Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 30/12/1950 |
Numero: | 1120 |
Sommario |
Art. 1. La ritenuta a favore della "Cassa ufficiali" della Guardia di finanza, cui sono soggetti - per effetto delle disposizioni in vigore - gli ufficiali del Corpo durante la permanenza nelle [...] |
Art. 2. [3] |
Art. 3. L'indennità dovuta all'ufficiale collocato in ausiliaria od in altra posizione di congedo, deceduto prima della riscossione di essa, è corrisposta agli eredi |
Art. 4. [4] |
Art. 5. Il primo comma dell'art. 14-novies (aggiunto) della legge 21 dicembre 1931, n. 1710, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogati |
Art. 6. Agli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già in ausiliaria od in altra posizione di congedo, l'indennità è liquidata nel più breve tempo consentito dalle [...] |
Art. 7. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 46.6.36 - Legge 30 dicembre 1950, n. 1120.
Elevazione della misura del contributo dovuto alla "Cassa ufficiali" della Guardia di finanza e modificazione delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità supplementare agli ufficiali del Corpo.
(G.U. 31 gennaio 1951, n. 25)
La ritenuta a favore della "Cassa ufficiali" della Guardia di finanza, cui sono soggetti - per effetto delle disposizioni in vigore - gli ufficiali del Corpo durante la permanenza nelle posizioni per le quali è obbligatorio il versamento del contributo, è stabilita nella misura del 2 per cento sullo stipendio, intero o ridotto, che percepiscono, considerato in ragione dell'ottanta per cento [1].
(Omissis) [2].
L'indennità dovuta all'ufficiale collocato in ausiliaria od in altra posizione di congedo, deceduto prima della riscossione di essa, è corrisposta agli eredi.
Il primo comma dell'art. 14-novies (aggiunto) della
Disposizioni transitorie.
Agli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già in ausiliaria od in altra posizione di congedo, l'indennità è liquidata nel più breve tempo consentito dalle disponibilità finanziarie della Cassa ufficiali e comunque non oltre tre anni dalla data suddetta, dando la precedenza a coloro che da più lungo tempo si trovano nelle predette posizioni.
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Comma così modificato dall'art. 10 del
[2] Comma abrogato dall'art. 7 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 7 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 7 della