§ 6.2.71 - L.R. 14 settembre 2015, n. 66.
Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità. Modifiche alla l.r. 1/2015.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 programmazione economica
Data:14/09/2015
Numero:66


Sommario
Art. 1.  Inserimento dell' articolo 29 bis nella l.r. 1/2015
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 6.2.71 - L.R. 14 settembre 2015, n. 66. [1]

Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità. Modifiche alla l.r. 1/2015.

(B.U. 16 settembre 2015, n. 43)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visti gli articoli 46, 48 e 49 dello Statuto;

 

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2015 (Aggiornamento dell'Allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi);

 

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

 

Considerato quanto segue:

 

1. Il d.m. economia 7 luglio 2015, in considerazione delle elezioni regionali e delle conseguenti difficoltà delle regioni a rispettare per l'anno in corso le scadenze ordinarie, ha posticipato al 31 ottobre 2015 il termine per la presentazione del documento di economia e finanza regionale (DEFR) normativamente fissato per giugno;

 

2. Poiché ai sensi della l.r. 1/2015 il DEFR svolge le funzioni di documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità, è necessario disciplinare per l'anno 2015 una procedura che consenta di far fronte alla mancanza di tale documento anche al fine di consentire lo svolgimento conforme allo Statuto sia dei rapporti fra Consiglio regionale e Giunta regionale, sia delle procedure di confronto e concertazione;

 

3. Dato il carattere di urgenza è necessario prevedere l'entrata in vigore immediata della presente legge;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Inserimento dell' articolo 29 bis nella l.r. 1/2015

1. Dopo l’articolo 29 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), è inserito il seguente:

“ Art. 29 bis. Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità

1. A seguito della proroga al 31 ottobre 2015, del termine di cui all'articolo 8, comma 3, disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2015 (Aggiornamento dell'Allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi), la Giunta regionale è autorizzata a presentare al Consiglio regionale, entro il 22 di settembre dell'anno 2015, un documento preliminare alla proposta di legge di bilancio, alla proposta di legge di stabilità e alle proposte di legge collegate alla legge di stabilità ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2. In apposita sezione del documento preliminare di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta altresì le proposte di legge collegate alla legge di stabilità ai sensi dell'articolo 18, comma 2.

3. Entro il 10 ottobre 2015 il Consiglio regionale:

a) fornisce alla Giunta regionale gli indirizzi sul documento preliminare di cui al comma 1;

b) esprime la propria valutazione in ordine al collegamento alla legge di stabilità delle proposte di legge di cui al comma 2. ”.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 33 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 82.