§ 34.2.63 - L. 24 febbraio 2012, n. 13.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:24/02/2012
Numero:13


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di [...]


§ 34.2.63 - L. 24 febbraio 2012, n. 13.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.

(G.U. 27 febbraio 2012, n. 48 - S.O. n. 36)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2011, N. 215

 

     All'articolo 1:

     al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130»;

     al comma 9, le parole: «in Cipro» sono sostituite dalle seguenti: «in Cyprus»;

     al comma 16, le parole: «euro 10.081.868» sono sostituite dalle seguenti: «euro 9.742.928»;

     dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti:

     «16-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo provvisorio libico mezzi non più in uso alle Forze armate. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro 1.025.000.

     16-ter. E' autorizzata, a decorrere dal 1º marzo 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 338.947 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

 

     All'articolo 2:

     al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, commi 5 e 11,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto».

 

     All'articolo 4:

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese, principali e accessorie, per servizi e forniture aventi finalità di difesa nazionale e sicurezza, nonchè agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa.

     1-ter. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 1-bis sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato nè sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici».

 

     All'articolo 5:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «ed efficientamento» sono sostituite dalle seguenti: «e di incremento dell'efficienza»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Gli arsenali e gli stabilimenti militari adibiti allo svolgimento di attività di manutenzione sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze armate possono concorrere, all'occorrenza, anche all'espletamento degli interventi manutentivi sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, con contestuale ristoro dei relativi oneri da parte delle amministrazioni che intendono avvalersi di detti servizi manutentivi e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate»;

     al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso 6-bis, primo periodo, le parole: «con il grado non superiore» sono sostituite dalle seguenti: «di grado non superiore»;

     al comma 3:

     all'alinea:

     dopo le parole: «della legge 24 dicembre 2003, n. 350,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;

     dopo le parole: «è adottato» sono inserite le seguenti: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,»;

     alla lettera b), dopo le parole: «della legge 23 dicembre 1998, n. 448,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».

 

     All'articolo 6:

     al comma 1:

     alla lettera a):

     le parole: «teorico pratici qualora» sono sostituite dalle seguenti: «teorico-pratici, a condizione che»;

     dopo le parole: «incarichi operativi» sono aggiunte le seguenti: «e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa»;

     alla lettera b):

     il numero 1) è sostituito dal seguente:

     «1) al primo periodo, dopo le parole: "può utilizzare" sono inserite le seguenti: "le armi comuni da sparo nonchè";

     al numero 2), le parole: «a rischio pirateria» sono sostituite dalle seguenti: «a rischio di pirateria»;

     dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     «b-bis) al comma 5-ter, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2012"».

 

     All'articolo 7:

     al comma 1, secondo periodo:

     le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma»;

     le parole: «il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione possono inviare o reclutare» sono sostituite dalle seguenti: «può essere inviato o reclutato»;

     al comma 2, dopo le parole: «il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione» sono inserite le seguenti: «, d'intesa tra loro,»;

     al comma 3:

     al primo periodo, le parole: «Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 18,» sono sostituite dalle seguenti: «Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183,»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «euro 33.300.000» è inserita la seguente: «di» e dopo le parole: «con decreto» sono inserite le seguenti: «adottato d'intesa tra loro»;

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «3-bis. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal presente articolo, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, con decreti di natura non regolamentare adottati d'intesa tra loro, possono provvedere alla costituzione di strutture operative temporanee».

 

     All'articolo 8:

     al comma 1, secondo periodo, le parole: «nel periodo di vigenza del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo di applicazione delle disposizioni del presente decreto»;

     al comma 2, dopo le parole: «Middle East» è inserita la seguente: «and» e la parola: «Drug» è sostituita dalla seguente: «Drugs»;

     al comma 8, le parole: «per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2012»;

     al comma 11, quarto periodo, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,»;

     al comma 14:

     al quarto periodo, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,»;

     al sesto periodo, le parole: «è corrisposta» sono sostituite dalle seguenti: «sono corrisposti» e le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,»;

     all'ultimo periodo, dopo le parole: «da reperire in loco» sono inserite le seguenti: «per un periodo»;

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «15-bis. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal presente articolo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, può provvedere alla costituzione di strutture operative temporanee».

 

     All'articolo 9:

     il comma 1 è soppresso;

     al comma 5, le parole: «del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,»;

     al comma 8:

     le parole: «con legge 2 agosto 2011, n. 130» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge 2 agosto 2011, n. 130»;

     dopo le parole: «di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;

     al comma 10, le parole: «con legge 3 agosto 2010, n. 126» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge 3 agosto 2010, n. 126».

 

     All'articolo 10:

     al comma 1, le parole: «escluso l'articolo 5, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione degli articoli 1, comma 16, secondo periodo, e 5, comma 4» e le parole: «euro 1.402.405.458» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.403.430.465».

 

     Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

     «Art. 10-bis. - (Comunicazioni al Parlamento). - 1. I Ministri degli affari esteri e della difesa, con cadenza quadrimestrale, rendono comunicazioni alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui al presente decreto».