Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 controllo ed amministrazione attiva degli enti locali |
Data: | 31/07/2018 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 12/2015) |
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 12/2015) |
Art. 3. (Disposizioni di prima applicazione) |
Art. 4. (Disposizione transitoria) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 1.4.47 - L.R. 31 luglio 2018, n. 19.
Disposizioni urgenti in materia di rappresentanza istituzionale degli enti locali e modifiche alla legge regionale 12/2015.
(B.U. 8 agosto 2018, n. 32)
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 2 della
1. Nelle more del riordino del sistema delle autonomie locali, l'articolo 2 della
«Art. 2 (Composizione del CAL)
1. Il CAL è composto da una rappresentanza istituzionale di enti locali così formata:
a) i Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste quali membri di diritto;
b) un Comune per ciascun ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della
2. I Comuni di cui al comma 1, lettera b), sono individuati, ogni cinque anni, per ciascun ambito territoriale, dai sindaci dei Comuni compresi nell'ambito, esclusi i sindaci dei Comuni di cui al comma 1, lettera a). Le conferenze dei sindaci sono convocate, per ciascun ambito territoriale, dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti almeno trenta giorni prima della scadenza del quinquennio; in difetto provvede, previa diffida ad adempiere entro il termine di dieci giorni, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. Lo stesso sindaco, con l'assistenza del segretario del rispettivo Comune, presiede la conferenza.
3. Per individuare i Comuni di cui al comma 1, lettera b), ogni sindaco esprime un solo voto, uguale e segreto. Risulta individuato il Comune che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta individuato il Comune con il maggior numero di abitanti. Dell'avvenuta individuazione viene data comunicazione all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.
4. Qualora tra i Comuni individuati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, non risultino compresi almeno due Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, si procede ad una elezione suppletiva per l'individuazione di un Comune montano e di un Comune non montano, entrambi con popolazione sino a 3.000 abitanti. A tal fine, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ultimo periodo, convoca, in due distinte conferenze, i sindaci dei Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti classificati montani di cui all'allegato A) alla
5. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali dà atto della composizione del CAL con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione del decreto.
6. Partecipano alle attività del CAL i sindaci dei Comuni di cui al comma 1, o loro delegati, scelti tra i sindaci dei Comuni compresi nello stesso ambito territoriale.
7. La qualità di componente del CAL non comporta il diritto a compensi o rimborsi a carico della Regione.».
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
«Art. 3 (Partecipazione ai lavori del CAL)
1. Ai fini della valorizzazione e della salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale, partecipa ai lavori del CAL con diritto di parola un rappresentante per ciascuna Assemblea di comunità linguistica di cui all'articolo 21 della
2. I Presidenti dell'Associazione regionale Comuni del Friuli Venezia Giulia (ANCI FVG) e dell'Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani del Friuli Venezia Giulia (UNCEM FVG) o loro delegati partecipano, con diritto di parola, alle sedute del CAL.
3. Ai lavori del CAL presenziano i componenti della Giunta regionale o del Consiglio regionale proponenti degli atti sottoposti all'esame.».
Art. 3. (Disposizioni di prima applicazione)
1. In sede di prima applicazione, le riunioni delle conferenze dei sindaci di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, della
2. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca la prima riunione del CAL. La presidenza del CAL, fino alla nomina del Presidente, è assicurata dal componente più anziano, che provvede alle successive convocazioni.
Art. 4. (Disposizione transitoria)
1. Nelle more dell'insediamento del CAL di cui all'articolo 2 della
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.