Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali: consiglio e giunta |
Data: | 12/07/2019 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione |
Art. 2. Rideterminazione |
Art. 3. Montante contributivo |
Art. 4. Assegni indiretti |
Art. 5. Rivalutazione |
Art. 6. Norma finanziaria |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 1.2.48 - L.R. 12 luglio 2019, n. 11.
Disposizioni in materia di status di consigliere regionale.
(B.U. 18 luglio 2019, n. 32)
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione
1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 1, commi 965, 966 e 967, della
Art. 2. Rideterminazione
1. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge gli assegni vitalizi diretti e indiretti in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati "assegni vitalizi", considerato il loro importo lordo.
2. La rideterminazione degli assegni vitalizi è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, relativa all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza. Per età anagrafiche di percezione del trattamento inferiori a quarantacinque anni sono applicati i coefficienti relativi a quarantacinque anni di età; per età anagrafiche superiori ai settantasette anni sono applicati i coefficienti relativi a settantasette anni di età.
3. Ai fini della rideterminazione le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere e il numero dei mesi.
4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio in corso di erogazione, non ancora erogato o sospeso, le aliquote di cui alla tabella 2 allegata, approvate dalla Conferenza delle regioni del 3 aprile 2019 e individuate in ragione della differenza espressa in termini percentuali tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3.
5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del presente articolo non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.
6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminati ai sensi del presente articolo al momento dell'applicazione della presente legge, sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1) dell'Intesa, le aliquote base della tabella 2 sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.
7. Qualora l'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato con le aliquote di cui alla tabella 2 ai sensi del comma 4, non si applica la medesima tabella.
8. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può, comunque, superare l'importo dell'assegno vitalizio in erogazione.
Art. 3. Montante contributivo
1. Il montante contributivo è calcolato sulla base dei seguenti dati individuali:
a) periodi di contribuzione, eventualmente anche per più periodi non consecutivi;
b) contribuzione di reversibilità;
c) contributi ordinari effettivamente versati e contributi volontari versati per il completamento della legislatura;
d) prima data di erogazione del vitalizio; in caso di sospensione del vitalizio dovuta a rielezione, con versamento di ulteriori contributi, occorre fare riferimento anche alla data della ripresa dell'erogazione del vitalizio; e) data di nascita;
f) titolarità del vitalizio, diretto o indiretto.
2. La base imponibile contributiva, per ragioni di armonizzazione dei sistemi, è determinata con la maggiorazione di cui all'articolo 43 del
3. La quota di contributi a carico dell'ente è pari a 2,75 volte il contributo a carico del consigliere.
4. I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi secondo il calendario solare.
5. Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.
6. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, gli assegni vitalizi sono considerati separatamente, rivalutando ciascun montante di anno in anno fino all'anno precedente la percezione.
Art. 4. Assegni indiretti
1. L'assegno indiretto è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dal "Regolamento della Cassa di previdenza per i consiglieri regionali" e dal "Regolamento per gli assegni vitalizi dei consiglieri regionali eletti fino alla XIV legislatura".
Art. 5. Rivalutazione
1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni indiretti come derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 6. Norma finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.
Art. 7. Entrata in vigore
1. La rideterminazione degli assegni vitalizi, come individuati sulla base della disciplina di cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal 1° gennaio 2020.
2. A partire dalla decorrenza degli effetti di cui al comma 1, sono disapplicate le norme del "Regolamento della Cassa di previdenza per i consiglieri regionali" e del "Regolamento per gli assegni vitalizi dei consiglieri regionali eletti fino alla XIV legislatura" in contrasto con le disposizioni della presente legge.
[1] Comma così modificato dall'art. 35 della