2017, dall'articolo 8, comma 31, della legge regionale n. 1 del 2018, dall'articolo 8, comma 45, della legge regionale n. 48 del 2018 e da ultimo dall'articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 22 del 2020.

2. Per tali finalità, la Regione concede agli enti che procedono all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui al comma 1 un contributo nella misura del 100 per cento degli oneri retributivi diretti e riflessi e comunque nella misura massima di euro 30.000, a decorrere dalla data di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3. Possono usufruire dei contributi di cui al comma 2:

a) gli enti utilizzatori dei lavoratori di cui al comma 1 che, in coerenza con il piano triennale del fabbisogno di personale e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, attivano le procedure di stabilizzazione con le modalità previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni;

b) gli altri enti pubblici o le società loro partecipate che assumono i lavoratori di cui al comma 1 attraverso procedure di reclutamento ordinario con la previsione della valorizzazione dell'esperienza maturata attraverso i progetti di cui al comma 1.

4. La prosecuzione dei progetti di utilizzo di cui al comma 1 è autorizzata fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile ulteriormente nel limite delle risorse annualmente stanziate dalla legge di bilancio.

5. I contratti dei lavoratori interessati alle procedure di stabilizzazione di cui al comma 3, lettera a) sono prorogati, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 75 del 2017, fino alla conclusione delle medesime procedure.

6. La Giunta regionale con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, definisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi. La deliberazione è approvata previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro dieci giorni, decorsi i quali il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale emana gli atti definitivi.

7. Per l'attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a 6 è autorizzata per ciascuno degli anni 2022 e 2023 l'ulteriore spesa di 3.560.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

8. Il Consorzio per la gestione del Parco naturale regionale "Molentargius-Saline", di cui alla legge regionale 26 febbraio 1999, n. 5 (Istituzione del Parco regionale "Molentargius-Saline") entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge avvia, in conformità con il piano triennale del fabbisogno e nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità nel proprio bilancio, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica), le procedure per l'assunzione a tempo indeterminato delle figure professionali necessarie al raggiungimento delle finalità previste dalla legge istitutiva e dallo statuto. Al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con contratti a termine il Consorzio può, in conformità con il piano triennale del fabbisogno e nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità nel proprio bilancio, attuare le disposizioni previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni. I contratti di lavoro dei lavoratori interessati dalle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma sono prorogati fino alla loro conclusione. In sede di prima applicazione, in analogia alla disciplina prevista per gli enti di nuova istituzione, le capacità assunzionali del Consorzio, necessarie ad effettuare le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono stabilite ai sensi dell'articolo 9, comma 36, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

 

     Art. 12. Sospensione di obblighi fiscali.

1. Alle imprese della filiera turistica attive alla data del 1° gennaio 2021, aventi domicilio fiscale e sede operativa in Sardegna, che gestiscono strutture ricettive da almeno sette anni è accordata la sospensione dell'obbligo di versamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive per cinque anni a decorrere dall'anno in corso e sino all'anno 2025 compreso. Il versamento dei tributi sospesi è eseguito, al termine del periodo di sospensione, in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRAP dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi.

2. Alle imprese della filiera turistica attive alla data del 1° gennaio 2021, aventi domicilio fiscale e sede operativa in Sardegna, che gestiscono strutture ricettive da almeno sette anni è accordata la restituzione, a titolo provvisorio, dell'Imposta regionale sulle attività produttive versata negli ultimi cinque anni dalla stessa impresa a favore della Regione autonoma della Sardegna. Il riversamento dei tributi resi è eseguito, al termine del periodo di provvisoria restituzione e dunque dall'anno 2026, in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRAP dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi.

3. Alle imprese della filiera turistica attive alla data del 1° gennaio 2021, aventi domicilio fiscale e sede operativa in Sardegna, che gestiscono strutture ricettive da almeno sette anni è accordata la restituzione, a titolo provvisorio, della quota, pari ai 7/10, spettante alla Regione autonoma della Sardegna ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna dell'Imposta sui redditi delle società (IRES) sulle somme effettivamente versate dalla stessa impresa negli anni dal 2021 al 2025 compreso. La restituzione è operata dalla Regione autonoma della Sardegna dopo la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi relativa a ciascun periodo di imposta. Il riversamento dei tributi provvisoriamente resi è eseguito direttamente a favore della Regione autonoma della Sardegna, a partire dall'anno 2026, in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRES dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi [25].

4. Alle imprese della filiera turistica attive alla data del 1° gennaio 2021, aventi domicilio fiscale e sede operativa in Sardegna, che gestiscono strutture ricettive da almeno sette anni è accordata la restituzione, a titolo provvisorio, della quota, pari ai 7/10, spettante alla Regione autonoma della Sardegna ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna dell'Imposta sui redditi delle società (IRES) sulle somme effettivamente versate dalla stessa impresa negli ultimi cinque anni. Il riversamento dei tributi provvisoriamente resi è eseguito, a partire dall'anno 2026, in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRES dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi [26].

4 bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono concesse secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale [27].

 

     Art. 13. Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente, protezione civile e urbanistica.

1. A valere sulle risorse iscritte in conto della missione 16 - programma 01 - titolo 1 è destinata ai consorzi di bonifica, per il triennio 2021-2023, una quota pari a euro 6.000.000 annui per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 31, comma 3, della legge regionale n. 5 del 2015.

2. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la spesa di euro 850.000 per il finanziamento delle spese di gestione dei Gruppi di azione locale (GAL). Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di ripartizione delle risorse tra i GAL, le tipologie di spese ammissibili ed ogni opportuna disposizione finalizzata ad evitare forme di sovra compensazione o doppio finanziamento con il sostegno riconosciuto dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e altre forme di finanziamento riconosciuto agli stessi per la copertura delle spese di gestione (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

3. La Regione è autorizzata a supportare le attività dei Fischeries Local Action Group (FLAG) dirette al sostengo dell'economia costiera debilitata dalla crisi pandemica sia per il completamento delle attività in essere sia come attività prodromica per la nuova programmazione 2021/2027. Le attività si concludono entro il 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale n. 22 del 2020.

4. È autorizzata la spesa complessiva di euro 5.036.754,43 nel triennio 2021-2023 nella misura di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di euro 1.036.754,43 nel 2023 per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 31, comma 3, della legge regionale n. 5 del 2015, destinata, per un importo complessivo pari a euro 2.516.181,23 al Consorzio di bonifica del nord Sardegna e per un importo pari a euro 2.520.573,20 al Consorzio di bonifica della Gallura (missione 16 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC04.0193).

5. Per far fronte ad interventi urgenti di manutenzione della rete scolante e del collettore principale nella zona di Guardia Grande e della bonifica della Nurra, da inserire nel Piano regionale di bonifica e riordino fondiario, è autorizzata a favore del Consorzio di bonifica della Nurra la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2021. Il contributo è erogato con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale (missione 16 - programma 01 - titolo 2 - capitolo SC08.6662).

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a favore dell'Associazione nazionale bonifiche italiane della Sardegna (ANBI Sardegna) per rafforzarne la struttura finalizzata a svolgere attività di coordinamento dei consorzi di bonifica associati. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è autorizzata la spesa di euro 250.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC04.0203).

7. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica) dopo le parole "di bonifica" sono aggiunte le seguenti "con popolazione superiore ai 5.000 abitanti".

8. Nel comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Legge finanziaria 2015), dopo le parole "a favore degli enti locali" sono aggiunte le parole "o dei privati".

9. Per far fronte alle esigenze di liquidità delle imprese agricole che aderiscono o intendono aderire al sistema dell'assicurazione agricola agevolata per la stipula di polizze assicurative a copertura dei rischi climatici più frequenti a carico delle coltivazioni e delle strutture aziendali e delle epizoozie, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, è autorizzata la costituzione di un fondo di rotazione per agevolare l'accesso al credito. Alla costituzione del fondo di rotazione è destinata la somma di euro 10.000.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000 per l'anno 2022 e di euro 2.000.000 per l'anno 2023 (missione 16 - programma 01 - titolo 1). Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura, previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro il termine di dieci giorni, decorsi i quali il parere si intente espresso positivamente, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione e la gestione del fondo per interventi sulle misure di aiuto regionali, nazionali ed europee.

10. L'intervento di cui al comma 9, finalizzato alla concessione di finanziamenti a breve e medio termine è attuato dall'Agenzia regionale LAORE Sardegna, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, anche per il tramite dei Consorzi di difesa delle produzioni intensive della Sardegna [28].

11. I benefici di cui ai commi 9 e 10 sono concessi in conformità alle disposizioni di cui al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19), e successive modifiche ed integrazioni, e alla decisione della Commissione europea C(2020)3482 final del 21 maggio 2020 concernente la notifica del regime quadro Covid-19, di cui al decreto legge n. 34 del 2020. Fuori dal periodo di vigenza del quadro temporaneo, i benefici sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dal regolamento (UE) n. 1408/2013, con le modifiche recate dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019.

12. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 10.000.000 finalizzata al finanziamento per lo scorrimento delle graduatorie del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - sottomisura 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori modalità semplice (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

13. La Regione è autorizzata a procedere al rimborso delle somme pagate dalle aziende agricole per gli esami della reazione a catena della polimerasi (PCR), eseguiti sui capi bovini e ovini nell'anno 2021, nel limite complessivo di euro 300.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

14. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 1.000.000 per la concessione di un contributo a fondo perduto nella misura massima del 60 per cento, per l'acquisto di riproduttori suini, maschi e fattrici femmine, di razza sarda, per migliorare la produzione e incrementare l'acquisto delle carni suine (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

15. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 500.000 per l'attuazione delle misure di sostegno economico alle aziende colpite dal virus Maedi-Visna. La Giunta regionale, entro novanta giorni, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, approva le misure attuative del presente intervento e le linee guida per la prevenzione, profilassi e monitoraggio della patologia (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

16. Gli aiuti, di cui al comma 15, sono concessi in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in attuazione della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final, e successive modifiche ed integrazioni, e conformemente al quadro regolamentare vigente in materia di aiuti di stato dell'Unione europea.

17. Al fine di favorire e promuovere investimenti relativi alle produzioni che recano l'indicazione facoltativa "Prodotti di montagna" è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 500.000. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

18. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000 a favore dell'Agenzia AGRIS Sardegna, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti), quale contributo per investimenti in attrezzature e strumenti per l'allestimento della Banca regionale del germoplasma Sezione vegetale e Sezione microbica (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

19. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000 per l'affidamento di servizi ad esperti in materia di usi civici, di scienze agrarie e forestali e di urbanistica nelle procedure di accertamento e formazione di un inventario dei terreni gravati da uso civico, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, e articolo 6, comma 4, della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda), (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

20. È autorizzata per l'anno 2021, la spesa di euro 500.000 a favore di ANCI Sardegna, di singoli comuni e di loro aggregazioni, attraverso l'erogazione di contributi finalizzati all'istituzione di mense a chilometro zero nelle comunità della Sardegna. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sono definite le modalità attuative dell'intervento (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

21. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 150.000 in favore dell'Università degli studi di Sassari - Dipartimento di chimica e farmacia per il completamento degli studi e ricerche relative a sistemi di coltivazione del riso in Sardegna denominato "EuRice" secondo principi di ecosostenibilità finalizzati alla riduzione dei consumi idrici (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

22. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 50.000 per la realizzazione di attività promozionali nei caseifici della Sardegna (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

23. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa nel limite complessivo di euro 1.500.000 finalizzata all'erogazione di contributi a favore degli enti locali interessati al recupero del patrimonio pubblico di immobili della Società bonifiche sarde. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, definisce le modalità di attuazione (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

24. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi funzionali alla gestione delle attività di competenza del Consorzio di bonifica dell'Oristanese, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 1.500.000 per l'acquisizione del patrimonio immobiliare residuale della Società bonifiche sarde. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, stabilisce criteri e modalità per la loro acquisizione al demanio regionale e per l'affidamento al Consorzio medesimo (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

25. L'autorizzazione di spesa di cui alla tabella A allegata alla legge regionale n. 4 del 2021, Sezione EELL, di cui alla legge regionale 25 agosto 1972, n. 28 (Erogazione di contributi alle associazioni di amministratori locali), è incrementata di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 destinati al contributo di funzionamento a favore dell'ANCI Sardegna (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

26. All'articolo 4, comma 15, della legge regionale n. 48 del 2018, dopo le parole "di bilancio" sono inserite le parole "dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

27. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.500.000 destinata alla concessione di contributi a favore degli enti locali che abbiano terminato entro il 31 dicembre 2020 con risorse proprie gli interventi di politiche per le aree urbane di cui al bando CIVIS 2007. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, sono definiti i criteri di attuazione (missione 08 - programma 03 - titolo 2).

28. Per far fronte agli oneri delle amministrazioni locali, dei soggetti privati e delle attività produttive, comprese quelle agricole, colpiti dagli incendi verificatisi in Sardegna da novembre 2019 a tutto l'anno 2020, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa straordinaria di euro 5.000.000 da attribuire, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, in base alla quantificazione dei danni segnalati dai comuni alla Direzione generale della protezione civile (missione 11 - programma 02 - titolo 1) [29].

29. È autorizzata, per l'anno 2021, la concessione di un contributo di euro 300.000 alla Provincia di Nuoro per gli interventi di controllo, prevenzione e lotta agli insetti nocivi (missione 13 - programma 07 - titolo 1).

30. È autorizzata la complessiva spesa di euro 800.000, nella misura di euro 500.000 nell'anno 2021, euro 200.000 nell'anno 2022 e euro 100.000 nell'anno 2023 destinata all'attuazione della pianificazione delle misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del fenomeno delle infestazioni acridiche in Sardegna (missione 13 - programma 07 - titolo 1).

31. È autorizzata la spesa di euro 1.050.000 nel 2021 ed euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la concessione ai comuni di contributi destinati alle attività di gestione della posidonia depositata sui litorali finalizzata alla fruizione sostenibile del litorale ed al contrasto all'erosione costiera e, se non altrimenti gestibile, alla rimozione permanente dei depositi di posidonia secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 febbraio 2020, n. 1 (Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata), (missione 09 - programma 05 - titolo 1).

32. Nell'autorizzazione di spesa per il 2021 di cui al comma 31 è compresa la gestione straordinaria della posidonia depositata sul litorale di Alghero, attraverso operazioni di recupero ambientale e di tutela delle relative aree degradate con interventi di ripristino delle condizioni di naturalità delle spiagge di provenienza, anche ricorrendo alla rimozione permanente dei depositi di posidonia non altrimenti gestibili, mediante il conferimento e trattamento della stessa presso impianti di recupero, riciclaggio e principalmente di compostaggio (missione 09 - programma 05 - titolo 1).

33. Per gli oneri sostenuti nella stagione balneare 2021, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 500.000 quale contributo agli enti locali per il programma di salvamento a mare (missione 11 - programma 01 - titolo 1) [30].

34. Al fine di promuovere la salvaguardia degli habitat naturali e la tutela dell'ambiente e del territorio è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 1.000.000 (missione 09 - programma 05 - titoli 1 e 2) per il finanziamento ai comuni per l'istituzione e l'allestimento di centri di valorizzazione delle zone umide e lagunari, nelle seguenti aree:

a) euro 250.000 Terralba-Marceddì;

b) euro 150.000 Arbus - Sant'Antonio di Santadi;

c) euro 150.000 Tortolì - zone umide Arbatax;

d) euro 150.000 Città Metropolitana Cagliari - Parco di Molentargius;

e) euro 150.000 La Maddalena;

f) euro 150.000 Cabras - Pischera Mar'e Pontis.

35. È autorizzata, ai sensi dell'articolo 2446 del Codice civile, per l'anno 2021, la spesa di euro 2.500.000 per la ricapitalizzazione della società Sotacarbo Spa al fine del perseguimento dell'interesse pubblico nell'ambito della ricerca applicata e dell'energia pulita. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina l'utilizzo delle somme con l'approvazione delle azioni finalizzate al risanamento societario. Gli atti adottati in applicazione della presente disposizione che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui essi sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime "de minimis", sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (missione 14 - programma 03 - titolo 3).

36. È autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 50.000 da destinarsi alle province per l'attività censuaria sulle specie lepre sarda, coniglio selvatico e pernice sarda svolta nelle zone autogestite di caccia nella stagione primaverile ed in quella estiva 2021 (missione 09 - programma 05 - titolo 1 - capitolo SC04.2280).

37. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 20.000 quale contributo straordinario ai Centri di recupero della Rete regionale per la fauna marina impegnati nella stagione estiva 2021 nella gestione delle nidificazioni di Caretta caretta, a ristoro dei maggiori oneri sostenuti per l'eccezionalità del numero degli eventi, da ripartirsi in proporzione al numero degli stessi per ogni centro di recupero (missione 09 - programma 05 - titolo 1).

38. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 200.000 quale contributo ai comuni interessati per favorire l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale) sul territorio regionale, attraverso azioni di animazione e sensibilizzazione sulle opportunità di sviluppo offerte dalla tutela e valorizzazione dell'ambiente. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione (missione 09 - programma 05 - titolo 1).

39. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 303.000 da destinarsi al potenziamento strutturale ed infrastrutturale dei Centri di recupero della Rete regionale per la conservazione della fauna marina di cui:

a) euro 60.000 da destinarsi all'adeguamento e messa in sicurezza della struttura del Centro di recupero di San Giovanni di Sinis ed altri investimenti quali l'acquisto di idonei mezzi e dotazioni strumentali a supporto delle attività della Rete su tutto il territorio regionale, secondo un programma di spesa approvato dal Comitato di coordinamento (missione 09 - programma 05 - titolo 2);

b) euro 240.000 quale contributo straordinario da destinarsi ai sei Centri di recupero/primo soccorso della Rete effettivamente operanti sul territorio, gestiti dalle Aree marine protette e dal Comune di Pula, nella misura di euro 50.000 a favore dei centri di recupero e di euro 30.000 a favore dei centri di primo soccorso (missione 09 - programma 05 - titolo 1);

c) euro 3.000 da destinarsi ad attività istituzionali del Coordinamento della Rete fauna marina condotte dal Servizio tutela della natura e politiche forestali (missione 09 - programma 05 - titolo 1).

40. Per il finanziamento di un progetto finalizzato ad attività di recupero e ripristino degli oliveti del Montiferru danneggiati dagli incendi del mese di luglio 2021 e per interventi di miglioramento e tutela del germoplasma olivicolo autoctono, è autorizzato in favore dell'Agenzia AGRIS Sardegna, per il triennio 2021-2023, un contributo straordinario di complessivi euro 1.150.000, in ragione di euro 53.000 per l'anno 2021, euro 396.500 per l'anno 2022 ed euro 400.500 per l'anno 2023, da destinarsi a spese di natura corrente ed euro 7.000 per l'anno 2021, euro 255.000 per l'anno 2022, ed euro 38.000 per l'anno 2023 da destinarsi a spese per investimenti (missione 16 - programma 01 - titoli 1 e 2).

41. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 300.000 per la concessione di aiuti alle imprese zootecniche con allevamento bovino a compensazione dei costi direttamente sostenuti per la profilassi vaccinale contro la Febbre catarrale (Blue tongue), effettuata dai veterinari liberi professionisti aziendali e per l'acquisto dei repellenti atti a proteggere i bovini dalle punture degli insetti vettori. L'aiuto è erogato alle imprese, secondo le direttive di attuazione adottate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale. L'intervento è attuato nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (missione 13 - programma 07 - titolo 1).

42. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 700.000 per l'acquisto del prodotto "Butox" da utilizzarsi nella lotta all'insetto vettore della Febbre catarrale (Blue tongue) a tutela del patrimonio ovicaprino. Con deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative (missione 13 - programma 07 - titolo 1).

43. Per fronteggiare i danni causati nel corso del 2021 dalla diffusione della Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 3.000.000 per la concessione di aiuti in favore delle aziende agricole dichiarate sede di focolaio dall'autorità sanitaria (missione 16 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC06.0976).

44. È autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 1.600.000 in favore delle aziende agricole e zootecniche per i danni causati da eventi calamitosi ed epizoozie (missione 16 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC06.0976).

45. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa nel limite complessivo di euro 2.000.000 per la concessione di indennizzi per i danni causati dall'invasione di cavallette nell'anno 2021, da assegnare ai beneficiari sulla base delle perimetrazioni, dei rapporti di sopralluogo e delle verifiche effettuate dall'Agenzia LAORE, che cura l'attuazione dell'intervento. La Giunta regionale, con propria deliberazione approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, stabilisce le modalità e i criteri di intervento, nel rispetto della normativa europea e statale. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale emana gli atti definitivi (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

46. Al fine di promuovere la tutela, la salvaguardia e la produzione dei compendi ittici e favorire l'esercizio della pesca dei titolari delle concessioni demaniali marittime a fini di pesca e acquacoltura, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La misura è finalizzata a promuovere il perfezionamento degli interventi di acquisizione al patrimonio regionale, favorire interventi di manutenzione, ripristino e diversificazione produttiva dei fabbricati, e l'accessibilità alle aree di pesca e promuovere interventi di manutenzione delle opere di sbarramento, di cattura e interventi di ripristino della batimetrica dei canali, delle rive spondali e delle bocche a mare per garantire la corretta regimazione del bacino idraulico e promuovere il rilancio produttivo della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, previo parere della Commissione consiliare competente che si esprime entro il termine di dieci giorni, decorsi i quali il parere si intente espresso positivamente, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione (missione 16 - programma 02 - titolo 2).

47. Nel mare territoriale della Sardegna, a decorrere dal 15 aprile 2022, è vietato il prelievo, la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (Paracentrotus lividus) e dei relativi prodotti derivati freschi, per un periodo di tre anni e comunque fino alla data del 30 aprile 2025 [31].

48. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:

a) le modalità di attuazione del fermo di pesca previsto dal comma 47, attraverso le quali gli operatori collaborano nelle attività e nelle procedure di monitoraggio e recupero ambientale;

b) le prescrizioni da applicare in caso di prelievo involontario;

c) le sanzioni per le violazioni al divieto anche tramite rinvio alla normativa nazionale;

d) il piano di monitoraggio scientifico sugli effetti del fermo di pesca;

e) le modalità e i criteri per l'attribuzione di un compenso per le attività di cui alla lettera a).

Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 47 e di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2021 e di euro 1.200.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per i compensi a favore dei pescatori professionali e del relativo personale imbarcato nelle unità di appoggio coinvolti dal fermo di pesca (missione 16 - programma 02 - titolo 1).

49. È autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 500.000 per gli indennizzi, ai sensi del comma 15 dell'articolo 22 della legge 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), dei danni causati dai cormorani. Tali danni sono commisurati alla perdita arrecata alle produzioni ittiche, calcolata sulla base del numero dei cormorani censiti in relazione alla biomassa predata, individuata secondo la composizione quantitativa della loro dieta. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro il termine di dieci giorni, decorsi i quali il parere si intente espresso positivamente, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

50. Al fine di contribuire alla valorizzazione ed al rilancio del comparto ippico ed equestre della Sardegna e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 2015 ad integrazione degli interventi contenuti nella D.G.R. n. 12/21 del 1° aprile 2021 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000 per la realizzazione dell'evento commemorativo del centenario della fondazione dell'Ippodromo di Chilivani e di euro 200.000 per la realizzazione, presso il Centro ippico Alabirdi Equicenter di Arborea, dell'evento "Campionato mondiale endurance giovani cavalli". All'Agenzia AGRIS Sardegna è affidata la funzione di soggetto concedente ed autorità responsabile dell'attuazione degli interventi (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

51. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000 per la concessione, tramite l'Agenzia AGRIS, di un finanziamento per la realizzazione di interventi di ristrutturazione e manutenzione dell'Ippodromo Pinna di Sassari (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

52. È autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 3.000.000 per le spese urgenti di primo intervento sostenute dagli enti locali in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e Comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche), e successive modifiche ed integrazioni (missione 11 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC04.0406).

53. È autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 3.000.000 per gli interventi di cui all'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 30 del 2020 a favore degli enti locali colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi in data 28 novembre 2020, quale integrazione del contributo già assegnato (missione 11 - programma 02 - titolo 2 - capitolo SC08.8949).

54. [Alla Direzione generale della protezione civile sono trasferite le funzioni attualmente assegnate all'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) svolte nell'ambito delle attività a supporto dell'operatività del Centro funzionale decentrato attivato con D.P.G.R. n. 156 del 30 dicembre 2014. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità per il trasferimento presso la medesima Direzione generale, da completare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, del personale, delle infrastrutture tecnologiche e delle reti di monitoraggio e delle relative risorse finanziarie necessarie per l'espletamento delle funzioni trasferite] [32].

55. Il termine del 31 dicembre 2021 di cui all'articolo 6, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2020, n. 32 (Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 e del bilancio pluriennale 2020/2022 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie), è prorogato, limitatamente alle sole opere relative alla gestione dei rifiuti e finanziate a valere sulle risorse di cui al capitolo SC04.1160, al 31 dicembre 2022 [33].

56. Al comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008, dopo le parole "dei consorzi di tutela" sono aggiunte le seguenti: "e a favore dei distretti rurali, distretti agro-alimentari di qualità, bio distretti, distretti della pesca e dell'acquacoltura di qualità".

57. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 5.000 e per l'anno 2022 la spesa di euro 50.000, per l'indizione di concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di proposte di riuso e rifunzionalizzazione degli immobili del patrimonio immobiliare regionale in attuazione del Piano di valorizzazione dei beni immobili del patrimonio regionale di cui alla D.G.R. del 5 febbraio 2021, n. 4/29 (missione 01 - programma 05 - titolo 1).

58. È autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 per le finalità di cui alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari) (missione 03 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC04.0468).

59. Nel comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole "entro trentasei mesi";

b) le parole "fino ad un periodo massimo di trentasei mesi" sono sostituite dalle parole "fino ad un periodo massimo di quarantotto mesi".

60. Dopo il comma 8 dell'articolo 37 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), sono aggiunti i seguenti commi:

"8-bis. Nelle more dell'approvazione dei Piani di risanamento urbanistico, dell'adeguamento del Piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale, ed entro ventiquattro mesi dalla adozione dell'atto di cui alla lettera c), i comuni possono rilasciare ai richiedenti che ne facciano specifica istanza, il permesso di costruire o l'autorizzazione in sanatoria alle seguenti condizioni:

a) che sussistano tutti gli altri presupposti di legge;

b) che gli insediamenti da assoggettare a risanamento urbanistico siano stati individuati e perimetrati ai sensi dell'articolo 38, comma 1 lettera a);

c) che il comune, con apposito atto, stabilisca:

1) i criteri ed i parametri di predeterminazione del costo presuntivo delle opere di urbanizzazione primaria; l'importo non può essere inferiore a quello determinabile in base al prezziario regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 22 della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), diminuito del ribasso medio per opere della stessa categoria appaltate nel comune o in comuni viciniori nell'ultimo triennio;

2) i criteri ed i parametri di predeterminazione del costo presuntivo dell'espropriazione delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione secondaria; l'importo non può essere inferiore ai valori medi in comune commercio determinati ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);

3) le modalità procedimentali ed operative per:

1.1) il pagamento di cui alla lettera d);

1.2) la costituzione della garanzia di cui alla lettera e);

1.3) l'assunzione, tramite atto unilaterale d'obbligo, dell'obbligazione di corrispondere l'eventuale maggiore importo a consuntivo dei costi di cui alle lettere c1) e c2);

d) che l'istante versi, oltre quanto dovuto, il 70 per cento del costo delle opere di urbanizzazione primaria e di quello dell'espropriazione delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione secondaria;

e) che l'istante costituisca una garanzia reale o assicurativa per il pagamento del residuo 30 per cento e dell'eventuale maggiore importo a consuntivo dei costi di cui alle lettere c1) e c2);

8-ter. Gli importi incassati dalla monetizzazione di cui al comma 8-bis, sono a destinazione vincolata e sono spesi per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere attinenti il territorio del corrispondente piano di risanamento urbanistico, ancorché non ancora approvato ma comunque individuato e delimitato.".

61. Nell'articolo 28 della legge regionale 18 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985, n. 24 del 2016 e n. 16 del 2017), sono apportate le seguenti modifiche [34]:

a) nel comma 2 la frase dall'inizio fino alle parole "al PPR", è sostituita dalla seguente: "Con esclusione di quelle ricadenti nelle zone omogenee A, B e D, nonché nelle zone C e G contermini agli abitati, tutte come individuate negli strumenti urbanistici vigenti in base al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U";

b) nel comma 3 le parole "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle parole "lettere a), b), c), d) ed e)";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Sono in ogni caso fatti salvi i piani di risanamento urbanistico attuati e quelli già regolarmente approvati, con convenzione efficace.".

 

     Art. 14. Disposizioni in materia di giustizia, sviluppo economico e competitività e industria.

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica e della conseguente riduzione delle attività lavorative, è autorizzata per l'anno 2021 la complessiva spesa di euro 9.610.000 per la concessione, anche per il tramite delle autonomie funzionali, in conformità con le disposizioni statali ed europee, di un'indennità una tantum a compensazione del mancato reddito così suddivisi:

a) euro 8.000.000 a favore degli agenti di commercio (missione 14 - programma 02 - titolo 1);

b) euro 610.000 a favore di operatori economici organizzatori di eventi e congressi (missione 07 - programma 01 - titolo 1);

c) euro 300.000 a favore di operatori economici di intermediazione per lo spettacolo (missione 05 - programma 02 - titolo 1);

d) euro 700.000 a favore degli operatori economici delle discoteche (missione 14 - programma 02 - titolo 1).

2. La compensazione di cui al comma 1 non può eccedere la somma di euro 2.000 per i soggetti di cui al punto a) e di euro 5.000 per i soggetti di cui ai punti b) e c). Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione e bilancio, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1.

3. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 500.000 quale contributo straordinario a favore dell'Area di ricerca del CNR di Sassari al fine di garantire l'operatività dell'Area e degli istituti afferenti distribuiti nel territorio regionale (missione 14 - programma 03 - titolo 1).

4. Nel quadro della promozione di azioni a sostegno del perseguimento degli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo locale è autorizzata, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la spesa di euro 50.000 per la concessione di un contributo a favore dell'Associazione dei tartufai della Sardegna, per la realizzazione di interventi finalizzati all'individuazione di nuove filiere produttive legate alla coltivazione del tartufo anche nell'ottica di favorire l'attrazione di investimenti su filiere industriali di pregio e ad alto valore aggiunto (missione 14 - programma 01 - titolo 1).

5. Le economie realizzate a seguito della rendicontazione dell'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 30 del 2020, sono destinate ad incrementare l'indennità concessa ai medesimi beneficiari.

6. È autorizzata una spesa di euro 400.000, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a favore degli enti locali sottoscrittori dei protocolli di intesa di cui al progetto "Uffici di prossimità della Regione Sardegna" - PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 Asse I - Azione 1.4.1", per l'attivazione degli uffici di prossimità, al fine di sostenere i costi di funzionamento e i costi relativi al personale destinato alle attività degli uffici di prossimità ed al supporto organizzativo, che non trovino copertura nel finanziamento previsto dal medesimo progetto. I criteri e le modalità di ripartizione del finanziamento sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa intesa con la Conferenza Regione-enti locali (missione 02 - programma 01- titolo 1).

7. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, la spesa di euro 2.000.000 per lo scorrimento della graduatoria del bando "Azioni di supporto per l'acquisto di veicoli elettrici da parte dei comuni della Sardegna", anno 2019 (missione 09 - programma 08 - titolo 2).

8. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, la spesa di euro 650.000 per lo scorrimento della graduatoria del bando "Aiuti alle piccole e medie imprese, anno 2019, per lo sviluppo della mobilità elettrica in Sardegna" (missione 09 - programma 08 - titolo 2).

9. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 350.000 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 in favore del CRS4 per la realizzazione di un progetto di ricerca finalizzato all'ottenimento da parte dell'ICANN ed alla predisposizione e gestione del dominio Internet di primo livello della minoranza linguistica sarda "SRD" (missione 14 - programma 01 - titolo 1).

10. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 50.000 per l'affidamento all'Università di Sassari - Dipartimento di scienze economiche e aziendali, di uno studio preliminare quale presupposto dell'organizzazione dell'industria del turismo nel segmento dello yachting e del diporto nautico, individuando e favorendo le migliori politiche per uno sviluppo del comparto, da condividere con gli attori locali (missione 14 - programma 01 - titolo 1).

 

     Art. 15. Disposizioni in materia di trasporti.

1. La Regione è autorizzata per il 2021 ad istituire un fondo a sostegno dei gestori aeroportuali e dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, operanti negli scali aeroportuali isolani. Al fondo è assegnata la dotazione iniziale pari a euro 15.000.000 (missione 10 - programma 04 - titolo 1). La dotazione iniziale può essere ulteriormente incrementata mediante variazione compensativa nell'ambito delle risorse di cui alla missione 10 - programma 04 - titolo 1 con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro cinque giorni.

2. Il Fondo è finalizzato all'erogazione di un contributo integrativo pari alla differenza tra il contributo statale riconosciuto e quello erogabile dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nell'ambito delle misure compensative previste dall'articolo 1, commi da 714 a 720, della legge n. 178 del 2020, finalizzate a mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

3. Con deliberazione di Giunta regionale, ad adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, sono definite modalità e criteri operativi per la presentazione delle domande di accesso al contributo fino a concorrenza delle somme stanziate in bilancio, prevedendo modalità che evitino sovracompensazioni.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata al rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e delle eventuali procedure connesse.

 

CAPO II

Disposizioni di carattere istituzionale e ordinamentale

 

     Art. 16. Proroga del termine per la regolarizzazione dei rapporti locativi e modifiche alla legge regionale n. 13 del 1989 in materia di subentro nell'assegnazione.

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 33, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (Legge finanziaria 2012), e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 [35].

2. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) le parole "come definito al precedente articolo 2 e secondo l'ordine ivi indicato" sono sostituite dalle parole "risultanti dallo stato di famiglia".

 

     Art. 17. Modifiche alla legge regionale n. 35 del 1991 in materia di funzionamento dei mercati all'ingrosso.

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35 (Disciplina del settore commerciale), è soppressa.

 

     Art. 18. Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2007 in materia di attività dei centri antiviolenza.

1. Alla legge regionale n. 8 del 2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 2, comma 2, le parole "tre anni di esperienza" sono sostituiti con "i requisiti di esperienza previsti dalla normativa europea e nazionale vigente";

b) dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

"1-ter. La Regione riconosce quali partner istituzionali nella rete antiviolenza le associazioni che gestiscono i centri antiviolenza e le case di accoglienza. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, sentita la Commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende espresso positivamente, individua il relativo elenco. Esclusivamente per l'anno 2021 tale elenco è individuato dalla Giunta regionale senza l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.

1-quater. I centri di cui al comma 1, in qualità di attori istituzionali del circuito antiviolenza, sono diretti beneficiari di quota parte dei contributi di cui all'articolo 9.

1-quinquies. I centri antiviolenza e le case di accoglienza sono soggetti ad accreditamento istituzionale da rilasciarsi a cura della Direzione generale competente in materia di politiche sociali entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, prorogabili di ulteriori centottanta. Nel caso in cui, decorso tale termine, il centro o la casa non siano accreditabili, decadono dal diritto di accesso ai finanziamenti, fino al completamento della procedura di accreditamento.

1-sexies. Per la verifica dell'attuazione dei programmi affidati ai centri di cui al comma 1-ter e della gestione delle risorse assegnate, la Regione si avvale dei comuni in cui questi hanno la sede centrale.";

c) nell'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole "almeno tre anni di esperienza" sono sostituite con "i requisiti di esperienza previsti dalla normativa europea e nazionale vigente".

 

     Art. 19. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2005 in materia di Osservatorio sulla povertà e intervento sostitutivo.

1. Alla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente:

"3. I componenti dell'Osservatorio durano in carica due anni e possono essere rinnovati per due volte consecutive.";

b) all'articolo 36, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le funzioni di commissario ad acta possono essere esercitate anche dagli enti intermedi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) e di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali).".

 

     Art. 20. Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989 in materia di esecuzione dei provvedimenti di demolizione e rimessione in pristino.

1. L'articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), è sostituito dal seguente:

"Art. 15 (Esecuzione dei provvedimenti di demolizione e rimessione in pristino)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una anticipazione delle spese ai comuni che sono tenuti ad eseguire i provvedimenti di demolizione e di rimessione in pristino delle autorità amministrativa e giudiziaria ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985, dell'articolo 31, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e dell'articolo 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Alla richiesta di anticipazione è allegato il titolo da eseguirsi ed un preventivo di spesa.

3. L'anticipazione è concessa senza interessi.

4. I comuni iniziano il procedimento di recupero delle spese sostenute dal trasgressore entro un anno dall'esecuzione della demolizione e lo concludono entro cinque anni, salva proroga per giustificati motivi da chiedere all'Amministrazione regionale prima della scadenza del termine.

5. Le somme recuperate sono restituite all'Amministrazione regionale che le ha anticipate.

6. In assenza di recupero dal trasgressore il comune procede comunque alla restituzione delle somme entro dieci anni dall'erogazione dell'anticipazione." [36].

6 bis. Per le finalità di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 45 del 1989 è autorizzata per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 la spesa di euro 80.0000 (missione 08 - programma 01 - titolo 2) [37].

 

     Art. 21. Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1991 in materia di sovvenzioni regionali.

1. Nella legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 (Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche) dopo il comma 3 dell'articolo 18 è inserito il seguente:

"3-bis. Limitatamente agli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), le risorse di cui al comma 3 possono essere destinate anche ad edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato dopo l'11 agosto 1989. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente norma, definisce le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 3. Con riferimento a tali risorse, la Giunta regionale può individuare metodologie di calcolo del contributo o criteri per la definizione delle priorità tra i beneficiari finali differenti da quelli riferiti alle risorse statali di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).".

 

     Art. 22. Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1999 e altre disposizioni in materia di sport, cultura e spettacoli.

1. A decorrere dall'anno 2021, il contributo di cui all'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999 destinato al comitato regionale del CONI può essere utilizzato, per un ammontare massimo del 25 per cento dello stanziamento, anche per le attività istituzionali e per le spese di funzionamento.

2. Esclusivamente nell'annualità 2021, le ASD/SSD/Federazioni organizzatrici di manifestazioni sportive nazionali e internazionali di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 1999, al fine dell'attribuzione dei relativi contributi, possono rendicontare anche spese propedeutiche alla realizzazione delle manifestazioni, ancorché sostenute nel 2020.

3. Limitatamente all'anno sportivo 2020/2021, i beneficiari dei contributi concessi ai sensi degli articoli 27 e 31 della legge regionale n. 17 del 1999, possono rendicontare le spese di formazione sostenute, ancorché non connesse alle trasferte.

4. All'articolo 2, comma 3 e all'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1999, dopo la frase "sentita la competente Commissione consiliare" è aggiunto il seguente periodo: "che si esprime entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende espresso positivamente.".

5. Alla legge regionale n. 17 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 23, è aggiunto il seguente:

"2-bis. In ogni caso, è definito un limite massimo di quantificazione del contributo a favore del singolo ente di promozione sportiva, pari al doppio del contributo medio concesso nell'annualità di riferimento. Le somme eccedenti il limite massimo del singolo contributo sono ripartite tra gli altri beneficiari in maniera proporzionale al contributo individuale di ciascun ente di promozione ammesso alla programmazione annuale.";

b) all'articolo 28 dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Al fine di garantire l'efficace gestione degli interventi previsti dal presente articolo e consentire una precisa quantificazione della somma spettante ai beneficiari, l'obbligazione giuridica relativa ai contributi per le trasferte effettuate nei mesi da ottobre a dicembre si perfeziona con la presentazione della relativa rendicontazione ed il successivo e conseguente impegno.";

c) il comma 2 dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:

"2. Il programma delle attività è approvato con determinazione del Dirigente competente in materia di sport.".

6. In considerazione della prosecuzione dello stato di emergenza da Covid-19, e per rendere il termine di presentazione delle domande più rispondente alle esigenze del settore, nell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica) sono abrogate le parole "entro il mese di marzo precedente all'anno scolastico di riferimento". È inoltre abrogato il comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005).

7. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 28 del 1997, è sostituito dal seguente:

"3. All'attribuzione dei benefici si provvede con determinazione del dirigente competente per materia.".

8. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 57 (Concessione di un contributo annuo a sostegno della attività della Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) e dell'Unione autonoma partigiani sardi (UAPS)) dopo le parole "sentita la competente Commissione consiliare" è aggiunto il seguente periodo: "che si esprime entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende espresso positivamente.".

9. Al comma 14 dell'articolo 11 della legge regionale n. 48 del 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "della Provincia di Sassari" sono sostituite da "del Comune di Sassari";

b) le parole "tra la Regione autonoma della Sardegna" sono sostituite da "tra il Comune di Sassari".

 

     Art. 23. Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 in materia di affidamento del servizio di tesoreria.

1. Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23) dopo le parole "ed ospedaliere" sono aggiunte le seguenti "agli organismi strumentali della Regione".

 

     Art. 24. Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2020 in materia di personale, politiche sociali e trasporti.

1. Alla legge regionale n. 30 del 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 dell'articolo 6, dopo le parole "amministrazioni del sistema Regione" sono aggiunte le seguenti "e quelle in house";

b) dopo il comma 7 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) in materia di reclutamento del personale e sulla base del fabbisogno di personale necessario al raggiungimento degli obiettivi annuali e pluriennali loro assegnati dalla Regione, le società partecipate in house dalle amministrazioni del sistema Regione attivano le procedure di stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato o flessibile di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37 (Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale), o di cui al comma 7 in favore di coloro che abbiano maturato i requisiti dagli stessi rispettivamente richiesti nel tempo di relativa vigenza e secondo un conseguente ordine di priorità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità nei rispettivi bilanci.";

c) dopo il comma 2 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Una quota pari a euro 50.000 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 può essere utilizzata quale contributo alle spese di gestione dei medesimi interventi.";

d) nel comma 3 dell'articolo 13, dopo le parole "per il periodo 2021/2027" sono introdotte le seguenti: "e alla più generale attività di programmazione degli interventi infrastrutturali in materia di trasporti".

 

     Art. 25. Disposizioni in materia di terzo settore.

1. Nelle more dell'operatività del Runts di cui al titolo VI del decreto legislativo n. 117 del 2017, i termini dei procedimenti amministrativi in materia di Registro generale del volontariato e di Registro regionale delle associazioni di promozione sociale sono allineati ai termini previsti, negli analoghi procedimenti, dalla normativa nazionale.

 

     Art. 26. Disposizioni in materia di contratti di servizio di trasporto pubblico. [38]

1. In armonia con quanto disposto dall'articolo 92 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi) e dai contenuti della nota della Commissione europea - Direzione generale della mobilità e dei trasporti Ref. Ares(2020)3438736 - 1° luglio 2020, i contratti di servizio di trasporto pubblico su gomma e metro-tranviario sono ridefiniti, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, rispettivamente, con scadenza fino al 2 dicembre 2023 e fino al 31 dicembre 2023 e non oltre il termine di attuazione della riforma del trasporto pubblico locale, se anteriore. La ridefinizione è disposta nei limiti della dotazione di bilancio per il triennio 2021-2023 secondo i criteri e modalità definiti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti.

 

     Art. 27. Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2020 in materia di compensazioni alle aziende di autotrasporto e di insegnamento della lingua sarda.

1. A seguito della chiusura delle operazioni di rendicontazione della misura di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 22 del 2020 le risorse in esubero, quantificate in euro 4.000.000, nella disponibilità di SFIRS Spa sono dalla medesima riversate in entrata nel bilancio della Regione per l'anno 2021.

2. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 22 del 2020 si applicano anche all'anno scolastico 2021/2022.

 

     Art. 28. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 e altre disposizioni in materia di organizzazione e personale del sistema Regione e degli altri organismi operanti nell'ambito regionale.

1. Alla legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 30, comma 1, le parole: "per un massimo di novanta giorni" sono sostituite dalle parole "fino all'individuazione del nuovo direttore generale";

b) nell'articolo 32, comma 3, le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

c) nell'articolo 56, comma 1, le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

2. Il comma 2, la lettera b) del comma 3 ed il comma 4 dell'articolo 22-bis della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.

3. Nell'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 18 del 2017, come modificato dall'articolo 6, comma 8, della legge regionale n. 40 del 2018, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento".

4. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 37 del 2016 sono soppressi il secondo e il terzo periodo.

5. Nell'Amministrazione regionale è istituito il ruolo speciale ad esaurimento del personale qualificato del Centro regionale di programmazione, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire l'espletamento delle specifiche funzioni di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 40 del 2018. Il trattamento economico e giuridico del personale di cui al presente comma è regolato con disciplina distinta nell'ambito del contratto collettivo regionale di lavoro dell'area dirigenziale di cui all'articolo 58, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998. Le competenze per la gestione del personale di cui al presente comma sono attribuite alla Direzione generale competente in materia di personale. Sino alla sottoscrizione dell'apposita disciplina contrattuale continua ad applicarsi il trattamento economico e giuridico in atto. Per l'attuazione della presente disposizione il contratto collettivo regionale di lavoro definisce, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il trattamento economico del personale qualificato.

6. L'articolo 13 della legge regionale n. 10 del 2021 è abrogato.

7. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale nel sistema Regione di cui all'articolo 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione), i bandi di concorso possono prevedere che sia dovuto un diritto di segreteria quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo è fissato con il bando ed è compreso tra i 10 ed i 15 euro.

 

     Art. 29. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2006 in materia di finanziamenti regionali.

1. Alla legge regionale n. 14 del 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione istituisce un apposito fondo unico.";

b) dopo la lettera s) del comma 1 dell'articolo 21 è aggiunta la seguente:

"s bis) spese di investimento per la realizzazione di monumenti celebrativi di figure di protagonisti della storia e della cultura della Sardegna.".

2. Esclusivamente per l'anno 2021, le risorse di cui alla lettera s bis) dell'articolo 21 della legge regionale n. 14 del 2006, introdotta dalla presente legge, possono essere utilizzate anche per il finanziamento di interventi realizzati nell'anno 2020.

     Art. 30. Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2006 in materia di selezione delle opere.

1. All'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2006 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) al comma 4, sono soppresse le parole "La Giunta regionale, nel rispetto di tale graduatoria, delibera sui progetti di lungometraggio proposti dall'Assessore regionale competente";

b) al comma 4, la parola "da coprodurre" è sostituita dalla parola "da cofinanziare";

c) il comma 5 è così sostituito:

"5. All'attribuzione dei benefici si provvede con determinazione del dirigente competente in materia di cinema, sulla base delle risultanze della valutazione della commissione tecnico artistica.".

 

     Art. 31. Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2017 in materia di trasporto aereo.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 12 (Interventi di promozione e comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso il sistema del trasporto aereo) dopo le parole "sistema del trasporto aereo" sono inserite le parole "o anche attraverso le società di gestione operanti negli scali aeroportuali isolani".

 

     Art. 32. Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1994 in materia di mutamenti di destinazione degli usi civici.

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 17 della legge regionale n. 12 del 1994 sono aggiunti i seguenti:

"2-ter. I mutamenti di destinazione effettuati ai sensi del comma 2-bis, secondo le finalità ed i modi stabiliti dal comma 2-bis dell'articolo 37 della legge regionale n. 8 del 2016, sono indennizzati dall'Agenzia FoReSTAS alle amministrazioni comunali nella misura pari all'indennità di occupazione corrisposta ai sensi del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) ai proprietari dei fondi occupati per i lavori di rinsaldamento idrogeologico e forestali.

2-quater. L'Agenzia FoReSTAS provvede alla corresponsione delle indennità di cui al comma 2-ter nei limiti degli stanziamenti inseriti nel proprio bilancio, senza che ciò comporti maggiori spese per l'Amministrazione regionale.".

 

     Art. 33. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2010 in materia di pubblicazione di avvisi e disposizioni procedimentali.

1. Nel comma 4 dell'articolo 16-ter della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12), così come integrata dall'articolo 15 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 30 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12) e disposizioni in materia di programmazione regionale), dopo le parole "sul sito internet della Regione e, " è aggiunta la parola "facoltativamente".

 

     Art. 34. Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2020 in materia di riforma del sistema sanitario.

1. Alla legge regionale n. 24 del 2020 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, lettera e), dopo le parole "omogeneizzazione della gestione dei bilanci e della contabilità delle singole aziende" sono aggiunte le seguenti parole "ivi compreso il sistema di internal auditing";

b) il comma 6 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"6. Contestualmente all'istituzione di ARES, nell'interesse della Regione e su indicazione dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, è istituita la Gestione regionale sanitaria liquidatoria, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale ed economica, competente per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dalla data di costituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e di quelle facenti in precedenza capo alle soppresse unità sanitarie locali e alle soppresse aziende sanitarie. A questo scopo nel bilancio della Regione, a decorrere dal 2021, è istituito un apposito capitolo di spesa. Per l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell'ARES. Il commissario liquidatore, competente a dirigere la Gestione regionale sanitaria liquidatoria, è nominato dalla Giunta regionale. L'attività liquidatoria di ARES è completata entro tre anni. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse del fondo sanitario regionale attribuite ad ARES.";

c) all'articolo 4, comma 12, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d bis) riferisce, almeno trimestralmente, alla Regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità.";

d) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"2. L'acquisizione del personale di cui al comma 1 avviene solo per quei dipendenti che siano stati, a suo tempo, assunti attraverso procedure selettive pubbliche, nel rispetto della legislazione sul pubblico impiego.";

e) il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"2. I direttori generali sono nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, attingendo all'elenco nazionale di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria).";

f) il comma 11 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"11. In caso di risoluzione del rapporto del direttore generale la Giunta regionale, nelle more della nomina del nuovo direttore generale, può nominare, per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, eventualmente prorogabile per una sola volta, un commissario straordinario.";

g) il comma 2 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"2. L'incarico di direttore amministrativo e di direttore sanitario non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. In caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, il direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, risolve il contratto, dichiarando la decadenza del direttore amministrativo e del direttore sanitario, e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione.";

h) nel comma 1 dell'articolo 13 le parole "direttore generale, amministrativo e sanitario" sono sostituite dalle parole "direttore amministrativo e sanitario";

i) il punto 1) della lettera g) del comma 3 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"1) il direttore di dipartimento, è nominato ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche e integrazioni.";

j) l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 47 è abrogato;

k) nel comma 4 dell'articolo 47 le parole "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";

l) nel comma 8 dell'articolo 47 le parole "entro il limite del 31 dicembre 2020" sono abrogate;

m) il comma 9 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

"9. I commissari straordinari sono scelti dall'albo nazionale tra gli idonei alla nomina di direttore generale. In sede di prima applicazione della presente legge, i commissari straordinari sono scelti, nelle more delle nomine dei direttori generali di cui all'articolo 11, comma 2, tra i dirigenti del sistema Regione che siano in possesso dei seguenti titoli:

a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509 del 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, oppure laurea specialistica o magistrale;

b) comprovata esperienza nella qualifica di dirigente, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato.";

n) il comma 12 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

"12. L'Azienda di cui all'articolo 3 è costituita entro il 1° settembre 2021. Entro la medesima data sono costituite anche quelle di cui all'articolo 9, con singole deliberazioni della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, mediante le quali sono, inoltre, individuate le sedi legali delle aziende sanitarie.";

o) il comma 13 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

"13. Dalla data di costituzione, in relazione agli ambiti territoriali di competenza, le aziende sociosanitarie locali subentrano nelle funzioni in precedenza svolte dall'ATS ad essa facenti capo secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Contestualmente alla costituzione delle aziende meglio indicate al comma 12 e fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, l'ATS è sottoposta a gestione liquidatoria e i relativi organi e l'organismo indipendente di valutazione cessano dalle funzioni.";

p) nel comma 1 dell'articolo 48 le parole "a domanda" sono abrogate.

2. Nella legge regionale n. 24 del 2020 sono abrogati:

a) il comma 8 dell'articolo 11;

b) il comma 10 dell'articolo 47;

c) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 52.

3. Per l'effettiva attuazione del Dipartimento sperimentale di psicologia di cure primarie di cui all'articolo 37, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 24 del 2020 è necessaria l'attivazione delle strutture semplici e complesse.

 

     Art. 35. Estensione alle Autorità di garanzia regionali delle norme in materia di scadenza degli organi e del potere sostitutivo e modifiche alle legge regionali n. 2 del 2014 e n. 11 del 2019 in materia di poteri e prerogative consiliari.

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività preposte alla tutela delle persone, le disposizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione), si applicano anche al Difensore civico di cui alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4 (Istituzione dell'Ufficio del difensore civico in Sardegna), al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di cui alla legge regionale 7 febbraio 2011, n. 7 (Sistema integrato di interventi a favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e al Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 7 febbraio 2011, n. 8 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza). In sede di prima applicazione le disposizioni del presente comma si applicano anche per la nomina degli organi la cui proroga risulti già scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge e per la prima costituzione dei garanti istituiti da leggi regionali qualora il Consiglio regionale non abbia provveduto alla relativa nomina entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della relativa legge istitutiva.

2. Sono conseguentemente abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 1989.

3. Al temine del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2019, n. 11 (Disposizioni in materia di status di consigliere regionale), è aggiunto il seguente periodo: "e dell'articolo 14 del decreto legge n. 138 del 2011".

4. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 11 del 2019, al fine di colmare il vuoto normativo, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), a decorrere dall'inizio della XV Legislatura il regime previdenziale dei consiglieri regionali e degli assessori tecnici è di carattere contributivo, in conformità allo schema di testo di legge di cui all'Allegato 3 del Documento di indirizzo approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome con ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale adotta le disposizioni attuative e integrative della presente disposizione.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione) sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Le indennità e i rimborsi spese previsti dal presente articolo sono rivalutati annualmente in misura pari alla variazione rilevata dall'ISTAT, se positiva, dell'indice dei prezzi al consumo (FOI).

5-ter. La rivalutazione di cui al comma 5-bis decorre dalla XV Legislatura.".

6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, relativi ai consiglieri regionali, trovano copertura finanziaria nelle previsioni di spesa del bilancio del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni 2021- 2023 e nei bilanci consiliari per gli anni successivi, mentre gli oneri relativi agli assessori tecnici trovano copertura nelle previsioni di spesa del bilancio della Regione per gli anni 2021-2023 e nei bilanci regionali per gli anni successivi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, si provvede ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2014 (missione 01 - programma 01 - titolo 1).

 

     Art. 36. Vacanze di organico nelle società a controllo pubblico.

1. Le società a controllo pubblico aventi sede legale nella Regione per sopperire alle vacanze di organico attingono in via prioritaria dagli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti, anche in soprannumero, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dall'articolo 1, comma 10-novies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), fino ad esaurimento, anche in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 39/46 del 30 luglio 2020.

 

     Art. 37. Modifiche alla competenza dell'Agenzia LAORE e alla legge regionale n. 13 del 2006 in materia di funzioni regionali in agricoltura.

1. All'Agenzia LAORE Sardegna è trasferita la competenza in materia di aiuti, contributi e premi previsti da norme europee, nazionali e regionali, ad eccezione di quelli previsti dai fondi FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). Tale competenza comprende la ricezione, l'istruttoria, la liquidazione ed il controllo delle domande. Restano di competenza dell'Agenzia ARGEA Sardegna i procedimenti avviati fino al perfezionamento del trasferimento delle competenze, da concludersi entro il 31 dicembre 2022.

2. Alla legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"1. L'Agenzia ARGEA Sardegna è competente nella gestione dei Fondi FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).";

b) dopo il comma 1 dell'articolo 32 è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'Agenzia LAORE Sardegna per l'assolvimento delle competenze in materia di aiuti, contributi e premi previsti da norme europee, nazionali e regionali, ad eccezione di quelli previsti dai fondi FEAGA e FEASR, è autorizzata ad incrementare la propria dotazione organica di un numero massimo di 95 unità di cui 60 di qualifica C e 35 di qualifica D, con adeguamento del piano del fabbisogno del personale a decorrere dal 1° gennaio 2022, accordando la necessaria dotazione di risorse finanziarie sia in spesa corrente che in conto capitale, per l'acquisizione dei necessari strumenti e programmi informatici.".

3. Al fine di dare completa attuazione alle attività connesse alla programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e agli adempimenti relativi alla definizione delle annualità 2021 e 2022 della misura 14 (Benessere animale) del Programma di sviluppo rurale (PSR), l'Agenzia LAORE, nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio, è autorizzata a prorogare, per un massimo di 15 unità, fra coloro che hanno già prestato la loro attività fin dal gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2023, i contratti di lavoro a tempo determinato attivati ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2018, n. 47 (Attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009 e provvedimenti per garantire il servizio di assistenza zootecnica alle imprese), come modificata dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 34 del 2020.

 

     Art. 38. Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2011 in materia di personale degli ex servizi ripartimentali.

1. All'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2011, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine della determinazione della capacità assunzionale dell'Agenzia ARGEA Sardegna, il personale degli ex Servizi ripartimentali dell'agricoltura assegnato all'Agenzia che cessa dal servizio dal 1° settembre 2021, è computato unitamente al personale di ruolo di ARGEA Sardegna.".

 

     Art. 39. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1998 in materia di piani di abbattimento e mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.

1. Alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 il periodo "devono aver partecipato a corsi di formazione specifici per il controllo della fauna selvatica e aver superato i relativi esami." è sostituito dal seguente: "devono aver partecipato a corsi di formazione specifici per il controllo della fauna selvatica concordati con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e aver superato i relativi esami.";

b) dopo il comma 1 dell'articolo 41 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione della caccia al cinghiale per la quale possono contenere fino a cinque cartucce.".

 

     Art. 40. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2005 in materia di requisiti e trattamento dei commissari.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane)), dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

"c bis) revisori dei conti con almeno 10 anni di esperienza, iscritti nella fascia 2 dell'elenco regionale dei "revisori legali dei conti degli enti locali" di cui all'articolo 36 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 e che abbiano svolto almeno due mandati completi e consecutivi nel collegio dei revisori dei conti delle province o delle città metropolitane o del capoluogo di Regione;

c ter) funzionari del sistema Regione in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza con almeno cinque anni di servizio, che abbiano svolto almeno due incarichi di commissario ad acta negli enti locali.".

 

     Art. 41. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008 in materia di Servizio fitosanitario regionale.

1. Il comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008 è così sostituito:

"8. Le competenze in materia di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali sono attribuite all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale presso il quale è collocato il Servizio fitosanitario regionale previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625), a cui compete di effettuare i controlli previsti dall'articolo 2, comma 1, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), e tutte le altre attività ufficiali di cui al comma 2 del medesimo articolo 2 del regolamento (UE) 2017/625.".

2. Il Servizio fitosanitario regionale si avvale del laboratorio fitosanitario ufficiale collocato presso l'Agenzia AGRIS. All'Agenzia LAORE possono essere espressamente delegate specifiche attività ufficiali diverse dai controlli ufficiali sussistendo le condizioni previste dall'articolo 31 del regolamento n. 2017/625/UE del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (Testo rilevante ai fini del SEE). Le spese relative all'esercizio delle funzioni in materia fitosanitaria demandate all'Agenzia AGRIS Sardegna sono a carico della stessa Agenzia che vi provvede con risorse finanziarie del proprio bilancio.

 

     Art. 42. Disposizioni in materia di comunicazione e modifiche alla legge regionale n. 32 del 1988 in materia di composizione degli uffici di gabinetto degli assessorati.

1. Nel riconoscere il ruolo fondamentale esercitato dalle attività di comunicazione e di informazione nella pubblica amministrazione e la necessità che esse siano svolte in maniera coordinata, anche in coerenza con i principi di razionalizzazione delle risorse, la competenza relativa a tutte le attività di informazione e comunicazione verso l'esterno è attribuita alla Presidenza della Regione che può delegare tali attività o parte di esse relative a specifiche materie agli assessorati competenti.

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale) dopo le parole "Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti ", ovvero per un numero non superiore alle tre unità, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 2 del 2014.".

 

     Art. 42 bis. (Rispetto della normativa europea) [39]

1. I contributi e le misure di sostegno previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in tema di aiuti di Stato.

 

     Art. 43. Norma finanziaria.

1. Alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge si provvede con le maggiori entrate e le riduzioni di spese ed utilizzi riportati nella tabella F (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla presente legge.

2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni in termini di competenza e di cassa, comprese quelle di cui al comma 1, di cui all'allegato n. 6 (Variazioni delle entrate per titolo e tipologia e delle spese per missioni, programmi e titoli) annesso alla presente legge.

3. A decorrere dall'anno 2024 alla copertura finanziaria degli oneri continuativi e ricorrenti previsti dalla presente legge si provvede con legge regionale di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

 

     Art. 44. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

Allegati

(Omissis)


[1] Per la proroga dei termini per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, vedi l'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2021, n. 21.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2021, n. 20.

[3] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2021, n. 20.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 dicembre 2022, n. 22.

[5] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2021, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 12 dicembre 2022, n. 22.

[6] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1 della L.R. 9 marzo 2022, n. 3.

[7] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 12 dicembre 2022, n. 22. La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 2022, n. 255, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma (si ritiene nella versione precedente alla modifica, N.d.R.).

[8] Comma così modificato dall'art. 88 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[9] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 9 marzo 2022, n. 3.

[10] Lettera abrogata dall'art. 84 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[11] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2024 dall'art. 14 della L.R. 12 dicembre 2022, n. 22.

[12] La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 2022, n. 255, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[13] La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 2022, n. 255, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[14] La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 2022, n. 255, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[15] La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 2022, n. 255, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[16] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2021, n. 20.

[17] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2021, n. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 9 marzo 2022, n. 3.

[18] Comma così sostituito dall'art. 46 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[19] Comma già modificato dall'art. 46 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 18 settembre 2024, n. 13.

[20] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 19 dicembre 2023, n. 17.

[21] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2023 dall'art. 10 della L.R. 12 dicembre 2022, n. 22.

[22] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 9 marzo 2022, n. 3.

[23] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 9 marzo 2022, n. 3.

[24] Lettera aggiunta dall'art. 12 della L.R. 21 febbraio 2023, n. 1.

[25] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 12 dicembre 2022, n. 22.

[26] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 12 dicembre 2022, n. 22.

[27] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 12 dicembre 2022, n. 22.

[28] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 9 marzo 2022, n. 3.

[29] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2021, n. 20.

[30] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2021, n. 20.

[31] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2022, n. 2.

[32] Comma abrogato dall'art. 84 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[33] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2023 dall'art. 6 della L.R. 12 dicembre 2022, n. 22.

[34] Rectius: "Nell'articolo 27..." (N.d.R.)

[35] Comma così sostituito dall'art. 97 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[36] La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 2022, n. 255, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[37] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 12 dicembre 2022, n. 22 (Rectius, leggasi come comma 2, N.d.R.)

[38] Per la modifica dei termini di cui al presente articolo, vedi l'art. 139 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[39] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2021, n. 20.