§ 5.4.300 - L.R. 25 giugno 2020, n. 45.
Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:25/06/2020
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Riferimenti al Codice della protezione civile
Art. 3.  Attuazione amministrativa
Art. 4.  Disciplina delle attività di protezione civile
Art. 5.  Ambito territoriale e organizzativo ottimale
Art. 6.  Piano regionale di protezione civile
Art. 7.  Indirizzi per i piani provinciali, di ambito e comunali di protezione civile
Art. 8.  Funzioni delle province in materia di protezione civile
Art. 9.  Interventi all'estero
Art. 10.  Spegnimento incendi boschivi
Art. 11.  Formazione e sensibilizzazione
Art. 12.  Volontariato regionale di protezione civile
Art. 13.  Benefici per il volontariato organizzato
Art. 14.  Comitato del volontariato di protezione civile regionale
Art. 15.  Contributi regionali per il potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità
Art. 16.  Concorso e coordinamento
Art. 17.  Tavolo dei rapporti istituzionali
Art. 18.  Struttura regionale di protezione civile
Art. 19.  Colonna mobile regionale
Art. 20.  Logo e segni distintivi. Identità visiva
Art. 21.  Benemerenze
Art. 22.  Finanziamento del sistema regionale
Art. 23.  Stato di mobilitazione regionale
Art. 24.  Stato di emergenza regionale
Art. 25.  Stato di emergenza locale
Art. 26.  Deroghe alla normativa regionale
Art. 27.  Interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi
Art. 28.  Attuazione regionale
Art. 29.  Disposizioni finali
Art. 30.  Disposizioni transitorie
Art. 31.  Abrogazioni
Art. 32.  Norma finanziaria


§ 5.4.300 - L.R. 25 giugno 2020, n. 45.

Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.

(B.U. 26 giugno 2020, n. 58)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l’articolo 3, comma 2 e l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 6 marzo 2017, n. 30 (Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile);

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile”);

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106);

Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Considerato quanto segue:

1. Con l’entrata in vigore del d.lgs. 1/2018 è stata realizzata un’attività di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni;

2. Il d.lgs. 1/2018 attua la l. 30/2017, introducendo importanti e rilevanti novità nella materia come l’individuazione del Presidente della Giunta regionale quale autorità di protezione civile, l’individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile, il maggior spessore, nell’ambito organizzativo operativo, assegnato all’articolazione di base di protezione civile;

3. La presente legge ha lo scopo di adeguare la normativa regionale al nuovo assetto organizzativo e di funzioni della protezione civile, anche a seguito della l.r. 22/2015, in materia di riordino delle funzioni provinciali;

4. Il sistema regionale di protezione civile, istituito dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) e i successivi provvedimenti attuativi, risulta superato rispetto al nuovo contesto normativo nazionale;

5. Risulta necessario garantire una maggiore efficacia dell’azione di protezione civile, correlata alla semplificazione dell’azione medesima, e si rende necessaria altresì una rivalutazione del ruolo della Regione recependo quanto definito nel Codice della protezione civile di cui al d.lgs 1/2018, di seguito denominato “Codice”, in relazione alle competenze, ai principi ed alle definizioni;

6. In particolare, gli articoli della legge si riferiscono agli articoli del Codice, come segue:

- gli articoli 4 e 6, all’articolo 11, comma 1, lettera a);

- l’articolo 5, all’articolo 11, comma 3;

- l’articolo 7, all’articolo 11, comma 1, lettera b);

- l’articolo 8, all’articolo 11, comma 1, lettera o);

- l’articolo 9, all’articolo 11, comma 1, lettera l);

- l’articolo 10, all’articolo 11, comma 1, lettera m);

- l’articolo 11, all’articolo 11, comma 1, lettera p);

- gli articoli 12, 13 e 14, all’articolo 11, comma 1, lettera n);

- l’articolo 15, all’articolo 37;

- gli articoli 16 e 17, all’articolo 11, comma 1, lettere c) e g);

- l’articolo 18, all’articolo 11, comma 1, lettera e);

- l’articolo 19, all’articolo 11, comma 1, lettera h);

- l’articolo 20, all’articolo 30;

- l’articolo 22, all’articolo 11, comma 2;

- l’articolo 23, all’articolo 23;

- l’articolo 24, all’articolo 11, comma 1, lettera f);

- l’articolo 25, all’articolo 11, commi 2 e 3

- l’articolo 27, all’articolo 11, comma 1, lettera f);

7. Si prevede l’abrogazione della l.r. 67/2003 e delle successive leggi di modifica; per consentire l’adeguamento del sistema regionale di protezione civile al nuovo assetto, senza che si creino vuoti normativi, si prevede l’applicazione della disciplina previgente, soprattutto regolamentare e amministrativa, fino all’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti attuativi;

Approva la presente legge

 

CAPO I

Principi

 

Art. 1. Finalità

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), di seguito denominato “Codice”, l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di protezione civile nell’ambito del territorio regionale, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del Codice, nonché il relativo adeguamento alle direttive di protezione civile adottate dal dipartimento nazionale competente ai sensi dell’articolo 15 del Codice stesso.

 

     Art. 2. Riferimenti al Codice della protezione civile

1. Nell’ambito dell’organizzazione del sistema di protezione civile regionale, i principi e le definizioni di cui agli articoli da 1 a 22 e da 31 a 42 del Codice si intendono recepiti senza ulteriori specificazioni.

 

     Art. 3. Attuazione amministrativa

1. Per l’attuazione amministrativa di quanto previsto dalla presente legge, la Regione applica il principio generale di peculiarità e semplificazione delle procedure, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), del Codice.

 

CAPO II

Attività di protezione civile

 

     Art. 4. Disciplina delle attività di protezione civile

1. I sindaci, il Sindaco della Città metropolitana di Firenze e il Presidente della Regione, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, ai sensi dell’articolo 6 del Codice, promuovono, attuano e coordinano le attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza e ne sono responsabili per i rispettivi ambiti di governo e per le funzioni di competenza.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, e nel rispetto delle competenze ordinariamente spettanti a ciascuna amministrazione, definisce le modalità di svolgimento delle seguenti attività:

a) attività di previsione e prevenzione dei rischi;

b) attività di gestione e superamento dell’emergenza, con particolare riferimento all’attività di segnalazione degli interventi ed a quella di ricognizione dei fabbisogni a seguito di un evento.

3. Le autorità territoriali di protezione civile di cui al comma 1, esercitano altresì la funzione di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione civile, con particolare riguardo alla attività di prevenzione non strutturale.

4. Alle attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del Codice, possono concorrere le strutture operative, gli ordini e i collegi professionali e gli ulteriori soggetti concorrenti di cui all’articolo 13, comma 2, del Codice.

 

     Art. 5. Ambito territoriale e organizzativo ottimale

1. L’articolazione di base per l’esercizio della funzione di protezione civile, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Codice, è l’ambito territoriale e organizzativo ottimale.

2. Gli ambiti di cui al comma 1, sono individuati dalla Regione, nel rispetto delle disposizioni del Codice, all’interno dei confini amministrativi provinciali e raggruppando più comuni secondo un criterio di effettività delle funzioni di protezione civile, applicato in maniera omogenea sul territorio regionale.

3. Anche in deroga alle previsioni di cui al titolo I, capo I e II della legge regionale del 27 dicembre 2011 n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), l’individuazione degli ambiti di cui al presente articolo è definita ed approvata, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione del Consiglio regionale. La deliberazione del Consiglio regionale costituisce parte del piano regionale di protezione civile [1].

 

     Art. 6. Piano regionale di protezione civile

1. Il piano regionale di protezione civile, di seguito denominato “piano”, rappresenta lo strumento tecnico-operativo principale mediante il quale si esplica l’attività di cui all’articolo 2 del Codice e si individuano gli elementi strategici minimi ed indispensabili per consentire l’azione di soccorso, secondo le modalità specificate dagli indirizzi nazionali sulla pianificazione, con particolare riguardo alla struttura del livello territoriale di riferimento, all’inquadramento del territorio, all’individuazione di rischi e scenari, ed al modello di intervento.

2. Il piano è composto dalla deliberazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 5, contenente le scelte strategiche relative all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e da una parte tecnico-operativa.

3. La parte tecnico-operativa del piano, è approvata dalla Giunta regionale con una o più deliberazioni disciplinate nei seguenti articoli:

a) articolo 4, comma 2, relativo alla disciplina delle attività di protezione civile;

b) articolo 7, comma 3, relativo agli indirizzi per i piani provinciali, di ambito e comunali di protezione civile;

c) articolo 11, comma 1, relativo alla formazione e sensibilizzazione;

d) articolo 12, comma 4, relativo al volontariato regionale della protezione civile;

e) articolo 18, comma 3, relativo alla struttura regionale della protezione civile;

f) articolo 19, comma 3, relativo alla colonna mobile regionale;

g) articolo 23, comma 5, relativo allo stato di mobilitazione regionale;

h) articolo 24, comma 8, relativo allo stato di emergenza regionale;

i) articolo 25, comma 2, relativo allo stato di emergenza locale;

j) articolo 27, comma 3, relativo agli interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.

4. È garantito un processo partecipato dei cittadini, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del Codice, secondo le modalità individuate dalla direttiva di cui al medesimo articolo.

 

     Art. 7. Indirizzi per i piani provinciali, di ambito e comunali di protezione civile

1. Il piano provinciale, il piano di ambito e il piano comunale di protezione civile, predisposti nel rispetto degli indirizzi regionali di cui al comma 3, sono approvati previa valutazione del rispetto degli indirizzi regionali da parte della struttura regionale di cui all'articolo 18.

2. Il piano provinciale e il piano di ambito di protezione civile sono predisposti in raccordo con la Prefettura territorialmente competente.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, definisce gli indirizzi regionali per la redazione dei piani di cui al comma 1, ed individua le modalità relative alla loro approvazione, revisione e valutazione periodica.

 

     Art. 8. Funzioni delle province in materia di protezione civile

1. Alle province, quali enti di area vasta, sono attribuite le seguenti funzioni in materia di protezione civile:

a) previsione e prevenzione dei rischi:

1. gestione delle procedure di allertamento mediante la sala operativa provinciale;

2. rilevazione, raccolta ed elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;

3. attività di formazione, in concorso con la struttura regionale di cui all'articolo 18;

4. in coerenza con i contenuti della deliberazione di giunta regionale di cui all'articolo 11 comma 1, attività di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile a supporto ed integrazione di quella di competenza dei comuni.

b) pianificazione provinciale:

1. approvazione del piano provinciale e del piano di ambito di protezione civile;

2. aggiornamento e verifica periodica del piano provinciale e del piano di ambito di protezione civile, anche mediante apposite esercitazioni;

c) vigilanza sulla individuazione, da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenza:

1. supporto ai comuni per la gestione e il superamento delle emergenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) del Codice, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 11, comma 3 del Codice medesimo;

2. raccordo con la Prefettura territorialmente competente per l’attuazione del piano provinciale e del piano di ambito di protezione civile anche mediante la sala operativa provinciale di protezione civile;

3. coordinamento a livello provinciale dell’utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile, per le funzioni di cui al presente articolo;

4. raccolta e successiva valutazione delle segnalazioni degli interventi pubblici necessari, a seguito di un evento, effettuate dagli enti locali secondo le indicazioni della struttura regionale di cui all’articolo 18.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze di effettività delle stesse, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce le risorse finanziarie da assegnare alle province e le relative modalità di riparto.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere attribuite alla Città Metropolitana di Firenze, nel rispetto dell’articolo 3, comma 1, lettera c), e dell’articolo 6 del Codice, sulla base di uno specifico atto d’intesa tra la Regione e la Città Metropolitana medesima.

 

     Art. 9. Interventi all'estero

1. La Regione può concorrere agli interventi all’estero secondo le modalità previste all'articolo 29 del Codice.

 

     Art. 10. Spegnimento incendi boschivi

1. Per lo spegnimento degli incendi boschivi si applica quanto previsto dalla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

 

     Art. 11. Formazione e sensibilizzazione

1. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, approva:

a) i contenuti e le modalità di svolgimento dell’attività di formazione, anche mediante eventuale coinvolgimento, previa intesa e a titolo gratuito, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle strutture operative di cui all’articolo 13 del Codice, rivolta sia agli enti locali sia al volontariato organizzato, in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza;

b) i contenuti e le modalità di svolgimento delle iniziative di sensibilizzazione degli amministratori e operatori locali nonché degli enti ed istituzioni facenti parte del sistema regionale, anche mediante esercitazioni.

2. Possono essere previste anche iniziative formative proposte da parte degli enti locali, del volontariato organizzato e dei gruppi comunali di protezione civile di cui all'articolo 12, nonché di altri enti ed istituzioni facenti parte del sistema regionale, nel rispetto di uno standard formativo regionale, definito con deliberazione della Giunta regionale, per i diversi percorsi di formazione.

3. Gli oneri dei corsi di cui al comma 2 sono a carico dei soggetti proponenti.

4. Al termine delle iniziative di formazione regionale di cui al presente articolo, è riconosciuto un attestato regionale, sia per le iniziative svolte direttamente dalla struttura regionale di cui all'articolo 18, sia per le iniziative realizzate da altri soggetti, secondo lo standard formativo di cui al comma 2.

 

CAPO III

Volontariato

 

     Art. 12. Volontariato regionale di protezione civile

1. Il volontariato organizzato nonché i gruppi comunali di protezione civile di cui all'articolo 35 del Codice, partecipano alle attività di protezione civile, previa iscrizione nell'elenco territoriale previsto dagli articoli 34 e 35 del Codice.

2. Nell’ambito delle attività di prevenzione non strutturale di protezione civile ed in attuazione delle disposizioni nazionali in materia di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico, il volontariato organizzato partecipa alle attività di presidio idraulico territoriale previste dalla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).

3. La Regione riconosce il volontariato che opera a titolo personale e responsabilmente, in forma occasionale, in situazioni di emergenza, per i primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare e di prossimità.

4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 31 a 42 del Codice, la Giunta regionale definisce, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, le modalità di utilizzo dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale nonché gli interventi del volontariato in forma occasionale.

 

     Art. 13. Benefici per il volontariato organizzato

1. Ai volontari che fanno parte dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale, si applicano gli articoli 39 e 40 del Codice nei limiti e con le modalità ivi previste.

2. Ove il coordinamento dell'intervento da parte dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale sia effettuato dalla struttura regionale di cui all'articolo 18, i benefici di cui agli articoli 39 e 40 del Codice sono a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 14. Comitato del volontariato di protezione civile regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, costituisce il Comitato del volontariato di protezione civile regionale, di seguito denominato “Comitato”, composto da rappresentanti del volontariato organizzato e dei gruppi comunali di protezione civile, iscritti nell'elenco territoriale regionale, che restano in carica tre anni.

2. Il Comitato realizza la partecipazione del volontariato organizzato al sistema regionale di protezione civile, nonché il suo coordinamento con le altre componenti e strutture operative della protezione civile.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina il funzionamento del Comitato.

4. Il Comitato designa il rappresentante dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale ai fini della partecipazione nel Comitato nazionale di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice.

5. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

 

     Art. 15. Contributi regionali per il potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità

1. La Regione può concedere al volontariato organizzato di cui all'articolo 12, comma 1, contributi per la realizzazione di progetti finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica e allo sviluppo della resilienza delle comunità.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina l’erogazione dei contributi di cui al comma 1, tenuto conto delle risorse regionali disponibili e dei criteri approvati dal Dipartimento di protezione civile, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del Codice.

 

CAPO IV

Rapporti con strutture statali

 

     Art. 16. Concorso e coordinamento

1. Il concorso del sistema di protezione civile regionale alle attività di rilievo nazionale avviene sulla base di apposite convenzioni stipulate con le competenti strutture statali, anche con riferimento al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, d’intesa con le prefetture, definisce le modalità di coordinamento, in ambito regionale, tra Regione e strutture operative statali per l’esecuzione degli interventi urgenti e lo svolgimento dei servizi di emergenza, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 9 e all'articolo 10 del Codice.

 

     Art. 17. Tavolo dei rapporti istituzionali

1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, costituisce, d’intesa con i rappresentanti del Ministero competente, il Tavolo dei rapporti istituzionali per la protezione civile, di seguito denominato “Tavolo”, composto da rappresentanti delle prefetture, delle strutture operative statali, della Regione e degli enti locali, che restano in carica tre anni.

2. Il Tavolo ha funzione di verifica e monitoraggio della effettività del coordinamento tra le strutture statali ed i livelli regionali e locali.

3. Il Tavolo predispone un regolamento interno per il proprio funzionamento.

4. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito.

 

CAPO V

Strutture regionali

 

     Art. 18. Struttura regionale di protezione civile

1. La struttura regionale di protezione civile è definita in conformità alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

2. La sala operativa regionale è un’articolazione della struttura di cui al comma 1 ed assicura il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le prefetture, le province, la Città metropolitana di Firenze e i comuni, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e con le strutture concorrenti alle attività di protezione civile.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, al fine di assicurare la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali di protezione civile, definisce:

a) le peculiari procedure operative della struttura regionale;

b) il suo coordinamento con gli altri uffici regionali, con particolare riferimento alle attività del centro funzionale e dei presidi territoriali, in attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera d), del Codice;

c) le procedure e le modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate, in attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera e), del Codice;

d) la composizione della sala operativa regionale e la sua gestione, con l'assegnazione di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, secondo quanto previsto dall’articolo 46 del Codice.

 

     Art. 19. Colonna mobile regionale

1. La Regione organizza e gestisce la colonna mobile regionale di protezione civile per gli interventi in occasione, o in previsione degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del Codice.

2. Alla colonna mobile regionale partecipano la Regione, gli enti locali e il volontariato organizzato di cui all’articolo 12, comma 1.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, stabilisce:

a) le modalità di partecipazione della colonna mobile regionale di protezione civile, nonché la relativa organizzazione, in conformità agli indirizzi nazionali;

b) le modalità per il potenziamento della colonna mobile regionale e le relative procedure;

c) l’eventuale concorso, previa intesa, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

 

     Art. 20. Logo e segni distintivi. Identità visiva

1. La Regione applica le direttive nazionali in tema di emblemi e loghi, con particolare riferimento al volontariato organizzato iscritto nell'elenco territoriale regionale.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, individua:

a) il logo identificativo della protezione civile della Regione e le relative modalità di utilizzo e integrazione con gli elementi identificativi delle altre componenti del servizio nazionale della protezione civile;

b) i segni distintivi della colonna mobile regionale di protezione civile.

 

     Art. 21. Benemerenze

1. Per l’assegnazione di pubblica benemerenza, si applica la disciplina per le onorificenze regionali.

2. La proposta della benemerenza viene effettuata dall’assessore competente in materia, in relazione alla meritoria partecipazione alle attività di protezione civile ed in ragione delle particolari capacità propositive e gestionali o singolari doti di altruismo e abnegazione dimostrate.

 

     Art. 22. Finanziamento del sistema regionale

1. La Regione sostiene l’organizzazione del sistema regionale di protezione civile attraverso appositi finanziamenti, in coerenza con l’effettività delle funzioni previste nel piano regionale di cui all’articolo 6, ed al fine di garantirne la relativa attuazione.

2. La Giunta regionale provvede all’attuazione di quanto previsto al comma 1, mediante l'adozione di proprie deliberazioni.

 

CAPO VI

Gestione delle emergenze

 

     Art. 23. Stato di mobilitazione regionale

1. In attuazione dell’articolo 23, comma 4, del Codice, in occasione o in vista di un’emergenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del Codice, il Presidente della Giunta regionale può disporre, per la durata massima di sessanta giorni, con proprio decreto, la mobilitazione straordinaria del sistema regionale di protezione civile, a supporto dell’ambito territoriale regionale interessato, anche mediante l’attivazione, ove necessario, della colonna mobile regionale di protezione civile nonché del volontariato organizzato iscritto nell'elenco territoriale regionale.

2. Costituiscono presupposto per l’adozione del decreto di cui al comma 1, gli eventi che possano manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l’integrità fisica o beni di primaria importanza.

3. A seguito della dichiarazione dello stato di mobilitazione regionale, la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dal decreto di cui al comma 1, al fine di fronteggiare lo stato di mobilitazione regionale, può individuare:
a) l'assegnazione di finanziamenti relativamente alle spese sostenute dalle componenti e strutture operative mobilitate, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, nonché la modalità di rendicontazione delle stesse;

b) eventuali ed ulteriori iniziative da assumere.

4. Sulla base dell’evoluzione degli eventi di cui al comma 2, con ulteriore decreto del Presidente della Giunta regionale, è disposta la cessazione dello stato di mobilitazione ovvero la dichiarazione dello stato di emergenza regionale, disciplinato dall'articolo 24.

5. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, definisce le modalità per il coordinamento e la ricognizione delle attività straordinarie conseguenti lo stato di mobilitazione regionale, svolte da parte della struttura regionale di cui all’articolo 18.

 

     Art. 24. Stato di emergenza regionale

1. In presenza di un’emergenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del Codice, il Presidente della Giunta regionale dichiara, con proprio decreto, lo stato di emergenza regionale, determinandone durata ed estensione territoriale.

2. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, ove necessario e valutata la gravità ed estensione dell’evento medesimo, lo stato di emergenza nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del Codice.

3. La durata dello stato di emergenza regionale non può superare i sei mesi ed è prorogabile di ulteriori sei mesi.

4. La revoca dello stato di emergenza regionale può essere disposta con le stesse modalità adottate per la relativa dichiarazione.

5. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data del decreto di cui al comma 1, definisce:

a) l'individuazione dei comuni interessati dalla emergenza;

b) la valutazione dell’evento, effettuata anche in forma speditiva da parte della struttura regionale di cui all’articolo 18 in relazione alla straordinarietà dell’evento, al territorio colpito, alla popolazione interessata, alle risorse operative, tecniche e scientifiche impiegate, all’entità dei danni prodotti;

c) l’assegnazione dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, al fine di fronteggiare l’emergenza.

6. Le risorse di cui al comma 5 possono essere destinate a:

a) avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione di cui all’articolo 25, comma 2, lettera a), del Codice, per le quali può essere disposta la copertura finanziaria pari al 100 per cento della spesa totale;

b) interventi più urgenti di cui all’articolo 25, comma 2, lettera b), del Codice, eseguiti dagli enti locali, dalle strutture regionali o dai consorzi di bonifica;

c) attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive di cui all’articolo 25, comma 2, lettera c), del Codice, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

d) l’avvio degli interventi urgenti di cui all’articolo 25, comma 2, lettera d), del Codice [2].

7. Al termine dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale dispone, con successiva deliberazione, le modalità di completamento degli interventi previsti a seguito dell’emergenza regionale e l’eventuale assegnazione delle risorse agli enti ordinariamente competenti per il completamento degli interventi ancora non conclusi.

8. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, definisce le procedure di attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

 

     Art. 25. Stato di emergenza locale

1. In presenza di un’emergenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), del Codice, può essere dichiarato lo stato di emergenza locale.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, disciplina i presupposti e le modalità di gestione dello stato di emergenza locale.

3. Nel bilancio regionale può essere istituito un apposito fondo per il concorso da parte della Regione al finanziamento di interventi da eseguire a seguito di uno stato di emergenza locale.

 

     Art. 26. Deroghe alla normativa regionale

1. Ove necessario, per fronteggiare situazioni di emergenza, al fine di evitare o rimuovere condizioni di rischio per la pubblica incolumità, il Presidente della Giunta regionale può adottare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze in deroga alla legislazione regionale riservata, nonché, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, a quella concorrente.

 

     Art. 27. Interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi

1. A seguito della dichiarazione di stato di emergenza di cui all’articolo 24, la Regione può attivare la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio.

2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, e nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, la Regione può avviare, anche parzialmente, l’attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze segnalate.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, individua le procedure nonché il soggetto competente per la ricognizione del fabbisogno e per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1.

4. Gli interventi di cui al comma 1, relativi alle attività economiche e produttive, sono attuati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

CAPO VII

Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie

 

     Art. 28. Attuazione regionale

1. La Giunta regionale adotta la proposta di deliberazione al Consiglio regionale di cui all'articolo 5, comma 3, entro sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della direttiva di cui all’articolo 18, comma 3, del Codice.

2. Il Presidente della Giunta regionale adotta i decreti di cui agli articoli 14 e 17, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale adotta, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le deliberazioni di cui ai seguenti articoli:

a) articolo 12, comma 4,

b) articolo 18, comma 3;

c) articolo 19, comma 3;

d) articolo 23, comma 5;

e) articolo 24, comma 8;

f) articolo 25, comma 2.

4. La Giunta regionale adotta, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le deliberazioni di cui ai seguenti articoli:

a) articolo 4, comma 2;

b) articolo 7, comma 3;

c) articolo 11, commi 1 e 2;

d) articolo 14, comma 3;

e) articolo 15, comma 2;

f) articolo 16, comma 2;

g) articolo 20, comma 2;

h) articolo 27, comma 3.

 

     Art. 29. Disposizioni finali

1. Per quanto non direttamente disciplinato dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni vigenti contenute nel Codice in materia di protezione civile e nel Codice del Terzo settore per il volontariato.

 

     Art. 30. Disposizioni transitorie

1. Fino all’approvazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 28, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti, in particolare restano in vigore i seguenti regolamenti emanati, in attuazione della l.r. 67/2003, con i seguenti decreti del Presidente della Giunta regionale:

a) decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2004, n. 69/R (Regolamento di attuazione, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”, concernente "Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza");

b) decreto del Presidente della Giunta regionale 12 settembre 2006, n. 44/R (Modifiche al Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° dicembre 2004, n. 69/R “Regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, comma della legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), concernente “Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza");

c) decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008 n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività” – Abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2004, n. 34/R concernente "Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”)”);

d) decreto del Presidente della Giunta regionale 30 ottobre 2013 n. 62/R (Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”).

 

     Art. 31. Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie di cui all’articolo 30, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

b) legge regionale 3 novembre 2014, n. 62 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”);

c) legge regionale 11 dicembre 2015, n. 76 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile. Modifiche alla l.r. 67/2003);

d) articolo 15, comma 1, lettera b), della legge regionale 21 giugno 2007, n. 35 (Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali);

e) articolo 18 della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2010);

f) articolo 36 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 46 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle ll.rr. 1/2009, 65/2010, 66/2011, 8/2012, 77/2012, 77/2013, 79/2013);

g) articolo 39 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”);

h) articolo 11 della legge regionale 1 agosto 2016, n. 47 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003).

 

     Art. 32. Norma finanziaria

1. Per il finanziamento di quanto previsto all’articolo 8, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di protezione civile”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022.

2. Per il finanziamento di quanto previsto all’articolo 15, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l’annualità 2020 ed euro 40.000,00 per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione “Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di protezione civile”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022.

3. Ai fini della copertura di quanto previsto ai commi 1 e 2 al bilancio di previsione 2020 – 2022 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:

Anno 2020

In diminuzione:

Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 800.000,00;

Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 100.000,00;

In aumento:

Missione 11 “Soccorso civile” Programma 01 “Sistema di protezione civile” Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 800.000,00;

Missione 11 “Soccorso civile” Programma 01 “Sistema di protezione civile” Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 100.000,00;

Anno 2021

In diminuzione:

Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 800.000,00;

Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 40.000,00;

In aumento:

Missione 11 “Soccorso civile” Programma 01 “Sistema di protezione civile” Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 800.000,00;

Missione 11 “Soccorso civile” Programma 01 “Sistema di protezione civile” Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 40.000,00;

Anno 2022

In diminuzione:

Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 800.000,00;

Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 40.000,00;

In aumento:

Missione 11 “Soccorso civile” Programma 01 “Sistema di protezione civile” Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 800.000,00;

Missione 11 “Soccorso civile” Programma 01 “Sistema di protezione civile” Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 40.000,00.

4. Dall’attuazione dei restanti articoli della presente legge non possono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente.

5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.


[1] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 5 agosto 2021, n. 29.

[2] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 5 agosto 2021, n. 29.