§ 4.3.19 - L.R. 25 marzo 2015, n. 35.
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 cave torbiere e miniere
Data:25/03/2015
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Funzioni della Regione
Art. 4.  Funzioni dei comuni
Art. 5.  Regolamento di attuazione
Art. 6.  Piano regionale cave
Art. 7.  Contenuti del piano regionale cave
Art. 8.  Procedure per l'approvazione e la modifica del piano regionale cave
Art. 9.  Adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunale
Art. 10.  Disposizioni per la previsione di nuove aree a destinazione estrattiva. Ampliamento o riduzione delle aree esistenti
Art. 11.  Avviso pubblico
Art. 12.  Collaborazione tra enti per la definizione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica
Art. 13.  Previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunali in contrasto con il piano regionale cave
Art. 14.  Mancato adeguamento e poteri sostitutivi
Art. 15.  Monitoraggio
Art. 16.  Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva
Art. 17.  Domanda di autorizzazione
Art. 18.  Oggetto e contenuto dell'autorizzazione
Art. 19.  Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
Art. 20.  Durata dell'autorizzazione
Art. 21.  Sospensione e decadenza dell'autorizzazione
Art. 22.  Subingresso nelle coltivazioni
Art. 23.  Varianti all'autorizzazione
Art. 24.  Ultimazione dei lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale
Art. 25.  Obblighi informativi connessi all'esercizio dell'attività estrattiva
Art. 26.  Garanzie finanziarie
Art. 27.  Contributo di estrazione
Art. 28.  Consorzi
Art. 29.  Permesso di ricerca
Art. 30.  Obblighi del ricercatore
Art. 31.  Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi
Art. 32.  Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara
Art. 33.  Concessione
Art. 34.  Oggetto e contenuto della concessione
Art. 35.  Procedimento per il rilascio della concessione
Art. 35 bis.  Disposizioni per la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni
Art. 35 ter.  Procedimento per il rilascio della autorizzazione al consorzio
Art. 35 quater.  Acquisizione del sito al patrimonio indisponibile comunale
Art. 36.  Contributo di estrazione e canone concessorio
Art. 37.  Cause di decadenza della concessione
Art. 38.  Autorizzazioni e concessioni esistenti
Art. 39.  Regolamenti comunali
Art. 40.  Nucleo tecnico di valutazione
Art. 40 bis.  Comitato del distretto apuo-versiliese
Art. 40 ter.  Comuni del distretto Apuo-versiliese
Art. 41.  Accordi per la filiera locale
Art. 42.  Funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico
Art. 43.  Disposizioni generali
Art. 44.  Autorizzazione per la coltivazione delle cave di prestito
Art. 45.  Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione delle cave di prestito
Art. 46.  Autorizzazione alle indagini preliminari
Art. 47.  Disposizioni di carattere eccezionale
Art. 48.  Estrazione dai corsi d'acqua
Art. 49.  Estrazione di materiali da taglio per restauri architettonici e monumentali
Art. 50.  Funzioni di polizia e vigilanza
Art. 51.  Coordinamento, monitoraggio e controllo della Regione
Art. 52.  Sanzioni
Art. 53.  Obblighi dei comuni
Art. 54.  Inadempimento dei comuni
Art. 55.  Promozione delle filiere produttive dei materiali da estrazione
Art. 56.  Dotazione organica
Art. 57.  Validità dei piani regionali e provinciali per le attività estrattive
Art. 58.  Disposizioni transitorie
Art. 58 bis.  Disposizioni transitorie per il sanzionamento di difformità volumetriche nei bacini estrattivi delle Alpi Apuane
Art. 59.  Sanzioni per inadempimento della Regione
Art. 60.  Clausola valutativa
Art. 61.  Modifiche all’articolo 88 della l.r. 65/2014
Art. 62.  Modifiche dell'articolo 45 della l.r.10/2010
Art. 63.  Modifiche dell’allegato A1 della l.r.10/2010
Art. 64.  Abrogazione dell'allegato A3 della l.r.10/2010
Art. 65.  Modifiche dell'allegato B1 della l.r.10/2010
Art. 66.  Modifiche dell'allegato B3 della l.r.10/2010
Art. 67.  Modifiche dell'articolo 14 della l.r. 65/1997
Art. 68.  Modifiche all'articolo 21 della l.r. 65/1997
Art. 69.  Modifiche della l.r. 78/1998
Art. 70.  Modifiche della l.r. 104/1995
Art. 71.  Norma finanziaria


§ 4.3.19 - L.R. 25 marzo 2015, n. 35. [1]

Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014.

(B.U. 30 marzo 2015, n. 16)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) , m), n) ed o), dello Statuto;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE);

Vista la legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara);

Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio);

Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili);

Vista legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Vista la sentenza della Corte costituzionale 8 novembre 1995, n. 488;

Visto il parere istituzionale favorevole espresso dalla Prima commissione consiliare nella seduta del 5 marzo 2015;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 16 ottobre 2014;

Considerato quanto segue:

1. La programmazione del settore estrattivo necessita di una visione d’insieme finalizzata a stabilire regole univoche per il corretto uso delle risorse minerarie, ad assicurare coerenza sotto il profilo della tutela del territorio e dell’ambiente ed a garantire uguali opportunità per le imprese del settore; occorre prevedere la dislocazione delle funzioni di pianificazione mediante un solo piano di livello regionale “piano regionale cave” (PRC), inteso sia come strumento di programmazione del settore, sia come preciso riferimento operativo;

2. Nel predisporre un nuovo strumento della programmazione del settore estrattivo si dovrà tener conto prioritariamente della presenza e della localizzazione di risorse minerarie suscettibili di essere coltivate, delle reali necessità di approvvigionamento, della presenza di siti estrattivi già autorizzati che possono concludere il proprio ciclo estrattivo e della presenza di aree degradate che necessitano di interventi di trasformazione da cui è possibile trarre benefici per il territorio e profitto per i lavoratori. La nuova pianificazione si propone di ricercare una più chiara compatibilità tra attività estrattiva e tutela dell’ambiente e del territorio incentivando anche nuove soluzioni localizzative e l’impiego di nuovi metodi di coltivazione delle sostanze minerali;

3. Nella consapevolezza che il settore delle attività estrattive si contraddistingue per la rilevanza economica, sociale ed occupazionale, va incentivata la sensibilizzazione di una condotta responsabile delle imprese estrattive e del settore del riciclaggio dei materiali riutilizzabili. Conseguentemente va previsto che l’autorizzazione sia rilasciata a soggetti dotati di idonea capacità tecnica e professionale;

4. E’ opportuno incentivare il riuso delle aree di escavazione dismesse e in abbandono, sostenere l’uso dei prodotti di sostituzione e dei riciclati ed incoraggiare l’uso ottimale delle risorse al fine di attenuare la dipendenza dalle materie prime, limitandone il consumo;

5. Il sistema pianifìcatorio della l.r. 78/1998 prevedeva la redazione dei piani delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili delle provincie (PAERP) e solo cinque province su dieci hanno ottemperato a tale obbligo; fino all'entrata in vigore del piano regionale cave (PRC), tali cinque piani provinciali continueranno ad essere vigenti, così come continuerà ad essere vigente il piano regionale attività estrattive (PRAE) nelle province sprovviste di PAERP ed il piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) per l'intero territorio regionale;

6. L’attuale processo istruttorio relativo alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale necessita di elementi omogenei per dare modo di valutare con uniformità sul territorio gli impatti ambientali dell’attività estrattiva; a tal fine l’intervento normativo prevede l’attribuzione alla Regione delle competenze in materia di impatto ambientale oltre una determinata soglia;

7. Al fine di salvaguardare specifiche esigenze di unitarietà, omogeneità e uniformità delle funzioni di vigilanza e controllo da parte dei soggetti competenti, comuni e aziende unità sanitarie locali (USL) si rende necessario disciplinare con regolamento regionale lo svolgimento e l'organizzazione delle medesime funzioni ai sensi dell'articolo 63, comma 2, dello Statuto;

7 bis. Ferme restando le condizioni di sicurezza del sito estrattivo e qualora non sia compromessa la fattibilità del progetto di coltivazione, si prevede la possibilità di sospensione, anche parziale, dell'attività di coltivazione;

7 ter. Nel caso di subingresso nelle coltivazioni si prevede a carico del cedente l'autorizzazione l'obbligo di presentare gli elaborati di rilievo aggiornati, nonché una dichiarazione con cui si attesta di aver ottemperato agli obblighi contributivi di cui agli articoli 27 e 36;

8. Per rispondere all’esigenza di semplificare i procedimenti amministrativi e ridurre gli oneri amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni, si prevede il ricorso agli sportelli unici per le attività produttive (SUAP). Si prevede inoltre di poter far ricorso allo strumento della segnalazione certificata di inizio delle attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per la realizzazione di interventi in variazione non sostanziale al progetto di coltivazione già autorizzato, consentendo in questo modo una riduzione dei tempi per le imprese ed un contestuale sgravio dei procedimenti in capo ai comuni;

9. In ragione degli adempimenti relativi alla procedure di pianificazione, di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di controllo, si prevede un incremento della quota di contributo destinato alla Regione. Al fine, inoltre, di adeguare l’entità dei contributi alle esigenze territoriali si introducono degli indicatori a cui i comuni si riferiscono nello stabilire gli importi unitari dei contributi stessi;

9 bis. Dall'esigenza di quantificare in maniera oggettiva e precisa il materiale estratto, sia nella forma di materia prima, sia di derivato, anche ai fini del calcolo del contributo di estrazione, si prevede che, tra gli obblighi informativi a carico del titolare dell'autorizzazione, vi sia quello di produrre altresì gli elaborati di rilievo del sito estrattivo. Nel caso di coltivazione di pietre ornamentali tali elaborati dovranno essere prodotti secondo specifiche tecnologie per il rilevamento delle geometrie di scavo. Per il distretto apuo-versiliese il titolare dell'autorizzazione è altresì tenuto alla pesatura del materiale estratto tramite la pesa pubblica situata all'interno del territorio comunale. Qualora all'interno del comune non sia presente una pesa pubblica il calcolo del contributo di estrazione è effettuato sulla base degli elaborati di rilievo suddetti. La mancata presentazione degli elaborati di rilievo può essere causa di sospensione dell'autorizzazione.

10. Al fine di superare le difficoltà lamentate dalle imprese del settore estrattivo per l’ottenimento di idonee garanzie finanziarie, necessarie per assicurare la corretta risistemazione dei siti estrattivi, per tutta la durata del provvedimento autorizzatorio, si prevede la possibilità che queste siano rilasciate per fasi temporalmente individuate nel piano di coltivazione a cui corrisponde uno specifico progetto di risistemazione ambientale;

11. L’adesione volontaria delle imprese al sistema comunitario di ecogestione e audit (Eco-management and audit scheme “EMAS”), come testimonianza di attenzione nei confronti dell’ambiente, viene favorita con il presente intervento normativo attraverso il riconoscimento della riduzione degli importi unitari ai fini della determinazione dei contributi di estrazione, della riduzione della garanzia finanziaria, dell’ampliamento dei tempi di durata delle autorizzazioni e delle concessioni;

12. Al fine di assicurare il recupero dei siti estrattivi dismessi e in abbandono, in situazioni di degrado ambientale, territoriale o paesaggistico, derivanti dalla cattiva conduzione svolta nel passato, si rende necessario prevedere la possibilità di apposita autorizzazione rilasciata dai comuni con una durata non superiore a sei anni e che consenta la commercializzazione del materiale fino ad un massimo del 30 per cento di quanto coltivato in passato nel sito stesso;

13. Nel rispetto di quanto affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 488/1995, che ha riconosciuto la legittimità costituzionale della l.r. 104/1995, rimane ferma la potestà regolamentare dei Comuni di Massa e Carrara in merito alla disciplina delle concessioni degli agri marmiferi, che trova il proprio fondamento nell’articolo 64 del r.d. 1443/1927 e nel regime proprietario di tali beni che appartengono al patrimonio indisponibile dei medesimi comuni;

14. La suddetta potestà regolamentare deve essere tuttavia esercitata nel rispetto delle norme e dei principi dell’ordinamento comunitario sulle concessioni di beni pubblici, che trovano comunque applicazione indipendentemente dal richiamo contenuto nella presente legge, nonché delle disposizioni regionali sull’attività estrattiva a tutela del territorio, in relazione alla quali la Regione mantiene un autonomo titolo di legittimazione a legiferare anche nell’ambito di tali aree;

15. Al fine di evitare sovrapposizioni con la presente normativa vengono abrogati gli articoli 2 e 3 della l.r. 104/1995;

16. La Regione disciplina l’attività estrattiva tenuto conto delle particolarità storiche, giuridiche ed economiche che caratterizzano i beni compresi nel suo territorio, esercitando la propria potestà legislativa in materia di attività estrattiva nel pieno rispetto della potestà esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di tutela della concorrenza;

17. La legge regionale rispetta i principi e gli istituti giuridici storicamente consolidatisi in riferimento allo sfruttamento dei marmi negli agri marmiferi vicinali e alla disciplina generale di cui all’editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1 febbraio 1751;

18. La Corte costituzionale con la sentenza 20 settembre 2016, n. 228, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 32 della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati, poiché l’individuazione della natura pubblica o privata dei beni appartiene all’“ordinamento civile” ovvero alla competenza statale. La Corte costituzionale con la sentenza 228/2016 ha riconosciuto che la disciplina relativa ai beni estimati di cui all'editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1751 si fonda sulla necessità di salvaguardare le particolarità storiche, giuridiche ed economiche che caratterizzano tali beni ed il loro territorio, affermando altresì la validità della ricostruzione dell'effettivo regime giuridico di tali beni i quali sono “cave di limitate dimensioni territoriali, le quali, in ragione delle peculiari caratteristiche morfologiche che le contraddistinguono, non sono ormai coltivabili singolarmente e risultano in parte incorporate all'interno di una stessa unità produttiva insieme a cave pubbliche, soggette a concessioni comunali”;

18 bis. A seguito di quanto sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza 228/2016 si prevede la revisione delle modalità con le quali si autorizza la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale;

18 ter. Il comune, al fine di garantire il razionale e sostenibile sfruttamento della risorsa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza sul lavoro, individua i siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni da coltivare in maniera unitaria ed il procedimento che ne garantisce la coltivazione;

18 quater. È necessario prevedere la possibilità di acquisizione al patrimonio pubblico del sito estrattivo in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale e altri beni nel caso in cui l’estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune sia prevalente;

19. Nei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni, la concessione costituirà il titolo per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività estrattiva. La concessione verrà rilasciata dal comune previo esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza tra gli operatori economici e pubblicità, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento; non potrà essere trasferita o ceduta, avrà durata massima di venticinque anni e non potrà essere prorogata o rinnovata neppure tacitamente, salvo la possibilità di un incremento della durata di due anni per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;

20. Il comune, al fine di selezionare le domande di concessione, provvederà all’indizione di una gara ad evidenza pubblica e selezionerà i progetti che prevedranno ricadute ambientali e socioeconomiche in una logica di filiera. I progetti selezionati dovranno garantire, oltre ad un corretto sfruttamento del giacimento, anche ulteriori fasi di lavorazione sul territorio dei minerali estratti;

21. Le attività estrattive esercitate nel distretto Apuo-vesiliese che hanno ad oggetto i materiali da taglio e i loro derivati saranno soggette al pagamento di un contributo di estrazione che viene commisurato non solo in considerazione della peculiarità della realtà territoriale ed economica dell’area, che detiene un ruolo di prima importanza nel panorama regionale, nazionale ed internazionale per i derivati dei materiali da taglio, ma anche in relazione alle caratteristiche di rilevante valore ambientale e paesaggistico dei luoghi. Per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale è previsto il canone concessorio determinato dal comune in ambito di gara e viene fissato un limite tra la somma del canone e del contributo di estrazione. L’estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni ed opere civili è comunque soggetto al contributo di cui all’articolo 27;

22. Nel rispetto dei principi comunitari stabiliti dal trattato sull’Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le concessioni sui beni del patrimonio indisponibile comunale sono rilasciate a seguito di procedure ad evidenza pubblica alla scadenza naturale delle stesse. Viene pertanto cancellato ogni automatismo determinante disparità di trattamento tra gli operatori economici. Per i titoli abilitativi privi di scadenza, al fine di renderne certo il termine finale e valutato, altresì, che l’incertezza relativa alla loro durata incide sulla stessa sopravvivenza delle imprese estrattive rendendo impossibile ogni efficace programmazione economica e finanziaria, si prevede che essi potranno rimanere efficaci per un massimo di sette anni dal 31 ottobre 2016;

23. Al fine di rispondere alle esigenze di sviluppo del settore estrattivo, coerentemente con i sopracitati principi comunitari, si prevede, per le attività estrattive il cui termine è in scadenza entro sette anni dal 31 ottobre 2016, che possano essere rilasciati nuovi titoli abilitativi senza l'esperimento di procedure di gara, fatta salva la presentazione di idoneo progetto di coltivazione. La validità di questi titoli abilitativi non potrà comunque eccedere i sette anni dal 31 ottobre 2016. Inoltre, a garanzia dell'esercizio, dello sviluppo e valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, se l'impresa estrattiva si impegna, tramite apposita convenzione, ad incrementare le fasi di lavorazione e di trasformazione dei minerali estratti nel sistema produttivo locale, il termine di durata del titolo abilitativo potrà essere aumentato fino ad un massimo di venticinque anni complessivi, su domanda dell'interessato. Allo stesso modo, per le attività estrattive in scadenza tra i sette e i venticinque anni dal 31 ottobre 2016, si prevede la possibilità del rilascio di un nuovo provvedimento la cui scadenza non potrà eccedere i venticinque anni dal 31 ottobre 2016 previa stipula della sopradetta convenzione;

24. Al fine di evitare che il concessionario subentrante tragga uno sperequato beneficio dall’avviamento aziendale e di riconoscere il giusto indennizzo al concessionario uscente, si prevede che il valore residuo dei beni strumentali funzionali e delle spese sostenute per la disponibilità del bene non ammortizzate già effettuate da quest’ultimo vengano individuati al momento della gara. In tal modo, l'esigenza di rimborsare i costi sopportati dalle imprese estrattive e non recuperati risulterebbe compatibile sia con le procedure di affidamento, sia con l’esigenza di incentivare gli operatori del settore ad effettuare investimenti;

25. Le funzioni in materia di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico rimangono in capo ai comuni secondo quanto disposto dalla legge forestale e dal relativo regolamento di attuazione;

26. Le funzioni di polizia e vigilanza in ambito delle attività estrattive rimangono in capo ai comuni in ordine al rispetto dei contenuti e delle prescrizioni dell’autorizzazione, ed alle aziende USL in ordine al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;

27. Con la presente legge, peraltro, la Regione intende assumere un ruolo centrale mediante una funzione di controllo diretto, che si affianca a quella dei comuni, oltre a quella di coordinamento e monitoraggio dell'attività svolta dai comuni stessi, volta a garantire omogeneità e uniformità nello svolgimento delle funzione su tutto il territorio regionale da parte di tutti i soggetti competenti;

28. Tale omogeneità e uniformità su tutto il territorio sarà garantita anche mediante l'effettuazione, da parte della Regione stessa, dei procedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA in ordine ai progetti relativi ai siti estrattivi con materiale scavato superiore a 60.000 metri cubi annui e 30.000 metri cubi annui all'interno del Parco regionale delle Alpi Apuane;

29. Data l'eliminazione del livello di pianificazione provinciale e la conseguente implementazione del livello regionale, nonché in considerazione dell'attribuzione alla Regione delle funzioni in materia di VIA e di quelle di controllo diretto sull'attività dei siti estrattivi, è necessario che la Regione medesima si doti di ulteriore personale in numero adeguato all'espletamento delle nuove funzioni;

30. Con la presente legge si prevede l’obbligo dei comuni di trasmettere alla Regione le informazioni relative agli esiti dei controlli e, in caso di inadempimento dei comuni, è previsto il potere sostitutivo della Regione. La Regione inoltre, avrà l’obbligo di effettuare verifiche, a campione e su segnalazione, su tutte le cave ricadenti nel territorio regionale. A tal fine si prevede un incremento della dotazione organica degli uffici regionali;

31. Al fine della valorizzazione e dell’incentivazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere produttive si prevede, anche attraverso l’individuazione di un soggetto che rappresenti il distretto produttivo Apuo-versiliese, ovvero il Comitato del distretto apuo-versiliese, la promozione di interventi volti a diffondere le esperienze di etichette e marchi locali che promuovano le produzioni tipiche, anche dimostrando minori impatti ambientali e sociali lungo il loro intero ciclo di vita, e a valorizzare il materiale da estrazione, anche attraverso l’aumento del livello di trasparenza (tracciabilità) e capacità di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione del cittadino;

31 bis. Si rende necessaria, inoltre, la previsione di un nucleo tecnico di valutazione con il compito di esprimere un parere ai comuni ai fini delle valutazioni di competenza relativi ai piani economico finanziari;

32. Sono previste sanzioni per i comuni che non provvedano all’invio delle informazioni alla Regione o che non abbiano versato la parte spettante del contributo all’azienda USL o alla Regione:

Approva la presente legge

 

CAPO I - Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto

1. La Regione con la presente legge disciplina la ricerca e l'attività estrattiva delle sostanze minerali appartenenti alla categoria cave di cui all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno).

2. La presente legge non si applica al demanio fluviale, lacuale e marittimo.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) attività estrattiva: l'attività di escavazione finalizzata alla commercializzazione del prodotto escavato o alla realizzazione di opere pubbliche;

b) industria estrattiva: tutti gli stabilimenti e le imprese impegnati nell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali a fini commerciali, compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE);

c) materiale di cava: i materiali di cui all'articolo 2, comma 2, del r.d. 1443/1927, distinti in:

1) materiali per usi industriali e per costruzioni: calcari, dolomie, pomici, gessi, farine fossili, sabbie silicee, argille, torbe, sabbie e ghiaie e altri materiali per granulati, pezzami, conci, blocchetti;

2) materiali per usi ornamentali: marmi, cipollini, arenarie, graniti, sieniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini, tufi, trachiti, basalti, porfidi, ofioliti. I materiali per usi ornamentali si distinguono in due sottogruppi:

2.1. materiali da taglio: i materiali destinati alla produzione di blocchi, lastre e affini;

2.2. derivati dei materiali da taglio: materiale proveniente dalla coltivazione di cave di materiali per uso ornamentale, a cui è connesso per dislocazione e contiguità, non idoneo alla produzione di blocchi, lastre ed affini, listelli, nonché materiali di sfrido della riquadratura e del taglio effettuato in cava, destinato alla commercializzazione e oggetto dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva e del progetto di coltivazione che ne stima le quantità;

d) cave per il reperimento dei materiali ornamentali storici: siti estrattivi individuati dal piano regionale cave (PRC) e dedicati esclusivamente al reperimento di materiali ornamentali da taglio di cui alla lettera c), punto 2, indispensabili per il restauro, la manutenzione e la conservazione dei monumenti e delle opere pubbliche o per interventi prescritti dalle soprintendenze ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

e) giacimento: porzioni di suolo o sottosuolo, idonee ai fini della individuazione delle aree a destinazione estrattiva, in cui si riscontrano sostanze utili che possono essere estratte;

e bis) giacimento potenziale: porzioni di suolo o sottosuolo che in relazione agli aspetti paesaggistici, naturalistici, ambientali, geologici, infrastrutturali, socio-economici, necessitano di un successivo approfondimento a livello comunale ai fini dell'individuazione del giacimento;

f) area a destinazione estrattiva: porzione di territorio, così come individuata dal piano operativo comunale di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), entro il cui perimetro può essere rilasciata l'autorizzazione o la concessione alla coltivazione nel periodo di validità dello stesso piano operativo;

g) sito estrattivo attivo: l'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore;

h) comprensorio: porzione del territorio, contraddistinta da caratteristiche geologiche, geomeccaniche, litologiche simili in cui sono localizzati uno o più giacimenti geograficamente connessi;

i) sito estrattivo dismesso: sito localizzato esternamente al giacimento in cui è documentata o documentabile l'attività estrattiva svolta nel passato e per il quale non sussiste un progetto di risistemazione ambientale derivante da autorizzazione con relativa garanzia finanziaria;

l) attività di prima lavorazione: il complesso di operazioni necessarie all’estrazione del materiale ed a renderlo idoneo all’utilizzazione diretta o alle successive trasformazioni;

m) pertinenza: le aree e gli impianti necessari ed a servizio esclusivo del ciclo estrattivo ancorché esterni ai siti estrattivi stessi;

n) livello territoriale ottimale: uno o più siti estrattivi contigui o vicini individuati dal comune al fine di garantire lo sfruttamento razionale e sostenibile della risorsa;

o) risistemazione del sito estrattivo: interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, di messa in sicurezza permanente che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;

p) materiali riutilizzabili e assimilabili ai materiali di cava: i residui derivanti da altre attività e suscettibili di riutilizzo.

 

     Art. 3. Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni in materia di pianificazione delle attività estrattive e provvede:

a) all'approvazione del PRC;

b) al rilascio delle autorizzazioni per le cave di prestito per opere di interesse statale e regionale e della relativa dichiarazione di ultimazione dei lavori;

c) all'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge;

d) all'esercizio delle funzioni di coordinamento, monitoraggio e controllo di cui all'articolo 51;

e) alla verifica di assoggettabilità ed alla valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza).

 

     Art. 4. Funzioni dei comuni

1. Il comune in conformità agli indirizzi, alle prescrizioni ed ai criteri stabiliti nel PRC:

a) adegua i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica al PRC;

b) rilascia le autorizzazioni, le concessioni sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale;

c) esercita le funzioni di vigilanza e controllo;

d) rilascia la dichiarazione di ultimazione dei lavori;

e) rilascia le autorizzazioni per le cave di prestito per opere di interesse locale;

f) effettua la verifica di assoggettabilità e la valutazione di impatto ambientale ai sensi della l.r. 10/2010.

 

     Art. 5. Regolamento di attuazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un regolamento che definisce, in particolare:

a) gli allegati tecnici annessi al progetto definitivo;

b) le modalità per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui agli articoli 50 e 51.

 

CAPO II - Atti di programmazione e strumenti di pianificazione territoriale in materia di cave

 

     Art. 6. Piano regionale cave

1. Il PRC è lo strumento di pianificazione territoriale, parte del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’articolo 88 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed è definito quale piano settoriale ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), con il quale la Regione, in attuazione delle priorità definite dal programma regionale di sviluppo (PRS), persegue le finalità di tutela, valorizzazione, utilizzo dei materiali di cava in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, privilegiando il riuso dei materiali assimilabili.

 

     Art. 7. Contenuti del piano regionale cave

1. Il PRC definisce:

a) il quadro conoscitivo delle attività estrattive e delle risorse presenti nel territorio, con particolare riferimento a:

1) le risorse minerarie suscettibili di attività estrattive ed i vincoli già esistenti da rispettare per la localizzazione delle aree a destinazione estrattiva;

2) i siti estrattivi in esercizio e le tipologie dei materiali estratti;

3) la stima della quantità dei materiali riutilizzabili e assimilabili;

4) i siti estrattivi e le cave di reperimento di materiali ornamentali storici;

5) i siti estrattivi dismessi;

6) l'analisi dell'andamento economico del settore;

7) le proiezioni di mercato relative alle tipologie di materiali in un quadro di riferimento di sostenibilità ambientale;

b) i giacimenti in cui possono essere localizzate le aree a destinazione estrattiva, nonché le prescrizioni dirette a garantire la gestione sostenibile della risorsa;

b bis) i giacimenti potenziali;

c) i comprensori estrattivi e gli obiettivi di produzione sostenibile, individuati per ciascun comprensorio in relazione ai fabbisogni tenendo conto della quota stimata di materiale riutilizzabile;

d) i criteri al fine della localizzazione, da parte dei comuni, delle aree a destinazione estrattiva e per l’effettuazione della stima relativa alla capacità estrattiva di ciascuna area, nonché i criteri per l'individuazione, da parte dei comuni, delle aree annesse al sito estrattivo in cui possono essere svolte le eventuali attività di trasformazione del materiale estratto proveniente dalla prima lavorazione;

e) la stima dei fabbisogni a scala regionale relativamente alla tipologia di materiali da estrarre, tenendo conto della stima della quantità dei materiali riutilizzabili e dei materiali assimilabili anche sulla base delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

f) gli obiettivi di produzione sostenibile in relazione ai fabbisogni tenendo conto della quota stimata di materiale riutilizzabile e assimilabile, nonché i conseguenti indirizzi per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle aree contigue di cava individuate dal piano per il Parco regionale delle Alpi Apuane di cui all'articolo 14 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio) in coerenza con gli altri atti di programmazione regionale;

g) i criteri per l'esercizio dell'attività estrattiva, in relazione alle varie tipologie dei materiali da estrazione, con particolare riferimento alla coltivazione dei materiali da taglio/ornamentali presenti nei giacimenti di cui alla lettera b), e nei siti estrattivi in esercizio;

h) criteri per il ripristino ambientale e funzionale dei siti estrattivi;

i) gli indirizzi per la valorizzazione dei materiali di cava, lo sviluppo e il sostegno delle filiere produttive;

l) gli indirizzi per la gestione sostenibile dei siti estrattivi ubicati all'interno del medesimo comprensorio;

m) gli indirizzi per il coordinamento delle attività estrattive nei siti estrattivi contermini, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza;

n) gli indirizzi per il recupero ambientale di siti estrattivi dismessi;

o) le misure di salvaguardia di cui all'articolo 88, comma 7, lettera i), della l.r. 65/2014;

p) gli indirizzi ed i criteri per la coltivazione in galleria dei materiali, ivi compresa la coltivazione nelle aree soggette a vincoli ambientali e paesaggistici, in coerenza con gli obiettivi di tutela;

q) i criteri per la tutela e la coltivazione delle cave per il reperimento dei materiali ornamentali storici.

2. I giacimenti individuati ai sensi del comma 1, lettera b), costituiscono invarianti strutturali ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 65/2014;

3. I contenuti del PRC di cui al comma 1, lettera b), c) ed e), hanno effetto prescrittivo ai sensi dell'articolo 88, comma 7 della l.r. 65/2014.

 

     Art. 8. Procedure per l'approvazione e la modifica del piano regionale cave

1. Il PRC è approvato con le procedure di cui al titolo II e al titolo III, capo I, della l.r. 65/2014.

2. Le modifiche al PRC che non contengono previsioni localizzative o altri contenuti pianificatori che determinano effetti territoriali, sono approvate ai sensi dell'articolo 10 della l.r.1/2015.

3. Il PRC ha validità a tempo indeterminato. Può essere aggiornato e modificato con le procedure di cui ai commi 1 e 2, ogni volta che se ne determini la necessità.

4. Con cadenza almeno quinquennale è effettuata una verifica in relazione al fabbisogno e agli obiettivi di produzione.

5. Nei casi di cui al comma 2, le modifiche acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

     Art. 9. Adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunale

1. Il comune, ove necessario, adegua nei termini stabiliti dallo stesso PRC i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica alle previsioni contenute nel piano medesimo.

1 bis. Il comune, qualora ne ricorrano i presupposti, può procedere ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 65/2014.

2. Il comune recepisce nel piano strutturale i giacimenti individuati dal PRC.

3. Il comune, nell'adeguare il piano operativo comunale al PRC:

a) perimetra l'area a destinazione estrattiva e definisce le relative volumetrie nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d);

b) stabilisce le regole per lo sfruttamento sostenibile dell'area;

c) individua i casi in cui i siti estrattivi contigui o vicini sono tenuti ad operare un coordinamento operativo in materia di sicurezza;

d) individua i casi in cui è obbligatoria la costituzione di un consorzio ai sensi dell’articolo 28.

4. Ai fini della definizione dei contenuti del piano operativo i comuni procedono ai sensi dell'articolo 10.

5. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 113 e 114 della l.r. 65/2014, il comune individua i casi in cui l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è subordinata all'approvazione di un piano attuativo ai sensi degli articoli da 107 a 114 della l.r. 65/2014.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 3, i comuni, per le aree ricadenti all'interno del perimetro del Parco regionale delle Alpi Apuane, adeguano i propri strumenti della pianificazione urbanistica nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 7, comma 1, lettera f), e della disciplina contenuta nel piano del parco.

 

     Art. 10. Disposizioni per la previsione di nuove aree a destinazione estrattiva. Ampliamento o riduzione delle aree esistenti

1. Il comune prevede nel piano operativo nuove aree a destinazione estrattiva all'interno dei giacimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), l'ampliamento o la riduzione di quelle esistenti in relazione agli obiettivi di produzione stabiliti dal PRC e tenendo conto delle autorizzazioni alla coltivazione in essere, assicurando in particolare la coerenza con il proprio statuto del territorio.

2. L'elaborazione delle previsioni di cui al comma 1, è subordinata alla definizione di una proposta condivisa tra i comuni del comprensorio, attraverso accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di ripartire le quote di produzione sostenibile determinate dal PRC.

3. I comuni del comprensorio elaborano le previsioni di cui al comma 2, sulla base degli esiti dell’avviso pubblico di cui all'articolo 11.

 

     Art. 11. Avviso pubblico

1. I comuni interessati emettono un avviso pubblico invitando i soggetti interessati a presentare proposte finalizzate all'attuazione degli obiettivi di produzione.

2. La presentazione delle proposte a seguito dell’avviso pubblico ha esclusivamente valore consultivo e non vincola i comuni nella definizione dei contenuti del piano operativo comunale.

 

     Art. 12. Collaborazione tra enti per la definizione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica

1. Secondo quanto previsto all'articolo 53 della l.r. 65/2014, la Regione collabora con i comuni che ne facciano richiesta, ai fini dell'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunali.

2. Le province provvedono a mettere a disposizione della Regione e dei comuni gli elementi e i dati in loro possesso, utili per la definizione dei quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione.

 

     Art. 13. Previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunali in contrasto con il piano regionale cave

1. Qualora il comune approvi o modifichi i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in contrasto o incompatibili con le prescrizioni contenute nel PRC, la Regione può adire la conferenza paritetica interistituzionale ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 65/2014.

 

     Art. 14. Mancato adeguamento e poteri sostitutivi

1. In caso di mancato adeguamento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, nel termine indicato nel PRC, le localizzazioni dei giacimenti e le prescrizioni individuate dal PRC ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), prevalgono sulla disciplina degli strumenti della pianificazione territoriale comunale vigente.

2. In caso di mancata definizione della proposta da parte dei comuni di cui all'articolo 10, comma 2, la Giunta regionale diffida i comuni ad adempiere entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine, la Giunta regionale convoca, ai sensi dell'articolo 14 ter della l. 241/1990, una conferenza di servizi con i comuni interessati per la predisposizione dell’atto di ripartizione delle quote.

3. In caso di mancato adeguamento ai sensi dell'articolo 9, comma 3, la Giunta regionale può provvedere ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 88/1998.

4. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le procedure di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

5. I costi dell'attività espletata dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 2 e 3 sono, esclusivamente e totalmente, a carico dei comuni sostituiti.

 

     Art. 15. Monitoraggio

1. La Regione esegue il monitoraggio di cui all'articolo 15 della l.r. 65/2014.

 

CAPO III - Disposizioni relative all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva

 

     Art. 16. Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato ad autorizzazione del comune in conformità con le previsioni dello strumento della pianificazione territoriale e urbanistica comunale.

2. Chiunque intenda procedere alla coltivazione di materiali di cava su terreni di cui abbia la disponibilità giuridica presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente.

3. La domanda di autorizzazione contiene gli elementi relativi al possesso dei requisiti di idoneità tecnica professionale delle imprese previsti dalla normativa vigente e alla regolarità contributiva da verificare d'ufficio attraverso l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

4. Al fine della semplificazione e della riduzione dei termini del procedimento, l’autorizzazione è rilasciata a seguito della conferenza di servizi prevista dall’articolo 19, il cui provvedimento finale sostituisce ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, compresi gli atti autorizzativi urbanistico-edilizi, paesaggistici, ambientali e igienico sanitari, connessi o necessari allo svolgimento dell'attività.

5. Qualora l'attività estrattiva riguardi un sito estrattivo che insiste nel territorio di due o più comuni, la conferenza di servizi di cui al comma 4 è convocata dal comune in cui ricade l'area più estesa del sito. Tale conferenza adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi della l. 241/1990, che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza dei comuni nel cui territorio ricade l'area oggetto di autorizzazione.

6. Nei procedimenti, relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), gli atti di assenso espressi nella verifica di assoggettabilità a VIA restano comunque efficaci ai fini dell'autorizzazione finale e non devono essere ulteriormente acquisiti.

 

     Art. 17. Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è corredata da un progetto definitivo costituito dai seguenti elaborati:

a) analisi delle caratteristiche geologiche, geotecniche, geomorfologiche, geominerarie, idrogeologiche, vegetazionali, di stabilità e sicurezza del sito e paesaggistiche del luogo di intervento;

b) relazione tecnica illustrativa in cui si evidenziano i contenuti progettuali anche in relazione alla destinazione urbanistica e agli altri vincoli e limitazioni d'uso del territorio interessato, con particolare riferimento alle risorse naturali e paesaggistiche, nonché i criteri adottati per il loro rispetto e le misure di tutela sanitaria e ambientale previste;

c) progetto di coltivazione di cui costituiscono contenuti essenziali;

1) la descrizione dell'area dell'intervento e delle singole fasi di coltivazione;

2) il metodo di coltivazione adottato, i tempi e gli schemi organizzativi delle varie fasi di coltivazione;

3) le tipologie ed i quantitativi dei materiali da estrarre.

d) progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza ed il reinserimento ambientale dell'area, anche articolato per fasi, compreso lo smantellamento degli eventuali impianti di lavorazione dei materiali, dei servizi di cantiere e delle strade di servizio, con indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione;

e) piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al d.lgs. 117/2008;

f) piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti ai sensi della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento");

g) progetto delle opere di urbanizzazione primaria necessarie e di quelle per l'allacciamento ai pubblici servizi, delle opere per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché delle ulteriori opere a tutela degli interessi collettivi connessi con l'attività di escavazione;

h) perizia di stima del progetto di risistemazione;

i) programma economico-finanziario di copertura degli investimenti;

l) designazione del direttore responsabile ai sensi dell'articolo 6 del d.p.r. 128/1959;

l bis) designazione del direttore dei lavori responsabile, in particolare, della rispondenza degli interventi al progetto autorizzato e dell'osservanza delle relative prescrizioni di cui all'articolo 18.

2. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente è definito il modello di domanda per il rilascio dell'autorizzazione.

 

     Art. 18. Oggetto e contenuto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva, di seguito denominata autorizzazione, ha per oggetto il sito estrattivo, gli interventi di risistemazione ambientale, durante e al termine della coltivazione, l'indicazione delle garanzie finanziarie per il suo ripristino.

2. L'autorizzazione contiene:

a) l'indicazione della localizzazione del sito estrattivo e delle eventuali pertinenze;

b) l'oggetto dell'attività estrattiva e l'individuazione degli elementi essenziali del progetto di coltivazione;

c) le prescrizioni per l'esercizio dell'attività e per la conseguente risistemazione del sito, con specificazione di quelle il cui mancato rispetto comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21;

d) il termine di validità dell'autorizzazione;

e) i nulla-osta, le autorizzazioni o gli assensi comunque denominati e acquisiti in sede di conferenza di servizi;

f) gli estremi delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 26, nonché le condizioni e le modalità di restituzione delle stesse;

g) il termine, non superiore ad un anno, entro il quale deve essere iniziata l'attività, a pena di decadenza dell'autorizzazione.

3. Non rientrano tra gli interventi soggetti ad autorizzazione l'istallazione degli impianti per attività diverse da quelle di prima lavorazione e le eventuali altre opere soggette alle norme edilizie, specificatamente consentite dallo strumento urbanistico comunale.

 

     Art. 19. Procedimento di rilascio dell'autorizzazione

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, lo SUAP convoca la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990.

2. [Abrogato].

3. Il procedimento unico ha una durata che non può essere superiore a centocinquanta giorni.

 

     Art. 20. Durata dell'autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce la durata dell'autorizzazione stessa in relazione alla dimensione del sito estrattivo, alla qualità del giacimento, alle condizioni geologiche ed ambientali ed agli investimenti previsti e non può superare i venticinque anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

2. Alla scadenza dell'autorizzazione cessano tutti i lavori di coltivazione e quelli relativi alla risistemazione ambientale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24.

3. Qualora la durata dell'autorizzazione sia temporalmente superiore al termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, il mancato rinnovo della stessa dà luogo alla sospensione e alla decadenza dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 21.

4. Il provvedimento di autorizzazione può essere prorogato dal comune una sola volta e per una durata massima di tre anni al solo fine di completare i lavori già autorizzati ove non sia stato possibile completare gli stessi per motivi non imputabili alla volontà del titolare dell'autorizzazione. Il provvedimento di proroga non può comportare alcuna modifica o variante al progetto definitivo oggetto dell'autorizzazione già rilasciata ai sensi dell'articolo 17.

4 bis. La proroga dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva di cui al comma 4 si applica, fatta salva la durata delle concessioni di cui all'articolo 38, anche alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del capo VI.

4 ter. Le proroghe delle autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente comma possono essere estese per una durata massima complessiva di tre anni.

5. La durata dell'autorizzazione può essere incrementata di due anni per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE.

 

     Art. 21. Sospensione e decadenza dell'autorizzazione

1. Il comune adotta il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione nei seguenti casi:

a) al venir meno dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione;

b) perdita della disponibilità giuridica del bene da parte del titolare dell'autorizzazione;

c) sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza preventiva comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione;

d) realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato che comportino varianti sostanziali di cui all'articolo 23, comma 1;

e) qualora l'attività estrattiva determini situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale o di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni segnalate dai soggetti competenti;

f) decorso del termine entro il quale avviare l'attività;

g) inadempimento delle prescrizioni fissate dal provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c);

h) trasferimento dell'autorizzazione senza comunicazione al comune nell’ipotesi di cui all’articolo 22, comma 2;

i) mancato rinnovo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 26;

l) mancata ottemperanza agli interventi di messa in sicurezza ordinati dagli enti competenti in materia di vigilanza, sicurezza e polizia mineraria;

m) la realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato che comportino modifiche ai sensi dell'articolo 23, comma 2;

n) il mancato rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004;

n bis) la mancata presentazione degli elaborati di cui all'articolo 25, commi 2 e 2 bis;

n ter) l'inosservanza degli obblighi contributivi relativi al DURC da parte dell'impresa;

n quater) gravi e reiterate violazioni delle norme di legge o dei contratti di lavoro collettivi relative agli obblighi retributivi.

2. Il comune accerta i fatti di cui al comma 1 e li notifica al trasgressore contestualmente al provvedimento di sospensione indicando i termini entro cui provvedere:

a) nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), a presentare le eventuali controdeduzioni ;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera g), per le prescrizioni che non comportano decadenza e lettere h), i), l), m), n), n bis), n ter) e n quater), a porre in essere i necessari adempimenti.

2 bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera g), per le prescrizioni che non comportano decadenza e lettere l) e m), il provvedimento di sospensione può riguardare solo una parte dell'attività estrattiva, ferme restando le condizioni di sicurezza del sito estrattivo e qualora non sia compromessa la fattibilità del progetto di coltivazione.

2 ter. Ove l'interessato provveda nei termini stabiliti, l'importo delle sanzioni di cui all'articolo 52, comma 5, è dimezzato.

3. Ove l'interessato non provveda nei termini stabiliti, o il comune non ritenga meritevoli di accoglimento le controdeduzioni o queste non siano state presentate entro il medesimo termine, il comune adotta il provvedimento di decadenza oltre le sanzioni di cui all'articolo 52, comma 5.

4. A seguito del provvedimento di decadenza il comune utilizza la fideiussione prestata per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza e risistemazione ambientale, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione e posti a carico dell'interessato.

5. Qualora sussista un grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 45 del r.d. 1443/1927 può prescrivere, assegnando un termine, interventi di messa in sicurezza a carico del titolare dell’autorizzazione. In caso di inutile decorso del termine, la Giunta regionale dispone la revoca immediata dell’autorizzazione e l’acquisizione del sito estrattivo al patrimonio indisponibile della Regione, fatto salvo il caso in cui appartenga al patrimonio indisponibile comunale.

 

     Art. 22. Subingresso nelle coltivazioni

1. L'autorizzazione ha carattere personale e non può essere trasferita, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. L'autorizzazione può essere trasferita ai soggetti che abbiano acquisito la disponibilità giuridica del bene, previa richiesta di subentro, presentata allo SUAP del comune territorialmente competente, contenente i requisiti di cui all'articolo 16, comma 3.

3. Il subentrante deve rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione già rilasciata, ivi comprese le garanzie finanziarie di cui all'articolo 26.

3 bis. Il cedente l'autorizzazione presenta, entro il termine di cui al comma 4, gli elaborati di rilievo aggiornati rispetto all'attività svolta e dichiara l'ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 27.

4. Il comune, previa verifica delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 3 bis, adegua l'autorizzazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di subentro.

5. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 4, non è consentito al subentrante lo svolgimento di alcuna attività.

 

     Art. 23. Varianti all'autorizzazione

1. È rilasciata una nuova autorizzazione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 19 nei seguenti casi:

a) difformità volumetriche, entro il dimensionamento autorizzato, eccedenti il 4,5 per cento delle volumetrie autorizzate qualora tali difformità risultino pari o superiori a 1.000 metri cubi e fermo restando il limite massimo di 9.500 metri cubi;

b) modifiche sostanziali riguardanti l'assetto definitivo del sito;

c) introduzione di tecniche di scavo che prevedono l'uso di esplosivo;

d) modifiche al progetto di coltivazione che comportano un incremento delle garanzie fideiussorie.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'autorizzazione può essere modificata ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, fermo restando la durata iniziale della stessa.

 

     Art. 24. Ultimazione dei lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale

1. Ultimati i lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale, il titolare dell'autorizzazione ne dà comunicazione al comune ai fini del rilascio della dichiarazione di ultimazione lavori.

2. Ai fini di cui al comma 1, il comune, anche avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), effettua l’ispezione finale del sito estrattivo e delle eventuali pertinenze in relazione al progetto di coltivazione.

3. Sulla base delle risultanze di cui al comma 2, il comune provvede allo svincolo della garanzia prestata ai sensi dell'articolo 26 ed emette la dichiarazione di ultimazione lavori, ovvero intima al titolare dell'autorizzazione la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal progetto e dal provvedimento di autorizzazione entro un congruo termine.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il comune utilizza la garanzia finanziaria prestata per l'esecuzione delle opere di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell’area, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione da porre a carico del titolare dell'autorizzazione.

5. Il titolare dell'autorizzazione per l'attività estrattiva nelle cave di prestito statale e regionale effettua la comunicazione di cui al comma 1 al comune ed alla Regione, che provvede ai sensi dei commi 3 e 4 .

6. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione i lavori di risistemazione non risultino ultimati, il comune provvede ai sensi dei commi 3 e 4.

 

     Art. 25. Obblighi informativi connessi all'esercizio dell'attività estrattiva

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a fornire al comune ed alla Giunta regionale ogni informazione richiesta in ordine all'attività estrattiva.

2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare al comune, annualmente, una relazione tecnica asseverata dal direttore dei lavori corredata dagli elaborati di rilievo del sito estrattivo che evidenziano l'effettivo stato dei lavori di escavazione.

2 bis. Per i materiali ornamentali il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare al comune annualmente la relazione tecnica di cui al comma 2 e gli elaborati di rilievo tridimensionale, comprensivi di scavi, cumuli, ed eventuali strutture di deposito, in formato vettoriale interoperabile. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le specifiche tecniche degli elaborati di rilievo tridimensionale.

 

     Art. 26. Garanzie finanziarie

1. Il rilascio dell'autorizzazione e del permesso di ricerca è subordinato alla prestazione, da parte dell'istante a favore del comune, di una garanzia finanziaria ai fini della corretta esecuzione del progetto di risistemazione determinata dal comune sulla base della perizia di stima allegata alla domanda di autorizzazione o di permesso di ricerca.

1 bis. Le garanzie finanziarie di cui al comma 1 sono prestate anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 31, comma 3.

2. Le garanzie finanziarie sono costituite con una delle modalità di seguito indicate:

a) reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);

b) fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia);

c) polizza assicurativa rilasciata da un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio dello Stato in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

3. La garanzia finanziaria copre l'intero periodo di validità dell'autorizzazione incluso il tempo previsto per la risistemazione comprensivo dei tempi per l'attecchimento di eventuali essenze arboree e arbustive, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
4. La garanzia finanziaria di cui al comma 1, può essere rilasciata per fasi temporalmente individuate nel progetto di coltivazione a cui corrisponde uno specifico progetto di risistemazione.

5. L'importo della garanzia è determinato dal comune e può essere adeguato annualmente in funzione:

a) dello stato di avanzamento del progetto di coltivazione;

b) delle opere di risistemazione realmente eseguite ai sensi del comma 4;

c) delle varianti all'autorizzazione di cui all'articolo 23.

6. Le garanzie finanziarie sono ridotte del 15 per cento per le imprese registrate ai sensi del reg. (CE) 1221/2009, e del 10 per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

7. Ai fini del mantenimento della riduzione dell'importo delle garanzie finanziarie, l'istante deve rinnovare l'autocertificazione in ordine al possesso delle certificazioni relative al sistema comunitario di ecogestione e audit (Eco-management and audit scheme “EMAS”), e delle certificazioni UNI EN ISO 14001 per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione.

8. Le riduzioni dell'importo delle garanzie finanziarie di cui al comma 6, possono essere applicate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per attività estrattive già autorizzate.

9. L'istante è tenuto a comunicare al comune eventuali sospensioni o revoche delle certificazioni da parte dell'organismo competente o dell'ente di certificazione.

10. L'importo della garanzia è aggiornato dal comune ogni cinque anni in base al reale andamento dei lavori e, comunque, applicando le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

11. Lo svincolo della garanzia finanziaria è disposto dal comune a seguito della verifica dell'avvenuta realizzazione delle opere di risistemazione.

12. Su richiesta degli interessati la garanzia può essere svincolata anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere di risistemazione realizzate.

 

     Art. 27. Contributo di estrazione

1. Per l'estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni e per opere civili, il titolare dell'autorizzazione versa al comune un contributo rapportato alla quantità e qualità dei materiali estratti, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale nel limite massimo del 10,50 per cento del valore medio di mercato della relativa categoria di materiali. La Giunta regionale stabilisce gli importi unitari tenendo conto dell'andamento storico degli stessi e del tasso di inflazione, sulla base di criteri di tutela paesaggistica e adesione a schemi di certificazione ambientale e/o sicurezza sul lavoro.

2. Il comune versa annualmente all’azienda unità sanitaria locale USL competente per territorio ed alla Regione, le quote di contributo ad esse spettanti. Il contributo è destinato:

a) per il 90,50 per cento al comune, per gli interventi infrastrutturali, per opere di tutela ambientale e per altri interventi per la riqualificazione territoriale, nonché per la razionalizzazione degli adempimenti comunali relativi all'istruttoria delle domande di autorizzazione e al controllo delle attività di cava, compresa la relativa vigilanza;

b) per il 5 per cento all’azienda USL, per la copertura delle spese per il soccorso interno all'attività estrattiva e il suo raccordo con il sistema di emergenza sanitaria;

c) per il 4,5 per cento alla Regione, in ragione degli adempimenti di competenza in materia di attività estrattive.

3. I comuni ricadenti, anche parzialmente, all'interno del territorio del Parco delle Alpi Apuane versano all'Ente Parco delle Alpi Apuane l' 1 per cento dei contributi loro spettanti e destinano lo 0,5 per cento di tali contributi ad interventi di formazione per la lavorazione sostenibile del marmo. L'Ente Parco delle Alpi Apuane destina il contributo per gli adempimenti di pianificazione e per gli adempimenti istruttori connessi al procedimento autorizzatorio e per interventi di promozione e valorizzazione del Parco.

4. Per l'estrazione di materiali da taglio il titolare dell'autorizzazione versa al comune un contributo rapportato alla quantità e qualità del materiale per usi ornamentali estratto, in applicazione degli importi stabiliti dal comune stesso, nel limite massimo del 5,25 per cento del valore medio di mercato del materiale. Tale contributo non può avere valori inferiori all'importo unitario minimo stabilito dalla Giunta regionale per i materiali di cui al comma 1. Il contributo è destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti definiti ai commi 2 e 3.

5. Per i derivati dei materiali da taglio, il titolare dell'autorizzazione versa un contributo, stabilito dal comune nel limite del 10,50 per cento del valore di mercato. Il contributo è destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti definiti ai commi 2 e 3.

6. Il comune, anche in forma associata, stabilisce gli importi unitari di cui ai commi 4 e 5, tenendo conto:

a) dell'andamento storico degli stessi e del tasso di inflazione;

b) di criteri di tutela nelle aree a vincolo paesaggistico;

c) dell'adesione delle imprese a schemi di certificazione ambientale e/o sicurezza sul lavoro;

d) dell'ammontare medio annuale delle spese finalizzate agli interventi ed agli adempimenti a cui è destinato il contributo.

7. Per i siti estrattivi in cui sono autorizzate escavazioni per l'estrazione contestuale di materiali di cui ai commi 1, 4 e 5, si applicano, per ciascun gruppo di materiali, i contributi rispettivamente definiti.

8. Gli importi unitari di cui ai commi 4 e 5 sono tempestivamente comunicati alla Regione.

9. A scomputo, totale o parziale, del contributo di cui ai commi 1, 4 e 5, da versare per la durata dell'autorizzazione, è facoltà del comune far realizzare direttamente gli interventi infrastrutturali e le opere di tutela ambientale comunque correlati alle attività estrattive individuati dallo stesso, previa stipula di apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di realizzazione e le relative garanzie, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio del comune.

10. Salvo diversa determinazione del comune, entro il 30 giugno di ogni anno, è versato un acconto rapportato alla metà del volume escavato nell'anno precedente; entro il 31 dicembre dello stesso anno, è versato il conguaglio come risultante dagli elaborati di rilievo della cava di cui all'articolo 25, redatti nello stesso mese. Nel primo anno di esercizio dell'attività estrattiva l'acconto è rapportato alla metà del volume previsto di materiale da estrarre come risultante dagli elaborati di progetto.

11. Il comune indica nel proprio bilancio i proventi derivanti dai contributi di cui ai commi 1, 4 e 5, vincolati alla realizzazione delle opere e delle attività di cui al comma 2.

11 bis. La Regione rinuncia ai crediti di natura non tributaria vantati nei confronti dei comuni relativamente ai contributi di cui ai commi 1, 4 e 5 qualora siano inferiori all'importo determinato annualmente con legge di bilancio.

 

     Art. 28. Consorzi

1. Il comune può promuovere la costituzione di consorzi volontari o può disporre la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini al fine di garantirne un più razionale sfruttamento della risorsa, un'omogeneità nel recupero ambientale dei siti estrattivi contigui o vicini, e comunque ogni qualvolta ricorrano motivi di sicurezza.

2. L'atto costitutivo del consorzio volontario, da trasmettere al comune interessato entro trenta giorni dalla stipula, e la delibera costitutiva dei consorzi obbligatori indicano le persone preposte all'amministrazione degli interessi comuni, le opere da eseguirsi con il termine di inizio e compimento delle stesse e le condizioni imposte ai consociati, comprese le quote di spesa, nonché le cause e le modalità di scioglimento.

3. Con riferimento ai consorzi di cui al comma 1, il comune svolge le attività di cui all'articolo 2619 del codice civile e provvede:

a) allo scioglimento del consorzio qualora non sia possibile procedere alla gestione unica dei siti estrattivi contigui e o vicini;

b) ad autorizzare una o più imprese a recedere dal consorzio qualora ciò consenta comunque il perseguimento dello scopo consortile di cui al comma 1.

 

CAPO IV - Disposizioni relative al permesso di ricerca

 

     Art. 29. Permesso di ricerca

1. Chiunque intenda procedere a lavori rivolti alla ricerca di materiali di cava deve chiedere il permesso al comune territorialmente interessato.

2. La domanda di permesso di ricerca è corredata dai seguenti elaborati:

a) planimetria dell'area di ricerca;

b) relazione tecnica illustrativa in cui si evidenziano gli scopi della ricerca, il titolo per richiedere il permesso, i vincoli e le limitazioni d'uso presenti nel territorio interessato e i criteri da adottarsi per il loro rispetto;

c) relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geominerarie, idrogeologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento;

d) programma dei lavori con indicazione dei mezzi da adoperare e degli interventi di risistemazione dell'area;

e) piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al d.lgs. 117/2008;

f) perizia di stima del progetto di risistemazione.

3. Il permesso di ricerca contiene:

a) la delimitazione dell'area oggetto del permesso;

b) l'indicazione dei mezzi da adoperarsi;

c) l'obbligo di risistemazione dell'area;

d) il termine di validità del permesso, comunque non superiore a due anni non prorogabili;

e) le prescrizioni e i vincoli per lo svolgimento dell'attività di ricerca e per la conseguente risistemazione;

f) gli estremi delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 26, nonché le condizioni e le modalità di restituzione delle stesse, per il puntuale adempimento degli obblighi connessi alla ricerca ed al ripristino.

4. Per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 17 e 19.

 

     Art. 30. Obblighi del ricercatore

1. Nell'esercizio dell'attività di ricerca è fatto divieto di procedere alla commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

2. Il ricercatore trasmette al comune ogni sei mesi, una relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti.

3. Gli esiti della ricerca sono comunicati al comune e alla Giunta regionale anche ai fini dell'implementazione dei quadro conoscitivo del PRC. In caso di esito positivo, il ricercatore può presentare istanza di inserimento dell'area individuata nei giacimenti del PRC.

4. Il comune adotta il provvedimento di decadenza nel caso in cui riscontri una grave inadempienza alle prescrizioni e ai vincoli stabiliti nel permesso di ricerca.

5. Qualora il programma dei lavori di cui all’articolo 29, comma 2, lettera d), evidenzi l'impossibilità di utilizzazione del materiale, in tutto o in parte, per le finalità di cui alla medesima lettera d), tale materiale può essere commercializzato dal titolare del permesso di ricerca. Il ricavato, detratte le spese, è corrisposto al comune che ha rilasciato il permesso.

 

CAPO V - Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi

 

     Art. 31. Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi

1. Il comune, a seguito del censimento dei siti dismessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), individua tra i medesimi siti, nei propri strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, quelli che in base alle loro caratteristiche morfologiche, di stabilità, di inserimento ambientale e paesaggistico, necessitino di interventi di recupero e riqualificazione ambientale.

2. Il comune, per i siti estrattivi dismessi individuati ai sensi del comma 1, rilascia autorizzazione per il recupero e riqualificazione ambientale con la previsione di interventi estrattivi, a condizione che l'attività di escavazione sia finalizzata e funzionale al recupero ambientale e di messa in sicurezza del sito estrattivo con la possibilità di commercializzare una quantità di materiale non superiore al 30 per cento di quanto già estratto nel sito al momento della cessazione dell'attività estrattiva. Entro tale limite i comuni individuano le effettive quantità massime di materiale da scavare e da commercializzare in funzione delle necessità del corretto recupero del sito.

3. La domanda di autorizzazione per il recupero e riqualificazione del sito è corredata, oltre che dagli elaborati di cui all'articolo 17, da uno studio sulle condizioni naturalistiche del sito.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2, può essere rilasciata una sola volta e con una durata massima di sei anni previa stipula di apposita convenzione.

5. Il progetto di recupero e riqualificazione ambientale e di messa in sicurezza, è parte integrante dell'autorizzazione e può essere approvato per stralci relativi a singole porzioni dell'area interessata, fermo restando il limite percentuale totale di cui al comma 2.

6. Il sito estrattivo dismesso, recuperato e riqualificato, non può essere oggetto di successiva autorizzazione per l'esercizio di attività estrattiva.

 

CAPO VI - Disposizioni relative al distretto apuo-versiliese

 

     Art. 32. Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara

1. La Regione, con il presente capo, disciplina l’attività estrattiva nell’ambito del distretto apuo-versiliese, nell’esercizio della propria potestà legislativa in materia di attività estrattive e nel rispetto dei principi e istituti giuridici storicamente consolidatisi in riferimento allo sfruttamento dei marmi negli agri marmiferi vicinali e alla disciplina generale di cui all’editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1 febbraio 1751.

2. Considerata la condizione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale degli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie già rilasciate dai Comuni di Massa e Carrara e dalle soppresse "vicinanze" di Carrara, già disciplinate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara), entro il 31 dicembre 2019, i Comuni di Massa e Carrara provvedono alla ricognizione dei tali beni, danno comunicazione dell'accertamento ai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni alla coltivazione dei beni medesimi e provvedono ai conseguenti adempimenti ai sensi del presente capo [2].

 

     Art. 33. Concessione

1. L'esercizio dell'attività estrattiva dei beni che appartengono al patrimonio indisponibile comunale, è sottoposto a concessione amministrativa temporanea ed onerosa da parte del comune.

2. Al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile e razionale delle risorse, il comune individua i livelli territoriali ottimali, costituiti da uno o più siti estrattivi, da affidare in concessione ai sensi del comma 1.

3. La concessione costituisce il titolo per il rilascio dell'autorizzazione ed è rilasciata, previo esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza tra gli operatori economici e pubblicità, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento.

4. La concessione ha una durata non superiore a venticinque anni e non può essere prorogata, né rinnovata neppure tacitamente. Alla scadenza della stessa decade anche l'autorizzazione.

5. La durata della concessione può essere incrementata di due anni per le imprese registrate ai sensi del reg. (CE) 1221/2009.

6. La concessione ha carattere personale e costituiscono causa di decadenza la cessione, la sub concessione e il trasferimento, salvo il caso di trasferimento d'azienda o di un suo ramo ai sensi dell'articolo 22.

 

     Art. 34. Oggetto e contenuto della concessione

1. La concessione ha per oggetto la disponibilità di uno o più siti estrattivi che costituiscono il livello territoriale ottimale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n).

2. La concessione contiene:

a) l'indicazione della localizzazione del livello territoriale ottimale e delle eventuali pertinenze;

b) l'oggetto dell'attività estrattiva e l'individuazione delle prescrizioni relative al progetto di coltivazione;

c) il canone e il contributo di estrazione dovuto dal concessionario;

d) la durata della concessione, nonché la previsione che alla scadenza della stessa decade l'autorizzazione;

e) l'indennizzo da corrispondere al titolare del permesso di ricerca, quando la concessione non sia rilasciata a quest'ultimo;

f) la previsione che, qualora la durata dell'autorizzazione sia temporalmente superiore al termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, il mancato rinnovo della stessa alla scadenza di ciascun quinquennio successivo, comporta la decadenza della concessione ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera f);

g) la definizione degli eventuali oneri determinati a seguito della convenzione di cui all'articolo 38, comma 11, posti a carico del concessionario;

h) le prescrizioni per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area;

i) l'indicazione della cause di decadenza.

 

     Art. 35. Procedimento per il rilascio della concessione

1. Ai fini del rilascio della concessione, il comune emette un avviso pubblico per individuare il soggetto interessato all'ottenimento della stessa sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed economica.

2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica contiene almeno:

a) progetto di coltivazione;

b) piano economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione;

c) progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area;

d) perizia di stima del progetto di risistemazione;

e) indicazione delle opere di urbanizzazione;

f) progettazione preliminare degli impianti di prima lavorazione.

3. Il comune procede alla selezione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica acquisendo il parere di cui all'articolo 40, comma 3, e valutando prioritariamente i seguenti elementi:

a) ricadute ambientali;

b) ricadute socioeconomiche, anche in una logica di filiera, con progetti che garantiscano ulteriori fasi di lavorazione sul territorio;

c) effetti occupazionali;

d) piano economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione;

e) possesso di certificazioni che qualificano il processo produttivo, la gestione ambientale e sociale dell'impresa;

f) canone concessorio determinato in sede di gara ai sensi dell’articolo 36.

3 bis. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale definisce le linee guida per la predisposizione degli avvisi di cui al comma 1. Le linee guida possono prevedere come criterio di premialità l’inserimento negli avvisi di misure volte a promuovere la continuità occupazionale del personale da parte del concessionario subentrante.

4. Il comune, a seguito della selezione dei progetti di cui al comma 3, redige una graduatoria tra i progetti ritenuti idonei.

5. Al fine del rilascio della concessione e della autorizzazione, il soggetto il cui progetto risulta primo tra quelli selezionati presenta, entro novanta giorni dall’approvazione della graduatoria da parte del comune, un progetto definitivo dell'attività estrattiva corredato dagli elaborati di cui all'articolo 17.

6. Il rilascio della concessione è subordinato all’approvazione del progetto definitivo di cui al comma 5.

7. Qualora il progetto definitivo non venga approvato il comune procede allo scorrimento della graduatoria di cui al comma 4.

8. La graduatoria ha validità triennale.

9. Il progetto definitivo deve essere conforme ai contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 2, valutato e selezionato ai sensi del comma 3.

10. [Abrogato].

11. Nell'arco temporale di validità della concessione, l'esercizio dell'attività estrattiva può essere autorizzato per fasi temporalmente individuate nel progetto di coltivazione a cui corrisponde uno specifico progetto di risistemazione.

11 bis. Ai fini della predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo, il comune mette a disposizione degli interessati le informazioni relative al sito estrattivo.

 

     Art. 35 bis. Disposizioni per la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni

1. Al fine di garantire lo sfruttamento razionale e sostenibile della risorsa, il comune dispone la coltivazione unitaria del sito estrattivo in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni.

2. Qualora l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune non sia prevalente, il comune può disporre l'affidamento diretto al privato per la razionale coltivazione unitaria del sito estrattivo.

3. Qualora l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune sia prevalente, il comune dispone la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unica del sito medesimo secondo quanto disposto dall'articolo 28.

4. La costituzione del consorzio è disposta tra il soggetto privato che ha la disponibilità giuridica del bene ed il vincitore della procedura di cui all'articolo 35.

 

     Art. 35 ter. Procedimento per il rilascio della autorizzazione al consorzio

1. Il consorzio costituito ai sensi dell'articolo 28, presenta il progetto definitivo dell'attività estrattiva corredato degli elaborati di cui all'articolo 17.

2. L'approvazione del progetto definitivo costituisce condizione per il rilascio della concessione al vincitore della selezione di cui all’articolo 35.

3. Il rilascio della concessione costituisce presupposto per il rilascio dell'autorizzazione.

 

     Art. 35 quater. Acquisizione del sito al patrimonio indisponibile comunale

1. Nei casi di cui all’articolo 35 bis, comma 3, qualora il proprietario dei beni non appartenenti al patrimonio indisponibile comunale non intenda esercitare l'attività di coltivazione del sito né trasferire a terzi tale facoltà, il comune può disporre il passaggio del sito al patrimonio indisponibile comunale.

2. A tal fine il comune invita il proprietario del bene, assegnando un termine, a manifestare la volontà di esercitare l'attività di coltivazione del sito o a cedere la disponibilità giuridica dello stesso a terzi per la costituzione del consorzio. In caso di inutile decorso del termine, il comune dispone, previo indennizzo, l’acquisizione del sito estrattivo al patrimonio indisponibile del comune.

 

     Art. 36. Contributo di estrazione e canone concessorio

1. Per l'estrazione di materiali da taglio il titolare dell'autorizzazione versa al comune un contributo rapportato alla quantità e qualità del materiale per usi ornamentali estratto, in applicazione degli importi stabiliti dal comune stesso, pari al dieci per cento del valore medio di mercato del materiale. Il contributo è destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3.

2. Per i derivati dei materiali da taglio, il titolare dell'autorizzazione versa un contributo, stabilito dal comune, anche oltre il limite del 10,50 per cento del valore di mercato e comunque non superiore a 4,20 euro per tonnellata. Il contributo è destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti definiti all'articolo 27 commi 2 e 3.

3. Il comune, anche in forma associata, stabilisce gli importi di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di tutela nelle aree a vincolo paesaggistico, dell'adesione delle imprese a schemi di certificazione ambientale e/o sicurezza sul lavoro e dell'ammontare medio annuale delle spese finalizzate agli interventi ed agli adempimenti a cui è destinato il contributo.

4. Oltre ai contributi di cui ai commi 1 e 2, il concessionario è tenuto a corrispondere al comune il canone concessorio determinato in sede di gara.

5. Il canone posto a base di gara è commisurato al valore medio di mercato della tipologia dei materiali oggetto della concessione e alla stima della quantità di materiale da estrarre per la durata della concessione e può essere oggetto di revisione in caso di modifica dei parametri di riferimento, nei casi e con le modalità previste dai regolamenti comunali.

6. L'entità complessiva delle somme dovute a titolo di contributo di estrazione per i materiali da taglio ed il canone concessorio per gli stessi materiali è fissata entro il limite del 15 per cento del valore di mercato dei materiali medesimi.

6 bis. Ai fini del pagamento del contributo di estrazione il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla pesatura del materiale estratto tramite la pesa pubblica situata all'interno del territorio comunale.

6 ter. Qualora all'interno del territorio comunale non sia presente una pesa pubblica il calcolo del contributo di estrazione è effettuato sulla base degli elaborati di cui all'articolo 25, comma 2 bis.

6 quater. Alle concessioni rilasciate a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica prima dell'entrata in vigore della presente legge, non si applicano le percentuali indicate ai commi 1 e 6.

 

     Art. 37. Cause di decadenza della concessione

1. Sono cause di decadenza:

a) la mancata presentazione della domanda di autorizzazione entro sessanta giorni dal rilascio della concessione;

b) l'inadempimento delle prescrizioni fissate a pena di decadenza dal provvedimento concessorio;

c) la sospensione dell’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 21, per un periodo superiore ad un anno;

d) la mancata corresponsione del canone concessorio per un'annualità;

e) gli atti di cessione, trasferimento e sub concessione, salvo il caso di trasferimento d'azienda o di un suo ramo a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 3;

f) il diniego dell’autorizzazione nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 19 o la decadenza della stessa ai sensi dell'articolo 21.

2. Il comune accerta le cause di decadenza di cui al comma 1 e le notifica al trasgressore che nei successivi trenta giorni presenta le proprie controdeduzioni. Il comune, ove non ritenga meritevoli di accoglimento le controdeduzioni o queste non siano state presentate adotta il provvedimento di decadenza.

3. Il comune al momento della notifica ha facoltà di sospendere in via cautelativa l'esercizio dell'attività estrattiva.

 

     Art. 38. Autorizzazioni e concessioni esistenti

1. Il comune provvede al rilascio delle concessioni per l’esercizio dell’attività estrattiva sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, a seguito di procedura ad evidenza pubblica allo scadere delle autorizzazioni o delle concessioni rilasciate ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili) o dell'articolo 3 della l.r. 104/1995.

2. Allo scadere delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della l.r. 78/98 o dell'articolo 3 della l.r. 104/1995, decadono anche le relative concessioni.

3. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi della l.r. 78/98 e dell'articolo 3 della 1.r. 104/1995 proseguono fino alla scadenza stabilita e non possono essere prorogate o rinnovate neppure tacitamente, fatto salvo quanto disposto per le sole autorizzazioni all'articolo 20, comma 4 bis. Qualora non sia stabilita la scadenza, le autorizzazioni e le concessioni rilasciate decadono allo scadere di sette anni dal 31 ottobre 2016.

4. Il comune, a seguito della domanda del titolare dell'autorizzazione o della concessione, il cui termine è in scadenza entro sette anni dall'entrata in vigore della presente legge, procede al rilascio dell'autorizzazione o della concessione per l'esercizio dell'attività estrattiva in assenza di procedure ad evidenza pubblica, la cui durata non può superare i sette anni dal 31 ottobre 2016.

5. Il termine di scadenza dell’autorizzazione o della concessione di cui ai commi 3 e 4, può essere incrementato di ulteriori due anni, su domanda dell'interessato, per le imprese registrate ai sensi del reg. (CE) 1221/2009; inoltre può essere incrementato sino ad un massimo di complessivi venticinque anni, su domanda dell’interessato, e previa stipula di una convenzione, con l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, da dimostrarsi mediante un sistema di tracciabilità del prodotto che dia garanzia effettiva e con l’eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che attraverso nuovi investimenti sia in grado di generare un impatto positivo sull’occupazione, sull’ambiente e sulle infrastrutture.

6. Il comune, a seguito della domanda del titolare dell'autorizzazione o della concessione, il cui termine è in scadenza tra i sette ed i venticinque anni dal 31 ottobre 2016, procede al rilascio dell'autorizzazione o della concessione per l'esercizio dell'attività estrattiva in assenza di procedure ad evidenza pubblica, la cui durata non può superare i venticinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, previa stipula di una convenzione, con l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo della filiera locale e con l’eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che attraverso nuovi investimenti sia in grado di generare un impatto positivo sull’occupazione, sull’ambiente e sulle infrastrutture.

6 bis. Al raggiungimento della percentuale di cui ai commi 5 e 6 contribuiscono anche i materiali derivati, impiegati dall’industria per la realizzazione di prodotti sostitutivi dei materiali da taglio di cui al numero 2.1 dell’articolo 2, lavorati nel sistema produttivo della filiera locale.

7. La convenzione di cui ai commi 5 e 6 contiene il piano economico-finanziario, nonché le modalità di verifica del rispetto degli impegni assunti per tutto il periodo della proroga.

7 bis. Ai fini della stipula della convenzione il comune, previa acquisizione del parere di cui all'articolo 40, comma 3, procede alla valutazione del piano economico -finanziario.

8. La mancata presentazione del piano economico-finanziario o il non rispetto degli impegni assunti determina la decadenza della concessione con riferimento al periodo di estensione.

9. La domanda di cui ai commi 4 , 5 e 6 è presentata, ai sensi dell’articolo 17, almeno sei mesi prima della scadenza dell’autorizzazione.

10. Le concessioni rilasciate ai sensi del presente articolo determinano il canone concessorio commisurato al valore medio di mercato della tipologia dei materiali oggetto della concessione e alla stima della quantità di materiale da estrarre per la durata della concessione: il canone può essere oggetto di revisione in caso di modifica dei parametri di riferimento, nei casi e con le modalità previste dai regolamenti comunali.

11. Ai fini di cui al comma 1, il comune individua i beni strumentali funzionali all'esercizio dell'attività estrattiva e procede a stipulare una convenzione con il concessionario uscente, determinando il valore residuo di tali beni, degli altri investimenti e delle spese sostenute per la disponibilità del bene non ammortizzate al termine dell' autorizzazione.

12. Il valore determinato ai sensi del comma 11 è indicato nel bando di gara ed è corrisposto dal concessionario subentrante al concessionario uscente.

13. Alle concessioni rilasciate a seguito di procedura ad evidenza pubblica non si applicano i commi 4, 5 e 6.

 

     Art. 39. Regolamenti comunali

1. Il regolamento dei comuni emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del r.d. 1443/1927, definisce in particolare:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'esercizio dell'attività estrattiva dei beni di cui all'articolo 32 e gli ulteriori eventuali contenuti delle stesse rispetto a quanto previsto dall’articolo 34;

b) i criteri e le modalità per la valutazione del rispetto dell’impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale previsto dalla convenzione di cui all’articolo 38, commi 5 e 6;

c) i criteri di quantificazione del valore residuo dei beni strumentali funzionali all'esercizio dell'attività estrattiva, degli altri investimenti e delle spese sostenute per la disponibilità del bene non ammortizzate al termine dell' autorizzazione, ai fini della convenzione di cui all’articolo 38, comma 11.

d) le modalità di calcolo e di corresponsione del canone concessorio di cui all’articolo 36.

2. I regolamenti di cui al comma 1, sono redatti nel rispetto ed in conformità alle disposizioni e ai principi della presente legge e sono emanati dai comuni entro il 31 dicembre 2019.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 si applicano le disposizioni contenute in un regolamento regionale da emanarsi entro novanta giorni dalla scadenza di tale termine.

4. Il regolamento regionale cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunali di cui al comma 1.

 

     Art. 40. Nucleo tecnico di valutazione

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale costituisce un nucleo tecnico di valutazione e ne stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento.

2. Il nucleo tecnico di valutazione è composto da:

a) tecnici regionali;

b) tecnici esterni indipendenti esperti in economia o ingegneria aziendale, in numero non superiore a tre, ai quali è riconosciuto un compenso in relazione ai pareri espressi.

3. Il nucleo di valutazione di cui al comma 1, ha il compito di esprimere un parere preventivo ai comuni, obbligatorio e non vincolante, ai fini delle valutazioni di competenza relative ai piani economico finanziari di cui agli articoli 35 e 38. Il nucleo si esprime entro centoventi giorni dalla ricezione dei piani medesimi; decorso tale termine senza che il parere sia stato reso, i comuni procedono comunque alle valutazioni di competenza.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale definisce la struttura standard dei piani economico finanziari di cui agli articoli 35 e 38.

 

     Art. 40 bis. Comitato del distretto apuo-versiliese

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale definisce i tempi e le modalità di costituzione del comitato del distretto Apuo-versiliese di cui fanno parte i rappresentanti dei comuni di cui all'articolo 40 ter, delle camere di commercio e delle parti economiche e sociali.

2. Il comitato di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

a) rappresentare le problematiche ambientali, sociali e produttive del distretto;

b) elaborare proposte di intervento per la promozione della filiera produttiva locale, per la valorizzazione del materiale da estrazione, per la promozione di interventi a favore della sostenibilità delle attività di estrazione da sottoporre all’esame della Regione.

3. La Regione promuove, attraverso i propri strumenti di programmazione, interventi volti a definire strumenti e percorsi per la valorizzazione e l'incentivazione delle filiere produttive dei materiali da estrazione, ed in particolare a:

a) sostenere progetti finalizzati alla tracciabilità e alla marcatura dei prodotti derivanti dai materiali da estrazione;

b) promuovere le esperienze di etichette e marchi locali che valorizzino le produzioni tipiche anche dimostrando minori impatti ambientali e sociali lungo il loro intero ciclo di vita;

c) valorizzare il materiale da estrazione, anche attraverso l'aumento del livello di trasparenza, tracciabilità e capacità di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione del cittadino;

d) incentivare l'elaborazione di etichette locali capaci di innalzare l'identità del prodotto tipico;

e) promuovere la conclusione di accordi di programma con i comuni interessati e con le imprese del distretto apuo-versiliese al fine di attuare interventi per lo sviluppo delle filiere produttive connesse ai materiali da estrazione.

4. Con il medesimo atto di cui al comma 1, la Giunta regionale disciplina altresì i rapporti del Comitato con gli organismi previsti dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 69 del 21 febbraio 2000 (Individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali manifatturieri ai sensi dell’art. 36 della Legge 317/1991 come modificato dall’art.6, comma 8, L. 140/1999).

 

     Art. 40 ter. Comuni del distretto Apuo-versiliese

1. Ai fini della presente legge il Distretto Apuo Versiliese comprende il territorio dei seguenti Comuni: Carrara, Casola in Lunigiana, Fivizzano, Massa, Minucciano, Montignoso, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Vagli di Sotto.

 

     Art. 41. Accordi per la filiera locale

1. La Giunta regionale promuove la conclusione di accordi di programma con i comuni interessati e con le imprese di cui all’articolo 40 bis, comma 1, al fine di attuare interventi per lo sviluppo produttivo del distretto.

 

CAPO VII - Funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico

 

     Art. 42. Funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico

1. Le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione, ai fini del vincolo idrogeologico, per la ricerca e la coltivazione di siti estrattivi, sono esercitate dal comune, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, lettera b), della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

2. Per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, il rilascio del permesso di ricerca o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato al rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ha la stessa durata dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva.

3. Nei terreni rimboschiti ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), qualora il progetto di risistemazione preveda il ripristino del bosco, il rimboschimento compensativo o il costo presunto dello stesso, di cui all’articolo 44 della l.r. 39/2000, sono ridotti del 30 per cento; l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico può prevedere specie forestali maggiormente compatibili con l'assetto ambientale derivante dalla risistemazione.

 

CAPO VIII - Disciplina dell'attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche

 

     Art. 43. Disposizioni generali

1. Sono considerate cave di prestito le cave necessarie al fine di realizzare, anche parzialmente sul territorio toscano, le seguenti opere pubbliche:

a) di interesse statale ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale);

b) individuate in accordi di programma stipulati tra Stato e Regione;

c) di interesse regionale;

d) di interesse locale;

e) a seguito di gravi calamità naturali.

2. Sono di interesse regionale le opere pubbliche di competenza della Regione, nonché quelle oggetto di accordo di programma tra Regione ed enti locali o comunque finanziate, in tutto o in parte, dalla Regione.

3. Sono di interesse locale le opere di competenza degli enti locali, comprese quelle afferenti a funzioni che sono state trasferite con legge regionale, fatto salvo quanto stabilito al comma 2.

4. Per le opere di cui al comma 1 lettere a), b), c) ed e), le autorizzazioni all'esercizio della coltivazione delle cave di prestito, nonché le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al r.d. 3267/1923, del vincolo paesaggistico di cui al d.lgs. 42/2004, nonché gli adempimenti di cui all’articolo 24, sono di competenza regionale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 42 della l.r. 39/2000.

5. Per le opere di cui al comma 1, lettera d), le autorizzazioni sono rilasciate dal comune territorialmente competente.

6. L'esercizio dell'attività estrattiva non può avere una durata superiore alla realizzazione dell'opera cui la cava stessa è finalizzata; tutto il materiale escavato deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione dell'opera pubblica.

 

     Art. 44. Autorizzazione per la coltivazione delle cave di prestito

1. Ferme restando le disposizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), ai fini della richiesta dell'apertura della cava di prestito, il soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica presenta un piano di utilizzazione dei materiali di risulta provenienti dalle attività connesse alla realizzazione dell'opera stessa, nonché dei materiali assimilabili di cui all'articolo 2 e dei materiali prelevabili dalle attività estrattive in esercizio, senza pregiudizio del consumo ordinario.

2. Qualora non siano sufficienti i materiali riutilizzabili e reperibili di cui al comma 1, il soggetto competente alla realizzazione dell'opera presenta domanda di autorizzazione alla coltivazione della cava di prestito, privilegiando ipotesi di recupero di siti estrattivi dismessi, di cui sia dimostrata la specifica idoneità e funzionalità.

3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati gli elaborati di cui all'articolo 17, nonché:

a) il piano di utilizzazione dei materiali di risulta di cui al comma 1;

b) una relazione che contenga gli elementi giustificativi del ricorso ad una nuova attività estrattiva nonché della idoneità dei materiali da estrarre in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative dell'opera da realizzare.

4. L'autorizzazione è rilasciata previa prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 26 a favore della Regione o del comune interessato.

5. L'autorizzazione può essere rilasciata o trasferita su richiesta del soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica all'appaltatore, in tal caso gli obblighi e gli adempimenti previsti nel provvedimento autorizzativo sono imputabili al medesimo soggetto ivi compreso il pagamento del contributo di cui all'articolo 27 e l'assunzione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 26.

 

     Art. 45. Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione delle cave di prestito

1. Al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione della cava di prestito si applicano le disposizioni di cui al capo III in quanto compatibili.

2. Per le cave di prestito di competenza regionale la domanda di autorizzazione è presentata alla struttura regionale competente in materia.

 

     Art. 46. Autorizzazione alle indagini preliminari

1. Nel caso in cui, per la redazione del progetto di coltivazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), sia necessario effettuare indagini preliminari, l'autorizzazione ad introdursi nelle proprietà private, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), è rilasciata dall'autorità espropriante di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).

2. Le indagini preliminari autorizzate sono eseguite entro i termini e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione.

3. La richiesta di autorizzazione è corredata da:

a) planimetria in scala 1:10.000, o di maggior dettaglio, indicante l'area di indagine;

b) relazione tecnico-illustrativa sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, vegetazionali paesaggistiche dei luoghi oggetto delle indagini;

c) programma dei lavori con la descrizione dettagliata dei metodi e dei mezzi di indagine che verranno impiegati e degli interventi di risistemazione dell'area.

4. Le indagini preliminari autorizzate ai sensi del comma 1, devono essere eseguite nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni previste dall'atto di autorizzazione.

 

     Art. 47. Disposizioni di carattere eccezionale

1. In caso di gravi calamità naturali la Giunta regionale può autorizzare la coltivazione di siti estrattivi anche al di fuori delle aree a destinazione estrattiva individuate negli strumenti urbanistici comunali, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, per il tempo e le quantità strettamente necessarie alle esigenze di carattere eccezionale.

 

     Art. 48. Estrazione dai corsi d'acqua

1. L'estrazione dei materiali litoidi dai corsi d'acqua e dai laghi è autorizzata dalla competente autorità idraulica al solo fine di ridurre il rischio idraulico, ai sensi e nel rispetto della vigente disciplina in materia di polizia idraulica e di difesa del suolo.

2. Il progetto per la realizzazione per gli interventi di cui la comma 1, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, deve contenere:

a) uno studio sul trasporto solido e sulla dinamica d'alveo di un tratto significativo del corso d'acqua dal quale emerga la necessità di estrazione del materiale, la sua quantificazione, gli effetti in termini di riduzione del rischio e considerazioni in merito alla durabilità nel tempo dell'intervento;

b) la quantificazione del materiale estratto e uno studio sul riutilizzo dello stesso all'interno dello stesso cantiere o, secondariamente, in altre opere pubbliche da realizzarsi contestualmente da parte del medesimo ente competente;

c) l'indicazione dei quantitativi dei materiali in esubero che non possono essere utilizzati ai sensi della lettera b);

d) le modalità di prelievo e stoccaggio del materiale estratto;

e) le modalità di controllo delle quantità estratte anche attraverso rilievi topografici in corso d'opera oltre che all'inizio e al termine dei lavori.

3. Qualora lo studio di cui alla lettera b), evidenzi l'impossibilità di utilizzazione del materiale, in tutto o in parte, per le finalità di cui alla medesima lettera b), tale materiale, nel limite massimo della quantità indicata alla lettera c), può essere ceduto, a compensazione del costo degli interventi comprensivo di tutti gli oneri, all'appaltatore.

4. In ogni caso il valore del materiale ceduto non può superare il valore del contratto stipulato tra l'ente competente e l'appaltatore, comprensivo di iva e altri oneri connessi.

5. Nei casi in cui al comma 3, il valore del materiale è determinato dalla Giunta regionale sulla base del valore medio di mercato delle tipologie di materiale estratto.

6. Resta fermo l'obbligo di pagamento degli eventuali canoni demaniali.

 

     Art. 49. Estrazione di materiali da taglio per restauri architettonici e monumentali

1. Il prelievo di materiale nelle cave di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), finalizzato a specifici interventi pubblici di recupero, restauro, manutenzione, conservazione di monumenti per i quali sia prescritto l'utilizzo di specifici materiali dalla competente soprintendenza, fino ad un massimo di 300 metri cubi di pietre da taglio, è soggetto a segnalazione certificata inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/90 da presentare allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA di cui al comma 1, contiene:

a) l’indicazione del quantitativo di materiale da estrarre nel rispetto del limite di cui al comma 1;

b) l’indicazione del metodo di coltivazione adottato, dei tempi e degli schemi organizzativi.

3. Alla SCIA è allegata una relazione tecnica illustrativa in cui si evidenziano i contenuti progettuali, la risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell’area e la relativa garanzia finanziaria.

 

CAPO IX - Funzioni di polizia delle cave, vigilanza e sanzioni

 

     Art. 50. Funzioni di polizia e vigilanza

1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), ivi comprese le cave di prestito, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.

2. I comuni esercitano altresì la vigilanza sull'attività dei siti estrattivi in ordine al rispetto dei contenuti e prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, nonché dell'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico, e adotta i conseguenti provvedimenti.

3. Le funzioni di vigilanza sul rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sono esercitate dalle aziende USL competenti per territorio.

4. Sono fatte salve le competenze degli enti parco previste dalla normativa vigente.

5. Il personale incaricato dei controlli può accedere al sito estrattivo e ai relativi impianti e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni, che il titolare dell'attività estrattiva è tenuto a mettere a disposizione.

5 bis. Qualora sulla base delle risultanze dei controlli sull’attività dei siti estrattivi, in ordine al rispetto dei contenuti e delle prescrizioni dell’autorizzazione, gli organi competenti all’attività di polizia e vigilanza riscontrino la necessità di integrare l'autorizzazione in conformità al quadro normativo di riferimento, i comuni, ove non sussistano gli estremi per la sospensione dell'attività, provvedono a recepire le integrazioni comunicando al titolare dell’attività estrattiva i tempi ed i modi previsti per l’adeguamento del sito.

6. Per le attività di misura, monitoraggio e ispezione aventi ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, prodotti dall'attività estrattiva, i comuni possono avvalersi dell’ARPAT nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT"), ferme restando le attività istituzionali obbligatorie ivi previste.

 

     Art. 51. Coordinamento, monitoraggio e controllo della Regione

1. La Regione promuove forme anche permanenti di collaborazione e coordinamento fra i soggetti di cui all'articolo 50, per migliorare l'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo finalizzate alla tutela ambientale e alla sicurezza e salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate.

2. Sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 53, l'ufficio regionale competente effettua un monitoraggio in merito alle autorizzazioni e concessioni in essere, alle quantità escavate ed ai controlli periodicamente effettuati dai soggetti competenti.

3. Sulla base del coordinamento e del monitoraggio di cui ai comma 1 e 2, la Regione effettua controlli diretti sull'attività dei siti estrattivi in ordine al rispetto dei contenuti e prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e degli altri contenuti di cui all’articolo 50, comma 2.

4. Il personale incaricato può accedere al sito estrattivo e ai relativi impianti e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni, che il titolare dell'attività estrattiva è tenuto a mettere a disposizione.

 

     Art. 52. Sanzioni

1. Il mancato versamento dei contributi di estrazione comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei centoventi giorni successivi alla scadenza del termine;

b) l'aumento del contributo in misura pari al 30 per cento qualora, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento qualora, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae oltre i successivi sessanta giorni.

2. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del non si cumulano.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, lettera c), il comune dispone la sospensione dell'attività e provvede alla riscossione, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), degli importi relativi al contributo di estrazione e alle sanzioni di cui al comma 1.

4. L'esercizio dell'attività estrattiva in assenza di autorizzazione comporta a carico del trasgressore la cessazione immediata dell'attività con l'obbligo di risistemazione ambientale dell'area, oltre alla sanzione amministrativa da euro 40.000,00 ad euro 150.000,00, fatto salvo l'accertamento degli ulteriori danni.

5. L'esercizio dell'attività estrattiva in violazione delle prescrizioni e dei contenuti dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 o del permesso di ricerca comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00, fatto salvo l'accertamento degli ulteriori danni. Non si applica la sanzione amministrativa per l'estrazione di materiale in aree la cui superficie sia inferiore all’1 per cento di quella autorizzata e ricadano in area a destinazione estrattiva.

6. La violazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 25, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

 

CAPO X - Obblighi dei comuni

 

     Art. 53. Obblighi dei comuni

1. I comuni, entro il mese di marzo di ogni anno, inviano alla Giunta regionale le informazioni relative a:

a) l'andamento delle attività estrattive nel territorio di competenza, indicando, anche ai fini statistici, le autorizzazioni, i titolari delle stesse e il loro recapito, nonché i volumi dei materiali estratti in ciascuna cava nell'anno precedente così come risultante dagli articoli 25 e 36;

b) l'entità dei contributi di estrazione percepiti nell'anno precedente, specificando puntualmente la destinazione delle relative somme nel rispetto di quanto previsto all'articolo 27 e provvedendo al relativo versamento.

2. I comuni comunicano alla Regione trimestralmente i controlli effettuati e l'esito degli stessi; in assenza di comunicazioni i controlli si considerano non effettuati.

 

     Art. 54. Inadempimento dei comuni

1. La quota di contributo di estrazione a favore dei comuni è diminuita del 10 per cento per i comuni che non abbiano provveduto ad uno o più dei seguenti adempimenti:

a) invio delle informazioni di cui all'articolo 53 entro il termine ivi previsto;

b) versamento all'azienda USL, all’Ente Parco ed alla Regione, delle quote del contributo di estrazione, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 53, comma 1, lettera b).

2. In caso di mancato invio dei dati concernenti l'entità dei contributi riscossi nell'anno di riferimento dal comune inadempiente, la quota percentuale di cui al comma 1 è calcolata sull'ammontare dei contributi percepiti in base agli ultimi dati disponibili.

3. Le somme di cui al comma 1, sono acquisite dalla Regione tramite compensazione con ogni altro trasferimento a qualunque titolo dovuto al comune inadempiente ai sensi dell'articolo 27 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001 n. 61/R (Regolamento di attuazione della l.r. 6 agosto 2001, n. 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana").

 

CAPO XI - Misure di promozione del tessuto produttivo

 

     Art. 55. Promozione delle filiere produttive dei materiali da estrazione

1. La Regione promuove, attraverso i propri strumenti di programmazione, interventi volti a:

a) definire strumenti e percorsi per la valorizzazione e l'incentivazione di sistemi produttivi locali, distretti industriali e filiere produttive dei materiali da estrazione;

b) sostenere l'impegno nella tracciabilità e marcatura dei prodotti;

c) diffondere le esperienze di etichette e marchi locali che valorizzino le produzioni tipiche anche dimostrando minori impatti ambientali e sociali lungo il loro intero ciclo di vita;

d) valorizzare il materiale da estrazione, anche attraverso l'aumento del livello di trasparenza, tracciabilità e capacità di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione del cittadino;

e) incentivare l'elaborazione di etichette locali capaci di innalzare l'identità del prodotto tipico anche attraverso la comunicazione della propria impronta ambientale e sociale.

 

CAPO XII - Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 56. Dotazione organica

1. Per lo svolgimento delle funzioni esercitate in materia di pianificazione delle attività estrattive, in materia di coordinamento, monitoraggio e controllo di cui all'articolo 51, nonché in materia di VIA regionale, la Regione si avvale di personale proprio e personale trasferito dalle province e dai comuni.

2. Il personale delle province e dei comuni di cui al comma 1, è trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge nel numero massimo di quindici unità, previa intese tra Regione, province e comuni per l'individuazione ed il trasferimento del personale medesimo.

3. Decorsi tre mesi senza che venga stipulata l'intesa, la Regione provvede ad individuare il personale da trasferire, mediante avviso, tra coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le predette funzioni, anche in misura non prevalente, presso le amministrazioni provinciali e comunali.

4. A seguito della presentazione della domanda di trasferimento, la Regione procede alla selezione del personale da trasferire sulla base dell'esperienza maturata nello svolgimento, anche in misura non prevalente delle funzioni di cui al comma 2, e lo comunica agli enti interessati.

5. Al personale di cui al comma 2 è riconosciuta, a tutti gli effetti, la continuità del rapporto di lavoro e l'anzianità maturata presso le amministrazioni di provenienza.

6. Il personale trasferito è inquadrato nella categoria e nella relativa posizione di sviluppo economico in possesso al momento del trasferimento.

7. A decorrere dal trasferimento del personale, le amministrazioni comunali e provinciali interessate riducono in misura corrispondente le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 1 aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 – 1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) per tale personale; a decorrere dal 1° gennaio 2016 le predette risorse confluiscono tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità, che sono integrate stabilmente dalla Regione per un importo di euro 120.000,00 a decorrere dalla medesima data.

8. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione Toscana dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007"). La predetta somma rileva, invece, per le amministrazioni comunali e provinciali interessate dal trasferimento del personale, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 557 della l. 296/2006.

9. La Regione, previa stipula di convenzioni, può avvalersi degli uffici e del personale degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza.

10. Le risorse relative alla spesa di cui al comma 7, trovano compensazione in quota corrispondente dei contributi di cui all'articolo 27, comma 2, lettera c).

 

     Art. 57. Validità dei piani regionali e provinciali per le attività estrattive

1. In fase di prima applicazione il PRC è adottato entro il 30 giugno 2019.

2. Fino all'entrata in vigore del PRC restano in vigore:

a) il piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) e il piano delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili della provincia (PAERP) di cui alla l.r. 78/1998;

b) il piano regionale attività estrattive (PRAE) di cui alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 (Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere), per le province che non hanno approvato il PAERP.

3. Qualora sia necessario prevedere nuove localizzazioni non conformi alle prescrizioni localizzative già contenute nel PAERP, o in mancanza nel PRAE, o modificare quelle esistenti, si procede mediante accordo di pianificazione ai sensi dell'articolo 41 della l.r. 65/2014.

 

     Art. 58. Disposizioni transitorie

1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai sensi della presente legge e, comunque, non oltre il termine individuato dal PRC ai sensi dell’articolo 9, le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva sono rilasciate in conformità con i contenuti degli strumenti della pianificazione urbanistica vigenti, se non in contrasto con le disposizioni del PRC.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, restano in vigore le istruzioni tecniche di cui all'articolo 12, comma 4, della l.r. 78/1998.

3. Ai procedimenti, avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 78/1998.

4. Ai procedimenti di VIA, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento e sono conclusi secondo le norme vigenti a tale data.

 

     Art. 58 bis. Disposizioni transitorie per il sanzionamento di difformità volumetriche nei bacini estrattivi delle Alpi Apuane

1. Fino all'approvazione dei piani attuativi previsti dall'articolo 113 della l.r. 65/2014 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2019, qualora il titolare di un'autorizzazione in corso di validità abbia realizzato una difformità volumetrica superiore ai 1000 metri cubi rispetto al progetto di coltivazione autorizzato, ma comunque all'interno dell'area in disponibilità a destinazione estrattiva, il comune ordina la cessazione immediata dell'attività nell'area oggetto della difformità e la presentazione di una perizia giurata attestante la ricorrenza del presupposto di cui al comma 4 del presente articolo. L’ordinanza dispone altresì la presentazione e realizzazione di un progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale dell'area che tenga conto degli impatti complessivi derivanti dalle lavorazioni difformi, nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 52, comma 4.

2. L'autorizzazione in essere è sospesa sino all'approvazione del progetto di cui al comma 1 ed al completamento delle opere di messa in sicurezza dell'area in conformità al medesimo progetto. Il comune, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 3, approva il progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione, fermi restando i termini previsti per il rilascio di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa statale di riferimento.

3. Nel caso in cui il titolare non ottemperi agli obblighi stabiliti con l’ordinanza di cui al comma 1 nei termini assegnati, e non realizzi le opere di risistemazione ambientale entro centottanta giorni dall'approvazione del relativo progetto, nonché nel caso in cui, a seguito di nuovo accertamento, venga rilevata una ulteriore difformità, il comune dispone la decadenza dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 21, comma 3, e, qualora si tratti di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, la conseguente decadenza della concessione ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera f).

4. La presente disposizione si applica esclusivamente alle difformità eseguite sino alla data dell'entrata in vigore de lla legge regionale 2 ottobre, 2018, n. 54 (M odifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014).

5. Nelle aree di cui al comma 1, ottemperati gli obblighi stabiliti con l’ordinanza di cui al medesimo comma 1 nei termini assegnati e realizzate le opere di risistemazione ambientale entro centottanta giorni dall'approvazione del progetto, può essere autorizzato un nuovo progetto di coltivazione ai sensi dell'articolo 17, nei limiti e alle condizioni previsti nel piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”).

6. I comuni provvedono, ove necessario, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell a l.r. 54/2018, al l’adeguamento delle autorizzazioni rilasciate, in conformità al progetto di coltivazione autorizzato.

 

     Art. 59. Sanzioni per inadempimento della Regione

1. La mancata approvazione del regolamento entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, comporta una diminuzione del 10 per cento su base annua della quota del contributo di estrazione a favore della Regione, rapportata ai mesi di ritardo a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui sopra.

2. La mancata adozione del PRC entro il termine di cui all'articolo 57, comma 1, comporta la diminuzione di cui al comma 1.

 

     Art. 60. Clausola valutativa

1. Al fine di monitorare il processo di attuazione della riforma, la Giunta regionale invia alla commissione competente per materia, entro dicembre 2020, una prima relazione in cui sono evidenziati in particolare:

a) lo stato di completamento dell’attività di cui all’articolo 32 da parte dei comuni;

b) le eventuali criticità emerse in sede di prima attuazione.

2. Dopo diciotto mesi dall’approvazione del PRC la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente per materia una relazione in cui si evidenziano in particolare:

a) lo stato di completamento dell’attività di revisione dei regolamenti comunali da parte dei comuni ai sensi dell’articolo 39;

b) una stima della misurazione degli oneri amministrativi (MOA) a carico degli operatori del settore;

c) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione.

3. Entro cinque anni dall’approvazione della presente legge, la Giunta regionale predispone uno studio contenente i principali risultati ottenuti dalla politica ed una stima degli effetti prodotti dalla legge con in particolare riferimento agli aspetti economici ed occupazionali.

 

     Art. 61. Modifiche all’articolo 88 della l.r. 65/2014

1. La lettera d) del comma 7 dell’articolo 88 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

“ d) indirizzi e prescrizioni per la pianificazione territoriale in materia di infrastrutture, di trasporti e cave; ”.

 

     Art. 62. Modifiche dell'articolo 45 della l.r.10/2010

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 45 della l.r. 10/2010 le parole: “ negli allegati A3 e ” sono sostituite dalle seguenti: “ nell’allegato ”.

2. Al comma 4 dell’articolo 45 della l.r. 10/2010 le parole “ negli allegati A3 e ” sono sostituite dalle seguenti: “ nell’allegato ”.

3. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 45 della l.r. 10/2010, è sostituito dal seguente: “ Sono di competenza degli enti parco regionali le procedure di cui al presente titolo, relative ai progetti compresi negli allegati A1, A2, B1, B2 e B3, ad esclusione delle cave superiori a 30.000 m 3 annui di materiale estratto di competenza della Regione di cui all'allegato A1, lettera c) ter, qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue. ”.

 

     Art. 63. Modifiche dell’allegato A1 della l.r.10/2010

1. Dopo la lettera c) dell'allegato A1 della l.r. 10/2010 è inserita la seguente:

“ c bis) Cave con più di 500.000 m 3 annui di materiale estratto o con un'area interessata superiore a 20 ettari. ”.

2. Dopo la lettera c) bis dell’allegato A1 della l.r. 10/2010 è inserita la seguente:

“ c ter) Cave superiori a 30.000 m 3 annui di materiale estratto qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue. ”.

 

     Art. 64. Abrogazione dell'allegato A3 della l.r.10/2010

1. L'allegato A3 della l.r.10/2010 è abrogato.

 

     Art. 65. Modifiche dell'allegato B1 della l.r.10/2010

1. Dopo la lettera g) dell'allegato B1 della l.r. 10/2010 è inserita la seguente:

“ g bis) cave superiori a 60.000 m 3 annui di materiale estratto ”.

 

     Art. 66. Modifiche dell'allegato B3 della l.r.10/2010

1. La lettera h) dell’allegato B3 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:

“ h) Cave fino a 60.000 m 3 annui di materiale estratto. ”.

 

     Art. 67. Modifiche dell'articolo 14 della l.r. 65/1997

1. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 65/97 le parole: “ Nella previsione riferita alle cave di cui al comma 2, il piano costituisce stralcio del piano regionale delle attività estrattive di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili. ” sono soppresse.

 

     Art. 68. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 65/1997

1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 65/1997 dopo le parole: “ è di competenza dell'ente, che la esercita secondo detta normativa; ” sono inserite le seguenti: “ ad esclusione delle cave superiori a 30.000 metri cubi annui di materiale estratto di competenza della Regione ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza) ”.

2. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 65/1997 il primo periodo è abrogato.

 

     Art. 69. Modifiche della l.r. 78/1998

1. Il titolo della l.r. 78/1998 è sostituito dal seguente: “ Disposizioni in materia di miniere ”.

2. Gli articoli da 1 a 31 e gli articoli da 35 a 42 della l.r. 78/1998 sono abrogati.

 

     Art. 70. Modifiche della l.r. 104/1995

1. Gli articoli 2 e 3 della l.r. 104/1995 sono abrogati.

 

     Art. 71. Norma finanziaria

1. Gli oneri di cui agli articoli 3, 43, comma 4, 51 e 56, sono stimati complessivamente in euro 475.000,00 per l’anno 2015, cui si fa fronte per euro 350.000,00 con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” e per euro 125.000,00 con le risorse dell'UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015; in euro 800.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, cui si fa fronte per euro 700.000,00 con gli stanziamenti dell’UPB. 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” e per euro 100.000,00 con le risorse dell’UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti” del bilancio pluriennale vigente 2015 – 2017, annualità 2016 e 2017.

1 bis. Gli oneri di cui all’articolo 40, comma 2, sono stimati in euro 25.000,00 per l’anno 2019, euro 70.000,00 per l’anno 2020 ed euro 50.000,00 per l'anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI e artigianato”, Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

1 ter. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 40, comma 4, è autorizzata, per il solo anno 2019, la spesa di euro 25.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI e artigianato”, Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, annualità 2019.

2. Le entrate relative al contributo di estrazione e derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 27 sono stimate in euro 475.000,00 per l’anno 2015 con imputazione all’UPB 242 “Altre entrate correnti vincolate” per euro 75.000,00 e all’UPB 322 “Proventi diversi” per euro 400.000,00; per il bilancio 2015 e sono stimate in euro 800.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 con imputazione all’UPB 322 ”Proventi diversi” del bilancio pluriennale vigente 2015 – 2017 e anni successivi.

3. Al bilancio di previsione 2015 ed al bilancio pluriennale vigente 2015 – 2017, annualità 2016 e 2017, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza di uguale importo:

anno 2015

- in diminuzione, UPB 242 “Altre entrate correnti vincolate”, euro 75.000,00

- in aumento, UPB 322 “Proventi diversi”, euro 400.000,00

- in diminuzione, UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti”, euro 25.000,00

- in aumento UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, euro 350.000,00

anno 2016

- in diminuzione, UPB 242 “Altre entrate correnti vincolate”, euro 150.000,00

- in aumento, UPB 322 “Proventi diversi”, euro 800.000,00

- in diminuzione, UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti”, euro 50.000,00

- in aumento UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale– Spese correnti”, euro 700.000,00

anno 2017

- in aumento, UPB 322 “Proventi diversi”, euro 800.000,00

- in aumento UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti”, euro 100.000,00

- in aumento UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, euro 700.000,00

3 bis. Al fine della copertura degli oneri di cui ai commi 1 bis e 1 ter al bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021, annualità 2019 per competenza e cassa, ed annualità 2020 e 2021 per sola competenza, sono apportate le seguenti variazioni:

anno 2019

- in diminuzione Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Titolo 1 “spese correnti”, euro 50.000,00;

- in aumento Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 50.000,00.

anno 2020

- in diminuzione Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua" Titolo 1 “spese correnti”, euro 70.000,00;

- in aumento Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 70.000,00.

anno 2021

- in diminuzione Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua" Titolo 1 “spese correnti”, euro 50.000,00;

- in aumento Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 50.000,00.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 5 agosto 2021, n. 29.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2016, n. 228, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.