Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 02/08/2016 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. Sostegno all’assistenza legale per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle recenti crisi bancarie. Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 82/2015 |
§ 6.1.365 - L.R. 2 agosto 2016, n. 49.
Assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie. Modifiche alla l.r. 82/2015.
(B.U. 5 agosto 2016, n. 33)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Visto il
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Nel quadro delle procedure di risoluzione delle crisi bancarie disciplinate dal
2. La
3. Il sopracitato articolo 21 della
4. Occorre modificare l'articolo 21, in quanto non tiene conto del mutato quadro giuridico che rende più corretto parlare di “azione risarcitoria o di tutela legale” anziché di sola “assistenza legale”;
5. Occorre, inoltre, intervenire, al fine di eliminare aggravi per i cittadini beneficiari della norma, sul sopracitato articolo 21 eliminando il riferimento all'ISEE;
6. Si mantiene il rinvio alla deliberazione della Giunta regionale per la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo, ma occorre altresì modificare le modalità di coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rendendoli parte maggiormente attiva nella procedura di sostegno agli obbligazionisti, indipendentemente che essi si siano rivolti ad associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 4 della
Approva la presente legge
Art. 1. Sostegno all’assistenza legale per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle recenti crisi bancarie. Sostituzione dell’articolo 21 della
1. L'articolo 21 della
“Art. 21 - Assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 200.000,00 per contributi a sostegno delle persone fisiche residenti in Toscana che abbiano contratto obbligazioni subordinate e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con il
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, attraverso le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 4 della
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.”.