Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 programmazione economica |
Data: | 14/09/2015 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento dell' articolo 29 bis nella l.r. 1/2015 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 6.2.71 - L.R. 14 settembre 2015, n. 66. [1]
Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità. Modifiche alla l.r. 1/2015.
(B.U. 16 settembre 2015, n. 43)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visti gli articoli 46, 48 e 49 dello Statuto;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2015 (Aggiornamento dell'Allegato 4/1 al
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Il d.m. economia 7 luglio 2015, in considerazione delle elezioni regionali e delle conseguenti difficoltà delle regioni a rispettare per l'anno in corso le scadenze ordinarie, ha posticipato al 31 ottobre 2015 il termine per la presentazione del documento di economia e finanza regionale (DEFR) normativamente fissato per giugno;
2. Poiché ai sensi della
3. Dato il carattere di urgenza è necessario prevedere l'entrata in vigore immediata della presente legge;
Approva la presente legge
Art. 1. Inserimento dell' articolo 29 bis nella
1. Dopo l’articolo 29 della
“ Art. 29 bis. Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità
1. A seguito della proroga al 31 ottobre 2015, del termine di cui all'articolo 8, comma 3, disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2015 (Aggiornamento dell'Allegato 4/1 al
2. In apposita sezione del documento preliminare di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta altresì le proposte di legge collegate alla legge di stabilità ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
3. Entro il 10 ottobre 2015 il Consiglio regionale:
a) fornisce alla Giunta regionale gli indirizzi sul documento preliminare di cui al comma 1;
b) esprime la propria valutazione in ordine al collegamento alla legge di stabilità delle proposte di legge di cui al comma 2. ”.
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Abrogata dall'art. 33 della