§ 5.2.278 - L.R. 15 dicembre 2020, n. 30.
Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:15/12/2020
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Aggiornamento fondo di cassa al 1° gennaio 2020
Art. 2.  Disposizioni in attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate
Art. 3.  Disposizioni a sostegno delle attività economiche a seguito dell'emergenza epidemiologica e dello sviluppo della competitività
Art. 4.  Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2020 in materia di sostegno ai lavoratori e al sistema produttivo
Art. 5.  Integrazioni alla legge regionale n. 22 del 2020 (Sostegno alla filiera turistica e al commercio)
Art. 6.  Disposizioni in materia di personale
Art. 7.  Disposizioni in materia di politiche sociali e sanità
Art. 8.  Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale n. 20 del 2019 in materia di sovvenzioni alla Fondazione Marreri
Art. 9.  Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2020 in materia di sanità e politiche sociali e disposizioni in materia di assistenza e servizi alla persona
Art. 10.  Disposizioni in materia di pubblica istruzione, beni culturali, sport, spettacolo e turismo
Art. 11.  Disposizioni in materia di lavoro, enti locali, agricoltura, tutela del territorio e ambiente e opere di interesse regionale
Art. 12.  Interventi per fronteggiare eventi calamitosi del 28 novembre 2020
Art. 13.  Disposizioni in materia di trasporti
Art. 14.  Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 118 del 2011
Art. 15.  Norma finanziaria
Art. 16.  Entrata in vigore


§ 5.2.278 - L.R. 15 dicembre 2020, n. 30.

Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio

(B.U. 15 dicembre 2020, n. 73)

 

Capo I

Aggiornamento fondo di cassa e attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020

 

Art. 1. Aggiornamento fondo di cassa al 1° gennaio 2020

1. Il Fondo di cassa al 1° gennaio 2020 è rideterminato in euro 611.686.463,78, in conformità con il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019 approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/45 del 30 luglio 2020.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2020, la voce "Fondo di cassa al 1° gennaio 2020" è conseguentemente rideterminata in euro 611.686.463,78.

 

     Art. 2. Disposizioni in attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate

1. In attuazione dell'accordo quadro siglato il 20 luglio 2020 tra Governo, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica al fine di assicurare le risorse per l'espletamento delle funzioni istituzionali per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19, ai sensi dell'articolo 111, comma 2 bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, e di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), come modificato dall'articolo 41 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1 della legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), la Regione è autorizzata ad iscrivere la somma di euro 473.000.000 (titolo 1 - tipologia 1.01.03, titolo 2 - tipologia 2.01.01) quale ristoro della perdita di gettito regionale, attuato attraverso la riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020, pari a euro 383.000.000 e rideterminato in euro zero dall'articolo 42, comma 3, del decreto legge n. 104 del 2020 e, per la restante quota di euro 90.000.000, attraverso l'erogazione dal Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 come modificato dal decreto legge n. 104 del 2020.

2. Ai sensi dell'articolo 24 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020, in attuazione dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato in data 24 luglio 2020 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4 agosto 2020, n. 194, recante il riparto del Fondo finalizzato al ristoro delle minori entrate derivanti dal mancato versamento dell'IRAP per l'anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19, la Regione è autorizzata ad iscrivere, per l'anno 2020, in apposito capitolo di entrata la somma di euro 41.920.000 (titolo 1 - tipologia 1.01.02) a compensazione delle minori entrate IRAP (titolo 1 - tipologia 1.01.02).

 

Capo II

Sostegno alle attività economiche e modifiche alla legge regionale n. 22 del 2020

 

     Art. 3. Disposizioni a sostegno delle attività economiche a seguito dell'emergenza epidemiologica e dello sviluppo della competitività

1 Nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), la Regione è autorizzata, anche in collaborazione con la SFIRS, alla costituzione dei seguenti fondi rotativi, con una dotazione iniziale complessiva nell'anno 2020 di euro 70.000.000 (missione 14 - programma 05 - titolo 2):

a) euro 60.000.000 destinati a un fondo che opera alle condizioni di mercato, finalizzato alla promozione della resilienza delle grandi imprese alberghiere con sede operativa e unità locali site nel territorio regionale che hanno subito significativa riduzione di fatturato a causa della pandemia da Covid-19, in modo da supportarne prioritariamente le esigenze di liquidità e di working capital;

b) euro 10.000.000 destinati a un fondo diretto a favorire la creazione di nuova e qualificata occupazione e promuovere la crescita dimensionale delle imprese con sede operativa e unità locali site nel territorio regionale attraverso l'attrazione di investimenti esterni, anche in funzione di rilocalizzazione di attività produttive, promuovendo inoltre fusioni e acquisizioni che garantiscano o potenzino i livelli occupazionali. Il fondo opera sotto forma di prestiti, anche agevolati, anticipi rimborsabili o altre forme, quali equity e sovvenzioni dirette.

2. Le direttive per la costituzione degli strumenti finanziari di cui al comma 1 sono approvate con deliberazione ai sensi dell'articolo 16 ter della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12); in considerazione dell'urgenza, la deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale, in via d'eccezione, esclusivamente per conoscenza.

3. La dotazione di cofinanziamento regionale del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 20 (Misure a sostegno del sistema produttivo per fronteggiare l'emergenza economica derivante dalla pandemia da Covid-19) è incrementata di euro 50.000.000 per l'anno 2020 (missione 14 - programma 05 - titolo 2).

4. Le dotazioni dei fondi di cui ai commi 1 e 3 possono essere ulteriormente incrementate mediante variazione compensativa nell'ambito delle risorse di cui alla missione 14 - programma 05 - titolo 2 con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Con la medesima deliberazione sono definiti anche criteri, modalità e indirizzi di attuazione.

5. Le risorse di cui al comma 4 possono, inoltre, essere utilizzate, anche per il tramite della SFIRS, per l'erogazione di contributi anche in conto interessi diretti a garantire la massima efficacia dell'effetto leva prodotto dai fondi medesimi.

6. In considerazione del protrarsi della sospensione o riduzione delle attività lavorative a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa nel limite complessivo di euro 4.000.000 a favore delle autonomie funzionali per la concessione, in conformità alle disposizioni statali, di un'indennità una tantum a compensazione del mancato reddito, ai titolari di licenza taxi e di noleggio con conducente sia che si tratti di lavoratori autonomi sia di titolari di partita IVA. L'indennità è quantificata in euro 4.000 per ciascun beneficiario (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

7. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 19, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 600.000 (missione 14 - programma 01 - titolo 1).

 

     Art. 4. Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2020 in materia di sostegno ai lavoratori e al sistema produttivo

1. Nella legge regionale n. 22 del 2020 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole "agosto 2020" sono aggiunte le parole ", per l'altra metà una tantum entro la fine dello stato di emergenza, e comunque entro il 31 gennaio 2021.";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

"3 bis. Ai lavoratori destinatari di licenziamento collettivo nel 2020 e attualmente in NASPI, ad integrazione dell'attività di Formazione è riconosciuta una sovvenzione pari ad euro 500 finalizzata al ristoro delle spese per la frequenza di politiche attive (formazione professionale) iniziata nel 2020. Per tale finalità è autorizzata nel 2020 la spesa di euro 100.000 a favore di ASPAL (missione 15 - programma 03 - titolo 1). La presente disposizione costituisce titolo per l'impegno delle somme.";

c) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente capoverso: "Sono comunque ammesse al finanziamento le attività già poste in essere nel corso dell'anno corrente in continuità con analoghi interventi in essere nel 2019 per i medesimi lavoratori e lavoratrici";

d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 3, è incrementata di euro 875.000 e conseguentemente rideterminata in euro 2.375.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1);

e) al comma 1 dell'articolo 38, dopo la parola "pesca" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12".

 

     Art. 5. Integrazioni alla legge regionale n. 22 del 2020 (Sostegno alla filiera turistica e al commercio)

1. Alla legge regionale n. 22 del 2020 sono introdotte le seguenti integrazioni:

a) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12 bis (Sostegno dell'occupazione nella filiera turistica)

1. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 15.000.000 per l'intervento "Destinazione Sardegna Lavoro 2020 - Aiuti per il sostegno dell'occupazione nella filiera turistica" di cui euro 10.150.000 all'azione 8.5.1 (over 35) ed euro 4.850.000 all'azione 8.1.5 (under 35) PO FSE 2014-2020 - Asse I- Occupazione, quale integrazione alle risorse esistenti (missione 15 - programma 04 - titolo 1).";

b) dopo l'articolo 12 bis, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"12 ter (Assegnazione indennità una tantum)

1. Considerato il protrarsi della sospensione o riduzione delle attività lavorative a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa nel limite complessivo di euro 7.300.000 per la concessione, in conformità alle disposizioni statali, di un'indennità una tantum a compensazione del mancato reddito, a favore di lavoratori autonomi, con o senza partita IVA, organismi, agenti e scuole professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e i tecnici del settore audiovisivo e cinema, spettacoli pirotecnici, organizzatori di feste e cerimonie, compresi commercianti di abiti da cerimonia, agenzie di viaggio, palestre e ambulanti al dettaglio dei mercati locali non beneficiari di altri interventi similari a valere sulla legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), discoteche e discopub. L'indennità è quantificata in euro 7.000 per ciascun beneficiario (missione 15 - programma 03 - titolo 1).".

 

Capo III

Disposizioni in materia di personale

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di personale

1. A decorrere dall'anno 2021, al fine di dare attuazione alla legge regionale 19 novembre 2018, n. 43 (Norme in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS) come modificata dalla legge regionale 11 febbraio 2019, n. 6 (Modifiche delle leggi regionali n. 8 del 2016 e n. 43 del 2018 in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS), in coerenza con la legge regionale 24 giugno 2020, n. 18 (Inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS nel CCRL), il contributo annuo all'Agenzia FoReSTAS di cui alla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) è incrementato di euro 9.416.181 (missione 09 - programma 02 - titolo 1).

2. Al fine di dare completa attuazione alla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni, le amministrazioni del sistema Regione, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci e al solo fine di completare i progetti in corso di esecuzione, afferenti alle singole operazioni e all'assistenza tecnica del ciclo di programmazione indicato, possono provvedere alla proroga dei contratti di lavoro in essere, fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese della programmazione 2014/2020, fissato per il 31 dicembre 2023, a garanzia della realizzazione degli obiettivi di coesione economica, sociale e culturale e della relativa spesa delle risorse statali ed europee.

3. Le risorse per l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell'articolo 11 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), assegnate alla Regione dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2003 e quantificate in euro 92.342,42 annui, sono destinate alla Direzione generale della Protezione civile per la costituzione di un fondo integrativo per la retribuzione di posizione (missione 11 - programma 01 - titolo 1).

4. Per la finalità di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) e dell'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 2020, n. 29 (Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1985 in materia di termini per la presentazione delle domande di contributi e autorizzazione di spesa a favore della Direzione della protezione civile), è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 1.100.000 per l'anno 2020 e di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021 (missione 11 - programma 01 - titolo 1).

5. Al fine di dare attuazione all'articolo 58, comma 4 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 4 (Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 in materia di area di contrattazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale), e al fine di adeguare l'assegno di funzione del Corpo medesimo all'assegno pensionabile percepito dall'omologo personale statale, in analogia agli incrementi riconosciuti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 (Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare "Triennio normativo ed economico 2016-2018") e dall'articolo 45, comma 13, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), al personale dei corpi di polizia ad ordinamento civile, nei limiti fissati dalla contrattazione collettiva, alla contrattazione collettiva regionale sono destinate, ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998, risorse pari a euro 2.306.000 per l'annualità 2020 e a euro 9.221.000 annui a decorrere dall'annualità 2021 (missione 01 - programma 10 - titolo 1) [1].

6. Al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con i contratti a termine, la Regione fino al 31 dicembre 2022, nei limiti delle risorse disponibili in conto della missione 01 - programma 10 e nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, attua le disposizioni previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni. La presente disposizione si applica anche agli enti, alle agenzie, alle aziende e agli istituti regionali del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità nei rispettivi bilanci. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma la determinazione delle capacità assunzionali delle singole amministrazioni si calcola avuto riguardo al sistema Regione nel suo complesso. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, definisce i criteri, le priorità e le modalità di attuazione attraverso un piano di superamento del precariato che può essere, in relazione alle capacità assunzionali disponibili, articolato anche in più annualità. I contratti di lavoro dei lavoratori interessati alle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma sono prorogati fino alla conclusione delle stesse [2].

7. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) in materia di reclutamento del personale e sulla base del fabbisogno di personale necessario al raggiungimento degli obiettivi annuali e pluriennali loro assegnati dalla Regione, le società partecipate dalle amministrazioni del sistema Regione e quelle in house possono attivare le procedure di stabilizzazione del personale con contratto a termine di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità nei rispettivi bilanci [3].

7-bis. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) in materia di reclutamento del personale e sulla base del fabbisogno di personale necessario al raggiungimento degli obiettivi annuali e pluriennali loro assegnati dalla Regione, le società partecipate in house dalle amministrazioni del sistema Regione attivano le procedure di stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato o flessibile di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37 (Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale), o di cui al comma 7 in favore di coloro che abbiano maturato i requisiti dagli stessi rispettivamente richiesti nel tempo di relativa vigenza e secondo un conseguente ordine di priorità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità nei rispettivi bilanci [4].

7 bis 1. I lavoratori a tempo determinato e pieno con scadenza al 31 dicembre 2023, impegnati presso la Miniera di Olmedo da parte di IGEA Spa, sono ulteriormente utilizzati sino al completamento dei lavori al 31 dicembre 2026, con l'utilizzo dell'istituto della stabilizzazione presso IGEA qualora ne posseggano i requisiti, nel rispetto del comma 7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono pari a euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 (missione 09 - programma 02 - titolo 2) [5].

7 bis 2. I lavoratori a tempo pieno e determinato impiegati nelle operazioni del "piano di chiusura Carbosulcis" da IGEA Spa sono ulteriormente utilizzati da IGEA Spa allo scadere del periodo triennale, in sostituzione del normale turn over di IGEA Spa, che consente l'assunzione a tempo indeterminato e pieno e cantieri IGEA Spa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità nel bilancio della società [6].

 

Capo IV

Disposizioni in materia di politiche sociali e sanità

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di politiche sociali e sanità

1. Al fine di sostenere e potenziare la rete di servizi di accoglienza e riabilitazione delle persone adulte affette da Disturbo dello spettro autistico è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 3.000.000 a favore dell'Azienda per la tutela della salute (ATS), (missione 13 - programma 05 - titolo 2). Per tali finalità l'Azienda concede contributi in conto capitale per sostenere gli oneri relativi all'acquisto, realizzazione o ristrutturazione di nuovi centri o di centri già esistenti, agli enti locali proprietari e/o ai soggetti gestori di strutture per pazienti autistici che rientrino nella programmazione dell'assistenza residenziale e semiresidenziale nel settore della salute mentale. Per le strutture beneficiarie di finanziamenti in conto capitale si procede alla ridefinizione delle tariffe, nel cui computo non concorrono i fattori di costo collegati alla tipologia di interventi finanziati dalla presente norma.

2. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 1.000.000 quale cofinanziamento regionale del fondo di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) in favore dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 15 della medesima legge compresi nell'elenco delle associazioni e fondazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, operanti in Sardegna e già assegnatarie dei contributi del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

2-bis. Una quota pari a euro 50.000 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 può essere utilizzata quale contributo alle spese di gestione dei medesimi interventi [7].

3. Le economie derivanti dalla conclusione degli interventi di cui alla legge regionale 8 aprile 2020, n. 12 (Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia da Covid-19) sussistenti in conto della missione 12 - programma 04 - titolo 1 sono riprogrammate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della medesima legge:

a) nel limite massimo di euro 4.000.000 per essere destinate alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti nei Servizi scolastici di istruzione degli studenti con disabilità e in situazioni di svantaggio, quali educatori specializzati che intervengono nell'ambito dell'assistenza specialistica finalizzata all'autonomia e alla comunicazione in classe e addetti al servizio igienico-sanitario e lavoratori addetti al servizio mensa. Per tali finalità è riconosciuto nel limite massimo delle risorse disponibili, un bonus pari ad un massimo di euro 800 mensili, calcolato in rapporto al periodo nel quale non hanno posseduto alcuna forma di reddito o hanno beneficiato di redditi o integrazioni reddituali in misura inferiore a euro 800 mensili. Il bonus spetta anche alle lavoratrici e ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato di tipo part-time verticale o ciclico che, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel periodo gennaio 2020-giugno 2020 siano stati collocati anche parzialmente in Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), Fondo di integrazione salariale (FIS), Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD). Il bonus spetta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato di tipo part-time verticale o ciclico che nel periodo compreso tra la conclusione dell'anno scolastico 2019-2020 e l'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, non hanno ottenuto nessuna forma di sostegno al reddito e che, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel periodo gennaio 2020-giugno 2020 siano stati collocati anche parzialmente in CIGO, FIS, CIGD (missione 12 - programma 04 - titolo 1);

b) la restante quota, pari a euro 26.000.000, è assegnata, al netto delle eventuali somme già erogate per le finalità della legge regionale n. 12 del 2020 e disponibili nei bilanci dei comuni, ma non utilizzate per assenza di effettivo fabbisogno, ai comuni con i criteri di ripartizione del Reddito di inclusione sociale di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau"), per essere destinata agli interventi di cui alla medesima legge regionale n. 18 del 2016. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, predispone e approva i criteri per l'attuazione del programma [8].

4. Le risorse di cui al comma 3, lettera a), sono ripartite, sulla base del numero di lavoratori dipendenti nelle strutture operanti nel territorio regionale, a favore dei Comuni di Cagliari e Sassari che provvedono ad erogarle ai beneficiari ricadenti nei comuni afferenti, rispettivamente alle aree territoriali del nord Sardegna e del sud Sardegna, La presente disposizione costituisce titolo per l'impegno delle somme.

5. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 1.000.000 a favore dell'ATS per garantire l'acquisto di Dispositivi di protezione individuale (DPI) da destinare a tutte le strutture residenziali regolarmente autorizzate adibite all'accoglienza di minori e anziani. L'ATS può avvalersi del supporto della Direzione generale della Protezione civile e della Direzione generale della Centrale regionale di committenza (CRC RAS), (missione 12 - programma 07 - titolo 1).

6. L'autorizzazione di spesa di cui alla tabella A della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020), riferita all'articolo 5, comma 28, della legge regionale n. 5 del 2017, è incrementata, per l'anno 2020, dell'ulteriore somma di euro 1.000.000 per l'espletamento delle attività di assistenza e di sostegno alle persone povere e disagiate, intensificatesi a causa dell'emergenza economico-sociale conseguente alla pandemia da Covid-19 (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

7. Le risorse assegnate nell'anno 2020 per le finalità di cui all'articolo 4, comma 8, lettera a), della legge regionale n. 20 del 2019 e sussistenti nei bilanci dei comuni, permangono in capo agli enti medesimi per essere destinate, ad integrazione delle risorse da assegnare nell'anno 2021, a sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati.

8. È autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 8.170.733,94 di cui:

a) euro 3.000.000 per la formazione continua dei medici specialisti ambulatoriali di cui al fondo dell'articolo 8, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), e successive modifiche ed integrazioni (missione 13 - programma 03 - titolo 1);

b) euro 4.070.733,94 per il rafforzamento degli interventi connessi alla corrente campagna vaccinale antinfluenzale 2020/21 e per l'incremento del fondo integrativo regionale per i medici dell'emergenza territoriale di cui all'articolo 7, comma 16, della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di semplificazione 2018), (missione 13 - programma 03 - titolo 1);

c) euro 600.000 per il rafforzamento degli interventi connessi alla corrente campagna vaccinale anti influenzale 2020/21 a cura dei medici della pediatria di libera scelta (missione 13 - programma 03 - titolo 1);

d) euro 500.000 per il riconoscimento dell'indennità Covid-19 ai medici dell'emergenza territoriale, previo accordo integrativo regionale (missione 13 - programma 03 - titolo 1).

9. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 500.000 a favore dell'ATS, finalizzata all'erogazione di un contributo destinato al rimborso fino al 100 per cento del costo sostenuto dagli atleti con disabilità impegnati in discipline sportive, anche non agonistiche, per l'acquisto di ausili e presìdi altrimenti non rimborsati o rimborsati parzialmente (missione 13 - programma 02 - titolo 1).

10. Nel comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2017 (Realizzazione piastra tecnologica azienda ospedaliera Brotzu) le parole "euro 19.500.000 nell'anno 2020, euro 13.000.000 nell'anno 2021" sono sostituite con le parole: "euro 32.500.000 nell'anno 2022" (missione 13 - programma 05 - titolo 2).

11. A partire dall'anno 2021 l'intervento di cui all'articolo 4, comma 8, lettera a), della legge regionale n. 20 del 2019, è esteso a tutti i nidi e micronidi pubblici e privati, anche se non acquistati in convenzione dal comune (missione 12 - programma 01 - titolo 1).

12. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32 (Variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie), nelle more del completamento della procedura di chiusura della Casa Serena di Iglesias, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 1.000.000 (missione 12 - programma 03 - titolo 1).

 

     Art. 8. Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale n. 20 del 2019 in materia di sovvenzioni alla Fondazione Marreri

1. L'articolo 4, comma 10, della legge regionale n. 20 del 2019 si interpreta nel senso che il potenziamento delle attività incentrate sullo sviluppo della persona e integrate rispetto alla rete di servizi del territorio consistono in interventi propedeutici allo start up della struttura e funzionali al potenziamento a livello regionale delle attività incentrate sullo sviluppo della persona e integrate rispetto alla rete di servizi del territorio, anche tramite la realizzazione di investimenti.

2. Nel comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2019 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) nel penultimo periodo, dopo le parole "alla rete di servizi del territorio" sono aggiunte le seguenti: "Per la struttura beneficiaria di tale intervento si procede alla ridefinizione delle tariffe nel cui computo non concorrono fattori di costo collegati alla tipologia di interventi in conto capitale finanziati con la presente norma.";

b) nell'ultimo periodo le parole "previa approvazione di apposite linee guida" sono soppresse.

 

     Art. 9. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2020 in materia di sanità e politiche sociali e disposizioni in materia di assistenza e servizi alla persona

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2020, sono sostituiti dai seguenti:

"3. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007, è quantificata in complessivi euro 694.170.000 in ragione di euro 231.390.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Fondo per la non autosufficienza, da integrarsi con la quota delle risorse assegnate dal Fondo nazionale per la non autosufficienza è destinato all'attuazione dei seguenti programmi:

a) programma "Ritornare a casa";

b) programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), e interventi di potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di persone in condizione di non autosufficienza, fatta eccezione per quelli già finanziati attraverso il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007;

c) azioni di integrazione socio-sanitaria;

d) interventi rivolti a persone affette da particolari patologie.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, sentito il parere della competente Commissione consiliare che lo esprime entro trenta giorni, decorsi i quali lo stesso s'intende acquisito, definisce le linee di indirizzo triennali per la programmazione e gestione degli interventi per la non autosufficienza, le modalità e i criteri di riparto delle risorse, che costituiscono titolo per l'esigibilità dell'obbligazione, e individua gli strumenti di valutazione multidimensionale finalizzati alla definizione del progetto personalizzato. In sede di prima applicazione la programmazione delle risorse è riferita al biennio 2021-2022. Per l'anno 2020 le risorse sono assegnate ai comuni. Nelle linee di indirizzo triennali la Regione, concordandolo con i comuni, può promuovere, in via sperimentale, un progressivo passaggio ad una gestione associata degli interventi a livello di ambito PLUS al fine di consentire la razionale allocazione della spesa, la semplificazione dell'accesso ed una maggiore efficacia nell'erogazione delle risposte assistenziali. Le risorse degli interventi per la non autosufficienza sono assegnate in coerenza con i nuovi principi di programmazione e di competenza finanziaria potenziata e sono da imputare alle annualità in cui l'obbligazione viene in scadenza (missione 12 - programma 02 - titolo 1).".

2. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2020 è sostituito dal seguente:

"6. Al fine di garantire l'efficace gestione degli interventi per l'acquisizione di servizi di assistenza tecnica e delle figure professionali preposte alla valutazione e progettazione personalizzata degli interventi per la non autosufficienza, a decorrere dall'anno 2020, è autorizzata:

a) la spesa annua di euro 2.000.000 da assegnare agli enti gestori degli ambiti PLUS, da destinare al Punto unico di accesso (PUA), (missione 12 - programma 02 - titolo 1);

b) la spesa annua di euro 500.000 da assegnare alle aziende socio-sanitarie locali, ai fini del potenziamento delle Unità di valutazione territoriale (UVT), (missione 13 - programma 03 - titolo 1). La ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) avviene in ragione della popolazione residente.".

3. Per l'anno 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 10 del 2020, come modificato dal comma 1, stanziate in conto della missione 12 - programma 02 - titolo 1, è autorizzata la spesa di euro 500.000 da corrispondere ai comuni al fine di consentire il soddisfacimento in autonomia di particolari situazioni rilevate nella gestione del programma "Ritornare a casa" annualità 2019, che hanno reso necessarie anticipazioni da parte dei beneficiari degli interventi. L'Assessorato competente in materia di politiche sociali provvede al trasferimento delle risorse, previa verifica delle richieste pervenute e nei limiti della spesa autorizzata.

4. Per il rafforzamento dell'Ufficio interventi civili presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Cagliari, è autorizzata la spesa annua di euro 135.000. Per la costituzione dell'Ufficio interventi civili presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Sassari è autorizzata la spesa annua di euro 135.000 (missione 12 - programma 05 - titolo 1). Le istituzioni firmatarie del protocollo d'intesa per il rafforzamento di tale ufficio, sottoscritto in data 11 febbraio 2019, al fine di assicurare la stabilità e la continuità dell'iniziativa, garantiscono al personale impiegato nelle attività dell'ufficio i medesimi diritti e le indennità accessorie previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva di riferimento; per tali finalità può essere destinata una quota massima di euro 10.000 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma (missione 12 - programma 05 - titolo 1) [9].

5. È autorizzata, a valere sul Fondo regionale per il sistema integrato del servizi alla persona, la spesa annua di euro 150.000 a favore degli enti autorizzati alle adozioni internazionali con sede operativa nel territorio regionale (missione 12 - programma 07 - titolo 1). Il comma 23 dell'articolo 6 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Legge di stabilità 2016) è abrogato.

 

Capo V

Disposizioni in materia di pubblica istruzione, beni culturali, sport, spettacolo e turismo

 

     Art. 10. Disposizioni in materia di pubblica istruzione, beni culturali, sport, spettacolo e turismo

1. Per le finalità di cui all'articolo 27, comma 2, lettera r), della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'abbattimento dei costi relativi al fitto-casa a favore di studenti universitari, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 800.000 per i bandi relativi all'anno accademico 2019/2020 (missione 04 - programma 04 - titolo 1).

2. Dopo la lettera c) del comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2016 è aggiunta la seguente:

"c bis) Consorzio "Polo universitario Olbia".

La presente disposizione entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.

3. Per le finalità di cui al comma 31 dell'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2019, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 50.000 per la concessione di contributi a favore delle associazioni che si occupano di programmi di studi all'estero (missione 04 - programma 07 - titolo 1).

4. Per le finalità dell'articolo 2, comma 18, della legge regionale n. 5 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2020 e di euro 3.100.000 per l'anno 2021 (missione 05 - programma 01 - titolo 2).

5. Il comma 49 dell'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2019 è sostituito dal seguente:

"49. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000 quale contributo straordinario a favore della Direzione generale degli archivi, Archivio di Stato di Cagliari, per la messa in sicurezza e censimento degli archivi delle cessate preture delle circoscrizioni territoriali del Tribunale di Cagliari il riordino e la catalogazione. A tal fine è sottoscritto un apposito protocollo d'intesa tra la Presidenza della Regione, la Presidenza del Tribunale di Cagliari e la Direzione generale archivi, Archivio di Stato di Cagliari (missione 05 - programma 01 - titolo 1).".

6. È autorizzata, per l'anno 2020, la concessione di un contributo straordinario complessivo di euro 1.300.000 a favore del Teatro di Sardegna soc. coop a r.l. quale finanziamento regionale per la prosecuzione del progetto "Teatro Nazionale" finalizzato al raggiungimento dei parametri e dei vincoli necessari per richiedere il riconoscimento di Teatro nazionale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto 27 luglio 2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163), (missione 05 - programma 02 - titolo 1 per euro 975.000 e titolo 2 per euro 325.000). Gli oneri di cui alla presente disposizione, trovano pari copertura nelle entrate riversate dal Comune di Paulilatino in conto del titolo 3, tipologia 3050000 (capitolo EC343.053 NI) del bilancio regionale per l'anno 2020.

7. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 64.566 quale cofinanziamento regionale sul "Fondo nazionale per le politiche giovanili" di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, e interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), (missione 06 - programma 02 - titolo 1).

8. Per le finalità dell'articolo 11, comma 76, della legge regionale n. 48 del 2018 (Contributi alle diocesi per la realizzazione di oratori interparrocchiali) è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 2.200.000 (missione 06 - programma 01 - titolo 2).

9. Per le finalità di cui alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna) è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 2.070.000 (missione 06 - programma 01 - titolo 1), di cui:

a) euro 870.000 a favore delle associazioni sportive isolane e delle società sportive isolane per l'attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico, di cui all'articolo 22;

b) euro 550.000 a favore delle associazioni sportive per la partecipazione ai campionati federali nazionali di maggior rilievo, di cui all'articolo 31;

c) euro 300.000 a favore delle associazioni e società sportive per la partecipazione ai campionati di calcio a undici, di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2018;

d) euro 110.000 a titolo di contributi forfetari per la partecipazione a manifestazioni e iniziative sportive che si svolgono in territorio extra regionale, di cui all'articolo 28;

e) euro 90.000 per il sostegno degli atleti sardi di elevate doti tecnico-agonistiche di cui all'articolo 37, dei quali euro 50.000 a favore dei sodalizi sportivi isolani ed euro 40.000 a titolo di borse di studio a favore di atleti frequentanti istituzioni scolastiche ed università degli studi dell'Isola;

f) euro 150.000 per l'organizzazione di manifestazioni sportive ad alto tasso tecnico e promozionale, di particolare rilievo in ambito nazionale ed internazionale, di cui all'articolo 26.

10. La somma di euro 100.000 assegnata al Comitato regionale del CONI ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 18 (Interventi urgenti), per la realizzazione di un progetto a favore dei disabili nell'ambito delle discipline sportive, sussistente in conto del bilancio del Comitato stesso, è riprogrammata per essere destinata all'estensione a tutto il territorio regionale del Progetto "A chent'annos in salude". La realizzazione delle iniziative e delle attività finanziate è completata entro il 31 dicembre 2021.

11. Al fine di compensare le minori entrate e i maggiori costi derivanti dalle restrizioni dovute all'applicazione delle misure di sicurezza obbligatorie causate dalla pandemia da Covid-19 che hanno determinato forti criticità nella stagione 2019/2020 e che, vista la situazione contingente, si prolungano nella stagione 2020/2021, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 5.000.000 quale contributo straordinario a favore delle società sportive che militano nella massima serie delle rispettive discipline per assicurare la continuità delle attività di forte impatto sportivo e sociale per la Sardegna. L'erogazione del contributo è subordinata alla dimostrazione da parte delle società di poter garantire l'equilibrio economico-finanziario anche attraverso la razionalizzazione della gestione economico-finanziaria. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità di attuazione (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

12. A valere sulle risorse stanziate e impegnate a favore del CONI nell'esercizio finanziario 2019 e a favore del Comitato italiano paralimpico (CIP) nell'esercizio finanziario 2020 in conto della missione 06 - programma 01 - titolo 1, ai sensi della legge regionale n. 17 del 1999, è autorizzata la proroga al 31 dicembre 2021 per la realizzazione delle iniziative e delle attività finanziate (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

13. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 1.500.000 a favore degli enti locali per l'impiantistica sportiva e le relative attrezzature. Il programma di spesa è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport (missione 06 - programma 01 - titolo 2).

14. La spesa di cui alla tabella C della legge regionale n. 10 del 2020, autorizzata per le finalità di cui alla legge regionale 1 aprile 2010, n. 7 (Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione Giorgio Asproni), è rideterminata, per l'anno 2020, in euro 15.000 (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

15. Al fine di contenere il perdurare degli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica nel settore cinematografico, le economie pari ad euro 250.000 derivanti dalla chiusura del bando "Contributi all'esercizio cinematografico per la promozione della cultura cinematografica" di cui all'articolo 15 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), sussistenti in conto della missione 05 - programma 02 - titolo 1, sono riprogrammate per essere assegnate a favore delle imprese e degli organismi che operano nel settore del cinema e dell'audiovisivo e gestiscono una o più sale, che operano con il codice ATECO ISTAT 2007 59.14.00 quale contributo forfettario una tantum, per far fronte alle spese sostenute durante i periodi di chiusura dovuti alla pandemia ed ai mancati incassi, nella seguente misura:

a) alle imprese/organismi che gestiscono sale con 1-2 schermi è concesso un contributo nella misura massima di euro 12.000;

b) alle imprese/organismi che gestiscono sale con 3-4 schermi è concesso un contributo nella misura massima di euro 15.000;

c) alle imprese /organismi che gestiscono sale con oltre 4 schermi è concesso un contributo nella misura massima di euro 18.000.

16. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 250.000 quale contributo straordinario a favore della Vice provincia sarda dell'Ordine della mercede per la celebrazione del seicentocinquantesimo anniversario dall'arrivo del simulacro di N.S. di Bonaria (missione 05 - programma 02 - titolo 1) [10].

17. Nel comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2020, come modificato dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 22 del 2020, dopo le parole "1603/2019" sono aggiunte le parole "n. 1639/2019".

18. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la spesa di euro 1.900.000 per interventi di edilizia relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici. Il programma di spesa è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport (missione 04 - programma 03 - titolo 2). Ai relativi oneri si fa fronte mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale n. 22 del 2020, che è conseguentemente abrogata.

 

Capo VI

Disposizioni in materia di lavoro, enti locali, agricoltura, tutela del territorio e ambiente, opere di interesse regionale e a ristoro degli eventi calamitosi del novembre 2020

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di lavoro, enti locali, agricoltura, tutela del territorio e ambiente e opere di interesse regionale

1. Al fine di ampliare l'elenco dei comuni beneficiari degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 10 del 2020, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 1.395.000 (missione 09 - programma 05 - titolo 1).

2. Al fine di proseguire gli interventi di politica attiva del lavoro, per l'anno 2020 è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.525.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1) a favore dell'ASPAL, di cui:

a) euro 625.000 per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2019, n. 9 (Misure a favore di lavoratori destinatari di misure di licenziamento collettivo. Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2018 (Legge di stabilità 2019)), a favore dei comuni coinvolti nell'attivazione o la proroga degli interventi ancora in corso in favore dei lavoratori dell'area industriale di Portovesme. Alla conclusione degli interventi i comuni ospitanti favoriscono la stabilizzazione ai sensi della normativa vigente e con risorse proprie;

b) euro 500.000 in favore della Provincia di Sassari per l'attivazione di un progetto di politiche attive per gli ex dipendenti della SICES;

c) euro 1.400.000 per il cofinanziamento da parte dell'Amministrazione regionale di misure attive del mercato del lavoro a valere sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) a sostegno di lavoratori collocati in esubero e di lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti del mercato e del persistere della crisi finanziaria ed economica globale.

La presente disposizione costituisce titolo all'impegno delle somme.

3. Il comma 40 dell'articolo 6 della legge regionale n. 48 del 2018 è sostituito dal seguente:

"40. L'Amministrazione regionale, in conseguenza del protrarsi dello stato di emergenza da Covid-19 e delle persistenti limitazioni all'esercizio delle attività formative nel territorio regionale, è autorizzata ad attivare un piano formativo straordinario rivolto al personale del sistema Regione per le annualità 2021-2022, attraverso la compensazione delle posizioni debitorie già accumulate dalle agenzie formative private, accreditate per operare in ambito regionale, senza vincolo di partecipazione in raggruppamento temporaneo per l'accesso ai finanziamenti pubblici, a seguito di affidamenti per la realizzazione di percorsi formativi a valere sui fondi regionali o su fondi derivanti dalle programmazioni comunitarie 2000-2006 e 2007-2013. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta degli Assessori competenti in materia di personale, lavoro e bilancio sono stabiliti i contenuti e le modalità di attuazione del piano di formazione straordinario.

4. È autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 1.400.000 per l'erogazione dei "Bonus occupazionali" nell'ambito del programma "T.V.B. Sardegna lavoro - tirocini voucher bonus", finalizzati a favorire ed incrementare l'occupazione (missione 15 - programma 04 - titolo1).

5. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 620.000 in favore dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) per l'acquisto delle licenze funzionali all'utilizzo ed al passaggio al sistema regionale SIBAR (missione 01 - programma 08 - titolo 2).

6. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e dell'urgenza, l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, al fine di accelerare la completa attuazione degli interventi relativi alle missioni e programmi di propria competenza di cui alla presente legge e alle leggi regionali 9 marzo 2020, n. 8 (Interventi urgenti a supporto e salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità nel sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna), e n. 22 del 2020, è autorizzato ad avvalersi, per la realizzazione e il completamento degli stessi, dell'ASPAL, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2016.

7. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 26, della legge regionale n. 20 del 2019, è autorizzata la spesa di euro 850.000 per l'anno 2020 e conseguentemente la relativa riduzione di spesa di cui alla tabella B della legge regionale n. 10 del 2020 è soppressa (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

8. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 48 del 2018 le parole "titolo 1" sono sostituite dalle parole: "titolo 2".

9. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 1.100.000 in favore del Consorzio industriale provinciale di Carbonia Iglesias, per far fronte agli oneri derivanti da transazione giudiziale per la conclusione dei lavori di costruzione della banchina lato est, primo lotto, del porto di Portovesme, oggetto di delega da parte dell'Assessorato regionale dell'industria con la determinazione n. 218 del 30 marzo 1999 (missione 14 - programma 01- titolo 1).

10. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 20 del 2019, le parole "della Federazione delle associazioni degli emigrati sardi" sono sostituite dalle parole: "le Federazioni dei circoli e delle associazioni degli emigrati sardi e i circoli senza federazione".

11. È autorizzata per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 600.000 per la concessione di contributi una tantum a favore dei circoli sardi per l'acquisto di attrezzature e arredi e/o apparecchiature informatiche idonee ad attrezzare in maniera funzionale la sede e gli uffici dell'organizzazione. Il contributo è concesso nella misura massima di euro 5.000 a ciascun circolo, nel rispetto dei massimali previsti dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7 (L'emigrazione), a condizione che sia dichiarato e accertato lo stato di obsolescenza, distruzione o rovina degli stessi beni con relazione certificata dal collegio dei revisori, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 7 del 1991 (missione 12 - programma 04 - titolo 2).

12. Per le finalità di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche), è autorizzata, per l'anno 2020, a favore del Comune di Villagrande Strisaili, la spesa di euro 513.000 quale contributo straordinario per il ristoro di spese ammissibili già sostenute, e non diversamente ristorate, per gli eventi calamitosi atmosferici ed alluvionali verificatisi negli anni dal 2009 al 2013 (missione 11 - programma 02 - titolo 1), e la spesa di euro 1.100.000 a favore del Comune di Sassari per interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della strada di Viale Trento, (missione 08 - programma 01 - titolo 2).

13. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020), è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 3.500.000. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri di riparto. In considerazione dell'urgenza la deliberazione è trasmessa per conoscenza alla Conferenza Regione-enti locali (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

14. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di complessivi euro 19.700.000 a favore dell'Ente acque della Sardegna (ENAS) per la concessione ai consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di un contributo per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua, comprensivo del ristoro dei costi dai medesimi già sostenuti a decorrere dal 2017, pari a euro 13.322.118,26; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera l), della legge regionale 9 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche ed integrazioni (missione 09 - programma 04 - titolo 1).

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi, nei limiti di stanziamento di bilancio, a favore dell'Associazione nazionale bonifiche italiane della Sardegna (ANBI Sardegna) per rafforzarne la struttura finalizzata a svolgere attività di coordinamento dei consorzi di bonifica associati. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di euro 200.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

16. Nel comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2019, le parole "gli interventi di ripristino del ponte di" sono sostituite con le parole: "la realizzazione di un ponte in legno in località". Le risorse già erogate al soggetto attuatore permangono in capo al medesimo a titolo di acconto.

17. All'articolo 5, comma 32, della legge regionale n. 40 del 2018 dopo le parole "presso le scuole del territorio regionale", sono aggiunte le seguenti: "e presso le mense delle case di riposo e strutture analoghe gestite direttamente o indirettamente dalle amministrazioni comunali".

18. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 2015, n. 25 (Proroga dell'applicazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000 (Aiuti alle associazioni degli allevatori)), le parole "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle parole: "31 gennaio 2022".

19. Il comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale n. 48 del 2018 è sostituito dal seguente:

"12. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 5.000.000 per integrare le risorse della sottomisura 4.3.1 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sardegna 2014-2020 al fine di ampliare il numero delle domande ammissibili finanziabili presentate sul bando 2017 "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale" (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

 

     Art. 12. Interventi per fronteggiare eventi calamitosi del 28 novembre 2020

1. Per fronteggiare i danni derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi in data 28 novembre 2020 in Sardegna è istituito, presso la Direzione generale della Regione competente in materia di protezione civile, un fondo speciale, con dotazione iniziale per il 2020 pari a euro 10.000.000, per l'erogazione di contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive che siano stati danneggiati dall'evento alluvionale, nei limiti delle risorse disponibili, destinato al ripristino delle condizioni normali di vita dei privati cittadini e alla ripresa delle attività produttive (missione 11 - programma 02 - titolo 2).

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto ed è destinato:

a) per i soggetti privati, a ristoro dei danni subiti dall'abitazione principale e dai beni mobili e mobili registrati;

a bis) per i soggetti privati, a ristoro dei danni subiti dalle abitazioni diverse da quelle principali [11];

b) per i titolari di attività economiche e produttive che abbiano subìto danni agli immobili nei quali si svolge l'attività o ai beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività;

b bis) per interventi straordinari di delocalizzazione, previa demolizione, di abitazioni e attività economiche e produttive, qualora la ricostruzione in sito dell'immobile distrutto sia in contrasto con la pianificazione territoriale o in materia di rischio idrogeologico ovvero sussistano motivi ostativi connessi ad esigenze di salvaguardia della pubblica incolumità [12].

3. È istituito presso la Direzione generale della Regione competente in materia di protezione civile un fondo con dotazione iniziale per l'annualità 2021 pari ad euro 20.000.000, destinato alla concessione di contributi a favore degli enti locali per interventi strutturali per la riduzione del rischio residuo e per il ripristino delle infrastrutture e delle condizioni di sicurezza nelle aree interessate dall'evento calamitoso del 28 novembre 2020 (missione 11 - programma 02 - titolo 2).

4. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di Protezione civile, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo dei fondi, anche attraverso il trasferimento a favore dei comuni colpiti o alla contabilità speciale, qualora istituita, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze [13].

5. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 10.000.000 a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna destinata ai primi urgenti interventi in favore delle aziende agricole che hanno subìto danni e perdite della produzione a seguito delle piogge eccezionali e delle inondazioni verificatesi in data 28 novembre 2020. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sono definite le modalità di attuazione dell'intervento (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

 

Capo VII

Disposizioni in materia di trasporti

 

     Art. 13. Disposizioni in materia di trasporti

1. Nelle more della piena attuazione dei processi di ammodernamento del parco autobus della controllata ARST Spa, è autorizzata, per l'anno 2020, in favore della medesima, la spesa di euro 7.500.000 a copertura dei maggiori oneri di manutenzione conseguenti all'eccessiva vetustà dei mezzi destinati all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale (missione 10 - programma 02 - titolo 1).

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale n. 22 del 2020 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Per l'attuazione della misura di cui al comma 1, la Regione si avvale della società in house SFIRS Spa e ai relativi oneri, quantificati per l'anno 2020 in euro 25.000 e per l'anno 2021 in euro 130.000, si provvede per l'anno 2020 a valere sulle risorse già autorizzate con il medesimo comma 1 e per l'anno 2021 a valere sulle risorse iscritte in conto della missione 10 - programma 02 - titolo 1.

3. Per le finalità di supporto specialistico alle operazioni di chiusura e rendicontazione degli interventi già finanziati nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Francia Marittimo 2014/2020 ed alle attività di nuova programmazione per il periodo 2021/2027 e alla più generale attività di programmazione degli interventi infrastrutturali in materia di trasporti, è autorizzata per ciascuno degli anni 2021 e 2022 la spesa fino ad euro 35.000 (missione 10 - programma 06 - titolo 1) [14].

 

Capo VIII

Riconoscimento debiti fuori bilancio

 

     Art. 14. Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per gli importi di seguito elencati:

a) euro 548.631,23 derivante dall'ordinativo di fornitura n. 4632225 del 29 novembre 2018, protocollo n. 52570, emesso nell'ambito della Convenzione Consip del 27 luglio 2017, per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 - Lotto 4 - POR Sardegna - FSE a favore di Pricewaterhouse Coopers Advisory Spa (missione 01 - programma 12 - titolo 1);

b) euro 70.393 derivante dall'obbligazione nei confronti di un'agenzia formativa, conseguente all'approvazione del verbale da parte del controllo di primo livello sulla richiesta di rimborso del saldo a valere sull'avviso pubblico "L'Avviso" POR Sardegna FSE 2007-2013 ARDISCO - Azioni di recupero della dispersione scolastica per il percorso "Operatore del benessere-estetista" (missione 15 - programma 04 - titolo 1);

c) euro 3.060 derivante dal contratto n. 14256/Cont/13 dell'8 aprile 2019 stipulato tra la Regione autonoma della Sardegna e il Controllore dott. Alessandro Manetti, per la realizzazione dell'attività di controllo e certificazione di cui all'articolo 125(4) e 125(5) del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 23(4) del regolamento (UE) n. 1299/2013 per il progetto Me.Co e la produzione di una certificazione di quanto verificato, per l'attività resa dal Controllore (missione 19 - programma 02 - titolo 1);

d) euro 45.421,92 derivante dal pagamento del canone di manutenzione del software standardizzato "ELISE" (missione 01 - programma 08 - titolo 1).

 

Capo IX

Norma finanziaria ed entrata in vigore

 

     Art. 15. Norma finanziaria

1. Alla copertura finanziaria degli oneri della presente legge si provvede con le maggiori entrate e le riduzioni di spese ed utilizzi riportati nell'allegato n. 1, tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla presente legge.

2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni in termini di competenza e di cassa, comprese quelle di cui al comma 1, di cui all'allegato n. 3 (Variazioni delle entrate per titolo e tipologia e delle spese per missioni, programmi e titoli) alla presente legge.

 

     Art. 16. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2020, n. 32.

[2] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[3] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[4] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[5] Comma aggiunto dall'art. 151 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[6] Comma aggiunto dall'art. 151 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[7] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 25 febbraio 2021, n. 4.

[9] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[10] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2020, n. 32.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 12 dicembre 2022, n. 22.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 12 dicembre 2022, n. 22.

[13] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2020, n. 32.

[14] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.