§ 77.4.42 - Legge 30 novembre 1961, n. 1326.
Modificazioni alle disposizioni sulla Cassa ufficiali e sul Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:30/11/1961
Numero:1326


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 77.4.42 - Legge 30 novembre 1961, n. 1326.

Modificazioni alle disposizioni sulla Cassa ufficiali e sul Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza.

(G.U. 28 dicembre 1961, n. 320)

 

     Art. 1.

     Alla Cassa ufficiali, istituita con l'art. 33 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, sono iscritti d'ufficio gli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza, all'atto della nomina.

     Gli ufficiali anzidetti sono tenuti a versare alla Cassa il contributo stabilito dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120 [1].

 

          Art. 2.

     Il Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza, istituito con l'art. 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, modificato dalla legge 12 giugno 1955, n. 512, assume la denominazione di "Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza".

     Al fondo di cui al primo comma è iscritto d'ufficio il personale appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati, all'atto della nomina a finanziere, ed i sottufficiali in servizio permanente o in ferma volontaria, all'atto della nomina, qualora non vi siano stati già iscritti da finanziere [2] .

     I sottufficiali e i militari di truppa di cui al precedente comma sono tenuti a versare al Fondo il contributo stabilito dall'art. 3 della legge 12 giugno 1955, n. 512 [3].

 

          Art. 3.

     L'indennità e il premio che a norma delle vigenti disposizioni devono essere erogati dalla Cassa e dal Fondo di cui agli articoli 1 e 2 sono corrisposti agli iscritti all'atto in cui cessano dal servizio permanente o continuativo o dalla ferma o rafferma, qualunque ne sia la causa e qualunque sia il periodo di iscrizione all'Ente.

     L'importo dell'indennità e del premio da corrispondere all'iscritto non può mai essere inferiore all'importo dei contributi versati dal medesimo.

     Nel caso di morte dell'iscritto in attività di servizio l'indennità od il premio spetta, in ordine di preferenza:

     alla vedova che non sia legalmente separata per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi con sentenza passata in giudicato;

     ai figli minorenni legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti e maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e nullatenenti: in parti uguali;

     ai figli maggiorenni legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti: in parti uguali;

     ai genitori;

     ai fratelli e alle sorelle in parti uguali.

 

          Art. 4.

     Le entrate della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, diverse dai contributi degli iscritti di cui agli articoli 1 e 2 e dai redditi patrimoniali, costituiscono contabilità separata e sono devolute in aumento all'indennità e al premio erogati dagli Enti anzidetti a norma delle vigenti disposizioni.

 

          Art. 5.

     Il Consiglio di amministrazione e il Comitato dei sindaci previsti dalle disposizioni vigenti per l'amministrazione e il controllo della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, sono organi distinti per ciascuno degli Enti anzidetti.

     [Il Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali è composto da 5 ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente; il Consiglio di amministrazione del Fondo è composto da 7 membri di cui 2 ufficiali e 2 sottufficiali in servizio permanente, 3 militari di truppa in servizio continuativo della Guardia di finanza] [4].

     I due Comitati dei sindaci sono composti da 3 membri.

     La nomina dei membri degli organi collegiali suddetti è fatta dal Ministro per le finanze.

 

          Art. 6.

     Con regolamento saranno dettate le norme di attuazione della presente legge, ed in particolare quelle intese a perequare la liquidazione nel tempo dell'entrata di cui al precedente art. 4. A tale scopo sarà disposta la costituzione di un fondo di riserva e verrà determinata, in relazione al numero medio annuale delle cessazioni dal servizio, la percentuale della somma disponibile in ciascun esercizio finanziario da erogare all'iscritto per ogni anno di servizio da lui prestato nella Guardia di finanza.

 

          Art. 7.

     Sono abrogati gli articoli 14-ter, 14-quinquies, 14-septies e 14-novies della legge 21 dicembre 1931, n. 1710, gli articoli 28 e 32 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, il secondo comma dell'art. 1 e gli articoli 2 e 4 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120, l'art. 4 della legge 12 giugno 1955, n. 512, le disposizioni regolamentari emanate in applicazione delle anzidette disposizioni di legge, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.


[1] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.

[2] Comma sostituito dall'art. 8, L. 7 agosto 1990, n. 232.

[3] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.

[4] Comma abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 8 novembre 2018, n. 137.