Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 12/03/2020 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia finanziaria e contabile |
Art. 2. Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali |
Art. 3. Disposizioni in materia di ambiente e territorio |
Art. 4. Disposizioni in materia di sostegno alle attività economiche, politiche del lavoro e al turismo |
Art. 5. Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali |
Art. 6. Misure urgenti a seguito della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale |
Art. 7. Disposizioni in materia di pubblica istruzione, cultura, sport e spettacolo |
Art. 8. Norma finanziaria |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 5.2.276 - L.R. 12 marzo 2020, n. 10.
Legge di stabilità 2020.
(B.U. 13 marzo 2020, n. 13)
Art. 1. Disposizioni in materia finanziaria e contabile
1. Ai fini del recepimento dei programmi finanziati con il concorso dell'Unione europea sia a gestione diretta che concorrente, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione bilancio, credito e assetto del territorio, ripartisce gli stanziamenti tra le linee di intervento di cui alla programmazione comunitaria secondo il cronoprogramma della spesa valutata dalla Regione (missione 01 - programma 12).
2. Le autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone un rifinanziamento, una riduzione o una rimodulazione ai sensi delle lettere b), c) e d) del terzo capoverso del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al
Art. 2. Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali
1. Il fondo di cui all'articolo 10 della
a) euro 484.705.120 a favore dei comuni;
b) euro 65.565.880 a favore degli enti individuati dall'articolo 16 della
c) euro 600.000 a favore della provincia di Nuoro per il funzionamento del museo MAN;
d) euro 600.000 per gli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui alla
e) euro 1.400.000 a favore della città metropolitana di Cagliari per le finalità di cui all'articolo 1, comma 23, della
2. Una quota pari a euro 600.000 delle risorse del fondo di cui al comma 1, lettera a), destinate alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 16 della
3. Per le finalità di cui all'articolo 40 della
4. A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in considerazione del blocco dell'attività amministrativa degli uffici della Regione autonoma della Sardegna e di quelli delle amministrazioni locali, i termini di scadenza relativi a qualsiasi bando, procedure concorsuali, avvisi pubblici, presentazione di rendicontazioni da parte di enti pubblici e/o privati cittadini, relativi a qualsiasi fonte di finanziamento sono prorogati al 31 luglio 2020.
5. I termini dall'articolo 31, comma 5, della
Art. 3. Disposizioni in materia di ambiente e territorio
1. Per l'attuazione della direttiva 91/676/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e la realizzazione delle attività propedeutiche alla delimitazione delle nuove zone vulnerabili da nitrati di origine agricola nel territorio della Regione, e per l'adozione e l'attuazione dei relativi programmi d'azione, è autorizzata la spesa in favore degli enti a ciò competenti di euro 200.000 per il triennio negli anni 2020-2022 (missione 09 - programma 06 - titolo 1).
2. L'autorizzazione di spesa per gli anni 2020-2022 relativa agli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2) della
a) euro 4.000.000 a favore dei comuni con aree interessate da gravi forme di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile individuati con deliberazione della Giunta regionale;
b) euro 4.000.000 a favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione.
3. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2020 e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la realizzazione degli interventi previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti volti alla gestione integrata di rifiuti. Il programma di attuazione degli interventi è disposto dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente (missione 09 - programma- 03 - titolo 2 - capitolo SC04.1160).
4. Il comma 8 dell'articolo 5 della
"8. Per ciascuno degli anni 2020 e 2021 è autorizzata la spesa di euro 500.000 a favore della Provincia di Oristano per lo svolgimento delle attività istituzionali per la tutela dell'ambiente con particolare riferimento al controllo dell'attività di gestione dei rifiuti sul proprio territorio (missione 09 - programma - 02 - titolo 1 - capitolo SC08.7812)".
5. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 nell'anno 2020, euro 800.000 nell'anno 2021 ed euro 400.000 nell'anno 2022 per l'attuazione di interventi strutturali di conservazione e valorizzazione ambientale nelle aree di particolare interesse naturalistico compresa la Rete Natura 2000 (missione 09 programma 05 - titolo 2 - capitolo SC04.1752).
6. È autorizzata la spesa di euro 500.000 nel 2020, euro 800.000 nel 2021 ed euro 500.000 nel 2022 per contributi ai comuni destinati alle attività di gestione della posidonia depositata sui litorali finalizzata alla fruizione sostenibile del litorale ed al contrasto all'erosione costiera (missione 09 - programma 05 - titolo 1 - capitolo SC08.7647).
7. Per il supporto alla gestione e alla realizzazione di strumenti e programmi di educazione all'ambiente e alla sostenibilità è autorizzata la spesa valutata in euro 50.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (missione 09 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC04.1608).
8. Al comma 16 dell'articolo 4 della
Art. 4. Disposizioni in materia di sostegno alle attività economiche, politiche del lavoro e al turismo
1. Il comma 7 dell'articolo 1 della
"7. I proponenti delle istanze per il rilascio delle autorizzazioni uniche emesse ai sensi dell'articolo 20, comma 2 lettera e bis, della
2. Le spese per le attività istruttorie quali autorizzazioni, permessi o concessioni volti alla realizzazione e alla verifica di impianti di realizzazione di reti energetiche e di impianti per lo stoccaggio di prodotti e risorse energetiche di interesse regionale, quali oleodotti e gasdotti, con esclusione di metano in giacimenti, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo pari all'1 per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, si sia già conclusa l'istruttoria. Le entrate derivanti da tali oneri istruttori sono destinate alle attività di assistenza tecnica per le attività istruttorie sulle istanze presentate.
3. Il comma 11 bis dell'articolo 34 della
"11 bis. I posti vacanti di personale operaio nelle dotazioni organiche dei consorzi di bonifica sono coperti, nei limiti dei posti risultanti dal Piano di organizzazione variabile (POV) e delle risorse disponibili nel bilancio dei Consorzi, mediante la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro delle corrispondenti categorie di cui al comma 11 e secondo l'ordine di priorità da determinarsi con i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale. Per far fronte ai maggiori oneri per i consorzi di bonifica derivanti dall'applicazione della presente disposizione, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 2, della
4. È autorizzata, a valere sulle risorse recate dalla missione 16 - programma 01 - titolo 1, una spesa annua valutata in euro 157.000 quale contributo a favore dell'Agenzia Agris Sardegna per la gestione della banca regionale del germoplasma ai sensi dell'articolo 5 delle direttive di attuazione, approvate con
5. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 2.000.000 per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere le imprese artigiane coinvolte nel passaggio generazionale a favore dei figli dell'imprenditore o dei dipendenti da almeno cinque anni dell'impresa; i contributi sono concessi sotto forma di voucher, nella misura minima di euro 15.000, rivolti a consentire la fruizione da parte del successore di servizi finalizzati allo start up della propria esperienza imprenditoriale. I criteri e le modalità di concessione dei contributi sono definiti, in conformità a quanto previsto dalle norme statali ed europee in materia di aiuti di Stato, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato (missione 14 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.7901).
6. La Giunta regionale è autorizzata alla concessione di contributi alle imprese regionali operanti nei settori dell'artigianato e del commercio per il conseguimento delle certificazioni di qualità e di certificazioni e patentini necessari per lo svolgimento di attività specialistiche. La Giunta regionale è inoltre autorizzata alla concessione di contributi per il conseguimento e il mantenimento del riconoscimento di prodotto artigianale tipico disciplinato al titolo V, capo I, della
7. È riversata in conto del bilancio della Regione la somma di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 quali economie rivenienti dal bilancio dell'ASPAL da utilizzare, quale quota di cofinanziamento da parte della medesima Agenzia, per il progetto di implementazione del SIL Sardegna (missione 01 - programma 08 - titolo 2 - capitolo SC08.7571).
8. È autorizzata per l'anno 2020, la spesa di euro 400.000 a favore della Federazione Italiana Tennis, ovvero del diverso soggetto da essa designato per l'organizzazione dell'incontro relativo al turno finale di qualificazione della Coppa Davis tra l'Italia e la Corea del Sud tenutosi a Cagliari nelle giornate del 6 e 7 marzo 2020 (missione 06 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.8532).
9. Per le finalità di cui all'articolo 37 della
10. A valere sulle risorse già stanziate e impegnate nell'esercizio finanziario 2019 in conto competenza nella missione 07 - programma 01 - titolo 1, è autorizzata, a favore degli organismi beneficiari, la proroga fino al 31 dicembre 2020 delle manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico approvate con le determinazioni n. 1602/2019, n. 1603/2019 e n. 1639/2019 del direttore del servizio promozione dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio. Con deliberazione della Giunta regionale sono conseguentemente prorogati i termini per la presentazione delle relative rendicontazioni [2].
11. Nella
NOLEGGIO AUTOBUS 493909.
Art. 5. Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali
1. Per gli interventi di adeguamento dei sistemi informativi regionali, a seguito delle azioni di riforma del servizio sanitario regionale, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 500.000 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2021-2022 (missione 14 - programma 04 - titolo 2 - capitolo SC05.0045).
2. Il contributo di cui all'articolo 6, comma 4, della
3. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della
a) programma "Ritornare a casa";
b) programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla
c) azioni di integrazione socio-sanitaria;
d) interventi rivolti a persone affette da particolari patologie [3].
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, sentito il parere della competente Commissione consiliare che lo esprime entro trenta giorni, decorsi i quali lo stesso s'intende acquisito, definisce le linee di indirizzo triennali per la programmazione e gestione degli interventi per la non autosufficienza, le modalità e i criteri di riparto delle risorse, che costituiscono titolo per l'esigibilità dell'obbligazione, e individua gli strumenti di valutazione multidimensionale finalizzati alla definizione del progetto personalizzato. In sede di prima applicazione la programmazione delle risorse è riferita al biennio 2021-2022. Per l'anno 2020 le risorse sono assegnate ai comuni. Nelle linee di indirizzo triennali la Regione, concordandolo con i comuni, può promuovere, in via sperimentale, un progressivo passaggio ad una gestione associata degli interventi a livello di ambito PLUS al fine di consentire la razionale allocazione della spesa, la semplificazione dell'accesso ed una maggiore efficacia nell'erogazione delle risposte assistenziali. Le risorse degli interventi per la non autosufficienza sono assegnate in coerenza con i nuovi principi di programmazione e di competenza finanziaria potenziata e sono da imputare alle annualità in cui l'obbligazione viene in scadenza (missione 12 - programma 02 - titolo 1) [4].
5. La Regione verifica annualmente la corrispondenza tra le somme assegnate e il loro effettivo utilizzo e se, in sede di monitoraggio, sono accertate economie di spesa rispetto alle assegnazioni della seconda annualità precedente, queste sono compensate con la successiva erogazione. Le economie sui diversi programmi di spesa possono essere riprogrammate a favore degli altri programmi della non autosufficienza [5].
6. Al fine di garantire l'efficace gestione degli interventi per l'acquisizione di servizi di assistenza tecnica e delle figure professionali preposte alla valutazione e progettazione personalizzata degli interventi per la non autosufficienza, a decorrere dall'anno 2020, è autorizzata:
a) la spesa annua di euro 2.000.000 da assegnare agli enti gestori degli ambiti PLUS, da destinare al Punto unico di accesso (PUA), (missione 12 - programma 02 - titolo 1);
b) la spesa annua di euro 500.000 da assegnare alle aziende socio-sanitarie locali, ai fini del potenziamento delle Unità di valutazione territoriale (UVT), (missione 13 - programma 03 - titolo 1). La ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) avviene in ragione della popolazione residente [6].
7. [Le risorse iscritte per gli anni dal 2020 al 2022 in conto del Fondo regionale per il finanziamento e il sostegno economico a favore di persone e famiglie prive di reddito sono assegnate in ambito PLUS per la gestione associata degli interventi con i nuovi principi di programmazione e di competenza finanziaria potenziata e sono da imputare alle annualità in cui l'obbligazione viene in scadenza. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, definisce le linee di indirizzo triennali per la programmazione e gestione degli interventi e i criteri di riparto delle risorse che costituiscono titolo per l'esigibilità dell'obbligazione (missione 12 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC05.0680). In sede di prima applicazione e in attesa dell'adozione delle linee di indirizzo triennali, le risorse sono trasferite agli enti gestori, in acconto, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nella misura del 60 per cento del valore impegnato nell'ultimo anno] [7].
8. È autorizzata la spesa di euro 60.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Centro di giustizia minorile per la Sardegna, per la prosecuzione delle attività di mediazione penale, sia nell'ambito dei procedimenti civili a tutela dei minori, sia nell'ambito dei procedimenti penali a carico di imputati minorenni, al fine di garantire la riduzione e il superamento dei conflitti (missione 12 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC05.0754).
9. È autorizzata la spesa di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Centro di giustizia minorile per la Sardegna (Istituto penale per minorenni di Quartucciu e altri servizi minorili della giustizia ubicati nella Regione), per la realizzazione di attività finalizzate alla rieducazione e alla riabilitazione sociale dei minori inseriti nel circuito penale (missione 12 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC05.0754).
10. È autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 540.000 per il finanziamento dei progetti promossi dalla Cassa delle ammende a titolo di cofinanziamento e di finanziamento diretto in attuazione dell'accordo stipulato con la Conferenza delle regioni e delle province autonome il 26 luglio 2018 e di eventuali ulteriori successivi accordi o progetti (missione 12 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC08.8142) [8].
11. In attuazione dell'articolo 45, comma 1, del
Art. 6. Misure urgenti a seguito della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale
1. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 60.000.000 per l'adozione di misure straordinarie nel territorio regionale necessarie a seguito della diffusione epidemiologica da COVID-19.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono istituiti appositi fondi emergenza COVID-19 sulla missione 20 - programma 03 in ragione di euro 40.000.000 sul titolo 1 ed euro 20.000.000 sul titolo 2.
3. Le attività connesse alle misure straordinarie sono programmate e autorizzate con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione di concerto con l'Assessore competente in materia di programmazione e bilancio, sentiti gli Assessori competenti per materia.
Art. 7. Disposizioni in materia di pubblica istruzione, cultura, sport e spettacolo
1. Il termine di cui di cui all'articolo 8, comma 9, della
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 17, lettera b) della
3. Per le medesime finalità di cui all'articolo 11, comma 17, lettera a), della
4. Il comma 56 dell'articolo 11 della
"56. Al fine di garantire un adeguato sostegno finanziario alle associazioni/società sportive per la partecipazione ai campionati regionali nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 e/o per l'espletamento della propria attività è autorizzata, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la spesa di euro 4.500.000 a favore dei Comitati regionali delle federazioni sportive riconosciute dal CONI e/o dal Comitato italiano paralimpico (CIP), che abbiano atleti tesserati con le associazioni/società sportive affiliate per ciascuna federazione e regolarmente iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della
Art. 8. Norma finanziaria
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2020, 2021 e 2022 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi nel rispetto del
Art. 9. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con effetti finanziari dal 1° gennaio 2020
Allegati
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 21 della
[2] Comma già modificato dall'art. 13 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 9 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 9 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 9 della
[7] Comma abrogato dall'art. 1 della
[8] Comma così sostituito dall'art. 5 della