§ 5.2.276 - L.R. 12 marzo 2020, n. 10.
Legge di stabilità 2020.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:12/03/2020
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia finanziaria e contabile
Art. 2.  Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali
Art. 3.  Disposizioni in materia di ambiente e territorio
Art. 4.  Disposizioni in materia di sostegno alle attività economiche, politiche del lavoro e al turismo
Art. 5.  Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali
Art. 6.  Misure urgenti a seguito della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale
Art. 7.  Disposizioni in materia di pubblica istruzione, cultura, sport e spettacolo
Art. 8.  Norma finanziaria
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 5.2.276 - L.R. 12 marzo 2020, n. 10.

Legge di stabilità 2020.

(B.U. 13 marzo 2020, n. 13)

 

Art. 1. Disposizioni in materia finanziaria e contabile

1. Ai fini del recepimento dei programmi finanziati con il concorso dell'Unione europea sia a gestione diretta che concorrente, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione bilancio, credito e assetto del territorio, ripartisce gli stanziamenti tra le linee di intervento di cui alla programmazione comunitaria secondo il cronoprogramma della spesa valutata dalla Regione (missione 01 - programma 12).

2. Le autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone un rifinanziamento, una riduzione o una rimodulazione ai sensi delle lettere b), c) e d) del terzo capoverso del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)), sono determinate, per gli anni 2020-2022, nella misura indicata nelle allegate e corrispondenti tabelle A, B e C.

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali

1. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, è determinato in euro 552.871.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 (missione 18 - programma 01 - titolo 1; missione 09 - programma 01 - titolo 1; missione 05 - programma 02 - titolo 1). Il fondo è ripartito in:

a) euro 484.705.120 a favore dei comuni;

b) euro 65.565.880 a favore degli enti individuati dall'articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna);

c) euro 600.000 a favore della provincia di Nuoro per il funzionamento del museo MAN;

d) euro 600.000 per gli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui alla legge regionale 15 dicembre 2014, n. 33 (Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo) (missione 09 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC01.1092);

e) euro 1.400.000 a favore della città metropolitana di Cagliari per le finalità di cui all'articolo 1, comma 23, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32 (Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie) (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

2. Una quota pari a euro 600.000 delle risorse del fondo di cui al comma 1, lettera a), destinate alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2016, è attribuita per gli anni 2020, 2021 e 2022 a favore delle unioni dei comuni capofila dei progetti di programmazione territoriale rientranti nella strategia 5.8 del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2014-2019, attuati in associazione di più unioni di comuni, oppure alle unioni di comuni capofila di progetti di programmazione territoriale che coinvolgano città medie ed alla rete metropolitana del nord Sardegna, come definite ai sensi degli articoli 2 e 8 della legge regionale n. 2 del 2016, al fine di sostenere i costi inerenti al coordinamento e all'attuazione generale del progetto e quelli relativi ai costi del personale della centrale unica di committenza. I criteri di ripartizione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con la Conferenza Regione-enti locali (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

3. Per le finalità di cui all'articolo 40 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), è autorizzata la spesa di euro 12.000.000, di cui 1.000.000 per l'annualità 2020, 6.000.000 per l'annualità 2021 e 5.000.000 per l'annualità 2022 per il finanziamento degli interventi dei programmi integrati ammissibili proposti sul bando 2018, di cui euro 6.000.000 per la misura a), euro 1.900.000 per la misura b) ed euro 4.100.000 per la misura c) (missione 08 - programma 01 - titolo 2 - capitolo SC04.2630).

4. A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in considerazione del blocco dell'attività amministrativa degli uffici della Regione autonoma della Sardegna e di quelli delle amministrazioni locali, i termini di scadenza relativi a qualsiasi bando, procedure concorsuali, avvisi pubblici, presentazione di rendicontazioni da parte di enti pubblici e/o privati cittadini, relativi a qualsiasi fonte di finanziamento sono prorogati al 31 luglio 2020.

5. I termini dall'articolo 31, comma 5, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002) e dell'articolo 20, commi 16 e 29, della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), entro i quali la Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia effettua la verifica di coerenza degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti, sono sospesi per trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di ambiente e territorio

1. Per l'attuazione della direttiva 91/676/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e la realizzazione delle attività propedeutiche alla delimitazione delle nuove zone vulnerabili da nitrati di origine agricola nel territorio della Regione, e per l'adozione e l'attuazione dei relativi programmi d'azione, è autorizzata la spesa in favore degli enti a ciò competenti di euro 200.000 per il triennio negli anni 2020-2022 (missione 09 - programma 06 - titolo 1).

2. L'autorizzazione di spesa per gli anni 2020-2022 relativa agli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009) e successive modifiche ed integrazioni è determinata in euro 8.000.000 (missione 09 - programma 05 - titolo 1 - capitolo SC02.0890), così ripartita:

a) euro 4.000.000 a favore dei comuni con aree interessate da gravi forme di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile individuati con deliberazione della Giunta regionale;

b) euro 4.000.000 a favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione.

3. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2020 e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la realizzazione degli interventi previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti volti alla gestione integrata di rifiuti. Il programma di attuazione degli interventi è disposto dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente (missione 09 - programma- 03 - titolo 2 - capitolo SC04.1160).

4. Il comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019) è sostituito dal seguente:

"8. Per ciascuno degli anni 2020 e 2021 è autorizzata la spesa di euro 500.000 a favore della Provincia di Oristano per lo svolgimento delle attività istituzionali per la tutela dell'ambiente con particolare riferimento al controllo dell'attività di gestione dei rifiuti sul proprio territorio (missione 09 - programma - 02 - titolo 1 - capitolo SC08.7812)".

5. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 nell'anno 2020, euro 800.000 nell'anno 2021 ed euro 400.000 nell'anno 2022 per l'attuazione di interventi strutturali di conservazione e valorizzazione ambientale nelle aree di particolare interesse naturalistico compresa la Rete Natura 2000 (missione 09 programma 05 - titolo 2 - capitolo SC04.1752).

6. È autorizzata la spesa di euro 500.000 nel 2020, euro 800.000 nel 2021 ed euro 500.000 nel 2022 per contributi ai comuni destinati alle attività di gestione della posidonia depositata sui litorali finalizzata alla fruizione sostenibile del litorale ed al contrasto all'erosione costiera (missione 09 - programma 05 - titolo 1 - capitolo SC08.7647).

7. Per il supporto alla gestione e alla realizzazione di strumenti e programmi di educazione all'ambiente e alla sostenibilità è autorizzata la spesa valutata in euro 50.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (missione 09 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC04.1608).

8. Al comma 16 dell'articolo 4 della legge regionale n. 48 del 2018, dopo le parole "nell'ambito territoriale di riferimento" sono aggiunte le seguenti "degli enti amministrativi aderenti. A decorrere dall'anno 2023 si provvede nell'ambito dei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati con la legge di bilancio in conto della missione 10 - programma 02 - titolo 1.".

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di sostegno alle attività economiche, politiche del lavoro e al turismo

1. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012) è sostituto dal seguente:

"7. I proponenti delle istanze per il rilascio delle autorizzazioni uniche emesse ai sensi dell'articolo 20, comma 2 lettera e bis, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), sono tenuti al pagamento degli oneri istruttori, determinati con deliberazione della Giunta regionale. Le entrate derivanti da tali oneri istruttori sono destinate alle attività di supporto per l'aggiornamento del Piano energetico regionale, all'assistenza tecnica per le istruttorie, all'acquisto di beni necessari per il loro svolgimento e alle attività di supporto in materia di fonti energetiche rinnovabili, di gestione intelligente dell'energia, di efficienza energetica, di mobilità sostenibile e di adattamento ai cambiamenti climatici e al finanziamento o al cofinanziamento di progetti europei, statali e regionali con le predette finalità.".

2. Le spese per le attività istruttorie quali autorizzazioni, permessi o concessioni volti alla realizzazione e alla verifica di impianti di realizzazione di reti energetiche e di impianti per lo stoccaggio di prodotti e risorse energetiche di interesse regionale, quali oleodotti e gasdotti, con esclusione di metano in giacimenti, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo pari all'1 per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali, alla data di

entrata in vigore della presente legge, si sia già conclusa l'istruttoria. Le entrate derivanti da tali oneri istruttori sono destinate alle attività di assistenza tecnica per le attività istruttorie sulle istanze presentate.

3. Il comma 11 bis dell'articolo 34 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica) è sostituito dal seguente:

"11 bis. I posti vacanti di personale operaio nelle dotazioni organiche dei consorzi di bonifica sono coperti, nei limiti dei posti risultanti dal Piano di organizzazione variabile (POV) e delle risorse disponibili nel bilancio dei Consorzi, mediante la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro delle corrispondenti categorie di cui al comma 11 e secondo l'ordine di priorità da determinarsi con i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale. Per far fronte ai maggiori oneri per i consorzi di bonifica derivanti dall'applicazione della presente disposizione, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015) ed all'articolo 6 comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie) è incrementata di euro 1.000.000 per il 2020 e 2.000.000 nel 2021 e 2022 (missione 16 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC04.0201). Il personale operaio, incluso quello di cui al comma 11, può essere utilizzato mediante convenzione con altri enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, in attività di manutenzione del territorio, di tutela ambientale e protezione civile.".

4. È autorizzata, a valere sulle risorse recate dalla missione 16 - programma 01 - titolo 1, una spesa annua valutata in euro 157.000 quale contributo a favore dell'Agenzia Agris Sardegna per la gestione della banca regionale del germoplasma ai sensi dell'articolo 5 delle direttive di attuazione, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 54/11 del 6 dicembre 2017 in attuazione della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti).

5. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 2.000.000 per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere le imprese artigiane coinvolte nel passaggio generazionale a favore dei figli dell'imprenditore o dei dipendenti da almeno cinque anni dell'impresa; i contributi sono concessi sotto forma di voucher, nella misura minima di euro 15.000, rivolti a consentire la fruizione da parte del successore di servizi finalizzati allo start up della propria esperienza imprenditoriale. I criteri e le modalità di concessione dei contributi sono definiti, in conformità a quanto previsto dalle norme statali ed europee in materia di aiuti di Stato, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato (missione 14 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.7901).

6. La Giunta regionale è autorizzata alla concessione di contributi alle imprese regionali operanti nei settori dell'artigianato e del commercio per il conseguimento delle certificazioni di qualità e di certificazioni e patentini necessari per lo svolgimento di attività specialistiche. La Giunta regionale è inoltre autorizzata alla concessione di contributi per il conseguimento e il mantenimento del riconoscimento di prodotto artigianale tipico disciplinato al titolo V, capo I, della legge 27 dicembre 2023, n. 206 e del regolamento (UE) 2023/2411 del 18 ottobre 2023 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale competente, disciplina con apposite direttive le condizioni e le modalità di conferimento dei contributi. I contributi sono erogati conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e al quadro della normativa in materia di aiuti di Stato formato, in particolare, dal regolamento (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e dal regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per gli anni 2020, 2021 e 2022 (missione 14 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.7741) [1].

7. È riversata in conto del bilancio della Regione la somma di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 quali economie rivenienti dal bilancio dell'ASPAL da utilizzare, quale quota di cofinanziamento da parte della medesima Agenzia, per il progetto di implementazione del SIL Sardegna (missione 01 - programma 08 - titolo 2 - capitolo SC08.7571).

8. È autorizzata per l'anno 2020, la spesa di euro 400.000 a favore della Federazione Italiana Tennis, ovvero del diverso soggetto da essa designato per l'organizzazione dell'incontro relativo al turno finale di qualificazione della Coppa Davis tra l'Italia e la Corea del Sud tenutosi a Cagliari nelle giornate del 6 e 7 marzo 2020 (missione 06 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.8532).

9. Per le finalità di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione), concernente la concessione di contributi in conto interessi e in conto capitale in regime "de minimis" alle imprese artigiane e di contributi in conto canoni, relativamente ai contratti di leasing ai sensi dell'articolo 23 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 40.000.000 (missione 14 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.8533). La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia definisce le modalità e i criteri di ripartizione. La concessione dei contributi avviene in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali ed europee in materia di aiuti di Stato, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 nel rispetto dei principi e dei limiti previsti in tale regolamento.

10. A valere sulle risorse già stanziate e impegnate nell'esercizio finanziario 2019 in conto competenza nella missione 07 - programma 01 - titolo 1, è autorizzata, a favore degli organismi beneficiari, la proroga fino al 31 dicembre 2020 delle manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico approvate con le determinazioni n. 1602/2019, n. 1603/2019 e n. 1639/2019 del direttore del servizio promozione dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio. Con deliberazione della Giunta regionale sono conseguentemente prorogati i termini per la presentazione delle relative rendicontazioni [2].

11. Nella legge regionale 9 marzo 2020, n. 8 (Interventi urgenti a supporto e salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità nel sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna), nella tabella A codici Ateco della filiera turistica, è aggiunto il seguente codice:

NOLEGGIO AUTOBUS 493909.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali

1. Per gli interventi di adeguamento dei sistemi informativi regionali, a seguito delle azioni di riforma del servizio sanitario regionale, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 500.000 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2021-2022 (missione 14 - programma 04 - titolo 2 - capitolo SC05.0045).

2. Il contributo di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)) è rideterminato in euro 1.960.000 (missione 13 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC05.0350).

3. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007, è quantificata in complessivi euro 694.170.000 in ragione di euro 231.390.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Fondo per la non autosufficienza, da integrarsi con la quota delle risorse assegnate dal Fondo nazionale per la non autosufficienza è destinato all'attuazione dei seguenti programmi:

a) programma "Ritornare a casa";

b) programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), e interventi di potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di persone in condizione di non autosufficienza, fatta eccezione per quelli già finanziati attraverso il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007;

c) azioni di integrazione socio-sanitaria;

d) interventi rivolti a persone affette da particolari patologie [3].

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, sentito il parere della competente Commissione consiliare che lo esprime entro trenta giorni, decorsi i quali lo stesso s'intende acquisito, definisce le linee di indirizzo triennali per la programmazione e gestione degli interventi per la non autosufficienza, le modalità e i criteri di riparto delle risorse, che costituiscono titolo per l'esigibilità dell'obbligazione, e individua gli strumenti di valutazione multidimensionale finalizzati alla definizione del progetto personalizzato. In sede di prima applicazione la programmazione delle risorse è riferita al biennio 2021-2022. Per l'anno 2020 le risorse sono assegnate ai comuni. Nelle linee di indirizzo triennali la Regione, concordandolo con i comuni, può promuovere, in via sperimentale, un progressivo passaggio ad una gestione associata degli interventi a livello di ambito PLUS al fine di consentire la razionale allocazione della spesa, la semplificazione dell'accesso ed una maggiore efficacia nell'erogazione delle risposte assistenziali. Le risorse degli interventi per la non autosufficienza sono assegnate in coerenza con i nuovi principi di programmazione e di competenza finanziaria potenziata e sono da imputare alle annualità in cui l'obbligazione viene in scadenza (missione 12 - programma 02 - titolo 1) [4].

5. La Regione verifica annualmente la corrispondenza tra le somme assegnate e il loro effettivo utilizzo e se, in sede di monitoraggio, sono accertate economie di spesa rispetto alle assegnazioni della seconda annualità precedente, queste sono compensate con la successiva erogazione. Le economie sui diversi programmi di spesa possono essere riprogrammate a favore degli altri programmi della non autosufficienza [5].

6. Al fine di garantire l'efficace gestione degli interventi per l'acquisizione di servizi di assistenza tecnica e delle figure professionali preposte alla valutazione e progettazione personalizzata degli interventi per la non autosufficienza, a decorrere dall'anno 2020, è autorizzata:

a) la spesa annua di euro 2.000.000 da assegnare agli enti gestori degli ambiti PLUS, da destinare al Punto unico di accesso (PUA), (missione 12 - programma 02 - titolo 1);

b) la spesa annua di euro 500.000 da assegnare alle aziende socio-sanitarie locali, ai fini del potenziamento delle Unità di valutazione territoriale (UVT), (missione 13 - programma 03 - titolo 1). La ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) avviene in ragione della popolazione residente [6].

7. [Le risorse iscritte per gli anni dal 2020 al 2022 in conto del Fondo regionale per il finanziamento e il sostegno economico a favore di persone e famiglie prive di reddito sono assegnate in ambito  PLUS per la gestione associata degli interventi con i nuovi principi di programmazione e di competenza finanziaria potenziata e sono da imputare alle annualità in cui l'obbligazione viene in scadenza. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, definisce le linee di indirizzo triennali per la programmazione e gestione degli interventi e i criteri di riparto delle risorse che costituiscono titolo per l'esigibilità dell'obbligazione (missione 12 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC05.0680). In sede di prima applicazione e in attesa dell'adozione delle linee di indirizzo triennali, le risorse sono trasferite agli enti gestori, in acconto, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nella misura del 60 per cento del valore impegnato nell'ultimo anno] [7].

8. È autorizzata la spesa di euro 60.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Centro di giustizia minorile per la Sardegna, per la prosecuzione delle attività di mediazione penale, sia nell'ambito dei procedimenti civili a tutela dei minori, sia nell'ambito dei procedimenti penali a carico di imputati minorenni, al fine di garantire la riduzione e il superamento dei conflitti (missione 12 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC05.0754).

9. È autorizzata la spesa di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Centro di giustizia minorile per la Sardegna (Istituto penale per minorenni di Quartucciu e altri servizi minorili della giustizia ubicati nella Regione), per la realizzazione di attività finalizzate alla rieducazione e alla riabilitazione sociale dei minori inseriti nel circuito penale (missione 12 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC05.0754).

10. È autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 540.000 per il finanziamento dei progetti promossi dalla Cassa delle ammende a titolo di cofinanziamento e di finanziamento diretto in attuazione dell'accordo stipulato con la Conferenza delle regioni e delle province autonome il 26 luglio 2018 e di eventuali ulteriori successivi accordi o progetti (missione 12 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC08.8142) [8].

11. In attuazione dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), è istituito l'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, presso l'Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, è individuato il servizio competente a svolgere tali funzioni.

 

     Art. 6. Misure urgenti a seguito della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale

1. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 60.000.000 per l'adozione di misure straordinarie nel territorio regionale necessarie a seguito della diffusione epidemiologica da COVID-19.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono istituiti appositi fondi emergenza COVID-19 sulla missione 20 - programma 03 in ragione di euro 40.000.000 sul titolo 1 ed euro 20.000.000 sul titolo 2.

3. Le attività connesse alle misure straordinarie sono programmate e autorizzate con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione di concerto con l'Assessore competente in materia di programmazione e bilancio, sentiti gli Assessori competenti per materia.

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di pubblica istruzione, cultura, sport e spettacolo

1. Il termine di cui di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale n. 1 del 2018, come prorogato dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 (Quarta variazione al bilancio 2019/2021 e disposizioni varie), è prorogato al 31 dicembre 2022 per i progetti in essere al 31 dicembre 2006 finanziati secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 26, della legge regionale n. 5 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 17, lettera b) della legge regionale n. 48 del 2018 (legge di stabilità 2019) è rideterminata in euro 8.400.000 per l'anno 2020 ed euro 9.600.000 per gli anni 2021 e 2022 (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC03.0123).

3. Per le medesime finalità di cui all'articolo 11, comma 17, lettera a), della legge regionale n. 48 del 2018, è autorizzata la spesa di euro 16.900.000 per l'anno 2022 (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC03.0015).

4. Il comma 56 dell'articolo 11 della legge regionale n. 48 del 2018 è sostituito dal seguente:

"56. Al fine di garantire un adeguato sostegno finanziario alle associazioni/società sportive per la partecipazione ai campionati regionali nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 e/o per l'espletamento della propria attività è autorizzata, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la spesa di euro 4.500.000 a favore dei Comitati regionali delle federazioni sportive riconosciute dal CONI e/o dal Comitato italiano paralimpico (CIP), che abbiano atleti tesserati con le associazioni/società sportive affiliate per ciascuna federazione e regolarmente iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), (missione 06 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.7773). Le suddette somme sono ripartite in proporzione al numero degli atleti tesserati e delle società/associazioni affiliate alle singole federazioni e non concorrono al calcolo di quanto previsto dagli articoli 22 e 38 della legge regionale n. 17 del 1999. Sono escluse dalle disposizioni di cui al presente comma le attività già oggetto di contributi a favore delle società/associazioni sportive isolane, previsti dalla legge regionale n. 17 del 1999. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi.".

 

     Art. 8. Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2020, 2021 e 2022 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi nel rispetto del decreto legislativo n. 118 del 2011 e delle norme e principi contabili che regolano le modalità di copertura delle spese.

 

     Art. 9. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con effetti finanziari dal 1° gennaio 2020

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 18 settembre 2024, n. 13.

[2] Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 23 luglio 2020, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 15 dicembre 2020, n. 30.

[3] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 15 dicembre 2020, n. 30.

[4] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 15 dicembre 2020, n. 30.

[5] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 9 marzo 2022, n. 3.

[6] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 15 dicembre 2020, n. 30.

[7] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 8 aprile 2020, n. 12.

[8] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 21 febbraio 2023, n. 1.