Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 programmazione economica |
Data: | 02/02/2022 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 13, comma 47 della legge regionale n. 17 del 2021. |
Art. 2. Entrata in vigore. |
§ 5.3.26 - L.R. 2 febbraio 2022, n. 2.
Sostituzione dell'articolo 13, comma 47, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale).
(B.U. 3 febbraio 2022, n. 5)
Art. 1. Modifiche all'articolo 13, comma 47 della
1. Il comma 47 dell'articolo 13 della
"47. Nel mare territoriale della Sardegna, a decorrere dal 15 aprile 2022, è vietato il prelievo, la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (Paracentrotus lividus) e dei relativi prodotti derivati freschi, per un periodo di tre anni e comunque fino alla data del 30 aprile 2025.".
Art. 2. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).