Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 programmazione economica |
Data: | 07/08/2009 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario |
Art. 2. Disposizioni nei settori produttivi e occupazionali |
Art. 3. Disposizioni per il superamento del precariato |
Art. 4. Politiche attive del lavoro |
Art. 5. Ambiente e governo del territorio |
Art. 6. Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili |
Art. 7. Disposizioni in materia di opere pubbliche e trasporti |
Art. 8. Disposizioni nel settore sanitario e sociale |
Art. 9. Disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport |
Art. 10. Piano straordinario per la residenzialità universitaria nella città di Cagliari |
Art. 11. Disposizioni per l'organizzazione amministrativa |
Art. 12. Disposizioni in materia di sistema sanitario regionale |
Art. 13. Copertura finanziaria |
Art. 14. Variazioni di bilancio |
Art. 15. Entrata in vigore |
§ 5.3.17 - L.R. 7 agosto 2009, n. 3.
Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale
(B.U. 18 agosto 2009, n. 27)
Art. 1. Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario
1. È disposta dagli esercizi finanziari 2007 e 2008 la cancellazione dei residui attivi determinatisi ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, della
2. Al maggior disavanzo derivante dall'applicazione del comma 1, determinato in euro 972.617.328,09, si fa fronte mediante ricorso ad uno o più mutui, o prestiti obbligazionari ai sensi della
3. La contrazione del mutuo è effettuata sulla base delle esigenze di cassa, per una durata non superiore a cinque anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 218.338.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014 (UPB S08.01.005 e S08.01.006).
4. A decorrere dall'anno 2009 la misura della tassa sulle concessioni regionali in materia di caccia prevista dalla
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, al prezzo simbolico di un euro, alla società ARST Spa o alla sua controllata ARST Gestione FdS Srl, la proprietà dei beni immobili e delle loro pertinenze necessari all'esercizio dei servizi di trasporto, acquisiti al patrimonio regionale ai sensi del
6. Nell'articolo 27 della
a) nel comma 9 le parole: "e degli interessi legali maturati" sono sostituite dalle seguenti: "e applicando gli interessi legali vigenti alla data della transazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. La Giunta regionale definisce i criteri di individuazione delle posizioni ammesse alla transazione, che può essere eseguita anche in più rate mensili, secondo condizioni, termini e modalità fissati dalla Giunta regionale";
b) nel comma 10, dopo le parole: "con contestuale soppressione degli stessi fondi, i crediti" sono aggiunte le seguenti: "in regolare ammortamento";
c) il comma 12 è sostituito dal seguente:
"12. Per le operazioni di finanziamento in contenzioso, gli Assessorati competenti per materia sono autorizzati a formulare, previa segnalazione dei soggetti convenzionati e secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 9, proposte transattive nei confronti dei debitori. In caso di rifiuto dei debitori o di mancato rispetto degli impegni assunti nell'accordo transattivo, l'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate provvede al recupero del relativo credito ai sensi della
Per le finalità di cui alla presente lettera è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di euro 200.000 (UPB S08.01.007).
7. È autorizzata, nell'anno 2009, una spesa valutata in euro 12.000.000, a valere sul titolo di spesa 12.3.01 della contabilità speciale di cui alla
8. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 400.000 per la corresponsione dell'indennità dovuta, ai sensi della
9. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della
"1 bis. Insieme ai beni immobili sono inoltre trasferiti i beni mobili e le attrezzature di pertinenza degli immobili stessi. Gli oneri finanziari dipendenti da mutui accesi per la realizzazione degli immobili trasferiti ed ancora pendenti, sono assunti dalle nuove province a seguito dell'attribuzione delle risorse in entrata derivante dalla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1.".
10. Nella
a) nel comma 27 dell'articolo 1 è soppressa la parola "specificamente";
b) il comma 28 dell'articolo 1 è abrogato;
c) nel comma 32 dell'articolo 1 sono soppresse le parole: "a favore degli enti pubblici territoriali";
d) il comma 9 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"9. Per gli anni dal 2009 al 2012, alle piccole e medie imprese, così come definite dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive, operanti in Sardegna attraverso insediamenti stabili, limitatamente al valore della produzione netta generata nel territorio della Regione, si applica l'aliquota ordinaria dell'IRAP ridotta nella misura massima prevista dalle leggi statali vigenti. Tale agevolazione è concessa a condizione che il numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati in ciascun periodo d'imposta, per il quale si richiede l'agevolazione, non risulti inferiore al numero dei lavoratori occupati alla data del 31 ottobre 2008. Tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 50 e 226, della
e) nel comma 11 dell'articolo 2, dopo le parole "insediamenti stabili" sono inserite le seguenti: "limitatamente al valore della produzione netta generata nel territorio della Regione";
f) le lettere a) e b) del comma 11 dell'articolo 2 sono sostituite dalle seguenti:
"a) le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della
b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al
g) nel punto 2) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 è soppressa la parola: "pubblici";
h) nel comma 4 dell'articolo 4 sono soppresse le parole "presso la SFIRS";
i) l'ultimo capoverso del secondo periodo del comma 37 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Entro i successivi quindici giorni, ovvero in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni, la direzione generale della Presidenza convoca una conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della
11. Gli interventi di cui alla programmazione comunitaria 2007-2013, attuati per il tramite di trasferimenti di risorse a fondi di rotazione e assimilati, sono realizzati anche in deroga a quanto disposto dalla
12. È autorizzata una spesa valutata in euro 60.000 annui, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2013 da destinare ad attività di comunicazione ed animazione territoriale a favore dei soggetti interessati ai programmi di cooperazione europea attivati a valere sul ciclo di programmazione 2007-2013 (UPB S01.03.004).
13. Nella
a)alla fine del comma 4 dell'articolo 36, dopo le parole: "degli Assessorati", sono aggiunte le seguenti: "la trasmissione all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, dei dati e della documentazione necessaria agli accertamenti e";
b)alla fine del comma 1 dell'articolo 38, dopo la parola: "determinabili", sono inserite le seguenti: "parimenti costituiscono impegni le conservazioni delle somme previste dall'articolo 60 della presente legge e da quelle disposte da specifiche norme.";
c)il comma 8 dell'articolo 60 della
"8. Le somme stanziate per la realizzazione di opere pubbliche in gestione diretta sono conservate, costituendo impegno nel conto residui, per un anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, ovvero per due anni quando la loro realizzazione richieda l'approvazione di un progetto esecutivo, per tre anni quando è richiesta l'approvazione o autorizzazione paesaggistica o ambientale, per quattro anni quando è richiesta la valutazione di impatto ambientale.
8 bis. Gli stanziamenti relativi a finanziamenti destinati alle opere in gestione diretta da parte dell'Amministrazione regionale sono impegnati, complessivamente e con unico provvedimento, a favore dell'Assessorato competente per materia secondo le voci di spesa previste nel quadro economico, anche rivisitato in relazione alle esigenze di realizzazione dei lavori. Per impegno entro i termini si intende la costituzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata o la pubblicazione del bando di gara, entro gli stessi termini, purché faccia seguito l'affidamento dei lavori entro l'esercizio immediatamente successivo.
8 ter. I finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche, oggetto di perenzione amministrativa o di economia disposta in forza di legge, possono essere riassegnati ai sensi dell'articolo 26 della presente legge, anche a favore di soggetti diversi da quelli per i quali è stato assunto l'originario impegno di spesa, qualora le somme riassegnate siano utilizzate per le medesime finalità per le quali furono stanziate in bilancio.".
14. I termini previsti nell'allegato A della
15. Nell'articolo 11 della
16. Nei comuni capoluogo di provincia di nuova istituzione, nelle more di emanazione della normativa regionale di riordino dell'ordinamento delle autonomie locali, non si procede, anche nel caso in cui la segreteria si renda vacante, alla riclassificazione della sede ai fini della nomina del segretario comunale. Ai comuni continua, pertanto, ad applicarsi la disciplina attualmente vigente, sulla base della classe di appartenenza per popolazione o della classificazione posseduta al momento dell'istituzione del capoluogo di provincia. È fatta salva, comunque, la possibilità che il consiglio comunale del comune neocapoluogo stabilisca, con propria deliberazione, la riclassificazione della sede in classe I/A o I/B.
17. [In attesa della disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali, in deroga a quanto previsto dal
18. Le risorse autorizzate dalla
19. I termini previsti dalla
20. L'articolo 3 della
"Art. 3 (Cessioni agli enti locali territoriali)
1. Le disposizioni della
2. Nello spirito di sussidiarietà e decentramento ai comuni nella gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico, la Regione con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di demanio e patrimonio, è autorizzata, in deroga all'articolo 3, comma 1, della presente legge, ad individuare l'elenco dei beni immobili regionali da destinare agli enti locali territoriali interessati, al prezzo simbolico di un euro.".
21. I beni mobili, anche registrati, di proprietà della Regione già in carico o comunque utilizzati dai servizi dell'Ispettorato ripartimentale dell'agricoltura di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari e relativi uffici periferici, sono trasferiti all'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura.
22. Il comma 9 dell'articolo 1 della
"9. Al fine di consentire il pagamento urgente di spese da effettuarsi con immediatezza, anche in contanti, è autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario intestato alla Regione a favore del cassiere regionale, sul quale versano i competenti centri di responsabilità tenuti ai pagamenti. Il cassiere è tenuto a rendere annualmente il conto dei fondi messi a disposizione. Gli interessi maturati e le somme disponibili su tale conto, alla fine dell'esercizio sono riversati alle entrate della Regione entro il 15 gennaio dell'esercizio successivo. Ai fini della rendicontazione e del controllo valgono le disposizioni di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 11 del 2006.".
23. Nell'articolo 26 della
"4 bis. Al contratto di lavoro del direttore generale si applica, altresì, la disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 30 della
24. All'articolo 11 della
"4 bis. Le amministrazioni pubbliche sono esentate dall'obbligo del pagamento dei canoni di cui al
25. All'articolo 4, comma 36, della
26. A valere sull'UPB S01.05.001 (cap. SC01.0909) una quota pari ad euro 14.000 per gli anni dal 2009 al 2021 è utilizzata quale rimborso, a favore dell'Unione dei comuni del Sinis-Montiferru, a copertura degli oneri derivanti dai contratti di mutuo per la ristrutturazione del monumento storico-artistico ex Seminario di Cuglieri.
Art. 2. Disposizioni nei settori produttivi e occupazionali
1. È autorizzata nell'anno 2009 la spesa di euro 3.000.000 per l'erogazione di finanziamenti, tramite ARGEA Sardegna, a favore dei comuni a titolo di rimborso delle spese sostenute per gli interventi emergenziali, finalizzati alla sopravvivenza e governo del bestiame, in favore degli allevatori le cui aziende siano state interessate dagli incendi verificatisi nel mese di luglio 2009. Gli interventi effettuati dai comuni sono conformi al
2. L'autorizzazione di spesa prevista dalla
3. Nell'articolo 7 della
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. L'Amministrazione regionale incentiva le produzioni di qualità erogando, ai produttori agricoli che corrispondono alla definizione di piccola e media impresa dell'allegato 1 del
a) l'ideazione e la progettazione del prodotto;
b) la presentazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità.
Gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi e sino al 100 per cento delle spese ammesse. L'Amministrazione regionale finanzia la partecipazione dei produttori agricoli a sistemi di qualità alimentare non finanziabili con il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (PSR), in conformità a quanto stabilito dal
b) [il comma 12 è sostituito dal seguente:
"12. L'Amministrazione regionale eroga aiuti sino all'80 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di campagne pubblicitarie nei paesi terzi, conformemente a quanto previsto dal
a) prodotti destinati al consumo diretto o alla trasformazione per i quali esistono possibilità di esportazione o di sbocchi nuovi nei paesi terzi, in particolare senza la concessione di restituzioni;
b) prodotti tipici o di qualità con un forte valore aggiunto.
La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le condizioni di erogazione degli aiuti in conformità a quanto disposto dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" capitolo VI.D; l'erogazione degli aiuti alla pubblicità è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE".
Per tali finalità è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.04.015)] [3];
c) il comma 13 è abrogato;
d) [il comma 14 è sostituito dal seguente:
"14. La Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, definisce programmi di attività promozionale e pubblicitaria. Tali programmi, che possono comprendere azioni di promozione e pubblicità rivolte anche ai paesi terzi, sono notificati alla Commissione europea ed attuati solo dopo l'approvazione ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE. Per la partecipazione istituzionale a fiere specializzate, l'Amministrazione regionale eroga aiuti sino al 100 per cento delle spese ammissibili, sotto forma di servizi agevolati: a)alle PMI attive nella produzione di prodotti agricoli secondo le modalità previste dal
b)alle PMI attive nella trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalità previste dal
c)alle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca secondo le modalità previste dal
Per tali finalità, nell'anno 2009, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.04.015).
4. Gli aiuti all'avviamento delle organizzazioni di produttori ittici (OP) e delle loro unioni (OC), previsti dalla
5. È autorizzata, nell'anno 2009, l'ulteriore spesa di euro 3.000.000 al fine di incentivare, tramite i consorzi di difesa, le aziende agricole a ricorrere agli interventi assicurativi previsti nel Piano assicurativo nazionale e limitare, quindi, l'erogazione di indennizzi ex post per calamità naturali (UPB S06.04.006).
6. Per le finalità previste dalla
7. La Regione, per l'attuazione dei piani di sviluppo locali, nomina, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, fino a tre propri rappresentanti presso gli organi decisionali esecutivi dei singoli Gruppi di azione locale (GAL), per il periodo corrispondente all'operatività del PSR 2007-2013. I rappresentanti partecipano alle riunioni degli organi decisionali esecutivi, senza diritto di voto. Ad essi compete, se previsto dall'organo decisionale, un gettone di presenza d'importo pari a quello previsto per gli altri componenti; il relativo onere è rimborsato dalla Regione a fronte di attestazioni dei direttori dei GAL dell'avvenuta partecipazione. A tal fine, è autorizzata una spesa valutata, per il periodo di vigenza del PSR, in euro 10.000 (UPB S06.04.023).
8. L'Amministrazione regionale, tramite l'Agenzia ARGEA Sardegna, eroga contributi a favore dei produttori agricoli, sino ad un massimo di 2.500 euro per azienda e per triennio, a copertura degli interessi maturati nell'anno 2009 di mutui contratti per la realizzazione di progetti non finanziati con fondi pubblici o per il risanamento di posizioni debitorie. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le direttive di attuazione dell'intervento in conformità a quanto disposto dal
9. Per la ristrutturazione dei debiti delle aziende agricole è destinata, ad integrazione del Fondo di garanzia dei consorzi fidi convenzionati con ISMEA, la somma di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 da erogarsi in relazione all'effettivo utilizzo della convenzione da parte dei consorzi fidi stessi. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce i criteri di attuazione dell'intervento (UPB S06.04.005).
10. Al fine di rafforzare il legame con il territorio ed educare al consumo consapevole dei prodotti agro-alimentari tradizionali e di qualità, la Regione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio a ciò destinati nell'ambito della missione 16 - programma 01 - titolo 1 e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, può finanziare campagne di educazione alimentare presso le scuole del territorio regionale e presso le mense delle case di riposo e strutture analoghe gestite direttamente o indirettamente dalle amministrazioni comunali. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sono stabilite le modalità attuative dell'intervento [5].
11. Le lettere f), g) ed h) del comma 1 dell'articolo 35 della
12. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 500.000 a favore delle province competenti per territorio, destinata alla concessione di indennizzi, per i danni causati dal gruccione (Merops apiaster) agli apiari e alle produzioni apistiche nel corso dell'anno 2008, agli imprenditori apistici previsti dalla
13. Le superfici vitate impiantate successivamente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto sono estirpate. Qualora l'estirpazione non venga eseguita entro il termine di sei mesi dal ricevimento della comunicazione dell'autorità regionale, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.200 per ogni decara o frazione di decara di superficie vitata illegale. La sanzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 per le superfici vitate impiantate precedentemente all'entrata in vigore del
14. Le superfici vitate impiantate anteriormente al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto e non regolarizzate ai sensi del
15. In attesa della regolarizzazione prevista nel comma 12, ovvero in attesa della estirpazione prevista nei commi 12 e 13, i prodotti vitivinicoli derivanti dalle suddette superfici non possono essere immessi in circolazione, se non per la distillazione. A tal fine i conduttori presentano alla competente autorità regionale il contratto di distillazione entro la fine della campagna viticola nella quale i prodotti sono stati ottenuti, ovvero informano la stessa, entro il 31 maggio del medesimo anno, se intendano procedere a proprie spese alla vendemmia verde, con la distruzione totale o all'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione. Per ogni campagna viticola, un mese dopo la scadenza della presentazione del contratto di distillazione, qualora il contratto non sia presentato nei termini prescritti, ovvero copra parzialmente la produzione della superficie illegale, è inflitta una sanzione amministrativa variabile da 600 a 1.200 euro per ogni decara o frazione di decara di superficie illegale. La medesima sanzione è inflitta, dal 1° settembre della campagna viticola di riferimento, qualora non venga data comunicazione entro i termini prescritti dell'intenzione di procedere alla vendemmia verde, ovvero la vendemmia verde sia eseguita parzialmente.
16. I controlli del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di potenziale produttivo vitivinicolo e l'irrogazione delle sanzioni sono svolti dall'Agenzia ARGEA.
17. Per il cofinanziamento dell'apposito fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura, previsto dalla
18. I benefici di cui all'articolo 1, primo comma, punti 1 e 2 della
19. È autorizzato, nell'anno 2009, l'ulteriore stanziamento di euro 2.000.000 al fine di consentire anche il pagamento dei contributi in conto interessi sui prestiti concessi alle imprese artigiane relativamente alle pratiche deliberate e finanziate nelle passate annualità (UPB S06.03.002).
20. Per la prosecuzione dell'intervento previsto dalla
21. Per garantire il mantenimento e la prosecuzione dei programmi e il completamento delle misure in corso, per la partecipazione a fiere e momenti di aggregazione tra imprese che favoriscano l'internazionalizzazione delle aziende artigiane tramite interventi relativi alla promozione e valorizzazione dell'artigianato tipico, tradizionale ed artistico della Sardegna è autorizzato, nell'anno 2009, lo stanziamento di euro 2.500.000 (UPB S06.03.001).
22. Al comma 1 dell'articolo 14 della
a)alla lettera a) le parole "comprese quelle del demanio marittimo," sono sostituite da: "escluso il demanio marittimo";
b)alla lettera b), dopo le parole "ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico", sono aggiunte: "fatta eccezione per quelle del demanio marittimo".
23. È autorizzata, nell'anno 2010, l'ulteriore spesa di euro 25.000.000 per interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera previsti dalla
24. [È recepito il decreto 21 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2009, recante "Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera"] [6].
25. Il primo capoverso del comma 44 dell'articolo 7 della
26. Ad integrazione degli stanziamenti disposti dalla
27. L'articolo 3, comma 1, della
28. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un disegno di legge di riforma della
29. Al comma 5 dell'articolo 2 della
a)dopo la parola: "Borore" sono inserite le seguenti: ", salvo diversa deliberazione degli stessi,";
b)alla fine del comma sono aggiunte le parole: "I predetti comuni, per la gestione delle aree industriali che insistono sul proprio territorio, possono costituire un consorzio ai sensi dell'articolo 31 del
30. Nella
"20 bis. Le comunicazioni e le dichiarazioni relative al solo esercizio dell'attività produttiva, che non comportano valutazioni tecniche, si presentano al SUAP mediante una dichiarazione autocertificativa da parte dell'imprenditore che attesti la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'effettivo esercizio dell'attività e la conformità dell'intervento alla normativa applicabile. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, laddove la comunicazione sia completa, il SUAP rilascia una ricevuta che costituisce titolo autorizzatorio per l'immediato avvio dell'intervento dichiarato.".
30 bis. I titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della
30 ter. Alla domanda è allegato l'originale della licenza per la quale è richiesta la conversione. Il comune provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e, contestualmente, restituisce la licenza all'ente che l'ha rilasciata. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di attuazione della presente disposizione i comuni trasmettono all'Assessorato regionale dei trasporti il numero delle licenze totali in carico [8].
31. Per il pagamento degli oneri rinvenienti dalla liquidazione ex EMSA è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 730.000 (UPB S06.03.023).
32. Le autorizzazioni di spesa di cui alla
33. Il comma 13 dell'articolo 4 della
"13. È autorizzata la spesa di euro 25.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni stipulate per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, ai sensi del
Alla maggiore spesa di euro 4.500.000 si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla
34. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla
35. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 bis della
36. Le disposizioni di cui al comma 35 si attuano in via straordinaria entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni la classificazione è dichiarata con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale previa deliberazione della Giunta regionale. L'utilizzo dei terreni è coerente con la programmazione urbanistica comunale.
37. Dopo il comma 5 dell'articolo 25 della
"5 bis. Per garantire un efficace coordinamento nell'attuazione degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese previsti in programmi finanziati o cofinanziati con risorse regionali, attuati direttamente o delegati a enti locali o agenzie di sviluppo, l'Amministrazione regionale definisce metodologie, procedure e strumenti atti a garantire la trasparenza, la semplificazione e l'informatizzazione delle attività favorendo, al contempo, la concentrazione territoriale delle risorse anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma che possono prevedere investimenti produttivi, infrastrutture e servizi sia pubblici che privati, anche ai sensi della
5 ter. Nell'attuazione degli strumenti di agevolazione previsti dal presente articolo una parte delle risorse programmate può essere destinata al finanziamento delle iniziative produttive da realizzarsi in specifici ambiti territoriali interessati da situazioni di crisi.".
38. Per le aree di crisi di Portovesme, Ottana, Tossilo, Siniscola, Pratosardo, Porto Torres, Oristano e La Maddalena e per le altre aree individuate con deliberazione della Giunta regionale, a valere sugli stanziamenti del fondo della programmazione negoziata e per il sostegno alle attività produttive, è autorizzata una spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.
39. L'articolo 5 della
"Art. 5
1. Le sovvenzioni ed i contributi di cui all'articolo 4 sono concessi con determinazione del dirigente del Servizio competente in materia di cooperazione. Le direttive di attuazione della presente legge sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere di una commissione composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di cooperazione, o un suo delegato che la presiede;
b) i rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute. La concessione di sovvenzioni per le cooperative e i consorzi di cooperative è attivata conformemente alle regole comunitarie in materia di aiuti de minimis alle imprese.".
40. [L'Agenzia LAORE Sardegna è autorizzata a inquadrare, attraverso prove selettive concorsuali per soli titoli, il personale dipendente dell'Associazione regionale allevatori in servizio alla data del 31 dicembre 2006, che abbia prestato la propria attività lavorativa nei servizi di assistenza tecnica a favore degli allevatori della Sardegna, ivi compresa l'attività di laboratorio e di amministrazione, finanziati con risorse regionali o statali, per almeno tre anni, riconoscendo nel passaggio l'anzianità di servizio e, a tal fine, la Giunta regionale, in attuazione della
Art. 3. Disposizioni per il superamento del precariato
1. Al fine del superamento delle forme di lavoro precario nella pubblica amministrazione regionale, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, gli enti e le agenzie regionali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, esclusivamente per motivate esigenze straordinarie ed entro la misura massima del 3 per cento delle proprie dotazioni organiche; le assunzioni avvengono sulla base di forme pubbliche di selezione, privilegiando quelle per soli titoli. Le assunzioni non costituiscono in alcun modo presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato. I provvedimenti di assunzione in violazione dei limiti previsti sono nulli e determinano la responsabilità contabile di chi li ha posti in essere. Gli stessi provvedimenti sono immediatamente notificati alle competenti autorità di controllo.
1 bis. L’Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al comma 1 è, inoltre, autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata triennale, previo superamento di specifica selezione concorsuale funzionale alla verifica della idoneità all’espletamento delle mansioni di servizio della qualifica di inquadramento [10].
1 ter. I comuni, singoli, associati e consorziati, e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati, avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002 [11].
1 quater. Tale personale è individuato tra quello che svolga o abbia svolto il proprio servizio come ultima sede nell'ente locale proponente il programma, dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti per la collocazione in quiescenza, sulla base di specifica graduatoria di merito formulata a seguito della selezione di cui al comma 1 bis dell'articolo 3 della
1 quinquies. I programmi di cui al comma 1 ter, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono l’elenco degli aventi titolo, il relativo piano di spesa, i tempi di attuazione e le procedure di monitoraggio. Per l’attuazione dei programmi previsti al comma 1 ter è autorizzata, per l’anno 2011, una spesa valutata in euro 4.000.000; per gli anni successivi si provvede annualmente con legge finanziaria nella misura non inferiore a quella stabilita per l’anno 2011 (UPB S01.06.001). gli enti locali concorrono con una spesa non inferiore a quella posta a disposizione dall’Amministrazione per ciascun ente richiedente [13].
2. L'Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al comma 1 è, inoltre, autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata quadriennale [14].
3. I comuni e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002 [15].
Tale personale è individuato dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti di anzianità per la collocazione in quiescenza. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente, l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali, ai fini delle necessarie deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali.
4. I programmi di cui al comma 3, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono l'elenco degli aventi diritto, il relativo piano di spesa, i tempi di attuazione e le procedure di monitoraggio.
5. La Regione provvede, inoltre, tramite i propri Assessorati competenti in materia di personale e igiene e sanità, all'aggiornamento e prolungamento dei piani di stabilizzazione previsti dalla
6. La Regione provvede, tramite l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, alla puntuale verifica della attuazione delle norme di mantenimento in servizio del personale assegnato alle attività dei servizi per il lavoro, dei centri per lo svantaggio e delle agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6 della
7. I contratti a termine, atipici o flessibili, in essere alla data del 28 febbraio 2009, sono prorogati fino alla conclusione dei programmi di stabilizzazione previsti nel presente articolo.
8. Per l'attuazione dei programmi previsti nei commi 2 e 3 è autorizzata, per l'anno 2009, una spesa valutata in euro 3.000.000; per gli anni successivi si provvede annualmente con legge finanziaria nella misura non inferiore a quella stabilita per l'anno 2009 (UPB S01.06.001). Gli enti locali concorrono con una spesa di pari importo.
9. Per garantire la continuità del servizio svolto dal personale con contratti a termine, atipici o flessibili e di collaborazione coordinata e continuativa che opera nelle attività di disinfestazione, il contributo annuo alle province, previsto dalla
10. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale riferisce, con cadenza quadrimestrale, alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e di lavoro, sull'andamento delle spese programmate a valere sul fondo regionale per l'occupazione previsto dalla
11. Nelle more della elaborazione e approvazione del nuovo Piano d'ambito delle risorse idriche, nel quale sono definite le compatibilità tecnico-economiche del sistema anche con il ricorso a strumenti e interventi straordinari, il gestore Abbanoa Spa è impegnato nella salvaguardia dei livelli occupazionali del personale dipendente delle ditte di conduzione di impianti, secondo le modalità definite nell'accordo RAS - ATO - organizzazioni sindacali e gestore del 10 luglio 2007. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il gestore provvede all'impiego, secondo le procedure di legge, di non meno di 230 unità del sistema della conduzione di potabilizzatori. Entro i successivi trentasei mesi, il gestore prosegue con la progressiva internalizzazione del sistema dei depuratori con l'impiego, secondo le procedure di legge e secondo i piani di gestione definiti dal gestore, delle unità aventi titolo ai sensi dell'accordo programmatico del 10 luglio 2007. Il gestore esegue un articolato programma di formazione, finanziato dalla Regione con una apposita linea di intervento, finalizzato all'aggiornamento professionale ed alla riqualificazione delle risorse aventi titolo, ai sensi dell'accordo programmatico del 10 luglio 2007, per la salvaguardia del livello occupazionale.
12. L'Amministrazione regionale, le agenzie e gli enti di cui alla
Art. 4. Politiche attive del lavoro
1. Gli interventi previsti dalla
2. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, si avvale per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, ove lo ritenga necessario, anche in deroga alle vigenti normative, degli enti, aziende e agenzie regionali e/o istituite con legge regionale e delle società controllate o partecipate dalla Regione. A tal fine si applicano le disposizioni di cui al titolo III della
3. Ai fini della massima accelerazione della spesa si provvede al finanziamento delle azioni e dei progetti mirati, previsti nel comma 1, tramite il fondo regionale per l'occupazione e con erogazioni entro le misure consentite dalla normativa comunitaria che non necessitino di preventiva notifica all'Unione europea. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie anche in funzione dell'impegno integrale delle risorse disponibili in materia di lavoro.
Art. 5. Ambiente e governo del territorio
1. Per la gestione, il completamento e la manutenzione migliorativa, adeguativa e correttiva del Sistema informativo territoriale è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2009 e di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 (UPB S04.09.006).
2. Il programma di spesa previsto dalla
3. Al fine di favorire l'attuazione delle previsioni contenute negli atti di pianificazione strategica regolarmente approvati, è autorizzata, in conto dell'UPB S01.06.001, la spesa di euro 2.350.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, finalizzata alla concessione di contributi a favore dei comuni per gli studi di fattibilità e per la progettazione preliminare delle opere di maggiore impatto economico-sociale previste nei rispettivi piani strategici. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, approva i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi e identifica i relativi meccanismi di monitoraggio. È ammessa la presentazione di un massimo di tre istanze da parte di ogni ente locale. Costituiscono condizioni per l'ottenimento del contributo:
a)la dimostrazione dell'impatto socio-economico dell'opera;
b)il cofinanziamento comunale fino alla concorrenza di almeno il 30 per cento degli oneri per la progettazione e gli studi di fattibilità.
Il limite massimo di contribuzione riferito ad ogni singola progettazione preliminare è fissato in euro 180.000.
4. Al fine di sostenere la lotta all'abusivismo edilizio e la vigilanza sul territorio, la Regione promuove attività di supporto tecnico, logistico e operativo a favore dei comuni nell'espletamento delle competenze loro attribuite per legge; per tali finalità è autorizzata una spesa valutata in euro 250.000 annui (UPB S04.09.003).
5. Al fine dell'attuazione del Piano paesaggistico regionale è autorizzata la spesa di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 destinata alle attività di predisposizione, divulgazione e diffusione di linee guida, manuali ed altri strumenti operativi a supporto dell'attuazione del piano paesaggistico (UPB S04.09.003).
6. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della
"4 bis. Nei campeggi non è richiesto il titolo abilitativo edilizio per gli allestimenti mobili di pernottamento che conservano i meccanismi di rotazione in funzione, non sono collegati permanentemente al terreno e i cui allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria sono amovibili in qualsiasi momento.".
7. Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 10 bis della
8. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della
"3 bis. Le correzioni dei tematismi e degli elementi descrittivi e cartografici relativi alle componenti di paesaggio, ai beni paesaggistici ed ai beni identitari individuati dal Piano paesaggistico regionale, anche a seguito di motivata proposta del comune, sono effettuate dalla Regione mediante deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BURAS e della quale è data pubblicità sul sito istituzionale della Regione.".
9. Per assicurare la gestione della Rete natura 2000 attribuita alle regioni dal
10. Per l'attuazione del progetto CAMP Italia per la Sardegna è autorizzata, a favore della Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna, la spesa aggiuntiva di euro 300.000 per l'anno 2009 e di euro 700.000 per l'anno 2010, quale cofinanziamento degli interventi previsti nel memorandum sottoscritto da UNEP (Programma ambiente delle Nazioni unite), dal Ministero dell'ambiente e dalla Regione Sardegna (UPB S04.04.002).
11. Per garantire il pagamento dei maggiori oneri retributivi a seguito dell'approvazione del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) di comparto e del contratto integrativo regionale di lavoro (CIRL) e l'assolvimento degli oneri derivanti dai cantieri avviati in attuazione alle previsioni normative di cui alla
12. Per le finalità previste dalla
13. Per le finalità di cui alla
14. Nel comma 33 dell'articolo 7 della
15. È autorizzata la spesa di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 finalizzata ad attività di studio e monitoraggio dello stato di qualità delle acque, nonché per lo sviluppo della pianificazione di bacino con riferimento agli adempimenti previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, e del
16. È autorizzata la spesa di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 finalizzata ad attività di studio e monitoraggio in materia di difesa del suolo e delle coste, nonché per lo sviluppo della pianificazione di bacino con riferimento agli adempimenti previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2007/60/CE, del 23 ottobre 2007, e del
17. Per l'attuazione degli interventi conseguenti alle disposizioni previste dalla
18. Il comma 10 dell'articolo 5 della
"10. Per la realizzazione di interventi di politiche di sviluppo e per incentivare l'occupazione nel settore ambientale, l'Amministrazione regionale, previa sottoscrizione di appositi accordi di programma con gli enti locali interessati volti alla costituzione o alla gestione di aree protette, o al completamento degli interventi dei piani di gestione dei SIC, avviati con le risorse POR 2000-2006, è autorizzata a finanziare interventi di tutela, ove prioritariamente sono impiegati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, i lavoratori disoccupati residenti nei comuni sottoscrittori dell'intesa o dei SIC. Per le finalità del presente comma sono utilizzate le disponibilità sussistenti in conto dell'UPB S04.08.002 (cap. SC04.1753).".
19. Per assicurare la salvaguardia della fauna selvatica ferita o in difficoltà e, in particolare, le attività di recupero, trasporto, riabilitazione e rilascio, in attuazione delle disposizioni previste nella
20. Nella
a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
"c) a contribuire alla gestione, nell'ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla Regione, del sistema informativo ambientale regionale (SIRA), per i moduli applicativi inerenti i processi operativi di interesse dell'Agenzia e, in tale ambito, alla raccolta sistematica, alla registrazione, alla validazione, all'elaborazione ed alla massima divulgazione dei dati ed informazioni rilevanti sotto il profilo della prevenzione e della protezione ambientale e territoriale;";
b) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:
"c bis) a fornire, con continuità, tutti i dati di rilevanza ambientale in proprio possesso e/o derivanti dai propri compiti istituzionali, necessari per il popolamento e l'aggiornamento del SIRA, secondo i formati, le regole di conformità e le modalità indicati dalla Regione;";
c) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
"d) alla realizzazione, in coordinamento con la Regione, ed alla gestione delle reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine, anche ai fini della valutazione del rapporto tra stato dell'ambiente e salute delle popolazioni;";
d) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:
"d bis) a utilizzare per la propria attività di monitoraggio, ispezione e controllo, il SIRA, al quale collabora per la gestione, unitamente alla Regione stessa;";
e) il comma 1 dell'articolo 4, il cui titolo è modificato in "Sistema informativo", è sostituito dal seguente:
"1. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2, l'ARPAS utilizza e contribuisce alla gestione, nell'ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla Regione, dei moduli inerenti i processi operativi di interesse dell'Agenzia, come organizzati entro il SIRA, che comprende, tra l'altro:
a) i sistemi informativi e le reti di monitoraggio ambientale esistenti, sia regionali che degli altri enti pubblici; a tale scopo l'ARPAS provvede, se necessario, a proporne, nell'ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla Regione, la loro integrazione, il potenziamento e l'adeguamento;
b) i sistemi informativi e le reti di monitoraggio ambientale la cui realizzazione risulti programmata o in corso di realizzazione da parte della Regione e degli altri enti pubblici al momento dell'entrata in vigore della presente legge.";
f) i commi 2 e 3 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il controllo preventivo è esercitato dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, tramite il competente servizio ai sensi della
3. Il controllo di cui al comma 2 è di legittimità e di merito. Il controllo di legittimità consiste nel giudizio sulla conformità dell'atto rispetto a disposizioni legislative e regolamentari. Il controllo di merito ha natura di atto di alta amministrazione e consiste nella valutazione della coerenza dell'atto adottato dall'azienda rispetto agli indirizzi della programmazione regionale, alle regole di buona amministrazione e alle direttive della Giunta regionale.";
g) dopo il comma 3 dell'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Qualora l'ente non provveda all'adozione degli atti obbligatori per legge o di quelli richiesti dal competente Assessorato, previa diffida a provvedere entro trenta giorni, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore nomina commissari ad acta.
3 ter. Alla tabella A allegata alla
22. È autorizzata, nell'anno 2009, a favore del CRAL regionale la spesa di euro 100.000 per il restauro e la messa in norma degli edifici di proprietà regionale concessi in uso al CRAL (UPB S01.05.001).
23. In attesa dell'approvazione di una legge regionale organica in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale sono adottate integralmente le disposizioni del
24. I progetti riportati nell'allegato IV alla parte seconda del
25. [In attesa dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in modo organico la materia, l'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui al
Art. 6. Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
1. La Regione promuove la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e ne garantisce l'utilizzo regolamentato nel rispetto della sostenibilità ambientale ed in conformità alle finalità e ai principi posti dal
2. Le presenti disposizioni disciplinano la competenza e il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite ed individuate dalla vigente normativa comunitaria e statale.
3. [Al comma 3 dell'articolo 21 della
4. Il procedimento di rilascio del titolo abilitativo relativo agli impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili è disciplinato dall'articolo 12 del
5. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla revisione delle linee guida per la localizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile.
6. Qualora le domande di rilascio siano eccedenti rispetto a quelle rilasciabili compatibilmente con le esigenze di natura tecnica e di tutela ambientale e territoriale, è adottato un criterio selettivo, non discriminatorio, di valutazione comparativa degli interessi coinvolti. Il criterio di valutazione garantisce un uso sostenibile del territorio il cui consumo consenta per le comunità locali, di conseguire obiettivi di qualità socio-economici, ambientali e paesaggistici.
7. Nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria, in conformità con le linee guida di cui al comma 5, la Regione adotta un Piano regionale di sviluppo delle tecnologie e degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.
7 bis. [La realizzazione di nuovi impianti eolici o di ampliamenti di impianti esistenti è consentita, oltre la fascia dei 300 metri, anche negli ambiti di paesaggio costieri, purché non ricadenti in beni paesaggistici e ricompresi:
- all'interno degli agglomerati industriali gestiti dai consorzi industriali provinciali di cui alla tabella A, e delle aree industriali e ZIIR di cui alla tabella B della
- nelle aree relative a tutti i piani per gli insediamenti produttivi (PIP) del territorio regionale;
- nelle aree PIP di superficie complessiva superiore ai 20 ettari e la relativa fascia di pertinenza pari a 4 km, computabile anche come aggregazione di singoli PIP contermini;
- all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, e aventi potenza fino a 200 kW da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del
8. Nella
"Art. 18 (Energia rinnovabile-eolica)
1. In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri, o in aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale.".
Art. 7. Disposizioni in materia di opere pubbliche e trasporti
1. L'autorizzazione di spesa, prevista dalla
2. Una quota pari a euro 20.000.000 dell'autorizzazione di spesa prevista dalla
3. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 da destinare al finanziamento di progetti di ripristino, restauro e recupero di edifici di culto e delle strutture annesse di particolare pregio storico, artistico e culturale (UPB S03.01.004).
4. È autorizzato nell'anno 2009, l'ulteriore stanziamento di euro 2.500.000 per le finalità previste dalla
5. Al fine di consentire la piena partecipazione della Regione all'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA), organo tecnico della Conferenza delle regioni e delle province autonome per la materia degli appalti pubblici, è autorizzata una spesa valutata in euro 40.000 annui (UPB S01.03.007).
6. Per la realizzazione del sistema di monitoraggio e certificazione regionale della spesa previsti dalla
7. [Al comma 22 dell'articolo 6 della
8. L'autorizzazione di spesa, prevista dalla
9. Sono autorizzati gli interventi di messa in sicurezza aventi carattere di particolare urgenza relativi ad opere connesse alle concessioni di derivazione d'acqua rilasciate ai sensi del
10. È autorizzato, nell'anno 2009, lo stanziamento di euro 500.000 per le spese di gestione relative all'esercizio delle funzioni sul demanio marittimo e per la progettazione e studi periziali finalizzati alla predisposizione dei piani regolatori dei porti turistici della Sardegna (UPB S07.04.001).
11. [Il comma 18 dell'articolo 6 della
"18. I finanziamenti delle opere da attuarsi a cura degli enti interessati sono impegnati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione dei fondi, ovvero del secondo anno successivo quando la loro utilizzazione richieda l'approvazione di un progetto esecutivo. Il termine è prorogato di un anno per i progetti che necessitano di provvedimenti autorizzativi o approvativi in materia paesaggistica o ambientale e di un ulteriore anno per quelli soggetti a valutazione di impatto ambientale. Per impegno entro i termini si intende la costituzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata o la pubblicazione del bando di gara, entro gli stessi termini, purché faccia seguito l'affidamento dei lavori entro l'esercizio immediatamente successivo."] [24].
12. Nella
a)nella lettera b) del comma 14 dell'articolo 4, le parole: "l'importo dello stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, della
b)il comma 16 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"16. Al fine di garantire la continuità del servizio di preminente interesse pubblico, gli eventuali prestiti assunti dal gestore del servizio idrico integrato regionale, Abbanoa Spa, società pubblica partecipata, usufruiscono della garanzia regionale per il rimborso del capitale, interessi e oneri accessori. I relativi oneri sono valutati in euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a valere sul fondo di cui alla
13. Con l'entrata in vigore del
14. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, la spesa di euro 2.000.000 per il finanziamento di studi, elaborazioni e progettazioni finalizzati all'attuazione del Piano regionale dei trasporti (UPB S07.06.001).
15. Per le finalità previste dalla
16. È autorizzato il rimborso a favore del CACIP (ex CASIC) delle somme anticipate dallo stesso per la copertura del saldo degli oneri derivanti dalla liquidazione della Porto terminal Mediterraneo Spa, nonché delle spese derivanti dalla gestione dei centri intermodali di Porto Torres e Chilivani a valere sulle risorse stanziate in conto dell'UPB S07.04.004 (cap. SC07.0395).
17. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 3.000.000 da destinare alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli interventi relativi ai centri intermodali isolani (UPB S07.02.001).
18. A valere sulle disponibilità recate sul fondo della programmazione negoziata di cui all'UPB S01.03.010, una quota fino ad euro 10.000.000 è destinata al potenziamento ed alla valorizzazione del sistema aeroportuale regionale minore.
19. Per la realizzazione dello scavo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru, all'interno del polo nautico del nord-ovest della Sardegna, è autorizzata nell'anno 2009, a favore del Comune di Porto Torres, la spesa di euro 3.000.000 mediante utilizzo delle risorse iscritte in conto dell'UPB S01.03.010.
Art. 8. Disposizioni nel settore sanitario e sociale
1. Per la riqualificazione della rete di emergenza-urgenza sanitaria prevista nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza), l'autorizzazione di spesa di cui alla
2. Nel rispetto delle disposizioni del
a) registro tumori;
b) registro delle nefropatie e dei dializzati;
c) registro sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone;
d) registro sclerosi multipla;
e) registro incidenti cardiovascolari;
f) registro malformazioni congenite;
g) registro diabete;
h) registro malattie rare;
i) registro obesità - anoressia;
j) registro midollo osseo;
k) registro endometriosi [25].
3. Gli atti di istituzione dei registri previsti nel comma 2 vengono adottati in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del
4. I registri previsti nel comma 2 sono istituiti in relazione a programmi attivati nell'ambito della programmazione sanitaria e sociale e raccolgono, per lo studio e la ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, dati anagrafici e sanitari, con l'esclusione dei dati riferiti alle abitudini personali, relativi alle persone affette dalle malattie o soggette agli eventi sopra individuati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
5. Per gli accordi integrativi regionali per la medicina generale e la pediatria di libera scelta, finalizzati al perseguimento della continuità dei processi di cura, alla riduzione dei ricoveri inappropriati e degli accessi al pronto soccorso, alla realizzazione di azioni strategiche mirate alla riqualificazione della spesa farmaceutica e specialistica secondo principi di appropriatezza, è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 annui a valere sugli stanziamenti iscritti in conto dell'UPB S05.01.001.
6. Il comma 22 dell'articolo 18 della
7. L'autorizzazione di spesa disposta per le finalità previste dalla
8. Per il programma di prevenzione del randagismo previsto dalla
9. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della
"f) risorse regionali per euro 4.000.000 destinate all'erogazione di assegni di cura o di altre provvidenze in favore di famiglie che si assumono compiti di assistenza e cura di disabili fisici, psichiatrici e sensoriali in situazione di gravità certificati ai sensi della
10. Le borse di studio di cui alla
11. È autorizzata nell'anno 2009, a favore del Coordinamento regionale per le donazioni e i prelievi d'organo, la concessione di un finanziamento di euro 250.000 destinato alla realizzazione di un programma di pubblicità finalizzato a favorire l'incremento delle donazioni d'organo nel territorio regionale (UPB S02.04.010).
12. Il contributo previsto dalla
13. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività dell'assistenza sanitaria penitenziaria, nelle more del trasferimento della stessa dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale per il tramite della Regione, è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 quale anticipazione sui futuri trasferimenti da parte dello Stato (UPB S05.01.001).
14. Il comma 4 dell'articolo 10 della
"4. Ai comuni territorialmente competenti sono delegate le funzioni amministrative previste dalla
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2009, la concessione di un contributo straordinario di euro 84.000 a favore del centro di Ottana.
15. Nelle more della predisposizione di un piano di riqualificazione professionale, sono inclusi, tra gli operatori che possono svolgere le mansioni di educatore, anche se non in possesso dei requisiti richiesti dal punto 7 dell'allegato alla
16. Nella
a)dopo il comma 2 dell'articolo 71 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Sono trasferite alle ASL le seguenti funzioni:
a) in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla
b) relative all'erogazione di contributi a favore di titolari di patenti di guida A, B, C, speciali con incapacità motorie permanenti previste nell'articolo 27 della
b) dopo il comma 3 bis dell'articolo 83 è aggiunto il seguente:
"3 ter. La Giunta regionale definisce i tempi e le modalità di trasferimento alle ASL delle funzioni previste nel comma 2 bis dell'articolo 71 e annualmente ne determina le relative risorse finanziarie.".
17. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 300.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore dei familiari delle vittime degli incendi del 23 luglio 2009 (UPB S01.03.009).
18. [Nell'articolo 3 della
"f bis) due membri in rappresentanza delle aziende di acquacoltura intensiva."] [26].
19. Per favorire la partecipazione dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e di quelli espulsi dal sistema produttivo che non ne beneficiano, a percorsi di riqualificazione professionale, aggiornamento, potenziamento delle competenze e reinserimento lavorativo, prevalentemente attraverso forme di tirocinio presso le imprese o soggetti accreditati del sistema associativo, sindacale e datoriale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012, cui si provvede a valere sulle risorse del POR-FSE 2007-2013; detto importo è ripartito in egual misura tra le due categorie di beneficiari. Al lavoratore che partecipa al percorso formativo è erogato, previa stipula di un apposito patto di inserimento, un contributo mensile sino a euro 500, nell'ambito degli accordi stipulati tra la Regione e lo Stato. L'ammontare può variare in relazione ai massimali previsti dalle leggi vigenti, alla tipologia e alla durata del percorso formativo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, approva il programma degli interventi, da realizzarsi attraverso la predisposizione e l'attuazione di percorsi individuali integrati di formazione e lavoro realizzati dal sistema pubblico dei servizi per il lavoro in collaborazione con gli enti di formazione, i criteri di priorità, i parametri di adeguamento del contributo mensile, le modalità attuative degli interventi, avendo riguardo al raccordo con i complessivi interventi di politica attiva del lavoro e di completamento del sostegno al reddito già in essere. Gli interventi possono essere attuati anche attraverso la costituzione di doti finanziarie personali e di conseguenti voucher formativi o destinati all'acquisizione di servizi utili alle finalità del programma di intervento. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
20. Gli stanziamenti previsti dalla
21. I limiti di reddito e i rimborsi a favore dei nefropatici previsti rispettivamente dalla
Art. 9. Disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport
1. A favore dell'istruzione sono autorizzati i seguenti interventi:
a) lo stanziamento, per l'anno 2009, di euro 1.200.000 e euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ad integrazione delle risorse finanziarie per interventi urgenti di edilizia scolastica previste dalla
b) la concessione, nell'anno 2009, di un contributo straordinario una tantum di euro 50.000 alle sedi SSIS di Cagliari e Sassari (UPB S02.01.013);
c) la concessione, nell'anno 2009, agli enti locali, di un contributo di euro 150.000 per interventi a favore della gioventù previsti dalla
d) la concessione di un contributo annuo di euro 220.000 a favore del Consorzio Forgea international per la realizzazione di corsi di formazione nel settore geominerario e ambientale, nella sede di Iglesias, rivolti a dirigenti e tecnici provenienti da paesi in via di sviluppo; conseguentemente è ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa prevista dalla
e) una quota annua, pari a euro 980.000, del fondo unico previsto dalla
2. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 27 della
"h) a favore delle Università di Cagliari e Sassari, una spesa valutata in euro 2.500.000 annui per il finanziamento dei programmi di mobilità studentesca internazionale, attivati sulla base dei programmi comunitari LLP/Erasmus e Leonardo o di accordi bilaterali per la mobilità degli studenti, e per il miglioramento dei servizi agli studenti dei due atenei (UPB S02.01.009);".
3. La Giunta regionale, al fine di favorire l'utilizzo del personale precario della scuola secondo l'ordine delle relative graduatorie, predispone, per l'anno 2009-2010, un programma di interventi volto a sostenere l'estensione del tempo scuola nelle scuole dell'infanzia fino a cinquanta ore settimanali e l'attivazione, nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, di moduli didattico-integrativi. Il programma è approvato in via preliminare dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e inviato alla Commissione consiliare competente che esprime il proprio parere entro quindici giorni, decorsi i quali se ne prescinde. Entro ulteriori dieci giorni la Giunta regionale lo approva in via definitiva. Alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilità sussistenti nelle UPB S02.01.001 e S02.01.006. La Giunta regionale provvede alle variazioni compensative nell'ambito delle medesime UPB a' termini della
4. Nelle more di una riforma organica della normativa regionale in materia di istruzione, la Giunta regionale, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive definite in base alle vigenti disposizioni e tenuto conto delle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, definisce le modalità e i criteri per la distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche. Nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta regionale, la Direzione generale dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, provvede alla distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche.
5. Per favorire l'alta specializzazione giuridica, per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, è autorizzata la spesa di euro 400.000 per il conferimento di borse di studio, da attribuire anche con la collaborazione degli Uffici giudiziari giudicanti di 1° grado del distretto di Corte d'appello della Sardegna, a favore dei giovani laureati in giurisprudenza frequentanti il 2° anno di scuole di specializzazione per le professioni forensi presso le Università della Sardegna, o iscritti al Registro dei praticanti avvocati di uno degli ordini forensi della Regione per il 2° anno di pratica, ovvero ammessi a dottorati di ricerca in materie giuridiche delle università sarde. (UPB S02.01.013). Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per il conferimento di borse di studio, da attribuire anche con la collaborazione della Presidenza del Tribunale amministrativo della Sardegna, a favore dei giovani di cui al presente comma (UPB S02.01.013) [27].
6. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della
7. Per soddisfare l'attuale fabbisogno del Sistema sanitario regionale, una quota del Fondo unico previsto dalla
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi previsti dalla
a) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 79 della
b) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della
c) il comma 17 dell'articolo 4 della
9. La lettera e) del comma 11 dell'articolo 12 della
"e) la spesa complessiva di euro 100.000 annui da suddividere tra le associazioni aventi comprovata esperienza nel campo degli scambi internazionali nonché accreditate presso le istituzioni europee ed internazionali che hanno le seguenti finalità (UPB S02.01.013):
1) realizzare progetti di mobilità giovanile internazionale, di promozione dell'interculturalità e della cittadinanza europea;
2) promuovere gli scambi giovanili.".
10. A favore della cultura, dello spettacolo e dello sport, sono autorizzati i seguenti interventi:
a) [per l'anno 2009 e successivi, la spesa di euro 60.000 per il funzionamento dello Sportello linguistico regionale (UPB S03.02.001)] [29];
b) [per gli anni 2009 e 2010, la spesa di euro 50.000 per la sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curriculare (UPB S03.02.001)] [30];
c) per la produzione e la diffusione di programmi radiofonici e televisivi da realizzare con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in attuazione della
d) per l'anno 2009, a valere sulle disponibilità recate dall'UPB S05.04.001 - cap. SC05.0856 la somma di euro 100.000 è destinata a sostegno delle attività sportive per i diversamente abili;
e) per l'anno 2009 a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC03.0053 una quota fino ad euro 300.000 destinata a fronteggiare le spese relative ad indagini archeologiche di emergenza (UPB S03.01.004);
f) per gli anni 2009 e 2010, la spesa di euro 150.000 per iniziative di ricerca e monitoraggio sulla promozione della cultura e della lingua sarda in settori economici di rilevanza strategica (UPB S03.02.001);
g) a valere sul fondo previsto dalla
h) per l'anno 2009 la spesa di euro 50.000 quale contributo straordinario all'Istituto studi e programmi per il Mediterraneo (ISPROM) finalizzato a realizzare interventi per favorire la pace ed il confronto fra i popoli nell'area mediterranea, da attuarsi anche attraverso l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali per la città di Betlemme" (UPB S03.02.005);
i) per i compiti istituzionali la spesa di euro 20.000 per l'anno 2009 a favore dell'associazione Centro studi Emilio Lussu di Cagliari (UPB S03.02.005);
j) per favorire la diffusione della didattica universitaria mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, la spesa di euro 150.000 a favore della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari per il finanziamento di un progetto pilota di formazione a distanza, da realizzare anche con il coinvolgimento della autonomie locali (UPB S02.01.009);
k) lo stanziamento integrativo di euro 150.000 annui a favore dell'Istituto Euromediterraneo (ISR) di Tempio-Ampurias per le finalità di cui alla
l) per le finalità di cui alla
m) per la gestione e l'attività istituzionale, per l'anno 2009, la spesa di euro 100.000 a favore dell'Istituto Camillo Bellieni di Sassari (UPB S03.02.005);
n) per la tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario della Sardegna, per la piena fruibilità da parte della comunità scientifica e dei cittadini interessati, la concessione di un contributo di euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, a favore dell'Archivio storico diocesano di Cagliari, per la realizzazione di un progetto di ordinamento e inventariazione dei fondi della Contadoria generale del tribunale di appellazioni e gravami, della Curia arcivescovile e del Tribunale ecclesiastico di Cagliari (UPB S03.02.005);
o) a integrazione degli stanziamenti previsti dalla
p) per le finalità di cui alla
q) per l'attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione, la Provincia di Sassari, il Comune di Sassari, la Fondazione Banco di Sardegna e la Camera di commercio, industria e artigianato di Sassari del 14 gennaio 2008, relativo alla costituzione della Fondazione per la realizzazione e la gestione del Museo Biasi, la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012 (UPB S03.01.003);
r) per il 2009 la spesa di euro 260.000 in favore del Comune di Castelsardo per l'attuazione dell'accordo quadro fra Regione, Camera di commercio di Sassari, Università di Sassari e Comune di Castelsardo, per la sperimentazione del progetto pilota sul turismo nei borghi (UPB S06.02.002); s) per il 2009 la spesa di euro 25.000 in favore del Comune di Urzulei per l'organizzazione della manifestazione "Forum europeo di speleologia" (UPB S04.03.003);
t) valere sulle disponibilità recate dall'UPB S03.01.003, un contributo annuo di euro 100.000 a favore del centro studi filologici per la gestione e le attività istituzionali;
u) per l'anno 2009, a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC05.0860, la concessione di un contributo di euro 50.000 a favore della sezione sarda del Comitato italiano paralimpico per l'organizzazione delle paralimpiadi regionali sarde (UPB S05.04.001);
v) per l'anno 2009 a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC05.0971, la spesa di euro 350.000 per la realizzazione e/o partecipazione a festival cinematografici di rilievo nazionale e internazionale organizzati in rete e promossi da organismi costituiti in forma associata (UPB S05.04.006);
w) per l'anno 2009 a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC05.0858, la concessione di un contributo di euro 100.000 a favore del Comitato regionale del CONI per la partecipazione della rappresentativa della Sardegna alla manifestazione sportiva internazionale denominata Jeux des Iles (UPB S05.04.001);
x) per gli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa di euro 300.000 per la pubblicazione di opere di particolare pregio finalizzate alla promozione della Sardegna (UPB S03.02.001);
y) una quota annua, pari ad euro 100.000 dello stanziamento iscritto in conto dell'UPB S03.01.001 (cap. SC03.0001), destinata alle spese di gestione e funzionamento del Padiglione etnografico presso la Cittadella dei musei di Cagliari dedicato all'esposizione regionale permanente della Collezione Cocco;
z) a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo previsto dalla
aa) per favorire gli studi, la ricerca e le attività culturali, nell'anno 2009, la spesa complessiva di euro 60.000, di cui:
1) euro 15.000 a favore dell'Istituto di studi e ricerche Antonio Gramsci di Cagliari;
2) euro 30.000 a favore della "Casa Gramsci" di Ghilarza;
3) euro 15.000 a favore dell'Associazione "Casa natale Antonio Gramsci" di Ales.
Il contributo è corrisposto nella misura dell'80 per cento a titolo di anticipazione. Il saldo è erogato previa presentazione di autocertificazione del responsabile legale attestante l'utilizzo dei finanziamenti per le finalità assegnate.
11. [Nelle more dell'approvazione del Documento di programmazione regionale in materia di spettacolo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in carenza di tale documento di programmazione di cui alla
12. Nella
"t bis) il sostegno alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale previsto nell'articolo 5 della
13. Per il funzionamento dell'Istituto storico arborense per la ricerca e la documentazione sul Giudicato di Arborea e il Marchesato di Oristano (ISTAR), è autorizzata a favore del Comune di Oristano la concessione di un contributo valutato in euro 50.000 annui (UPB S03.02.001).
14. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle competenze previste dalla
15. Nel comma 30 dell'articolo 4 della
a) UPB S03.01.003 euro 15.500.000 per l'anno 2009, euro 16.000.000 per l'anno 2010 e euro 18.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012;
b) UPB S03.01.006 euro 7.000.000 per l'anno 2009, euro 7.500.000 per l'anno 2010 e euro 8.500.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012.".
16. L'utilizzazione dei contributi impegnati negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 a favore degli enti locali per le finalità di cui alla
17. I contributi concessi ai privati, ai sensi della
18. Nella
a)nel comma 1 dell'articolo 6:
1) la lettera d) è soppressa;
2) la lettera e) è così sostituita: "quattro rappresentanti di federazioni sportive nazionali, di cui due per sport individuali, designati dal Comitato regionale sardo del CONI";
3) la lettera f) è così sostituita: "due esponenti degli enti di promozione sportiva, designati dal Comitato regionale sardo del CONI";
4) la lettera l) è soppressa;
5) la lettera m) è soppressa;
6) la lettera o) è soppressa.
b) nel titolo dell'articolo 22 e nel comma 1 le parole "a carattere dilettantistico" sono soppresse;
c) nel comma 1 dell'articolo 27 le parole "non iscritti a leghe professionistiche" sono così sostituite "per la partecipazione a campionati non professionistici";
d) dopo il comma 7 dell'articolo 27 sono aggiunti i seguenti:
"7 bis. La Regione è autorizzata a concedere contributi forfetari, nella misura massima prevista dal comma 2, a favore delle federazioni sportive riconosciute dal CONI per la partecipazione delle loro rappresentative ai campionati italiani.
7 ter. Per le squadre che vincono i rispettivi campionati nazionali della massima serie, con conseguente diritto di partecipazione alle Coppe europee per le squadre vincitrici di scudetto, Champions League, è prevista una premialità del contributo regionale pari al 50 per cento del finanziamento programmato su base annuale per la stessa squadra.".
Art. 10. Piano straordinario per la residenzialità universitaria nella città di Cagliari
1. L'Ersu di Cagliari, al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo studentesco, accelerando e razionalizzando la spesa degli stanziamenti statali e regionali specificatamente finalizzati in un quadro di programmazione unitaria, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, è autorizzato a predisporre un Piano straordinario per la residenzialità universitaria nella città di Cagliari.
2. Il Piano di cui al comma 1, fatto salvo il mantenimento delle strutture esistenti coerenti con i requisiti di cui al presente articolo, ai fini del rinnovo del patrimonio immobiliare dell'Ente, del contenimento delle spese di gestione dei servizi e del miglioramento qualitativo delle condizioni di vita degli studenti, prevede la polarizzazione delle residenze e delle strutture di servizio culturale, sportivo e di ristorazione in prossimità dei principali poli universitari cittadini.
3. Il Piano predisposto ai sensi dei commi 1 e 2, corredato dai progetti preliminari delle opere, è trasmesso a cura del Presidente della Regione al Comune di Cagliari ed agli altri soggetti interessati ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 34 del
4. Al fine di dare copertura finanziaria agli interventi del presente articolo sono rimodulate tutte le risorse non liquidate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatti salvi gli impegni pluriennali derivanti da mutui o rateizzazioni, stanziate dalla
5. Sono fatte salve, con l'eccezione di far ricorso alle ulteriori transazioni, le disposizioni di cui all'articolo 25 della
a) al comma 1 le parole "almeno 1.000" sono sostituite dalle parole "almeno 500";
b) alla lettera a) del comma 2, le parole da "e la realizzazione" fino a "anche" sono sostituite dalle parole "per un importo pari a euro 35.000.000";
c) la lettera c) del comma 2 è soppressa.
Art. 11. Disposizioni per l'organizzazione amministrativa
1. Il Presidente della Regione può avvalersi di un ufficio stampa e informazione, composto da un capo ufficio e da un numero di collaboratori, non superiore a dodici, dei quali fino ad otto scelti tra iscritti all'ordine dei giornalisti e fino a quattro scelti tra esperti qualificati in materia di social media management, digital PR, video making and editing, illustrazione, grafica digitale o figure equipollenti comunque funzionali all'efficacia della comunicazione complessiva dell'azione di governo. I collaboratori sono direttamente assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quella della legislatura. Agli iscritti all'Ordine dei giornalisti è applicato il relativo contratto di lavoro. I criteri per il trattamento economico degli altri esperti qualificati non inquadrabili nell'ambito del contratto di lavoro giornalistico, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nell'ambito dei contratti di lavoro applicabili. I criteri per la composizione e l'organizzazione dell'ufficio e per il trattamento economico, nell'ambito del contratto di lavoro giornalistico, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono valutati in euro 1.385.000 annui (UPB S01.01.002 e S01.02.002) [32].
2. Nell'ambito del servizio trasparenza e comunicazione della Regione, è definito un contingente, non superiore ad otto unità, per le attività di informazione e di supporto tecnico al capo ufficio stampa. Al personale, assunto mediante pubblico concorso tra gli iscritti all'ordine dei giornalisti di cui alla
3. I dipendenti iscritti all'ordine dei giornalisti, compresi quelli degli enti e delle agenzie regionali che, alla data del 1° luglio 2009, risultino stabilmente addetti alle attività di informazione e di supporto tecnico operativo al capo ufficio stampa, possono chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inseriti nel predetto contingente. L'inquadramento nelle qualifiche del contratto nazionale giornalistico è disposto sulla base di certificazione del competente dirigente, relativa alle attività effettivamente svolte e al periodo di svolgimento, sentito il capo ufficio stampa. Al restante personale impegnato in attività di supporto operativo al capo ufficio stampa, anche con mansioni di autista, è corrisposta come remunerazione per il lavoro straordinario, gli obblighi di reperibilità e gli orari disagevoli, un'indennità mensile nella misura pari al compenso di 50 ore di lavoro straordinario [34].
4. Agli oneri relativi ai commi 2 e 3 valutati in euro 150.000 per l'anno 2009 ed in euro 300.000 per gli anni successivi si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPB S01.02.001.
5. La direzione generale per l'innovazione tecnologica, prevista dalla
6. Presso la Presidenza della Regione è istituita la Direzione generale della protezione civile della Regione Sardegna la quale esercita le funzioni che il
7. Per ridurre le spese relative alle prestazioni specialistiche esterne, le risorse, in particolare quelle derivanti dal cofinanziamento di programmi comunitari, nazionali e di programmazione negoziata, iscritte in bilancio possono essere utilizzate quale incentivo aggiuntivo a favore del personale dipendente, qualora rendicontabile. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità dell'intervento.
8. In deroga alle disposizioni della
9. Presso la Presidenza della Regione è istituita la Direzione generale per il coordinamento della programmazione unitaria.
10. Il comma 1 dell'articolo 42 della
a)dopo la parola "sindacale" sono inserite le parole "nonché i dipendenti comandati a tempo indeterminato ai sensi della
b)alla fine del periodo è aggiunto il seguente: "I posti della dotazione organica occupati dai dipendenti fuori ruolo sono resi disponibili. Alla cessazione dell'aspettativa o del comando, i dipendenti sono reintegrati nella dotazione organica mediante, ove occorra, l'istituzione di posti soprannumerari che sono assorbiti all'immediato verificarsi delle cessazioni dal servizio.".
11. Nell'ultimo periodo del comma 50 dell'articolo 1 della
12. Dopo il comma 50 dell'articolo 1 della
"50 bis. L'incarico di commissario liquidatore è compreso nei compiti e doveri d'ufficio. Gli oneri relativi ai compensi previsti dal comma 50 e le spese di trasferta, per i dipendenti regionali nominati commissari liquidatori, sono a carico dell'Amministrazione regionale dall'anno 2010. Le risorse di cui alla
13. Le disponibilità previste dalla
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei consorzi di bonifica destinati ad abbattere i costi sostenuti per la manutenzione delle reti irrigue relative alle aree effettivamente irrigate a fini colturali, di cui alla
15. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 14 sono definiti con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.
16. L'Amministrazione regionale, compresi gli enti e le agenzie, incentivano la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro dei dipendenti che maturino entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di legge per ottenere la pensione di anzianità, e dei dirigenti che abbiano maturato i medesimi requisiti e compiuto cinquantasette anni d'età entro la stessa data, e chiedano la risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dello stesso anno. Nella domanda, da presentare entro il 31 dicembre 2009, è indicata la data di maturazione dei requisiti e la data scelta per l'estinzione del rapporto di lavoro, che non può essere successiva al 30 giugno 2010.
17. A favore dei dipendenti di cui al comma 16 è corrisposta un'indennità o un incentivo all'esodo pari a tre mensilità della retribuzione in godimento alla data di estinzione del rapporto di lavoro per ogni anno di differenza tra sessantaquattro anni e l'età anagrafica, ma per non più di quattro anni; la frazione di anno superiore a sei mesi è approssimata per eccesso; le indennità sono corrisposte entro novanta giorni dalla cessazione del servizio e comunque non oltre il 30 aprile 2010 per il personale che cessi nel corso del 2009 e il 30 settembre 2010 per il restante personale. Per la determinazione dell'indennità e dell'incentivo si considerano esclusivamente le voci retributive utili ai fini dell'indennità di anzianità. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziate in conto della UPB S08.01.002.
18. Le disposizioni dei commi 16 e 17 sono estese al personale dell'Ente foreste della Sardegna.
Art. 12. Disposizioni in materia di sistema sanitario regionale [35]
1. La Regione al fine di migliorare i servizi e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane ed economiche del sistema sanitario regionale, con le presenti disposizioni avvia il processo di riforma ridisciplinandone gli assetti istituzionali ed organizzativi.
2. Sono, a questo scopo, istituite nel servizio sanitario regionale, con deliberazione della Giunta regionale, un numero di macroaree tale che le loro dimensioni rappresentino il livello ottimale per l'esercizio e la gestione in forma integrata e unitaria di specifiche attività tecniche, amministrative e di supporto delle aziende sanitarie, comprese quelle ospedaliere. Le macroaree esercitano le seguenti funzioni:
a)gestione del patrimonio delle aziende in esse ricadenti;
b)formazione, gestione delle competenze economiche e della situazione contributiva previdenziale del personale delle aziende in esse ricadenti;
c)gestione e organizzazione delle reti informatiche e della connessa tecnologia, inclusa la gestione dei sistemi di prenotazione centralizzata delle prestazioni sanitarie;
d)gestione e organizzazione dei magazzini, anche centralizzati per macroarea, e della relativa logistica;
e)funzioni di centrale di committenza ai sensi del
3. Sono istituiti i comitati di coordinamento di ogni macroarea composti dai direttori generali, amministrativi e sanitari delle singole aziende appartenenti alle relative macroaree. I comitati, che operano quali collegi imperfetti e con facoltà di delegare la partecipazione ai direttori di dipartimento o di struttura complessa delle singole aziende, hanno i seguenti compiti:
a)adottano, sulla base di un atto di indirizzo della Regione, il regolamento di funzionamento del comitato;
b)adottano, sulla base di un atto di indirizzo della Regione, gli atti regolamentari necessari all'operatività della macroarea;
c)approvano il programma annuale di attività;
d)svolgono funzioni di direzione, di indirizzo e di verifica dell'attività della macroarea.
4. L'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale esercita le funzioni di coordinamento e di indirizzo dell'attività di ogni macroarea al fine di garantire l'uniformità di indirizzo. Restano fermi i poteri di controllo previsti nella
5. La partecipazione ai comitati di cui al comma 3 non dà diritto alla percezione di alcuna indennità, fatti salvi i rimborsi per le spese di viaggio.
6. Ferma restando la disciplina di cui al
a)organizzazione dipartimentale delle unità operative presenti nella struttura;
b)presenza di nuclei di alta specialità;
c)disponibilità di un sistema di contabilità economico patrimoniale, anche di livello regionale e di contabilità per centro di costo;
d)servizi di pronto soccorso e di emergenza accorpati in struttura di tipo dipartimentale nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, e successive modifiche ed integrazioni;
e)ruolo di ospedale di riferimento in programmi di assistenza integrati su base regionale e/o interregionale, anche come previsto dagli atti di programmazione regionale e in considerazione della mobilità infraregionale;
f)disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e sufficiente per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali;
g)dati di produzione di prestazioni sanitarie che superino, in meglio, la media regionale in almeno il 40 per cento dei principali indicatori statistici e di performance (tasso di utilizzazione degenze ordinarie, indice di rotazione degenze ordinarie, indice di casi, degenza media trimmata, degenza media standardizzata, percentuale dei DRG sopra soglia, percentuale dei DRG di alta specialità, percentuale dei DRG a rischio di inappropriatezza, indice comparativo di performance, tasso di mortalità).
7. Le strutture ospedaliere da scorporare dalle ASL per costituirle in aziende ospedaliere autonome o per accorparle ad altre aziende già esistenti, sono individuate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di sanità.
8. Per consentire la realizzazione del processo di riforma degli assetti istituzionali ed organizzativi del sistema sanitario regionale cui si dà inizio con le presenti disposizioni, con deliberazione della Giunta regionale si provvede, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel BURAS, al commissariamento delle aziende sanitarie ed ospedaliere nonché delle aziende ospedaliero-universitarie; in quest'ultimo caso i commissari sono nominati d'intesa con i competenti rettori.
9. Al fine di procedere all'individuazione dell'ambito territoriale delle costituende macroaree di cui al comma 2 e delle funzioni da attribuire alle medesime, entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di commissariamento di cui al comma 8, i commissari delle ASL, dell'Azienda ospedaliera Brotzu e delle aziende ospedaliero-universitarie propongono un progetto di costituzione delle macroaree, con il quale sono, inoltre, determinate le loro modalità organizzative, le funzioni attribuite con possibilità di individuarne ulteriori connesse a quelle di cui all'elencazione contenuta al comma 2, la loro allocazione e le modalità di messa a disposizione del personale occorrente. Per quanto riguarda le aziende ospedaliero-universitarie l'attribuzione delle funzioni alle macroaree è operativa a seguito della sottoscrizione di intesa con le università interessate. Il progetto eventualmente modificato ed integrato dal competente Assessorato, è approvato, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di sanità, con deliberazione della Giunta regionale in uno all'atto di costituzione delle stesse macroaree, di cui costituisce parte integrante.
10. Al fine di individuare la parte del patrimonio dell'ASL spettante alle costituende aziende ospedaliere, entro sessanta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 8 ogni commissario delle ASL, dell'Azienda ospedaliera Brotzu e delle aziende ospedaliero-universitarie che ne siano interessate, redige un progetto di scorporo, che è approvato con deliberazione della Giunta regionale con l'atto di costituzione dell'azienda ospedaliera, di cui costituisce parte integrante.
Art. 13. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 1.083.618.328,09 per l'anno 2009, in euro 336.718.000 per l'anno 2010, in euro 304.768.000 per l'anno 2011, in euro 286.368.000 per l'anno 2012, in euro 226.251.000 per l'anno 2013 e in euro 226.201.000 per gli anni successivi, si fa fronte con le variazioni di bilancio previste nel comma 3.
2. Nella tabella E, allegata alla
a)è eliminata la seguente voce:
S08.01.003 FNOL - investimenti nel settore pubblico 17.127
b)l'importo della seguente voce è sostituito come segue:
S06.03.024 Ricapitalizzazione delle partecipate ex EMSA 43.127
(+ 8.127)
c)sono introdotte le seguenti voci:
S02.02.004 Scuola forestale 5.000
(+ 5.000)
S04.03.004 Interventi urgenti a seguito di alluvioni 4.000
(+ 4.000)
3. Nel bilancio della Regione per l'anno 2009 e per gli anni 2010-2012 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
in aumento
UPB E121.001
Quote di tributi erariali devoluti dallo Stato
2009 euro ---
2010 euro 331.698.000
2011 euro 299.798.000
2012 euro ---
UPB E231.008
Assegnazioni per la realizzazione di interventi nel settore agricolo e zootecnico
2009 euro 4.800.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB E361.008
Recuperi e rimborsi in capo all'Assessorato dei lavori pubblici
2009 euro 1.000.000
2010 euro 1.000.000
2011 euro 1.000.000
2012 euro 1.000.000
UPB E362.002
Entrate e recuperi vari ed eventuali
2009 euro 4.654.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB E510.001
Ricavo mutui per investimenti
2009 euro 972.617.328,09
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
in diminuzione
UPB E116.001
Tasse sulle concessioni regionali
2009 euro 1.075.000
2010 euro 1.075.000
2011 euro 1.075.000
2012 euro 1.075.000
SPESA
in diminuzione
STRATEGIA 01
UPB S01.05.002
Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio regionale
2009 euro 14.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S01.06.001
Trasferimento agli enti locali-parte corrente
2009 euro 5.000.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
STRATEGIA 05
UPB S05.01.014
Investimenti per l'attività fitosanitaria (SOPPRESSA)
2009 euro 20.000
2010 euro 20.000
2011 euro 20.000
2012 euro 20.000
STRATEGIA 06
UPB S06.06.002
Interventi sul costo del lavoro
2009 euro 4.500.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
STRATEGIA 08
UPB S08.01.001
Fondi riserva spese obbligatorie, impreviste e revisione prezzi
2009 euro 300.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2009 euro 13.163.000
2010 euro 4.000.000
2011 euro 3.950.000
2012 euro 131.141.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A, allegata alla legge finanziaria;
UPB S08.01.003
Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale
2009 euro 17.127.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro 49.000.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella B, allegata alla legge finanziaria;
UPB S08.02.002
Altre partite generali che si compensano nell'entrata
2009 euro 60.423.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro 105.207.000
in aumento
STRATEGIA 01
UPB S01.01.002
Oneri di funzionamento della Giunta regionale e uffici di supporto
2009 euro 937.000
2010 euro 937.000
2011 euro 937.000
2012 euro 937.000
UPB S01.02.002
Oneri per contributi sociali e di fine rapporto a carico dell'Amministrazione regionale
2009 euro 448.000
2010 euro 448.000
2011 euro 448.000
2012 euro 448.000
UPB S01.03.003
Funzionamento organismi d'interesse regionale
2009 euro 100.000
2010 euro 100.000
2011 euro 100.000
2012 euro 100.000
UPB S01.03.004
Spese per la realizzazione di progetti comunitari e accordi di programma
2009 euro 60.000
2010 euro 60.000
2011 euro 60.000
2012 euro 60.000
UPB S01.03.007
Quote associative e contributi una tantum
2009 euro 40.000
2010 euro 40.000
2011 euro 40.000
2012 euro 40.000
UPB S01.03.009
Altre spese istituzionali
2009 euro 300.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S01.04.002
Monitoraggio, controllo e assistenza della spesa regionale e delle finanze regionali
2009 euro 300.000
2010 euro 300.000
2011 euro 300.000
2012 euro ---
UPB S01.05.001
Gestione del patrimonio e del demanio
2009 euro 514.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S01.05.002
Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio regionale
2009 euro 4.688.000
2010 euro 4.000.000
2011 euro 4.000.000
2012 euro ---
UPB S01.06.001
Trasferimenti agli enti locali - parte corrente
2009 euro 8.350.000
2010 euro 2.350.000
2011 euro 2.350.000
2012 euro 2.350.000
STRATEGIA 02
UPB S02.01.005
Investimenti a favore dell'istruzione dell'infanzia, dell'obbligo e superiore
2009 euro 1.200.000
2010 euro 5.000.000
2011 euro 5.000.000
2012 euro 5.000.000
UPB S02.01.009
Formazione universitaria
2009 euro 1.160.000
2010 euro 2.250.000
2011 euro 2.250.000
2012 euro 2.100.000
UPB S02.01.013
Formazione integrata
2009 euro 650.000
2010 euro 450.000
2011 euro 450.000
2012 euro 450.000
UPB S02.02.004
Spese di investimento per il funzionamento delle sedi formative
2009 euro 5.000.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S02.03.007
Trasferimenti agli EE.LL. per interventi di politiche attive del lavoro - investimenti
2009 euro 500.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S02.04.010
Programmi di ricerca e prevenzione nel settore sanitario
2009 euro 1.750.000
2010 euro 1.500.000
2011 euro 1.500.000
2012 euro 1.500.000
STRATEGIA 03
UPB S03.01.001
Contributi per il funzionamento dell'Istituto superiore regionale etnografico (ISRE)
2009 euro 100.000
2010 euro 100.000
2011 euro 100.000
2012 euro 100.000
UPB S03.01.003
Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale - spese correnti
2009 euro 1.060.000
2010 euro 700.000
2011 euro 700.000
2012 euro 700.000
UPB S03.01.004
Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale
2009 euro 1.000.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S03.02.001
Interventi per la valorizzazione della lingua e della cultura sarda
2009 euro 110.000
2010 euro 410.000
2011 euro 210.000
2012 euro 210.000
UPB S03.02.003
Interventi per promuovere e sostenere l'editoria e l'informazione
2009 euro 200.000
2010 euro 200.000
2011 euro 200.000
2012 euro 200.000
UPB S03.02.005
Interventi per manifestazioni e attività culturali
2009 euro 420.000
2010 euro 250.000
2011 euro 250.000
2012 euro 150.000
STRATEGIA 04
UPB S04.01.001
Studi, progetti e convenzioni nel settore energetico
2009 euro 50.000
2010 euro 50.000
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S04.02.001
Spese per la tutela delle acque - parte corrente
2009 euro 250.000
2010 euro 250.000
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S04.02.003
Contributi per la gestione della risorsa idrica nel settore agricolo
2009 euro 2.800.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S04.03.003
Tutela e difesa del suolo - spese correnti
2009 euro 275.000
2010 euro 250.000
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S04.03.004
Tutela e difesa del suolo - investimenti
2009 euro 4.000.000
2010 euro 3.000.000
2011 euro 3.000.000
2012 euro 3.000.000
UPB S04.04.002
Tutela, difesa del suolo e valorizzazione delle coste- investimenti
2009 euro 300.000
2010 euro 700.000
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S04.06.005
Interventi di recupero ambientale e di valorizzazione delle aree minerarie - investimenti
2009 euro 4.500.000
2010 euro 4.500.000
2011 euro 4.500.000
2012 euro 4.500.000
UPB S04.08.001
Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette - spese correnti
2009 euro 500.000
2010 euro 1.000.000
2011 euro 1.000.000
2012 euro ---
UPB S04.08.007
Finanziamenti a favore dell'ente foreste
2009 euro 6.950.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S04.08.016
Contributi e finanziamenti in materia di gestione della fauna selvatica
2009 euro 400.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S04.09.003
D.V. Pianificazione, vigilanza e controllo sull'attività urbanistica e paesaggistica
2009 euro 4.750.000
2010 euro 4.750.000
2011 euro 4.750.000
2012 euro 4.750.000
UPB S04.09.006
Spese per la gestione del sistema informativo e cartografico
2009 euro 1.500.000
2010 euro 3.500.000
2011 euro 3.500.000
2012 euro 3.500.000
STRATEGIA 05
UPB S05.01.001
Spese per il Servizio sanitario regionale - parte corrente
2009 euro 1.000.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S05.01.004
Spese finalizzate al miglioramento ed al controllo del Servizio sanitario
2009 euro 1.500.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S05.01.007
Assistenza sanitaria
2009 euro 30.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S05.01.013
Igiene e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro e degli alimenti
2009 euro 850.000
2010 euro 850.000
2011 euro 850.000
2012 euro ---
UPB S05.02.005
Animali da affezione - spese correnti
2009 euro 1.000.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S05.03.001
Interventi a favore del volontariato - Parte corrente
2009 euro 84.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S05.03.002
Interventi a favore del volontariato - Investimenti
2009 euro 100.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S05.03.005
Finanziamenti per attività socio-assistenziali
2009 euro 100.000
2010 euro 100.000
2011 euro 100.000
2012 euro 100.000
UPB S05.03.007
D.V. Provvidenze a favore di soggetti con disabilità e loro associazioni
2009 euro 150.000
2010 euro 150.000
2011 euro 150.000
2012 euro 150.000
UPB S05.03.010
Interventi nel settore edilizio a favore delle famiglie
2009 euro ---
2010 euro 40.000.000
2011 euro 40.000.000
2012 euro 30.000.000
UPB S05.04.003
Interventi per manifestazioni e attività di spettacolo
2009 euro 1.500.000
2010 euro 1.500.000
2011 euro 1.500.000
2012 euro 1.500.000
UPB S05.04.006
Interventi in favore del cinema in Sardegna - spese correnti
2009 euro 150.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
STRATEGIA 06
UPB S06.02.002
Promozione e propaganda turistica
2009 euro 360.000
2010 euro 100.000
2011 euro 100.000
2012 euro 100.000
UPB S06.02.006
Incentivazione alle attività turistico-ricettive - spese correnti
2009 euro ---
2010 euro 25.000.000
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S06.03.001
Incentivazioni alle attività artigiane
2009 euro 2.500.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S06.03.002
Incentivazioni di parte corrente per le attività artigiane
2009 euro 9.000.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S06.03.023
Liquidazione dell'EMSA e commesse RAS - spese correnti
2009 euro 730.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S06.03.024
Partecipazioni azionarie del settore industriale
2009 euro 9.000.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S06.04.005
Concorsi negli interessi su mutui contratti per investimenti nel settore agricolo
2009 euro 7.000.000
2010 euro 2.000.000
2011 euro 2.000.000
2012 euro ---
UPB S06.04.006
Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche - parte corrente
2009 euro 3.000.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S06.04.012
Spese per l'attività fitosanitaria e per la lotta agli insetti nocivi e ai parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante
2009 euro 500.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S06.04.014
Interventi per lo sviluppo dell'infrastrutturazione diffusa nel territorio
2009 euro 1.000.000
2010 euro 1.000.000
2011 euro 1.000.000
2012 euro 1.000.000
UPB S06.04.015
Tutela, valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli - spese correnti
2009 euro 4.500.000
2010 euro 2.500.000
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S06.04.023
Adempimenti derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria sul PSR 2007/2013
2009 euro 10.000
2010 euro 10.000
2011 euro 10.000
2012 euro 10.000
STRATEGIA 07
UPB S07.02.001
Investimenti per il potenziamento della rete ferroviaria e dei sistemi intermodali
2009 euro 3.000.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S07.04.001
Spese per la manutenzione ordinaria e la sicurezza dei porti
2009 euro 500.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S07.06.001
Trasporto pubblico locale
2009 euro 4.500.000
2010 euro 7.000.000
2011 euro 4.000.000
2012 euro 4.000.000
UPB S07.10.005
Finanziamenti agli enti locali per la realizzazione di opere di loro interesse
2009 euro 2.500.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
STRATEGIA 08
UPB S08.01.005
Interessi su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari
2009 euro ---
2010 euro 38.880.000
2011 euro 31.702.000
2012 euro 24.236.000
UPB S08.01.006
Capitale su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari
2009 euro ---
2010 euro 179.458.000
2011 euro 186.636.000
2012 euro 194.102.000
UPB S08.01.007
Spese generali per mutui, prestiti obbligazionari e per le procedure relative alla cessione dei crediti e anticipazioni di cassa
2009 euro 200.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S08.02.005
Copertura disavanzo
2009 euro 972.617.328,09
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico alle UPB di cui al comma 3 del bilancio della Regione per gli anni 2009-2012 e alle UPB corrispondenti del bilancio per gli anni successivi.
Art. 14. Variazioni di bilancio
1. Nel bilancio della Regione per l'anno 2009 e per gli anni 2010-2012 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
in aumento
UPB E330.001
Somme derivanti dalla liquidazione dell'ISOLA
2009 euro 7.128.000
TOTALE IN AUMENTO
2009 euro 7.128.000
SPESA
in diminuzione
STRATEGIA 01
UPB S01.02.005
Acquisizioni di beni e servizi
2009 euro 195.000
UPB S01.05.002
Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio regionale
2009 euro 100.000
STRATEGIA 05
UPB S05.01.001
Spese per il Servizio sanitario regionale - parte corrente
2009 euro 5.200.000
STRATEGIA 08
UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente (mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla legge finanziaria 2009)
2009 euro 14.016.000
2010 euro 5.000.000
2011 euro 4.500.000
2012 euro 4.500.000
TOTALE IN DIMINUZIONE
2009 euro 19.511.000
2010 euro 5.000.000
2011 euro 4.500.000
2012 euro 4.500.000
in aumento
STRATEGIA 01
UPB S01.02.001
Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio
2009 euro 1.521.000
UPB S01.03.002
Promozione e pubblicità istituzionale
2009 euro 2.000.000
UPB S01.03.007
Quote associative e contributi una tantum
2009 euro 71.000
UPB S01.03.008
Spese per la pubblicazione e per l'acquisto di atti e per l'acquisto di beni di interesse regionale
2009 euro 50.000
UPB S01.04.001
Studi, ricerche, collaborazioni e simili
2009 euro 300.000
UPB S01.05.002
Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e demanio regionale
2009 euro 700.000
UPB S01.06.002
Trasferimento agli enti locali - Investimenti
2009 euro 600.000
STRATEGIA 02
UPB S02.02.005
Altri interventi per la formazione
2009 euro 5.200.000
STRATEGIA 03
UPB S03.01.003
Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale - spese correnti
2009 euro 1.000.000
UPB S03.01.004
Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale
2009 euro 500.000
UPB S03.01.005
Archivio storico e biblioteca regionale
2009 euro 100.000
UPB S03.01.006
Interventi a favore delle biblioteche - spese correnti
2009 euro 3.500.000
2010 euro 3.500.000
2011 euro 3.500.000
2012 euro 3.500.000
UPB S03.02.003
Interventi per promuovere e sostenere l'editoria e l'informazione
2009 euro 40.000
UPB S03.02.005
Interventi per manifestazioni e attività culturali
2009 euro 270.000
STRATEGIA 04
UPB S04.08.012
Investimenti finalizzati alle attività istituzionali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale
2009 euro 1.000.000
2010 euro 1.000.000
2011 euro 500.000
2012 euro 500.000
UPB S04.08.013
Prevenzione e difesa dagli incendi - spese correnti
2009 euro 500.000
2010 euro 500.000
2011 euro 500.000
2012 euro 500.000
UPB S04.09.003
Vigilanza e controllo sull'attività urbanistica
2009 euro 295.000
UPB S04.09.006
Spese per la gestione del sistema informativo e cartografico
2009 euro 31.000
STRATEGIA 05
UPB S05.02.003
Profilassi e lotta contro le malattie infettive nel settore zootecnico
2009 euro 424.000
UPB S05.03.001
Interventi a favore del volontariato - parte corrente
2009 euro 100.000
UPB S05.03.002
Interventi a favore del volontariato - investimenti
2009 euro 200.000
UPB S05.04.001
Interventi a favore dello sport - spese correnti
2009 euro 2.000
UPB S05.04.002
Interventi a favore dello sport - investimenti
2009 euro 7.000
UPB S05.05.002
Interventi a favore degli immigrati ed emigrati
2009 euro 200.000
STRATEGIA 06
UPB S06.03.002
Incentivazioni di parte corrente per le attività artigiane
2009 euro 7.128.000
STRATEGIA 07
UPB S07.06.001
Trasporto pubblico locale
2009 euro 900.000
TOTALE IN AUMENTO
2009 euro 26.639.000
2010 euro 5.000.000
2011 euro 4.500.000
2012 euro 4.500.000
Art. 15. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.
Tabella A
Autorizzazioni alla contrazione di mutui (articolo 1, comma 1)
UPB |
CAPITOLO |
INTERVENTO |
Disavanzo 2009 (2007+2008) |
S01.03.010 |
SC01.0628 |
Fondo programmazione negoziata |
70.000.000,00 |
S01.05.002 |
VARI |
Incremento e valorizzazione del patrimonio regionale |
8.935.106,51 |
S01.05.002 |
SC01.0943 |
Energie rinnovabili e risparmio energetico su immobili regionali |
1.000.000,00 |
S01.06.001 |
SC01.1059/Parte |
Sistema autonomia locale |
198.400.000,00 |
S02.01.005 |
SC02.0083 |
Programma straordinario di edilizia scolastica |
3.848.000,00 |
S02.01.005 |
SC02.0086 |
Costruzione, riattamento e messa a norma di edifici scolastici |
20.000.000,00 |
S02.01.012 |
SC02.0328 |
"Case studente" |
38.357.000,00 |
S02.03.007 |
SC02.0901 |
Politiche attive del lavoro - investimenti |
4.310.000,00 |
S03.01.004 |
SC03.0053 |
Contributi agli enti locali per il restauro di beni culturali |
6.272.270,00 |
S04.03.004 |
SC04.0367 |
Opere di prevenzione e soccorso |
4.000.000,00 |
S04.03.004 |
SC04.0368 |
Opere idrauliche |
2.000.000,00 |
S04.05.002 |
SC04.1156 |
Bonifica discariche incontrollate |
9.450.000,00 |
S04.06.002 |
SC04.1296 |
Bonifica dall'amianto di immobili o infrastrutture pubbliche |
7.999.998,00 |
S04.06.005 |
SC04.1369 |
Recupero ambientale e valorizzazione delle aree minerarie |
5.550.000,00 |
S04.06.001 |
SC04.1262 |
Bonifica e ripristino aree |
55.800,00 |
S04.06.002 |
SC04.1287 |
Bonifica siti contaminati |
6.000.000,00 |
S04.06.003 |
SC04.1319 |
Bonifica dall'amianto di immobili o infrastrutture pubbliche |
4.000.000,00 |
S04.06.005 |
SC04.1361 |
Ripristino aree interessate da attività mineraria o di cava |
6.000.000,00 |
S04.06.006 |
SC04.1393 |
Bonifica siti minerari dismessi |
19.850.000,00 |
S04.07.008 |
SC04.1621 |
Utilizzo energia rinnovabile e risparmio energetico negli edifici pubblici |
13.700.000,00 |
S04.08.006 |
SC04.1913 |
Valorizzazione lagune e stagni |
12.600.000,00 |
S04.08.006 |
SC04.1914 |
|
400.000,00 |
S04.10.001 |
SC04.2614 |
Programmi integrati dei centri storici |
21.300.000,00 |
S04.10.004 |
SC04.2696 |
Informatizzazione catasti |
10.000.000,00 |
S04.10.005 |
SC04.2748 |
Eliminazione barriere architettoniche |
4.989.153,58 |
S04.10.005 |
SC04.2752 |
Ampliamento cimiteri |
4.000.000,00 |
S05.01.002 |
SC05.0033 |
ASL - Finanziamento delle spese in conto capitale |
10.000.000,00 |
S05.01.003 |
SC05.0053 |
ASL - Edilizia sanitaria |
28.000.000,00 |
S05.01.003 |
SC05.0056 |
ASL - Patrimonio tecnologico |
21.000.000,00 |
S05.03.010 |
SC05.0838 |
Costruzione e recupero alloggi a canone moderato |
80.000.000,00 |
S05.04.002 |
SC05.0886 |
Palazzetto sport di Cagliari e Nuoro |
12.000.000,00 |
S06.02.003 |
SC06.0212 |
Valorizzazione di strutture di particolare pregio (Posadas) |
15.000.000,00 |
S06.03.020 |
SC06.0607 |
Potenziamento aree industriali e artigiane |
14.000.000,00 |
S06.03.020 |
SC06.0612 |
|
12.000.000,00 |
S06.03.024 |
SC06.0690 |
Ricapitalizzazione delle partecipate ex EMSA |
47.000.000,00 |
S06.04.013 |
SC06.1089 |
Progetto "biodiesel" |
5.000.000,00 |
S07.01.001 |
SC07.0001 |
|
4.000.000,00 |
S07.01.002 |
SC07.0018 |
Interventi a favore della viabilità |
33.000.000,00 |
S07.01.002 |
SC07.0025 |
|
8.000.000,00 |
S07.04.002 |
SC07.0355 |
Opere portuali |
2.000.000,00 |
S07.06.002 |
SC07.0632 |
Investimenti nel settore della mobilità |
6.000.000,00 |
S07.06.002 |
SC07.0638 |
Ricapitalizzazione ARST |
15.000.000,00 |
S07.06.002 |
SC07.0639 |
Ricapitalizzazione SFIRS per continuità territoriale |
10.000.000,00 |
S07.06.002 |
SC07.0640 |
Potenziamento e rinnovo mezzi di trasporto |
10.000.000,00 |
S07.07.003 |
SC07.0800 |
Investimenti ESAF |
11.000.000,00 |
S07.07.004 |
SC07.0832 |
Infrastrutture idrauliche ERIS |
5.000.000,00 |
S07.07.004 |
SC07.0838 |
Impianti di produzione di energia per il settore idrico |
4.000.000,00 |
S07.07.004 |
SC07.0840 |
Impianti di produzione di energia per il settore idrico |
4.000.000,00 |
S07.10.005 |
SC07.1256 |
Edifici di culto |
5.000.000,00 |
S07.10.005 |
SC07.1262 |
Opere pubbliche di interesse locale |
16.500.000,00 |
S07.10.005 |
SC07.1263 |
|
2.100.000,00 |
S07.10.005 |
SC07.1265 |
Fondo opere pubbliche EELL |
5.000.000,00 |
S08.01.003 |
SC08.0034 |
FNOL- Cofinanziamento programmazione 2007-2013 |
105.000.000,00 |
Totale complessivo |
972.617.328,09 |
|
|
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma abrogato dall'art. 2 della
[3] Lettera abrogata dall'art. 12 della
[4] Lettera abrogata dall'art. 12 della
[5] Comma già sostituito dall'art. 10 della
[6] Comma abrogato dall'art. 49 della
[7] Comma inserito dall'art. 24 della
[8] Comma inserito dall'art. 24 della
[9] Comma abrogato dall'art. 2 della
[10] Comma inserito dall'art. 7 della
[11] Comma inserito dall'art. 7 della
[12] Comma inserito dall'art. 7 della
[13] Comma inserito dall'art. 7 della
[14] La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 2010, n. 235, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[15] La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 2010, n. 235, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[16] Comma così modificato dall'art. 2 della
[17] La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 2010, n. 235, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[18] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 25. La Corte costituzionale, con sentenza 12 luglio 2013, n. 188, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma , nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale.
[19] Comma così modificato dall'art. 9 della
[20] Comma abrogato dall'art. 1 della
[21] Comma abrogato dall'art. 58 della
[22] Comma inserito dall'art. 8 della
[23] Comma abrogato dall'art. 54 della
[24] Comma abrogato dall'art. 54 della
[25] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[26] Comma abrogato dall'art. 3 della
[27] Comma così modificato dall'art. 4 della
[28] Comma già modificato dall'art. 18 della
[29] Lettera abrogata dall'art. 30 della
[30] Lettera abrogata dall'art. 30 della
[31] Comma sostituito dall'art. 33 della
[32] Comma così modificato dall'art. 17 della
[33] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 19 della
[34] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 19 della
[35] Articolo abrogato dall'art. 11 della