§ 5.3.17 - L.R. 7 agosto 2009, n. 3.
Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 programmazione economica
Data:07/08/2009
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario
Art. 2.  Disposizioni nei settori produttivi e occupazionali
Art. 3.  Disposizioni per il superamento del precariato
Art. 4.  Politiche attive del lavoro
Art. 5.  Ambiente e governo del territorio
Art. 6.  Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Art. 7.  Disposizioni in materia di opere pubbliche e trasporti
Art. 8.  Disposizioni nel settore sanitario e sociale
Art. 9.  Disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport
Art. 10.  Piano straordinario per la residenzialità universitaria nella città di Cagliari
Art. 11.  Disposizioni per l'organizzazione amministrativa
Art. 12.  Disposizioni in materia di sistema sanitario regionale
Art. 13.  Copertura finanziaria
Art. 14.  Variazioni di bilancio
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 5.3.17 - L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale

(B.U. 18 agosto 2009, n. 27)

 

Art. 1. Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario

1. È disposta dagli esercizi finanziari 2007 e 2008 la cancellazione dei residui attivi determinatisi ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 1, e della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2008), articolo 1, comma 1. Per consentire la conseguente rettifica dei consuntivi per gli stessi anni il termine di cui alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), articolo 58, comma 1, punto 2, è prorogato, nell'anno 2009, a trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al maggior disavanzo derivante dall'applicazione del comma 1, determinato in euro 972.617.328,09, si fa fronte mediante ricorso ad uno o più mutui, o prestiti obbligazionari ai sensi della legge regionale n. 11 del 2006, articolo 30, comma 2, a copertura delle spese per investimenti autorizzate dalle disposizioni di cui al comma 1 ed elencate nella tabella A.

3. La contrazione del mutuo è effettuata sulla base delle esigenze di cassa, per una durata non superiore a cinque anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 218.338.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014 (UPB S08.01.005 e S08.01.006).

4. A decorrere dall'anno 2009 la misura della tassa sulle concessioni regionali in materia di caccia prevista dalla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), articolo 87, comma 1, lettera b), è ridotta a euro 25; la relativa minore entrata è valutata in euro 1.075.000 annui (UPB E116.001).

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, al prezzo simbolico di un euro, alla società ARST Spa o alla sua controllata ARST Gestione FdS Srl, la proprietà dei beni immobili e delle loro pertinenze necessari all'esercizio dei servizi di trasporto, acquisiti al patrimonio regionale ai sensi del decreto legislativo 21 febbraio 2008, n. 46 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale); tali beni sono individuati, sulla base di apposito elenco, con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro quindici giorni, trascorsi i quali se ne prescinde. L'elenco, convalidato con determinazione del direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio, costituisce titolo ai fini della trascrizione nella Conservatoria dei registri immobiliari. I beni non più necessari per l'esercizio dei servizi di trasporto sono trasferiti, al prezzo simbolico di un euro, ai comuni territorialmente competenti che ne facciano richiesta per finalità sociali e produttive.

6. Nell'articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), sono introdotte le seguenti modifiche:

a) nel comma 9 le parole: "e degli interessi legali maturati" sono sostituite dalle seguenti: "e applicando gli interessi legali vigenti alla data della transazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. La Giunta regionale definisce i criteri di individuazione delle posizioni ammesse alla transazione, che può essere eseguita anche in più rate mensili, secondo condizioni, termini e modalità fissati dalla Giunta regionale";

b) nel comma 10, dopo le parole: "con contestuale soppressione degli stessi fondi, i crediti" sono aggiunte le seguenti: "in regolare ammortamento";

c) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Per le operazioni di finanziamento in contenzioso, gli Assessorati competenti per materia sono autorizzati a formulare, previa segnalazione dei soggetti convenzionati e secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 9, proposte transattive nei confronti dei debitori. In caso di rifiuto dei debitori o di mancato rispetto degli impegni assunti nell'accordo transattivo, l'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate provvede al recupero del relativo credito ai sensi della legge regionale n. 1 del 2009, articolo 2.".

Per le finalità di cui alla presente lettera è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di euro 200.000 (UPB S08.01.007).

7. È autorizzata, nell'anno 2009, una spesa valutata in euro 12.000.000, a valere sul titolo di spesa 12.3.01 della contabilità speciale di cui alla legge n. 402 del 1994 per l'acquisizione delle ulteriori quote di partecipazione al capitale sociale della SFIRS (UPB S01.05.002) [1].

8. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 400.000 per la corresponsione dell'indennità dovuta, ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), articoli 16 e 17, agli affittuari che abbiano eseguito opere di miglioramento, addizione e trasformazione effettuate su fondi di proprietà della Regione, qualora sia cessato il relativo contratto di affitto di fondo rustico (UPB S01.05.001).

9. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali), come modificata dall'articolo 5 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4), è inserito il seguente:

"1 bis. Insieme ai beni immobili sono inoltre trasferiti i beni mobili e le attrezzature di pertinenza degli immobili stessi. Gli oneri finanziari dipendenti da mutui accesi per la realizzazione degli immobili trasferiti ed ancora pendenti, sono assunti dalle nuove province a seguito dell'attribuzione delle risorse in entrata derivante dalla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1.".

10. Nella legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 27 dell'articolo 1 è soppressa la parola "specificamente";

b) il comma 28 dell'articolo 1 è abrogato;

c) nel comma 32 dell'articolo 1 sono soppresse le parole: "a favore degli enti pubblici territoriali";

d) il comma 9 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"9. Per gli anni dal 2009 al 2012, alle piccole e medie imprese, così come definite dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive, operanti in Sardegna attraverso insediamenti stabili, limitatamente al valore della produzione netta generata nel territorio della Regione, si applica l'aliquota ordinaria dell'IRAP ridotta nella misura massima prevista dalle leggi statali vigenti. Tale agevolazione è concessa a condizione che il numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati in ciascun periodo d'imposta, per il quale si richiede l'agevolazione, non risulti inferiore al numero dei lavoratori occupati alla data del 31 ottobre 2008. Tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 50 e 226, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la misura dell'agevolazione prevista dalla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, articolo 2, per l'imposta regionale sulle attività produttive, è riparametrata sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.";

e) nel comma 11 dell'articolo 2, dopo le parole "insediamenti stabili" sono inserite le seguenti: "limitatamente al valore della produzione netta generata nel territorio della Regione";

f) le lettere a) e b) del comma 11 dell'articolo 2 sono sostituite dalle seguenti:

"a) le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno; l'esenzione compete, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a), comma 1, del medesimo articolo;

b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), trasformate, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto, in conformità al regolamento regionale di attuazione della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, approvato con decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 3, in aziende pubbliche di servizi alla persona.";

g) nel punto 2) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 è soppressa la parola: "pubblici";

h) nel comma 4 dell'articolo 4 sono soppresse le parole "presso la SFIRS";

i) l'ultimo capoverso del secondo periodo del comma 37 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Entro i successivi quindici giorni, ovvero in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni, la direzione generale della Presidenza convoca una conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni. Entro i successivi trenta giorni dall'acquisizione del provvedimento finale previsto dal comma 9 dell'articolo 14 ter della legge n. 241 del 1990, il Presidente della Regione approva l'accordo di programma per l'avvio dei lavori.".

11. Gli interventi di cui alla programmazione comunitaria 2007-2013, attuati per il tramite di trasferimenti di risorse a fondi di rotazione e assimilati, sono realizzati anche in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 1993) articolo 2, comma 2.

12. È autorizzata una spesa valutata in euro 60.000 annui, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2013 da destinare ad attività di comunicazione ed animazione territoriale a favore dei soggetti interessati ai programmi di cooperazione europea attivati a valere sul ciclo di programmazione 2007-2013 (UPB S01.03.004).

13. Nella legge regionale n. 11 del 2006 sono introdotte le seguenti modifiche:

a)alla fine del comma 4 dell'articolo 36, dopo le parole: "degli Assessorati", sono aggiunte le seguenti: "la trasmissione all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, dei dati e della documentazione necessaria agli accertamenti e";

b)alla fine del comma 1 dell'articolo 38, dopo la parola: "determinabili", sono inserite le seguenti: "parimenti costituiscono impegni le conservazioni delle somme previste dall'articolo 60 della presente legge e da quelle disposte da specifiche norme.";
c)il comma 8 dell'articolo 60 della legge regionale n. 11 del 2006 è sostituito dai seguenti:

"8. Le somme stanziate per la realizzazione di opere pubbliche in gestione diretta sono conservate, costituendo impegno nel conto residui, per un anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, ovvero per due anni quando la loro realizzazione richieda l'approvazione di un progetto esecutivo, per tre anni quando è richiesta l'approvazione o autorizzazione paesaggistica o ambientale, per quattro anni quando è richiesta la valutazione di impatto ambientale.

8 bis. Gli stanziamenti relativi a finanziamenti destinati alle opere in gestione diretta da parte dell'Amministrazione regionale sono impegnati, complessivamente e con unico provvedimento, a favore dell'Assessorato competente per materia secondo le voci di spesa previste nel quadro economico, anche rivisitato in relazione alle esigenze di realizzazione dei lavori. Per impegno entro i termini si intende la costituzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata o la pubblicazione del bando di gara, entro gli stessi termini, purché faccia seguito l'affidamento dei lavori entro l'esercizio immediatamente successivo.

8 ter. I finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche, oggetto di perenzione amministrativa o di economia disposta in forza di legge, possono essere riassegnati ai sensi dell'articolo 26 della presente legge, anche a favore di soggetti diversi da quelli per i quali è stato assunto l'originario impegno di spesa, qualora le somme riassegnate siano utilizzate per le medesime finalità per le quali furono stanziate in bilancio.".

14. I termini previsti nell'allegato A della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna), articolo 25, comma 1, e articolo 26, comma 1, sono rispettivamente rideterminati al 31 dicembre 2009 e al 30 ottobre 2009.

15. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2007 è soppresso l'importo relativo all'annualità 2009 (UPB S01.06.001).

16. Nei comuni capoluogo di provincia di nuova istituzione, nelle more di emanazione della normativa regionale di riordino dell'ordinamento delle autonomie locali, non si procede, anche nel caso in cui la segreteria si renda vacante, alla riclassificazione della sede ai fini della nomina del segretario comunale. Ai comuni continua, pertanto, ad applicarsi la disciplina attualmente vigente, sulla base della classe di appartenenza per popolazione o della classificazione posseduta al momento dell'istituzione del capoluogo di provincia. È fatta salva, comunque, la possibilità che il consiglio comunale del comune neocapoluogo stabilisca, con propria deliberazione, la riclassificazione della sede in classe I/A o I/B.

17. [In attesa della disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), articolo 51, comma 2, nei comuni sardi aventi popolazione sino a 3.000 abitanti sono consentititi al sindaco tre mandati consecutivi] [2].

18. Le risorse autorizzate dalla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 1, comma 12, possono essere utilizzate, anche per incentivi aggiuntivi a favore del personale dipendente impiegato nell'attuazione del relativo progetto, sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio.

19. I termini previsti dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 7, comma 55, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2009.

20. L'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Cessioni agli enti locali territoriali)

1. Le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34, per la vendita a prezzo simbolico dei beni regionali per finalità pubbliche, di interesse pubblico o sociale, restano in vigore solo per le cessioni effettuate a favore degli enti locali territoriali e trovano applicazione previa apposita deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della proposta.

2. Nello spirito di sussidiarietà e decentramento ai comuni nella gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico, la Regione con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di demanio e patrimonio, è autorizzata, in deroga all'articolo 3, comma 1, della presente legge, ad individuare l'elenco dei beni immobili regionali da destinare agli enti locali territoriali interessati, al prezzo simbolico di un euro.".

21. I beni mobili, anche registrati, di proprietà della Regione già in carico o comunque utilizzati dai servizi dell'Ispettorato ripartimentale dell'agricoltura di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari e relativi uffici periferici, sono trasferiti all'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura.

22. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2007, è sostituito dal seguente:

"9. Al fine di consentire il pagamento urgente di spese da effettuarsi con immediatezza, anche in contanti, è autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario intestato alla Regione a favore del cassiere regionale, sul quale versano i competenti centri di responsabilità tenuti ai pagamenti. Il cassiere è tenuto a rendere annualmente il conto dei fondi messi a disposizione. Gli interessi maturati e le somme disponibili su tale conto, alla fine dell'esercizio sono riversati alle entrate della Regione entro il 15 gennaio dell'esercizio successivo. Ai fini della rendicontazione e del controllo valgono le disposizioni di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 11 del 2006.".

23. Nell'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2007, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. Al contratto di lavoro del direttore generale si applica, altresì, la disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13. In sede di prima applicazione i termini ivi previsti decorrono dalla data di approvazione della presente legge.".

24. All'articolo 11 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), è aggiunto il seguente comma:

"4 bis. Le amministrazioni pubbliche sono esentate dall'obbligo del pagamento dei canoni di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), articolo 7, ed al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), articoli 9 e 10, per le richieste di concessione di derivazione di acque pubbliche utilizzate esclusivamente per alimentare le riserve idriche destinate al Servizio antincendio e di protezione civile quali vasconi, laghetti collinari, vedette, serbatoi di cantiere e postazioni AIB. Eventuali crediti facenti capo all'Amministrazione regionale nei confronti delle suddette pubbliche amministrazioni, derivanti da obblighi pregressi connessi alle fattispecie di cui al presente comma, sono estinti.".

25. All'articolo 4, comma 36, della legge regionale n. 1 del 2009, le parole "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2009".

26. A valere sull'UPB S01.05.001 (cap. SC01.0909) una quota pari ad euro 14.000 per gli anni dal 2009 al 2021 è utilizzata quale rimborso, a favore dell'Unione dei comuni del Sinis-Montiferru, a copertura degli oneri derivanti dai contratti di mutuo per la ristrutturazione del monumento storico-artistico ex Seminario di Cuglieri.

 

     Art. 2. Disposizioni nei settori produttivi e occupazionali

1. È autorizzata nell'anno 2009 la spesa di euro 3.000.000 per l'erogazione di finanziamenti, tramite ARGEA Sardegna, a favore dei comuni a titolo di rimborso delle spese sostenute per gli interventi emergenziali, finalizzati alla sopravvivenza e governo del bestiame, in favore degli allevatori le cui aziende siano state interessate dagli incendi verificatisi nel mese di luglio 2009. Gli interventi effettuati dai comuni sono conformi al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (UPB S01.06.001).

2. L'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 7, comma 4, è destinata al soddisfacimento delle domande presentate ai sensi della legge regionale n. 2 del 2007, articolo 21, comma 4, anche a favore dei soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 7.

3. Nell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. L'Amministrazione regionale incentiva le produzioni di qualità erogando, ai produttori agricoli che corrispondono alla definizione di piccola e media impresa dell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Regolamento generale di esenzione per categoria) recante aiuti per:

a) l'ideazione e la progettazione del prodotto;

b) la presentazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità.

Gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi e sino al 100 per cento delle spese ammesse. L'Amministrazione regionale finanzia la partecipazione dei produttori agricoli a sistemi di qualità alimentare non finanziabili con il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (PSR), in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.";

b) [il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. L'Amministrazione regionale eroga aiuti sino all'80 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di campagne pubblicitarie nei paesi terzi, conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, alle organizzazioni di produttori (OP), alle loro unioni (OC), alle imprese agricole di trasformazione costituite in consorzi di cooperative e ai consorzi di tutela per i seguenti prodotti:

a) prodotti destinati al consumo diretto o alla trasformazione per i quali esistono possibilità di esportazione o di sbocchi nuovi nei paesi terzi, in particolare senza la concessione di restituzioni;

b) prodotti tipici o di qualità con un forte valore aggiunto.

La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le condizioni di erogazione degli aiuti in conformità a quanto disposto dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" capitolo VI.D; l'erogazione degli aiuti alla pubblicità è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE".

Per tali finalità è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.04.015)] [3];

c) il comma 13 è abrogato;

d) [il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. La Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, definisce programmi di attività promozionale e pubblicitaria. Tali programmi, che possono comprendere azioni di promozione e pubblicità rivolte anche ai paesi terzi, sono notificati alla Commissione europea ed attuati solo dopo l'approvazione ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE. Per la partecipazione istituzionale a fiere specializzate, l'Amministrazione regionale eroga aiuti sino al 100 per cento delle spese ammissibili, sotto forma di servizi agevolati: a)alle PMI attive nella produzione di prodotti agricoli secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;

b)alle PMI attive nella trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis);

c)alle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 875/2007 (de minimis)."] [4].

Per tali finalità, nell'anno 2009, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.04.015).

4. Gli aiuti all'avviamento delle organizzazioni di produttori ittici (OP) e delle loro unioni (OC), previsti dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 7, comma 15, sono erogati in conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, regolamento di esenzione per il settore della pesca.

5. È autorizzata, nell'anno 2009, l'ulteriore spesa di euro 3.000.000 al fine di incentivare, tramite i consorzi di difesa, le aziende agricole a ricorrere agli interventi assicurativi previsti nel Piano assicurativo nazionale e limitare, quindi, l'erogazione di indennizzi ex post per calamità naturali (UPB S06.04.006).

6. Per le finalità previste dalla legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), articolo 18, è stanziata la somma di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012 (UPB S06.04.014).

7. La Regione, per l'attuazione dei piani di sviluppo locali, nomina, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, fino a tre propri rappresentanti presso gli organi decisionali esecutivi dei singoli Gruppi di azione locale (GAL), per il periodo corrispondente all'operatività del PSR 2007-2013. I rappresentanti partecipano alle riunioni degli organi decisionali esecutivi, senza diritto di voto. Ad essi compete, se previsto dall'organo decisionale, un gettone di presenza d'importo pari a quello previsto per gli altri componenti; il relativo onere è rimborsato dalla Regione a fronte di attestazioni dei direttori dei GAL dell'avvenuta partecipazione. A tal fine, è autorizzata una spesa valutata, per il periodo di vigenza del PSR, in euro 10.000 (UPB S06.04.023).

8. L'Amministrazione regionale, tramite l'Agenzia ARGEA Sardegna, eroga contributi a favore dei produttori agricoli, sino ad un massimo di 2.500 euro per azienda e per triennio, a copertura degli interessi maturati nell'anno 2009 di mutui contratti per la realizzazione di progetti non finanziati con fondi pubblici o per il risanamento di posizioni debitorie. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le direttive di attuazione dell'intervento in conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli. Per tali finalità, per l'anno 2009, è stanziata la somma di euro 5.000.000 (UPB S06.04.005).

9. Per la ristrutturazione dei debiti delle aziende agricole è destinata, ad integrazione del Fondo di garanzia dei consorzi fidi convenzionati con ISMEA, la somma di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 da erogarsi in relazione all'effettivo utilizzo della convenzione da parte dei consorzi fidi stessi. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce i criteri di attuazione dell'intervento (UPB S06.04.005).

10. Al fine di rafforzare il legame con il territorio ed educare al consumo consapevole dei prodotti agro-alimentari tradizionali e di qualità, la Regione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio a ciò destinati nell'ambito della missione 16 - programma 01 - titolo 1 e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, può finanziare campagne di educazione alimentare presso le scuole del territorio regionale e presso le mense delle case di riposo e strutture analoghe gestite direttamente o indirettamente dalle amministrazioni comunali. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sono stabilite le modalità attuative dell'intervento [5].

11. Le lettere f), g) ed h) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) sono abrogate.

12. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 500.000 a favore delle province competenti per territorio, destinata alla concessione di indennizzi, per i danni causati dal gruccione (Merops apiaster) agli apiari e alle produzioni apistiche nel corso dell'anno 2008, agli imprenditori apistici previsti dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), articolo 3, comma 2, in conformità alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2003, n. 21/59 (UPB S06.04.012).

13. Le superfici vitate impiantate successivamente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto sono estirpate. Qualora l'estirpazione non venga eseguita entro il termine di sei mesi dal ricevimento della comunicazione dell'autorità regionale, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.200 per ogni decara o frazione di decara di superficie vitata illegale. La sanzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 per le superfici vitate impiantate precedentemente all'entrata in vigore del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti CE n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, e a decorrere dalla data di impianto della superficie vitata illegale, per le superfici vitate impiantate successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 479/2008; la sanzione è applicata ogni dodici mesi, a partire dalle date sopra indicate, aumentata di euro 600 per ogni decara o frazione di decara rispetto all'importo stabilito nell'anno precedente, fino ad un importo annuo non superiore al quadruplo di quella iniziale.

14. Le superfici vitate impiantate anteriormente al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto e non regolarizzate ai sensi del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono regolarizzate entro il 31 dicembre 2009 mediante il versamento di una somma di euro 250 per ogni decara o frazioni di decara di superficie illegale. I produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate illegalmente e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009. A decorrere dal 1° luglio 2010, al produttore che non abbia proceduto ad estirpare le superfici impiantate illegalmente e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009, è applicata la sanzione prevista nel comma 12 aumentata, ogni dodici mesi di riscontrata violazione, secondo le stesse modalità ivi stabilite.

15. In attesa della regolarizzazione prevista nel comma 12, ovvero in attesa della estirpazione prevista nei commi 12 e 13, i prodotti vitivinicoli derivanti dalle suddette superfici non possono essere immessi in circolazione, se non per la distillazione. A tal fine i conduttori presentano alla competente autorità regionale il contratto di distillazione entro la fine della campagna viticola nella quale i prodotti sono stati ottenuti, ovvero informano la stessa, entro il 31 maggio del medesimo anno, se intendano procedere a proprie spese alla vendemmia verde, con la distruzione totale o all'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione. Per ogni campagna viticola, un mese dopo la scadenza della presentazione del contratto di distillazione, qualora il contratto non sia presentato nei termini prescritti, ovvero copra parzialmente la produzione della superficie illegale, è inflitta una sanzione amministrativa variabile da 600 a 1.200 euro per ogni decara o frazione di decara di superficie illegale. La medesima sanzione è inflitta, dal 1° settembre della campagna viticola di riferimento, qualora non venga data comunicazione entro i termini prescritti dell'intenzione di procedere alla vendemmia verde, ovvero la vendemmia verde sia eseguita parzialmente.

16. I controlli del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di potenziale produttivo vitivinicolo e l'irrogazione delle sanzioni sono svolti dall'Agenzia ARGEA.

17. Per il cofinanziamento dell'apposito fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura, previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), articolo 15, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012. Le risorse sono ripartite con deliberazione della Giunta regionale e con obbligo di rendicontazione, nella misura massima del 20 per cento delle erogazioni statali, in favore dei consorzi fidi (Confidi) delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli ordini professionali, legalmente riconosciuti per la prevenzione del fenomeno dell'usura e iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (UPB S05.03.005).

18. I benefici di cui all'articolo 1, primo comma, punti 1 e 2 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16 (Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi), e di cui agli articoli 17, 18, 19 e 21 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale), sono concessi fino al limite massimo consentito dalla normativa europea generale e di settore relativa al regime de minimis.

19. È autorizzato, nell'anno 2009, l'ulteriore stanziamento di euro 2.000.000 al fine di consentire anche il pagamento dei contributi in conto interessi sui prestiti concessi alle imprese artigiane relativamente alle pratiche deliberate e finanziate nelle passate annualità (UPB S06.03.002).

20. Per la prosecuzione dell'intervento previsto dalla legge regionale 13 agosto 2001, n. 12 (Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato), relativamente all'apertura del bando per le assunzioni di apprendisti effettuate nell'anno 2006, è autorizzato, nell'anno 2009, lo stanziamento di euro 7.000.000 (UPB S06.03.002).

21. Per garantire il mantenimento e la prosecuzione dei programmi e il completamento delle misure in corso, per la partecipazione a fiere e momenti di aggregazione tra imprese che favoriscano l'internazionalizzazione delle aziende artigiane tramite interventi relativi alla promozione e valorizzazione dell'artigianato tipico, tradizionale ed artistico della Sardegna è autorizzato, nell'anno 2009, lo stanziamento di euro 2.500.000 (UPB S06.03.001).

22. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) sono introdotte le seguenti modificazioni:

a)alla lettera a) le parole "comprese quelle del demanio marittimo," sono sostituite da: "escluso il demanio marittimo";

b)alla lettera b), dopo le parole "ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico", sono aggiunte: "fatta eccezione per quelle del demanio marittimo".

23. È autorizzata, nell'anno 2010, l'ulteriore spesa di euro 25.000.000 per interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera previsti dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 (Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera), articolo 16 (UPB S06.02.006).

24. [È recepito il decreto 21 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2009, recante "Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera"] [6].

25. Il primo capoverso del comma 44 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008 è così sostituito: "La Regione è autorizzata a concedere a favore dei comuni sovvenzioni per le infrastrutturazioni funzionali di aree destinate alle attività produttive. Il relativo programma di spesa è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di industria.".

26. Ad integrazione degli stanziamenti disposti dalla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 4, comma 11, è autorizzato, al fine del completamento del piano di investimenti di Carbosulcis Spa, e per le attività di IGEA Spa, l'ulteriore stanziamento di euro 9.000.000 per l'anno 2009 (UPB S06.03.024).

27. L'articolo 3, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), è da interpretarsi nel senso che il consorzio industriale provinciale è costituito tra la provincia e i comuni, facenti parte dei consorzi industriali di cui alla tabella A allegata alla legge, nel cui territorio insistano aree industriali inserite nel piano regolatore industriale sovracomunale di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno).

28. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un disegno di legge di riforma della legge regionale n. 10 del 2008, in materia di riordino delle aree industriali.

29. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2008, sono introdotte le seguenti modifiche:

a)dopo la parola: "Borore" sono inserite le seguenti: ", salvo diversa deliberazione degli stessi,";

b)alla fine del comma sono aggiunte le parole: "I predetti comuni, per la gestione delle aree industriali che insistono sul proprio territorio, possono costituire un consorzio ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).".

30. Nella legge regionale n. 3 del 2008, all'articolo 1, dopo il comma 20 è inserito il seguente:

"20 bis. Le comunicazioni e le dichiarazioni relative al solo esercizio dell'attività produttiva, che non comportano valutazioni tecniche, si presentano al SUAP mediante una dichiarazione autocertificativa da parte dell'imprenditore che attesti la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'effettivo esercizio dell'attività e la conformità dell'intervento alla normativa applicabile. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, laddove la comunicazione sia completa, il SUAP rilascia una ricevuta che costituisce titolo autorizzatorio per l'immediato avvio dell'intervento dichiarato.".

30 bis. I titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna), che hanno la residenza o la sede legale in uno dei comuni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 55/108 del 29 dicembre 2000, punto 7), possono chiedere, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il trasferimento della licenza presso il comune ove hanno la residenza o la sede legale. I requisiti richiesti per avvalersi della presente disposizione devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2010 [7].

30 ter. Alla domanda è allegato l'originale della licenza per la quale è richiesta la conversione. Il comune provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e, contestualmente, restituisce la licenza all'ente che l'ha rilasciata. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di attuazione della presente disposizione i comuni trasmettono all'Assessorato regionale dei trasporti il numero delle licenze totali in carico [8].

31. Per il pagamento degli oneri rinvenienti dalla liquidazione ex EMSA è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 730.000 (UPB S06.03.023).

32. Le autorizzazioni di spesa di cui alla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 3, comma 2, lettera b), punto 1), possono essere utilizzate anche per l'attuazione di piani locali per l'occupazione giovanile che, deliberati dai comuni, sono finalizzati a favorire l'occupazione e l'autoimpiego di persone di età inferiore ai trentacinque anni, attraverso progetti promossi da soggetti pubblici e/o privati o mediante la creazione o l'espansione di imprese rispondenti ai criteri dell'imprenditoria giovanile. I comuni applicano procedure di evidenza pubblica per la selezione dei progetti proposti da terzi e per la selezione delle persone da impiegare nei progetti direttamente promossi dai comuni. I comuni ricorrono alle graduatorie degli uffici per l'impiego o, quando necessario, attraverso altre procedure basate su criteri non discriminatori.

33. Il comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2009 è sostituito dal seguente:

"13. È autorizzata la spesa di euro 25.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni stipulate per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2000 e della legge n. 388 del 2000, articolo 78, comma 2, nonché quelle attuative del 21 dicembre 2001 per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, ex decreto legislativo n. 81 del 2000 e della legge n. 388 del 2000, articolo 78, comma 2, nonché per l'attivazione di programmi volti all'assunzione di soggetti svantaggiati, ai sensi del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificato dal decreto legislativo n. 297 del 2002, e dagli ulteriori accordi relativi ad interventi di recupero ambientale complementari a quelli previsti dalle convenzioni. Per l'attivazione dei programmi di cui al capoverso precedente si procede secondo le disposizioni contenute nell'articolo 34, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Le opere ed i servizi erogati in forza delle convenzioni sono sottoposti, ai fini della liquidazione finale delle somme spettanti, all'esame e verifica amministrativa da parte di una commissione istituita con deliberazione della Giunta regionale che ne determina i compiti e le funzioni. Le opere realizzate in attuazione della convenzione firmata dal Ministero del lavoro, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dei beni culturali, dal Ministero delle attività produttive e dalla Regione autonoma della Sardegna il 23 ottobre 2001 e il 4 dicembre 2001, ai sensi della normativa sopracitata, sono assegnate a titolo gratuito ai comuni che ne cureranno la gestione anche in collaborazione con l'Ente parco geominerario storico, culturale ed ambientale della Sardegna. L'individuazione delle opere da trasferire ai comuni è effettuata con provvedimento dell'Assessorato competente in materia di patrimonio.".

Alla maggiore spesa di euro 4.500.000 si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 1, comma 6, iscritta in conto dell'UPB S06.06.002 (UPB S04.06.005).

34. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 4 del 2006, articolo 27, comma 5, da attuarsi mediante i soggetti esecutori individuati dalle deliberazioni della Giunta regionale del 21 novembre 2006 e del 29 maggio 2007, è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 500.000 (UPB S02.03.007).

35. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 bis della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda) sono inserite le parole: "siano stati prima dell'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985, concessi da parte dei comuni in uso, locazione, enfiteusi, mediante atti posti in essere dai comuni stessi anche in difformità alla normativa di cui alla legge n. 1766 del 1927, e".

36. Le disposizioni di cui al comma 35 si attuano in via straordinaria entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni la classificazione è dichiarata con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale previa deliberazione della Giunta regionale. L'utilizzo dei terreni è coerente con la programmazione urbanistica comunale.

37. Dopo il comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2007, sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. Per garantire un efficace coordinamento nell'attuazione degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese previsti in programmi finanziati o cofinanziati con risorse regionali, attuati direttamente o delegati a enti locali o agenzie di sviluppo, l'Amministrazione regionale definisce metodologie, procedure e strumenti atti a garantire la trasparenza, la semplificazione e l'informatizzazione delle attività favorendo, al contempo, la concentrazione territoriale delle risorse anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma che possono prevedere investimenti produttivi, infrastrutture e servizi sia pubblici che privati, anche ai sensi della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area), e sulla base di specifiche direttive di attuazione adottate nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi. Per favorire la costituzione di nuove imprese e l'innovazione delle piccole e medie imprese, viene fornita assistenza tecnica allo start-up e allo sviluppo d'impresa anche in modalità telematica con l'implementazione del portale regionale dedicato alle imprese e l'utilizzo della rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive. Per le attività previste dal presente comma, l'Amministrazione regionale si avvale del supporto tecnico del BIC Sardegna Spa con oneri a carico degli stessi programmi. Il programma di azione annuale delle attività dell'agenzia è predisposto sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione. Per l'acquisizione delle ulteriori quote di partecipazione del capitale sociale del BIC Sardegna Spa è autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro 688.000 (UPB S01.05.002).

5 ter. Nell'attuazione degli strumenti di agevolazione previsti dal presente articolo una parte delle risorse programmate può essere destinata al finanziamento delle iniziative produttive da realizzarsi in specifici ambiti territoriali interessati da situazioni di crisi.".

38. Per le aree di crisi di Portovesme, Ottana, Tossilo, Siniscola, Pratosardo, Porto Torres, Oristano e La Maddalena e per le altre aree individuate con deliberazione della Giunta regionale, a valere sugli stanziamenti del fondo della programmazione negoziata e per il sostegno alle attività produttive, è autorizzata una spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

39. L'articolo 5 della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5 (Abrogazione della legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività cooperativistica), è sostituito dal seguente:

"Art. 5

1. Le sovvenzioni ed i contributi di cui all'articolo 4 sono concessi con determinazione del dirigente del Servizio competente in materia di cooperazione. Le direttive di attuazione della presente legge sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere di una commissione composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di cooperazione, o un suo delegato che la presiede;

b) i rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute. La concessione di sovvenzioni per le cooperative e i consorzi di cooperative è attivata conformemente alle regole comunitarie in materia di aiuti de minimis alle imprese.".

40. [L'Agenzia LAORE Sardegna è autorizzata a inquadrare, attraverso prove selettive concorsuali per soli titoli, il personale dipendente dell'Associazione regionale allevatori in servizio alla data del 31 dicembre 2006, che abbia prestato la propria attività lavorativa nei servizi di assistenza tecnica a favore degli allevatori della Sardegna, ivi compresa l'attività di laboratorio e di amministrazione, finanziati con risorse regionali o statali, per almeno tre anni, riconoscendo nel passaggio l'anzianità di servizio e, a tal fine, la Giunta regionale, in attuazione della legge 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), articolo 28, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche della pianta organica della stessa Agenzia. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse previste nell'UPB S06.04.009] [9].

 

     Art. 3. Disposizioni per il superamento del precariato

1. Al fine del superamento delle forme di lavoro precario nella pubblica amministrazione regionale, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, gli enti e le agenzie regionali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, esclusivamente per motivate esigenze straordinarie ed entro la misura massima del 3 per cento delle proprie dotazioni organiche; le assunzioni avvengono sulla base di forme pubbliche di selezione, privilegiando quelle per soli titoli. Le assunzioni non costituiscono in alcun modo presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato. I provvedimenti di assunzione in violazione dei limiti previsti sono nulli e determinano la responsabilità contabile di chi li ha posti in essere. Gli stessi provvedimenti sono immediatamente notificati alle competenti autorità di controllo.

1 bis. L’Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al comma 1 è, inoltre, autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata triennale, previo superamento di specifica selezione concorsuale funzionale alla verifica della idoneità all’espletamento delle mansioni di servizio della qualifica di inquadramento [10].

1 ter. I comuni, singoli, associati e consorziati, e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati, avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002 [11].

1 quater. Tale personale è individuato tra quello che svolga o abbia svolto il proprio servizio come ultima sede nell'ente locale proponente il programma, dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti per la collocazione in quiescenza, sulla base di specifica graduatoria di merito formulata a seguito della selezione di cui al comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, della presente legge. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente, l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali. Alle assunzioni si provvede ai sensi di legge anche ai fini delle eventuali deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali [12].

1 quinquies. I programmi di cui al comma 1 ter, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono l’elenco degli aventi titolo, il relativo piano di spesa, i tempi di attuazione e le procedure di monitoraggio. Per l’attuazione dei programmi previsti al comma 1 ter è autorizzata, per l’anno 2011, una spesa valutata in euro 4.000.000; per gli anni successivi si provvede annualmente con legge finanziaria nella misura non inferiore a quella stabilita per l’anno 2011 (UPB S01.06.001). gli enti locali concorrono con una spesa non inferiore a quella posta a disposizione dall’Amministrazione per ciascun ente richiedente [13].

2. L'Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al comma 1 è, inoltre, autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata quadriennale [14].

3. I comuni e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002 [15].

Tale personale è individuato dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti di anzianità per la collocazione in quiescenza. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente, l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali, ai fini delle necessarie deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali.

4. I programmi di cui al comma 3, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono l'elenco degli aventi diritto, il relativo piano di spesa, i tempi di attuazione e le procedure di monitoraggio.

5. La Regione provvede, inoltre, tramite i propri Assessorati competenti in materia di personale e igiene e sanità, all'aggiornamento e prolungamento dei piani di stabilizzazione previsti dalla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 36, e dalla deliberazione 7 giugno 2007, n. 22/31, entro il limite massimo di quattro anni, al fine di ricomprendere i lavoratori precari che, alla data del 30 giugno 2011, abbiano maturati i requisiti richiesti dalle rispettive amministrazioni ai sensi delle vigenti normative [16].

6. La Regione provvede, tramite l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, alla puntuale verifica della attuazione delle norme di mantenimento in servizio del personale assegnato alle attività dei servizi per il lavoro, dei centri per lo svantaggio e delle agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2008, così come modificato dalla legge regionale n. 1 del 2009. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ai fini della piena attuazione delle norme definisce i necessari specifici accordi ai sensi della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), articolo 24.

7. I contratti a termine, atipici o flessibili, in essere alla data del 28 febbraio 2009, sono prorogati fino alla conclusione dei programmi di stabilizzazione previsti nel presente articolo.

8. Per l'attuazione dei programmi previsti nei commi 2 e 3 è autorizzata, per l'anno 2009, una spesa valutata in euro 3.000.000; per gli anni successivi si provvede annualmente con legge finanziaria nella misura non inferiore a quella stabilita per l'anno 2009 (UPB S01.06.001). Gli enti locali concorrono con una spesa di pari importo.

9. Per garantire la continuità del servizio svolto dal personale con contratti a termine, atipici o flessibili e di collaborazione coordinata e continuativa che opera nelle attività di disinfestazione, il contributo annuo alle province, previsto dalla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 15, comma 22, è incrementato di euro 850.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 (UPB S05.01.013).

10. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale riferisce, con cadenza quadrimestrale, alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e di lavoro, sull'andamento delle spese programmate a valere sul fondo regionale per l'occupazione previsto dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 6, alla cui dotazione finanziaria concorrono le assegnazioni provenienti dal bilancio regionale, dal bilancio statale e dai fondi comunitari destinate agli interventi regionali di politica del lavoro, di formazione professionale e per l'organizzazione e qualificazione dei relativi servizi anche territoriali. L'Assessore riferisce, inoltre, sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di lavoro previste dalla legge regionale n. 1 del 2009, dalla legge regionale 30 maggio 2008, n. 8 (Interventi urgenti a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), dalla legge regionale n. 3 del 2008 e dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego).

11. Nelle more della elaborazione e approvazione del nuovo Piano d'ambito delle risorse idriche, nel quale sono definite le compatibilità tecnico-economiche del sistema anche con il ricorso a strumenti e interventi straordinari, il gestore Abbanoa Spa è impegnato nella salvaguardia dei livelli occupazionali del personale dipendente delle ditte di conduzione di impianti, secondo le modalità definite nell'accordo RAS - ATO - organizzazioni sindacali e gestore del 10 luglio 2007. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il gestore provvede all'impiego, secondo le procedure di legge, di non meno di 230 unità del sistema della conduzione di potabilizzatori. Entro i successivi trentasei mesi, il gestore prosegue con la progressiva internalizzazione del sistema dei depuratori con l'impiego, secondo le procedure di legge e secondo i piani di gestione definiti dal gestore, delle unità aventi titolo ai sensi dell'accordo programmatico del 10 luglio 2007. Il gestore esegue un articolato programma di formazione, finanziato dalla Regione con una apposita linea di intervento, finalizzato all'aggiornamento professionale ed alla riqualificazione delle risorse aventi titolo, ai sensi dell'accordo programmatico del 10 luglio 2007, per la salvaguardia del livello occupazionale.

12. L'Amministrazione regionale, le agenzie e gli enti di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) sono autorizzati ad inquadrare, nei limiti delle disponibilità di organico e delle risorse stanziate a copertura delle medesime, i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2009 a tempo determinato, a condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico conforme alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e prorogato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno una volta [17].

 

     Art. 4. Politiche attive del lavoro

1. Gli interventi previsti dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 6, comma 1, lettera b), destinati alla realizzazione di azioni sperimentali e a progetti mirati di inserimento e reinserimento lavorativo, anche di lavoratori disoccupati, in mobilità o in cassa integrazione, provenienti da situazioni di crisi occupazionale, e quelli della legge regionale n. 1 del 2009, articolo 3, comma 12, finalizzati al mantenimento dei livelli occupativi in particolari settori interessati da situazioni di crisi, sono individuati e attuati dalla Regione, tramite accordi promossi dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, di cui siano partecipi le organizzazioni sindacali e datoriali e i soggetti pubblici e privati interessati, con il ricorso alle forme pattizie previste dalla legge regionale n. 40 del 1990, articolo 24.

2. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, si avvale per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, ove lo ritenga necessario, anche in deroga alle vigenti normative, degli enti, aziende e agenzie regionali e/o istituite con legge regionale e delle società controllate o partecipate dalla Regione. A tal fine si applicano le disposizioni di cui al titolo III della legge regionale n. 40 del 1990, e i relativi accordi sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro stipula nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).

3. Ai fini della massima accelerazione della spesa si provvede al finanziamento delle azioni e dei progetti mirati, previsti nel comma 1, tramite il fondo regionale per l'occupazione e con erogazioni entro le misure consentite dalla normativa comunitaria che non necessitino di preventiva notifica all'Unione europea. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie anche in funzione dell'impegno integrale delle risorse disponibili in materia di lavoro.

 

     Art. 5. Ambiente e governo del territorio

1. Per la gestione, il completamento e la manutenzione migliorativa, adeguativa e correttiva del Sistema informativo territoriale è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2009 e di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 (UPB S04.09.006).

2. Il programma di spesa previsto dalla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 12, comma 8, finalizzato all'informatizzazione dei catasti, è attuato dall'Amministrazione regionale attraverso progetti a favore dei comuni.

3. Al fine di favorire l'attuazione delle previsioni contenute negli atti di pianificazione strategica regolarmente approvati, è autorizzata, in conto dell'UPB S01.06.001, la spesa di euro 2.350.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, finalizzata alla concessione di contributi a favore dei comuni per gli studi di fattibilità e per la progettazione preliminare delle opere di maggiore impatto economico-sociale previste nei rispettivi piani strategici. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, approva i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi e identifica i relativi meccanismi di monitoraggio. È ammessa la presentazione di un massimo di tre istanze da parte di ogni ente locale. Costituiscono condizioni per l'ottenimento del contributo:

a)la dimostrazione dell'impatto socio-economico dell'opera;

b)il cofinanziamento comunale fino alla concorrenza di almeno il 30 per cento degli oneri per la progettazione e gli studi di fattibilità.

Il limite massimo di contribuzione riferito ad ogni singola progettazione preliminare è fissato in euro 180.000.

4. Al fine di sostenere la lotta all'abusivismo edilizio e la vigilanza sul territorio, la Regione promuove attività di supporto tecnico, logistico e operativo a favore dei comuni nell'espletamento delle competenze loro attribuite per legge; per tali finalità è autorizzata una spesa valutata in euro 250.000 annui (UPB S04.09.003).

5. Al fine dell'attuazione del Piano paesaggistico regionale è autorizzata la spesa di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 destinata alle attività di predisposizione, divulgazione e diffusione di linee guida, manuali ed altri strumenti operativi a supporto dell'attuazione del piano paesaggistico (UPB S04.09.003).

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) è aggiunto il seguente:

"4 bis. Nei campeggi non è richiesto il titolo abilitativo edilizio per gli allestimenti mobili di pernottamento che conservano i meccanismi di rotazione in funzione, non sono collegati permanentemente al terreno e i cui allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria sono amovibili in qualsiasi momento.".

7. Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), dopo le parole "gli interventi" sono aggiunte "relativi alla realizzazione delle pertinenze di cui all'articolo 817 del Codice civile, quelli".

8. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale) è aggiunto il seguente:

"3 bis. Le correzioni dei tematismi e degli elementi descrittivi e cartografici relativi alle componenti di paesaggio, ai beni paesaggistici ed ai beni identitari individuati dal Piano paesaggistico regionale, anche a seguito di motivata proposta del comune, sono effettuate dalla Regione mediante deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BURAS e della quale è data pubblicità sul sito istituzionale della Regione.".

9. Per assicurare la gestione della Rete natura 2000 attribuita alle regioni dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), articoli 3, 4, 7, 8 e 9, e per la concessione di contributi ai soggetti/enti gestori è autorizzata la spesa di euro 500.000 per il 2009 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 (UPB S04.08.001).

10. Per l'attuazione del progetto CAMP Italia per la Sardegna è autorizzata, a favore della Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna, la spesa aggiuntiva di euro 300.000 per l'anno 2009 e di euro 700.000 per l'anno 2010, quale cofinanziamento degli interventi previsti nel memorandum sottoscritto da UNEP (Programma ambiente delle Nazioni unite), dal Ministero dell'ambiente e dalla Regione Sardegna (UPB S04.04.002).

11. Per garantire il pagamento dei maggiori oneri retributivi a seguito dell'approvazione del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) di comparto e del contratto integrativo regionale di lavoro (CIRL) e l'assolvimento degli oneri derivanti dai cantieri avviati in attuazione alle previsioni normative di cui alla legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2003), è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa complessiva di euro 6.950.000 quale integrazione del contributo erogato per lo stesso anno a favore dell'Ente foreste della Sardegna (UPB S04.08.007).

12. Per le finalità previste dalla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 4, comma 34, è autorizzata, nell'anno 2009, l'ulteriore spesa di euro 4.000.000 (UPB S04.03.004).

13. Per le finalità di cui alla legge regionale n. 19 del 2006, articolo 7, comma 1, e articolo 12, comma 2, è autorizzata una spesa valutata in euro 100.000 annui per le spese di funzionamento dell'Autorità di bacino (UPB S01.03.003).

14. Nel comma 33 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008, il riferimento all'UPB S04.01.003, è sostituito con l'UPB S04.01.001.

15. È autorizzata la spesa di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 finalizzata ad attività di studio e monitoraggio dello stato di qualità delle acque, nonché per lo sviluppo della pianificazione di bacino con riferimento agli adempimenti previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (UPB S04.02.001).

16. È autorizzata la spesa di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 finalizzata ad attività di studio e monitoraggio in materia di difesa del suolo e delle coste, nonché per lo sviluppo della pianificazione di bacino con riferimento agli adempimenti previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2007/60/CE, del 23 ottobre 2007, e del decreto legislativo n. 152 del 2006 (UPB S04.03.003).

17. Per l'attuazione degli interventi conseguenti alle disposizioni previste dalla legge regionale n. 4 del 2006, articolo 22, comma 16, e dalla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 15, comma 10, diretti alla realizzazione della scuola di formazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna, è autorizzata nell'anno 2009 la spesa di euro 5.000.000 (UPB S02.02.004).

18. Il comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2008, è sostituito dal seguente:

"10. Per la realizzazione di interventi di politiche di sviluppo e per incentivare l'occupazione nel settore ambientale, l'Amministrazione regionale, previa sottoscrizione di appositi accordi di programma con gli enti locali interessati volti alla costituzione o alla gestione di aree protette, o al completamento degli interventi dei piani di gestione dei SIC, avviati con le risorse POR 2000-2006, è autorizzata a finanziare interventi di tutela, ove prioritariamente sono impiegati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, i lavoratori disoccupati residenti nei comuni sottoscrittori dell'intesa o dei SIC. Per le finalità del presente comma sono utilizzate le disponibilità sussistenti in conto dell'UPB S04.08.002 (cap. SC04.1753).".
19. Per assicurare la salvaguardia della fauna selvatica ferita o in difficoltà e, in particolare, le attività di recupero, trasporto, riabilitazione e rilascio, in attuazione delle disposizioni previste nella legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 400.000, da trasferire alle province e agli enti facenti parte della Rete regionale per la conservazione della fauna marina (mammiferi e tartarughe marine) (UPB S04.08.016).

20. Nella legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna - ARPAS) sono introdotte le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

"c) a contribuire alla gestione, nell'ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla Regione, del sistema informativo ambientale regionale (SIRA), per i moduli applicativi inerenti i processi operativi di interesse dell'Agenzia e, in tale ambito, alla raccolta sistematica, alla registrazione, alla validazione, all'elaborazione ed alla massima divulgazione dei dati ed informazioni rilevanti sotto il profilo della prevenzione e della protezione ambientale e territoriale;";

b) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:

"c bis) a fornire, con continuità, tutti i dati di rilevanza ambientale in proprio possesso e/o derivanti dai propri compiti istituzionali, necessari per il popolamento e l'aggiornamento del SIRA, secondo i formati, le regole di conformità e le modalità indicati dalla Regione;";

c) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

"d) alla realizzazione, in coordinamento con la Regione, ed alla gestione delle reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine, anche ai fini della valutazione del rapporto tra stato dell'ambiente e salute delle popolazioni;";

d) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:

"d bis) a utilizzare per la propria attività di monitoraggio, ispezione e controllo, il SIRA, al quale collabora per la gestione, unitamente alla Regione stessa;";

e) il comma 1 dell'articolo 4, il cui titolo è modificato in "Sistema informativo", è sostituito dal seguente:

"1. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2, l'ARPAS utilizza e contribuisce alla gestione, nell'ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla Regione, dei moduli inerenti i processi operativi di interesse dell'Agenzia, come organizzati entro il SIRA, che comprende, tra l'altro:

a) i sistemi informativi e le reti di monitoraggio ambientale esistenti, sia regionali che degli altri enti pubblici; a tale scopo l'ARPAS provvede, se necessario, a proporne, nell'ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla Regione, la loro integrazione, il potenziamento e l'adeguamento;

b) i sistemi informativi e le reti di monitoraggio ambientale la cui realizzazione risulti programmata o in corso di realizzazione da parte della Regione e degli altri enti pubblici al momento dell'entrata in vigore della presente legge.";

f) i commi 2 e 3 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il controllo preventivo è esercitato dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, tramite il competente servizio ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, ed ha per oggetto gli atti da essa indicati all'articolo 3. Inoltre, il controllo si estende agli atti attinenti le procedure concorsuali, la costituzione di rapporti di lavoro e l'attribuzione di incarichi di consulenza.

3. Il controllo di cui al comma 2 è di legittimità e di merito. Il controllo di legittimità consiste nel giudizio sulla conformità dell'atto rispetto a disposizioni legislative e regolamentari. Il controllo di merito ha natura di atto di alta amministrazione e consiste nella valutazione della coerenza dell'atto adottato dall'azienda rispetto agli indirizzi della programmazione regionale, alle regole di buona amministrazione e alle direttive della Giunta regionale.";

g) dopo il comma 3 dell'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. Qualora l'ente non provveda all'adozione degli atti obbligatori per legge o di quelli richiesti dal competente Assessorato, previa diffida a provvedere entro trenta giorni, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore nomina commissari ad acta.
3 ter. Alla tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995, dopo il "n. 16) Ente foreste della Sardegna" sono aggiunti il "n. 17) Conservatoria delle coste della Sardegna" ed il "n. 18)ARPAS".". 21. Al comma 25 dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2008, come modificato dalla lettera b) del comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2009, dopo le parole "Autorizzazione integrata ambientale (AIA)" sono aggiunte le seguenti "autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e autorizzazioni in ipotesi particolari ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, articoli 208 e 210, nonché l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del medesimo decreto legislativo e la valutazione di incidenza ambientale.".

22. È autorizzata, nell'anno 2009, a favore del CRAL regionale la spesa di euro 100.000 per il restauro e la messa in norma degli edifici di proprietà regionale concessi in uso al CRAL (UPB S01.05.001).

23. In attesa dell'approvazione di una legge regionale organica in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale sono adottate integralmente le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), ed è abrogato l'articolo 31 della legge regionale n. 1 del 1999. Gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale ovunque localizzati. Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dal decreto legislativo n. 4 del 2008, articolo 20. Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale, anche ai sensi di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), articolo 2, comma 158, lettera g). Sia gli impianti inferiori ad 1 MW che quelli inferiori a 60 kW sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale qualora rientranti nella fattispecie di cui all'allegato 3, lettera c bis), della seconda parte del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni [18].

24. I progetti riportati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ricadenti anche parzialmente all'interno dei della Rete natura 2000 sono assoggettati alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). Nell'articolo 48, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2006 le parole "di cui all'articolo 31 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999), sono sostituite dalle seguenti "relative alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale" [19].

25. [In attesa dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in modo organico la materia, l'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), articolo 12, è rilasciata dalle province con decorrenza dall'entrata in vigore della legge regionale n. 3 del 2008. Il termine massimo per la conclusione del relativo procedimento non può essere superiore a centottanta giorni] [20].

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

1. La Regione promuove la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e ne garantisce l'utilizzo regolamentato nel rispetto della sostenibilità ambientale ed in conformità alle finalità e ai principi posti dal decreto legislativo n. 387 del 2003, e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione della direttiva 2001/77/CE.

2. Le presenti disposizioni disciplinano la competenza e il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite ed individuate dalla vigente normativa comunitaria e statale.

3. [Al comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2006, alla fine della lettera b), è inserito il seguente periodo "e gli impianti di produzione di energie rinnovabili". Sino all'approvazione del Piano energetico ambientale regionale la competenza indicata nell'articolo 21, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 9 del 2006 è della Regione] [21].

4. Il procedimento di rilascio del titolo abilitativo relativo agli impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili è disciplinato dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003. L'amministrazione competente può stipulare accordi di cui all'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, finalizzati al rilascio dell'autorizzazione unica prevista dal decreto legislativo n. 387 del 2003, articolo 12, comma 3.

5. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla revisione delle linee guida per la localizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile.

6. Qualora le domande di rilascio siano eccedenti rispetto a quelle rilasciabili compatibilmente con le esigenze di natura tecnica e di tutela ambientale e territoriale, è adottato un criterio selettivo, non discriminatorio, di valutazione comparativa degli interessi coinvolti. Il criterio di valutazione garantisce un uso sostenibile del territorio il cui consumo consenta per le comunità locali, di conseguire obiettivi di qualità socio-economici, ambientali e paesaggistici.

7. Nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria, in conformità con le linee guida di cui al comma 5, la Regione adotta un Piano regionale di sviluppo delle tecnologie e degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.

7 bis. [La realizzazione di nuovi impianti eolici o di ampliamenti di impianti esistenti è consentita, oltre la fascia dei 300 metri, anche negli ambiti di paesaggio costieri, purché non ricadenti in beni paesaggistici e ricompresi:

- all'interno degli agglomerati industriali gestiti dai consorzi industriali provinciali di cui alla tabella A, e delle aree industriali e ZIIR di cui alla tabella B della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'interno delle aree circoscritte da una fascia di pertinenza pari a 4 km dal perimetro degli stessi;

- nelle aree relative a tutti i piani per gli insediamenti produttivi (PIP) del territorio regionale;

- nelle aree PIP di superficie complessiva superiore ai 20 ettari e la relativa fascia di pertinenza pari a 4 km, computabile anche come aggregazione di singoli PIP contermini;

- all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, e aventi potenza fino a 200 kW da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e alla legge regionale n. 15 del 2010] [22].

8. Nella legge regionale n. 2 del 2007 l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Art. 18 (Energia rinnovabile-eolica)

1. In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri, o in aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale.".

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di opere pubbliche e trasporti

1. L'autorizzazione di spesa, prevista dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 8, comma 22, in materia di edilizia abitativa, è rideterminata in euro 30.000.000 per l'anno 2009, in euro 50.000.000 per l'anno 2010 e in euro 30.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Il programma di spesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, anche in deroga alle percentuali di ripartizione della spesa indicate nella legge regionale n. 3 del 2008, articolo 8, comma 23 (UPB S05.03.010).

2. Una quota pari a euro 20.000.000 dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2006), articolo 5, comma 1, è destinata al potenziamento del programma straordinario di edilizia abitativa già approvato con deliberazione della Giunta regionale; per la prosecuzione del programma straordinario di edilizia abitativa per la costruzione e il recupero di alloggi di edilizia abitativa da attribuire prioritariamente in locazione a canone moderato, approvato con deliberazione del 16 novembre 2006, n. 47/10, è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 (UPB S05.03.010).

3. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 da destinare al finanziamento di progetti di ripristino, restauro e recupero di edifici di culto e delle strutture annesse di particolare pregio storico, artistico e culturale (UPB S03.01.004).
4. È autorizzato nell'anno 2009, l'ulteriore stanziamento di euro 2.500.000 per le finalità previste dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 9, comma 14, relative alla concessione di finanziamenti per opere e infrastrutture di interesse degli enti locali (UPB S07.10.005).

5. Al fine di consentire la piena partecipazione della Regione all'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA), organo tecnico della Conferenza delle regioni e delle province autonome per la materia degli appalti pubblici, è autorizzata una spesa valutata in euro 40.000 annui (UPB S01.03.007).

6. Per la realizzazione del sistema di monitoraggio e certificazione regionale della spesa previsti dalla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 1, comma 12, inerente gli interventi relativi ad opere pubbliche delegate agli enti o le opere pubbliche da realizzarsi sulla base di specifici atti convenzionali è autorizzata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa di euro 300.000 (UPB S01.04.002).

7. [Al comma 22 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), dopo le parole "fisico e procedurale" sono inserite le seguenti: "anche mediante apposita certificazione informatica"] [23].

8. L'autorizzazione di spesa, prevista dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 5, comma 22, finalizzata all'integrazione delle risorse assegnate dallo Stato per la realizzazione di opere e di interventi previsti dal Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, è rideterminata in euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 (UPB S04.03.004).

9. Sono autorizzati gli interventi di messa in sicurezza aventi carattere di particolare urgenza relativi ad opere connesse alle concessioni di derivazione d'acqua rilasciate ai sensi del regio decreto n. 1775 del 1933; la relativa spesa, da effettuarsi mediante anticipazione di risorse regionali con successiva rivalsa a danno dei titolari inadempienti è valutata in euro 1.000.000 annui (UPB S04.09.003).

10. È autorizzato, nell'anno 2009, lo stanziamento di euro 500.000 per le spese di gestione relative all'esercizio delle funzioni sul demanio marittimo e per la progettazione e studi periziali finalizzati alla predisposizione dei piani regolatori dei porti turistici della Sardegna (UPB S07.04.001).

11. [Il comma 18 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2007 è sostituito dal seguente:

"18. I finanziamenti delle opere da attuarsi a cura degli enti interessati sono impegnati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione dei fondi, ovvero del secondo anno successivo quando la loro utilizzazione richieda l'approvazione di un progetto esecutivo. Il termine è prorogato di un anno per i progetti che necessitano di provvedimenti autorizzativi o approvativi in materia paesaggistica o ambientale e di un ulteriore anno per quelli soggetti a valutazione di impatto ambientale. Per impegno entro i termini si intende la costituzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata o la pubblicazione del bando di gara, entro gli stessi termini, purché faccia seguito l'affidamento dei lavori entro l'esercizio immediatamente successivo."] [24].

12. Nella legge regionale n. 1 del 2009 sono introdotte le seguenti modifiche:

a)nella lettera b) del comma 14 dell'articolo 4, le parole: "l'importo dello stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3" sono sostituite dalle seguenti: "l'importo che residua dagli stanziamenti di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3";

b)il comma 16 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"16. Al fine di garantire la continuità del servizio di preminente interesse pubblico, gli eventuali prestiti assunti dal gestore del servizio idrico integrato regionale, Abbanoa Spa, società pubblica partecipata, usufruiscono della garanzia regionale per il rimborso del capitale, interessi e oneri accessori. I relativi oneri sono valutati in euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a valere sul fondo di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 1, comma 5 (UPB S08.01.001).".

13. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 21 febbraio 2008, n. 46 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale), al fine della riorganizzazione dei servizi e della integrazione delle relative strutture organizzative, le società di trasporto pubblico locale a capitale partecipato dalla Regione individuano il personale cui attribuire annualmente, attraverso le domande degli interessati e secondo le priorità dell'anzianità contributiva, indennità incentivanti per favorire l'esodo anticipato, mediante copertura degli oneri necessari al raggiungimento dei requisiti minimi di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), articolo 1, comma 2, e della allegata tabella B. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione. Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2009 e per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

14. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, la spesa di euro 2.000.000 per il finanziamento di studi, elaborazioni e progettazioni finalizzati all'attuazione del Piano regionale dei trasporti (UPB S07.06.001).

15. Per le finalità previste dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 148, è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per l'anno 2009 e di euro 3.000.000 per l'anno 2010 quale copertura degli oneri relativi ai trattamenti di malattia del personale dipendente delle aziende di trasporto pubblico locale (UPB S07.06.001).

16. È autorizzato il rimborso a favore del CACIP (ex CASIC) delle somme anticipate dallo stesso per la copertura del saldo degli oneri derivanti dalla liquidazione della Porto terminal Mediterraneo Spa, nonché delle spese derivanti dalla gestione dei centri intermodali di Porto Torres e Chilivani a valere sulle risorse stanziate in conto dell'UPB S07.04.004 (cap. SC07.0395).

17. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 3.000.000 da destinare alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli interventi relativi ai centri intermodali isolani (UPB S07.02.001).

18. A valere sulle disponibilità recate sul fondo della programmazione negoziata di cui all'UPB S01.03.010, una quota fino ad euro 10.000.000 è destinata al potenziamento ed alla valorizzazione del sistema aeroportuale regionale minore.

19. Per la realizzazione dello scavo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru, all'interno del polo nautico del nord-ovest della Sardegna, è autorizzata nell'anno 2009, a favore del Comune di Porto Torres, la spesa di euro 3.000.000 mediante utilizzo delle risorse iscritte in conto dell'UPB S01.03.010.

 

     Art. 8. Disposizioni nel settore sanitario e sociale

1. Per la riqualificazione della rete di emergenza-urgenza sanitaria prevista nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza), l'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 32, comma 10, è rideterminata per l'anno 2009 in euro 6.500.000 (UPB S05.01.004 e S05.01.002).

2. Nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono istituiti i seguenti registri di patologia:

a) registro tumori;

b) registro delle nefropatie e dei dializzati;

c) registro sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone;

d) registro sclerosi multipla;

e) registro incidenti cardiovascolari;

f) registro malformazioni congenite;

g) registro diabete;

h) registro malattie rare;

i) registro obesità - anoressia;

j) registro midollo osseo;

k) registro endometriosi [25].

3. Gli atti di istituzione dei registri previsti nel comma 2 vengono adottati in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), articolo 154, comma 1, lettera g).

4. I registri previsti nel comma 2 sono istituiti in relazione a programmi attivati nell'ambito della programmazione sanitaria e sociale e raccolgono, per lo studio e la ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, dati anagrafici e sanitari, con l'esclusione dei dati riferiti alle abitudini personali, relativi alle persone affette dalle malattie o soggette agli eventi sopra individuati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. Per gli accordi integrativi regionali per la medicina generale e la pediatria di libera scelta, finalizzati al perseguimento della continuità dei processi di cura, alla riduzione dei ricoveri inappropriati e degli accessi al pronto soccorso, alla realizzazione di azioni strategiche mirate alla riqualificazione della spesa farmaceutica e specialistica secondo principi di appropriatezza, è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 annui a valere sugli stanziamenti iscritti in conto dell'UPB S05.01.001.

6. Il comma 22 dell'articolo 18 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004) è abrogato.

7. L'autorizzazione di spesa disposta per le finalità previste dalla legge 23 gennaio 1968, n. 34 (Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche), articolo 7, è destinata anche al finanziamento delle attività nel campo della formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale del Servizio sanitario regionale e della formazione manageriale (UPB S05.01.001).

8. Per il programma di prevenzione del randagismo previsto dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 8, comma 19, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S05.02.005).

9. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2009 è così sostituita:

"f) risorse regionali per euro 4.000.000 destinate all'erogazione di assegni di cura o di altre provvidenze in favore di famiglie che si assumono compiti di assistenza e cura di disabili fisici, psichiatrici e sensoriali in situazione di gravità certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992, articolo 3, comma 3, e successive modifiche ed integrazioni. Tali risorse, anche ad integrazione, sulla base di criteri adottati con decreto assessoriale, sentita la commissione consiliare competente, sono destinate in particolare alle famiglie di persone in situazioni più estreme, con il più alto carico assistenziale, anche 24 ore su 24, a più alto punteggio e/o con la presenza di più persone in situazione di gravità nello stesso nucleo familiare, di cui alla graduatoria dei piani personalizzati di sostegno ai sensi della legge n. 162 del 1998.".

10. Le borse di studio di cui alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia), sono concesse, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a favore dei laureati medici e non medici, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), articolo 35, e dalla legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario), articolo 8. Per tali finalità è autorizzata l'ulteriore spesa valutata in euro 1.500.000 annui (UPB S02.04.010).

11. È autorizzata nell'anno 2009, a favore del Coordinamento regionale per le donazioni e i prelievi d'organo, la concessione di un finanziamento di euro 250.000 destinato alla realizzazione di un programma di pubblicità finalizzato a favorire l'incremento delle donazioni d'organo nel territorio regionale (UPB S02.04.010).

12. Il contributo previsto dalla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001), articolo 5, comma 44, è elevato fino a un massimo di euro 4.500. La maggiore spesa prevista per l'anno 2009 è valutata in euro 30.000; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria (UPB S05.01.007).

13. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività dell'assistenza sanitaria penitenziaria, nelle more del trasferimento della stessa dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale per il tramite della Regione, è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 quale anticipazione sui futuri trasferimenti da parte dello Stato (UPB S05.01.001).

14. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:

"4. Ai comuni territorialmente competenti sono delegate le funzioni amministrative previste dalla legge regionale 17 novembre 1978, n. 68, per garantire il funzionamento dei centri di servizi sociali gestiti dall'Ente italiano di servizio sociale (EISS) - Comitato regionale Sardegna. L'Amministrazione regionale determina annualmente con legge finanziaria, a decorrere dall'anno 2010, l'importo da trasferire ai comuni ove hanno sede i centri.".

Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2009, la concessione di un contributo straordinario di euro 84.000 a favore del centro di Ottana.

15. Nelle more della predisposizione di un piano di riqualificazione professionale, sono inclusi, tra gli operatori che possono svolgere le mansioni di educatore, anche se non in possesso dei requisiti richiesti dal punto 7 dell'allegato alla delibera della Giunta regionale n. 62/24 del 14 novembre 2008, gli educatori di ruolo e non di ruolo e i titolari di servizi educativi per la prima infanzia, in possesso di diploma di scuola media superiore anche ad indirizzo non educativo che hanno maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno cinque anni di esperienza lavorativa nei servizi territoriali socio-assistenziali e/o sanitari pubblici e privati nello svolgimento delle funzioni di educatore nei settori sociale e sanitario.

16. Nella legge regionale n. 9 del 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a)dopo il comma 2 dell'articolo 71 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Sono trasferite alle ASL le seguenti funzioni:

a) in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), e successive modifiche e integrazioni, nonché a causa di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria prevista nel comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria);

b) relative all'erogazione di contributi a favore di titolari di patenti di guida A, B, C, speciali con incapacità motorie permanenti previste nell'articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).";

b) dopo il comma 3 bis dell'articolo 83 è aggiunto il seguente:

"3 ter. La Giunta regionale definisce i tempi e le modalità di trasferimento alle ASL delle funzioni previste nel comma 2 bis dell'articolo 71 e annualmente ne determina le relative risorse finanziarie.".

17. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 300.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore dei familiari delle vittime degli incendi del 23 luglio 2009 (UPB S01.03.009).

18. [Nell'articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1963, n. 14 (Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca), dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f bis) due membri in rappresentanza delle aziende di acquacoltura intensiva."] [26].

19. Per favorire la partecipazione dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e di quelli espulsi dal sistema produttivo che non ne beneficiano, a percorsi di riqualificazione professionale, aggiornamento, potenziamento delle competenze e reinserimento lavorativo, prevalentemente attraverso forme di tirocinio presso le imprese o soggetti accreditati del sistema associativo, sindacale e datoriale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012, cui si provvede a valere sulle risorse del POR-FSE 2007-2013; detto importo è ripartito in egual misura tra le due categorie di beneficiari. Al lavoratore che partecipa al percorso formativo è erogato, previa stipula di un apposito patto di inserimento, un contributo mensile sino a euro 500, nell'ambito degli accordi stipulati tra la Regione e lo Stato. L'ammontare può variare in relazione ai massimali previsti dalle leggi vigenti, alla tipologia e alla durata del percorso formativo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, approva il programma degli interventi, da realizzarsi attraverso la predisposizione e l'attuazione di percorsi individuali integrati di formazione e lavoro realizzati dal sistema pubblico dei servizi per il lavoro in collaborazione con gli enti di formazione, i criteri di priorità, i parametri di adeguamento del contributo mensile, le modalità attuative degli interventi, avendo riguardo al raccordo con i complessivi interventi di politica attiva del lavoro e di completamento del sostegno al reddito già in essere. Gli interventi possono essere attuati anche attraverso la costituzione di doti finanziarie personali e di conseguenti voucher formativi o destinati all'acquisizione di servizi utili alle finalità del programma di intervento. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

20. Gli stanziamenti previsti dalla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 3, comma 2, lettera d), disposti a favore di lavoratori che non beneficiano degli ammortizzatori sociali ai sensi della vigente normativa statale e per misure atte a sostenere i lavoratori e le imprese che decidono di fare ricorso a contratti di solidarietà, sono utilizzati prioritariamente per l'erogazione di sussidi a favore dei lavoratori non beneficiari degli ammortizzatori sociali espulsi dal sistema produttivo nel corso degli anni 2008 e 2009. Il sussidio è corrisposto per un periodo massimo di dodici mesi. Tali sussidi, la cui misura è stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentite le organizzazioni sindacali regionali, sono destinati con particolare riferimento ai lavoratori del settore industriale e del relativo sistema dei servizi in appalto.

21. I limiti di reddito e i rimborsi a favore dei nefropatici previsti rispettivamente dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 43 (Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11: «Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici»), articolo 1, commi 1 e 5, e articolo 2, commi 1 e 2, sono elevati nella misura non superiore al 30 per cento e nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio a far data dal 1° giugno 2009. Per tali finalità è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 150.000 annui (UPB S05.03.007).

 

     Art. 9. Disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport

1. A favore dell'istruzione sono autorizzati i seguenti interventi:

a) lo stanziamento, per l'anno 2009, di euro 1.200.000 e euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ad integrazione delle risorse finanziarie per interventi urgenti di edilizia scolastica previste dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 4, comma 1, lettera m), e per la messa a norma di edifici scolastici (UPB S02.01.005);

b) la concessione, nell'anno 2009, di un contributo straordinario una tantum di euro 50.000 alle sedi SSIS di Cagliari e Sassari (UPB S02.01.013);

c) la concessione, nell'anno 2009, agli enti locali, di un contributo di euro 150.000 per interventi a favore della gioventù previsti dalla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 - legge finanziaria 2003, variazioni di bilancio e disposizioni varie), articolo 7 (UPB S02.01.013);

d) la concessione di un contributo annuo di euro 220.000 a favore del Consorzio Forgea international per la realizzazione di corsi di formazione nel settore geominerario e ambientale, nella sede di Iglesias, rivolti a dirigenti e tecnici provenienti da paesi in via di sviluppo; conseguentemente è ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 1, comma 6, in capo all'UPB S02.01.009 (cap. SC02.0170);

e) una quota annua, pari a euro 980.000, del fondo unico previsto dalla legge regionale n. 7 del 2005, articolo 12, comma 1, lettera a), è destinata a favore dell'Associazione per la libera università nuorese (AILUN) per le finalità previste dalla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie), articolo 25, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2007 è sostituita dalla seguente:

"h) a favore delle Università di Cagliari e Sassari, una spesa valutata in euro 2.500.000 annui per il finanziamento dei programmi di mobilità studentesca internazionale, attivati sulla base dei programmi comunitari LLP/Erasmus e Leonardo o di accordi bilaterali per la mobilità degli studenti, e per il miglioramento dei servizi agli studenti dei due atenei (UPB S02.01.009);".

3. La Giunta regionale, al fine di favorire l'utilizzo del personale precario della scuola secondo l'ordine delle relative graduatorie, predispone, per l'anno 2009-2010, un programma di interventi volto a sostenere l'estensione del tempo scuola nelle scuole dell'infanzia fino a cinquanta ore settimanali e l'attivazione, nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, di moduli didattico-integrativi. Il programma è approvato in via preliminare dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e inviato alla Commissione consiliare competente che esprime il proprio parere entro quindici giorni, decorsi i quali se ne prescinde. Entro ulteriori dieci giorni la Giunta regionale lo approva in via definitiva. Alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilità sussistenti nelle UPB S02.01.001 e S02.01.006. La Giunta regionale provvede alle variazioni compensative nell'ambito delle medesime UPB a' termini della legge regionale n. 11 del 2006.

4. Nelle more di una riforma organica della normativa regionale in materia di istruzione, la Giunta regionale, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive definite in base alle vigenti disposizioni e tenuto conto delle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, definisce le modalità e i criteri per la distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche. Nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta regionale, la Direzione generale dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, provvede alla distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche.

5. Per favorire l'alta specializzazione giuridica, per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, è autorizzata la spesa di euro 400.000 per il conferimento di borse di studio, da attribuire anche con la collaborazione degli Uffici giudiziari giudicanti di 1° grado del distretto di Corte d'appello della Sardegna, a favore dei giovani laureati in giurisprudenza frequentanti il 2° anno di scuole di specializzazione per le professioni forensi presso le Università della Sardegna, o iscritti al Registro dei praticanti avvocati di uno degli ordini forensi della Regione per il 2° anno di pratica, ovvero ammessi a dottorati di ricerca in materie giuridiche delle università sarde. (UPB S02.01.013). Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per il conferimento di borse di studio, da attribuire anche con la collaborazione della Presidenza del Tribunale amministrativo della Sardegna, a favore dei giovani di cui al presente comma (UPB S02.01.013) [27].

6. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2008 le parole "e prioritariamente" sono soppresse.

7. Per soddisfare l'attuale fabbisogno del Sistema sanitario regionale, una quota del Fondo unico previsto dalla legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna), pari a euro 1.000.000 per l'anno 2009 e a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, è destinata al finanziamento dei corsi di laurea in professioni sanitarie (UPB S02.01.009) [28].

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi previsti dalla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica), sono attribuiti ai comuni; per tali finalità è autorizzata una spesa valutata in euro 1.500.000 annui (UPB S05.04.003). Dalla stessa data sono abrogati:

a) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 79 della legge regionale n. 9 del 2006;

b) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna);

c) il comma 17 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2008.

9. La lettera e) del comma 11 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2005 è sostituita dalla seguente:

"e) la spesa complessiva di euro 100.000 annui da suddividere tra le associazioni aventi comprovata esperienza nel campo degli scambi internazionali nonché accreditate presso le istituzioni europee ed internazionali che hanno le seguenti finalità (UPB S02.01.013):

1) realizzare progetti di mobilità giovanile internazionale, di promozione dell'interculturalità e della cittadinanza europea;

2) promuovere gli scambi giovanili.".

10. A favore della cultura, dello spettacolo e dello sport, sono autorizzati i seguenti interventi:

a) [per l'anno 2009 e successivi, la spesa di euro 60.000 per il funzionamento dello Sportello linguistico regionale (UPB S03.02.001)] [29];

b) [per gli anni 2009 e 2010, la spesa di euro 50.000 per la sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curriculare (UPB S03.02.001)] [30];

c) per la produzione e la diffusione di programmi radiofonici e televisivi da realizzare con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e secondo le modalità previste dalla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953), articolo 22, comma 1, lettera b), per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012, la spesa di euro 200.000 (UPB S03.02.003);

d) per l'anno 2009, a valere sulle disponibilità recate dall'UPB S05.04.001 - cap. SC05.0856 la somma di euro 100.000 è destinata a sostegno delle attività sportive per i diversamente abili;

e) per l'anno 2009 a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC03.0053 una quota fino ad euro 300.000 destinata a fronteggiare le spese relative ad indagini archeologiche di emergenza (UPB S03.01.004);

f) per gli anni 2009 e 2010, la spesa di euro 150.000 per iniziative di ricerca e monitoraggio sulla promozione della cultura e della lingua sarda in settori economici di rilevanza strategica (UPB S03.02.001);

g) a valere sul fondo previsto dalla legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), articolo 20, una quota annuale pari a euro 130.000 destinata alle finalità di cui alla legge regionale 27 novembre 1979, n. 61 (Concessione di un contributo annuale all'Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo - ISPROM);

h) per l'anno 2009 la spesa di euro 50.000 quale contributo straordinario all'Istituto studi e programmi per il Mediterraneo (ISPROM) finalizzato a realizzare interventi per favorire la pace ed il confronto fra i popoli nell'area mediterranea, da attuarsi anche attraverso l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali per la città di Betlemme" (UPB S03.02.005);

i) per i compiti istituzionali la spesa di euro 20.000 per l'anno 2009 a favore dell'associazione Centro studi Emilio Lussu di Cagliari (UPB S03.02.005);

j) per favorire la diffusione della didattica universitaria mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, la spesa di euro 150.000 a favore della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari per il finanziamento di un progetto pilota di formazione a distanza, da realizzare anche con il coinvolgimento della autonomie locali (UPB S02.01.009);

k) lo stanziamento integrativo di euro 150.000 annui a favore dell'Istituto Euromediterraneo (ISR) di Tempio-Ampurias per le finalità di cui alla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 28, comma 1, lettera g) (UPB S03.02.005);

l) per le finalità di cui alla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 27, comma 2, lettera n), a favore della Facoltà teologica della Sardegna, la spesa di euro 10.000, quale integrazione del contributo disposto per l'anno 2009 e la spesa valutata in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2010 (UPB S02.01.009 - cap. SC02.0166);

m) per la gestione e l'attività istituzionale, per l'anno 2009, la spesa di euro 100.000 a favore dell'Istituto Camillo Bellieni di Sassari (UPB S03.02.005);

n) per la tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario della Sardegna, per la piena fruibilità da parte della comunità scientifica e dei cittadini interessati, la concessione di un contributo di euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, a favore dell'Archivio storico diocesano di Cagliari, per la realizzazione di un progetto di ordinamento e inventariazione dei fondi della Contadoria generale del tribunale di appellazioni e gravami, della Curia arcivescovile e del Tribunale ecclesiastico di Cagliari (UPB S03.02.005);

o) a integrazione degli stanziamenti previsti dalla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000), articolo 38, l'ulteriore spesa annua di euro 400.000 a favore degli enti locali che gestiscono siti riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità; il relativo programma è disposto dalla Giunta regionale a' termini della legge regionale n. 1 del 1977, articolo 1, comma 4, lettera i) (UPB S03.01.003);

p) per le finalità di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche), articolo 1, comma 1, lettera c), l'ulteriore spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012 (UPB S06.02.002):

q) per l'attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione, la Provincia di Sassari, il Comune di Sassari, la Fondazione Banco di Sardegna e la Camera di commercio, industria e artigianato di Sassari del 14 gennaio 2008, relativo alla costituzione della Fondazione per la realizzazione e la gestione del Museo Biasi, la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012 (UPB S03.01.003);

r) per il 2009 la spesa di euro 260.000 in favore del Comune di Castelsardo per l'attuazione dell'accordo quadro fra Regione, Camera di commercio di Sassari, Università di Sassari e Comune di Castelsardo, per la sperimentazione del progetto pilota sul turismo nei borghi (UPB S06.02.002); s) per il 2009 la spesa di euro 25.000 in favore del Comune di Urzulei per l'organizzazione della manifestazione "Forum europeo di speleologia" (UPB S04.03.003);

t) valere sulle disponibilità recate dall'UPB S03.01.003, un contributo annuo di euro 100.000 a favore del centro studi filologici per la gestione e le attività istituzionali;

u) per l'anno 2009, a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC05.0860, la concessione di un contributo di euro 50.000 a favore della sezione sarda del Comitato italiano paralimpico per l'organizzazione delle paralimpiadi regionali sarde (UPB S05.04.001);

v) per l'anno 2009 a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC05.0971, la spesa di euro 350.000 per la realizzazione e/o partecipazione a festival cinematografici di rilievo nazionale e internazionale organizzati in rete e promossi da organismi costituiti in forma associata (UPB S05.04.006);

w) per l'anno 2009 a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC05.0858, la concessione di un contributo di euro 100.000 a favore del Comitato regionale del CONI per la partecipazione della rappresentativa della Sardegna alla manifestazione sportiva internazionale denominata Jeux des Iles (UPB S05.04.001);

x) per gli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa di euro 300.000 per la pubblicazione di opere di particolare pregio finalizzate alla promozione della Sardegna (UPB S03.02.001);

y) una quota annua, pari ad euro 100.000 dello stanziamento iscritto in conto dell'UPB S03.01.001 (cap. SC03.0001), destinata alle spese di gestione e funzionamento del Padiglione etnografico presso la Cittadella dei musei di Cagliari dedicato all'esposizione regionale permanente della Collezione Cocco;

z) a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo previsto dalla legge regionale n. 14 del 2006, articolo 20, una quota pari ad euro 190.000 destinata alla Fondazione Giuseppe Dessì per spese di gestione e per l'organizzazione del relativo premio (UPB S03.02.005);

aa) per favorire gli studi, la ricerca e le attività culturali, nell'anno 2009, la spesa complessiva di euro 60.000, di cui:

1) euro 15.000 a favore dell'Istituto di studi e ricerche Antonio Gramsci di Cagliari;

2) euro 30.000 a favore della "Casa Gramsci" di Ghilarza;

3) euro 15.000 a favore dell'Associazione "Casa natale Antonio Gramsci" di Ales.

Il contributo è corrisposto nella misura dell'80 per cento a titolo di anticipazione. Il saldo è erogato previa presentazione di autocertificazione del responsabile legale attestante l'utilizzo dei finanziamenti per le finalità assegnate.

11. [Nelle more dell'approvazione del Documento di programmazione regionale in materia di spettacolo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in carenza di tale documento di programmazione di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna). In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, ed in attuazione del disposto della lettera b) del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale n. 18 del 2006, la Regione è tenuta a stipulare convenzioni rinnovabili di durata biennale con l'Ente concerti Marialisa De Carolis di Sassari – Teatro di tradizione ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali), e riconosciuto di interesse regionale dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2006 - per concorrere all'attività istituzionale, all'organizzazione delle stagioni liriche e concertistiche annuali, all'incremento del patrimonio artistico-strumentale, allo sviluppo della cultura musicale sul territorio e alla gestione di strutture teatrali. Tali convenzioni disciplinano il sostegno finanziario agli interventi, il cui ammontare non può essere inferiore al 70 per cento dei costi dichiarati nel bilancio dell'ente nell'esercizio precedente l'anno di erogazione del contributo ma comunque e in ogni caso non superiore a euro 700.000 annui e prevedono le modalità di liquidazione dell'anticipazione del contributo annuo] [31].

12. Nella legge regionale n. 14 del 2006, articolo 21, comma 1, dopo la lettera t) è inserita la seguente:

"t bis) il sostegno alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale previsto nell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alla L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, e alla L.R. 17 gennaio 1989, n. 3), settore culturale." (UPB S05.03.001 – S05.03.002).

13. Per il funzionamento dell'Istituto storico arborense per la ricerca e la documentazione sul Giudicato di Arborea e il Marchesato di Oristano (ISTAR), è autorizzata a favore del Comune di Oristano la concessione di un contributo valutato in euro 50.000 annui (UPB S03.02.001).

14. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle competenze previste dalla legge regionale n. 14 del 2006, e nell'attesa dell'approvazione del Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, è autorizzata a erogare finanziamenti per il completamento di musei degli enti locali in fase di ultimazione.

15. Nel comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2009, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tali risorse sono utilizzate dagli enti locali per garantire la continuità, salvaguardando le professionalità e le esperienze acquisite dai soggetti esecutori, dei progetti in essere ai sensi della legge regionale 14 giugno 1988, n. 11, articoli 92 e 93, e legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, articolo 38, e successive modifiche e integrazioni, e di quelli di cui al medesimo articolo 23 della legge regionale n. 4 del 2006, in misura non superiore al 90 per cento, e sono così determinate:

a) UPB S03.01.003 euro 15.500.000 per l'anno 2009, euro 16.000.000 per l'anno 2010 e euro 18.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012;

b) UPB S03.01.006 euro 7.000.000 per l'anno 2009, euro 7.500.000 per l'anno 2010 e euro 8.500.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012.".

16. L'utilizzazione dei contributi impegnati negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 a favore degli enti locali per le finalità di cui alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), è prorogata ai due esercizi successivi a quello di assegnazione purché l'ente documenti la realizzazione delle iniziative finanziate.

17. I contributi concessi ai privati, ai sensi della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15 (Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008), articolo 1, comma 5, lettera a), per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate sono da rendicontare limitatamente al raggiungimento della quota del contributo concesso, esclusivamente in relazione alle unità immobiliari a uso di abitazione principale (prima casa) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2008, n. 67/2.

18. Nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:

a)nel comma 1 dell'articolo 6:

1) la lettera d) è soppressa;

2) la lettera e) è così sostituita: "quattro rappresentanti di federazioni sportive nazionali, di cui due per sport individuali, designati dal Comitato regionale sardo del CONI";

3) la lettera f) è così sostituita: "due esponenti degli enti di promozione sportiva, designati dal Comitato regionale sardo del CONI";

4) la lettera l) è soppressa;

5) la lettera m) è soppressa;

6) la lettera o) è soppressa.

b) nel titolo dell'articolo 22 e nel comma 1 le parole "a carattere dilettantistico" sono soppresse;

c) nel comma 1 dell'articolo 27 le parole "non iscritti a leghe professionistiche" sono così sostituite "per la partecipazione a campionati non professionistici";

d) dopo il comma 7 dell'articolo 27 sono aggiunti i seguenti:

"7 bis. La Regione è autorizzata a concedere contributi forfetari, nella misura massima prevista dal comma 2, a favore delle federazioni sportive riconosciute dal CONI per la partecipazione delle loro rappresentative ai campionati italiani.

7 ter. Per le squadre che vincono i rispettivi campionati nazionali della massima serie, con conseguente diritto di partecipazione alle Coppe europee per le squadre vincitrici di scudetto, Champions League, è prevista una premialità del contributo regionale pari al 50 per cento del finanziamento programmato su base annuale per la stessa squadra.".

 

     Art. 10. Piano straordinario per la residenzialità universitaria nella città di Cagliari

1. L'Ersu di Cagliari, al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo studentesco, accelerando e razionalizzando la spesa degli stanziamenti statali e regionali specificatamente finalizzati in un quadro di programmazione unitaria, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, è autorizzato a predisporre un Piano straordinario per la residenzialità universitaria nella città di Cagliari.

2. Il Piano di cui al comma 1, fatto salvo il mantenimento delle strutture esistenti coerenti con i requisiti di cui al presente articolo, ai fini del rinnovo del patrimonio immobiliare dell'Ente, del contenimento delle spese di gestione dei servizi e del miglioramento qualitativo delle condizioni di vita degli studenti, prevede la polarizzazione delle residenze e delle strutture di servizio culturale, sportivo e di ristorazione in prossimità dei principali poli universitari cittadini.

3. Il Piano predisposto ai sensi dei commi 1 e 2, corredato dai progetti preliminari delle opere, è trasmesso a cura del Presidente della Regione al Comune di Cagliari ed agli altri soggetti interessati ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. Al fine di dare copertura finanziaria agli interventi del presente articolo sono rimodulate tutte le risorse non liquidate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatti salvi gli impegni pluriennali derivanti da mutui o rateizzazioni, stanziate dalla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), articolo 37, comma 7, dalla legge regionale n. 1 del 1999, articolo 28, e dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 3, nonché gli stanziamenti di cui alle deliberazioni CIPE n. 35/2005 e n. 3/2006, assegnati ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208 (Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse) e ricompresi nell'Accordo di programma quadro "Istruzione". L'Ersu di Cagliari è autorizzato, nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), alla dismissione, in permuta o vendita, degli immobili del proprio patrimonio che non rappresentino più risorse strumentali strategiche rispetto alle proprie finalità istituzionali ovvero non siano coerenti con il Piano di cui al comma 1.

5. Sono fatte salve, con l'eccezione di far ricorso alle ulteriori transazioni, le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 4 del 2006 con le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "almeno 1.000" sono sostituite dalle parole "almeno 500";

b) alla lettera a) del comma 2, le parole da "e la realizzazione" fino a "anche" sono sostituite dalle parole "per un importo pari a euro 35.000.000";

c) la lettera c) del comma 2 è soppressa.

 

     Art. 11. Disposizioni per l'organizzazione amministrativa

1. Il Presidente della Regione può avvalersi di un ufficio stampa e informazione, composto da un capo ufficio e da un numero di collaboratori, non superiore a dodici, dei quali fino ad otto scelti tra iscritti all'ordine dei giornalisti e fino a quattro scelti tra esperti qualificati in materia di social media management, digital PR, video making and editing, illustrazione, grafica digitale o figure equipollenti comunque funzionali all'efficacia della comunicazione complessiva dell'azione di governo. I collaboratori sono direttamente assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quella della legislatura. Agli iscritti all'Ordine dei giornalisti è applicato il relativo contratto di lavoro. I criteri per il trattamento economico degli altri esperti qualificati non inquadrabili nell'ambito del contratto di lavoro giornalistico, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nell'ambito dei contratti di lavoro applicabili. I criteri per la composizione e l'organizzazione dell'ufficio e per il trattamento economico, nell'ambito del contratto di lavoro giornalistico, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono valutati in euro 1.385.000 annui (UPB S01.01.002 e S01.02.002) [32].

2. Nell'ambito del servizio trasparenza e comunicazione della Regione, è definito un contingente, non superiore ad otto unità, per le attività di informazione e di supporto tecnico al capo ufficio stampa. Al personale, assunto mediante pubblico concorso tra gli iscritti all'ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), e successive modificazioni, si applica il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti [33].

3. I dipendenti iscritti all'ordine dei giornalisti, compresi quelli degli enti e delle agenzie regionali che, alla data del 1° luglio 2009, risultino stabilmente addetti alle attività di informazione e di supporto tecnico operativo al capo ufficio stampa, possono chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inseriti nel predetto contingente. L'inquadramento nelle qualifiche del contratto nazionale giornalistico è disposto sulla base di certificazione del competente dirigente, relativa alle attività effettivamente svolte e al periodo di svolgimento, sentito il capo ufficio stampa. Al restante personale impegnato in attività di supporto operativo al capo ufficio stampa, anche con mansioni di autista, è corrisposta come remunerazione per il lavoro straordinario, gli obblighi di reperibilità e gli orari disagevoli, un'indennità mensile nella misura pari al compenso di 50 ore di lavoro straordinario [34].

4. Agli oneri relativi ai commi 2 e 3 valutati in euro 150.000 per l'anno 2009 ed in euro 300.000 per gli anni successivi si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPB S01.02.001.

5. La direzione generale per l'innovazione tecnologica, prevista dalla legge regionale n. 7 del 2005, articolo 21, è soppressa; le competenze, le strutture, le risorse finanziarie, strumentali e umane sono attribuite all'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.

6. Presso la Presidenza della Regione è istituita la Direzione generale della protezione civile della Regione Sardegna la quale esercita le funzioni che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), articolo 108, comma 1, lettera a), punti 1, 2, 3, 4, 6 e 7, conferisce alle regioni e quelle di cui alla legge regionale n. 9 del 2006, articolo 69, e coordina le attività di protezione civile delle strutture della Regione, delle province, dei comuni e delle associazioni di volontariato. Il presidente svolge le proprie funzioni anche mediante delega all'Assessore della difesa dell'ambiente. Alla Direzione sono trasferiti il personale, le risorse finanziarie e i mezzi allocati nel Corpo forestale strumentali alle funzioni di cui ai precedenti punti.

7. Per ridurre le spese relative alle prestazioni specialistiche esterne, le risorse, in particolare quelle derivanti dal cofinanziamento di programmi comunitari, nazionali e di programmazione negoziata, iscritte in bilancio possono essere utilizzate quale incentivo aggiuntivo a favore del personale dipendente, qualora rendicontabile. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità dell'intervento.

8. In deroga alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, articolo 32, comma 3, e articolo 56, nei concorsi pubblici banditi entro il 31 dicembre 2010, la riserva è elevata al 50 per cento.

9. Presso la Presidenza della Regione è istituita la Direzione generale per il coordinamento della programmazione unitaria.

10. Il comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale n. 31 del 1998, è integrato come segue:

a)dopo la parola "sindacale" sono inserite le parole "nonché i dipendenti comandati a tempo indeterminato ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37";

b)alla fine del periodo è aggiunto il seguente: "I posti della dotazione organica occupati dai dipendenti fuori ruolo sono resi disponibili. Alla cessazione dell'aspettativa o del comando, i dipendenti sono reintegrati nella dotazione organica mediante, ove occorra, l'istituzione di posti soprannumerari che sono assorbiti all'immediato verificarsi delle cessazioni dal servizio.".

11. Nell'ultimo periodo del comma 50 dell'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2009, sono aggiunte infine le seguenti parole: "compresi i compensi di cui al presente comma e le spese di trasferta".

12. Dopo il comma 50 dell'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2009, è aggiunto il seguente:

"50 bis. L'incarico di commissario liquidatore è compreso nei compiti e doveri d'ufficio. Gli oneri relativi ai compensi previsti dal comma 50 e le spese di trasferta, per i dipendenti regionali nominati commissari liquidatori, sono a carico dell'Amministrazione regionale dall'anno 2010. Le risorse di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 7, comma 42, sono trasferite ai consorzi industriali per le spese di funzionamento al netto degli oneri di cui al comma 50 e 50 bis a valere sulla disponibilità delle UPB S01.02.001, S01.02.002 e S01.02.004.".

13. Le disponibilità previste dalla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 4, comma 25, sono incrementate di euro 1.300.000.

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei consorzi di bonifica destinati ad abbattere i costi sostenuti per la manutenzione delle reti irrigue relative alle aree effettivamente irrigate a fini colturali, di cui alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), articolo 5, comma 4, negli anni 2006, 2007 e 2008, detratte le somme già assegnate per le finalità di cui alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 (Riordinamento dei consorzi di bonifica), articolo ,13 e successive modificazioni e integrazioni, e alla legge regionale n. 37 del 1998, articolo 30, commi 1 e 2, e successive modificazioni e integrazioni. Per tale finalità è stanziata la somma di euro 1.500.000 a valere sui fondi di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) (UPB S04.02.003).

15. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 14 sono definiti con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.

16. L'Amministrazione regionale, compresi gli enti e le agenzie, incentivano la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro dei dipendenti che maturino entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di legge per ottenere la pensione di anzianità, e dei dirigenti che abbiano maturato i medesimi requisiti e compiuto cinquantasette anni d'età entro la stessa data, e chiedano la risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dello stesso anno. Nella domanda, da presentare entro il 31 dicembre 2009, è indicata la data di maturazione dei requisiti e la data scelta per l'estinzione del rapporto di lavoro, che non può essere successiva al 30 giugno 2010.

17. A favore dei dipendenti di cui al comma 16 è corrisposta un'indennità o un incentivo all'esodo pari a tre mensilità della retribuzione in godimento alla data di estinzione del rapporto di lavoro per ogni anno di differenza tra sessantaquattro anni e l'età anagrafica, ma per non più di quattro anni; la frazione di anno superiore a sei mesi è approssimata per eccesso; le indennità sono corrisposte entro novanta giorni dalla cessazione del servizio e comunque non oltre il 30 aprile 2010 per il personale che cessi nel corso del 2009 e il 30 settembre 2010 per il restante personale. Per la determinazione dell'indennità e dell'incentivo si considerano esclusivamente le voci retributive utili ai fini dell'indennità di anzianità. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziate in conto della UPB S08.01.002.

18. Le disposizioni dei commi 16 e 17 sono estese al personale dell'Ente foreste della Sardegna.

 

     Art. 12. Disposizioni in materia di sistema sanitario regionale [35]

1. La Regione al fine di migliorare i servizi e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane ed economiche del sistema sanitario regionale, con le presenti disposizioni avvia il processo di riforma ridisciplinandone gli assetti istituzionali ed organizzativi.

2. Sono, a questo scopo, istituite nel servizio sanitario regionale, con deliberazione della Giunta regionale, un numero di macroaree tale che le loro dimensioni rappresentino il livello ottimale per l'esercizio e la gestione in forma integrata e unitaria di specifiche attività tecniche, amministrative e di supporto delle aziende sanitarie, comprese quelle ospedaliere. Le macroaree esercitano le seguenti funzioni:

a)gestione del patrimonio delle aziende in esse ricadenti;

b)formazione, gestione delle competenze economiche e della situazione contributiva previdenziale del personale delle aziende in esse ricadenti;

c)gestione e organizzazione delle reti informatiche e della connessa tecnologia, inclusa la gestione dei sistemi di prenotazione centralizzata delle prestazioni sanitarie;

d)gestione e organizzazione dei magazzini, anche centralizzati per macroarea, e della relativa logistica;

e)funzioni di centrale di committenza ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), articolo 33, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Sono istituiti i comitati di coordinamento di ogni macroarea composti dai direttori generali, amministrativi e sanitari delle singole aziende appartenenti alle relative macroaree. I comitati, che operano quali collegi imperfetti e con facoltà di delegare la partecipazione ai direttori di dipartimento o di struttura complessa delle singole aziende, hanno i seguenti compiti:

a)adottano, sulla base di un atto di indirizzo della Regione, il regolamento di funzionamento del comitato;

b)adottano, sulla base di un atto di indirizzo della Regione, gli atti regolamentari necessari all'operatività della macroarea;

c)approvano il programma annuale di attività;

d)svolgono funzioni di direzione, di indirizzo e di verifica dell'attività della macroarea.

4. L'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale esercita le funzioni di coordinamento e di indirizzo dell'attività di ogni macroarea al fine di garantire l'uniformità di indirizzo. Restano fermi i poteri di controllo previsti nella legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5).

5. La partecipazione ai comitati di cui al comma 3 non dà diritto alla percezione di alcuna indennità, fatti salvi i rimborsi per le spese di viaggio.

6. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), articolo 4, e successive modifiche ed integrazioni, possono inoltre essere costituite in azienda autonoma le strutture ospedaliere, singole o funzionalmente accorpate, che possiedano al momento della deliberazione di istituzione dell'azienda da parte della Giunta regionale le seguenti caratteristiche:

a)organizzazione dipartimentale delle unità operative presenti nella struttura;

b)presenza di nuclei di alta specialità;

c)disponibilità di un sistema di contabilità economico patrimoniale, anche di livello regionale e di contabilità per centro di costo;

d)servizi di pronto soccorso e di emergenza accorpati in struttura di tipo dipartimentale nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, e successive modifiche ed integrazioni;

e)ruolo di ospedale di riferimento in programmi di assistenza integrati su base regionale e/o interregionale, anche come previsto dagli atti di programmazione regionale e in considerazione della mobilità infraregionale;

f)disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e sufficiente per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali;

g)dati di produzione di prestazioni sanitarie che superino, in meglio, la media regionale in almeno il 40 per cento dei principali indicatori statistici e di performance (tasso di utilizzazione degenze ordinarie, indice di rotazione degenze ordinarie, indice di casi, degenza media trimmata, degenza media standardizzata, percentuale dei DRG sopra soglia, percentuale dei DRG di alta specialità, percentuale dei DRG a rischio di inappropriatezza, indice comparativo di performance, tasso di mortalità).

7. Le strutture ospedaliere da scorporare dalle ASL per costituirle in aziende ospedaliere autonome o per accorparle ad altre aziende già esistenti, sono individuate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di sanità.

8. Per consentire la realizzazione del processo di riforma degli assetti istituzionali ed organizzativi del sistema sanitario regionale cui si dà inizio con le presenti disposizioni, con deliberazione della Giunta regionale si provvede, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel BURAS, al commissariamento delle aziende sanitarie ed ospedaliere nonché delle aziende ospedaliero-universitarie; in quest'ultimo caso i commissari sono nominati d'intesa con i competenti rettori.

9. Al fine di procedere all'individuazione dell'ambito territoriale delle costituende macroaree di cui al comma 2 e delle funzioni da attribuire alle medesime, entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di commissariamento di cui al comma 8, i commissari delle ASL, dell'Azienda ospedaliera Brotzu e delle aziende ospedaliero-universitarie propongono un progetto di costituzione delle macroaree, con il quale sono, inoltre, determinate le loro modalità organizzative, le funzioni attribuite con possibilità di individuarne ulteriori connesse a quelle di cui all'elencazione contenuta al comma 2, la loro allocazione e le modalità di messa a disposizione del personale occorrente. Per quanto riguarda le aziende ospedaliero-universitarie l'attribuzione delle funzioni alle macroaree è operativa a seguito della sottoscrizione di intesa con le università interessate. Il progetto eventualmente modificato ed integrato dal competente Assessorato, è approvato, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di sanità, con deliberazione della Giunta regionale in uno all'atto di costituzione delle stesse macroaree, di cui costituisce parte integrante.

10. Al fine di individuare la parte del patrimonio dell'ASL spettante alle costituende aziende ospedaliere, entro sessanta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 8 ogni commissario delle ASL, dell'Azienda ospedaliera Brotzu e delle aziende ospedaliero-universitarie che ne siano interessate, redige un progetto di scorporo, che è approvato con deliberazione della Giunta regionale con l'atto di costituzione dell'azienda ospedaliera, di cui costituisce parte integrante.

 

     Art. 13. Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 1.083.618.328,09 per l'anno 2009, in euro 336.718.000 per l'anno 2010, in euro 304.768.000 per l'anno 2011, in euro 286.368.000 per l'anno 2012, in euro 226.251.000 per l'anno 2013 e in euro 226.201.000 per gli anni successivi, si fa fronte con le variazioni di bilancio previste nel comma 3.

2. Nella tabella E, allegata alla legge regionale n. 1 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a)è eliminata la seguente voce:

S08.01.003 FNOL - investimenti nel settore pubblico 17.127

 

b)l'importo della seguente voce è sostituito come segue:

S06.03.024 Ricapitalizzazione delle partecipate ex EMSA 43.127

(+ 8.127)

 

c)sono introdotte le seguenti voci:

S02.02.004 Scuola forestale 5.000

(+ 5.000)

S04.03.004 Interventi urgenti a seguito di alluvioni 4.000

(+ 4.000)

 

3. Nel bilancio della Regione per l'anno 2009 e per gli anni 2010-2012 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

ENTRATA

in aumento

 

UPB E121.001

Quote di tributi erariali devoluti dallo Stato

2009 euro ---

2010 euro 331.698.000

2011 euro 299.798.000

2012 euro ---

 

UPB E231.008

Assegnazioni per la realizzazione di interventi nel settore agricolo e zootecnico

2009 euro 4.800.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB E361.008

Recuperi e rimborsi in capo all'Assessorato dei lavori pubblici

2009 euro 1.000.000

2010 euro 1.000.000

2011 euro 1.000.000

2012 euro 1.000.000

 

UPB E362.002

Entrate e recuperi vari ed eventuali

2009 euro 4.654.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB E510.001

Ricavo mutui per investimenti

2009 euro 972.617.328,09

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

 

in diminuzione

 

UPB E116.001

Tasse sulle concessioni regionali

2009 euro 1.075.000

2010 euro 1.075.000

2011 euro 1.075.000

2012 euro 1.075.000

 

SPESA

 

in diminuzione

 

STRATEGIA 01

 

UPB S01.05.002

Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio regionale

2009 euro 14.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

 

UPB S01.06.001

Trasferimento agli enti locali-parte corrente

2009 euro 5.000.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

STRATEGIA 05

 

UPB S05.01.014

Investimenti per l'attività fitosanitaria (SOPPRESSA)

2009 euro 20.000

2010 euro 20.000

2011 euro 20.000

2012 euro 20.000

 

STRATEGIA 06

 

UPB S06.06.002

Interventi sul costo del lavoro

2009 euro 4.500.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

STRATEGIA 08

 

UPB S08.01.001

Fondi riserva spese obbligatorie, impreviste e revisione prezzi

2009 euro 300.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB S08.01.002

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2009 euro 13.163.000

2010 euro 4.000.000

2011 euro 3.950.000

2012 euro 131.141.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A, allegata alla legge finanziaria;

 

 

UPB S08.01.003

Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale

2009 euro 17.127.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro 49.000.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella B, allegata alla legge finanziaria;

 

UPB S08.02.002

Altre partite generali che si compensano nell'entrata

2009 euro 60.423.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro 105.207.000

 

in aumento

 

STRATEGIA 01

 

UPB S01.01.002

Oneri di funzionamento della Giunta regionale e uffici di supporto

2009 euro 937.000

2010 euro 937.000

2011 euro 937.000

2012 euro 937.000

 

UPB S01.02.002

Oneri per contributi sociali e di fine rapporto a carico dell'Amministrazione regionale

2009 euro 448.000

2010 euro 448.000

2011 euro 448.000

2012 euro 448.000

 

UPB S01.03.003

Funzionamento organismi d'interesse regionale

2009 euro 100.000

2010 euro 100.000

2011 euro 100.000

2012 euro 100.000

 

UPB S01.03.004

Spese per la realizzazione di progetti comunitari e accordi di programma

2009 euro 60.000

2010 euro 60.000

2011 euro 60.000

2012 euro 60.000

 

UPB S01.03.007

Quote associative e contributi una tantum

2009 euro 40.000

2010 euro 40.000

2011 euro 40.000

2012 euro 40.000

 

UPB S01.03.009

Altre spese istituzionali

2009 euro 300.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB S01.04.002

Monitoraggio, controllo e assistenza della spesa regionale e delle finanze regionali

2009 euro 300.000

2010 euro 300.000

2011 euro 300.000

2012 euro ---

 

UPB S01.05.001

Gestione del patrimonio e del demanio

2009 euro 514.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB S01.05.002

Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio regionale

2009 euro 4.688.000

2010 euro 4.000.000

2011 euro 4.000.000

2012 euro ---

 

 

UPB S01.06.001

Trasferimenti agli enti locali - parte corrente

2009 euro 8.350.000

2010 euro 2.350.000

2011 euro 2.350.000

2012 euro 2.350.000

 

STRATEGIA 02

 

UPB S02.01.005

Investimenti a favore dell'istruzione dell'infanzia, dell'obbligo e superiore

2009 euro 1.200.000

2010 euro 5.000.000

2011 euro 5.000.000

2012 euro 5.000.000

 

UPB S02.01.009

Formazione universitaria

2009 euro 1.160.000

2010 euro 2.250.000

2011 euro 2.250.000

2012 euro 2.100.000

 

UPB S02.01.013

Formazione integrata

2009 euro 650.000

2010 euro 450.000

2011 euro 450.000

2012 euro 450.000

 

UPB S02.02.004

Spese di investimento per il funzionamento delle sedi formative

2009 euro 5.000.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB S02.03.007

Trasferimenti agli EE.LL. per interventi di politiche attive del lavoro - investimenti

2009 euro 500.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB S02.04.010

Programmi di ricerca e prevenzione nel settore sanitario

2009 euro 1.750.000

2010 euro 1.500.000

2011 euro 1.500.000

2012 euro 1.500.000

 

STRATEGIA 03

 

UPB S03.01.001

Contributi per il funzionamento dell'Istituto superiore regionale etnografico (ISRE)

2009 euro 100.000

2010 euro 100.000

2011 euro 100.000

2012 euro 100.000

 

UPB S03.01.003

Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale - spese correnti

2009 euro 1.060.000

2010 euro 700.000

2011 euro 700.000

2012 euro 700.000

 

UPB S03.01.004

Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale

2009 euro 1.000.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB S03.02.001

Interventi per la valorizzazione della lingua e della cultura sarda

2009 euro 110.000

2010 euro 410.000

2011 euro 210.000

2012 euro 210.000

 

UPB S03.02.003

Interventi per promuovere e sostenere l'editoria e l'informazione

2009 euro 200.000

2010 euro 200.000

2011 euro 200.000

2012 euro 200.000

 

UPB S03.02.005

Interventi per manifestazioni e attività culturali

2009 euro 420.000

2010 euro 250.000

2011 euro 250.000

2012 euro 150.000

 

STRATEGIA 04

 

UPB S04.01.001

Studi, progetti e convenzioni nel settore energetico

2009 euro 50.000

2010 euro 50.000

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB S04.02.001

Spese per la tutela delle acque - parte corrente

2009 euro 250.000

2010 euro 250.000

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB S04.02.003

Contributi per la gestione della risorsa idrica nel settore agricolo

2009 euro 2.800.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB S04.03.003

Tutela e difesa del suolo - spese correnti

2009 euro 275.000

2010 euro 250.000

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB S04.03.004

Tutela e difesa del suolo - investimenti

2009 euro 4.000.000

2010 euro 3.000.000

2011 euro 3.000.000

2012 euro 3.000.000

 

UPB S04.04.002

Tutela, difesa del suolo e valorizzazione delle coste- investimenti

2009 euro 300.000

2010 euro 700.000

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB S04.06.005

Interventi di recupero ambientale e di valorizzazione delle aree minerarie - investimenti

2009 euro 4.500.000

2010 euro 4.500.000

2011 euro 4.500.000

2012 euro 4.500.000

 

UPB S04.08.001

Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette - spese correnti

2009 euro 500.000

2010 euro 1.000.000

2011 euro 1.000.000

2012 euro ---

 

UPB S04.08.007

Finanziamenti a favore dell'ente foreste

2009 euro 6.950.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB S04.08.016

Contributi e finanziamenti in materia di gestione della fauna selvatica

2009 euro 400.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB S04.09.003

D.V. Pianificazione, vigilanza e controllo sull'attività urbanistica e paesaggistica

2009 euro 4.750.000

2010 euro 4.750.000

2011 euro 4.750.000

2012 euro 4.750.000

 

UPB S04.09.006

Spese per la gestione del sistema informativo e cartografico

2009 euro 1.500.000

2010 euro 3.500.000

2011 euro 3.500.000

2012 euro 3.500.000

 

STRATEGIA 05

 

UPB S05.01.001

Spese per il Servizio sanitario regionale - parte corrente

2009 euro 1.000.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB S05.01.004

Spese finalizzate al miglioramento ed al controllo del Servizio sanitario

2009 euro 1.500.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB S05.01.007

Assistenza sanitaria

2009 euro 30.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB S05.01.013

Igiene e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro e degli alimenti

2009 euro 850.000

2010 euro 850.000

2011 euro 850.000

2012 euro ---

 

UPB S05.02.005

Animali da affezione - spese correnti

2009 euro 1.000.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB S05.03.001

Interventi a favore del volontariato - Parte corrente

2009 euro 84.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB S05.03.002

Interventi a favore del volontariato - Investimenti

2009 euro 100.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB S05.03.005

Finanziamenti per attività socio-assistenziali

2009 euro 100.000

2010 euro 100.000

2011 euro 100.000

2012 euro 100.000

 

UPB S05.03.007

D.V. Provvidenze a favore di soggetti con disabilità e loro associazioni

2009 euro 150.000

2010 euro 150.000

2011 euro 150.000

2012 euro 150.000

 

UPB S05.03.010

Interventi nel settore edilizio a favore delle famiglie

2009 euro ---

2010 euro 40.000.000

2011 euro 40.000.000

2012 euro 30.000.000

 

UPB S05.04.003

Interventi per manifestazioni e attività di spettacolo

2009 euro 1.500.000

2010 euro 1.500.000

2011 euro 1.500.000

2012 euro 1.500.000

 

UPB S05.04.006

Interventi in favore del cinema in Sardegna - spese correnti

2009 euro 150.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

STRATEGIA 06

 

UPB S06.02.002

Promozione e propaganda turistica

2009 euro 360.000

2010 euro 100.000

2011 euro 100.000

2012 euro 100.000

 

UPB S06.02.006

Incentivazione alle attività turistico-ricettive - spese correnti

2009 euro ---

2010 euro 25.000.000

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB S06.03.001

Incentivazioni alle attività artigiane

2009 euro 2.500.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB S06.03.002

Incentivazioni di parte corrente per le attività artigiane

2009 euro 9.000.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB S06.03.023

Liquidazione dell'EMSA e commesse RAS - spese correnti

2009 euro 730.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB S06.03.024

Partecipazioni azionarie del settore industriale

2009 euro 9.000.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB S06.04.005

Concorsi negli interessi su mutui contratti per investimenti nel settore agricolo

2009 euro 7.000.000

2010 euro 2.000.000

2011 euro 2.000.000

2012 euro ---

 

UPB S06.04.006

Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche - parte corrente

2009 euro 3.000.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB S06.04.012

Spese per l'attività fitosanitaria e per la lotta agli insetti nocivi e ai parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante

2009 euro 500.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB S06.04.014

Interventi per lo sviluppo dell'infrastrutturazione diffusa nel territorio

2009 euro 1.000.000

2010 euro 1.000.000

2011 euro 1.000.000

2012 euro 1.000.000

 

UPB S06.04.015

Tutela, valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli - spese correnti

2009 euro 4.500.000

2010 euro 2.500.000

2011 euro ---

2012 euro ---

 

 

 

UPB S06.04.023

Adempimenti derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria sul PSR 2007/2013

2009 euro 10.000

2010 euro 10.000

2011 euro 10.000

2012 euro 10.000

 

STRATEGIA 07

 

UPB S07.02.001

Investimenti per il potenziamento della rete ferroviaria e dei sistemi intermodali

2009 euro 3.000.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB S07.04.001

Spese per la manutenzione ordinaria e la sicurezza dei porti

2009 euro 500.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB S07.06.001

Trasporto pubblico locale

2009 euro 4.500.000

2010 euro 7.000.000

2011 euro 4.000.000

2012 euro 4.000.000

 

UPB S07.10.005

Finanziamenti agli enti locali per la realizzazione di opere di loro interesse

2009 euro 2.500.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

STRATEGIA 08

 

UPB S08.01.005

Interessi su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari

2009 euro ---

2010 euro 38.880.000

2011 euro 31.702.000

2012 euro 24.236.000

 

UPB S08.01.006

Capitale su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari

2009 euro ---

2010 euro 179.458.000

2011 euro 186.636.000

2012 euro 194.102.000

 

UPB S08.01.007

Spese generali per mutui, prestiti obbligazionari e per le procedure relative alla cessione dei crediti e anticipazioni di cassa

2009 euro 200.000

2010 euro ---

2011 euro ---

2012 euro ---

 

UPB S08.02.005

Copertura disavanzo

2009 euro 972.617.328,09

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico alle UPB di cui al comma 3 del bilancio della Regione per gli anni 2009-2012 e alle UPB corrispondenti del bilancio per gli anni successivi.

 

     Art. 14. Variazioni di bilancio

1. Nel bilancio della Regione per l'anno 2009 e per gli anni 2010-2012 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

ENTRATA

 

in aumento

 

UPB E330.001

Somme derivanti dalla liquidazione dell'ISOLA

2009 euro 7.128.000

 

TOTALE IN AUMENTO

2009 euro 7.128.000

 

SPESA

 

in diminuzione

 

STRATEGIA 01

 

UPB S01.02.005

Acquisizioni di beni e servizi

2009 euro 195.000

 

UPB S01.05.002

Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio regionale

2009 euro 100.000

 

STRATEGIA 05

 

UPB S05.01.001

Spese per il Servizio sanitario regionale - parte corrente

2009 euro 5.200.000

 

STRATEGIA 08

 

UPB S08.01.002

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente (mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla legge finanziaria 2009)

2009 euro 14.016.000

2010 euro 5.000.000

2011 euro 4.500.000

2012 euro 4.500.000

 

 

TOTALE IN DIMINUZIONE

2009 euro 19.511.000

2010 euro 5.000.000

2011 euro 4.500.000

2012 euro 4.500.000

 

in aumento

 

STRATEGIA 01

 

UPB S01.02.001

Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio

2009 euro 1.521.000

 

UPB S01.03.002

Promozione e pubblicità istituzionale

2009 euro 2.000.000

 

UPB S01.03.007

Quote associative e contributi una tantum

2009 euro 71.000

 

UPB S01.03.008

Spese per la pubblicazione e per l'acquisto di atti e per l'acquisto di beni di interesse regionale

2009 euro 50.000

 

UPB S01.04.001

Studi, ricerche, collaborazioni e simili

2009 euro 300.000

 

UPB S01.05.002

Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e demanio regionale

2009 euro 700.000

 

UPB S01.06.002

Trasferimento agli enti locali - Investimenti

2009 euro 600.000

 

STRATEGIA 02

 

UPB S02.02.005

Altri interventi per la formazione

2009 euro 5.200.000

 

STRATEGIA 03

 

UPB S03.01.003

Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale - spese correnti

2009 euro 1.000.000

 

UPB S03.01.004

Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale

2009 euro 500.000

 

UPB S03.01.005

Archivio storico e biblioteca regionale

2009 euro 100.000

 

UPB S03.01.006

Interventi a favore delle biblioteche - spese correnti

2009 euro 3.500.000

2010 euro 3.500.000

2011 euro 3.500.000

2012 euro 3.500.000

 

UPB S03.02.003

Interventi per promuovere e sostenere l'editoria e l'informazione

2009 euro 40.000

 

UPB S03.02.005

Interventi per manifestazioni e attività culturali

2009 euro 270.000

 

STRATEGIA 04

 

UPB S04.08.012

Investimenti finalizzati alle attività istituzionali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

2009 euro 1.000.000

2010 euro 1.000.000

2011 euro 500.000

2012 euro 500.000

 

UPB S04.08.013

Prevenzione e difesa dagli incendi - spese correnti

2009 euro 500.000

2010 euro 500.000

2011 euro 500.000

2012 euro 500.000

 

UPB S04.09.003

Vigilanza e controllo sull'attività urbanistica

2009 euro 295.000

 

UPB S04.09.006

Spese per la gestione del sistema informativo e cartografico

2009 euro 31.000

 

STRATEGIA 05

 

UPB S05.02.003

Profilassi e lotta contro le malattie infettive nel settore zootecnico

2009 euro 424.000

 

UPB S05.03.001

Interventi a favore del volontariato - parte corrente

2009 euro 100.000

 

UPB S05.03.002

Interventi a favore del volontariato - investimenti

2009 euro 200.000

 

UPB S05.04.001

Interventi a favore dello sport - spese correnti

2009 euro 2.000

 

UPB S05.04.002

Interventi a favore dello sport - investimenti

2009 euro 7.000

 

UPB S05.05.002

Interventi a favore degli immigrati ed emigrati

2009 euro 200.000

 

STRATEGIA 06

 

UPB S06.03.002

Incentivazioni di parte corrente per le attività artigiane

2009 euro 7.128.000

 

STRATEGIA 07

 

UPB S07.06.001

Trasporto pubblico locale

2009 euro 900.000

 

TOTALE IN AUMENTO

2009 euro 26.639.000

2010 euro 5.000.000

2011 euro 4.500.000

2012 euro 4.500.000

 

     Art. 15. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.

 

 

Tabella A

Autorizzazioni alla contrazione di mutui (articolo 1, comma 1)

 

UPB

CAPITOLO

INTERVENTO

Disavanzo 2009 (2007+2008)

S01.03.010

SC01.0628

Fondo programmazione negoziata

70.000.000,00

S01.05.002

VARI

Incremento e valorizzazione del patrimonio regionale

8.935.106,51

S01.05.002

SC01.0943

Energie rinnovabili e risparmio energetico su immobili regionali

1.000.000,00

S01.06.001

SC01.1059/Parte

Sistema autonomia locale

198.400.000,00

S02.01.005

SC02.0083

Programma straordinario di edilizia scolastica

3.848.000,00

S02.01.005

SC02.0086

Costruzione, riattamento e messa a norma di edifici scolastici

20.000.000,00

S02.01.012

SC02.0328

"Case studente"

38.357.000,00

S02.03.007

SC02.0901

Politiche attive del lavoro - investimenti

4.310.000,00

S03.01.004

SC03.0053

Contributi agli enti locali per il restauro di beni culturali

6.272.270,00

S04.03.004

SC04.0367

Opere di prevenzione e soccorso

4.000.000,00

S04.03.004

SC04.0368

Opere idrauliche

2.000.000,00

S04.05.002

SC04.1156

Bonifica discariche incontrollate

9.450.000,00

S04.06.002

SC04.1296

Bonifica dall'amianto di immobili o infrastrutture pubbliche

7.999.998,00

S04.06.005

SC04.1369

Recupero ambientale e valorizzazione delle aree minerarie

5.550.000,00

S04.06.001

SC04.1262

Bonifica e ripristino aree

55.800,00

S04.06.002

SC04.1287

Bonifica siti contaminati

6.000.000,00

S04.06.003

SC04.1319

Bonifica dall'amianto di immobili o infrastrutture pubbliche

4.000.000,00

S04.06.005

SC04.1361

Ripristino aree interessate da attività mineraria o di cava

6.000.000,00

S04.06.006

SC04.1393

Bonifica siti minerari dismessi

19.850.000,00

S04.07.008

SC04.1621

Utilizzo energia rinnovabile e risparmio energetico negli edifici pubblici

13.700.000,00

S04.08.006

SC04.1913

Valorizzazione lagune e stagni

12.600.000,00

S04.08.006

SC04.1914

 

400.000,00

S04.10.001

SC04.2614

Programmi integrati dei centri storici

21.300.000,00

S04.10.004

SC04.2696

Informatizzazione catasti

10.000.000,00

S04.10.005

SC04.2748

Eliminazione barriere architettoniche

4.989.153,58

S04.10.005

SC04.2752

Ampliamento cimiteri

4.000.000,00

S05.01.002

SC05.0033

ASL - Finanziamento delle spese in conto capitale

10.000.000,00

S05.01.003

SC05.0053

ASL - Edilizia sanitaria

28.000.000,00

S05.01.003

SC05.0056

ASL - Patrimonio tecnologico

21.000.000,00

S05.03.010

SC05.0838

Costruzione e recupero alloggi a canone moderato

80.000.000,00

S05.04.002

SC05.0886

Palazzetto sport di Cagliari e Nuoro

12.000.000,00

S06.02.003

SC06.0212

Valorizzazione di strutture di particolare pregio (Posadas)

15.000.000,00

S06.03.020

SC06.0607

Potenziamento aree industriali e artigiane

14.000.000,00

S06.03.020

SC06.0612

 

12.000.000,00

S06.03.024

SC06.0690

Ricapitalizzazione delle partecipate ex EMSA

47.000.000,00

S06.04.013

SC06.1089

Progetto "biodiesel"

5.000.000,00

S07.01.001

SC07.0001

 

4.000.000,00

S07.01.002

SC07.0018

Interventi a favore della viabilità

33.000.000,00

S07.01.002

SC07.0025

 

8.000.000,00

S07.04.002

SC07.0355

Opere portuali

2.000.000,00

S07.06.002

SC07.0632

Investimenti nel settore della mobilità

6.000.000,00

S07.06.002

SC07.0638

Ricapitalizzazione ARST

15.000.000,00

S07.06.002

SC07.0639

Ricapitalizzazione SFIRS per continuità territoriale

10.000.000,00

S07.06.002

SC07.0640

Potenziamento e rinnovo mezzi di trasporto

10.000.000,00

S07.07.003

SC07.0800

Investimenti ESAF

11.000.000,00

S07.07.004

SC07.0832

Infrastrutture idrauliche ERIS

5.000.000,00

S07.07.004

SC07.0838

Impianti di produzione di energia per il settore idrico

4.000.000,00

S07.07.004

SC07.0840

Impianti di produzione di energia per il settore idrico

4.000.000,00

S07.10.005

SC07.1256

Edifici di culto

5.000.000,00

S07.10.005

SC07.1262

Opere pubbliche di interesse locale

16.500.000,00

S07.10.005

SC07.1263

 

2.100.000,00

S07.10.005

SC07.1265

Fondo opere pubbliche EELL

5.000.000,00

S08.01.003

SC08.0034

FNOL- Cofinanziamento programmazione 2007-2013

105.000.000,00

Totale complessivo

972.617.328,09

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 5.

[2] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 aprile 2022, n. 9.

[3] Lettera abrogata dall'art. 12 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5.

[4] Lettera abrogata dall'art. 12 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5.

[5] Comma già sostituito dall'art. 10 della L.R. 17 novembre 2010, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 5 novembre 2018, n. 40.

[6] Comma abrogato dall'art.  49 della L.R. 28 luglio 2017, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[7] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[8] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[9] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 34. La Corte costituzionale, con sentenza 2 dicembre 2021, n. 227, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[10] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 19 gennaio 2011, n. 1. La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2012, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[11] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 19 gennaio 2011, n. 1. La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2012, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[12] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 19 gennaio 2011, n. 1. La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2012, n. 30, e con sentenza 20 aprile 2012, n. 99, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[13] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 19 gennaio 2011, n. 1. La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2012, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[14] La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 2010, n. 235, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[15] La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 2010, n. 235, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[16] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 settembre 2012, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre 2013, n. 277, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[17] La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 2010, n. 235, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[18] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 25. La Corte costituzionale, con sentenza 12 luglio 2013, n. 188, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma , nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

[19] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 11 gennaio 2019, n. 1.

[20] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 5.

[21] Comma abrogato dall'art. 58 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[22] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 25 e abrogato dall'art. 20 della L.R. 13 ottobre 2022, n. 15. La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 2014, n. 199, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[23] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 13 marzo 2018, n. 8.

[24] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 13 marzo 2018, n. 8.

[25] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 novembre 2012, n. 21.

[26] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 21 giugno 2021, n. 14.

[27] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[28] Comma già modificato dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 15 marzo 2012, n. 6.

[29] Lettera abrogata dall'art. 30 della L.R. 3 luglio 2018, n. 22.

[30] Lettera abrogata dall'art. 30 della L.R. 3 luglio 2018, n. 22.

[31] Comma sostituito dall'art. 33 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, modificato dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2015, n. 18 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 13 aprile 2017, n. 5.

[32] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[33] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 19 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[34] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 19 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[35] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 17 novembre 2014, n. 23.