§ 1.4.86 – L.R. 12 giugno 2006, n. 9.
Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:12/06/2006
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Principi del conferimento delle funzioni agli enti locali.
Art. 3.  Funzioni della Regione.
Art. 4.  Funzioni dei comuni.
Art. 5.  Funzioni delle province.
Art. 6.  Esercizio associato delle funzioni.
Art. 7.  Potere regolamentare degli enti locali.
Art. 8.  Cooperazione Regione - enti locali.
Art. 9.  Potere sostitutivo regionale.
Art. 10.  Disposizioni in materia di risorse.
Art. 11.  Disposizioni in materia di personale.
Art. 12.  Contrattazione collettiva Regione-enti locali.
Art. 13.  Artigianato. Definizione.
Art. 14.  Artigianato. Funzioni della Regione.
Art. 15.  Artigianato. Conferimenti agli enti locali.
Art. 16.  Commissioni provinciali per l’artigianato.
Art. 17.  Industria. Definizione.
Art. 18.  Industria. Funzioni della Regione.
Art. 19.  Industria. Conferimenti agli enti locali.
Art. 20.  Energia. Funzioni della Regione.
Art. 21.  Energia. Conferimenti agli enti locali.
Art. 22.  Miniere e risorse geotermiche. Definizione.
Art. 23.  Miniere e risorse geotermiche. Funzioni della Regione.
Art. 24.  Miniere e risorse geotermiche. Conferimenti agli enti locali.
Art. 25.  Fiere e commercio. Definizione.
Art. 26.  Fiere e commercio. Funzioni della Regione.
Art. 27.  Fiere e commercio. Conferimenti agli enti locali.
Art. 28.  Fiere e commercio. Funzioni promozionali.
Art. 29.  Turismo. Definizione.
Art. 30.  Turismo. Funzioni della Regione.
Art. 31.  Turismo. Conferimenti agli enti locali.
Art. 32.  Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1988 (Agenzie di viaggio).
Art. 33.  Agricoltura. Definizione.
Art. 34.  Agricoltura. Funzioni della Regione.
Art. 35.  Agricoltura - conferimenti agli enti locali
Art. 36.  Usi civici.
Art. 37.  Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 38.  Edilizia residenziale pubblica. Funzioni della Regione.
Art. 39.  Edilizia residenziale pubblica. Conferimenti agli enti locali.
Art. 40.  Demanio marittimo. Funzioni della Regione.
Art. 41.  Demanio marittimo. Funzioni dei comuni.
Art. 42.  Demanio - Beni minerari.
Art. 43.  Protezione dell’ambiente naturale. Funzioni della Regione.
Art. 44.  Protezione dell’ambiente naturale. Conferimenti agli enti locali.
Art. 45.  Aree protette e Rete natura 2000. Definizione.
Art. 46.  Aree protette e Rete natura 2000. Funzioni della Regione.
Art. 47.  Aree protette e Rete natura 2000. Conferimenti agli enti locali.
Art. 48.  Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale. Funzioni della Regione.
Art. 49.  Valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale. Funzioni degli enti locali.
Art. 50.  Tutela delle acque. Funzioni della Regione.
Art. 51.  Tutela delle acque. Conferimenti agli enti locali.
Art. 52.  Inquinamento atmosferico. Funzioni della Regione.
Art. 53.  Inquinamento atmosferico. Conferimenti agli enti locali.
Art. 54.  Inquinamento elettromagnetico. Funzioni della Regione.
Art. 55.  Inquinamento elettromagnetico. Conferimenti agli enti locali.
Art. 56.  Inquinamento acustico. Funzioni della Regione.
Art. 57.  Inquinamento acustico. Conferimenti agli enti locali.
Art. 58.  Gestione dei rifiuti. Funzioni della Regione.
Art. 59.  Gestione dei rifiuti. Conferimenti agli enti locali.
Art. 60.  Risorse idriche e difesa del suolo. Funzioni della Regione.
Art. 61.  Risorse idriche e difesa del suolo. Conferimenti agli enti locali.
Art. 62.  Opere pubbliche. Funzioni della Regione.
Art. 63.  Opere pubbliche. Conferimenti agli enti locali.
Art. 64.  Viabilità. Funzioni della Regione.
Art. 65.  Viabilità. Conferimenti agli enti locali.
Art. 66.  Competenze in materia di trasporto pubblico locale.
Art. 67.  Trasporti. Funzioni della Regione.
Art. 68.  Trasporti. Conferimenti agli enti locali.
Art. 69.  Protezione civile. Funzioni della Regione.
Art. 70.  Protezione civile. Conferimenti agli enti locali.
Art. 71.  Tutela della salute.
Art. 72.  Istruzione. Funzioni della Regione.
Art. 73.  Istruzione. Conferimenti agli enti locali.
Art. 74.  Formazione professionale. Funzioni della Regione.
Art. 75.  Formazione professionale. Conferimenti agli enti locali.
Art. 76.  Beni culturali. Funzioni della Regione.
Art. 77.  Beni culturali. Conferimenti agli enti locali.
Art. 78.  Spettacolo e attività culturali. Funzioni della Regione.
Art. 79.  Attività culturali. Conferimenti agli enti locali.
Art. 80.  Sport. Funzioni della Regione.
Art. 81.  Sport. Conferimenti agli enti locali.
Art. 82.  Cultura e lingua sarda. Conferimenti agli enti locali.
Art. 83.  Monitoraggio e valutazione di attuazione.
Art. 84.  Norma finanziaria.


§ 1.4.86 – L.R. 12 giugno 2006, n. 9.

Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.

(B.U. 20 giugno 2006, n. 20).

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. Con la presente legge la Regione disciplina, nell’esercizio della propria potestà legislativa in materia di “Ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni”, di cui alla lettera b) dell’articolo 3 dello Statuto speciale, il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti locali in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 1997), e in coerenza con i principi di cui agli articoli 118 e 119 della Costituzione, nonché con l’articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

     2. Il conferimento di cui al comma 1 è relativo ai seguenti settori organici di materie, come definiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59):

     a) sviluppo economico e attività produttive;

     b) territorio, ambiente e infrastrutture;

     c) servizi alla persona e alla comunità.

     3. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge individua, tra le funzioni e i compiti conferiti alla Regione dal decreto legislativo n. 234 del 2001, quelli che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, specificando, per le funzioni e i compiti che non sono trattenuti a livello regionale, gli enti locali competenti.

     4. Oltre ai conferimenti di cui ai commi precedenti, la presente legge dispone ulteriori conferimenti agli enti locali di funzioni e compiti già esercitati dalla Regione, individuando altresì, in relazione ai medesimi, quelli che, richiedendo l’esercizio unitario, restano di competenza regionale.

 

     Art. 2. Principi del conferimento delle funzioni agli enti locali.

     1. Le funzioni e i compiti sono conferiti agli enti locali nel rispetto dei seguenti principi:

     a) sussidiarietà;

     b) idoneità dell’amministrazione destinataria a garantire l’effettivo esercizio delle funzioni;

     c) ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee e concentrazione organizzativa, gestionale e finanziaria in capo ad un medesimo livello istituzionale;

     d) differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti destinatari delle funzioni e dei compiti;

     e) attribuzione al comune, in base al principio di completezza, della generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione e non conferiti espressamente agli altri enti locali;

     f) trasferimento delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane per l’esercizio delle funzioni amministrative;

     g) autonomia organizzativa e regolamentare e responsabilità degli enti locali nell’esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti.

     2. Il conferimento delle funzioni e dei compiti agli enti locali comprende, salvo diversa espressa disposizione legislativa, anche tutte le attività connesse, complementari e strumentali all’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, tra le quali quelle di programmazione, di controllo e di vigilanza, nonché l’adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge.

     3. Gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie oggetto di conferimento ai sensi della presente legge.

     4. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso della attribuzione alla Regione o agli enti regionali delle funzioni e dei compiti già conferiti agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.

     5. Restano ferme le funzioni già esercitate dalla Regione ai sensi della vigente normativa, non contemplate dalla presente legge.

 

     Art. 3. Funzioni della Regione.

     1. Spettano alla Regione le funzioni che, in quanto incidenti sugli interessi dell’intera comunità regionale, la legge espressamente le attribuisce.

     2. In tutti i casi in cui la legge le attribuisce funzioni di programmazione, indirizzo o coordinamento per le materie conferite agli enti locali, la Regione le esercita mediante gli atti di programmazione previsti dalle leggi di settore o, se non previsti e fino al riordino della relativa legislazione, mediante deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente. In ogni caso si applicano le procedure di concertazione e di parere previste dalla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione- enti locali).

     3. Ai fini di un efficace e coordinato esercizio delle funzioni, la Regione promuove lo scambio delle informazioni e la comunicazione istituzionale con il sistema locale. Su richiesta degli enti locali assicura, tramite le proprie strutture, adeguati servizi di assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

     3 bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, la Regione, nel rispetto dei principi di responsabilità e unicità dell'amministrazione, può delegare ai comuni in forma singola o associata, l'esercizio di proprie funzioni o specifiche attività al fine di garantire la piena attuazione del principio di sussidiarietà verticale. A tal fine la Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-enti locali, su proposta dell'Assessore competente per materia, adotta apposita deliberazione riguardante gli indirizzi, i criteri e le linee guida di attuazione [1].

 

     Art. 4. Funzioni dei comuni.

     1. Spetta ai comuni, singoli o associati, la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi salvo quelli riservati dalla legge alla Regione o conferiti, in corrispondenza degli interessi delle comunità stanziate nei rispettivi territori, alle province e agli altri enti locali.

 

     Art. 5. Funzioni delle province. [2]

     1. La provincia:

     a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

     b) concorre alla determinazione degli atti della programmazione regionale secondo norme dettate dalla legge regionale;

     c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi degli atti della programmazione regionale, propri programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriale, e promuove il coordinamento dell’attività programmatoria dei comuni.

     2. La provincia, ferme restando le competenze dei comuni, predispone ed adotta gli atti di pianificazione territoriale di livello provinciale ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio), e successive modificazioni.

     3. Spettano alle province funzioni e compiti che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale nell’ambito delle seguenti materie:

     a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità;

     b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

     c) valorizzazione dei beni culturali;

     d) viabilità e trasporti;

     e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

     f) caccia e pesca nelle acque interne;

     g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;

     h) rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

     i) servizi sanitari, d’igiene e profilassi pubblica;

     l) compiti connessi all’istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e alla formazione professionale, compresa l’edilizia scolastica;

     m) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico-amministrativa e, ove necessario, economica e finanziaria, agli enti locali.

     4. Fino all’adeguamento della legislazione regionale a quanto previsto dal presente articolo, per quanto non previsto dai titoli seguenti, restano ferme le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni.

 

     Art. 6. Esercizio associato delle funzioni. [3]

     1. Al fine di favorire fra i comuni l’esercizio associato delle funzioni conferite, gli ambiti territoriali adeguati sono individuati con il Piano di riordino di cui all’articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), ovvero, per specifiche funzioni, secondo quanto stabilito dalle leggi di settore.

     2. Per l’attuazione della presente legge può essere disposto un adeguamento del Piano di riordino anche prima del termine previsto dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005.

     3. Qualora, entro il termine stabilito dal Piano o dalle leggi di settore, i comuni non provvedano a costituire forme di gestione associata di ambito adeguato, le funzioni per quei comuni sono esercitate in via transitoria dalla provincia. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, previa intesa ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, sono stabilite modalità e risorse per lo svolgimento delle attività da parte della provincia.

     4. Per lo svolgimento delle funzioni conferite con la presente legge, valgono le incentivazioni previste dalla legislazione vigente per le gestioni in forma associata.

 

     Art. 7. Potere regolamentare degli enti locali.

     1. In conformità al principio di autonomia organizzativa e di responsabilità, spetta agli enti locali la disciplina, con regolamento, dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti conferiti.

     2. Con l’entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti di cui al comma 1 cessano di avere vigore le norme organizzative e procedurali vigenti nelle materie oggetto della presente legge.

 

     Art. 8. Cooperazione Regione - enti locali.

     1. La Regione e gli enti locali nei loro rapporti si attengono al principio della leale collaborazione, ponendo a fondamento della loro azione gli interessi delle comunità locali, l’efficacia e la trasparenza dell’attività amministrativa.

     2. La Regione attua, nelle materie oggetto della presente legge, la concertazione con gli enti locali attraverso gli strumenti e le modalità previsti dalla legislazione vigente, in particolare dalla legge regionale n. 1 del 2005.

 

     Art. 9. Potere sostitutivo regionale.

     1. In caso di ritardo o di omissione da parte degli enti locali di atti obbligatori per legge nell’esercizio delle funzioni conferite, l’Assessore regionale competente per materia, sentito l’ente inadempiente, assegna all’ente stesso un termine di tempo, comunque non superiore a sessanta giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del medesimo Assessore, nomina uno o più commissari che provvedono in via sostitutiva.

     2. La procedura prevista al comma 1 si applica in tutti i casi in cui le leggi regionali, anche di settore, prevedono poteri sostitutivi da parte della Regione nei confronti degli enti locali.

 

     Art. 10. Disposizioni in materia di risorse.

     1. Gli enti esercitano le funzioni ad essi conferite dalla data di effettivo trasferimento dei beni e delle risorse.

     2. Alla determinazione dei criteri ed alla ripartizione tra gli enti delle risorse e dei beni si provvede con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l’Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, previa intesa ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005. Si tiene conto dei trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli enti locali con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 234 del 2001.

     3. In sede di prima applicazione, con il decreto di cui al comma 2 la Regione trasferisce agli enti locali un ammontare di risorse di norma corrispondente alla media di quelle da essa utilizzate negli ultimi tre anni per l’esercizio dei medesimi compiti e funzioni conferiti.

     4. Per gli esercizi successivi a quello di prima applicazione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio della Regione, l’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica provvede, a valere sulle UPB di cui all’articolo 84, all’erogazione delle risorse agli enti locali, conformemente al riparto operato ai sensi del comma

     2. I trasferimenti sono disposti in due rate semestrali anticipate e sono soggetti a rivalutazione annuale secondo l’andamento del tasso d’inflazione, salvo modifiche all’intesa di cui al comma 2.

     5. Competono agli enti locali le somme derivanti dalla riscossione dei contributi annui, delle tariffe e dei diritti di segreteria relativi ai servizi resi in conseguenza del trasferimento delle funzioni.

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di personale.

     1. I criteri e le procedure di trasferimento del personale ai fini dell’inquadramento nei ruoli degli enti locali, la tabella di equiparazione fra le professionalità possedute dal personale regionale da trasferire e quelle del personale del comparto regioni-autonomie locali, il contingente per aree professionali nonché le sedi di destinazione del personale sono definiti con uno o più decreti dell’Assessore regionale competente in materia di personale, previa una o più intese: con gli enti locali, in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, con le associazioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con i sindacati firmatari dei contratti collettivi applicati negli enti interessati al trasferimento del personale, per quanto concerne gli enti locali, e con le rappresentanze sindacali di cui all’articolo 60 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione), per quanto concerne l’Amministrazione regionale, e con le organizzazioni sindacali di livello regionale.

     2. Entro trenta giorni dall’intesa l’Assessore regionale competente in materia di personale, con proprio decreto da pubblicarsi sul BURAS, rende noti il contingente del personale da trasferire per categoria e aree professionali e le sedi di destinazione presso gli enti locali interessati al conferimento delle funzioni, al fine di consentire la presentazione delle richieste di trasferimento da parte dei dipendenti.

     3. Le richieste di trasferimento devono essere presentate entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2. Può fare domanda di trasferimento anche il personale che non svolge le funzioni conferite, purché in possesso di adeguate competenze professionali.

     4. Sulla base delle richieste pervenute la direzione generale competente in materia di personale, con proprio provvedimento da pubblicarsi sul BURAS, formalizza gli elenchi nominativi del personale da trasferire, distinti per ente destinatario. I casi in cui le domande di trasferimento risultino inferiori ai posti da ricoprire o non pervengano domande di trasferimento sono disciplinati nell’intesa di cui al comma 1.

     5. Gli inquadramenti del personale regionale devono avvenire entro sei mesi dalla data di trasferimento agli enti locali delle risorse occorrenti per l’esercizio delle funzioni conferite, di cui all’articolo 10.

     6. Al personale regionale inquadrato ai sensi del comma 5 viene riconosciuta a tutti gli effetti l’intera anzianità di servizio maturata presso l’Amministrazione regionale. Al suddetto personale è conservata, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l’eventuale differenza fra il trattamento economico fondamentale in godimento e quello determinato per effetto dell’inquadramento nel ruolo dell’ente destinatario delle funzioni. Al personale medesimo che ne faccia richiesta viene, inoltre, garantito il mantenimento del trattamento previdenziale previgente, compresa l’iscrizione al Fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dell’Amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

     7. Gli oneri finanziari di cui al comma 6 sono a totale carico della Regione.

     8. La Regione attiva o concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale trasferito.

     9. All’atto del conferimento delle funzioni si provvede, secondo le modalità previste dagli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 31 del 1998, alla soppressione o alla rideterminazione delle competenze delle strutture organizzative interessate dal conferimento delle funzioni e alla modifica della dotazione organica per un numero di posti corrispondente a quello dei trasferimenti di personale effettuati.

     10. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasferimenti di personale regionale conseguenti agli ulteriori conferimenti di funzioni agli enti locali che venissero disposti dalla Regione.

 

     Art. 12. Contrattazione collettiva Regione-enti locali.

     1. In attuazione dell’articolo 4 della Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e al fine di razionalizzare ed armonizzare il sistema organizzativo regionale e locale, è istituito il “Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali”, di cui fa parte il personale dell’Amministrazione regionale, degli enti regionali, delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli altri enti locali.

     2. Dal Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali è escluso il personale degli enti regionali e locali non compreso nei comparti di contrattazione collettiva, rispettivamente, della Regione ed enti regionali e delle regioni ed autonomie locali.

     3. Il personale di cui al comma 1 è disciplinato dalla legge regionale in armonia con i principi che regolano il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, per quanto riguarda gli enti locali, nel rispetto delle norme sul loro ordinamento.

     4. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1, agli effetti della contrattazione collettiva, sono legalmente rappresentati dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna), che svolge ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza alle amministrazioni e agli enti ai fini dell’uniforme applicazione dei contratti collettivi. L’ordinamento dell’Agenzia e il procedimento di contrattazione collettiva sono definiti con legge regionale che, nella composizione degli organi dell’Agenzia e nel procedimento di contrattazione, assicuri la presenza di soggetti in rappresentanza degli enti locali.

     5. Gli oneri derivanti dai contratti collettivi stipulati ai sensi dei commi 1 e 4 restano a carico degli enti locali per la parte corrispondente ai trattamenti e ai miglioramenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali del comparto regioni e autonomie locali.

     6. L’equiparazione dei trattamenti retributivi del personale è realizzata, in più tornate contrattuali, mediante un processo graduale regolato secondo una rigorosa valutazione di sostenibilità economico-finanziaria da parte della Regione e degli enti locali, e deve tendere:

     a) a migliorare la qualità e l’efficienza delle prestazioni e dei servizi offerti alla collettività regionale;

     b) a favorire strumenti e discipline che agevolino il processo di riforma delle funzioni e dei compiti della Regione e degli enti locali.

     7. Fino all’attuazione dei commi 3 e 4 continuano ad applicarsi nei confronti del personale di cui al comma 1 le disposizioni legislative e contrattuali vigenti secondo i rispettivi ordinamenti.

 

Titolo II

Sviluppo economico e attività produttive

 

Capo I

Artigianato

 

     Art. 13. Artigianato. Definizione.

     1. Il presente capo disciplina, ai sensi del comma 4 dell’articolo 1, l’esercizio da parte della Regione, degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) delle funzioni amministrative in materia di artigianato, così come definito dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese le funzioni amministrative conferite ai sensi degli articoli 14, 48 e 49 dello stesso decreto.

     2. Resta ferma, ove prevista, l’estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati, ai sensi del comma 2 dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

     Art. 14. Artigianato. Funzioni della Regione.

     1. Spettano alla Regione le funzioni di:

     a) programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di artigianato in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 3;

     b) disciplina degli organi di rappresentanza e di autotutela dell’artigianato, nonché delle modalità di tenuta dell’albo delle imprese artigiane;

     c) promozione della ricerca applicata e dell’innovazione per il trasferimento delle conoscenze tecnologiche nel settore artigiano;

     d) tutela dei prodotti tipici sardi, anche avvalendosi della collaborazione di idonei istituti tecnici;

     d bis) formazione per gli imprenditori artigiani [4].

     2. La Regione subentra alle amministrazioni statali nelle convenzioni previste dal comma 1 dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e provvede all’eventuale revisione delle stesse.

 

     Art. 15. Artigianato. Conferimenti agli enti locali.

     1. [Spettano alle province, ai sensi dell’articolo 75, le funzioni in materia di formazione per gli imprenditori artigiani] [5].

     2. I comuni, singoli o associati, possono promuovere l’innovazione di prodotto, di processo e di commercializzazione relativa alle attività artigiane.

 

     Art. 16. Commissioni provinciali per l’artigianato.

     1. Alla legge regionale 10 settembre 1990, n. 41 (Organi di rappresentanza e di tutela dell’artigianato), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

     “1. Sono costituite, nelle otto province della Sardegna, le Commissioni per l’artigianato”;

     b) dopo il comma 3 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente:

     “3 bis. Fino all’istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle province istituite ai sensi della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, le commissioni provinciali per l’artigianato hanno sede presso le amministrazioni provinciali ed operano con personale delle medesime e delle camere di commercio. La Regione stipula con le province interessate e con le camere di commercio le relative convenzioni.”.

 

Capo II

Industria

 

     Art. 17. Industria. Definizione.

     1. Il presente capo disciplina l’esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni amministrative in materia di industria, così come definita dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese quelle conferite ai sensi degli articoli 48 e 49 dello stesso decreto.

 

     Art. 18. Industria. Funzioni della Regione.

     1. Spettano alla Regione tutti i compiti e le funzioni in materia di industria non riservati allo Stato ovvero non spettanti agli enti locali o alle CCIAA, compresa l’erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, all’industria, compresi quelli per le piccole e medie imprese.

     1 bis. La Regione svolge le funzioni amministrative relative alla formazione professionale degli imprenditori impegnati nel campo industriale, compresi quelli appartenenti alle piccole e medie imprese [6].

     2. [La Regione svolge le funzioni in materia di promozione dello sportello unico per le attività produttive e assistenza alle imprese, previste dall’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all’occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio). Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Regione emana le direttive previste dallo stesso articolo] [7].

 

     Art. 19. Industria. Conferimenti agli enti locali.

     1. [Spettano alle unioni di comuni le funzioni di programmazione e di pianificazione per gli ambiti sovracomunali in materia di aree industriali] [8].

     2. Spettano alle unioni di comuni le funzioni relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi e complementari come stabilito dal comma 9 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1998 [9].

     3. [Le province esercitano, nell’ambito delle funzioni ad esse conferite ai sensi dell’articolo 75, le funzioni amministrative relative alla formazione professionale degli imprenditori impegnati nel campo industriale, compresi quelli appartenenti alle piccole e medie imprese] [10].

     4. I comuni esercitano le funzioni amministrative relative:

     a) alla realizzazione, all’ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, nonché le funzioni relative alle attività economiche produttive di beni e servizi [11];

     b) alla istituzione e alla gestione degli sportelli unici per le attività produttive.

     5. I comuni, singoli o associati, in armonia con i principi generali della programmazione comunitaria e regionale e nel quadro della normativa vigente per il settore industriale, possono esercitare attività promozionali e fornire servizi reali alle imprese, al fine di accrescere l’interesse agli investimenti e favorire gli insediamenti industriali nel territorio regionale.

 

Capo III

Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica

 

     Art. 20. Energia. Funzioni della Regione.

     1. Spettano alla Regione le funzioni amministrative in materia di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all’elettricità, all’energia nucleare, al petrolio ed al gas che non siano riservate allo Stato ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

     2. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi in materia di:

     a) agevolazioni per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative, per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o combustibili non tradizionali, ovvero sviluppino prototipi a basso consumo specifico o nuove tecnologie di combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento delle ceneri, nonché iniziative utilizzanti combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturità commerciale e di esercizio;

     b) agevolazioni per la realizzazione di sistemi con caratteristiche innovative, utilizzanti le fonti rinnovabili di energia di origine solare, finalizzati a migliorare la qualità dell’ambiente e, in particolare, la fruizione della risorsa idrica attraverso sistemi di dissalazione e potabilizzazione dell’acqua;

     c) concessione di contributi, previsti dall’articolo 14 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici;

     d) regolamentazione relativa alla certificazione e al controllo degli impianti di produzione di energia, ivi comprese le certificazioni di cui all’articolo 30 della Legge n. 10 del 1991;

     e) concessioni per l’esercizio delle attività elettriche di competenza regionale e per la realizzazione di altre reti energetiche e di impianti per lo stoccaggio di prodotti e risorse energetiche di interesse regionale, quali oleodotti e gasdotti, con esclusione di metano in giacimenti;

     e bis) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, con potenza termica installata inferiore ai 300 MW, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e successive modifiche ed integrazioni [12].

 

     Art. 21. Energia. Conferimenti agli enti locali.

     1. Le unioni di comuni concorrono alla determinazione degli atti di programmazione regionale in materia di energia [13].

     2. Sono attribuite alle province le funzioni in materia di controllo sul risparmio energetico e sull’uso razionale dell’energia.

     3. Fatte salve le norme vigenti in materia di semplificazione amministrativa, è attribuita, inoltre, alle province e alle città metropolitane, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dal Piano energetico regionale, la competenza al rilascio di provvedimenti autorizzativi per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili con potenza di targa uguale o inferiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi. La richiesta è presentata allo Sportello per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE) di cui all'articolo 29 e seguenti della legge regionale n. 24 del 2016 competente per territorio e si applica la relativa procedura [14].

     3 bis. Sono attribuiti alle unioni di comuni i seguenti compiti e funzioni amministrative:

a) redazione, adozione e attuazione dei piani di intervento per la promozione di fonti rinnovabili, del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia;

b) controllo del rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti;

c) adozione degli atti riguardanti reti di interesse locale di oleodotti, gasdotti e stoccaggio di energia, escluso quello di metano in giacimento;

d) individuazione di aree finalizzate alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento;

e) provvedimenti che interessano una sola unione di comuni relativi a:

1) gruppi elettrogeni;

2) realizzazione di linee elettriche con tensione uguale o inferiore a 150 kilovolt;

3) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali e relativi oleodotti di interesse locale;

4) installazione ed esercizio di impianti e depositi di riempimento e travaso o depositi di gas combustibili;

5) attività di distribuzione e vendita di gas combustibili in bombole e attività di controllo connesse [15].

     4. Ai comuni sono riservati i seguenti compiti e funzioni, da esercitare in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico:

     a) certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 3 dell’articolo 30 della Legge n. 10 del 1991, adozione di provvedimenti atti a favorire su scala comunale il risparmio energetico e l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;

     b) per i comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti, controllo degli impianti termici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione del comma 4 dell’articolo 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10);

     c) per i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, adozione del piano per le fonti rinnovabili nell’ambito del Piano urbanistico comunale, ai sensi del comma 5 dell’articolo 5 della Legge n. 10 del 1991;

     c-bis) la procedura abilitativa semplificata per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, relativamente agli impianti di capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora, per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione che non comportano aumento o variazione delle matrici biologiche in ingresso, ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011. La relativa pratica è presentata allo Sportello per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE) di cui all'articolo 29 e seguenti della legge regionale n. 24 del 2016 [16].

 

Capo IV

Miniere e risorse geotermiche

 

     Art. 22. Miniere e risorse geotermiche. Definizione.

     1. Il presente capo disciplina l’esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di “miniere e risorse geotermiche”, come definite dall’articolo 32 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi dell’articolo 49 dello stesso decreto.

     2. In particolare, tali funzioni e compiti concernono le attività di ricerca e coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, alla legge regionale 7 maggio 1957, n. 15, e alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 23. Miniere e risorse geotermiche. Funzioni della Regione.

     1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi non spettanti agli enti locali, compresa l’erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, nonché la concessione ed erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche.

     2. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1, la Regione svolge le funzioni e i compiti amministrativi in materia di:

     a) programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività connesse alla ricerca e allo sfruttamento delle risorse di cave e miniere;

     b) concessione ed erogazione di ausili finanziari disposti ai sensi della legge regionale 29 novembre 2002, n. 22 (Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese);

     c) rilascio delle autorizzazioni d’indagine, dei permessi di ricerca e delle concessioni minerarie; rilascio dei permessi di ricerca e delle autorizzazioni per attività di cava;

     d) controllo della rispondenza dei lavori estrattivi al progetto approvato ed in particolare alle prescrizioni di natura tecnico-mineraria;

     e) svolgimento dei compiti di polizia mineraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

     e bis) controllo, per le sole attività estrattive a cielo aperto e fatte salve le competenze dei comuni, della rispondenza dei lavori di riabilitazione ambientale al progetto approvato e i relativi poteri sanzionatori [17].

     3. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la Regione articola la propria organizzazione valorizzando gli uffici, la sede e la documentazione tecnica e storica del Distretto minerario della Sardegna, trasferiti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234. Al fine di garantire l’integrità degli archivi e le testimonianze della attività mineraria industriale in Sardegna la Giunta Regionale procede alle necessarie intese con lo Stato.

 

     Art. 24. Miniere e risorse geotermiche. Conferimenti agli enti locali.

     1. [Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 sono attribuiti alle province la funzione di controllo, per le sole attività estrattive a cielo aperto e fatte salve le competenze dei comuni, della rispondenza dei lavori di riabilitazione ambientale al progetto approvato e i relativi poteri sanzionatori] [18].

     2. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 sono attribuiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni:

     a) controlli sulle attività abusive sia di miniera che di cava e relativi poteri sanzionatori;

     b) espressione dell’intesa di cui all’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, come modificato dal comma 30 dell’articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, in tema di compatibilità dell’attività estrattiva con la pianificazione urbanistica comunale.

 

Capo V

Fiere, mercati e disposizioni in materia di commercio

 

     Art. 25. Fiere e commercio. Definizione.

     1. Il presente capo disciplina l’esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di fiere, mercati e commercio così come definiti dall’articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi degli articoli 48 e 49, nonché quelle previste dall’articolo 163 dello stesso decreto.

 

     Art. 26. Fiere e commercio. Funzioni della Regione.

     1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti di:

     a) organizzazione e partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l’incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;

     b) concessione ed erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;

     c) promozione e sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane, anche avvalendosi dell’Istituto nazionale per il commercio estero;

     d) sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri paesi dei prodotti agroalimentari locali, anche avvalendosi dell’Istituto nazionale per il commercio estero;

     e) predisposizione ed attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi, anche avvalendosi dell’Istituto nazionale per il commercio estero;

     f) determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia nelle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria;

     g) promozione dell’associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché assistenza integrativa alle piccole e medie imprese nel settore del commercio;

     h) promozione e sostegno alla costituzione di consorzi, esclusi quelli a carattere multiregionale, tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della Legge 21 febbraio 1989, n. 83 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane);

     i) redazione, elaborazione e diffusione del calendario fieristico regionale e attribuzione della qualifica internazionale, nazionale o regionale alle manifestazioni fieristiche;

     i bis) organizzazione di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori del settore, con particolare riferimento, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero, alla formazione degli operatori commerciali con l'estero [19].

 

     Art. 27. Fiere e commercio. Conferimenti agli enti locali.

     1. Sono attribuiti alle unioni di comuni i seguenti compiti e funzioni:

     a) vigilanza sull’applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio, presentazione dei prodotti commercializzati;

     b) [attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati] [20];

     c) [organizzazione di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori del settore, con particolare riferimento, anche avvalendosi dell’Istituto nazionale per il commercio estero, alla formazione degli operatori commerciali con l’estero] [21].

     2. Spettano ai comuni, fermi restando le funzioni e i compiti già esercitati in base all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna), i seguenti compiti e funzioni:

     a) riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e relative autorizzazioni allo svolgimento;

     b) rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio di cui all’articolo 37 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e all’articolo 56 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza);

     c) rilascio delle licenze concernenti le agenzie d’affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie di cui all’articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

     c bis) rilascio delle licenze concernenti le agenzie d’affari, di cui all’articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all’attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e pubbliche relazioni [22];

     d) programmazione e rilascio, in conformità alla legge regionale di settore, delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle relative ai punti vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e periodici;

     e) programmazione, rilascio e revoca, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, delle autorizzazioni relative ai distributori di carburante e alla commercializzazione del gas in bombole.

     3. É abrogata la legge regionale 16 giugno 1994, n. 32 (Delega di funzioni in materia di commercio).

     4. Il comma 17 dell’articolo 15 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) è sostituito dal seguente:

     “17. In caso di inerzia da parte del comune la Regione attiva la procedura sostitutiva prevista dalla legge regionale di conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.”.

 

     Art. 28. Fiere e commercio. Funzioni promozionali.

     1. Le funzioni promozionali indicate alle lettere a), d), g) e h) del comma 1 dell’articolo 26 sono svolte anche da province e comuni, singoli o associati, negli ambiti di rispettiva competenza.

 

Capo VI

Turismo

 

     Art. 29. Turismo. Definizione.

     1. Il presente capo disciplina, ai sensi del comma 4 dell’articolo 1, la ripartizione fra la Regione e gli enti locali delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera, così come definite dall’articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382), comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi degli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

     Art. 30. Turismo. Funzioni della Regione.

     1. Spettano alla Regione le funzioni in materia di:

     a) definizione dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo dell’industria turistica;

     b) definizione degli indirizzi generali delle politiche in materia di turismo, attraverso l’adozione e l’attuazione di piani, programmi e atti di indirizzo e di coordinamento;

     c) concessione di contributi ed agevolazioni per la realizzazione, riqualificazione, ammodernamento di beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell’offerta turistica regionale;

     d) promozione regionale, nazionale ed internazionale dei singoli settori ed interventi che compongono l'offerta turistica al fine di consolidare l'immagine unitaria e complessiva del turismo sardo, anche attraverso gli uffici di informazione turistica di livello regionale [23];

     e) la rilevazione dei dati statistici presso le strutture ricettive e la loro successiva trasmissione all'ISTAT [24];

     f) promozione del marchio Sardegna;

     g) cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l’Unione europea e coordinamento con le altre regioni;

     h) sviluppo di una puntuale conoscenza dei mercati, anche mediante l’osservatorio turistico regionale;

     i) sviluppo e coordinamento del sistema informatico- informativo turistico regionale e delle attività informatiche dei Sistemi turistici locali (STL) per la loro integrazione con il sistema regionale;

     l) monitoraggio delle azioni promozionali effettuate da terzi per le attività alle quali la Regione contribuisce;

     m) riconoscimento dei STL;

     n) indirizzi e criteri generali per la classificazione delle strutture ricettive;

     o) tenuta del registro regionale delle associazioni pro-loco sulla base dei dati risultanti dagli albi provinciali;

     p) tenuta del registro di cui all’articolo 12 della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo);

     p bis) lo svolgimento delle funzioni di cui alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi), compresa la tenuta e l'aggiornamento dei registri in materia di professioni turistiche [25];

     p ter) tutte le funzioni già di competenza degli enti provinciali per il turismo già attribuite alle province dall'articolo 23 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) [26];

     p quater) le funzioni amministrative in materie di agenzie di viaggio, ivi comprese le attività di vigilanza e controllo sulle medesime [27].

     1 bis. Nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo previste dalla legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della L.R. 14 maggio 1984, n. 22), e nell'ambito del procedimento disciplinato dalle norme in materia di sportello unico, la Regione verifica la rispondenza dei requisiti agli standard di classifica vigenti, al fine di garantire l'omogeneità nel territorio regionale della classifica degli esercizi ricettivi, anche con riferimento alle strutture ricettive disciplinate dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22) [28].

 

     Art. 31. Turismo. Conferimenti agli enti locali.

     1. [Sono attribuite alle unioni di comuni le funzioni amministrative in materia di agenzie di viaggio e turismo di cui alla legge regionale n. 13 del 1988, ivi comprese le attività di vigilanza e controllo sulle medesime] [29].

     2. Al riordino della disciplina ed ai conferimenti delle funzioni in materia di professioni turistiche si provvede con successiva legge regionale.

     3. Sono attribuiti ai comuni:

     a) la vigilanza sul corretto esercizio delle attività professionali e non professionali di interesse turistico;

     b) il rilascio e la revoca delle autorizzazioni in materia di apertura, trasferimento e chiusura degli esercizi ricettivi;

     c) l’applicazione, ferme restando le attribuzioni degli organi giudiziari, delle sanzioni amministrative relative all’esercizio abusivo delle attività professionali di interesse turistico, comprese le sanzioni previste dall’articolo 11 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 26;

     d) lo svolgimento dell’attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica, nonché di promozione locale.

     4. I comuni, singoli o associati, in armonia con gli interventi della Regione e degli altri enti locali, possono intervenire al fine di elevare la qualità dell’offerta turistica.

     5. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l’introduzione di sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

     Art. 32. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1988 (Agenzie di viaggio).

     1. Le disposizioni della legge regionale n. 13 del 1988, sono così modificate:

     a) ogni riferimento all’Assessorato regionale competente in materia di turismo deve intendersi riferito all'unione di comuni competente per territorio in relazione all’ubicazione dei locali in cui si intende svolgere l’attività di agenzia di viaggio, salvo quanto espressamente riservato alla Regione dalla presente legge [30];

     b) la cauzione prevista dall’articolo 10 deve essere versata alla tesoreria dell'unione di comuni [31];

     c) della commissione esaminatrice degli esami di idoneità di cui all’articolo 15 devono fare parte esperti in ciascuna lingua straniera oggetto d’esame e in materia di tecnica, legislazione e geografia turistica;

     d) gli articoli 21 e 24 sono abrogati.

 

Capo VII

Agricoltura

 

     Art. 33. Agricoltura. Definizione.

     1. Il presente capo disciplina l’esercizio da parte della Regione e delle province delle funzioni in materia di agricoltura, in attesa della legge regionale di attuazione del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 70 (Norme di attuazione dello Statuto concernenti il conferimento di funzioni in agricoltura).

 

     Art. 34. Agricoltura. Funzioni della Regione.

     1. La Regione svolge, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3, per le funzioni e i compiti conferiti alle province, le attività di:

     a) indirizzo e coordinamento mediante gli atti di programmazione generale e settoriale per le funzioni di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) dell’articolo 35;

     b) coordinamento del sistema informativo agricolo regionale nell’ambito del sistema agricolo nazionale (SIAN).

 

     Art. 35. Agricoltura - conferimenti agli enti locali [32].

     1. Sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni amministrativi:

     a) [autorizzazioni per l’acquisto di prodotti fitosanitari tossici e nocivi] [33];

     b) [autorizzazioni per la vendita di bulbi e sementi, per la vendita di mangimi, per la trasformazione di prodotti agricoli e l’espianto di piante di olivo] [34];

     c) [certificazione della qualifica di coltivatore diretto, IAP e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura] [35];

     d) autorizzazione per l’istituzione delle aziende faunistiche venatorie ai sensi della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna);

     e) [interventi per l’educazione alimentare] [36];

     f) [finanziamenti per l’elettrificazione rurale di cui al comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell’agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura) ] [37];

     g) [finanziamenti per la realizzazione di strade interpoderali, rurali e vicinali ai sensi dell’articolo 17 e del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 21 del 2000] [38];

     h) [finanziamenti per la realizzazione di laghetti collinari, invasi, pozzi e acquedotti rurali ai sensi del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 21 del 2000] [39].

     1 bis. Sono attribuiti alle unioni di comuni i seguenti compiti e funzioni amministrative:

a) autorizzazioni per l'acquisto di prodotti fitosanitari tossici e nocivi;

b) autorizzazioni per la vendita di bulbi e sementi, per la vendita di mangimi, per la trasformazione di prodotti agricoli e l'espianto di piante di olivo;

c) certificazione della qualifica di coltivatore diretto, IAP e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura;

d) interventi per l'educazione alimentare [40].

 

     Art. 36. Usi civici.

     1. I commi 13, 14 e 15 dell’articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), sono sostituiti dai seguenti:

     “13. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, è sostituito dal seguente:

     “3. Contro i decreti di accertamento è ammesso ricorso in opposizione. Il dirigente competente dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale annulla i decreti di accertamento relativi a quei terreni che siano stati utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche, di PEEP e di PIP.”

     14. Dopo il comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1994 è aggiunto il seguente:

     “5 bis. Non sono passibili di provvedimento definitivo di accertamento i terreni che siano stati utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche, di PEEP e di PIP.”

     15. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 18 bis della legge regionale n. 12 del 1994 è sostituita dalla seguente:

     “b) siano stati alienati prima dell’entrata in vigore della Legge 8 agosto 1985, n. 431, da parte dei comuni mediante atti posti in essere dai comuni stessi senza il rispetto della normativa di cui alla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, o siano stati utilizzati dai comuni per la costruzione di opere permanenti di interesse pubblico o per la realizzazione di PEEP o di PIP;”.

 

Capo VIII

Camere di commercio

 

     Art. 37. Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     1. In tutte le materie considerate dal presente titolo, le CCIAA svolgono le funzioni amministrative loro eventualmente delegate dalla Regione, dalle province o dai comuni.

 

Titolo III

Territorio, ambiente e infrastrutture

 

Capo I

Territorio e urbanistica

 

Sezione I

Edilizia residenziale pubblica

 

     Art. 38. Edilizia residenziale pubblica. Funzioni della Regione.

     1. Spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

     a) determinazione delle linee d’intervento e degli obiettivi nel settore dell’edilizia residenziale pubblica;

     b) programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;

     c) definizione delle modalità d’incentivazione degli interventi;

     d) fissazione dei criteri per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all’assistenza abitativa, nonché per la determinazione dei relativi canoni.

     2. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1, spettano altresì alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

     a) approvazione dei programmi d’intervento;

     b) ripartizione degli interventi per ambiti territoriali;

     c) definizione dei costi massimi degli interventi;

     d) formazione e gestione dell’anagrafe degli assegnatari di contributi pubblici del settore;

     e) riparto dei fondi a sostegno della locazione;

     f) programmazione degli interventi per l’accesso alla proprietà della prima casa d’abitazione;

     f bis) autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio delle cooperative edilizie a proprietà indivise [41].

 

     Art. 39. Edilizia residenziale pubblica. Conferimenti agli enti locali.

     1. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1, sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:

     a) individuazione del fabbisogno abitativo in ambito provinciale;

     b) esercizio della vigilanza sulla gestione amministrativo- finanziaria delle cooperative edilizie fruenti del contributo; nell’esercizio della vigilanza suddetta rientra il potere di commissariamento e gli altri previsti, per l’autorità governativa, dall’articolo 2545 sexiesdecies del Codice civile [42];

     c) formazione e gestione dell’anagrafe provinciale degli assegnatari di contributi pubblici per la casa.

     2. Sono attribuiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni:

     a) gestione e attuazione degli interventi relativi alle opere di rilevanza comunale;

     b) determinazione delle tipologie d’intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana.

     3. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1, sono altresì attribuiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni:

     a) individuazione del fabbisogno abitativo in ambito comunale;

     b) individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi d’intervento;

     c) concessione di contributi pubblici ai soggetti attuatori;

     d) vigilanza sull’utilizzo dei contributi da parte dei beneficiari di contributi pubblici;

     e) controllo dei requisiti dei soggetti attuatori degli interventi e dei beneficiari finali;

     f) [autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio delle cooperative edilizie a proprietà indivisa] [43];

     g) autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

 

Sezione II

Demanio

 

     Art. 40. Demanio marittimo. Funzioni della Regione. [44]

     1. Spetta alla Regione la disciplina e, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, l'adozione degli atti generali di indirizzo per la redazione dei Piani comunali di utilizzazione dei litorali.

     2. Spettano inoltre alla Regione:

     a) il rilascio di tutte le concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite allo Stato;

     b) il rilascio delle concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale.

 

     Art. 41. Demanio marittimo. Funzioni dei comuni.

     1. Sono attribuite ai comuni le sole funzioni in materia di elaborazione ed approvazione dei Piani di utilizzazione dei litorali [45].

 

     Art. 42. Demanio - Beni minerari.

     1. Il termine di cui al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33 (Interventi per la riconversione delle aree minerarie e soppressione dell’Ente minerario sardo - E.M.S.A.), si intende prorogato fino alla completa dismissione dei beni immobili connessi ad attività minerarie dismesse relativamente al passaggio dei beni agli enti locali.

 

Capo II

Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

 

Sezione I

Funzioni di carattere generale e di protezione dell’ambiente naturale

 

     Art. 43. Protezione dell’ambiente naturale. Funzioni della Regione.

     1. Spettano alla Regione tutti i compiti e le funzioni non riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 69 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e in particolare:

     a) definizione dei criteri generali degli interventi in materia di protezione ed osservazione delle zone costiere;

     b) programmazione, coordinamento dell’azione ambientale e ripartizione tra i vari interventi delle risorse finanziarie assegnate;

     c) coordinamento degli interventi ambientali;

     d) attuazione, previa intesa con lo Stato, di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell’area metropolitana di Cagliari, di cui al comma 20 dell’articolo 17 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), secondo quanto previsto dall’articolo 73 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

     e) controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, ricevimento di denunce, visti su certificati d’importazione, ritiro dei permessi errati o falsificati, autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla Legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).

     2. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 69 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Regione svolge inoltre i seguenti compiti e funzioni:

     a) informazione ed educazione ambientale;

     b) promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;

     c) decisioni di urgenza ai fini della prevenzione del danno ambientale;

     d) protezione dell’ambiente costiero.

     3. Restano alla Regione le funzioni esercitate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ai sensi della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.

 

     Art. 44. Protezione dell’ambiente naturale. Conferimenti agli enti locali.

     1. Sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:

     a) protezione e osservazione delle zone costiere nell’ambito del territorio provinciale;

     b) gestione, in base agli indirizzi stabiliti dalla Regione, della rete provinciale dei centri di educazione ambientale.

     2. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1, sono altresì attribuite alle province le funzioni indicate alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 5.

 

Sezione II

Aree protette e Rete natura 2000

 

     Art. 45. Aree protette e Rete natura 2000. Definizione.

     1. La presente sezione disciplina l’esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di aree naturali protette, così come classificate dall’articolo 2 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché delle funzioni e dei compiti amministrativi delle aree della Rete natura 2000, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 46. Aree protette e Rete natura 2000. Funzioni della Regione.

     1. Spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi in materia di aree naturali protette non indicati tra quelli di rilievo nazionale e non attribuiti alle province, ai comuni e agli enti locali da leggi nazionali o regionali.

 

     Art. 47. Aree protette e Rete natura 2000. Conferimenti agli enti locali.

     1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale, in materia di aree naturali protette, definite dall’articolo 2 della Legge n. 394 del 1991, e specificate, per quanto concerne le funzioni amministrative nelle aree naturali protette regionali, dall’articolo 22 della stessa legge.

     2. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative che riguardino le aree protette insistenti nel territorio comunale, in conformità ai principi di cui all’articolo 22 della Legge n. 394 del 1991.

     3. Sono attribuite alle province, anche associate con i comuni interessati; ai comuni e loro forme associative; agli enti gestori di aree naturali protette le funzioni amministrative concernenti l’applicazione delle misure di conservazione di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come modificato e integrato dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, adottate dalla Regione con apposito provvedimento [46].

     4. Sono attribuite alle province e agli enti gestori di aree naturali protette le funzioni amministrative concernenti lo svolgimento della procedura della valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come modificato e integrato dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, relative ad interventi di valenza provinciale e comunale da individuarsi, con apposita deliberazione della Giunta regionale, secondo le procedure previste al comma 2 dell’articolo 3 della presente legge [47].

 

     Art. 48. Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale. Funzioni della Regione.

     1. In materia di valutazione ambientale strategica spettano alla Regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale. In materia di valutazione di impatto ambientale spettano alla Regione tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e non attribuite agli enti locali dalla presente legge.

     2. In particolare spettano alla Regione i seguenti compiti:

     a) predisposizione di direttive nell’ambito previsto dalle normative statali;

     b) formulazione di linee guida di indirizzo tecnico- amministrativo in materia di valutazione ambientale;

     c) svolgimento della valutazione ambientale strategica di piani e programmi di livello regionale o provinciale;

     d) svolgimento delle valutazioni di impatto ambientale dei progetti, delle opere e interventi che interessano i territori di più province o che rivestono un interesse regionale sul piano ambientale, programmatico, economico e sociale.

     3. Le procedure relative alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale, si concludono, sulla base dell’attività istruttoria, con atto deliberativo assunto dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente [48].

 

     Art. 49. Valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale. Funzioni degli enti locali.

     1. In materia di valutazione ambientale strategica spettano alle province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale, subprovinciale e provinciale. In materia di valutazione di impatto ambientale spettano alle province tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo regionale e lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale dei progetti, delle opere e interventi di valenza provinciale [49].

     2. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi da parte della Giunta regionale entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, con le procedure di cui al comma 2 dell’articolo 3 della presente legge, le specifiche categorie di opere, tra quelle regolamentate dalle direttive comunitarie vigenti, da attribuire alla competenza delle province. Prima della sua approvazione definitiva l’atto di indirizzo e coordinamento è inviato al Consiglio regionale per l’espressione del parere della competente Commissione. Il parere della Commissione è reso entro trenta giorni dalla richiesta; in caso contrario si prescinde dal parere.

     3. Con il medesimo atto sono individuate le modalità per il coordinamento delle procedure per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e alla legge regionale n. 4 del 2006, per la valutazione di impatto ambientale.

 

Sezione III

Tutela delle acque

 

     Art. 50. Tutela delle acque. Funzioni della Regione.

     1. Spettano alla Regione tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 112 del 1998, attribuite dalle norme comunitarie, nazionali e regionali di settore e in particolare le funzioni e i compiti di:

     a) disciplina degli scarichi delle acque reflue nell’ambito delle leggi nazionali di settore e delle direttive comunitarie;

     b) pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo in materia di tutela delle acque;

     c) verifica e controllo della compatibilità dei piani, dei programmi di intervento predisposti dall’Autorità d’ambito con gli atti generali di programmazione e pianificazione regionale della tutela delle acque;

     d) verifica e controllo dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli utenti dal gestore del servizio idrico integrato [50];

     e) tenuta, classificazione e aggiornamento dell’elenco delle acque:

     1) per specifica destinazione:

     I. dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

     II. destinate alla vita dei molluschi;

     III. destinate alla balneazione;

     IV. richiedenti protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;

     2) superficiali e sotterranee per gli obiettivi di qualità ambientale;

     f) divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque.

     2. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 spettano altresì alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

     a) disciplina delle modalità di approvazione dei progetti relativi agli impianti di depurazione;

     b) disciplina delle modalità di gestione degli impianti di depurazione e delle fasi delle autorizzazioni provvisorie per l’avvio;

     c) gestione del Centro di documentazione istituito dall’articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall’inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993, n. 46, e 29 luglio 1998, n. 23, e disposizioni varie), ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).

 

     Art. 51. Tutela delle acque. Conferimenti agli enti locali.

     1. Sono attribuite alle province, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dalla Regione, le seguenti funzioni:

     a) rilascio delle autorizzazioni allo scarico in qualunque corpo ricettore [51];

     b) controllo degli scarichi di acque reflue fuori dalla pubblica fognatura, ed irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque, introito e destinazione dei proventi ad interventi di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici [52];

     c) gestione del catasto delle pressioni antropiche;

     d) ricevimento delle comunicazioni dell’utilizzo a fini agronomici dei fertilizzanti azotati;

     e) aggiornamento e trasferimento alla Regione dei dati nel Centro di documentazione dei bacini idrografici previsto al comma 2 dell’articolo 50 e ai Sistemi informativi territoriali individuati dalla Regione.

     2. Sono altresì attribuiti alle province i compiti e le funzioni riguardanti il rilascio delle autorizzazioni relative alle seguenti attività:

     a) immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi;

     b) immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l’innocuità;

     c) immersione in casse di colmata, in vasche di raccolta o comunque in strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a) del presente articolo;

     d) posa in mare di cavi e condotte ed eventuale relativa movimentazione dei fondali marini non avente carattere internazionale [53].

     3. Qualora l’attività di posa in mare di cavi e condotte e l’eventuale relativa movimentazione dei fondali marini abbia carattere interprovinciale, le autorizzazioni relative alla lettera b) del comma 2, sono rilasciate dalla provincia ove l’attività di posa in opera e relativa movimentazione dei fondali marini abbia il percorso prevalente.

     3 bis. All’irrogazione delle sanzioni amministrative, relative all’effettuazione delle attività di cui ai commi 2 e 3 senza la prescritta autorizzazione, ai sensi dell’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede la provincia competente per territorio. Il relativo introito è destinato dalla provincia a interventi di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici [54].

     4. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni:

     a) ricevimento delle comunicazioni di utilizzo agronomico delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari;

     b) controllo della corretta utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari e irrogazione delle sanzioni;

     b bis) rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, irrogazione delle sanzioni amministrative relative, introito e destinazione dei proventi al finanziamento di interventi di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici [55].

 

Sezione IV

Inquinamento atmosferico, rischi di incidenti rilevanti industriali, autorizzazioni integrate ambientali

 

     Art. 52. Inquinamento atmosferico. Funzioni della Regione.

     1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative:

     a) la predisposizione del Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell’aria;

     b) la fissazione dei valori limite di qualità dell’aria, da adottarsi nell’ambito di piani stralcio di conservazione, per specifiche zone nelle quali è necessario limitare o prevenire un aumento dell’inquinamento dell’aria derivante da sviluppi urbani o industriali ovvero nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell’ambiente;

     c) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della miglior tecnologia disponibile, tenuto conto delle linee guida fissate dallo Stato;

     d) la fissazione, per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale nell’ambito dei piani di cui alle lettere precedenti, di valori limite delle emissioni industriali più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida statali, nonché, per talune categorie di impianti, la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;

     e) la definizione di linee di indirizzo dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l’organizzazione dell’inventario regionale delle emissioni;

     f) le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti industriali di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998 [56].

 

     Art. 53. Inquinamento atmosferico. Conferimenti agli enti locali.

     1. Sono di competenza delle province tutte le funzioni amministrative non espressamente riservate alla Regione ed in particolare:

     a) i provvedimenti autorizzativi, di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni di impianti esistenti e di nuovi impianti, ad eccezione di quelli di competenza statale, e i provvedimenti relativi alle modificazioni e ai trasferimenti degli stessi, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni;

     b) la predisposizione e la realizzazione dei piani stralcio secondo gli obiettivi e i criteri generali fissati dal Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell’aria, finalizzati alla riduzione dell’inquinamento atmosferico;

     c) l’elaborazione, sentiti i comuni interessati, dei piani di intervento operativo nei casi di emergenza, qualora si manifestino episodi acuti di inquinamento atmosferico, prevedendo tutti gli interventi strutturali e le eventuali misure urgenti che si rendano necessari per il ripristino delle condizioni ambientali;

     d) l’attuazione degli interventi urgenti per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico di cui alla lettera c) in caso di inerzia dei comuni;

     e) la tenuta e l’aggiornamento dell’inventario provinciale delle emissioni;

     f) la formulazione di proposte operative alla Regione per l’individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell’aria;

     g) le funzioni amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti industriali, di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998 [57];

     2. Le province, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente), sono individuate quali “Autorità competenti” per la gestione di situazioni a rischio che comportano il superamento dei valori limite e delle soglie di allarme riportate nel decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Sono di competenza dei comuni:

     a) le funzioni consultive in merito al rilascio delle autorizzazioni provinciali inerenti le emissioni in atmosfera;

     b) gli interventi operativi, nei casi di emergenza, per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali di intervento di cui alla lettera c) del comma 1;

     c) le funzioni previste dal decreto ministeriale 21 aprile 1999, n. 163 (Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), come modificato dal decreto ministeriale n. 60 del 2002;

     d) l’informazione alla popolazione sullo stato della qualità dell’aria;

     e) la formulazione di proposte alla provincia in merito all’individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di tutela della qualità dell’aria.

 

Sezione V

Inquinamento elettromagnetico

 

     Art. 54. Inquinamento elettromagnetico. Funzioni della Regione.

     1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti non espressamente indicati nell’articolo 4 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), né spettanti alle autorità indipendenti, né compresi tra quelli di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e non attribuiti agli enti locali dalla presente legge.

     2. La Regione nell’esercizio delle funzioni di propria competenza si attiene ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell’ambiente e del paesaggio.

     3. In particolare, spettano alla Regione le funzioni e i compiti relativi:

     a) all’emanazione del piano regionale di localizzazione dell’emittenza radio-televisiva;

     b) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore ai 150 kilovolt, nonché i criteri e le modalità per l’individuazione dell’ampiezza dei corridoi nel rispetto dei parametri fissati dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 della Legge n. 36 del 2001.

     4. Spettano altresì alla Regione, che le esercita nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, i seguenti compiti e funzioni indicati dall’articolo 8 della Legge n. 36 del 2001:

     a) la definizione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della Legge n. 36 del 2001, dei criteri per la redazione di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

     b) l’individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al numero 1) della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della Legge n. 36 del 2001;

     c) il concorso all’approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

 

     Art. 55. Inquinamento elettromagnetico. Conferimenti agli enti locali.

     1. Le province approvano, acquisito il parere dei comuni interessati, i piani di risanamento degli impianti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica di tensione non superiore a 150 kilovolt.

     2. Sono di competenza delle province i seguenti compiti e funzioni:

     a) rilascio delle autorizzazioni inerenti alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 kilovolt e relative varianti, nel rispetto dei criteri regionali di cui all’articolo 54;

     b) controllo e vigilanza delle suddette reti circa l’osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall’inquinamento elettromagnetico;

     c) adozione dei provvedimenti per l’esecuzione delle azioni di risanamento degli impianti;

     d) approvazione dei piani di risanamento degli impianti per l’emittenza radiotelevisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile, con le modalità indicate dalla legislazione regionale.

     3. Qualora gli impianti interessino i territori di due o più province, l’autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l’altra o le altre province.

     4. Sono attribuiti ai comuni:

     a) il rilascio di autorizzazioni per l’installazione e la modifica degli impianti per l’emittenza radiotelevisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile;

     b) l’individuazione, la perimetrazione, la costituzione e le eventuali modifiche delle aree sensibili;

     c) l’identificazione dei siti di installazione per gli impianti per l’emittenza radiotelevisiva e per gli impianti fissi per la telefonia mobile;

     d) l’individuazione, negli strumenti urbanistici di propria competenza, dei corridoi per la localizzazione delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15 kilovolt.

     5. I comuni, ai sensi del comma 6 dell’articolo 8 della Legge n. 36 del 2001, possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

     6. I comuni esprimono parere sui piani di risanamento delle linee e degli impianti elettrici di tensione sino a 150 kilovolt, presentati alla provincia.

 

Sezione VI

Inquinamento acustico

 

     Art. 56. Inquinamento acustico. Funzioni della Regione.

     1. Spettano alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi non riservati allo Stato dall’articolo 3 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) o dall’articolo 83 del decreto legislativo n. 112 del 1998, né attribuiti agli enti locali dalla legislazione vigente o dalla presente legge; in particolare, la Regione:

     a) predispone un piano regionale triennale di intervento per la prevenzione, la riduzione e il risanamento dall’inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 3 della Legge n. 447 del 1995, per la redazione dei quali le regioni possono formulare proposte non vincolanti;

     b) individua i criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del territorio comunale in zone acustiche;

     c) individua i criteri ed i parametri in base ai quali i comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, possono stabilire livelli di inquinamento acustico in deroga alla legislazione statale ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 della Legge n. 447 del 1995.

 

     Art. 57. Inquinamento acustico. Conferimenti agli enti locali.

     1. Sono di competenza delle province:

     a) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico;

     b) la formulazione di osservazioni nonché l’espressione di apposito parere sui progetti di classificazione acustica dei territori comunali;

     c) la vigilanza sull’attuazione, da parte dei comuni, della classificazione del territorio comunale in zone acustiche;

     d) la valutazione dei piani comunali di risanamento acustico con la formulazione di proposte operative alla Regione al fine della predisposizione e definizione da parte di quest’ultima del piano regionale triennale di intervento;

     e) il controllo e la verifica sull’attuazione dei piani di risanamento acustico dei comuni ricadenti nell’ambito provinciale, sulla base dei criteri e degli indirizzi contenuti nel piano regionale di intervento;

     f) il coordinamento delle iniziative assunte da due o più comuni volte al contenimento delle emissioni sonore, nei casi di inquinamento acustico riguardante porzioni di territorio appartenenti a più comuni;

     g) l’emanazione di specifiche ordinanze, a carattere temporaneo, per il contenimento e/o l’abbattimento delle emissioni sonore, estese a tutto il territorio provinciale o parte di esso comprendente più comuni, in caso di urgenti ed eccezionali necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente;

     h) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni ovvero di conflitto fra gli stessi.

     2. Spettano ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi indicati dall’articolo 6 della Legge n. 447 del 1995; in particolare è di competenza dei comuni:

     a) l’adozione, nel rispetto del piano regionale triennale, dei piani di risanamento acustico;

     b) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie;

     c) l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico;

     d) la concessione delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

     3. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 della Legge n. 447 del 1995 i comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, possono individuare, nel rispetto dei criteri e delle disposizioni regionali, livelli di inquinamento acustico inferiori a quelli stabiliti dalla legge statale.

 

Sezione VII

Gestione dei rifiuti

 

     Art. 58. Gestione dei rifiuti. Funzioni della Regione.

     1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 85 del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

     a) redazione, sentiti i comuni e le province, dei piani regionali di gestione e di smaltimento dei rifiuti;

     b) programmazione della spesa sulla base della pianificazione regionale;

     c) predisposizione di norme regolamentari nell’ambito previsto dalle normative statali;

     d) individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti;

     e) predisposizione dell’anagrafe dei siti inquinati da bonificare e approvazione dei progetti di bonifica dei siti se l’intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un’area compresa nel territorio di più comuni, con le procedure di cui all’articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni;

     f) erogazione dei finanziamenti per la realizzazione delle opere di bonifica e degli impianti di smaltimento e recupero.

     2. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1, spettano altresì alla Regione:

     a) la definizione annuale dell’entità del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti e la riscossione del relativo tributo;

     b) la costituzione del fondo per gli interventi ambientali.

 

     Art. 59. Gestione dei rifiuti. Conferimenti agli enti locali.

     1. Sono attribuiti alle province le funzioni e i compiti amministrativi indicati nell’articolo 197 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le funzioni in materia di accertamento, contenzioso amministrativo e tributario in attuazione dei commi dal 24 al 41 dell’articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

     2. La provincia concorre alla predisposizione dei piani regionali di gestione e smaltimento dei rifiuti.

     3. Quando gli ambiti territoriali ottimali coincidono con il territorio provinciale, la provincia assicura la gestione unitaria dei rifiuti urbani e, sentiti i comuni interessati, predispone i relativi piani di gestione.

     4. Spettano inoltre alle province i seguenti compiti e funzioni:

     a) approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi e non;

     b) autorizzazione all’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non;

     c) individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, sulla base dei criteri definiti dalla Regione;

     d) autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione;

     e) redazione degli elenchi dei siti inquinati che si estendono sul territorio di più comuni;

     f) individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti, nell’ambito di propria competenza.

     5. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1, sono altresì attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:

     a) rilascio delle autorizzazioni per il trasporto, il recupero e lo smaltimento degli oli esausti;

     b) rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei fanghi in agricoltura;

     c) attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

     6. Sono attribuiti ai comuni le funzioni e i compiti amministrativi in materia di bonifiche ambientali indicati negli articoli 242 e 249 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche ed integrazioni, per i siti ricadenti interamente nel territorio di competenza, e alle province e città metropolitane le medesime funzioni e compiti amministrativi per i siti ricadenti tra più comuni della stessa provincia o città metropolitana, ovvero:

     a) la convocazione della conferenza di servizi, l'approvazione del piano della caratterizzazione e l'autorizzazione all'esecuzione dello stesso, di cui all'articolo 242, commi 3 e 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

     b) la convocazione della conferenza di servizi e l'approvazione del documento di analisi di rischio, di cui all'articolo 242, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

     c) l'approvazione del piano di monitoraggio, di cui all'articolo 242, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

     d) la convocazione della conferenza di servizi, l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e delle eventuali ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale e l'autorizzazione all'esecuzione dello stesso, di cui all'articolo 242, commi 7 e 13, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

     e) l'approvazione del progetto di bonifica di aree contaminate di ridotte dimensioni, di cui all'articolo 249 e all'allegato 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La garanzia finanziaria, di cui all'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 è prestata in favore del comune, della provincia o della città metropolitana titolare del procedimento per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi autorizzati. Il comune, la provincia o la città metropolitana provvedono anche alla verifica e all'accettazione della garanzia finanziaria.

Sono conferiti, inoltre, alle province e città metropolitane le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti alla Regione dall'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006 [58].

     6 bis. I comuni territorialmente competenti curano le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, così come modificato dall'articolo 4 bis della legge n. 166 del 2009 [59].

     7. Spetta, altresì, ai comuni l’individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti, nell’ambito di propria competenza.

 

Capo III

Risorse idriche e difesa del suolo

 

     Art. 60. Risorse idriche e difesa del suolo. Funzioni della Regione.

     1. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1, spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

     a) pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo nelle materie di cui al presente capo;

     b) predisposizione del Piano regionale di tutela e di risanamento della qualità dell’acqua;

     c) predisposizione del bilancio idrico e delle misure per la pianificazione e l’utilizzo delle risorse idriche;

     d) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di opere idrauliche classificate o classificabili di seconda categoria;

     e) predisposizione, approvazione ed aggiornamenti del piano di bacino o dei piani stralcio di bacino, nelle more dell’approvazione della legge di riordino della materia;

     f) rilascio di concessioni di derivazione di acque superficiali e di acque sotterranee, queste ultime per portate superiori o uguali a 10 litri al secondo;

     g) determinazione dei canoni di concessione per l’utilizzo del demanio idrico e introito dei relativi proventi;

     h) prevenzione, repressione e sorveglianza in materia di polizia forestale;

     i) istruttorie tecnico-amministrative dei procedimenti vincolistici e tutela tecnico-economica sui beni silvo-pastorali degli enti pubblici, secondo le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e relativo regolamento;

     i bis) le funzioni concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267 del 1923 [60].

 

     Art. 61. Risorse idriche e difesa del suolo. Conferimenti agli enti locali.

     1. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1, sono attribuiti alle unioni di comuni i seguenti compiti e funzioni:

     a) rilascio di licenze di attingimento per le acque superficiali;

     b) rilascio di autorizzazioni alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee per portate inferiori a 10 litri al secondo e per usi domestici;

     c) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione, in conformità al piano di bacino, o ai piani stralcio, e/o agli altri atti della pianificazione e programmazione regionale di:

     1) opere idrauliche di terza e quarta categoria, ad esclusione di quelle di competenza dei consorzi di bonifica, anche in difetto di classificazione;

     2) interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, ivi compresa la pulizia e la manutenzione dei corsi d’acqua naturali o inalveati ricadenti nel territorio provinciale, ad esclusione di quelli di cui al comma 3 [61].

     2. [Sono, inoltre, attribuite alle unioni di comuni le funzioni precedentemente esercitate dalle CCIAA concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267 del 1923, ai sensi del comma 17 dell’articolo 14 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002)] [62].

     3. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 sono attribuiti ai comuni le funzioni e i compiti di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione in materia di:

     a) interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, ivi compresa la pulizia dei corsi d’acqua naturali o inalveati comunque classificati o classificabili, ricadenti interamente nel territorio comunale ovvero in area urbana;

     a bis) rilascio di autorizzazioni al prelievo/asportazione di materiale legnoso trasportato dalla piena dei fiumi, quando compatibile con i progetti di manutenzione e con i limiti quantitativi di cui alla Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti, e con totale compensazione fra costi sostenuti e valore di legnatico. La compensazione non opera quando l'attività di prelievo/asportazione è eseguita con continuità e/o a fini produttivi [63];

     a ter) rilascio di autorizzazioni e/o concessioni per i tagli controllati di vegetazione lungo gli alvei di proprietà demaniale (sfalcio d'erba, taglio piante, taglio canne) quando compatibili con i progetti di manutenzione e previa acquisizione dei pareri di tutti gli enti competenti in materia idraulica e di tutela del patrimonio ambientale e naturalistico e nulla osta dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, in ordine alla sola titolarità del diritto dominicale sul bene demaniale. Gli oneri concessori per il materiale prelevato possono essere introitati dagli enti preposti alla manutenzione e utilizzati esclusivamente per operazioni di ripristino della funzionalità idraulica, previa approvazione del progetto di manutenzione [64];

     b) opere idrauliche classificate o classificabili di quinta categoria o di interesse esclusivamente comunale.

 

Capo IV

Opere pubbliche

 

     Art. 62. Opere pubbliche. Funzioni della Regione.

     1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti di rilevanza regionale collegati alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dal comma 1 dell’articolo 23 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

     2. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 spetta altresì alla Regione la programmazione, mediante gli atti di cui al comma 2 dell’articolo 3, delle opere pubbliche di interesse locale finanziate con fondi regionali.

 

     Art. 63. Opere pubbliche. Conferimenti agli enti locali.

     1. Sono conferiti agli enti locali, secondo le rispettive competenze, le funzioni e i compiti riferiti ad interventi di rilevanza locale, collegati alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dal comma 1 dell’articolo 23 della Legge n. 449 del 1997.

 

Capo V

Viabilità

 

     Art. 64. Viabilità. Funzioni della Regione.

     1. Sono attribuiti alla Regione le funzioni e i compiti relativi alla pianificazione, alla programmazione e al coordinamento delle opere di viabilità ex ANAS non rientranti nella rete stradale nazionale.

     2. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1, spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

     a) pianificazione, programmazione e coordinamento della rete stradale regionale, ossia della viabilità non compresa nella rete stradale nazionale;

     b) classificazione e declassificazione delle strade di interesse provinciale e pareri relativi alla classificazione ed alla declassificazione delle strade statali;

     c) definizione dei criteri, delle direttive e delle prescrizioni per progettazione, manutenzione, gestione e sicurezza della rete viaria regionale.

 

     Art. 65. Viabilità. Conferimenti agli enti locali.

     1. Sono attribuiti alle province le funzioni e i compiti relativi alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle opere di viabilità ex ANAS non rientranti nella rete stradale nazionale. È altresì trasferita al demanio della provincia competente per territorio la suindicata viabilità ex ANAS.

     2. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 sono altresì attribuiti alle province le funzioni e i compiti in materia di:

     a) progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della rete stradale regionale con esclusione della viabilità di interesse comunale; la Regione promuove accordi di programma nel caso di strade interprovinciali o di rilevante importanza, al fine di assicurare omogeneità alle caratteristiche funzionali delle strade;

     b) rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada sulla base della rispettiva competenza territoriale.

     3. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1, sono attribuiti ai comuni le funzioni e i compiti in materia di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale di rilievo comunale.

 

Capo VI

Trasporti

 

     Art. 66. Competenze in materia di trasporto pubblico locale.

     1. In attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma del comma 4 dell’articolo 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59), le funzioni in materia di trasporto pubblico locale sono ripartite fra regione ed enti locali ai sensi della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale).

 

     Art. 67. Trasporti. Funzioni della Regione.

     1. Spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

     a) rifornimento idrico delle isole;

     b) estimo navale;

     c) disciplina della navigazione interna;

     d) rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;

     e) programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione del rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;

     f) programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione delle opere concernenti porti o specifiche aree portuali così come definiti dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) relativamente alle competenze esercitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979;

     g) pianificazione e programmazione degli aeroporti di interesse regionale;

     g bis) le funzioni ed i compiti relativi all'attività di progettazione, realizzazione e gestione degli aeroporti di cui alla lettera g) [65].

     2. Spettano inoltre alla Regione le funzioni in materia di deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.

 

     Art. 68. Trasporti. Conferimenti agli enti locali.

     1. Sono attribuiti alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale in materia di trasporti e le funzioni ed i compiti di gestione dei servizi di trasporto con qualsiasi mezzo effettuati, quando istituiscono stabili collegamenti tra due o più comuni di una stessa provincia non in continuità urbana, di uno o più comuni con il relativo capoluogo di provincia e quando collegano il territorio di una provincia con aree periferiche di un’altra provincia limitrofa. [Sono altresì attribuiti alle province le funzioni ed i compiti relativi all’attività di progettazione, realizzazione e gestione degli aeroporti di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 67 [66]].

     2. Spettano alle province, ai sensi del comma 3 dell’articolo 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998, le funzioni relative a:

     a) autorizzazione e vigilanza tecnica sull’attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;

     b) riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;

     c) esami per il riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;

     d) rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l’esecuzione delle revisioni e controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;

     e) controllo sull’osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell’autotrasporto di cose per conto terzi;

     f) rilascio di licenze per l’autotrasporto di merci per conto proprio;

     g) esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi, di autotrasportatore di persone su strada e dell’idoneità allo svolgimento di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;

     h) tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell’albo nazionale degli autotrasportatori.

     3. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1, i comuni provvedono alla manutenzione e alla tenuta in esercizio degli impianti di segnalamento notturno dei porti, ove non affidati in concessione, inseriti nel territorio comunale, con esclusione di quelli sottoposti al controllo delle autorità portuali o di diretta competenza della Regione.

 

Capo VII

Protezione civile

 

     Art. 69. Protezione civile. Funzioni della Regione.

     1. Spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

     a) indirizzo e coordinamento relativi alla predisposizione e all’aggiornamento dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

     b) indirizzo e coordinamento relativi alla predisposizione dei piani comunali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) [67];

     c) programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi di organizzazione e di utilizzo del volontariato;

     d) predisposizione e attuazione del piano per lo spegnimento degli incendi boschivi;

     e) programmazione, coordinamento e attuazione degli interventi urgenti, di rilevanza regionale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi calamitosi che, per natura ed estensione, richiedano l’intervento di una pluralità di enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

     f) programmazione, coordinamento e attuazione degli interventi, di rilevanza regionale, tesi a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.

     2. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1, spettano altresì alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

     a) programmazione e coordinamento in materia di formazione e qualificazione professionale;

     b) erogazione di attività formative ad elevata complessità tecnico-operativa individuate ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 74.

 

     Art. 70. Protezione civile. Conferimenti agli enti locali.

     1. Spettano alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone sovracomunali o l’intero territorio provinciale in materia di prevenzione delle calamità.

     2. Sono conferiti alle province i seguenti compiti e funzioni:

     a) esecuzione degli interventi, di rilevanza provinciale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

     b) esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza provinciale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della Legge n. 225 del 1992;

     c) [attività organizzative e di utilizzo del volontariato e relative attività formative secondo le indicazioni della programmazione regionale] [68].

     3. [Spettano alle province, ai sensi dell’articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i seguenti compiti e funzioni:

     a) attuazione in ambito provinciale dell’attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali, con l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

     b) predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;

     c) vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della Legge n. 225 del 1992] [69].

     4. [Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1, è altresì attribuita alle province l’erogazione di una quota delle attività formative secondo le indicazioni della programmazione regionale] [70].

     5. Sono conferiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni:

     a) esecuzione degli interventi, di rilevanza comunale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

     b) esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza comunale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della Legge n. 225 del 1992.

     6. Spettano ai comuni, ai sensi dell’articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i seguenti compiti e funzioni:

     a) attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali;

     b) adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all’emergenza, necessari per assicurare i primi soccorsi, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

     c) predisposizione e attuazione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme di gestione associata individuate ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005;

     d) attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza;

     e) vigilanza sull’attuazione dei servizi urgenti da parte delle strutture locali di protezione civile;

     f) utilizzo del volontariato di protezione civile, a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

 

Titolo IV

Servizi alla persona e alla comunità

 

Capo I

Tutela della salute

 

     Art. 71. Tutela della salute.

     1. Spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ad essa conferiti ai sensi del capo I del titolo IV del decreto legislativo n. 112 del 1998.

     2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1 avvalendosi dei competenti servizi delle aziende sanitarie locali.

     2 bis. Sono trasferite alle ASL le seguenti funzioni:

a)in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), e successive modifiche e integrazioni, nonché a causa di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria prevista nel comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria);

b) relative all'erogazione di contributi a favore di titolari di patenti di guida A, B, C, speciali con incapacità motorie permanenti previste nell'articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) [71].

     3. All’individuazione delle funzioni e dei compiti che rimangono in capo alla Regione e di quelli da conferire agli enti locali si provvede con legge regionale di riordino dell’intera materia.

 

Capo II

Istruzione scolastica

 

     Art. 72. Istruzione. Funzioni della Regione.

     1. Spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

     a) programmazione dell’offerta formativa;

     b) programmazione sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);

     c) suddivisione del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa, anche sulla base delle proposte degli enti locali interessati;

     d) determinazione del calendario scolastico;

     e) iniziative e attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite;

     f) interventi di orientamento scolastico e universitario individuati dalla programmazione regionale, che, per peculiarità, rilevanza e destinatari, possono essere adeguatamente svolti solo a livello regionale;

     g) monitoraggio dell’attività svolta dagli enti locali nel campo dell’istruzione e dell’istruzione e formazione professionale.

 

     Art. 73. Istruzione. Conferimenti agli enti locali.

     1. Salvo quanto previsto dall’articolo 137 del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano alle province, in relazione agli istituti del secondo ciclo di istruzione, i seguenti compiti e funzioni, sulla base degli atti di programmazione regionale adottati ai sensi del comma 2 dell’articolo 3:

     a) istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, sentite le istituzioni scolastiche;

     b) [servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio] [72];

     c) piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche;

     d) costituzione, controllo e vigilanza degli organi collegiali scolastici a livello territoriale ed eventuale scioglimento degli stessi;

     e) [interventi a favore degli istituti professionali ai sensi delle lettere g), h) ed l) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31] [73].

     1 bis. Sono attribuiti alle unioni di comuni i seguenti compiti e funzioni amministrative:

a) servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio;

b) interventi a favore degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere g), h) e l) della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate) [74].

     2. Spettano, inoltre, alle province le seguenti funzioni:

     a) sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

     b) iniziative e attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite.

     3. Spettano, inoltre, alle province sulla base degli atti di programmazione regionale adottati ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 e d’intesa con i comuni, singoli o associati:

     a) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

     b) l’erogazione dei contributi previsti dall’articolo 3 della legge regionale n. 31 del 1984 a favore delle scuole materne non statali;

     c) [l’erogazione di contributi a favore delle Università della terza età in Sardegna di cui alla legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni] [75];

     c bis) l’erogazione dei contributi a favore delle scuole non statali [76].

     3 bis. Sono attribuiti alle unioni di comuni i compiti e funzioni amministrative relativi all'erogazione di contributi a favore delle Università della terza età in Sardegna di cui alla legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 (Interventi a sostegno delle attività delle Università della «terza età» in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni [77].

     4. La risoluzione dei conflitti di competenza è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.

     5. Salvo quanto previsto dall’articolo 137 del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano ai comuni, in relazione agli istituti del primo ciclo dell’istruzione sulla base degli atti di programmazione regionale adottati ai sensi del comma 2 dell’articolo 3:

     a) l’istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, sentite le istituzioni scolastiche;

     b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche, d’intesa con queste ultime;

     c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap diversamente abili o in situazioni di svantaggio;

     d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche;

     e) la costituzione degli organi collegiali scolastici a livello territoriale, nonché i controlli e la vigilanza sugli stessi, ivi compreso lo scioglimento.

     6. Spettano inoltre ai comuni:

     a) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

     b) le iniziative e le attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite.

     7. I comuni, singoli o associati, e le province, ciascuno in relazione al ciclo dell’istruzione di competenza, esercitano, d’intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della programmazione regionale, le seguenti funzioni:

     a) programmazione dell’offerta dell’educazione degli adulti;

     b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale con relativo monitoraggio;

     c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;

     d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;

     e) interventi perequativi;

     f) interventi integrati di prevenzione dell’abbandono e della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

     8. Spetta ai comuni sedi di convitto nazionale il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori e semiconvittori.

 

Capo IV

Formazione professionale

 

     Art. 74. Formazione professionale. Funzioni della Regione. [78]

     1. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1, spettano alla Regione:

     a) attività di programmazione e indirizzo, delle politiche di orientamento e della formazione professionale;

     b) elaborazione degli indirizzi, dei criteri e delle modalità che regolano lo svolgimento delle attività formative, compreso l’aggiornamento dei formatori;

     c) individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse agli enti locali;

     d) interventi formativi e di orientamento individuati dalla programmazione regionale;

     e) accreditamento delle agenzie formative e di orientamento;

     f) azioni per assicurare un efficace monitoraggio delle attività formative e della finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge.

 

     Art. 75. Formazione professionale. Conferimenti agli enti locali. [79]

     1. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1, sono attribuite alle province:

     a) tutte le funzioni e i compiti amministrativi e gestionali relativi alla formazione professionale, escluse quelle attribuite alla Regione;

     b) la partecipazione, con il concorso dei comuni, all’elaborazione della programmazione regionale in materia di formazione professionale;

     c) l’individuazione, tramite i servizi per il lavoro, dei fabbisogni formativi nel territorio provinciale.

 

Capo V

Beni culturali

 

     Art. 76. Beni culturali. Funzioni della Regione.

     1. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1, spettano alla Regione le funzioni di programmazione pluriennale ai sensi del comma 2 dell’articolo 3, la predisposizione dei criteri attuativi, la verifica degli interventi e la ripartizione dei fondi in materia di:

     a) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale;

     b) musei di ente locale e di interesse locale;

     c) biblioteche e archivi storici di ente locale e di interesse locale.

     2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1 la Regione organizza, promuove e coordina lo sviluppo del sistema regionale dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura.

 

     Art. 77. Beni culturali. Conferimenti agli enti locali.

     1. [Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1, sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:

     a) programmazione ed erogazione dei contributi per la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio monumentale;

     b) programmazione ed erogazione dei contributi per i musei locali e di interesse locale;

     c) promozione della cooperazione tra enti locali ai fini della gestione associata dei beni culturali e degli istituti e dei luoghi della cultura nonché dei relativi servizi;

     d) d’intesa con i comuni singoli o associati, programmazione, pianificazione, monitoraggio e controllo dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura nel territorio provinciale;

     e) fruizione e valorizzazione dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura che si trovano nella loro disponibilità o ad esse trasferiti] [80].

     2. Spettano ai comuni la valorizzazione e tutte le funzioni per la fruizione dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura quali musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali ricadenti nel proprio territorio dei quali abbiano la disponibilità.

     3. [Le province e i comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale e all’organizzazione e allo sviluppo del sistema regionale dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura] [81].

 

Capo VI

Spettacolo e attività culturali

 

     Art. 78. Spettacolo e attività culturali. Funzioni della Regione.

     1. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1, spettano alla Regione il monitoraggio sul funzionamento del sistema dello spettacolo in Sardegna e, ai sensi degli articoli 56 e 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria 1990), l’attuazione degli interventi in favore di operatori professionali di spettacolo.

 

     Art. 79. Attività culturali. Conferimenti agli enti locali. [82]

     1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, sono attribuiti alle unioni di comuni, che li esercitano sulla base degli indirizzi regionali, i seguenti compiti e funzioni:

a) promozione e gestione delle attività culturali, di ricerca e studio anche attraverso la erogazione di contributi;

b) organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative alla istruzione scolastica.

     2. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1, sono attribuiti ai comuni le funzioni e i compiti in materia di programmazione degli interventi e gestione delle risorse finanziarie per manifestazioni culturali e di spettacolo organizzate direttamente dai comuni singoli o associati.

 

Capo VII

Sport

 

     Art. 80. Sport. Funzioni della Regione.

     1. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1, spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

     a) programmazione generale e determinazione delle linee di indirizzo delle politiche sportive regionali ai sensi della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17;

     b) monitoraggio dello stato delle attività sportive in Sardegna ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale n. 17 del 1999;

     c) gestione dell’albo regionale delle società sportive ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 17 del 1999;

     d) sostegno alle attività istituzionali delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva ai sensi degli articoli 23 e 30 della legge regionale n. 17 del 1999;

     e) programmazione e gestione delle risorse finanziarie per la realizzazione di impianti sportivi d’interesse regionale ai sensi degli articoli 11 bis, 12, 16 e 17 della legge regionale n. 17 del 1999 [83];

     f) sostegno finanziario per l’organizzazione di manifestazioni sportive di particolare rilievo in ambito nazionale e internazionale ai sensi del comma 4 dell’articolo 26 della legge regionale n. 17 del 1999;

     g) sostegno degli atleti sardi di elevate doti tecnico- agonistiche ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale n. 17 del 1999;

     h) contributi per la partecipazione a campionati nazionali previsti dagli articoli 27 e 31 della legge regionale n. 17 del 1999;

     i) contributi destinati all’attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico previsti dall’articolo 22 della legge regionale n. 17 del 1999;

     l) attività di ricerca ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale n. 17 del 1999;

     l bis) contributi per la partecipazione a singole trasferte in territorio extraregionale previste dall'articolo 28 della legge regionale n. 17 del 1999 [84].

 

     Art. 81. Sport. Conferimenti agli enti locali. [85]

     1. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1, è attribuita alle unioni di comuni la programmazione e l’attuazione, sulla base della programmazione generale e delle linee di indirizzo delle politiche sportive regionali adottate ai sensi del comma 2 dell’articolo 3, e di intesa con i comuni singoli o associati, di tutti gli interventi in materia di sport previsti dalla legge regionale n. 17 del 1999, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 80.

     2. Le unioni di comuni predispongono ed inviano alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato dello sviluppo dello sport nel loro territorio, che espliciti gli interventi realizzati e valuti i risultati raggiunti.

 

Capo VIII

Cultura e lingua sarda

 

     Art. 82. Cultura e lingua sarda. Conferimenti agli enti locali. [86]

     1. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1, sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni, sulla base degli atti di programmazione regionale adottati, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3:

     a) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative alle attività delle consulte locali per la cultura e la lingua dei sardi;

     b) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative all’erogazione di contributi agli enti locali per il ripristino dei toponimi in lingua sarda e delle varietà linguistiche tutelate ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26;

     c) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative agli interventi previsti dagli articoli 13, 17 e 20 della legge regionale n. 26 del 1997.

 

Titolo V

Disposizioni finali

 

     Art. 83. Monitoraggio e valutazione di attuazione.

     1. La Giunta regionale, sei mesi dopo l’entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della medesima con particolare riferimento:

     a) ai trasferimenti di risorse finanziarie in favore degli enti locali disposti dalla Regione, alle intese in corso ai sensi dell’articolo 10, alla valutazione dei costi sostenuti dagli enti locali per la gestione delle funzioni conferite in rapporto alle risorse finanziarie trasferite dalla Regione e dallo Stato per le medesime funzioni;

     b) ai trasferimenti di personale, agli inquadramenti operati e agli oneri rimasti a carico della Regione, ai procedimenti in corso, alle intese raggiunte o in fase di discussione ai sensi dell’articolo 11;

     c) alle funzioni effettivamente trasferite ed al loro concreto esercizio da parte degli enti locali e al conseguente riordino ed adeguamento delle strutture organizzative regionali;

     d) alle funzioni conferite per le quali sono richieste forme di gestione associata e alle iniziative adottate per la loro costituzione; ai casi di esercizio in via sostitutiva da parte della provincia ed ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 dell’articolo 6;

     e) agli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento per le materie conferite, adottati ai sensi del comma 2 dell’articolo 3;

     f) ai casi di esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 9;

     g) alle eventuali iniziative legislative adottate o da adottare per adeguare la normativa regionale al processo di conferimento di nuove funzioni.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 ed al fine di assicurare un costante monitoraggio sull’attuazione della presente legge, di valutarne l’efficacia e la rispondenza alle esigenze del sistema delle autonomie locali è costituito un osservatorio sul conferimento di nuove funzioni agli enti locali, composto dagli Assessori regionali competenti in materia di enti locali, di personale ed organizzazione della Regione, di bilancio e programmazione; esso si avvale del supporto delle strutture degli stessi Assessorati.

     3. L’osservatorio assicura altresì il raccordo delle iniziative per l’attuazione della presente legge da parte di tutti gli Assessorati e strutture regionali competenti nonché con la Conferenza permanente Regione - enti locali.

     3 bis. Nelle more del trasferimento delle competenze in capo alle province, l’esercizio della vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie di cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo 39 della presente legge resta in capo alla Regione [87].

     3 ter. La Giunta regionale definisce i tempi e le modalità di trasferimento alle ASL delle funzioni previste nel comma 2 bis dell'articolo 71 e annualmente ne determina le relative risorse finanziarie [88].

 

     Art. 84. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati in euro 94.790.000 per l’anno 2006, in euro 82.635.000 per l’anno 2007 e in euro 82.735.000 per l’anno 2008 e successivi, si fa fronte con le risorse già destinate agli interventi in capo alla Regione e trasferiti a’ termini della presente legge agli enti locali.

     2. Alle spese a copertura degli oneri relativi al personale trasferito si fa fronte con le risorse iscritte in conto delle UPB S02.066, S02.086 e S02.087; alle conseguenti variazioni di bilancio si provvede con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di bilancio, previa individuazione delle risorse da trasferire da parte dell’Assessorato regionale competente in materia di personale.

     3. Nel bilancio della Regione per l’anno 2006 e per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:

     IN AUMENTO

     04 - Enti Locali

     UPB S04.019

     Trasferimenti agli enti locali - Parte corrente

     2006 euro 60.717.000

     2007 euro 61.865.000

     2008 euro 62.065.000

     UPB S04.020

     Trasferimenti agli enti locali - Investimenti

     2006 euro 34.073.000

     2007 euro 20.770.000

     2008 euro 20.670.000

     IN DIMINUZIONE

     03 - Programmazione

     UPB S03.006

     Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

     2006 euro —-

     2007 euro 13.000.000

     2008 euro 15.330.000

     mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 12 della tabella A allegata alla legge finanziaria

     04 - Enti Locali

     UPB S04.112

     Contributi ai comuni per strumenti urbanistici

     2006 euro 2.000.000

     2007 euro —-

     2008 euro —-

     05 - Ambiente

     UPB S05.019

     Rilevamento, risanamento e controllo dell’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico

     2006 euro 2.324.000

     2007 euro 2.324.000

     2008 euro 2.324.000

     UPB S05.020

     Finanziamenti di parte corrente per la gestione dei rifiuti

     2006 euro 806.000

     2007 euro 806.000

     2008 euro 806.000

     UPB. S05.021

     Investimenti nell’ambito della gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati

     2006 euro 250.000

     2007 euro 250.000

     2008 euro 250.000

     UPB S05.027

     Spese per la tutela delle acque - Parte corrente

     2006 euro 100.000

     2007 euro 100.000

     2008 euro 100.000

     UPB S05.074

     Spese correnti in materia di VIA e sistema informativo ambientale

     2006 euro 86.000

     2007 euro 86.000

     2008 euro 86.000

     07 - Turismo

     UPB S07.018

     Enti turistici - Spese di funzionamento

     2006 euro 8.000.000

     2007 euro 1.200.000

     2008 euro 1.000.000

     UPB S07.020

     Promozione e propaganda turistica

     2006 euro 2.000.000

     2007 euro 2.000.000

     2008 euro 2.000.000

     UPB S07.021

     Partite che si compensano nell’entrata

     2006 euro 3.000

     2007 euro 3.000

     2008 euro 3.000

     UPB S07.036

     Spese di funzionamento delle Commissioni dell’artigianato e dell’ISOLA

     2006 euro 1.000.000

     2007 euro 1.000.000

     2008 euro 1.000.000

     UPB S07.045

     Promozione, riqualificazione e associazionismo

     2006 euro 80.000

     2007 euro 80.000

     2008 euro 80.000

     08 - Lavori Pubblici

     UPB S08.033

     Finanziamenti agli enti locali per la realizzazione di opere di loro interesse

     2006 euro 12.600.000

     2007 euro 6.000.000

     2008 euro 6.000.000

     UPB S08.053

     Altre infrastrutture di trasporto

     2006 euro 13.603.000

     2007 euro 7.000.000

     2008 euro 7.000.000

     UPB S08.079

     Edilizia abitativa. Parte corrente

     2006 euro 125.000

     2007 euro 0

     2008 euro 0

     11 - Pubblica Istruzione

     UPB S11.015

     Interventi per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura sarda

     2006 euro 2.950.000

     2007 euro 2.000.000

     2008 euro 1.000.000

     UPB S11.027

     Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali

     2006 euro 7.370.000

     2007 euro 7.270.000

     2008 euro 7.170.000

     UPB S11.034

     Beni librari

     2006 euro 8.150.000

     2007 euro 8.150.000

     2008 euro 8.150.000

     UPB S11.048

     Manifestazioni ed iniziative di promozione nel settore dello sport

     2006 euro 7.316.000

     2007 euro 6.766.000

     2008 euro 6.716.000

     UPB S11.049

     Interventi in conto capitale per impianti sportivi

     2006 euro 500.000

     2007 euro 500.000

     2008 euro 500.000

     UPB S11.050

     Formazione e tutela sanitaria nel settore dello sport

     2006 euro 405.000

     2007 euro 300.000

     2008 euro 170.000

     UPB S11.052

     Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo

     2006 euro 3.400.000

     2007 euro 2.800.000

     2008 euro 2.100.000

     UPB S11.060

     Interventi a favore della scuola dell’infanzia - Spese correnti

     2006 euro 21.000.000

     2007 euro 20.800.000

     2008 euro 20.800.000

     UPB S11.062

     Istruzione dell’obbligo e superiore

     2006 euro 222.000

     2007 euro 0

     2008 euro 0

     UPB S11.072

     Formazione integrata

     2006 euro 400.000

     2007 euro 200.000

     2008 euro 150.000

     4. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede all’emissione del decreto di cui all’ultimo comma dell’articolo 38 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, successivamente agli adempimenti previsti dal comma 2 dell’articolo 10. Gli Assessorati regionali competenti continuano sino a tale data ad assumere gli impegni e ad effettuare i pagamenti sulle poste stanziate dalla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 2 (Bilancio di previsione per l’anno 2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008), e a gestire, sino ad esaurimento, le somme sussistenti in conto residui e quelle impegnate in conto competenza alla stessa data.

     5. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge gravano sulle UPB di cui al comma 3 per l’anno 2006 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.


[1] Comma aggiunto dall'art. 61 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[2] Articolo abrogato dall'art. 75 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[3] Articolo abrogato dall'art. 75 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 62 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[5] Comma abrogato dall'art. 75 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[6] Comma inserito dall'art. 63 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[7] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3. La disposizione abrogativa è stata abrogata dall'art. 29 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[8] Comma modificato dall'art. 47 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 e abrogato dall'art. 75 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[9] Comma così modificato dall'art. 47 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[10] Comma abrogato dall'art. 75 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 58 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[13] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[14] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 13 ottobre 2022, n. 15.

[15] Comma aggiunto dall'art. 48 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[16] Lettera aggiunta dall'art. 17 della L.R. 13 ottobre 2022, n. 15.

[17] Lettera aggiunta dall'art. 64 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[18] Comma abrogato dall'art. 75 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[19] Lettera aggiunta dall'art. 65 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[20] Lettera abrogata dall'art. 75 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[21] Comma modificato dall'art. 49 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2. La lett. c) è stata abrogata dall'art. 75 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[22] Lettera aggiunta dall'art. 12 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[23] Lettera così sostituita dall'art. 66 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[24] Lettera così sostituita dall'art. 66 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[25] Lettera aggiunta dall'art. 66 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[26] Lettera aggiunta dall'art. 66 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[27] Lettera aggiunta dall'art. 46 della L.R. 28 luglio 2017, n. 16.

[28] Comma aggiunto dall'art. 66 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[29] Comma sostituito dall'art. 50 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 e abrogato dall'art. 49 della L.R. 28 luglio 2017, n. 16.

[30] Lettera così modificata dall'art. 51 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[31] Lettera così modificata dall'art. 51 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[32] Rubrica così sostituita dall'art. 52 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[33] Lettera abrogata dall'art. 52 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[34] Lettera abrogata dall'art. 52 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[35] Lettera abrogata dall'art. 52 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[36] Lettera abrogata dall'art. 52 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[37] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

[38] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

[39] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

[40] Comma aggiunto dall'art. 52 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[41] Lettera aggiunta dall'art. 49 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[42] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[43] Lettera abrogata dall'art. 49 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[44] Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 12 aprile 2021, n. 7.

[45] Comma già modificato dall'art. 34 della L.R. 3 luglio 2017, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 12 aprile 2021, n. 7.

[46] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 11 gennaio 2019, n. 1.

[47] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 11 gennaio 2019, n. 1.

[48] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

[49] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[50] Lettera così sostituita dall'art. 15 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[51] Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[52] Lettera così sostituita dall'art. 15 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[53] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[54] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[55] Lettera aggiunta dall'art. 15 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[56] Lettera così modificata dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[57] Lettera così modificata dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[58] Comma così sostituito dall'art. 75 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9. La Corte costituzionale, con sentenza 26 luglio 2024. n. 151, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica, nella parte in cui dispone che «[s]ono conferiti, inoltre, alle province e città metropolitane le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti alla Regione dall’articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006».

[59] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[60] Lettera aggiunta dall'art. 20 della L.R. 27 aprile 2016, n. 8.

[61] Comma così modificato dall'art. 53 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[62] Comma modificato dall'art. 53 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 e abrogato dall'art. 20 della L.R. 27 aprile 2016, n. 8.

[63] Lettera aggiunta dall'art. 12 della L.R. 11 gennaio 2019, n. 1.

[64] Lettera aggiunta dall'art. 12 della L.R. 11 gennaio 2019, n. 1.

[65] Lettera aggiunta dall'art. 67 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[66] Periodo abrogato dall'art. 75 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[67] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 36.

[68] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 36.

[69] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 36.

[70] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 36.

[71] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

[72] Lettera abrogata dall'art. 54 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[73] Lettera abrogata dall'art. 54 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[74] Comma aggiunto dall'art. 54 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[75] Lettera abrogata dall'art. 54 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[76] Lettera aggiunta dall'art. 12 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[77] Comma aggiunto dall'art. 54 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[78] Articolo così modificato dall'art. 68 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[79] Articolo abrogato dall'art. 75 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[80] Comma abrogato dall'art. 75 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[81] Comma abrogato dall'art. 75 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[82] Articolo così modificato dall'art. 55 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[83] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[84] Lettera aggiunta dall'art. 69 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[85] Articolo così modificato dall'art. 56 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[86] Articolo abrogato dall'art. 57 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[87] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[88] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 7 agosto 2009, n. 3.