§ 1.4.123 - L.R. 12 aprile 2021, n. 7.
Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:12/04/2021
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Riforma dell'assetto territoriale complessivo
Art. 3.  Città metropolitana di Sassari
Art. 4.  Modifica della circoscrizione territoriale della Città metropolitana di Cagliari
Art. 5.  Province del Nord-Est Sardegna, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e modifica della circoscrizione territoriale della Provincia di Nuoro e conferma della circoscrizione [...]
Art. 6.  Accertamento della volontà dei territori interessati
Art. 7.  Unioni di province
Art. 8.  Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2016 (Oggetto e finalità)
Art. 9.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2016 (Definizioni)
Art. 10.  Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 2 del 2016 (Politiche regionali)
Art. 11.  Modifica dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2016 (Ambiti territoriali strategici e programmazione regionale)
Art. 12.  Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2016 (Unioni di comuni)
Art. 13.  Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2016 (Rete metropolitana)
Art. 14.  Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2016 (Finanziamenti per l'esercizio associato di funzioni)
Art. 15.  Modifiche della rubrica del titolo III e del capo I del titolo III della legge regionale n. 2 del 2016
Art. 16.  Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 2 del 2016 (Funzioni della Città metropolitana)
Art. 17.  Modifica dell'articolo 23 della legge regionale n. 2 del 2016 (Decentramento e partecipazione)
Art. 18.  Modifica dell'articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2016 (Riordino delle circoscrizioni provinciali)
Art. 19.  Modifica dell'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016 (Circoscrizioni provinciali)
Art. 20.  Modifica dell'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2016 (Presidente)
Art. 21.  Modifica dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 (Consiglio provinciale)
Art. 22.  Modifica dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016 (Funzioni)
Art. 23.  Successione e fase transitoria
Art. 24.  Modifica dell'articolo 40 della legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo - funzioni della Regione. Norma transitoria
Art. 25.  Modifiche dell'articolo 41 della legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo -funzioni dei comuni
Art. 26.  Svolgimento ed indizione delle consultazioni elettorali comunali per l'anno 2021
Art. 27.  Norma finanziaria
Art. 28.  Entrata in vigore


§ 1.4.123 - L.R. 12 aprile 2021, n. 7. [1]

Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali.

(B.U. 15 aprile 2021, n. 24)

 

Capo I

Riassetto territoriale, accertamento della volontà dei territori interessati, Unioni di province

 

Art. 1. Finalità

1. La presente legge, nell'esercizio della competenza legislativa di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), e all'articolo 43 dello Statuto speciale per la Sardegna, in attuazione degli articoli 5 e 114 e 116 della Costituzione, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e in armonia con quanto previsto dalla Carta europea dell'autonomia locale, riforma la disciplina dell'assetto degli enti di area vasta della Sardegna in coerenza con le identità storico-culturali dei singoli territori, al fine di realizzare un equilibrio territoriale tra le diverse aree della Regione e di promuovere opportunità di sviluppo e di crescita uniformi e omogenee nell'Isola.

 

     Art. 2. Riforma dell'assetto territoriale complessivo

1. Con la presente legge è riformato l'assetto territoriale complessivo definito ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) secondo quanto disposto dal presente articolo:

a) è istituita la Città metropolitana di Sassari con le finalità generali previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni);

b) è modificata la circoscrizione territoriale della Città metropolitana di Cagliari;

c) sono istituite le Province del Nord-Est Sardegna, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano;

d) è modificata la circoscrizione territoriale della Provincia di Nuoro;

d bis) è confermata la circoscrizione territoriale della Provincia di Oristano.

2. Conseguentemente a quanto disposto dal comma 1, sono soppresse le Province di Sassari e del Sud Sardegna.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale aggiorna lo schema di riforma dell'assetto territoriale della Regione che risulta articolato nelle Città metropolitane di Cagliari e Sassari e nelle Province di Nuoro, Oristano, Nord-Est Sardegna, Ogliastra, Sulcis Iglesiente e Medio Campidano. Lo schema, determinato in base a quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

     Art. 3. Città metropolitana di Sassari

1. Fanno parte della città metropolitana di Sassari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), oltre al Comune di Sassari, i seguenti Comuni: Alghero, Anela, Ardara, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Bultei, Bulzi, Burgos, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Erula, Esporlatu, Florinas, Giave, Illorai, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Mores, Muros, Nughedu San Nicolò, Nule, Nulvi, Olmedo, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Santa Maria Coghinas, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Stintino, Tergu, Thiesi, Tissi, Torralba, Tula, Uri, Usini, Valledoria, Viddalba e Villanova Monteleone.

2. Alla Città metropolitana di Sassari sono attribuite, oltre alle funzioni fondamentali ad essa proprie, le funzioni in capo alla soppressa Provincia di Sassari e le funzioni provinciali attribuite alle unioni di comuni fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Modifica della circoscrizione territoriale della Città metropolitana di Cagliari

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), fanno parte della Città metropolitana di Cagliari, oltre ai comuni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016, anche i Comuni di Armungia, Ballao, Barrali, Burcei, Castiadas, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Donori, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Genoni, Gergei, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Isili, Mandas, Monastir, Muravera, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Orroli, Ortacesus, Pimentel, Sadali, Samatzai, San Basilio, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Sant'Andrea Frius, Selegas, Senorbì, Serdiana, Serri, Seui, Siliqua, Silius, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Ussana, Vallermosa, Villanova Tulo, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor e Villaspeciosa.

2. Con riferimento alla modifica della circoscrizione territoriale di cui al comma 1, alla Città metropolitana di Cagliari sono attribuite le funzioni in capo alla soppressa Provincia del Sud Sardegna e le funzioni provinciali attribuite alle unioni di comuni fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Province del Nord-Est Sardegna, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e modifica della circoscrizione territoriale della Provincia di Nuoro e conferma della circoscrizione territoriale della Provincia di Oristano

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), le circoscrizioni territoriali delle Province del Nord-Est Sardegna, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano, risultano così composte:

a) la circoscrizione territoriale della Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna, con capoluogo nei Comuni di Olbia e Tempio, è composta dai seguenti Comuni: Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, San Teodoro, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola, i quali sono conseguentemente esclusi dalla circoscrizione territoriale della soppressa Provincia di Sassari;

b) la circoscrizione territoriale della Provincia dell'Ogliastra con capoluogo nei Comuni di Tortolì e Lanusei è composta dai seguenti Comuni: Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai e Villagrande Strisaili, i quali sono conseguentemente esclusi dalle circoscrizioni territoriali della Provincia di Nuoro e della soppressa Provincia del Sud Sardegna;

c) la circoscrizione territoriale della Provincia del Sulcis Iglesiente, con capoluogo nei Comuni di Carbonia e Iglesias, è composta dai seguenti Comuni: Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Tratalias, Villamassargia e Villaperuccio, i quali sono conseguentemente esclusi dalla circoscrizione territoriale della soppressa Provincia del Sud Sardegna;

d) la circoscrizione territoriale della Provincia del Medio Campidano, con capoluogo nei Comuni di Sanluri e Villacidro è composta dai seguenti Comuni: Arbus, Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Gonnosfanadiga, Guspini, Las Plassas, Lunamatrona, Pabillonis, Pauli Arbarei, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villacidro, Villamar, Villanovaforru e Villanovafranca, i quali sono conseguentemente esclusi dalla circoscrizione territoriale della soppressa Provincia del Sud Sardegna.

2. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), la circoscrizione territoriale della Provincia di Nuoro risulta composta dai Comuni di: Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Desulo, Dorgali, Dualchi, Fonni, Gadoni, Galtellì, Gavoi, Irgoli, Lei, Loculi, Lodé, Lodine, Lula, Macomer, Mamoiada, Meana Sardo, Noragugume, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onanì, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Ortueri, Orune, Osidda, Ottana, Ovodda, Posada, Sarule, Seulo, Silanus, Sindia, Siniscola, Sorgono, Teti, Tiana, Tonara e Torpè.

2 bis. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d bis) la Provincia di Oristano, avente Capoluogo di provincia Oristano, si compone dei seguenti Comuni: Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Bosa, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Magomadas, Marrubiu, Masullas, Milis, Modolo, Mogorella, Mogoro, Montresta, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Sagama, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Soddì, Solarussa, Sorradile, Suni, Tadasuni, Terralba, Tinnura, Tramatza, Tresnuraghes, Ula Tirso, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu.

 

     Art. 6. Accertamento della volontà dei territori interessati

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS dello schema di riforma dell'assetto territoriale di cui all'articolo 2, comma 3, ciascun comune di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 5 può esercitare l'iniziativa per il distacco rispettivamente dalla città metropolitana o dalla provincia nella quale è incluso sulla base dello schema di assetto territoriale, con deliberazione del rispettivo consiglio comunale adottata all'unanimità e optare per l'accorpamento alla circoscrizione territoriale di una città metropolitana o di una provincia limitrofa; deve essere garantita la continuità territoriale tra il comune che esercita l'iniziativa di distacco e l'ente al quale si chiede di aderire. La deliberazione del consiglio comunale è immediatamente comunicata alla Giunta regionale.

2. Si procede a referendum consultivo delle popolazioni dei comuni che hanno esercitato l'iniziativa per il distacco qualora i rispettivi consigli comunali abbiano deliberato senza raggiungere l'unanimità; in tal caso la deliberazione del consiglio comunale è immediatamente comunicata alla Giunta regionale e entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Presidente della Regione con proprio decreto indìce, in un'unica tornata per tutti i comuni interessati, i referendum e i relativi comizi che devono svolgersi entro i trenta giorni successivi all'indizione. Per la disciplina relativa all'avviso agli elettori si applica l'articolo 24 della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58 (Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni).

3. Si procede in ogni caso a referendum consultivo qualora vi faccia richiesta almeno un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune; in tal caso, il deposito delle relative richieste con l'allegata documentazione deve avvenire presso gli uffici del comune entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1; entro i successivi cinque giorni gli uffici del comune, verificata l'iscrizione alle liste elettorali dei soggetti richiedenti il referendum, trasmettono le richieste all'Ufficio regionale del referendum di cui all'articolo 6 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna); l'Ufficio regionale del referendum, scaduto il termine per la trasmissione delle richieste, verifica, entro i quarantacinque giorni successivi, le operazioni di computo e controllo di regolarità delle firme e la sussistenza dei requisiti di continuità territoriale di cui al comma 1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto per la conclusione delle operazioni di verifica da parte dell'Ufficio regionale del referendum, il Presidente della Regione con proprio decreto indìce, in un'unica tornata per tutti i comuni interessati, i referendum e i relativi comizi che devono svolgersi entro i successivi trenta giorni.

4. Il quesito o i quesiti da sottoporre a referendum espressi in un'unica scheda sono indicati, sulla base delle formule stabilite ai sensi del comma 6, nella deliberazione del consiglio comunale o nella richiesta di referendum da parte degli elettori nel caso in cui il consiglio comunale non abbia deliberato entro il termine di cui al comma 1. La proposta sottoposta a referendum è approvata se partecipa al voto la metà più uno degli aventi diritto e se ottiene la risposta affermativa della maggioranza dei voti validi.

5. Entro trenta giorni dalla data di svolgimento dei referendum o dalla scadenza dell'ultimo termine utile per la loro richiesta in caso di mancanza di istanze, la Giunta regionale conferma lo schema di riforma dell'assetto territoriale di cui all'articolo 2, comma 3 o lo approva con le modifiche derivanti dalle volontà espresse dei consigli comunali o del corpo elettorale. Lo schema di riforma dell'assetto territoriale definitivo è pubblicato nel BURAS entro cinque giorni dalla data di approvazione.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge, il referendum si svolge secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, commi terzo e quarto, all'articolo 6, comma ottavo, all'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 1957 e secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, all'articolo 23, commi 2, 6, 7, 8, agli articoli, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 della legge regionale n. 58 del 1986 in quanto compatibili. Ove tali disposizioni prevedano quesiti e voti affermativi e negativi il riferimento deve intendersi alle formule alternative poste in votazione. Il modello della scheda per il referendum, le formule alternative da porre in votazione, il modello dei fogli per la raccolta delle firme, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. Unioni di province

1. Le province possono associarsi in unioni di province.

2. L'unione delle province è costituita da province contermini, fino ad un massimo di tre, per la gestione associata di funzioni e servizi.

3. Ogni provincia può far parte di una sola unione di province. Le unioni di province possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con le singole province.

4. Lo schema di statuto che definisce gli organi, la sede legale, le modalità di funzionamento, le funzioni e i servizi da esercitare in forma associata è approvato dai consigli provinciali partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

5. All'unione sono conferite dalle province partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'unione di province non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dalle singole province partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. Le province possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di cui fanno parte.

 

Capo II

Modifiche della legge regionale n. 2 del 2016

(Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)

 

     Art. 8. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2016 (Oggetto e finalità)

1. L'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2016 è così modificato:

a) al comma 3 le parole "la città metropolitana" sono sostituite con le parole "le città metropolitane";

b) al comma 6 le parole "della città metropolitana" sono sostituite con le parole "delle città metropolitane".

 

     Art. 9. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2016 (Definizioni)

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2016 è così modificato:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "per "b) città metropolitana" l'ente locale di cui all'articolo 114 della Costituzione";

b) le lettere e) e g) del comma 1 sono abrogate;

c) alla lettera f) del comma 1 le parole "a seguito della definitiva soppressione delle province" sono soppresse;

d) alla lettera h) le parole "di Carbonia Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia Tempio" sono soppresse.

 

     Art. 10. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 2 del 2016 (Politiche regionali)

1. All'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 2 del 2016, le parole "e delle zone omogenee" sono soppresse.

 

     Art. 11. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2016 (Ambiti territoriali strategici e programmazione regionale)

1. All'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016, le parole "la città metropolitana di Cagliari" sono sostituite con le parole "le città metropolitane".

 

     Art. 12. Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2016 (Unioni di comuni)

1. All'articolo 7, della legge regionale n. 2 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, le parole "della Città metropolitana di Cagliari" sono sostituite con le parole "delle Città metropolitane";

b) la lettera c) del comma 3 è abrogata.

 

     Art. 13. Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2016 (Rete metropolitana)

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2016 è abrogato.

 

     Art. 14. Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2016 (Finanziamenti per l'esercizio associato di funzioni)

1. Alla lettera a), del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "della città metropolitana" sono sostituite dalle parole "delle città metropolitane";

b) le parole "fino al loro superamento" sono soppresse.

 

     Art. 15. Modifiche della rubrica del titolo III e del capo I del titolo III della legge regionale n. 2 del 2016

1. Il titolo III della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:

"Titolo III (Città metropolitane, norme transitorie in materia di province e in materia di polizia locale)".

2. Il capo I del titolo III della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente: "Norme per l'istituzione delle città metropolitane".

 

     Art. 16. Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 2 del 2016 (Funzioni della Città metropolitana)

1. L'articolo 22 della legge regionale n. 2 del 2016 è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Funzioni delle città metropolitane della Sardegna";

b) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: ", e la eventuale soluzione dei conflitti, il riparto dei beni, e i rapporti patrimoniali e finanziari tra il Comune di Sassari e i comuni limitrofi.".

 

     Art. 17. Modifica dell'articolo 23 della legge regionale n. 2 del 2016 (Decentramento e partecipazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini del decentramento delle funzioni comunali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), che prevede il mantenimento della Municipalità di Pirri ed il mantenimento della Municipalità della Nurra nel Comune di Sassari, con funzioni e organizzazione disciplinate dagli statuti comunali.".

 

     Art. 18. Modifica dell'articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2016 (Riordino delle circoscrizioni provinciali)

1. L'articolo 24 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il territorio della Sardegna, ad eccezione di quello delle città metropolitane è suddiviso nelle province riconosciute dallo statuto e dalla legge.";

b) il quarto e il quinto periodo del comma 7, dalle parole "Laddove nelle province" fino alle parole "presenti nella provincia", sono abrogati.

 

     Art. 19. Modifica dell'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016 (Circoscrizioni provinciali)

1. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016 è abrogato.

 

     Art. 20. Modifica dell'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2016 (Presidente)

1. Al comma 1, dell'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2016 le parole "assicurando adeguata rappresentanza alle zone omogenee per sovraintendere alle funzioni di cui all'articolo 25, comma 3" sono soppresse.

 

     Art. 21. Modifica dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 (Consiglio provinciale)

1. Il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016, è abrogato.

 

     Art. 22. Modifica dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016 (Funzioni)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016, le parole "e fino alla loro definitiva soppressione", sono soppresse.

 

Capo III

Norme transitorie

 

     Art. 23. Successione e fase transitoria

1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti inerenti all'istituzione della Città metropolitana di Sassari e delle Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano, alla conferma della circoscrizione territoriale di Oristano, e alle modifiche delle circoscrizioni territoriali della Città metropolitana di Cagliari e della Provincia di Nuoro. Tali adempimenti comprendono la disciplina della successione, ciascuno per la parte relativa al proprio territorio:

a) della Città metropolitana di Sassari e della Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna alla soppressa Provincia di Sassari;

b) della Provincia dell'Ogliastra alla Provincia di Nuoro e alla soppressa Provincia del Sud Sardegna;

c) delle Province del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e della Città metropolitana di Cagliari alla soppressa Provincia del Sud Sardegna.

2. La successione di cui al comma 1 comprende i rapporti riguardanti il personale, il patrimonio e le risorse strumentali e finanziarie in cui gli enti di nuova istituzione succedono a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, a far data dal subentro. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Gli adempimenti di cui al comma 1 riguardano anche la successione della Città metropolitana di Sassari nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla Rete metropolitana del nord Sardegna alla data del 31 dicembre 2023.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, nomina i commissari straordinari delle Province di Nuoro, Oristano, Sassari e Sud Sardegna. Con la medesima deliberazione sono nominati i sub commissari per le zone omogenee delle Province di Nuoro, Sassari e Sud Sardegna. Dalla data della nomina dei nuovi commissari decadono gli amministratori straordinari e i sub commissari delle Province di Nuoro, Oristano, Sassari e Sud Sardegna già nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 18 del 2019. I nuovi commissari oltre alla gestione dell'ente nella fase transitoria, pongono in essere gli adempimenti successori e liquidatori di cui al comma 4. Il Commissario straordinario della Provincia di Sassari pone in essere anche gli adempimenti relativi alla liquidazione della Rete metropolitana del nord Sardegna.

4. Al fine della liquidazione degli enti preesistenti e al subentro dei nuovi enti nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi in capo agli enti preesistenti, entro novanta giorni dalla data di nomina, i commissari di cui al comma 3, per gli enti territoriali di riferimento, trasmettono all'Assessore regionale competente in materia di enti locali, secondo le indicazioni dallo stesso impartite con apposito decreto:

a) l'elenco delle funzioni amministrative;

b) l'elenco dei procedimenti in corso;

c) l'elenco dei beni mobili e di quelli immobili, specificando in quale ambito territoriale tali beni insistano;

d) il rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio finanziario;

e) la situazione di bilancio aggiornata;

f) l'elenco del personale, suddiviso per categoria, a tempo indeterminato, determinato e con altre tipologie di contratti di lavoro e con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva e distinto per funzione secondo la struttura del bilancio di previsione;

g) l'elenco del personale eventualmente impiegato presso società in house.

5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 4, nel rispetto, in quanto compatibili, delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 56 del 2014, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, e previa intesa in sede di Conferenza permanente Regioni - enti locali, approva con propria deliberazione i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strutturali, organizzative e dei procedimenti e contratti in essere che sono trasferiti dagli enti preesistenti a quelli di cui alla presente legge, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, quelli a tempo determinato in corso al momento del trasferimento e quelli di altra tipologia di contratti di lavoro, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni trasferite dalla presente legge.

Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3, 4 dell'articolo 70 della legge regionale n. 2 del 2016.

6. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 5, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentite, riguardo al personale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono operati i trasferimenti dagli enti preesistenti a quelli di cui alla presente legge, con riferimento ai beni immobili, al personale e ai procedimenti in corso.

7. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 sono nominati i Commissari straordinari delle nuove Province della Gallura Nord-Est Sardegna, Ogliastra, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano e della Città metropolitana di Sassari. Per la gestione ordinaria degli enti affidati sono confermati i commissari straordinari di cui al comma 3, compreso il Sindaco metropolitano di Cagliari che assume il ruolo di Commissario straordinario. Tutti i commissari, d'intesa con l'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, pongono in essere tutti gli adempimenti propedeutici e comunque connessi con l'istituzione dei nuovi enti territoriali e la successione agli enti preesistenti, in conformità con gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta regionale e restano in carica sino all'insediamento dei relativi organi di governo. I commissari straordinari delle soppresse Province del Sud Sardegna e di Sassari rimangono in carica per la gestione ordinaria e le attività di liquidazione fino alla conclusione di tali attività.

7 bis. Per la nomina dei commissari e sub commissari di cui ai commi 3 e 7, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2005.

8. [Abrogato].

9. Nelle more dell'effettivo subentro degli enti territoriali di cui alla presente legge agli enti preesistenti nelle funzioni loro attribuite a seguito della riforma dell'assetto territoriale complessivo, gli adempimenti relativi alla programmazione e all'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione territoriale restano in capo ai soggetti attuatori individuati nei relativi accordi di programma. Tale disposizione si applica, nelle more dell'effettivo subentro degli enti territoriali di cui alla presente legge, anche al nuovo ciclo 2021-2027 della programmazione territoriale regionale, nazionale ed europea.

10. In attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione, sentita la Rete metropolitana del nord Sardegna, predispone un atto di indirizzo ed un programma di interventi, a valere sulle risorse del nuovo ciclo 2021-2027 della programmazione territoriale regionale, nazionale ed europea, finalizzato a contrastare e superare il disequilibrio territoriale determinatosi a scapito dell'area metropolitana del sassarese in conseguenza dei ritardi intervenuti nell'operatività della Città metropolitana di Sassari, istituita dalla presente legge, e della mancata attuazione dei previsti meccanismi di riequilibrio.

11. Nelle more di un'organica riforma in materia di unioni di comuni e comunità montane, le stesse sono costituite tra comuni appartenenti alla medesima provincia o città metropolitana, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2016.

12. Gli articoli 18, 19, 20 e 21 della legge regionale n. 2 del 2016 si applicano, in quanto compatibili, all'istituzione ed al funzionamento della Città metropolitana di Sassari; il rinvio all'articolo 18, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 2 del 2016, deve intendersi riferito alle società in house della soppressa Provincia di Sassari.

13. Entro trenta giorni dalla data di operatività delle nuove province e delle città metropolitane, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente nomina le Commissioni per l'abilitazione per l'esercizio della caccia, di cui all'articolo 43 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), sulla base delle nuove perimetrazioni territoriali.

 

Capo IV

Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo

 

     Art. 24. Modifica dell'articolo 40 della legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo - funzioni della Regione. Norma transitoria

1. Nelle more della riforma degli enti locali della Sardegna e dell'attribuzione delle funzioni alle province, l'articolo 40 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) è sostituito dal seguente:

"Art. 40 (Demanio marittimo. Funzioni della Regione)

1. Spetta alla Regione la disciplina e, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, l'adozione degli atti generali di indirizzo per la redazione dei Piani comunali di utilizzazione dei litorali.

2. Spettano inoltre alla Regione:

a) il rilascio di tutte le concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite allo Stato;

b) il rilascio delle concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale.".

 

     Art. 25. Modifiche dell'articolo 41 della legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo -funzioni dei comuni

1. All'articolo 41 della legge regionale n. 9 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, lettere a), b) e c) è sostituito dal seguente:

"1. Sono attribuite ai comuni le sole funzioni in materia di elaborazione ed approvazione dei Piani di utilizzazione dei litorali.";

b) la lettera c bis) del comma 1, aggiunta dall'articolo 34, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017 n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994) è abrogata.

 

Capo V

Disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali, norma finanziaria ed entrata in vigore

 

     Art. 26. Svolgimento ed indizione delle consultazioni elettorali comunali per l'anno 2021

1. In considerazione della situazione eccezionale determinata dall'epidemia da Covid-19, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste nel territorio della Sardegna per il turno annuale ordinario, limitatamente all'anno 2021, si tengono in una domenica e successivo lunedì compresi tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione delle elezioni comunali e provinciali).

2. Sono inserite nel turno di cui al comma 1 anche le elezioni nei comuni in cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni sono verificate entro il settimo giorno precedente a quello in cui la Giunta regionale convoca i comizi elettorali.

 

     Art. 27. Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati in euro 796.000 per l'anno 2021 e in euro 835.000 annui a decorrere dall'anno 2022 (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante pari utilizzo dell'accantonamento "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative" iscritto per i medesimi anni in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2021-2023 e, a decorrere dall'anno 2024, con leggi annuali di bilancio regionale.

3. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2021-2023 sono apportate le seguenti variazioni:

SPESA

in aumento

missione 18 - programma 01 - titolo 1

2021 euro 796.000

2022 euro 835.000

2023 euro 835.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1

2021 euro 796.000

2022 euro 835.000

2023 euro 835.000.

 

     Art. 28. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAS.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dall'art. 2 della L.R. 26 giugno 2024, n. 4.