§ 5.3.26 - L.R. 2 febbraio 2022, n. 2.
Sostituzione dell'articolo 13, comma 47, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 programmazione economica
Data:02/02/2022
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 13, comma 47 della legge regionale n. 17 del 2021.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 5.3.26 - L.R. 2 febbraio 2022, n. 2.

Sostituzione dell'articolo 13, comma 47, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale).

(B.U. 3 febbraio 2022, n. 5)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 13, comma 47 della legge regionale n. 17 del 2021.

1. Il comma 47 dell'articolo 13 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) è così sostituito:

"47. Nel mare territoriale della Sardegna, a decorrere dal 15 aprile 2022, è vietato il prelievo, la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (Paracentrotus lividus) e dei relativi prodotti derivati freschi, per un periodo di tre anni e comunque fino alla data del 30 aprile 2025.".

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).