§ 80.5.183 – D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19.
Conglobamento totale del trattamento economico del personale statale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:11/01/1956
Numero:19


Sommario
Art. 1.      Le tabelle allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, sono sostituite con la tabella unica allegata al [...]
Art. 2.      Gli aumenti periodici costanti dello stipendio degli ufficiali, degli aiutanti di battaglia e dei marescialli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi [...]
Art. 3.      I sottotenenti del Corpo equipaggi militari marittimi e del ruolo specialisti dell'Arma Aeronautica ed i maestri direttori di banda sono ammessi, dopo otto anni di [...]
Art. 4.      Per i personali il cui trattamento è previsto dalla tabella allegata al presente decreto, sono soppressi
Art. 5.      L'indennità militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia è [...]
Art. 6.      L'indennità militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo degli agenti di custodia è [...]
Art. 7.      Le misure dell'indennità militare e dell'indennità speciale di pubblica sicurezza stabilite nei precedenti articoli 5 e 6 sono ridotte
Art. 8.      L'indennità mensile dovuta agli appuntati, ai carabinieri ed ai carabinieri ausiliari dell'Arma dei carabinieri, nonchè al personale di grado corrispondente del Corpo [...]
Art. 9.      Salvo quanto disposto nel successivo comma, le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1 hanno effetto sui compensi per lavoro [...]
Art. 10.      Agli effetti della liquidazione dei trattamenti di previdenza concessi dall'Opera di previdenza del personale civile e militare dello Stato, incorporata nell'Ente [...]
Art. 11.      Per la determinazione degli scaglioni del trattamento economico complessivo del personale statale in attività di servizio, da assoggettare alle ritenute per imposte di [...]
Art. 12.      Salvo il disposto del successivo art. 13 del presente decreto, l'assegno personale previsto dall'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da disposizioni [...]
Art. 13.      Nei confronti di tutti i personali, anche se non fruenti di indennità di funzione o di assegno perequativo, ai quali è applicabile la tabella unica allegata al presente [...]
Art. 14.      Il terzo comma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, è soppresso
Art. 15. 
Art. 16.      Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernente il cumulo di stipendi, è elevato da lire 650.000 a lire [...]
Art. 17.      Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti trattamenti accessori, nelle quali sia fatto riferimento ai gradi gerarchici di cui al regio decreto 11 novembre [...]
Art. 18.      L'indennità di carica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, e successive modificazioni ed estensioni, assume la denominazione di indennità di [...]
Art. 19.      Agli insegnanti tecnici pratici, al personale tecnico delle scuole e istituti d'istruzione tecnica e artistica è attribuita una indennità di laboratorio nelle misure [...]
Art. 20.      Ai fini della retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai professori incaricati e supplenti degli istituti e scuole d'istruzione secondaria e [...]
Art. 21.      Ai professori e agli insegnanti tecnici pratici dei ruoli speciali transitori degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica è attribuito rispettivamente lo [...]
Art. 22.      A decorrere dal 1° luglio 1956, a coloro ai quali è conferito un incarico d'insegnamento presso le Università o Istituti d'istruzione superiore quando non ricoprano un [...]
Art. 23.      Il personale civile al quale sia conferito un incarico d'insegnamento presso l'Accademia navale o la Accademia aeronautica è retribuito con le modalità e nelle misure [...]
Art. 24.      Qualora il trattamento annuo netto attribuito dal 1° luglio 1956 agli assistenti universitari di ruolo, agli assistenti di ruolo delle scuole di ostetricia di Venezia e [...]
Art. 25.      Fermo restando il disposto dall'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, ai fini della determinazione dei premi, delle [...]
Art. 26.      Le disposizioni di cui al presente decreto sono estese, in quanto applicabili, al personale indicato all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio [...]
Art. 27.      Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sarà provveduto a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, [...]
Art. 28.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio [...]


§ 80.5.183 – D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19. [1]

Conglobamento totale del trattamento economico del personale statale.

(G.U. 18 gennaio 1956, n. 14).

 

     Art. 1.

     Le tabelle allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, sono sostituite con la tabella unica allegata al presente decreto.

     La misura ragguagliata a mese o a giornata degli stipendi, paghe e retribuzioni previsti nella tabella unica di cui al primo comma, è pari, rispettivamente, al dodicesimo ed al trecentosessantacinquesimo di quella annua indicata nella tabella stessa. Per il personale salariato dello Stato pagato per le sole giornate lavorative, la misura ragguagliata a giornata è pari al trecentododicesimo di quella annua tabellare.

     Le misure degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni, di cui alla tabella unica prevista nei precedenti commi, si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti funzioni, categorie, gradi o qualifiche indicate nella tabella medesima. Tali stipendi, paghe e retribuzioni sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale interessato, nella stessa funzione, categoria, grado o qualifica.

     In caso di promozione, al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello previsto inizialmente nella nuova funzione categoria, grado o qualifica, sono attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione, d'importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

     Nella prima applicazione del presente decreto, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui al terzo comma del presente articolo, si ha riguardo all'anzianità maturata nel grado, categoria o qualifica del cessato ordinamento, corrispondenti alla nuova funzione, categoria, grado o qualifica rivestiti al 1° luglio 1956, ed alle altre eventuali particolari circostanze che a termini delle disposizioni in vigore possono determinare l'anticipo dell'aumento biennale in corso di maturazione alla stessa data.

     Qualora l'ammontare netto dello stipendio, paga o retribuzione, derivante dalla prima applicazione del presente articolo, risulti inferiore a quello netto spettante al 30 giugno 1956 per stipendio, paga o retribuzione, e per indennità di funzione o assegno perequativo, la differenza è conservata a titolo di assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio, paga o retribuzione a qualsiasi titolo.

 

          Art. 2.

     Gli aumenti periodici costanti dello stipendio degli ufficiali, degli aiutanti di battaglia e dei marescialli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia e dei marescialli del Corpo forestale dello Stato sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado, se più favorevole, l'anzianità di servizio calcolata secondo i criteri stabiliti dall'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915, assimilando a tal fine i marescialli dell'Aeronautica ai capi della Marina, gli ufficiali ed i marescialli dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia, i marescialli del Corpo forestale dello Stato ed i capi del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria portuali, di cui all'art. 102 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, ai pari grado dell'arma dei carabinieri, e gli aiutanti di battaglia dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle rispettive Armi e Corpi.

     Gli aumenti periodici costanti dello stipendio dei sergenti maggiori o della paga dei sergenti e gradi corrispondenti dell'esercito (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado, se più favorevole, la differenza tra gli anni di effettivo servizio militare ed il numero di anni appresso indicato:

sergenti maggiori e gradi corrispondenti

anni

5

sergenti e gradi corrispondenti

"

2

     Gli aumenti periodici costanti dello stipendio dei brigadieri e della paga dei vice-brigadieri, degli appuntati e dei carabinieri, e gradi corrispondenti dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e forestale dello Stato, nonchè dello stipendio dei secondi capi del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria portuali, di cui all'art. 102 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado gli anni di effettivo servizio militare.

 

          Art. 3.

     I sottotenenti del Corpo equipaggi militari marittimi e del ruolo specialisti dell'Arma Aeronautica ed i maestri direttori di banda sono ammessi, dopo otto anni di permanenza nel grado, ad un aumento di stipendio pari alla differenza tra lo stipendio iniziale del grado di tenente e lo stipendio del grado ricoperto al terzo aumento; successivamente sono ammessi ad aumenti costanti di stipendio pari a quelli previsti nel predetto grado di tenente.

     I tenenti del Corpo e del ruolo predetti sono ammessi, dopo 14 anni di permanenza nel grado, ad un aumento di stipendio pari alla differenza tra lo stipendio del grado di capitano e quello del grado ricoperto al quarto aumento; successivamente sono ammessi ad aumenti costanti di stipendio previsti per il predetto grado di capitano [2].

     I capitani del corpo e del ruolo predetti sono ammessi, dopo sedici anni di permanenza nel grado, ad un aumento di stipendio pari alla differenza tra lo stipendio del grado di maggiore e lo stipendio del grado ricoperto al settimo aumento; successivamente sono ammessi ad aumenti costanti di stipendio pari a quelli previsti nel predetto grado di maggiore.

 

          Art. 4.

     Per i personali il cui trattamento è previsto dalla tabella allegata al presente decreto, sono soppressi:

     l'indennità di funzione e l'assegno perequativo di cui all'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni;

     l'indennità accademica di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003 e successive modificazioni, nonchè l'indennità di studio ed il compenso di cui agli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, e successive modificazioni ed estensioni;

     l'assegno integratore di cui alla legge 2 marzo 1954, n. 19;

     l'indennità giornaliera sostitutiva della razione viveri, l'importo integrativo e l'assegno suppletivo previsti, rispettivamente, dagli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e successive modificazioni.

 

          Art. 5.

     L'indennità militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia è stabilita nelle seguenti misure mensili lorde:

 

 

Celibi

Ammogliati

 

Lire

Lire

Generale di Corpo d'armata e gradi corrispondenti

75.000

83.000

Generale di Divisione e gradi corrispondenti

66.000

74.000

Generale di Brigata e gradi corrispondenti

53.000

61.000

Colonnello e gradi corrispondenti

44.000

52.000

Tenente colonnello e gradi corrispondenti

28.000

36.000

Maggiore e gradi corrispondenti

24.000

32.000

Capitano e gradi corrispondenti

18.500

27.700

Tenente e gradi corrispondenti

13.250

23.250

Sottotenente e gradi corrispondenti a carriera limitata e delle categorie del congedo trattenuto o richiamato

9.700

19.500

Sottotenente e gradi corrispondenti

8.700

15.000

     L'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilita nelle seguenti misure mensili lorde:

 

Celibi

Ammogliati

 

Lire

Lire

Maggiore generale ispettore

53.000

61.000

Colonnello

44.000

52.000

Tenente colonnello

28.000

36.000

Maggiore

24.000

32.000

Capitano

18.500

27.700

Tenente

13.250

23.250

Sottotenente

8.700

15.000

 

          Art. 6.

     L'indennità militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo degli agenti di custodia è stabilita nelle seguenti misure mensili lorde:

 

Celibi

Ammogliati

 

Lire

Lire

Aiutante di battaglia, maresciallo maggiore, maresciallo capo, maresciallo ordinario, sergente maggiore e gradi corrispondenti

7.100

11.250

Sergente e gradi corrispondenti

5.650

10.100

     L'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato è stabilita nelle seguenti misure mensili lorde:

 

Celibi

Ammogliati

 

Lire

Lire

Maresciallo di 1ª classe, maresciallo di 2ª classe, maresciallo di 3ª classe, brigadiere e gradi corrispondenti

7.100

11.250

Vice brigadiere

5.650

10.100

 

          Art. 7.

     Le misure dell'indennità militare e dell'indennità speciale di pubblica sicurezza stabilite nei precedenti articoli 5 e 6 sono ridotte:

     di un decimo per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito, non di servizio;

     di un ventesimo per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito, di servizio.

 

          Art. 8.

     L'indennità mensile dovuta agli appuntati, ai carabinieri ed ai carabinieri ausiliari dell'Arma dei carabinieri, nonchè al personale di grado corrispondente del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia in applicazione dall'art. 6 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, e dall'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 467, e successive modifiche, è stabilita nella misura lorda di L. 3900. Nella stessa misura mensile lorda è stabilita l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta alle guardie scelte ed alle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o del Corpo forestale dello Stato.

     Per coloro che siano ammogliati le indennità previste dal precedente comma sono stabilite nella misura mensile lorda di lire 6100.

     La misura prevista dal precedente comma, nonchè le misure previste per il personale ammogliato dagli articoli 5 e 6 del presente decreto, sono dovute anche al personale vedovo e celibe con figli legittimi o legittimati o figliastri, minori o inabili al lavoro ed a carico, ovvero con figli naturali legalmente riconosciuti o adottivi o affiliati, minori o inabili al lavoro ed a carico.

 

          Art. 9.

     Salvo quanto disposto nel successivo comma, le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1 hanno effetto sui compensi per lavoro straordinario, sui cottimi e sui soprassoldi percentuali di cui all'art. 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilità; non hanno invece effetto sulle indennità e assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati ed ancorchè utili a pensione, ragguagliati o graduati sulla base degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni.

     Ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario, nei confronti del personale statale, di ruolo e non di ruolo, compreso quello salariato, si considerano gli stipendi paghe o retribuzioni iniziali, fermi restando gli altri criteri di computo dei compensi medesimi previsti dalle rispettive disposizioni.

 

          Art. 10.

     Agli effetti della liquidazione dei trattamenti di previdenza concessi dall'Opera di previdenza del personale civile e militare dello Stato, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, dall'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato e da Enti, Casse e Fondi esistenti per particolari categorie di dipendenti statali ed aventi finalità previdenziali ed assistenziali, nonchè agli effetti della determinazione dei relativi contributi, gli stipendi, paghe e retribuzioni si considerano in ragione dell'ottanta per cento.

     Parimenti, ai fini della liquidazione delle indennità di licenziamento e della partecipazione del personale al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e al Fondo di garanzia delle cessioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, nonchè ai fini della determinazione dei contributi da versare ai predetti Fondi, gli stipendi, paghe e retribuzioni sono computabili in ragione dell'ottanta per cento.

     I contributi per l'assistenza sanitaria previsti dagli articoli 2, lettera b), e 3 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, sono calcolati esclusivamente sull'ottanta per cento degli stipendi, paghe e retribuzioni, della tredicesima mensilità e delle quote di aggiunta di famiglia.

     Il contributo previsto dall'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, a favore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per il trattamento economico di malattia ai salariati statali, va computato sull'ottanta per cento della paga o retribuzione e dell'aggiunta di famiglia.

     L'indennità giornaliera dovuta ai predetti salariati ai sensi dell'art. 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, è commisurata, in ciascun anno solare, per i primi 60 giorni d'assenza per malattia all'ottanta per cento della paga o retribuzione e dell'aggiunta di famiglia ed al cinquanta per cento degli stessi assegni per gli altri 120 giorni.

     Nei confronti del personale previsto dal presente decreto la ritenuta per la costruzione delle Case ai lavoratori (Gestione INA-Casa) è calcolata, quando dovuta, esclusivamente sull'ottanta per cento dell'ammontare netto degli stipendi, paghe e retribuzioni, con le aliquote indicate nell'art. 5, lettera b) e nell'art. 9, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

 

          Art. 11.

     Per la determinazione degli scaglioni del trattamento economico complessivo del personale statale in attività di servizio, da assoggettare alle ritenute per imposte di ricchezza mobile e complementare si considerano per ogni funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio la paga o lo stipendio inizialmente spettanti e la corrispondente tredicesima mensilità al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali [3].

     L'incremento, per aumenti periodici, del trattamento economico di cui al precedente comma, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, è soggetto, per ogni funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio, alle stesse aliquote di ritenute per imposte di ricchezza mobile e complementare gravanti sull'ultimo scaglione del corrispondente trattamento economico iniziale determinato in applicazione del precedente comma [4].

     Le competenze di cui all'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, che, in applicazione del presente decreto, siano assoggettate a ritenute erariali con aliquote superiori a quelle che incidevano al 30 giugno 1956, sono maggiorate dell'1,68 e del 4,66 per cento a seconda che tale incidenza, alla stessa data, sia rispettivamente del 4,20 e del 5,775 per cento. Negli stessi casi, le indennità di missione e di prima sistemazione di cui alla legge 29 giugno 1951, n. 489, sono invece maggiorate, rispettivamente, dello 0,65 e dell'1,75 per cento.

     Sull'importo lordo risultante dall'applicazione degli aumenti previsti dal precedente comma si opera l'arrotondamento per eccesso, a dieci lire per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere, a dieci centesimi per le competenze orarie.

 

          Art. 12.

     Salvo il disposto del successivo art. 13 del presente decreto, l'assegno personale previsto dall'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da disposizioni analoghe, e gli altri assegni personali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio o di paga, o di retribuzione, o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti in sede di prima applicazione del precedente art. 1.

 

          Art. 13.

     Nei confronti di tutti i personali, anche se non fruenti di indennità di funzione o di assegno perequativo, ai quali è applicabile la tabella unica allegata al presente decreto, tutti i diritti, proventi, assegni e compensi in genere comunque denominati, che ai sensi dell'art. 10 - terzo comma - della legge 11 aprile 1950, n. 130, non siano cumulabili con l'indennità di funzione o con l'assegno perequativo di cui alla stessa legge, nonchè i diritti, proventi, assegni e compensi in genere di cui ai decreti-legge 31 luglio 1954, nn. 533 e 534, convertiti, rispettivamente nelle leggi 26 settembre 1954, nn. 869 e 870, sono ridotti mensilmente di un importo pari alla indennità di funzione o all'assegno perequativo previsti al 30 giugno 1951, con le maggiorazioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767.

     Ai fini della riduzione di cui al precedente comma, per il personale dei ruoli ufficiali transitori si considerano le misure della indennità di funzione e dell'assegno perequativo previsto per il grado iniziale delle corrispondenti carriere di ruolo ordinario.

     Il presente articolo non si applica qualora i diritti, i proventi, gli assegni ed i compensi di cui al primo comma risultino già determinati al netto dell'indennità di funzione o dell'assegno perequativo di cui al comma medesimo.

 

          Art. 14.

     Il terzo comma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, è soppresso.

 

          Art. 15. [5]

 

          Art. 16.

     Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernente il cumulo di stipendi, è elevato da lire 650.000 a lire 750.000.

 

          Art. 17.

     Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti trattamenti accessori, nelle quali sia fatto riferimento ai gradi gerarchici di cui al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, valgono i riferimenti ai gradi stessi in atto al 30 giugno 1956, salvo l'eventuale diversa classificazione derivante dalla tabella unica allegata al presente decreto.

 

          Art. 18.

     L'indennità di carica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, e successive modificazioni ed estensioni, assume la denominazione di indennità di direzione ed è attribuita al seguente personale nelle misure mensili lorde sotto indicate:

     1) Presidi di 1 categoria degli Istituti di istruzione secondaria - Direttori dei Conservatori di musica - Direttore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica - Direttore dell'Accademia di danza - Direttori degli Istituti di arte di Palermo, Napoli, Firenze e Venezia.

     fino a 12 classi: L. 15.000;

     da 13 a 24 classi: L. 20.000;

     oltre le 24 classi: L. 24.000;

     2) Direttori e Presidi di 2 categoria delle scuole di istruzione secondaria - Direttori delle scuole ed istituti d'arte:

     fino a 12 classi: L. 14.000;

     da 13 a 24 classi: L. 16.000;

     oltre le 24 classi: L. 20.000;

     3) Rettori dei Convitti nazionali e Direttrici degli Educandati femminili: L. 15.000;

     4) Direttori delle Scuole di ostetricia di Venezia e Trieste: L. 11.000;

     5) Ispettori scolastici: L. 16.000;

     6) Direttori didattici, Direttori della Scuola statale di metodo "A. Romagnoli", Direttori degli Istituti statali dei sordomuti: L. 14.000.

     Ai capi d'istituto incaricati e supplenti l'indennità di direzione è attribuita in ragione della metà della misura prevista per il preside o direttore di istituto o scuola con lo stesso numero di classi.

     In nessun caso può essere percepita più di una indennità di direzione.

     L'indennità non è dovuta al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione.

 

          Art. 19.

     Agli insegnanti tecnici pratici, al personale tecnico delle scuole e istituti d'istruzione tecnica e artistica è attribuita una indennità di laboratorio nelle misure mensili lorde sottoindicate:

     1) insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici, assistenti e maestri d'arte degli istituti di istruzione artistica:

     di ruolo: L. 5.000;

     non di ruolo: L. 5.000;

     2) insegnanti tecnici pratici delle scuole tecniche e delle scuole secondarie di avviamento professionale, maestri d'arte delle scuole d'arte:

     di ruolo: 5.000;

     non di ruolo: L. 3.000.

     3) personale assistente e tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica, aiuti maestri d'arte delle scuole d'istruzione artistica:

     di ruolo: L. 4.500;

     non di ruolo: L. 2.000.

     In nessun caso il suddetto personale potrà percepire più di una indennità di laboratorio.

 

          Art. 20.

     Ai fini della retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai professori incaricati e supplenti degli istituti e scuole d'istruzione secondaria e artistica, si considerano gli stipendi iniziali spettanti ai professori straordinari della stessa cattedra o equiparata.

     Agli stessi fini, per il personale insegnante tecnico pratico non di ruolo, si considerano gli stipendi iniziali attribuiti al corrispondente personale di ruolo.

     Per il personale insegnante e insegnante tecnico pratico non di ruolo, coniugato, si considerano, altresì, le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale di ruolo avente la stessa situazione di famiglia.

     In ragione della metà della nuova misura oraria sono determinati i compensi di cui all'art. 16 - terzo comma - del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. Tali compensi sono corrisposti soltanto per le ore di insegnamento impartite oltre le diciotto settimanali e sono fissati, per gli insegnanti di ruolo, avendo riguardo allo stipendio in godimento, esclusi gli aumenti periodici costanti, e per gli insegnanti non di ruolo, in relazione alla retribuzione di cui i medesimi fruiscono.

     Per il professore incaricato o supplente che rivesta un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici, è ridotta alla metà la misura oraria della retribuzione risultante dall'applicazione del primo comma del presente articolo [6].

     La retribuzione del personale non insegnante non di ruolo delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica è fissata in misura pari allo stipendio iniziale del corrispondente personale di ruolo quale risulta dalla tabella unica annessa.

     Ai fini della determinazione degli aumenti periodici della retribuzione del personale previsto nel precedente comma, si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 1 del presente decreto.

 

          Art. 21.

     Ai professori e agli insegnanti tecnici pratici dei ruoli speciali transitori degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica è attribuito rispettivamente lo stipendio iniziale dei professori e degli insegnanti tecnici pratici di ruolo ordinario, cui essi sono equiparati ai sensi delle vigenti disposizioni.

     Dopo dieci anni di anzianità di servizio il predetto personale acquisisce uno stipendio di misura pari a quello del professore o dell'insegnante tecnico pratico con due anni di anzianità del ruolo corrispondente o equiparato, nonchè gli aumenti costanti propri di detto stipendio.

 

          Art. 22.

     A decorrere dal 1° luglio 1956, a coloro ai quali è conferito un incarico d'insegnamento presso le Università o Istituti d'istruzione superiore quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di Ente pubblico, è attribuito un assegno annuo corrispondente allo stipendio iniziale risultante dalla annessa tabella unica al coefficiente 325, se l'incaricato sia compreso nella terna o dichiarato maturo in un concorso statale universitario o se l'incaricato sia libero docente, al coefficiente 271, se l'incaricato sia cultore della materia.

     Agli incaricati di cui al presente articolo sono attribuite, se ed in quanto dovute, le quote di aggiunta di famiglia.

     Il trattamento previsto dal presente articolo spetta soltanto per un incarico d'insegnamento. Per gli altri eventuali incarichi conferiti a professori di cui al primo comma del presente articolo, la retribuzione dovuta per il secondo incarico è calcolata in ragione del 50% dello stipendio previsto dal medesimo comma e quella inerente al terzo incarico calcolata in ragione del 25% dello stesso stipendio.

     Per gli incarichi d'insegnamento conferiti a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di Ente pubblico, la retribuzione è calcolata in ragione del 50% dello stipendio di cui al primo comma del presente articolo, per il primo incarico, ed in ragione del 25% dello stesso stipendio, per il secondo incarico.

     La retribuzione degli assistenti universitari non di ruolo a carico dello Stato è fissata in misura pari allo stipendio previsto dalla tabella unica al coefficiente 229.

 

          Art. 23.

     Il personale civile al quale sia conferito un incarico d'insegnamento presso l'Accademia navale o la Accademia aeronautica è retribuito con le modalità e nelle misure stabilite dal precedente art. 22 ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

 

          Art. 24.

     Qualora il trattamento annuo netto attribuito dal 1° luglio 1956 agli assistenti universitari di ruolo, agli assistenti di ruolo delle scuole di ostetricia di Venezia e di Trieste, al personale scientifico degli osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, ai professori di ruolo degli istituti e scuole d'istruzione secondaria e artistica, agli insegnanti ed alle maestre istitutrici di ruolo degli istituti di educazione, nonchè agli insegnanti di ruolo delle scuole elementari, a titolo di stipendio e 13 mensilità, risulti inferiore a quello annuo netto percepito al 30 giugno 1956 a titolo di stipendio, indennità di studio o indennità analoga, compenso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1956, n. 1184, e 13 mensilità, la differenza sarà conservata come assegno personale non utile a pensione e riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio.

 

          Art. 25.

     Fermo restando il disposto dall'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, ai fini della determinazione dei premi, delle indennità, dei compensi e degli assegni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, si considerano gli stipendi previsti dalla tabella unica allegata al presente decreto.

     Il quarto comma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, è sostituito dal seguente:

     "II compenso mensile agli insegnanti è ragguagliato, per ogni ora settimanale di lezione, ad un venticinquesimo dello stipendio dovuto all'insegnante elementare di ruolo all'inizio della carriera; per gli insegnanti provvisti di laurea, quando insegnino nei corsi di cui alla lettera c) dell'art. 2, tale compenso mensile è invece ragguagliato, per ogni ora settimanale di lezione, ad un venticinquesimo dello stipendio prevista per l'insegnante elementare di ruolo dopo tre anni".

 

          Art. 26.

     Le disposizioni di cui al presente decreto sono estese, in quanto applicabili, al personale indicato all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione, conglobati in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, per indennità di funzione o per assegno perequativo e per tredicesima mensilità, sia commisurato al trattamento previsto, agli stessi titoli, per il personale di ruolo contemplato dalle tabelle allegate allo stesso decreto 17 agosto 1955, n. 767.

 

          Art. 27.

     Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sarà provveduto a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1956-1957, corrispondente al cap. 532 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1955-1956.

     Il Ministro per il Tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

     La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dalla applicazione del presente decreto.

 

          Art. 28.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1956.

 

 

Tabella

Tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale dal 1° luglio 1956

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma così sostituito dall'art. 24 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079.

[3] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079.

[4] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079.

[5] Articolo abrogato dall'art. 44 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 6 novembre 1970, n. 152 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.