Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 15/12/2020 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Aggiornamento fondo di cassa al 1° gennaio 2020 |
Art. 2. Disposizioni in attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate |
Art. 3. Disposizioni a sostegno delle attività economiche a seguito dell'emergenza epidemiologica e dello sviluppo della competitività |
Art. 4. Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2020 in materia di sostegno ai lavoratori e al sistema produttivo |
Art. 5. Integrazioni alla legge regionale n. 22 del 2020 (Sostegno alla filiera turistica e al commercio) |
Art. 6. Disposizioni in materia di personale |
Art. 7. Disposizioni in materia di politiche sociali e sanità |
Art. 8. Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale n. 20 del 2019 in materia di sovvenzioni alla Fondazione Marreri |
Art. 9. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2020 in materia di sanità e politiche sociali e disposizioni in materia di assistenza e servizi alla persona |
Art. 10. Disposizioni in materia di pubblica istruzione, beni culturali, sport, spettacolo e turismo |
Art. 11. Disposizioni in materia di lavoro, enti locali, agricoltura, tutela del territorio e ambiente e opere di interesse regionale |
Art. 12. Interventi per fronteggiare eventi calamitosi del 28 novembre 2020 |
Art. 13. Disposizioni in materia di trasporti |
Art. 14. Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 118 del 2011 |
Art. 15. Norma finanziaria |
Art. 16. Entrata in vigore |
§ 5.2.278 - L.R. 15 dicembre 2020, n. 30.
Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio
(B.U. 15 dicembre 2020, n. 73)
Capo I
Aggiornamento fondo di cassa e attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020
Art. 1. Aggiornamento fondo di cassa al 1° gennaio 2020
1. Il Fondo di cassa al 1° gennaio 2020 è rideterminato in euro 611.686.463,78, in conformità con il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019 approvato con la
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2020, la voce "Fondo di cassa al 1° gennaio 2020" è conseguentemente rideterminata in euro 611.686.463,78.
Art. 2. Disposizioni in attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate
1. In attuazione dell'accordo quadro siglato il 20 luglio 2020 tra Governo, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica al fine di assicurare le risorse per l'espletamento delle funzioni istituzionali per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19, ai sensi dell'articolo 111, comma 2 bis, del
2. Ai sensi dell'articolo 24 del
Capo II
Sostegno alle attività economiche e modifiche alla
Art. 3. Disposizioni a sostegno delle attività economiche a seguito dell'emergenza epidemiologica e dello sviluppo della competitività
1 Nel rispetto dei principi di cui alla
a) euro 60.000.000 destinati a un fondo che opera alle condizioni di mercato, finalizzato alla promozione della resilienza delle grandi imprese alberghiere con sede operativa e unità locali site nel territorio regionale che hanno subito significativa riduzione di fatturato a causa della pandemia da Covid-19, in modo da supportarne prioritariamente le esigenze di liquidità e di working capital;
b) euro 10.000.000 destinati a un fondo diretto a favorire la creazione di nuova e qualificata occupazione e promuovere la crescita dimensionale delle imprese con sede operativa e unità locali site nel territorio regionale attraverso l'attrazione di investimenti esterni, anche in funzione di rilocalizzazione di attività produttive, promuovendo inoltre fusioni e acquisizioni che garantiscano o potenzino i livelli occupazionali. Il fondo opera sotto forma di prestiti, anche agevolati, anticipi rimborsabili o altre forme, quali equity e sovvenzioni dirette.
2. Le direttive per la costituzione degli strumenti finanziari di cui al comma 1 sono approvate con deliberazione ai sensi dell'articolo 16 ter della
3. La dotazione di cofinanziamento regionale del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1 della
4. Le dotazioni dei fondi di cui ai commi 1 e 3 possono essere ulteriormente incrementate mediante variazione compensativa nell'ambito delle risorse di cui alla missione 14 - programma 05 - titolo 2 con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Con la medesima deliberazione sono definiti anche criteri, modalità e indirizzi di attuazione.
5. Le risorse di cui al comma 4 possono, inoltre, essere utilizzate, anche per il tramite della SFIRS, per l'erogazione di contributi anche in conto interessi diretti a garantire la massima efficacia dell'effetto leva prodotto dai fondi medesimi.
6. In considerazione del protrarsi della sospensione o riduzione delle attività lavorative a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa nel limite complessivo di euro 4.000.000 a favore delle autonomie funzionali per la concessione, in conformità alle disposizioni statali, di un'indennità una tantum a compensazione del mancato reddito, ai titolari di licenza taxi e di noleggio con conducente sia che si tratti di lavoratori autonomi sia di titolari di partita IVA. L'indennità è quantificata in euro 4.000 per ciascun beneficiario (missione 07 - programma 01 - titolo 1).
7. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 19, della
Art. 4. Modifiche alla
1. Nella
a) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole "agosto 2020" sono aggiunte le parole ", per l'altra metà una tantum entro la fine dello stato di emergenza, e comunque entro il 31 gennaio 2021.";
b) dopo il comma 3 dell'articolo 8 è inserito il seguente:
"3 bis. Ai lavoratori destinatari di licenziamento collettivo nel 2020 e attualmente in NASPI, ad integrazione dell'attività di Formazione è riconosciuta una sovvenzione pari ad euro 500 finalizzata al ristoro delle spese per la frequenza di politiche attive (formazione professionale) iniziata nel 2020. Per tale finalità è autorizzata nel 2020 la spesa di euro 100.000 a favore di ASPAL (missione 15 - programma 03 - titolo 1). La presente disposizione costituisce titolo per l'impegno delle somme.";
c) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente capoverso: "Sono comunque ammesse al finanziamento le attività già poste in essere nel corso dell'anno corrente in continuità con analoghi interventi in essere nel 2019 per i medesimi lavoratori e lavoratrici";
d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 3, è incrementata di euro 875.000 e conseguentemente rideterminata in euro 2.375.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1);
e) al comma 1 dell'articolo 38, dopo la parola "pesca" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12".
Art. 5. Integrazioni alla
1. Alla
a) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
"Art. 12 bis (Sostegno dell'occupazione nella filiera turistica)
1. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 15.000.000 per l'intervento "Destinazione Sardegna Lavoro 2020 - Aiuti per il sostegno dell'occupazione nella filiera turistica" di cui euro 10.150.000 all'azione 8.5.1 (over 35) ed euro 4.850.000 all'azione 8.1.5 (under 35) PO FSE 2014-2020 - Asse I- Occupazione, quale integrazione alle risorse esistenti (missione 15 - programma 04 - titolo 1).";
b) dopo l'articolo 12 bis, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:
"12 ter (Assegnazione indennità una tantum)
1. Considerato il protrarsi della sospensione o riduzione delle attività lavorative a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa nel limite complessivo di euro 7.300.000 per la concessione, in conformità alle disposizioni statali, di un'indennità una tantum a compensazione del mancato reddito, a favore di lavoratori autonomi, con o senza partita IVA, organismi, agenti e scuole professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e i tecnici del settore audiovisivo e cinema, spettacoli pirotecnici, organizzatori di feste e cerimonie, compresi commercianti di abiti da cerimonia, agenzie di viaggio, palestre e ambulanti al dettaglio dei mercati locali non beneficiari di altri interventi similari a valere sulla
Capo III
Disposizioni in materia di personale
Art. 6. Disposizioni in materia di personale
1. A decorrere dall'anno 2021, al fine di dare attuazione alla
2. Al fine di dare completa attuazione alla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del
3. Le risorse per l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile ai sensi dell'articolo 108 del
4. Per la finalità di cui all'articolo 5, comma 3, della
5. Al fine di dare attuazione all'articolo 58, comma 4 bis, della
6. Al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con i contratti a termine, la Regione fino al 31 dicembre 2022, nei limiti delle risorse disponibili in conto della missione 01 - programma 10 e nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, attua le disposizioni previste dall'articolo 20 del
7. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del
7-bis. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del
7 bis 1. I lavoratori a tempo determinato e pieno con scadenza al 31 dicembre 2023, impegnati presso la Miniera di Olmedo da parte di IGEA Spa, sono ulteriormente utilizzati sino al completamento dei lavori al 31 dicembre 2026, con l'utilizzo dell'istituto della stabilizzazione presso IGEA qualora ne posseggano i requisiti, nel rispetto del comma 7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono pari a euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 (missione 09 - programma 02 - titolo 2) [5].
7 bis 2. I lavoratori a tempo pieno e determinato impiegati nelle operazioni del "piano di chiusura Carbosulcis" da IGEA Spa sono ulteriormente utilizzati da IGEA Spa allo scadere del periodo triennale, in sostituzione del normale turn over di IGEA Spa, che consente l'assunzione a tempo indeterminato e pieno e cantieri IGEA Spa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità nel bilancio della società [6].
Capo IV
Disposizioni in materia di politiche sociali e sanità
Art. 7. Disposizioni in materia di politiche sociali e sanità
1. Al fine di sostenere e potenziare la rete di servizi di accoglienza e riabilitazione delle persone adulte affette da Disturbo dello spettro autistico è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 3.000.000 a favore dell'Azienda per la tutela della salute (ATS), (missione 13 - programma 05 - titolo 2). Per tali finalità l'Azienda concede contributi in conto capitale per sostenere gli oneri relativi all'acquisto, realizzazione o ristrutturazione di nuovi centri o di centri già esistenti, agli enti locali proprietari e/o ai soggetti gestori di strutture per pazienti autistici che rientrino nella programmazione dell'assistenza residenziale e semiresidenziale nel settore della salute mentale. Per le strutture beneficiarie di finanziamenti in conto capitale si procede alla ridefinizione delle tariffe, nel cui computo non concorrono i fattori di costo collegati alla tipologia di interventi finanziati dalla presente norma.
2. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 1.000.000 quale cofinanziamento regionale del fondo di cui alla
2-bis. Una quota pari a euro 50.000 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 può essere utilizzata quale contributo alle spese di gestione dei medesimi interventi [7].
3. Le economie derivanti dalla conclusione degli interventi di cui alla
a) nel limite massimo di euro 4.000.000 per essere destinate alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti nei Servizi scolastici di istruzione degli studenti con disabilità e in situazioni di svantaggio, quali educatori specializzati che intervengono nell'ambito dell'assistenza specialistica finalizzata all'autonomia e alla comunicazione in classe e addetti al servizio igienico-sanitario e lavoratori addetti al servizio mensa. Per tali finalità è riconosciuto nel limite massimo delle risorse disponibili, un bonus pari ad un massimo di euro 800 mensili, calcolato in rapporto al periodo nel quale non hanno posseduto alcuna forma di reddito o hanno beneficiato di redditi o integrazioni reddituali in misura inferiore a euro 800 mensili. Il bonus spetta anche alle lavoratrici e ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato di tipo part-time verticale o ciclico che, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel periodo gennaio 2020-giugno 2020 siano stati collocati anche parzialmente in Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), Fondo di integrazione salariale (FIS), Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD). Il bonus spetta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato di tipo part-time verticale o ciclico che nel periodo compreso tra la conclusione dell'anno scolastico 2019-2020 e l'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, non hanno ottenuto nessuna forma di sostegno al reddito e che, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel periodo gennaio 2020-giugno 2020 siano stati collocati anche parzialmente in CIGO, FIS, CIGD (missione 12 - programma 04 - titolo 1);
b) la restante quota, pari a euro 26.000.000, è assegnata, al netto delle eventuali somme già erogate per le finalità della
4. Le risorse di cui al comma 3, lettera a), sono ripartite, sulla base del numero di lavoratori dipendenti nelle strutture operanti nel territorio regionale, a favore dei Comuni di Cagliari e Sassari che provvedono ad erogarle ai beneficiari ricadenti nei comuni afferenti, rispettivamente alle aree territoriali del nord Sardegna e del sud Sardegna, La presente disposizione costituisce titolo per l'impegno delle somme.
5. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 1.000.000 a favore dell'ATS per garantire l'acquisto di Dispositivi di protezione individuale (DPI) da destinare a tutte le strutture residenziali regolarmente autorizzate adibite all'accoglienza di minori e anziani. L'ATS può avvalersi del supporto della Direzione generale della Protezione civile e della Direzione generale della Centrale regionale di committenza (CRC RAS), (missione 12 - programma 07 - titolo 1).
6. L'autorizzazione di spesa di cui alla tabella A della
7. Le risorse assegnate nell'anno 2020 per le finalità di cui all'articolo 4, comma 8, lettera a), della
8. È autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 8.170.733,94 di cui:
a) euro 3.000.000 per la formazione continua dei medici specialisti ambulatoriali di cui al fondo dell'articolo 8, comma 8, della
b) euro 4.070.733,94 per il rafforzamento degli interventi connessi alla corrente campagna vaccinale antinfluenzale 2020/21 e per l'incremento del fondo integrativo regionale per i medici dell'emergenza territoriale di cui all'articolo 7, comma 16, della
c) euro 600.000 per il rafforzamento degli interventi connessi alla corrente campagna vaccinale anti influenzale 2020/21 a cura dei medici della pediatria di libera scelta (missione 13 - programma 03 - titolo 1);
d) euro 500.000 per il riconoscimento dell'indennità Covid-19 ai medici dell'emergenza territoriale, previo accordo integrativo regionale (missione 13 - programma 03 - titolo 1).
9. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 500.000 a favore dell'ATS, finalizzata all'erogazione di un contributo destinato al rimborso fino al 100 per cento del costo sostenuto dagli atleti con disabilità impegnati in discipline sportive, anche non agonistiche, per l'acquisto di ausili e presìdi altrimenti non rimborsati o rimborsati parzialmente (missione 13 - programma 02 - titolo 1).
10. Nel comma 5 dell'articolo 5 della
11. A partire dall'anno 2021 l'intervento di cui all'articolo 4, comma 8, lettera a), della
12. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 9, della
Art. 8. Interpretazione autentica e modifiche della
1. L'articolo 4, comma 10, della
2. Nel comma 10 dell'articolo 4 della
a) nel penultimo periodo, dopo le parole "alla rete di servizi del territorio" sono aggiunte le seguenti: "Per la struttura beneficiaria di tale intervento si procede alla ridefinizione delle tariffe nel cui computo non concorrono fattori di costo collegati alla tipologia di interventi in conto capitale finanziati con la presente norma.";
b) nell'ultimo periodo le parole "previa approvazione di apposite linee guida" sono soppresse.
Art. 9. Modifiche alla
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 5 della
"3. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della
a) programma "Ritornare a casa";
b) programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla
c) azioni di integrazione socio-sanitaria;
d) interventi rivolti a persone affette da particolari patologie.
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, sentito il parere della competente Commissione consiliare che lo esprime entro trenta giorni, decorsi i quali lo stesso s'intende acquisito, definisce le linee di indirizzo triennali per la programmazione e gestione degli interventi per la non autosufficienza, le modalità e i criteri di riparto delle risorse, che costituiscono titolo per l'esigibilità dell'obbligazione, e individua gli strumenti di valutazione multidimensionale finalizzati alla definizione del progetto personalizzato. In sede di prima applicazione la programmazione delle risorse è riferita al biennio 2021-2022. Per l'anno 2020 le risorse sono assegnate ai comuni. Nelle linee di indirizzo triennali la Regione, concordandolo con i comuni, può promuovere, in via sperimentale, un progressivo passaggio ad una gestione associata degli interventi a livello di ambito PLUS al fine di consentire la razionale allocazione della spesa, la semplificazione dell'accesso ed una maggiore efficacia nell'erogazione delle risposte assistenziali. Le risorse degli interventi per la non autosufficienza sono assegnate in coerenza con i nuovi principi di programmazione e di competenza finanziaria potenziata e sono da imputare alle annualità in cui l'obbligazione viene in scadenza (missione 12 - programma 02 - titolo 1).".
2. Il comma 6 dell'articolo 5 della
"6. Al fine di garantire l'efficace gestione degli interventi per l'acquisizione di servizi di assistenza tecnica e delle figure professionali preposte alla valutazione e progettazione personalizzata degli interventi per la non autosufficienza, a decorrere dall'anno 2020, è autorizzata:
a) la spesa annua di euro 2.000.000 da assegnare agli enti gestori degli ambiti PLUS, da destinare al Punto unico di accesso (PUA), (missione 12 - programma 02 - titolo 1);
b) la spesa annua di euro 500.000 da assegnare alle aziende socio-sanitarie locali, ai fini del potenziamento delle Unità di valutazione territoriale (UVT), (missione 13 - programma 03 - titolo 1). La ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) avviene in ragione della popolazione residente.".
3. Per l'anno 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) della
4. Per il rafforzamento dell'Ufficio interventi civili presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Cagliari, è autorizzata la spesa annua di euro 135.000. Per la costituzione dell'Ufficio interventi civili presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Sassari è autorizzata la spesa annua di euro 135.000 (missione 12 - programma 05 - titolo 1). Le istituzioni firmatarie del protocollo d'intesa per il rafforzamento di tale ufficio, sottoscritto in data 11 febbraio 2019, al fine di assicurare la stabilità e la continuità dell'iniziativa, garantiscono al personale impiegato nelle attività dell'ufficio i medesimi diritti e le indennità accessorie previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva di riferimento; per tali finalità può essere destinata una quota massima di euro 10.000 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma (missione 12 - programma 05 - titolo 1) [9].
5. È autorizzata, a valere sul Fondo regionale per il sistema integrato del servizi alla persona, la spesa annua di euro 150.000 a favore degli enti autorizzati alle adozioni internazionali con sede operativa nel territorio regionale (missione 12 - programma 07 - titolo 1). Il comma 23 dell'articolo 6 della
Capo V
Disposizioni in materia di pubblica istruzione, beni culturali, sport, spettacolo e turismo
Art. 10. Disposizioni in materia di pubblica istruzione, beni culturali, sport, spettacolo e turismo
1. Per le finalità di cui all'articolo 27, comma 2, lettera r), della
2. Dopo la lettera c) del comma 8 dell'articolo 9 della
"c bis) Consorzio "Polo universitario Olbia".
La presente disposizione entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.
3. Per le finalità di cui al comma 31 dell'articolo 6 della
4. Per le finalità dell'articolo 2, comma 18, della
5. Il comma 49 dell'articolo 6 della
"49. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000 quale contributo straordinario a favore della Direzione generale degli archivi, Archivio di Stato di Cagliari, per la messa in sicurezza e censimento degli archivi delle cessate preture delle circoscrizioni territoriali del Tribunale di Cagliari il riordino e la catalogazione. A tal fine è sottoscritto un apposito protocollo d'intesa tra la Presidenza della Regione, la Presidenza del Tribunale di Cagliari e la Direzione generale archivi, Archivio di Stato di Cagliari (missione 05 - programma 01 - titolo 1).".
6. È autorizzata, per l'anno 2020, la concessione di un contributo straordinario complessivo di euro 1.300.000 a favore del Teatro di Sardegna soc. coop a r.l. quale finanziamento regionale per la prosecuzione del progetto "Teatro Nazionale" finalizzato al raggiungimento dei parametri e dei vincoli necessari per richiedere il riconoscimento di Teatro nazionale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto 27 luglio 2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla
7. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 64.566 quale cofinanziamento regionale sul "Fondo nazionale per le politiche giovanili" di cui all'articolo 19, comma 2, del
8. Per le finalità dell'articolo 11, comma 76, della
9. Per le finalità di cui alla
a) euro 870.000 a favore delle associazioni sportive isolane e delle società sportive isolane per l'attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico, di cui all'articolo 22;
b) euro 550.000 a favore delle associazioni sportive per la partecipazione ai campionati federali nazionali di maggior rilievo, di cui all'articolo 31;
c) euro 300.000 a favore delle associazioni e società sportive per la partecipazione ai campionati di calcio a undici, di cui all'articolo 9, comma 1, della
d) euro 110.000 a titolo di contributi forfetari per la partecipazione a manifestazioni e iniziative sportive che si svolgono in territorio extra regionale, di cui all'articolo 28;
e) euro 90.000 per il sostegno degli atleti sardi di elevate doti tecnico-agonistiche di cui all'articolo 37, dei quali euro 50.000 a favore dei sodalizi sportivi isolani ed euro 40.000 a titolo di borse di studio a favore di atleti frequentanti istituzioni scolastiche ed università degli studi dell'Isola;
f) euro 150.000 per l'organizzazione di manifestazioni sportive ad alto tasso tecnico e promozionale, di particolare rilievo in ambito nazionale ed internazionale, di cui all'articolo 26.
10. La somma di euro 100.000 assegnata al Comitato regionale del CONI ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della
11. Al fine di compensare le minori entrate e i maggiori costi derivanti dalle restrizioni dovute all'applicazione delle misure di sicurezza obbligatorie causate dalla pandemia da Covid-19 che hanno determinato forti criticità nella stagione 2019/2020 e che, vista la situazione contingente, si prolungano nella stagione 2020/2021, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 5.000.000 quale contributo straordinario a favore delle società sportive che militano nella massima serie delle rispettive discipline per assicurare la continuità delle attività di forte impatto sportivo e sociale per la Sardegna. L'erogazione del contributo è subordinata alla dimostrazione da parte delle società di poter garantire l'equilibrio economico-finanziario anche attraverso la razionalizzazione della gestione economico-finanziaria. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità di attuazione (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
12. A valere sulle risorse stanziate e impegnate a favore del CONI nell'esercizio finanziario 2019 e a favore del Comitato italiano paralimpico (CIP) nell'esercizio finanziario 2020 in conto della missione 06 - programma 01 - titolo 1, ai sensi della
13. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 1.500.000 a favore degli enti locali per l'impiantistica sportiva e le relative attrezzature. Il programma di spesa è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport (missione 06 - programma 01 - titolo 2).
14. La spesa di cui alla tabella C della
15. Al fine di contenere il perdurare degli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica nel settore cinematografico, le economie pari ad euro 250.000 derivanti dalla chiusura del bando "Contributi all'esercizio cinematografico per la promozione della cultura cinematografica" di cui all'articolo 15 della
a) alle imprese/organismi che gestiscono sale con 1-2 schermi è concesso un contributo nella misura massima di euro 12.000;
b) alle imprese/organismi che gestiscono sale con 3-4 schermi è concesso un contributo nella misura massima di euro 15.000;
c) alle imprese /organismi che gestiscono sale con oltre 4 schermi è concesso un contributo nella misura massima di euro 18.000.
16. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 250.000 quale contributo straordinario a favore della Vice provincia sarda dell'Ordine della mercede per la celebrazione del seicentocinquantesimo anniversario dall'arrivo del simulacro di N.S. di Bonaria (missione 05 - programma 02 - titolo 1) [10].
17. Nel comma 10 dell'articolo 4 della
18. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la spesa di euro 1.900.000 per interventi di edilizia relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici. Il programma di spesa è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport (missione 04 - programma 03 - titolo 2). Ai relativi oneri si fa fronte mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 2, della
Capo VI
Disposizioni in materia di lavoro, enti locali, agricoltura, tutela del territorio e ambiente, opere di interesse regionale e a ristoro degli eventi calamitosi del novembre 2020
Art. 11. Disposizioni in materia di lavoro, enti locali, agricoltura, tutela del territorio e ambiente e opere di interesse regionale
1. Al fine di ampliare l'elenco dei comuni beneficiari degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della
2. Al fine di proseguire gli interventi di politica attiva del lavoro, per l'anno 2020 è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.525.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1) a favore dell'ASPAL, di cui:
a) euro 625.000 per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 2 della
b) euro 500.000 in favore della Provincia di Sassari per l'attivazione di un progetto di politiche attive per gli ex dipendenti della SICES;
c) euro 1.400.000 per il cofinanziamento da parte dell'Amministrazione regionale di misure attive del mercato del lavoro a valere sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) a sostegno di lavoratori collocati in esubero e di lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti del mercato e del persistere della crisi finanziaria ed economica globale.
La presente disposizione costituisce titolo all'impegno delle somme.
3. Il comma 40 dell'articolo 6 della
"40. L'Amministrazione regionale, in conseguenza del protrarsi dello stato di emergenza da Covid-19 e delle persistenti limitazioni all'esercizio delle attività formative nel territorio regionale, è autorizzata ad attivare un piano formativo straordinario rivolto al personale del sistema Regione per le annualità 2021-2022, attraverso la compensazione delle posizioni debitorie già accumulate dalle agenzie formative private, accreditate per operare in ambito regionale, senza vincolo di partecipazione in raggruppamento temporaneo per l'accesso ai finanziamenti pubblici, a seguito di affidamenti per la realizzazione di percorsi formativi a valere sui fondi regionali o su fondi derivanti dalle programmazioni comunitarie 2000-2006 e 2007-2013. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta degli Assessori competenti in materia di personale, lavoro e bilancio sono stabiliti i contenuti e le modalità di attuazione del piano di formazione straordinario.
4. È autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 1.400.000 per l'erogazione dei "Bonus occupazionali" nell'ambito del programma "T.V.B. Sardegna lavoro - tirocini voucher bonus", finalizzati a favorire ed incrementare l'occupazione (missione 15 - programma 04 - titolo1).
5. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 620.000 in favore dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) per l'acquisto delle licenze funzionali all'utilizzo ed al passaggio al sistema regionale SIBAR (missione 01 - programma 08 - titolo 2).
6. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e dell'urgenza, l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, al fine di accelerare la completa attuazione degli interventi relativi alle missioni e programmi di propria competenza di cui alla presente legge e alle leggi regionali 9 marzo 2020, n. 8 (Interventi urgenti a supporto e salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità nel sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna), e n. 22 del 2020, è autorizzato ad avvalersi, per la realizzazione e il completamento degli stessi, dell'ASPAL, ai sensi dell'articolo 10 della
7. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 26, della
8. Al comma 3 dell'articolo 6 della
9. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 1.100.000 in favore del Consorzio industriale provinciale di Carbonia Iglesias, per far fronte agli oneri derivanti da transazione giudiziale per la conclusione dei lavori di costruzione della banchina lato est, primo lotto, del porto di Portovesme, oggetto di delega da parte dell'Assessorato regionale dell'industria con la determinazione n. 218 del 30 marzo 1999 (missione 14 - programma 01- titolo 1).
10. Al comma 3 dell'articolo 3 della
11. È autorizzata per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 600.000 per la concessione di contributi una tantum a favore dei circoli sardi per l'acquisto di attrezzature e arredi e/o apparecchiature informatiche idonee ad attrezzare in maniera funzionale la sede e gli uffici dell'organizzazione. Il contributo è concesso nella misura massima di euro 5.000 a ciascun circolo, nel rispetto dei massimali previsti dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della
12. Per le finalità di cui alla
13. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 4, della
14. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di complessivi euro 19.700.000 a favore dell'Ente acque della Sardegna (ENAS) per la concessione ai consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di un contributo per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua, comprensivo del ristoro dei costi dai medesimi già sostenuti a decorrere dal 2017, pari a euro 13.322.118,26; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera l), della
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi, nei limiti di stanziamento di bilancio, a favore dell'Associazione nazionale bonifiche italiane della Sardegna (ANBI Sardegna) per rafforzarne la struttura finalizzata a svolgere attività di coordinamento dei consorzi di bonifica associati. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di euro 200.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
16. Nel comma 7 dell'articolo 1 della
17. All'articolo 5, comma 32, della
18. Nel comma 1 dell'articolo 1 della
19. Il comma 12 dell'articolo 6 della
"12. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 5.000.000 per integrare le risorse della sottomisura 4.3.1 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sardegna 2014-2020 al fine di ampliare il numero delle domande ammissibili finanziabili presentate sul bando 2017 "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale" (missione 16 - programma 01 - titolo 2).
Art. 12. Interventi per fronteggiare eventi calamitosi del 28 novembre 2020
1. Per fronteggiare i danni derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi in data 28 novembre 2020 in Sardegna è istituito, presso la Direzione generale della Regione competente in materia di protezione civile, un fondo speciale, con dotazione iniziale per il 2020 pari a euro 10.000.000, per l'erogazione di contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive che siano stati danneggiati dall'evento alluvionale, nei limiti delle risorse disponibili, destinato al ripristino delle condizioni normali di vita dei privati cittadini e alla ripresa delle attività produttive (missione 11 - programma 02 - titolo 2).
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto ed è destinato:
a) per i soggetti privati, a ristoro dei danni subiti dall'abitazione principale e dai beni mobili e mobili registrati;
a bis) per i soggetti privati, a ristoro dei danni subiti dalle abitazioni diverse da quelle principali [11];
b) per i titolari di attività economiche e produttive che abbiano subìto danni agli immobili nei quali si svolge l'attività o ai beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività;
b bis) per interventi straordinari di delocalizzazione, previa demolizione, di abitazioni e attività economiche e produttive, qualora la ricostruzione in sito dell'immobile distrutto sia in contrasto con la pianificazione territoriale o in materia di rischio idrogeologico ovvero sussistano motivi ostativi connessi ad esigenze di salvaguardia della pubblica incolumità [12].
3. È istituito presso la Direzione generale della Regione competente in materia di protezione civile un fondo con dotazione iniziale per l'annualità 2021 pari ad euro 20.000.000, destinato alla concessione di contributi a favore degli enti locali per interventi strutturali per la riduzione del rischio residuo e per il ripristino delle infrastrutture e delle condizioni di sicurezza nelle aree interessate dall'evento calamitoso del 28 novembre 2020 (missione 11 - programma 02 - titolo 2).
4. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di Protezione civile, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo dei fondi, anche attraverso il trasferimento a favore dei comuni colpiti o alla contabilità speciale, qualora istituita, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze [13].
5. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 10.000.000 a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna destinata ai primi urgenti interventi in favore delle aziende agricole che hanno subìto danni e perdite della produzione a seguito delle piogge eccezionali e delle inondazioni verificatesi in data 28 novembre 2020. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sono definite le modalità di attuazione dell'intervento (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
Capo VII
Disposizioni in materia di trasporti
Art. 13. Disposizioni in materia di trasporti
1. Nelle more della piena attuazione dei processi di ammodernamento del parco autobus della controllata ARST Spa, è autorizzata, per l'anno 2020, in favore della medesima, la spesa di euro 7.500.000 a copertura dei maggiori oneri di manutenzione conseguenti all'eccessiva vetustà dei mezzi destinati all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale (missione 10 - programma 02 - titolo 1).
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della
"1 bis. Per l'attuazione della misura di cui al comma 1, la Regione si avvale della società in house SFIRS Spa e ai relativi oneri, quantificati per l'anno 2020 in euro 25.000 e per l'anno 2021 in euro 130.000, si provvede per l'anno 2020 a valere sulle risorse già autorizzate con il medesimo comma 1 e per l'anno 2021 a valere sulle risorse iscritte in conto della missione 10 - programma 02 - titolo 1.
3. Per le finalità di supporto specialistico alle operazioni di chiusura e rendicontazione degli interventi già finanziati nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Francia Marittimo 2014/2020 ed alle attività di nuova programmazione per il periodo 2021/2027 e alla più generale attività di programmazione degli interventi infrastrutturali in materia di trasporti, è autorizzata per ciascuno degli anni 2021 e 2022 la spesa fino ad euro 35.000 (missione 10 - programma 06 - titolo 1) [14].
Capo VIII
Riconoscimento debiti fuori bilancio
Art. 14. Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del
a) euro 548.631,23 derivante dall'ordinativo di fornitura n. 4632225 del 29 novembre 2018, protocollo n. 52570, emesso nell'ambito della Convenzione Consip del 27 luglio 2017, per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 - Lotto 4 - POR Sardegna - FSE a favore di Pricewaterhouse Coopers Advisory Spa (missione 01 - programma 12 - titolo 1);
b) euro 70.393 derivante dall'obbligazione nei confronti di un'agenzia formativa, conseguente all'approvazione del verbale da parte del controllo di primo livello sulla richiesta di rimborso del saldo a valere sull'avviso pubblico "L'Avviso" POR Sardegna FSE 2007-2013 ARDISCO - Azioni di recupero della dispersione scolastica per il percorso "Operatore del benessere-estetista" (missione 15 - programma 04 - titolo 1);
c) euro 3.060 derivante dal contratto n. 14256/Cont/13 dell'8 aprile 2019 stipulato tra la Regione autonoma della Sardegna e il Controllore dott. Alessandro Manetti, per la realizzazione dell'attività di controllo e certificazione di cui all'articolo 125(4) e 125(5) del
d) euro 45.421,92 derivante dal pagamento del canone di manutenzione del software standardizzato "ELISE" (missione 01 - programma 08 - titolo 1).
Capo IX
Norma finanziaria ed entrata in vigore
Art. 15. Norma finanziaria
1. Alla copertura finanziaria degli oneri della presente legge si provvede con le maggiori entrate e le riduzioni di spese ed utilizzi riportati nell'allegato n. 1, tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla presente legge.
2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni in termini di competenza e di cassa, comprese quelle di cui al comma 1, di cui all'allegato n. 3 (Variazioni delle entrate per titolo e tipologia e delle spese per missioni, programmi e titoli) alla presente legge.
Art. 16. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
Allegati
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 6 della
[2] Comma così modificato dall'art. 5 della
[3] Comma così modificato dall'art. 24 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 24 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 151 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 151 della
[7] Comma inserito dall'art. 24 della
[8] Lettera così sostituita dall'art. 3 della
[9] Comma già modificato dall'art. 6 della
[10] Comma così modificato dall'art. 6 della
[11] Lettera aggiunta dall'art. 6 della
[12] Lettera aggiunta dall'art. 6 della
[13] Comma così modificato dall'art. 6 della
[14] Comma così modificato dall'art. 24 della