§ 3.2.87 - L.R. 16 agosto 2001, n. 38.
Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:16/08/2001
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza).
Art. 3.  (Tipologia degli interventi).
Art. 4.  (Assistenza e aiuto alle vittime dei reati).
Art. 5.  (Assistenza tecnica e attività di documentazione).
Art. 6.  (Finanziamento degli interventi).
Art. 7.  (Attività di coordinamento).
Art. 8.  (Relazione annuale).
Art. 9.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 10.  (Interventi per l'anno 2001).


§ 3.2.87 - L.R. 16 agosto 2001, n. 38. [1]

Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana.

(B.U. 27 agosto 2001, n. 27)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. La Regione Toscana concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, sostiene progetti finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle persone, promuove l'integrazione delle politiche sociali e territoriali, di competenza della regione medesima e degli enti locali, con le politiche di contrasto della criminalità , di competenza degli organi statali.

     2. Gli interventi nei settori della polizia locale, della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalità , del diritto allo studio, della formazione professionale, del collocamento al lavoro, della riqualificazione urbana, dell'edilizia residenziale pubblica costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, alla prevenzione dei fenomeni e delle cause della criminalità e al sostegno alle vittime dei reati.

     3. La Regione sostiene altresì gli ulteriori interventi degli enti locali, singoli o associati, volti a migliorare le condizioni di sicurezza delle persone e a promuovere e realizzare, mediante gli atti di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 2, politiche integrate per la sicurezza.

 

     Art. 2. (Atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza).

     1. Gli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza comunque denominati costituiscono strumento privilegiato per assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto aderente, il coordinamento tra gli interventi che hanno per fine quello di migliorare le condizioni di sicurezza della comunità interessata.

     2. La Regione promuove intese ed accordi con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici, al fine di favorire e coordinare la stipulazione degli atti di collaborazione istituzionale a livello locale e di favorire la tempestiva e approfondita conoscenza e lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalità nella vita sociale e produttiva.

     3. Gli enti locali promuovono la stipulazione di intese e di accordi locali volti ad assicurare il coordinato svolgimento sul territorio delle azioni in tema di sicurezza tra i soggetti pubblici competenti ed il raccordo con le attività dei soggetti sociali interessati. La Regione partecipa alla formazione e alla stipulazione degli atti di collaborazione istituzionale per la realizzazione dei quali sono previsti interventi che possono essere ammessi ai finanziamenti regionali ai sensi della presente legge.

     4. Gli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza contengono, in particolare:

     a) l'analisi delle problematiche concernenti la sicurezza della comunità interessata;

     b) gli obiettivi specifici da perseguire con il coordinamento dell'azione dei soggetti aderenti all'atto e l'indicazione dei risultati attesi;

     c) le azioni concertate ed i relativi tempi di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi.

 

CAPO II

INTERVENTI PER LA SICUREZZA

 

     Art. 3. (Tipologia degli interventi).

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, la Regione sostiene gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali che riguardano in particolare:

     a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;

     b) il rafforzamento della vigilanza e della presenza sul territorio degli operatori addetti alla prevenzione sociale e alla sicurezza, al fine assicurare ai cittadini l'intervento tempestivo dei servizi di competenza dell'ente locale;

     c) l'attivazione di strumenti tecnici specifici per il tempestivo soccorso alle persone e per la sorveglianza degli spazi pubblici, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali);

     d) il potenziamento della polizia locale, anche mediante:

     1) l'acquisizione e la modernizzazione delle dotazioni tecniche e strumentali;

     2) l'acquisizione delle dotazioni tecniche e strumentali per l'eventuale attivazione di modelli operativi di polizia locale di prossimità , come il vigile di quartiere;

     3) il miglioramento dell'efficienza delle sale operative e il loro collegamento con le sale operative delle forze di polizia di sicurezza e con altri organismi preposti alla tutela dei cittadini;

     e) lo sviluppo delle attività di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali e culturali e delle attività di reinserimento sociale;

     f) la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da atti incivili;

     g) l'assistenza e l'aiuto alle vittime dei reati;

     2. Gli interventi di prevenzione, di mediazione e di assistenza sono promossi, progettati e realizzati dagli enti locali anche in collaborazione con le organizzazioni del volontariato , le associazioni di promozione sociale e le associazioni di categoria.

     2 bis. Al fine di rafforzare la prevenzione sociale in aree del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di degrado socio economico, con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'indice di delittuosità del relativo territorio provinciale o del verificarsi di particolari eventi di conflitto sociale o di rilevante esposizione ad attività criminose, sono individuati e finanziati progetti pilota presentati, anche singolarmente, dai soggetti di cui al comma 2 ”.

     2 ter. La deliberazione di cui al comma 2 bis stabilisce l'entità dell'intervento che, fermo restando il privilegio a forme di cofinanziamento da parte dei proponenti, può coprire anche la totalità della spesa prevista, le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti dai progetti, nonché le modalità di verifica sull'impiego dei finanziamenti da parte dei beneficiari e dell'eventuale revoca dei finanziamenti medesimi. Ai progetti pilota si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 6.

     3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la Regione e le province, nell'ambito della disciplina vigente in materia di formazione professionale, promuovono iniziative formative collegate alla realizzazione degli interventi previsti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riguardo alla formazione congiunta tra operatori degli enti locali e della polizia locale e operatori delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché degli organi dello Stato e degli altri enti pubblici che partecipano agli atti di collaborazione di cui all'articolo 2.

 

     Art. 4. (Assistenza e aiuto alle vittime dei reati).

     1. Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati sono promossi, progettati e realizzati dagli enti locali mediante l'attivazione di servizi che consistono:

     a) nell'informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;

     b) nell'assistenza psicologica, cura e aiuto alle vittime, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti con handicap, ai minori di età e alle vittime di violenze e reati gravi, di violenze e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;

     c) nell'assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento al ripristino della sicurezza dei beni danneggiati in conseguenza del reato subito, all'accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito e alla collaborazione per lo svolgimento delle connesse attività amministrative.

     2. Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati sono promossi in coerenza con i protocolli d'intesa di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini).

 

     Art. 5. (Assistenza tecnica e attività di documentazione).

     1. La Regione svolge attività di assistenza tecnica agli enti locali che intendono promuovere intese e accordi locali per la sicurezza.

     2. La Regione svolge attività di osservazione, di ricerca e di documentazione sulle tematiche concernenti la sicurezza delle comunità , con particolare riferimento alla prevenzione dei reati. Svolge altresì ogni opportuna iniziativa di documentazione e di informazione, anche in collaborazione con altri soggetti interessati pubblici e privati, ed in particolare con gli enti locali, con gli organi statali competenti in tema di sicurezza, con le scuole e con gli organismi associativi che operano nel settore dei soggetti a rischio. Promuove, anche in collaborazione con le istituzioni universitarie della Toscana, iniziative finalizzate alla creazione di nuove figure professionali in materia di politiche per la sicurezza.

 

     Art. 6. (Finanziamento degli interventi).

     1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per l'assegnazione dei finanziamenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge, nonché le modalità di verifica sull'impiego dei finanziamenti da parte degli enti locali e dell'eventuale revoca dei finanziamenti medesimi. Una quota dei finanziamenti destinati agli enti locali può essere finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti dagli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 3.

     2. Il finanziamento regionale destinato ai progetti di intervento degli enti locali è annuale e non può superare il 70 per cento della spesa prevista per la realizzazione di ciascun progetto.

     3. [Abrogato].

     4. Le richieste di finanziamento sono presentate annualmente e sono corredate dalla descrizione degli interventi, dei risultati attesi e della spesa prevista; possono essere finanziati gli interventi per i quali l'ente locale richiedente abbia ottenuto altri finanziamenti pubblici o privati solo per la parte della spesa che rimane a carico dell'ente locale.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

 

     Art. 7. (Attività di coordinamento).

     1. Il Presidente della Giunta regionale promuove incontri semestrali a livello regionale o provinciale tra i soggetti che hanno stipulato gli atti di collaborazione istituzionale e che hanno in corso di realizzazione progetti di intervento di cui alla presente legge, al fine di effettuare l'esame congiunto delle problematiche emerse in fase di attuazione e di consentire il coordinamento e lo sviluppo delle azioni intraprese.

 

     Art. 8. (Relazione annuale).

     1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, entro il 30 giugno, una relazione generale sullo stato della sicurezza in Toscana.

     2. La relazione dà conto anche dell'attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla stipula degli atti di cui all'articolo 2 ed all'impiego dei finanziamenti.

 

     Art. 9. (Disposizioni finanziarie).

     1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in lire 5 miliardi per l'anno 2001, si provvede con le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001

     Di nuova istituzione

     SPESA (per competenza e cassa).

     Cap. 00925 "Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana" ai sensi della legge regionale n. 38 del 16/08/2001

     lire 5.000.000.000 (euro 2.582.284,50)

     In diminuzione

     SPESA

     Cap. 50000 "Fondo globale finanziamento spese adempimento di funzioni normali (spese correnti - artt. 38-87 L.R. 6.5.77. n. 28)"

     lire 5.000.000.000 (euro 2.582.284,50)

     2. Agli oneri di spesa per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

 

     Art. 10. (Interventi per l'anno 2001).

     1. I finanziamenti per l'anno 2001, destinati ai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, sono assegnati ai comuni singoli o associati, aventi una popolazione complessiva di almeno 10 mila abitanti, secondo modalità e termini stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Sono finanziabili gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 attivati nell'anno 2001.

     2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si applica quanto disposto all'articolo 6, comma 4.

     3. I finanziamenti sono assegnati, fino a concorrenza della spesa prevista, proporzionalmente al numero degli abitanti, moltiplicato per due se il comune richiedente, o almeno uno dei comuni richiedenti se associati, è collocato in provincia con indice di delittuosità superiore alla media regionale, ovvero se il comune richiedente è un capoluogo di provincia con un indice di delittuosità comunale superiore alla media regionale; il numero degli abitanti è moltiplicato per tre se, oltre all'indice di delittuosità suddetto, il comune richiedente, o almeno uno dei comuni richiedenti se associati, ha una popolazione superiore a 50 mila abitanti.

     4. I comuni destinatari dei finanziamenti sono tenuti a presentare una relazione nella quale sono indicati le attività realizzate, i risultati conseguiti e le spese sostenute.


[1] Abrogata dall'art. 56 della L.R. 19 febbraio 2020, n. 11. Testo aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 28 dicembre 2015, n. 82.