Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 27/12/2017 |
Numero: | 77 |
Sommario |
Art. 1. Contributo all'Azienda USL Toscana centro per il supporto all'attività di vigilanza sul territorio pratese |
Art. 2. Oneri connessi all’acquisizione dell’invaso di Bilancino. Interventi straordinari |
Art. 3. Invaso di Bilancino. Finanziamento al Comune di Barberino di Mugello |
Art. 4. Supporto all’attività di sorveglianza di cui alla l.r. 30/2015 svolta dai comuni |
Art. 5. Contributo straordinario al Comune di Capraia Isola |
Art. 6. Manutenzione dell'itinerario della Via Francigena |
Art. 7. Contributo straordinario ai Comuni di Bibbona, di Castagneto Carducci e di Cecina |
Art. 8. Sostegno alle PMI del sistema neve in Toscana |
Art. 9. Interventi contro la violenza di genere. Modifiche alla l.r. 59/2007 |
Art. 10. Trasferimento dei beni alle aziende sanitarie |
Art. 11. Disposizioni per la continuità territoriale dell’isola d’Elba |
Art. 12. Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina |
Art. 13. Interventi straordinari sulla viabilità locale |
Art. 14. Manutenzione rete ciclabile |
Art. 15. Proroga di graduatorie |
Art. 16. Contributi agli enti locali per la realizzazione di studi di fattibilità relativi a progetti di paesaggio |
Art. 17. Contributi agli enti locali per la redazione degli atti di governo del territorio |
Art. 18. Interventi finalizzati alla rimozione delle problematiche indotte dai tratti coperti dei corsi d'acqua |
Art. 19. Immobili destinati al trasferimento in proprietà alla Regione dalla Provincia di Pistoia e contributi per l’estinzione di mutui |
Art. 20. Finanziamento interventi abbattimento barriere architettoniche nelle civili abitazioni. Anticipazione risorse di cui alla l. 232/2016 |
Art. 21. Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari |
Art. 22. Entrata in vigore |
§ 6.1.385 - L.R. 27 dicembre 2017, n. 77.
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018.
(B.U. 27 dicembre 2017, n. 56)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Visto il
Vista la
Considerato quanto segue:
1. È necessario, nell'ambito dei controlli nei confronti delle aziende dell'area pratese, al fine di ripristinare condizioni ordinarie e regolari sia sotto il profilo produttivo, sia per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro e i rischi connessi alla salute e alla vita dei lavoratori, finanziare le attività della polizia municipale in affiancamento alle azioni di controllo effettuate sul territorio comunale assegnando all'azienda sanitaria competente le risorse necessarie alla stipula di un accordo di collaborazione con il Comune di Prato;
2. La sottoscrizione dell’accordo previsto all’articolo 4 della
3. Nella predisposizione dell’accordo per la gestione dell’invaso previsto all’articolo 4 della
4. È opportuno, nell’attuale fase di avvio, supportare i comuni per il potenziamento dell’attività della polizia municipale mediante avvalimento del servizio volontario di vigilanza ambientale;
5. L’isola di Capraia costituisce, all’interno dell’Arcipelago toscano, un territorio di estremo valore paesaggistico, ambientale e naturalistico. La Regione ritiene opportuna un'azione congiunta con provincia, parco e comune per favorire le necessarie sinergie istituzionali e progettuali, finalizzate a migliorare le condizioni di contesto per favorire la residenzialità, tutelare e promuovere il patrimonio ambientale, naturalistico e culturale dell’isola. È perciò opportuno prevedere un contributo straordinario al Comune di Capraia Isola per la progettazione di interventi di valorizzazione del Convento Sant’Antonio e per la realizzazione di studi di fattibilità finalizzati al recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’ex carcere;
6. È necessario prevedere un contributo straordinario destinato ad interventi di manutenzione dell'itinerario della Via Francigena, relativo a strade ubicate fuori dai centri abitati, la cui entità è commisurata al costo medio chilometrico ed alle tipologie di strade interessate e prevedendo, ai fini dell’ottimizzazione degli interventi, che gli stessi siano realizzati nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio associato di cui all'articolo 15 della
7. È necessario finanziare la progettazione di opere pubbliche finalizzate alla riqualificazione del tessuto urbano in coerenza con gli interventi di rilancio e valorizzazione dell’area costiera livornese previsti dal piano strategico per lo sviluppo della costa toscana;
8. È necessario finanziare gli interventi di miglioramento e qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica di tutela, valorizzazione e ripristino delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna;
9. È necessario ribadire l’interesse della Regione alla realizzazione di interventi contro la violenza di genere;
10. È necessario rimodulare l'erogazione dei contributi straordinari all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) per la continuità territoriale dell'isola d'Elba, in considerazione dei tempi di svolgimento delle procedure da parte dell’ENAC per l'affidamento del servizio di collegamento aereo;
11. È opportuno supportare con contributi straordinari i comuni con minore popolazione e con minore possibilità di intervento per fronteggiare le principali esigenze di mantenimento della rete stradale locale;
12. È opportuno, ai fini del mantenimento dell'efficienza dei tracciati o percorsi ciclabili di interesse regionale previsti nel piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM), che la Regione possa contribuire alle spese di manutenzione a carico degli enti proprietari, nei limiti degli appositi stanziamenti previsti nel bilancio regionale;
13. Le limitazioni intervenute nelle assunzioni a tempo indeterminato negli anni 2015 e 2016, conseguenti al processo di riassetto della struttura operativa regionale ed alla contestuale dichiarazione di eccedenza del personale soprannumerario, come stabilito dall'articolo 2 del
14. È opportuno finanziare tre studi di fattibilità: il primo che ha l’obiettivo di valorizzare il paesaggio legato al territorio del Mugello caratterizzato dalla presenza del lago di Bilancino; il secondo per la valorizzazione dei territori afferenti all'Unione dei comuni del Pratomagno; il terzo per la valorizzazione delle risorse paesaggistiche, storico-culturali, rurali ed ambientali dell’isola di Capraia;
15. È opportuno l’avvio di un percorso di contribuzione regionale a favore dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti finalizzato alla redazione dei piani strutturali e piani operativi;
16. È necessario, nelle more della riproposizione del programma triennale di cui alla
17. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Contributo all'Azienda USL Toscana centro per il supporto all'attività di vigilanza sul territorio pratese
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 350.000,00 per l'anno 2018 e di euro 185.500,00 per l'anno 2019 in favore dell'Azienda USL Toscana centro, ai fini della stipula, da parte dell'azienda medesima, di un accordo di collaborazione con il Comune di Prato per lo svolgimento, da parte della polizia municipale, di attività di affiancamento nelle azioni di vigilanza effettuate nell'ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell'area Toscana centro [1].
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte:
a) per euro 350.000,00 per l'anno 2018, con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018;
b) per euro 185.500,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019 [2].
Art. 2. Oneri connessi all’acquisizione dell’invaso di Bilancino. Interventi straordinari
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare, in via straordinaria e nell’arco del triennio 2018 – 2020, la complessiva somma di euro 315.000,00 per la copertura finanziaria delle spese per investimenti sulle infrastrutture e per interventi manutentivi dell’invaso di Bilancino così ripartite:
a) euro 130.000,00 per interventi sulle infrastrutture;
b) euro 185.000,00 per interventi manutentivi.
2. La Giunta regionale è autorizzata a destinare per l’anno 2018 la somma di euro 22.000,00 per la copertura finanziaria delle spese necessarie per procedere al frazionamento delle aree demaniali dell’invaso, subordinatamente alla sottoscrizione dell’accordo di cui all’articolo 4 della
3. L’erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione dell’accordo di cui all’articolo 4 della
4. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 105.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020.
5. Agli oneri di spesa di cui al comma 2, pari ad euro 22.000,00 per l’anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
Art. 3. Invaso di Bilancino. Finanziamento al Comune di Barberino di Mugello
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare, in via straordinaria e nell’arco del triennio 2018 – 2020, la complessiva somma di euro 240.000,00 per la copertura finanziaria di parte delle spese gravanti sul Comune di Barberino di Mugello per la manutenzione ordinaria delle aree dell’invaso di Bilancino ad esso concesse per la gestione della funzione turistico-ricettiva e di valorizzazione dell’invaso medesimo.
2. L’erogazione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione dell’accordo di cui all’articolo 4 della
3. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 80.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020.
Art. 4. Supporto all’attività di sorveglianza di cui alla
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 103, comma 1, della
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 125.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
Art. 5. Contributo straordinario al Comune di Capraia Isola
1. La Giunta regionale, al fine di promuovere interventi di valorizzazione dell’offerta turistica dell’isola di Capraia, è autorizzata a erogare un contributo straordinario al Comune di Capraia Isola per un importo pari a euro 80.000,00 per l'anno 2018, per le seguenti attività:
a) progettazione di interventi di valorizzazione del Convento Sant’Antonio, nell'ambito di un accordo di valorizzazione ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del
b) realizzazione di studi di fattibilità finalizzati al recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’ex carcere;
c) realizzazione di infrastrutture turistiche e di qualificazione del tessuto urbano.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati il cronoprogramma degli interventi e le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettere a) e b), è autorizzata la spesa massima di euro 30.000,00 per l’anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018 [4].
3 bis. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa massima di euro 50.000,00 per l’anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018 [5].
Art. 6. Manutenzione dell'itinerario della Via Francigena
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, per interventi di manutenzione dell'itinerario della Via Francigena, da realizzarsi nell’ambito delle convenzioni per l’esercizio associato di cui all'articolo 15 della
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato agli enti pubblici capofila dell'esercizio associato in relazione all’insieme delle strade carrarecce, delle mulattiere, dei sentieri e delle piste, ancorché vicinali e interpoderali, che, ubicati al di fuori dei centri urbani, consentono l’attività di escursionismo.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di assegnazione, di erogazione e di rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa:
a) di euro 120.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018;
b) di euro 120.000,00 per l'anno 2019 con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b bis) di euro 120.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
b ter) di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023 [7].
Art. 7. Contributo straordinario ai Comuni di Bibbona, di Castagneto Carducci e di Cecina
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario complessivo di euro 140.000,00 ai Comuni di Bibbona, di Castagneto Carducci e di Cecina per la progettazione di opere pubbliche finalizzate alla riqualificazione del tessuto urbano in coerenza con gli interventi di rilancio e valorizzazione dell’area costiera livornese previsti dal piano strategico per lo sviluppo della costa toscana.
2. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di accordi, anche di programma, con i comuni coinvolti nella realizzazione delle opere.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di assegnazione, di erogazione e di rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 140.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività", Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
Art. 8. Sostegno alle PMI del sistema neve in Toscana
1. Al fine di proseguire e rafforzare gli obiettivi sanciti dall’articolo 59 della
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ed erogati successivamente alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell’avviso relativo alla positiva valutazione di compatibilità e alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua con propria deliberazione le tipologie di intervento ammissibili ai contributi di cui al comma 2, definendo le relative modalità di attribuzione alle micro, piccole e medie imprese proprietarie degli impianti, o gestori degli stessi o di impianti e attrezzature di servizio.
4. Agli oneri per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, pari a euro 1.000.000,00 per l’anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
Art. 9. Interventi contro la violenza di genere. Modifiche alla
1. Per il sostegno finanziario degli interventi in materia di violenza di genere previsti dalla
2. Dopo l’articolo 2 della
“Art. 2 bis - Comitato di coordinamento ed elenco dei centri antiviolenza
1. Per supportare la Giunta nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, è istituito un Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere.
2. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede, o suo delegato;
b) i componenti della Giunta regionale competenti in materia di pari opportunità, sociale, sanità, sicurezza, istruzione e lavoro;
c) la Presidente della Commissione regionale Pari opportunità;
d) la Consigliera regionale di parità;
e) il legale rappresentante, o suo delegato, di ciascuno dei centri antiviolenza della Toscana aventi i requisiti di cui all'intesa tra il Governo e la Conferenza unificata sancita il 27 novembre 2014;
f) due rappresentanti designati, anche congiuntamente, da ANCI e UPI.
3. Il Comitato è validamente costituito con l'individuazione di almeno la metà più uno dei componenti.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato.
5. La deliberazione di cui al comma 4 può prevedere che il Comitato sia integrato, anche successivamente alla sua costituzione, con le rappresentanze di altri soggetti istituzionali coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.
6. Per supportare la Giunta nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2 è istituito l'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale.
7. Possono iscriversi all'elenco di cui al comma 6 i centri antiviolenza e le case rifugio in possesso dei requisiti di cui all'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
8. L'iscrizione all'elenco è condizione indispensabile per poter ricevere contributi pubblici regionali.
9. L'elenco è aggiornato annualmente. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità e i conseguenti adempimenti per l’iscrizione e la cancellazione dall'elenco e per il suo aggiornamento.”.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.
4. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 605.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018 - 2020, annualità 2018 [9].
4 bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 605.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) fino a un massimo di euro 205.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) fino a un massimo di euro 285.000,00 per l'anno 2021 ed euro 205.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023 [10].
5. L'articolo 26 decies della
Art. 10. Trasferimento dei beni alle aziende sanitarie
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono trasferiti a titolo gratuito al patrimonio delle aziende sanitarie:
a) i beni immobili di proprietà dei comuni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 111, comma 2, lettere a) e b), della
b) i beni immobili che risultano ancora intestati ai soggetti di cui all'articolo 13, comma 2, della
Art. 11. Disposizioni per la continuità territoriale dell’isola d’Elba
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) fino all'importo massimo di complessivi euro 1.050.000,00 per un ulteriore triennio rispetto al periodo considerato nell'articolo 43 della
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021 secondo la seguente articolazione per anno:
a) euro 350.000,00 per l'anno 2020;
b) euro 350.000,00 per l'anno 2021 [11].
2 bis. Ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della
Art. 12. Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina [13]
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 7.300.000,00 per gli anni 2021 e 2022, previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati, per:
a) lo sviluppo della progettazione riguardante il sistema tramviario fiorentino e la sua estensione nell'area metropolitana per l’importo massimo di euro 7.200.000,00 nel biennio 2021 – 2022;
b) la progettazione di fattibilità tecnico economica per l’estensione della linea tramviaria 1 verso l’ospedale Meyer per l’importo massimo di euro 100.000,00 nel 2021.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), si fa fronte per l’importo massimo di euro 2.900.000,00 per l'anno 2021 e di euro 4.300.000,00 per l'anno 2022 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 e 2022.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), si fa fronte per l’importo massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2021 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
Art. 13. Interventi straordinari sulla viabilità locale
1. Per interventi sulla viabilità comunale, sulla base di richieste avanzate dagli enti proprietari entro il 31 marzo 2018, la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare, previa sottoscrizione di accordi con i comuni beneficiari che ne disciplinino le modalità attuative, fino a un massimo di euro 502.000,00 per l'anno 2018.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati dalla Giunta regionale, privilegiando i comuni con minore popolazione risultante dall'ultimo censimento, e devono rispettare tutte le seguenti condizioni:
a) essere finalizzati ad interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di tratti di strade di collegamento con la viabilità nazionale e regionale, ammalorati o comunque con criticità;
b) essere cofinanziati dalla Regione fino ad un massimo di 90.000,00 euro e, comunque, non oltre l’80 per cento del quadro economico di progetto.
3. In sede di presentazione della richiesta di cui al comma 1, riferita esclusivamente ad interventi il cui cronoprogramma approvato prevede la conclusione dei lavori ed il collaudo tecnico- amministrativo entro il 31 dicembre 2018, il comune garantisce:
a) la cantierabilità entro il 31 maggio 2018;
b) che l'intervento è inattuabile in assenza del cofinanziamento regionale.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 502.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
Art. 14. Manutenzione rete ciclabile
1. La Regione, per gli anni dal 2018 al 2021, è autorizzata a concedere finanziamenti per la manutenzione della rete ciclabile di interesse regionale prevista nel piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM), previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati [14].
2. La copertura dei finanziamenti di cui al comma 1 è assicurata:
a) fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2018, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018;
b) fino a un massimo di euro 174.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b bis) fino a un massimo di euro 170.000,00 per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
b ter) fino a un massimo di euro 995.000,00 per il triennio 2021 – 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, secondo la seguente ripartizione:
1) euro 255.000,00 per l'anno 2021;
2) euro 340.000,00 per l'anno 2022;
3) euro 400.000,00 per l'anno 2023 [15].
Art. 15. Proroga di graduatorie [16]
1. I termini di validità delle graduatorie delle procedure concorsuali indette dalla Regione Toscana e dagli enti dipendenti, in corso di validità alla data di approvazione della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2019.
Art. 16. Contributi agli enti locali per la realizzazione di studi di fattibilità relativi a progetti di paesaggio
1. La Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2018 a concedere contributi ai Comuni di Barberino del Mugello, Loro Ciuffenna e Capraia Isola per la realizzazione di studi di fattibilità finalizzati alla redazione di progetti di paesaggio sui territori del Mugello, del Pratomagno e dell'isola di Capraia.
2. I contributi sono assegnati secondo le modalità operative stabilite con deliberazione di Giunta Regionale.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, per l’anno 2018 è autorizzata la spesa massima di euro 200.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 8 “Assetto del territorio ed Edilizia Abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e Assetto del Territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
Art. 17. Contributi agli enti locali per la redazione degli atti di governo del territorio [17]
1. La Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2018 a concedere contributi ai comuni singoli, con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, per la redazione del piano strutturale e/o del piano operativo.
2. I contributi sono assegnati secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. I contributi regionali non possono superare l’80 per cento del costo complessivo a carico dei comuni.
4. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, per l’anno 2018 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 8 “Assetto del territorio ed Edilizia Abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e Assetto del Territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
Art. 18. Interventi finalizzati alla rimozione delle problematiche indotte dai tratti coperti dei corsi d'acqua
1. La Regione promuove la presentazione da parte dei comuni di progetti per la realizzazione di interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei tratti coperti dei corsi d'acqua, finalizzati alla rimozione e alla riduzione del rischio garantendone la funzionalità idraulica [18].
2. La Giunta regionale definisce le modalità di erogazione del contributo per la realizzazione degli interventi sulla base dei seguenti criteri prioritari per la valutazione dei progetti:
a) interventi in aree a maggiore densità insediativa o produttiva e commerciale;
b) interventi in aree classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione della
c) presenza di un cofinanziamento comunale o privato.
3. Il contributo regionale può essere erogato anche per consentire al comune di operare in danno al soggetto che ha realizzato il tombamento in assenza dell'autorizzazione idraulica.
4. La deliberazione di cui al comma 2 definisce, inoltre, il contributo massimo erogabile relativo a ciascun intervento.
5. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
5 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 530.000,00 per l'anno 2019, euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, euro 1.500.000,00 per l'anno 2021 ed euro 432.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte rispettivamente:
a) per euro 530.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) per euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, euro 1.500.000,00 per l'anno 2021 ed euro 432.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022 [19].
Art. 19. Immobili destinati al trasferimento in proprietà alla Regione dalla Provincia di Pistoia e contributi per l’estinzione di mutui
1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 10, comma 13, della
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per l’estinzione del mutuo nonché per il rimborso delle rate eventualmente pagate dal 1° gennaio 2018, a condizione che la Provincia di Pistoia documenti l’attività finalizzata all’estinzione del mutuo. Il contributo è soggetto a revoca in caso di mancata estinzione del mutuo.
3. A norma dell’allegato I della
4. L’immobile di cui al punto 1.2 dell’allegato I della
5. Per le trascrizioni dei beni immobili trasferiti, si applica l’articolo 3, comma 1, della
6. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari all'importo massimo di euro 58.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
Art. 20. Finanziamento interventi abbattimento barriere architettoniche nelle civili abitazioni. Anticipazione risorse di cui alla
1. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi volti al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni in cui sono residenti persone disabili è autorizzata, per l’anno 2018, la spesa massima di euro 1.000.000,00 a titolo di anticipazione delle risorse dovute dallo Stato per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 140, lettera l), della
2. Al fine dell'assegnazione ai beneficiari, per il tramite dei comuni di residenza, del finanziamento di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla
3. All’onere di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
Art. 21. Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari [20]
1. Al fine di rilanciare le azioni regionali, individuate con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, volte a valorizzare e promuovere l’attività svolta per contrastare la povertà e il disagio sociale attraverso il recupero delle eccedenze alimentari, nelle more della riproposizione del programma triennale di cui alla
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 350.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
Art. 22. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Comma così sostituito dall'art. 18 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 18 della
[3] Articolo così modificato dall'art. 16 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 17 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 17 della
[6] Comma già modificato dall'art. 19 della
[7] Comma sostituito dall'art. 19 della
[8] Comma già modificato dall'art. 18 della
[9] Comma così modificato dall'art. 18 della
[10] Comma inserito dall'art. 20 della
[11] Comma così sostituito dall'art. 11 della
[12] Comma aggiunto dall'art. 19 della
[13] Articolo così sostituito dall'art. 15 della
[14] Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 13 della
[15] Comma sostituito dall'art. 22 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[18] Comma così modificato dall'art. 23 della
[19] Comma aggiunto dall'art. 23 della
[20] Articolo così modificato dall'art. 23 della