§ 3.4.39 - L.R. 15 ottobre 1997, n. 28.
Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 cultura e informazione
Data:15/10/1997
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Modalità d'assegnazione dei finanziamenti.
Art. 3.  Destinazione dei finanziamenti.
Art. 4.  Procedure per l'assegnazione dei finanziamenti.
Art. 5.  Criteri di valutazione per l'assegnazione dei finanziamenti.
Art. 6.  Fondo speciale per borse di studio.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.  Urgenza.


§ 3.4.39 - L.R. 15 ottobre 1997, n. 28.

Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica.

(B.U. 24 ottobre 1997, n. 32).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Al fine di concorrere alla diffusione sull'intero territorio regionale dell'istruzione musicale, quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani, l'Amministrazione regionale provvede alla istituzione di un fondo finalizzato al finanziamento dei Comuni, singoli o associati, che:

     a) intendono costituire scuole civiche di musica;

     b) hanno già provveduto a costituire scuole civiche di musica od abbiano in corso le procedure necessarie per la costituzione delle scuole stesse;

     c) presentano un progetto, da attuarsi nell'ambito delle scuole civiche di musica, mirato alla prevenzione del disagio minorile e comprendente almeno cinque discipline strumentali.

 

     Art. 2. Modalità d'assegnazione dei finanziamenti.

     1. I finanziamenti sono concessi nella misura del 90 per cento per il primo anno scolastico e dell'80 per cento per gli anni scolastici successivi, delle spese effettivamente sostenute dai Comuni, singoli o associati, per le iniziative di cui all'articolo 1.

     2. Sul finanziamento concesso è assegnata un'anticipazione dell'80 per cento; il saldo sarà liquidato a seguito di presentazione all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività didattiche dell'anno scolastico di riferimento, del consuntivo finanziario comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese.

     3. All'attribuzione dei benefici si provvede con determinazione del dirigente competente per materia [1].

 

     Art. 3. Destinazione dei finanziamenti.

     1. I finanziamenti sono destinati a sostenere le seguenti spese:

     a) acquisto dell'arredamento e dell'attrezzatura tecnico - didattica, fino ad un massimo del 30 per cento del contributo assegnato per il primo anno scolastico e fino ad un massimo del 10 per cento per gli anni scolastici successivi;

     b) funzionamento e gestione dei corsi;

     c) manifestazioni collaterali ed integrative, fino ad un massimo del 10 per cento del contributo assegnato;

     d) altri oneri di gestione ordinaria e straordinaria, fino ad un massimo del 10 per cento del contributo assegnato.

 

     Art. 4. Procedure per l'assegnazione dei finanziamenti.

     1. I Comuni, singoli o associati, che intendono beneficiare dei finanziamenti di cui alla presente legge devono presentare all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, apposita domanda di contributo a sostegno delle attività che intendono realizzare, corredata dalla documentazione dimostrativa delle spese programmate e, ove costituite o in via di costituzione, dallo statuto e dal regolamento attuativo della civica scuola di musica [2].

     2. Alla domanda deve essere altresì allegata la delibera della Giunta comunale attestante l'assunzione dell'impegno di spesa a carico del Comune, determinato nella misura minima del 10 per cento per il primo anno scolastico e del 20 per cento per gli anni scolastici successivi.

     3. In sede di prima applicazione, la domanda e la documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Criteri di valutazione per l'assegnazione dei finanziamenti.

     1. I criteri di valutazione per l'assegnazione dei finanziamenti di cui alla presente legge sono i seguenti:

     a) numero degli allievi frequentanti le scuole civiche di musica o le attività didattiche musicali;

     b) numero delle classi;

     c) numero delle licenze, dei componimenti e dei diplomi conseguiti presso i Conservatori.

     2. I finanziamenti sono assegnati ai Comuni, singoli o associati, che abbiano già in atto da almeno un biennio esperienze didattiche musicali collegate ad istituzioni pubbliche, comprendenti l'insegnamento di almeno tre discipline strumentali, o che abbiano una popolazione non inferiore a 15.000 abitanti.

 

     Art. 6. Fondo speciale per borse di studio.

     1. E' istituito un fondo speciale di lire 10.000.000, destinato a ciascun Comune o associazione di Comuni ospitante una scuola civica di musica, finalizzato alla concessione di borse di studio a favore degli allievi meritevoli.

     2. Le borse di studio sono assegnate dal Comune o dalla associazione di Comuni a seguito di graduatoria elaborata, previa audizione, da una commissione di tre membri nominata e presieduta dal direttore della scuola civica di musica, secondo le seguenti priorità:

     a) provenienza da corsi sperimentali di musica del triennio di scuola media inferiore;

     b) fascia di reddito;

     c) sede disagiata.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono determinate in lire 1.000.000.000 per l'anno 1997; alla determinazione delle stesse spese per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

     In diminuzione:

     Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art; 2 L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e art 34, comma 2, L.R. 8 marzo 1997, n. 9)

     1997 lire 1.000.000.000 : mediante riduzione della voce 8 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

     11 - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

     In aumento:

     Cap. 11104/01 - (N.I.) 1.1.1.5.2.2.06.06 [05.04] Contributi ai Comuni, singoli o associati, per l'istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica (artt. 1, 2, 3 e 4 della presente legge)

     1997 lire 950.000.000

     Cap. 11104/02 - (N.I.) 1.1.1.5.2.06.06 [05.02] Fondo speciale per la concessione di borse di studio a favore degli allievi meritevoli delle scuole civiche di musica (art. 6 della presente legge)

     1997 lire 50.000.000

     3. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sui sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1997 - 1998 - 1999 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 8. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[2] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.