Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.1 ambiente marittimo |
Data: | 02/12/1994 |
Numero: | 689 |
Sommario |
Art. 1. Uso dei termini e ambito d'applicazione. |
Art. 2. Regime giuridico del mare territoriale, dello spazio aereo soprastante il mare territoriale, del relativo fondo marino e del suo sottosuolo. |
Art. 3. Larghezza del mare territoriale. |
Art. 4. Limite esterno del mare territoriale. |
Art. 5. Linea di base normale. |
Art. 6. Scogliere affioranti. |
Art. 7. Linee di base diritte. |
Art. 8. Acque interne. |
Art. 9. Foci dei fiumi. |
Art. 10. Baie. |
Art. 11. Porti. |
Art. 12. Rade. |
Art. 13. Bassifondi emergenti a bassa marea. |
Art. 14. Combinazione di metodi per determinare le linee di base. |
Art. 15. Delimitazione del mare territoriale tra Stati a coste opposte o adiacenti. |
Art. 16. Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche. |
Art. 17. Diritto di passaggio inoffensivo. |
Art. 18. Significato del termine "passaggio". |
Art. 19. Significato dell'espressione "passaggio inoffensivo". |
Art. 20. Sommergibili e altri veicoli subacquei. |
Art. 21. Leggi e regolamenti dello Stato costiero relativi al passaggio inoffensivo. |
Art. 22. Corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico nel mare territoriale. |
Art. 23. Navi straniere a propulsione nucleare e navi adibite al trasporto di materiali nucleari o altre sostanze intrinsecamente pericolose o nocive. |
Art. 24. Obblighi dello Stato costiero. |
Art. 25. Diritti di protezione dello Stato costiero. |
Art. 26. Tasse imponibili alle navi straniere. |
Art. 27. Giurisdizione penale a bordo di una nave straniera. |
Art. 28. Giurisdizione civile nei riguardi di navi straniere. |
Art. 29. Definizione di nave da guerra. |
Art. 30. Inosservanza da parte di una nave da guerra delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero. |
Art. 31. Responsabilità dello Stato di bandiera per danni causati da una nave da guerra o altra nave di Stato in servizio non commerciale. |
Art. 32. Immunità delle navi da guerra e di altre navi di Stato in servizio non commerciale. |
Art. 33. Zona contigua. |
Art. 34. Regime giuridico delle acque che formano stretti usati per la navigazione internazionale. |
Art. 35. Ambito di applicazione della presente Parte. |
Art. 36. Rotte d'alto mare o rotte che attraversano zone economiche esclusive all'interno di stretti usati per la navigazione internazionale. |
Art. 37. Ambito di applicazione della presente sezione. |
Art. 38. Diritto di passaggio in transito. |
Art. 39. Obblighi delle navi e degli aeromobili durante il passaggio in transito. |
Art. 40. Attività di ricerca e di rilievi. |
Art. 41. Corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico negli stretti per la navigazione internazionale. |
Art. 42. Leggi e regolamenti emanati dagli Stati rivieraschi in materia di passaggio in transito. |
Art. 43. Ausili alla sicurezza e alla navigazione e altre attrezzature, e prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento. |
Art. 44. Obblighi degli Stati rivieraschi. |
Art. 45. Passaggio inoffensivo. |
Art. 46. Uso dei termini. |
Art. 47. Linee di base arcipelagiche. |
Art. 48. Misurazione della larghezza del mare territoriale, della zona contigua, della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale. |
Art. 49. Regime giuridico delle acque arcipelagiche, del relativo fondo marino e del suo sottosuolo e dello spazio aereo soprastante. |
Art. 50. Delimitazione delle acque interne. |
Art. 51. Accordi in vigore, diritti di pesca tradizionali e cavi sottomarini in opera. |
Art. 52. Diritto di passaggio inoffensivo. |
Art. 53. Diritto di passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici. |
Art. 54. Obblighi delle navi e degli aeromobili durante il passaggio e le attività di ricerca e rilievi, obblighi degli Stati-arcipelago, leggi e regolamenti degli Stati-arcipelago, relativi al passaggio nei [...] |
Art. 55. Regime giuridico specifico della zona economica esclusiva. |
Art. 56. Diritti, giurisdizione e obblighi dello Stato costiero nella zona economica esclusiva. |
Art. 57. Larghezza della zona economica esclusiva. |
Art. 58. Diritti e obblighi degli altri Stati nella zona economica esclusiva. |
Art. 59. Base per la soluzione di conflitti relativi all'attribuzione di diritti e giurisdizione nella zona economica esclusiva. |
Art. 60. Isole artificiali, installazioni e strutture nella zona economica esclusiva. |
Art. 61. Conservazione delle risorse biologiche. |
Art. 62. Sfruttamento delle risorse biologiche. |
Art. 63. Banchi esistenti all'interno delle zone economiche esclusive di due o più Stati costieri oppure presenti contemporaneamente all'interno della zona economica esclusiva e in un'area esterna ad essa [...] |
Art. 64. Specie altamente migratorie. |
Art. 65. Mammiferi marini. |
Art. 66. Banchi anadromi. |
Art. 67. Specie catadrome. |
Art. 68. Specie sedentarie. |
Art. 69. Diritto degli Stati privi di litorale. |
Art. 70. Diritti degli Stati geograficamente svantaggiati. |
Art. 71. Non applicabilità degli articoli 69 e 70. |
Art. 72. Limitazioni alla concessione di diritti. |
Art. 73. Applicazione delle leggi e regolamenti dello Stato costiero. |
Art. 74. Delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacenti. |
Art. 75. Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche. |
Art. 76. Definizione della piattaforma continentale. |
Art. 77. Diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale. |
Art. 78. Regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti, e diritti e libertà degli altri Stati. |
Art. 79. Cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale. |
Art. 80. Isole artificiali, installazioni e strutture sulla piattaforma continentale. |
Art. 81. Perforazioni nella piattaforma continentale. |
Art. 82. Pagamenti e contributi per lo sfruttamento della piattaforma continentale al di là di 200 miglia marine. |
Art. 83. Delimitazione della piattaforma continentale tra Stati a coste opposte o adiacenti. |
Art. 84. Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche. |
Art. 85. Scavo di gallerie. |
Art. 86. Ambito di applicazione della presente Parte. |
Art. 87. Libertà dell'alto mare. |
Art. 88. Uso esclusivo dell'alto mare per fini pacifici. |
Art. 89. Illegittimità delle rivendicazioni di sovranità sull'alto mare. |
Art. 90. Diritto di navigazione. |
Art. 91. Nazionalità delle navi. |
Art. 92. Posizione giuridica delle navi. |
Art. 93. Navi che battono bandiera delle Nazioni Unite, delle sue agenzie specializzate e dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. |
Art. 94. Obblighi dello Stato di bandiera. |
Art. 95. Immunità delle navi da guerra in alto mare. |
Art. 96. Immunità delle navi impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali. |
Art. 97. Giurisdizione penale in materia di abbordi o di qualunque altro incidente di navigazione. |
Art. 98. Obbligo di prestare soccorso. |
Art. 99. Divieto di trasporto degli schiavi. |
Art. 100. Obbligo di collaborazione alla repressione della pirateria. |
Art. 101. Definizione di pirateria. |
Art. 102. Atti di pirateria commessi da una nave da guerra o da una nave o da un aeromobile di Stato i cui equipaggi si siano ammutinati. |
Art. 103. Definizione di nave o aeromobile pirata. |
Art. 104. Conservazione o perdita della nazionalità da parte di navi o aeromobili pirata. |
Art. 105. Sequestro di navi o aeromobili pirata. |
Art. 106. Responsabilità per sequestri infondati. |
Art. 107. Navi e aeromobili autorizzati ad effettuare sequestri per atti di pirateria. |
Art. 108. Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. |
Art. 109. Trasmissioni non autorizzate dall'alto mare. |
Art. 110. Diritto di visita. |
Art. 111. Diritto di inseguimento. |
Art. 112. Diritto di posa di condotte e cavi sottomarini. |
Art. 113. Rottura o danneggiamento di condotte o cavi sottomarini. |
Art. 114. Rottura o danneggiamento di una condotta o cavo sottomarino da parte del proprietario di un'altra condotta o cavo sottomarino. |
Art. 115. Indennizzo per perdite subite nell'evitare il danneggiamento di condotte o cavi sottomarini. |
Art. 116. Diritto di pesca nell'alto mare. |
Art. 117. Obblighi degli Stati nei confronti dei soggetti che ne hanno la nazionalità di adottare misure di conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare. |
Art. 118. Cooperazione degli Stati alla conservazione e gestione delle risorse biologiche. |
Art. 119. Conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare. |
Art. 120. Mammiferi marini. |
Art. 121. Regime giuridico delle isole. |
Art. 122. Definizione. |
Art. 123. Cooperazione tra Stati costieri di mari chiusi o semichiusi. |
Art. 124. Uso dei termini. |
Art. 125. Diritto di accesso al mare e dal mare e libertà di transito. |
Art. 126. Inapplicabilità della clausola della nazione più favorita. |
Art. 127. Diritti doganali, tasse ed altre spese. |
Art. 128. Zone franche ed altre strutture doganali. |
Art. 129. Collaborazione nella costruzione e nel miglioramento dei mezzi di trasporto. |
Art. 130. Misure per evitare od eliminare ritardi o altre difficoltà di carattere tecnico nel traffico in transito. |
Art. 131. Uguaglianza di trattamento nei porti marittimi. |
Art. 132. Concessione di più ampie agevolazioni di transito. |
Art. 133. Uso dei termini. |
Art. 134. Ambito di applicazione della presente Parte. |
Art. 135. Regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti. |
Art. 136. Patrimonio comune dell'umanità. |
Art. 137. Regime giuridico dell'Area e delle sue risorse. |
Art. 138. Condotta generale degli Stati con riferimento all'Area. |
Art. 139. Obbligo di assicurare il rispetto e responsabilità per danni. |
Art. 140. Beneficio dell'umanità. |
Art. 141. Utilizzazione dell'Area esclusivamente a scopi pacifici. |
Art. 142. Diritti e interessi legittimi degli Stati costieri. |
Art. 143. Ricerca scientifica marina. |
Art. 144. Trasferimento di tecnologia. |
Art. 145. Protezione dell'ambiente marino. |
Art. 146. Protezione della vita umana. |
Art. 147. Compatibilità delle attività condotte nell'Area e delle altre attività esercitate nell'ambiente marino. |
Art. 148. Partecipazione degli Stati in via di sviluppo alle attività condotte nell'Area. |
Art. 149. Reperti archeologici e storici. |
Art. 150. Politiche relative alle attività condotte nell'Area. |
Art. 151. Politiche in materia di produzione. |
Art. 152. Esercizio dei poteri e delle funzioni da parte dell'Autorità. |
Art. 153. Sistema di esplorazione e di sfruttamento. |
Art. 154. Revisione periodica. |
Art. 155. La Conferenza di revisione. |
Art. 156. Costituzione dell'Autorità. |
Art. 157. Natura dell'Autorità e principi fondamentali che regolano il suo funzionamento. |
Art. 158. Organi dell'Autorità. |
Art. 159. Composizione, procedura e votazione. |
Art. 160. Poteri e funzioni. |
Art. 161. Composizione, procedura e voto. |
Art. 162. Poteri e funzioni. |
Art. 163. Organi del Consiglio. |
Art. 164. La Commissione di pianificazione economica. |
Art. 165. La Commissione giuridica e tecnica. |
Art. 166. Il Segretariato. |
Art. 167. Personale dell'Autorità. |
Art. 168. Carattere internazionale del Segretariato. |
Art. 169. Consultazioni e cooperazione con le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative. |
Art. 170. L'impresa. |
Art. 171. Risorse finanziarie dell'Autorità. |
Art. 172. Bilancio annuale dell'Autorità. |
Art. 173. Spese dell'Autorità. |
Art. 174. Capacità dell'Autorità di contrarre prestiti. |
Art. 175. Verifica annuale della contabilità. |
Art. 176. Status giuridico. |
Art. 177. Privilegi e immunità. |
Art. 178. Immunità dalla giurisdizione. |
Art. 179. Immunità dalla perquisizione e da ogni forma di sequestro. |
Art. 180. Esenzione da ogni restrizione, regolamentazione, controllo o moratoria. |
Art. 181. Archivi e comunicazioni ufficiali dell'Autorità. |
Art. 182. Privilegi e immunità di alcune persone agenti nell'ambito dell'Autorità. |
Art. 183. Esenzione da imposte e diritti doganali. |
Art. 184. Sospensione del diritto di voto. |
Art. 185. Sospensione dell'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla qualità di membro. |
Art. 186. Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini del Tribunale Internazionale per il diritto del mare. |
Art. 187. Competenza della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini. |
Art. 188. Sottoposizione delle controversie a una speciale Camera del Tribunale Internazionale per il diritto del mare ovvero a una Camera ad hoc della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi [...] |
Art. 189. Limitazione di competenza per ciò che riguarda le decisioni dell'Autorità. |
Art. 190. Partecipazione al procedimento e comparizione degli Stati contraenti patrocinanti. |
Art. 191. Pareri consultivi |
Art. 192. Obbligo generale. |
Art. 193. Diritto sovrano degli Stati di sfruttare le proprie risorse naturali. |
Art. 194. Misure atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino. |
Art. 195. Obbligo di non trasferire il danno o il rischio, o di non trasformare un tipo di inquinamento con un altro. |
Art. 196. Impiego di tecnologie oppure introduzione di specie importate o nuove. |
Art. 197. Cooperazione a livello mondiale o regionale. |
Art. 198. Notifica di danni imminenti o in atto. |
Art. 199. Piani di intervento urgente contro l'inquinamento. |
Art. 200. Studi, programmi di ricerca e scambi di dati e informazioni. |
Art. 201. Criteri scientifici per elaborare la normativa pertinente. |
Art. 202. Assistenza tecnica e scientifica agli Stati in via di sviluppo. |
Art. 203. Trattamento preferenziale a favore degli Stati in via di sviluppo. |
Art. 204. Monitoraggio dei rischi o degli effetti dell'inquinamento. |
Art. 205. Pubblicazione di rapporti. |
Art. 206. Accertamento degli effetti potenziali delle attività. |
Art. 207. Inquinamento da fonti terrestri. |
Art. 208. Inquinamento provocato da attività relative al fondo marino soggette alla giurisdizione nazionale. |
Art. 209. Inquinamento da attività condotte nell'Area. |
Art. 210. Inquinamento da immissione. |
Art. 211. Inquinamento provocato da navi. |
Art. 212. Inquinamento di origine atmosferica o transatmosferica. |
Art. 213. Applicazione della normativa relativa all'inquinamento di origine terrestre. |
Art. 214. Applicazione della normativa relativa all'inquinamento derivato da attività connesse con il fondo del mare. |
Art. 215. Applicazione della normativa internazionale relativa all'inquinamento derivato da attività condotte nell'Area. |
Art. 216. Applicazione della normativa relativa all'inquinamento da immissione. |
Art. 217. Applicazione della normativa da parte degli Stati di bandiera. |
Art. 218. Applicazione della normativa da parte del Stato di porto. |
Art. 219. Misure di controllo delle condizioni di navigabilità delle navi al fine di evitare inquinamento. |
Art. 220. Applicazione della normativa da parte dello Stato costiero. |
Art. 221. Misure atte a evitare l'inquinamento derivato da incidenti in mare. |
Art. 222. Applicazione della normativa relativa all'inquinamento atmosferico o transatmosferico. |
Art. 223. Misure atte a facilitare lo svolgimento di procedimenti. |
Art. 224. Esercizio dei poteri di polizia. |
Art. 225. Obbligo di evitare conseguenze nefaste nell'esercizio dei poteri di polizia. |
Art. 226. Indagini su navi straniere. |
Art. 227. Obbligo di evitare discriminazioni ai danni di navi straniere. |
Art. 228. Sospensione dei procedimenti e limiti all'apertura degli stessi. |
Art. 229. Istituzione di procedimenti civili. |
Art. 230. Pene pecuniarie e rispetto dei diritti riconosciuti dell'accusato. |
Art. 231. Notifica allo Stato di bandiera e agli altri Stati interessati. |
Art. 232. Responsabilità degli Stati derivanti dalle misure di applicazione. |
Art. 233. Garanzie relative agli stretti usati per la navigazione internazionale. |
Art. 234. Aree coperte dai ghiacci. |
Art. 235. Responsabilità. |
Art. 236. Immunità sovrana. |
Art. 237. Obblighi derivati da altre Convenzioni in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino. |
Art. 238. Diritto di condurre ricerca scientifica marina. |
Art. 239. Impulso alla ricerca scientifica marina. |
Art. 240. Principi generali che disciplinano la condotta della ricerca scientifica marina. |
Art. 241. Non riconoscimento delle attività di ricerca scientifica marina come fondamento giuridico di rivendicazioni. |
Art. 242. Impulso alla cooperazione internazionale. |
Art. 243. Creazione di condizioni favorevoli. |
Art. 244. Pubblicazione e diffusione di informazioni e conoscenze. |
Art. 245. Ricerca scientifica marina nel mare territoriale. |
Art. 246. Ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale. |
Art. 247. Progetti di ricerca scientifica marina intrapresi dalle organizzazioni internazionali o sotto i loro auspici. |
Art. 248. Obbligo di fornire informazioni allo Stato costiero. |
Art. 249. Obbligo di assolvere certe condizioni. |
Art. 250. Comunicazioni relative ai progetti di ricerca scientifica marina. |
Art. 251. Criteri e direttive generali. |
Art. 252. Consenso tacito. |
Art. 253. Sospensione o cessazione delle attività di ricerca scientifica marina. |
Art. 254. Diritti degli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati. |
Art. 255. Misure intese a facilitare la ricerca scientifica marina e fornire assistenza alle navi da ricerca. |
Art. 256. Ricerca scientifica marina nell'Area. |
Art. 257. Ricerca scientifica marina nella colonna d'acqua al di là della zona economica esclusiva. |
Art. 258. Messa in opera e utilizzo. |
Art. 259. Regime giuridico. |
Art. 260. Zone di sicurezza. |
Art. 261. Obbligo di non creare ostacoli alla navigazione internazionale. |
Art. 262. Distintivi d'identificazione e mezzi di segnalazione. |
Art. 263. Responsabilità. |
Art. 264. Soluzione delle controversie. |
Art. 265. Misure provvisorie. |
Art. 266. Impulso allo sviluppo e al trasferimento di tecnologia marina. |
Art. 267. Protezione di interessi legittimi. |
Art. 268. Obiettivi fondamentali. |
Art. 269. Misure atte a raggiungere gli obiettivi fondamentali. |
Art. 270. Metodi e mezzi di cooperazione internazionale. |
Art. 271. Direttive, criteri e norme. |
Art. 272. Coordinamento di programmi internazionali. |
Art. 273. Cooperazione con le organizzazioni internazionali e con l'Autorità. |
Art. 274. Scopi dell'Autorità. |
Art. 275. Creazione di centri nazionali. |
Art. 276. Creazione di centri regionali. |
Art. 277. Funzioni dei centri regionali. |
Art. 278. Cooperazione tra organizzazioni internazionali. |
Art. 279. Obbligo di soluzione delle controversie con mezzi pacifici. |
Art. 280. Soluzione delle controversie con qualsiasi mezzo pacifico scelto dalle parti. |
Art. 281. Procedura da seguire nel caso in cui nessuna soluzione sia stata raggiunta dalle parti. |
Art. 282. Obblighi risultanti da accordi generali, regionali o bilaterali. |
Art. 283. Obbligo degli scambi di vedute. |
Art. 284. Conciliazione. |
Art. 285. Applicazione della presente Sezione alle controversie sottoposte ai sensi della Parte XI. |
Art. 286. Applicazione delle procedure di cui alla presente Sezione. |
Art. 287. Scelta della procedura. |
Art. 288. Competenza. |
Art. 289. Periti. |
Art. 290. Misure cautelari. |
Art. 291. Accesso. |
Art. 292. Immediato rilascio della nave e dell'equipaggio. |
Art. 293. Diritto applicabile. |
Art. 294. Procedimenti preliminari. |
Art. 295. Esaurimento dei ricorsi interni. |
Art. 296. Carattere definitivo e obbligatorietà delle decisioni. |
Art. 297. Limiti all'applicabilità della Sezione 2. |
Art. 298. Eccezioni facoltative all'applicabilità della Sezione 2. |
Art. 299. Diritto delle parti di accordarsi sulla procedura. |
Art. 300. Buona fede e abuso di diritto. |
Art. 301. Usi pacifici dei mari. |
Art. 302. Divulgazione delle informazioni. |
Art. 303. Oggetti archeologici e storici scoperti in mare. |
Art. 304. Responsabilità in caso di danni. |
Art. 305. Firma. |
Art. 306. Ratifica e conferma formale. |
Art. 307. Adesione. |
Art. 308. Entrata in vigore. |
Art. 309. Riserve ed eccezioni. |
Art. 310. Dichiarazioni. |
Art. 311. Rapporti con altre Convenzioni ed accordi internazionali. |
Art. 312. Emendamenti. |
Art. 313. Emendamenti con procedura semplificata. |
Art. 314. Emendamenti alle disposizioni della presente Convenzione riguardanti esclusivamente le attività esercitate nell'Area. |
Art. 315. Firma, ratifica, adesione e testi autentici degli emendamenti. |
Art. 316. Entrata in vigore degli emendamenti. |
Art. 317. Denuncia. |
Art. 318. Stato degli allegati. |
Art. 319. Depositario. |
Art. 320. Testi autentici. |
§ 5.1.20 - L. 2 dicembre 1994, n. 689.
Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.
(G.U. 19 dicembre 1994, n. 295 - S.O.).
Articolo 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché l'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.
Articolo 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 308 della convenzione e dall'articolo 6 dell'accordo.
Articolo 3.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
Articolo 4.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione della piattaforma continentale, di cui all'articolo 1, primo comma, della
Articolo 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE
SUL DIRITTO DEL MARE DEL 10 DICEMBRE 1982
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
Gli Stati contraenti della presente Convenzione,
Animati dal desiderio di disciplinare, in uno spirito di mutua comprensione e cooperazione, tutti i problemi relativi al diritto del mare e coscienti della portata storica della presente Convenzione che costituisce un importante contributo al mantenimento della pace, della giustizia e del progresso di tutti i popoli del mondo,
Constatando che l'evoluzione a partire dalle Conferenze delle Nazioni Unite sul diritto del mare tenutesi a Ginevra nel 1958 e nel 1960, ha accentuato la necessità di una nuova Convenzione sul diritto del mare generalmente accettabile,
Consci che i problemi degli spazi oceanici sono strettamente collegati e devono essere considerati nel loro insieme,
Riconoscendo che è auspicabile stabilire tramite la presente Convenzione, tenuto debitamente conto della sovranità di tutti gli Stati, un ordine giuridico per i mari e per gli oceani che faciliti le comunicazioni internazionali e che favorisca gli usi pacifici dei mari e degli oceani, l'utilizzazione equa ed efficiente delle loro risorse, la conservazione delle loro risorse viventi, e lo studio, protezione e preservazione dell'ambiente marino,
Considerando che la realizzazione di questi obiettivi contribuirà alla realizzazione di un ordine economico internazionale equo e giusto che tenga conto degli interessi e delle necessità di tutta l'umanità ed, in particolare, degli interessi e delle necessità specifici dei Paesi in via di sviluppo sia costieri che privi di coste,
Desiderando che la presente Convenzione sviluppi i principi contenuti nella risoluzione 2749 (XXV) del 17 dicembre 1970, nella quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha in particolar modo solennemente dichiarato che l'area dei fondi dei mari e degli oceani ed il loro sottosuolo, oltre i limiti della giurisdizione nazionale, così come le loro risorse, sono patrimonio comune dell'umanità e che la loro esplorazione e sfruttamento vengono condotti a beneficio di tutta l'umanità, indipendentemente dalla collocazione geografica degli Stati,
Convinti che la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto del mare realizzati con la presente Convenzione contribuiranno al rafforzamento della pace, della sicurezza, della cooperazione e delle relazioni amichevoli tra tutte le nazioni conformemente ai principi di giustizia e di uguaglianza dei diritti e che promuoveranno il progresso economico e sociale di tutti i popoli del mondo, conformemente agli Scopi ed ai Principi delle Nazioni Unite, quali sono enunciati nella Carta,
Affermando che le questioni non disciplinate dalla presente Convenzione continuano ad essere disciplinate dalle norme e dai principi del diritto internazionale generale
Hanno convenuto quanto segue:
PARTE I
INTRODUZIONE
Art. 1. Uso dei termini e ambito d'applicazione.
1. Ai fini della presente Convenzione:
1) Per "Area" si intende il fondo del mare, il fondo degli oceani e il relativo sottosuolo, al di là dei limiti della giurisdizione nazionale;
2) per "Autorità" s'intende l'Autorità Internazionale dei Fondi Marini;
3) per "attività nell'Area" s'intende ogni attività di esplorazione e sfruttamento delle risorse dell'Area;
4) Per "inquinamento dell'ambiente marino" s'intende l'introduzione diretta o indiretta, a opera dell'uomo, di sostanze o energia nell'ambiente marino ivi compresi gli estuari, che provochi o possa presumibilmente provocare effetti deleteri quali il danneggiamento delle risorse biologiche e della vita marina, rischi per la salute umana, impedimenti alle attività marine, ivi compresi la pesca e altri usi legittimi del mare, alterazioni della qualità dell'acqua di mare che ne compromettano l'utilizzazione, oppure il degrado delle attrattive ambientali.
5) a) Per "immissione" si intende:
i) ogni scarico volontario in mare di rifiuti o altri materiali da parte di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali;
ii) ogni affondamento volontario in mare di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali;
b) il termine "immissione" non include:
i) lo scarico in mare di rifiuti o di altri materiali quando sia fortuito o conseguente alle normali operazioni di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali e relative attrezzature, purché non si tratti dei rifiuti o di altri materiali destinati o trasportati a bordo di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali, la cui funzione sia lo smaltimento di tali materiali, oppure dei residui derivati dalla lavorazione di tali rifiuti o altri materiali, che avvenga a bordo di tali navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali;
ii) il deposito di materiali per fini diversi dalla semplice eliminazione degli stessi, purché tale deposito non vada contro gli obiettivi della presente Convenzione.
2. 1. Per "Stati contraenti" si intendono gli Stati che hanno consentito ad essere vincolati dalla presente Convenzione, nei confronti dei quali la presente Convenzione è in vigore.
2) La presente Convenzione si applica, mutatis mutandis, ai soggetti menzionati all'articolo 305, 1, b), c), d), e) ed f), che diventano contraenti la presente Convenzione conformemente alle condizioni a ciascuno pertinenti, ed entro questi limiti la definizione "Stati contraenti" si riferisce a questi soggetti.
PARTE II
MARE TERRITORIALE E ZONA CONTIGUA
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2. Regime giuridico del mare territoriale, dello spazio aereo soprastante il mare territoriale, del relativo fondo marino e del suo sottosuolo.
1. La sovranità dello Stato costiero si estende, al di là del suo territorio e delle sue acque interne e, nel caso di uno Stato-arcipelago, delle sue acque arcipelagiche, a una fascia adiacente di mare, denominata mare territoriale.
2. Tale sovranità si estende allo spazio aereo soprastante il mare territoriale come pure al relativo fondo marino e al suo sottosuolo.
3. La sovranità sul mare territoriale si esercita alle condizioni della presente Convenzione e delle altre norme del diritto internazionale.
SEZIONE 2
LIMITI DEL MARE TERRITORIALE
Art. 3. Larghezza del mare territoriale.
Ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione.
Art. 4. Limite esterno del mare territoriale.
Il limite esterno del mare territoriale è la linea ciascun punto della quale si trova ad una distanza dal punto più prossimo della linea di base, uguale alla larghezza del mare territoriale.
Art. 5. Linea di base normale.
Salvo diversa disposizione della presente Convenzione, la linea di base normale dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale è la linea di bassa marea lungo la costa, come indicata sulle carte nautiche a grande scala ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero.
Art. 6. Scogliere affioranti.
Nel caso di isole situate su atolli o di isole bordate da scogliere affioranti, la linea di base dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale è la linea di bassa marea della scogliera, dal lato del mare aperto, come indicato con simboli appropriati sulle carte nautiche ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero.
Art. 7. Linee di base diritte.
1. Nelle località dove la linea di costa è profondamente incavata e frastagliata, o vi è una frangia di isole lungo la costa nelle sue immediate vicinanze, si può impiegare il metodo delle linee di base diritte che collegano punti appropriati, per tracciare la linea di base dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale.
2. Laddove, per la presenza di un delta o di altre caratteristiche naturali, la linea di costa è altamente instabile, i punti appropriati possono essere scelti lungo la linea di bassa marea più avanzata e, anche in caso di ulteriori arretramenti della linea di bassa marea, le linee di base diritte rimangono in vigore fino a quando non vengono modificate dallo Stato costiero conformemente alla presente Convenzione.
3. Il tracciato delle linee di base diritte non deve discostarsi in misura sensibile dalla direzione generale della costa e le zone marine che giacciono all'interno delle linee debbono essere collegate in modo sufficientemente stretto al dominio terrestre per poter essere assoggettate al regime di acque interne.
4. Le linee di base diritte non debbono essere tracciate verso o da bassifondi emergenti a bassa marea, a meno che non vi siano stati costruiti fari o installazioni similari che siano in permanenza emergenti, o il tracciato di linee di base diritte verso o da tali bassifondi abbia ottenuto il generale riconoscimento internazionale.
5. Nei casi in cui il metodo delle linee di base diritte è applicabile in virtù del numero 1, si può tener conto, per la determinazione di particolari linee di base, degli interessi economici propri della regione considerata, la cui esistenza e importanza siano manifestamente dimostrate da lungo uso.
6. Il metodo delle linee di base diritte non può essere impiegato da uno Stato in modo tale da separare il mare territoriale di un altro Stato dall'alto mare o da una zona economica esclusiva.
Art. 8. Acque interne.
1. Con l'eccezione di quanto disposto nella Parte IV, le acque situate verso terra rispetto alla linea di base del mare territoriale fanno parte delle acque interne dello Stato.
2. Quando una linea di base diritta determinata conformemente al metodo descritto all'articolo 7 ha l'effetto di assoggettare al regime di acque interne aree che in precedenza non erano considerate tali, il diritto di passaggio inoffensivo previsto dalla presente Convenzione si estende a quelle acque.
Art. 9. Foci dei fiumi.
Se un fiume sfocia direttamente nel mare, la linea di base è una linea diritta tracciata attraverso la bocca del fiume, tra i punti di bassa marea delle sue rive.
Art. 10. Baie.
1. Il presente articolo si riferisce solamente alle baie le cui coste appartengono ad un solo Stato.
2. Ai fini della presente Convenzione, si intende per baia un'insenatura ben marcata la cui penetrazione nella terraferma in rapporto con la larghezza della sua entrata sia tale che le sue acque siano racchiuse dalla costa ed essa rappresenti qualcosa di più di una semplice inflessione della costa. Comunque un'insenatura non è considerata una baia a meno che la sua superficie non sia almeno uguale a quella di un semicerchio che abbia come diametro la linea tracciata attraverso l'entrata dell'insenatura.
3. La superficie di un'insenatura si misura tra la linea della bassa marea lungo le coste dell'insenatura e la linea che unisce i punti di bassa marea della sua entrata naturale. Quando, a causa della presenza di isole, un'insenatura ha più di una entrata, il semicerchio ha come diametro la somma delle lunghezze delle linee che chiudono le diverse entrate. La superficie delle isole situate all'interno di un'insenatura è compresa nella superficie delle acque dell'insenatura.
4. Se la distanza tra i punti di bassa marea situati sull'entrata naturale di una baia non supera 24 miglia marine, si può tracciare una linea di delimitazione tra questi due punti di bassa marea e le acque che si trovano all'interno di essa sono considerate acque interne.
5. Se la distanza tra i punti di bassa marea situati sull'entrata naturale di una baia eccede 24 miglia marine, una linea di base diritta di 24 miglia viene tracciata all'interno della baia in modo da racchiudere la massima superficie possibile di acque.
6. Le disposizioni precedenti non si applicano alle cosiddette "baie storiche" o nei casi in cui si adotta il metodo delle linee di base diritte previsto dall'articolo 7.
Art. 11. Porti.
Ai fini della delimitazione del mare territoriale, le opere portuali permanenti più esterne che formano parte integrante del sistema portuale, sono considerate come facenti parte della costa. Le installazioni situate al largo della costa e le isole artificiali non sono considerate opere portuali permanenti.
Art. 12. Rade.
Le rade che vengono normalmente usate per carico, scarico e ancoraggio delle navi, e che sarebbero altrimenti situate per intero o in parte al di fuori del limite esterno del mare territoriale, sono considerate come facenti parte del mare territoriale.
Art. 13. Bassifondi emergenti a bassa marea.
1. Un bassofondo emergente a bassa marea è un rialzamento naturale del fondo attorniato dalle acque, che emerge a bassa marea ma è sommerso ad alta marea. Quando un bassofondo emergente a bassa marea si trova interamente o parzialmente a una distanza, dalla terraferma o da un'isola, non superiore alla larghezza del mare territoriale, la linea di bassa marea su quel bassofondo può essere usata come linea di base per misurare la larghezza del mare territoriale.
2. Un bassofondo emergente a bassa marea che sia interamente situato a una distanza, dalla terraferma o da un'isola, superiore alla larghezza del mare territoriale, non possiede un proprio mare territoriale.
Art. 14. Combinazione di metodi per determinare le linee di base.
Lo Stato costiero, a seconda delle diverse situazioni, può determinare le linee di base mediante uno qualsiasi dei metodi previsti agli articoli precedenti.
Art. 15. Delimitazione del mare territoriale tra Stati a coste opposte o adiacenti.
Quando le coste di due Stati si fronteggiano o sono adiacenti, nessuno dei due Stati ha il diritto, in assenza di accordi contrari, di estendere il proprio mare territoriale al di là della linea mediana di cui ciascun punto è equidistante dai punti più prossimi delle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale di ciascuno dei due Stati. Questa disposizione, comunque, non si applica quando, in virtù di titoli storici o di altre circostanze speciali, è necessario delimitare in altro modo il mare territoriale dei due Stati.
Art. 16. Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche.
1. Le linee di base a partire dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, determinate conformemente agli articoli 7, 9 e 10, o i limiti che ne derivano, e le linee di delimitazione tracciate conformemente agli articoli 12 e 15, sono indicate su carte nautiche a scala idonea a determinarne la posizione. In alternativa, può essere impiegato un elenco delle coordinate geografiche dei punti, specificando il datum geodetico utilizzato.
2. Lo Stato costiero dà opportuna diffusione a tali carte nautiche o elenchi di coordinate geografiche e ne deposita una copia presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
SEZIONE 3
PASSAGGIO INOFFENSIVO NEL MARE TERRITORIALE
SOTTOSEZIONE A
NORME APPLICABILI A TUTTE LE NAVI
Art. 17. Diritto di passaggio inoffensivo.
Alle condizioni della presente Convenzione, le navi di tutti gli Stati, costieri o privi di litorale, godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale.
Art. 18. Significato del termine "passaggio".
1. Per "passaggio" si intende la navigazione nel mare territoriale allo scopo di:
a) attraversarlo senza entrare nelle acque interne né fare scalo in una rada o installazione portuale situata al di fuori delle acque interne;
b) dirigersi verso le acque interne o uscirne, oppure fare scalo in una rada o installazione portuale.
2. Il passaggio deve essere continuo e rapido. Il passaggio consente tuttavia la fermata e l'ancoraggio, ma soltanto se questi costituiscono eventi ordinari di navigazione o sono resi necessari da forza maggiore o da condizioni di difficoltà, oppure sono finalizzati a prestare soccorso a persone, navi o aeromobili in pericolo o in difficoltà.
Art. 19. Significato dell'espressione "passaggio inoffensivo".
1. Il passaggio è inoffensivo fintanto che non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero. Tale passaggio deve essere eseguito conformemente alla presente Convenzione e alle altre norme del diritto internazionale.
2. Il passaggio di una nave straniera è considerato pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero se, nel mare territoriale, la nave è impegnata in una qualsiasi delle seguenti attività:
a) minaccia o impiego della forza contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica dello Stato costiero, o contro qualsiasi altro principio del diritto internazionale enunciato nella Carta delle Nazioni Unite;
b) ogni esercitazione o manovra con armi di qualunque tipo;
c) ogni atto inteso alla raccolta di informazioni a danno della difesa o della sicurezza dello Stato costiero;
d) ogni atto di propaganda diretto a pregiudicare la difesa o la sicurezza dello Stato costiero;
e) il lancio, l'appontaggio o il recupero di aeromobili;
f) il lancio, l'appontaggio o il recupero di apparecchiature militari;
g) il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero;
h) inquinamento intenzionale e grave, in violazione della presente Convenzione;
i) attività di pesca;
j) la conduzione di ricerca scientifica o di rilievi;
k) atti diretti a interferire con i sistemi di comunicazione o con qualsiasi altra attrezzatura o installazione dello Stato costiero;
l) ogni altra attività che non sia in rapporto diretto con il passaggio.
Art. 20. Sommergibili e altri veicoli subacquei.
Nel mare territoriale, i sommergibili e altri veicoli subacquei sono tenuti a navigare in superficie ed esibire la bandiera nazionale.
Art. 21. Leggi e regolamenti dello Stato costiero relativi al passaggio inoffensivo.
1. Lo Stato costiero può emanare leggi e regolamenti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e ad altre norme del diritto internazionale, relativamente al passaggio inoffensivo attraverso il proprio mare territoriale, in merito a tutte o a una qualsiasi delle seguenti materie:
a) sicurezza della navigazione e regolamentazione del traffico marittimo;
b) protezione delle attrezzature e dei sistemi di ausilio alla navigazione e di altre attrezzature e installazioni;
c) protezione di cavi e condotte;
d) conservazione delle risorse biologiche del mare;
e) prevenzione delle violazioni delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero relativi alla pesca;
f) preservazione dell'ambiente dello Stato costiero e prevenzione, riduzione e controllo del suo inquinamento;
g) ricerca scientifica marina e rilievi idrografici;
h) prevenzione di violazioni delle leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione dello Stato costiero.
2. Tali leggi e regolamenti non debbono interessare la progettazione, la costruzione, l'armamento o l'allestimento di navi straniere a meno che non diano attuazione a regolamenti o norme internazionali generalmente accettate.
3. Lo Stato costiero dà opportuna diffusione a tali leggi e regolamenti.
4. Le navi straniere che esercitano il diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale si attengono a tali leggi e regolamenti e a tutte le norme internazionali generalmente accettate relative alla prevenzione degli abbordi in mare.
Art. 22. Corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico nel mare territoriale.
1. Lo Stato costiero può, quando la sicurezza della navigazione lo richieda, esigere dalle navi straniere che esercitano il diritto di passaggio inoffensivo nel suo mare territoriale, di usare i corridoi di traffico e gli schemi di separazione del traffico da esso indicati o prescritti al fine di disciplinare il passaggio delle navi.
2. In particolare, alle navi cisterna, alle navi a propulsione nucleare e alle navi adibite al trasporto di sostanze o materiali nucleari o di altri materiali o sostanze intrinsecamente pericolose e nocive può essere richiesto di limitare il loro passaggio esclusivamente a tali corridoi di traffico.
3. Nell'indicare i corridoi di traffico e nel prescrivere gli schemi di separazione del traffico ai sensi del presente articolo, lo Stato costiero tiene conto:
a) delle raccomandazioni dell'organizzazione internazionale competente;
b) di tutti i canali abitualmente utilizzati per la navigazione internazionale;
c) delle caratteristiche particolari di certe navi e canali;
d) dell'intensità del traffico.
4. Lo Stato costiero indica chiaramente tali corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico su carte nautiche alle quali dà opportuna diffusione.
Art. 23. Navi straniere a propulsione nucleare e navi adibite al trasporto di materiali nucleari o altre sostanze intrinsecamente pericolose o nocive.
Le navi straniere a propulsione nucleare e le navi adibite al trasporto di materiali nucleari o di altre sostanze intrinsecamente pericolose o nocive, nell'esercitare il diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale debbono avere a bordo i documenti prescritti e osservare le specifiche misure di sicurezza previste per tale tipo di navi dagli accordi internazionali.
Art. 24. Obblighi dello Stato costiero.
1. Lo Stato costiero non deve ostacolare il passaggio inoffensivo delle navi straniere attraverso il mare territoriale, salvo nei casi previsti dalla presente Convenzione. In particolare, nell'applicazione della presente Convenzione o di ogni altra legge o regolamento adottati conformemente a essa, lo Stato costiero non deve:
a) imporre alle navi straniere obblighi che abbiano l'effetto pratico di impedire o limitare il diritto di passaggio inoffensivo;
b) esercitare discriminazioni di diritto o di fatto contro navi di qualunque Stato o contro navi adibite al trasporto di materiali diretti o provenienti da un qualunque Stato o per conto di esso.
2. Lo Stato costiero deve segnalare con adeguata pubblicità ogni pericolo per la navigazione esistente nel suo mare territoriale, del quale sia a conoscenza.
Art. 25. Diritti di protezione dello Stato costiero.
1. Lo Stato costiero può adottare le misure necessarie per impedire nel suo mare territoriale ogni passaggio che non sia inoffensivo.
2. Nel caso di navi dirette verso le acque interne o allo scalo presso installazioni portuali situate al di fuori delle acque interne, lo Stato costiero ha anche il diritto di adottare le misure necessarie per prevenire ogni violazione delle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di tali navi nelle acque interne o a tali scali.
3. Lo Stato costiero può, senza stabilire una discriminazione di diritto o di fatto tra le navi straniere, sospendere temporaneamente il passaggio inoffensivo di navi straniere in zone specifiche del suo mare territoriale quando tale sospensione sia indispensabile per la protezione della propria sicurezza, ivi comprese le esercitazioni con armi. Tale sospensione ha effetto solo dopo essere stata debitamente pubblicizzata.
Art. 26. Tasse imponibili alle navi straniere.
1. Nessuna tassa può essere imposta alle navi straniere per il solo motivo del loro passaggio attraverso il mare territoriale.
2. Le tasse possono essere imposte a una nave straniera che passi attraverso il mare territoriale, a solo titolo di pagamento per specifici servizi resi alla nave stessa. Tali tasse sono imposte senza discriminazione.
SOTTOSEZIONE B
NORME APPLICABILI ALLE NAVI MERCANTILI E ALLE NAVI DI STATO UTILIZZATE PER SCOPI COMMERCIALI
Art. 27. Giurisdizione penale a bordo di una nave straniera.
1. Lo Stato costiero non dovrebbe esercitare la propria giurisdizione penale a bordo di una nave straniera in transito nel mare territoriale, al fine di procedere ad arresti o condurre indagini connesse con reati commessi a bordo durante il passaggio, salvo nei seguenti casi:
a) se le conseguenze del reato si estendono allo Stato costiero;
b) se il reato è di natura tale da disturbare la pace del paese o il buon ordine nel mare territoriale;
c) se l'intervento delle autorità locali è stato richiesto dal comandante della nave o da un agente diplomatico o funzionario consolare dello Stato di bandiera della nave;
d) se tali misure sono necessarie per la repressione del traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope.
2. Le disposizioni di cui sopra non invalidano il diritto dello Stato costiero di adottare le misure previste dalle proprie leggi per procedere ad arresti o indagini a bordo di navi straniere che transitano nel mare territoriale dopo aver lasciato le acque interne.
3. Nei casi previsti ai numeri 1 e 2, lo Stato costiero informa, se il comandante della nave lo richiede, un agente diplomatico o funzionario consolare dello Stato di bandiera prima di adottare qualsiasi misura, e facilita i contatti tra costoro e l'equipaggio della nave.
In casi di emergenza tale notifica può essere comunicata mentre le misure sono in corso di esecuzione.
4. Nel considerare l'opportunità e le modalità di un arresto, le autorità locali tengono in debito conto gli interessi della navigazione.
5. Salvo quanto disposto alla Parte XII e in caso di violazione di leggi o regolamenti adottati conformemente alla Parte V, lo Stato costiero non può adottare alcuna misura a bordo di una nave straniera in transito nel mare territoriale, per procedere ad un arresto o condurre indagini a seguito di reati commessi prima dell'ingresso della nave nel mare territoriale se questa, proveniente da un porto straniero, si limita ad attraversare il mare territoriale senza entrare nelle acque interne.
Art. 28. Giurisdizione civile nei riguardi di navi straniere.
1. Lo Stato costiero non dovrebbe fermare o dirottare una nave straniera che passa nel suo mare territoriale, allo scopo di esercitare la giurisdizione civile nei riguardi di una persona che si trovi a bordo della nave.
2. Lo Stato costiero non può procedere a misure esecutive o cautelari nei confronti della nave nell'ambito di un procedimento civile, se non per effetto di obblighi o di responsabilità in cui la nave sia incorsa o che abbia assunte durante o in previsione del suo passaggio nelle acque dello Stato costiero.
3. Il numero 2 non pregiudica il diritto dello Stato costiero, conformemente alle sue leggi, di procedere a misure esecutive o cautelari nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di una nave straniera che stazioni nel mare territoriale o che transiti nel mare territoriale dopo aver lasciato le acque interne.
SOTTOSEZIONE C
NORME APPLICABILI ALLE NAVI DA GUERRA E ALLE NAVI DI STATO IN SERVIZIO NON COMMERCIALE
Art. 29. Definizione di nave da guerra.
Ai fini della presente Convenzione, per "nave da guerra" si intende una nave che appartenga alle Forze Armate di uno Stato, che porti i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità e sia posta sotto il comando di un Ufficiale di Marina al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli Ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio sia sottoposto alle regole della disciplina militare.
Art. 30. Inosservanza da parte di una nave da guerra delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero.
Se una nave da guerra non si attiene alle leggi e ai regolamenti dello Stato costiero relativi al passaggio attraverso il suo mare territoriale, e ignora la richiesta di adeguarvisi, lo Stato costiero può pretendere che essa abbandoni immediatamente il mare territoriale.
Art. 31. Responsabilità dello Stato di bandiera per danni causati da una nave da guerra o altra nave di Stato in servizio non commerciale.
Lo Stato di bandiera si assume la responsabilità internazionale per ogni perdita o danno derivante allo Stato costiero dall'inosservanza da parte di una nave da guerra o altra nave di Stato in servizio non commerciale, delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero concernenti il passaggio nel mare territoriale o delle disposizioni della presente Convenzione o di altre norme del diritto internazionale.
Art. 32. Immunità delle navi da guerra e di altre navi di Stato in servizio non commerciale.
Con le eccezioni contenute nella sottosezione A e negli articoli 30 e 31, nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica le immunità delle navi da guerra e delle altre navi di Stato in servizio non commerciale.
SEZIONE 4
ZONA CONTIGUA
Art. 33. Zona contigua.
1. In una zona contigua al suo mare territoriale, denominata "zona contigua", lo Stato costiero può esercitare il controllo necessario al fine di:
a) prevenire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione entro il suo territorio o mare territoriale;
b) punire le violazioni delle leggi e regolamenti di cui sopra, commesse nel proprio territorio o mare territoriale.
2. La zona contigua non può estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale.
PARTE III
STRETTI USATI PER LA NAVIGAZIONE INTERNAZIONALE
SEZIONE 1
NORME GENERALI
Art. 34. Regime giuridico delle acque che formano stretti usati per la navigazione internazionale.
1. Il regime del passaggio attraverso gli stretti usati per la navigazione internazionale, quale viene stabilito nella presente Parte, non deve sotto alcun altro aspetto modificare né il regime giuridico delle acque di tali stretti, né l'esercizio di sovranità o giurisdizione su tali acque, sui relativi fondi marini, sul loro sottosuolo e sullo spazio aereo soprastante, da parte degli Stati rivieraschi.
2. La sovranità o la giurisdizione degli Stati rivieraschi viene esercitata conformemente alla presente Parte e alle altre norme del diritto internazionale.
Art. 35. Ambito di applicazione della presente Parte.
Nessuna norma della presente Parte si applica:
a) alle acque interne che fanno parte di uno stretto, ad eccezione del caso in cui una linea di base diritta, che sia stata tracciata secondo il metodo descritto all'articolo 7, abbia l'effetto di assoggettare al regime di acque interne zone che in precedenza non erano state considerate tali;
b) al regime giuridico delle acque situate al di là del mare territoriale degli Stati rivieraschi, che facciano parte di una zona economica esclusiva o dell'alto mare;
c) al regime giuridico degli stretti nei quali il passaggio è totalmente o parzialmente regolamentato da convenzioni internazionali che siano in vigore da lungo tempo e riguardino espressamente tali stretti.
Art. 36. Rotte d'alto mare o rotte che attraversano zone economiche esclusive all'interno di stretti usati per la navigazione internazionale.
La presente Parte non si applica agli stretti usati per la navigazione internazionale nei quali esista una rotta, attraverso l'alto mare o una zona economica esclusiva, che sia di convenienza comparabile dal punto di vista della navigazione e delle sue caratteristiche idrografiche; a tali rotte si applicano le altre Parti pertinenti della presente Convenzione, ivi comprese le disposizioni relative alla libertà di navigazione e di sorvolo.
SEZIONE 2
PASSAGGIO IN TRANSITO
Art. 37. Ambito di applicazione della presente sezione.
La presente sezione si applica agli stretti usati per la navigazione internazionale tra una parte di alto mare o zona economica esclusiva e un'altra parte di alto mare o zona economica esclusiva.
Art. 38. Diritto di passaggio in transito.
1. Negli stretti di cui all'articolo 37, tutte le navi e gli aeromobili godono del diritto di passaggio in transito, che non deve essere impedito; fanno eccezione gli stretti formati da un'isola appartenente a uno Stato rivierasco e dal suo territorio di terraferma, dove il passaggio in transito non è permesso se al largo dell'isola esiste una rotta attraverso l'alto mare o una zona economica esclusiva, che sia di convenienza comparabile dal punto di vista della navigazione e delle sue caratteristiche idrografiche.
2. Si intende per "passaggio in transito", conformemente alla presente Parte, l'esercizio della libertà di navigazione e di sorvolo, ai soli fini del passaggio continuo e rapido attraverso lo stretto, tra una parte di alto mare o zona economica esclusiva e un'altra parte di alto mare o zona economica esclusiva. Tuttavia, la condizione che il transito sia continuo e rapido non preclude il passaggio attraverso lo stretto al fine di accedere al territorio di uno Stato rivierasco o di lasciarlo o di ripartirne, nel rispetto delle condizioni che disciplinano l'ingresso in quello Stato.
3. Ogni attività diversa dall'esercizio del diritto di passaggio in transito attraverso lo stretto resta subordinata alle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 39. Obblighi delle navi e degli aeromobili durante il passaggio in transito.
1. Le navi e gli aeromobili, nell'esercizio del diritto di passaggio in transito:
a) attraversano o sorvolano lo stretto senza indugi;
b) si astengono da qualsiasi minaccia o uso della forza contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica degli Stati rivieraschi, o da qualunque altra violazione dei principi del diritto internazionale enunciati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) si astengono da qualsiasi attività che non sia inerente alle loro normali modalità di transito continuo e rapido, a meno che non intervengano motivi di forza maggiore o di pericolo;
d) si uniformano alle altre disposizioni pertinenti della presente Parte.
2. Durante il passaggio in transito le navi:
a) si uniformano alle norme, procedure e pratiche internazionali generalmente accettate, relative alla sicurezza della navigazione, ivi comprese le Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare;
b) si uniformano alle norme, procedure e pratiche internazionali generalmente accettate, relative alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento provocato dalle navi.
3. Durante il passaggio in transito gli aeromobili:
a) rispettano le Norme di Volo stabilite dall'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile, relative agli aeromobili civili; gli aeromobili di Stato osservano di norma tali misure di sicurezza e operano in ogni momento nel debito rispetto della sicurezza della navigazione;
b) controllano ininterrottamente la frequenza radio loro assegnata dalla competente autorità internazionale designata al controllo del traffico aereo, o l'apposita frequenza radio internazionale di soccorso.
Art. 40. Attività di ricerca e di rilievi.
Nel corso del passaggio in transito le navi straniere ivi comprese le unità idrografiche e di ricerca marina, non possono eseguire alcuna attività di ricerca o di rilievi senza la preliminare autorizzazione degli Stati rivieraschi.
Art. 41. Corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico negli stretti per la navigazione internazionale.
1. Conformemente alla presente Parte, gli Stati rivieraschi possono indicare i corridoi di traffico e prescrivere gli schemi di separazione del traffico che si rendano necessari per garantire la sicurezza del passaggio delle navi attraverso gli stretti.
2. Tali Stati, quando sia necessario e con il dovuto preavviso pubblico, possono indicare nuovi corridoi di traffico o prescrivere schemi di separazione del traffico in sostituzione di quelli precedentemente indicati o prescritti.
3. Tali corridoi di traffico e dispositivi di separazione del traffico debbono essere conformi alle norme internazionali generalmente accettate.
4. Prima di indicare o sostituire corridoi di traffico o prima di prescrivere o sostituire schemi di separazione del traffico, gli Stati rivieraschi sottopongono le relative proposte, al fine di ottenerne l'adozione, all'organizzazione internazionale competente. Essa può esclusivamente indicare i corridoi di traffico e prescrivere gli schemi di separazione del traffico che siano stati concordati con gli Stati rivieraschi, e solo allora questi ultimi possono indicarli, prescriverli o sostituirli.
5. Quando la proposta di indicare corridoi di traffico o di prescrivere schemi di separazione del traffico riguarda le acque di due o più Stati rivieraschi, questi debbono collaborare nella formulazione delle proposte di concerto con la competente organizzazione internazionale.
6. Gli Stati rivieraschi indicano chiaramente sulle carte nautiche, alle quali viene data la dovuta diffusione, tutti i corridoi di traffico e gli schemi di separazione del traffico da loro indicati o prescritti.
7. Le navi nel corso del passaggio in transito rispettano i corridoi di traffico e gli schemi di separazione del traffico indicati o prescritti conformemente al presente articolo.
Art. 42. Leggi e regolamenti emanati dagli Stati rivieraschi in materia di passaggio in transito.
1. Alle condizioni delle disposizioni della presente sezione, gli Stati rivieraschi possono emanare leggi e regolamenti relativi al passaggio in transito negli stretti, in merito a tutte o una qualsiasi delle seguenti materie:
a) sicurezza della navigazione e regolamentazione del traffico marittimo, secondo il disposto dell'articolo 41;
b) prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento, attraverso l'applicazione delle pertinenti norme internazionali relative allo scarico nello stretto di idrocarburi, residui di idrocarburi, e altre sostanze nocive;
c) divieto di pesca, quando si tratti di pescherecci, ivi compresa la manovra delle apparecchiature da pesca;
d) carico e scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e d'immigrazione degli Stati rivieraschi.
2. Tali leggi e regolamenti non debbono comportare alcuna discriminazione di diritto o di fatto tra le navi straniere, né la loro applicazione deve determinare l'effetto pratico di negare, ostacolare o compromettere il diritto di passaggio in transito quale è definito nella presente sezione.
3. Gli Stati rivieraschi danno la debita diffusione a tali leggi e regolamenti.
4. Le navi straniere, nell'esercitare il proprio diritto di passaggio in transito, osservano tali leggi e regolamenti.
5. In caso di violazione di tali leggi e regolamenti o di altre disposizioni della presente Parte da parte di una nave o aeromobile che godi di immunità sovrana, lo Stato di bandiera della nave o lo Stato presso il quale è immatricolato l'aeromobile, si assume la responsabilità internazionale di qualunque perdita o danno che siano derivati agli Stati rivieraschi da tale violazione.
Art. 43. Ausili alla sicurezza e alla navigazione e altre attrezzature, e prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento.
Gli Stati che utilizzano uno stretto e gli Stati rivieraschi dovrebbero, con accordi, collaborare:
a) all'installazione e manutenzione, nello stretto, dei necessari ausili per la navigazione e per la sicurezza o di ogni altra attrezzatura che faciliti la navigazione internazionale;
b) alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento provocato dalle navi.
Art. 44. Obblighi degli Stati rivieraschi.
Gli Stati rivieraschi non debbono ostacolare il passaggio in transito e debbono segnalare con pubblicità adeguata qualsiasi causa di pericolo alla navigazione o al sorvolo nell'area dello stretto, che sia ad essi nota. Il passaggio in transito non può essere sospeso.
SEZIONE 3
PASSAGGIO INOFFENSIVO
Art. 45. Passaggio inoffensivo.
1. Il regime del passaggio inoffensivo, conformemente alla Parte II, sezione 3, viene applicato agli stretti usati per la navigazione internazionale che:
a) sono esclusi dall'ambito di applicazione del regime di passaggio in transito previsto dall'articolo 38, 1;
b) si trovano tra una parte di alto mare o una zona economica esclusiva, e il mare territoriale di un altro Stato.
2. Il diritto di passaggio inoffensivo in tali stretti non può essere sospeso.
PARTE IV
STATI-ARCIPELAGO
Art. 46. Uso dei termini.
Ai fini della presente Convenzione:
a) per "Stato-arcipelago" s'intende uno Stato interamente costituito da uno o più arcipelaghi ed eventualmente da altre isole;
b) per "arcipelago" si intende un gruppo di isole, ivi incluse parti di isole, le acque comprese e altri elementi naturali, che siano così strettamente interconnessi tra loro da formare intrinsecamente un unico insieme geografico, economico e politico, oppure siano storicamente considerati come tale.
Art. 47. Linee di base arcipelagiche.
1. Uno Stato-arcipelago può tracciare linee di base arcipelagiche diritte che congiungano i punti estremi delle isole più esterne e delle scogliere affioranti dell'arcipelago, a condizione che tali linee di base racchiudano le isole principali e definiscano una zona in cui il rapporto tra la superficie marina e la superficie terrestre, ivi inclusi gli atolli, sia compreso tra 1:1 e 9:1.
2. La lunghezza di tali linee di base non deve oltrepassare 100 miglia marine; tuttavia, non oltre il 3% del numero complessivo delle linee di base che racchiudono un arcipelago può superare tale lunghezza, fino a un massimo di 125 miglia marine.
3. Il tracciato di tali linee di base non deve discostarsi in modo apprezzabile dalla configurazione generale dell'arcipelago.
4. Tali linee di base non debbono essere tracciate nella direzione di, o a partire da, bassifondi emergenti a bassa marea ad eccezione del caso che su di essi siano stati costruiti fari o installazioni similari, permanentemente emergenti; oppure ad eccezione del caso che un bassofondo emergente a bassa marea si trovi, tutto o in parte, a una distanza dall'isola più vicina non superiore alla larghezza del mare territoriale.
5. Lo Stato-arcipelago deve definire il proprio sistema di linee di base in modo tale da non separare dall'alto mare o dalla zona economica esclusiva il mare territoriale di un altro Stato.
6. Se una parte delle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago si trova tra due parti di territorio di uno Stato limitrofo, i diritti in essere e ogni altro interesse legittimo che quest'ultimo ha esercitato tradizionalmente in tali acque, nonché tutti i diritti derivati da accordi stipulati tra i due Stati in questione, sussistono e debbono essere rispettati.
7. Al fine di calcolare il rapporto tra la superficie marina e la superficie terrestre di cui al numero 1, si possono considerare come parte integrante della superficie terrestre le acque situate all'interno delle scogliere affioranti intorno alle isole e agli atolli, ivi compresa la parte di tavolato oceanico a scarpata scoscesa, che sia interamente o quasi interamente racchiusa entro una catena di isole calcaree e di scogliere emergenti situate sul perimetro del tavolato.
8. Le linee di base tracciate conformemente al presente articolo vengono indicate su carte nautiche a scala adeguata, al fine di determinarne la posizione. In alternativa, tali carte possono essere sostituite da elenchi di coordinate geografiche di punti, precisando il datum geodetico utilizzato.
9. Lo Stato-arcipelago deve dare debita diffusione a tali carte nautiche o elenchi di coordinate geografiche, e deve depositarne un esemplare presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 48. Misurazione della larghezza del mare territoriale, della zona contigua, della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale.
La larghezza del mare territoriale, della zona contigua, della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale viene misurata a partire da linee di base arcipelagiche tracciate conformemente all'articolo 47.
Art. 49. Regime giuridico delle acque arcipelagiche, del relativo fondo marino e del suo sottosuolo e dello spazio aereo soprastante.
1. La sovranità di uno Stato-arcipelago si estende alle acque comprese all'interno delle linee di base arcipelagiche tracciate conformemente all'articolo 47, definite "acque arcipelagiche", indipendentemente dalla loro profondità o distanza dalla costa.
2. Tale sovranità si estende allo spazio aereo soprastante le acque arcipelagiche, al relativo fondo marino e al suo sottosuolo, nonché alle risorse ivi contenute.
3. Tale sovranità viene esercitata conformemente alla presente Parte.
4. Il regime del passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici, stabilito dalla presente Parte, non pregiudica in nessun altro modo il regime giuridico delle acque arcipelagiche, ivi compresi i corridoi di traffico, né l'esercizio di sovranità, da parte dello Stato-arcipelago, su tali acque e sullo spazio aereo soprastante, sul relativo fondo marino, sul suo sottosuolo e sulle risorse ivi contenute.
Art. 50. Delimitazione delle acque interne.
Entro le proprie acque arcipelagiche, lo Stato-arcipelago può tracciare linee di delimitazione delle acque interne, conformemente agli articoli 9, 10 e 11.
Art. 51. Accordi in vigore, diritti di pesca tradizionali e cavi sottomarini in opera.
1. Senza pregiudizio dell'articolo 49, gli Stati-arcipelago rispettano accordi preesistenti con altri Stati e riconoscono diritti di pesca tradizionali e altre attività legittime esercitate dagli Stati limitrofi, in certe zone che ricadono all'interno delle loro acque arcipelagiche. I termini e le condizioni per l'esercizio dei diritti e delle attività in questione, nonché la loro natura ed estensione e le zone entro le quali essi verranno esercitati, vengono disciplinati con accordi bilaterali stipulati dagli Stati su richiesta di uno qualunque di essi. Tali diritti non possono essere trasferiti o esercitati in comune con un terzo Stato o con soggetti aventi la sua nazionalità.
2. Uno Stato-arcipelago deve rispettare i cavi sottomarini già messi in opera da altri Stati, che attraversino le sue acque senza toccare la costa. Uno Stato-arcipelago deve consentire la manutenzione e la sostituzione di tali cavi, non appena sia stato informato della loro posizione e della intenzione di riparazioni o sostituzioni.
Art. 52. Diritto di passaggio inoffensivo.
1. Alle condizioni dell'articolo 53 e senza pregiudizio dell'articolo 50, le navi di tutti gli Stati godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso acque arcipelagiche, definito nella Parte II, sezione 3.
2. Lo Stato-arcipelago, senza effettuare discriminazioni di diritto o di fatto tra navi straniere, può sospendere temporaneamente, in zone specifiche delle proprie acque arcipelagiche, l'esercizio del diritto di passaggio inoffensivo da parte di navi straniere se tale misura si rende indispensabile per proteggere la propria sicurezza. La sospensione entra in vigore solo dopo che ad essa sia stata data la debita pubblicità.
Art. 53. Diritto di passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici.
1. Uno Stato-arcipelago può istituire corridoi di traffico e rotte aeree nello spazio aereo soprastante, che siano idonei al passaggio continuo e rapido di navi e aeromobili stranieri all'interno o al di sopra delle proprie acque arcipelagiche e nel mare territoriale ad esse adiacente.
2. Tutte le navi e tutti gli aeromobili godono del diritto di passaggio in tali corridoi di traffico arcipelagici e rotte aeree.
3. Per "passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici" si intende l'esercizio dei diritti di navigazione e sorvolo conformemente alla presente Convenzione e secondo le normali modalità di navigazione, al solo fine del transito continuo, rapido e senza impedimenti, tra una parte dell'alto mare o zona economica esclusiva e un'altra parte dell'alto mare o zona economica esclusiva.
4. Tali corridoi di traffico e rotte aeree attraversano le acque arcipelagiche e il mare territoriale adiacente, e comprendono tutte le rotte di passaggio normalmente usate per la navigazione internazionale nelle acque arcipelagiche o per il sorvolo nello spazio aereo soprastante nonché, per quanto riguarda le navi, tutti i normali canali di navigazione all'interno di tali rotte, restando inteso che non si renderà necessario istituire ulteriori rotte, di convenienza comparabile, tra gli stessi punti di entrata e di uscita.
5. Tali corridoi di traffico e rotte aree sono definiti da una serie di linee assiali continue che congiungono i punti di entrata delle rotte di passaggio ai punti di uscita. Durante il passaggio nei corridoi arcipelagici le navi e gli aeromobili non debbono discostarsi di oltre 25 miglia marine da ciascun lato di tali linee assiali, mantenendosi tuttavia a una distanza dalla costa non inferiore al 10% della distanza che separa i punti più vicini delle isole situate ai lati del corridoio.
6. Uno Stato-arcipelago che indichi corridoi di traffico conformemente al presente articolo può anche prescrivere schemi di separazione del traffico per garantire la sicurezza del passaggio delle navi che attraversano canali di larghezza limitata all'interno di tali corridoi.
7. Quando le circostanze lo esigano e dopo aver dato la debita diffusione al provvedimento, uno Stato-arcipelago può modificare i corridoi di traffico e gli schemi di separazione del traffico precedentemente indicati o prescritti.
8. Tali corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico debbono essere conformi alle norme internazionali generalmente accettate.
9. Per indicare o sostituire corridoi di traffico oppure per prescrivere o sostituire schemi di separazione del traffico, uno Stato- arcipelago deve sottoporre le relative proposte all'organizzazione internazionale competente.
Tale organizzazione può adottare esclusivamente i corridoi di traffico o gli schemi di separazione del traffico che siano stati concordati con lo Stato-arcipelago, e solo allora quest'ultimo può indicare, prescrivere, o sostituire gli stessi.
10. Lo Stato-arcipelago deve indicare chiaramente, su carte nautiche alle quali viene data la debita diffusione, la linea assiale dei corridoi di traffico e degli schemi di separazione del traffico da esso stesso indicati o prescritti.
11. Le navi in passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici rispettano tali corridoi e schemi di separazione del traffico indicati o prescritti conformemente al presente articolo.
12. Se uno Stato-arcipelago non istituisce corridoi di traffico o rotte aeree, il diritto di passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici può essere esercitato utilizzando le rotte normalmente seguite per la navigazione internazionale.
Art. 54. Obblighi delle navi e degli aeromobili durante il passaggio e le attività di ricerca e rilievi, obblighi degli Stati-arcipelago, leggi e regolamenti degli Stati-arcipelago, relativi al passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici.
Gli articoli 39, 40, 42 e 44 si applicano, mutatis mutandis, al passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici.
PARTE V
ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA
Art. 55. Regime giuridico specifico della zona economica esclusiva.
La zona economica esclusiva è la zona al di là del mare territoriale e ad esso adiacente, sottoposta allo specifico regime giuridico stabilito nella presente Parte, in virtù del quale i diritti e la giurisdizione dello Stato costiero, e i diritti e le libertà degli altri Stati, sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.
Art. 56. Diritti, giurisdizione e obblighi dello Stato costiero nella zona economica esclusiva.
1. Nella zona economica esclusiva lo Stato costiero gode di:
a) diritti sovrani sia ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, sia ai fini di altre attività connesse con l'esplorazione e lo sfruttamento economico della zona, quali la produzione di energia derivata dall'acqua, dalle correnti e dai venti;
b) giurisdizione conformemente alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione, in materia di:
i) installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture;
ii) ricerca scientifica marina;
iii) protezione e preservazione dell'ambiente marino;
c) altri diritti e doveri previsti dalla presente Convenzione.
2. Nell'esercitare i propri diritti e assolvere i propri doveri nella zona economica esclusiva conformemente alla presente Convenzione, lo Stato costiero tiene in debito conto i diritti e doveri degli altri Stati, e agisce in modo coerente con la presente Convenzione.
3. I diritti enunciati nel presente articolo relativamente al fondo del mare e al suo sottosuolo, vengono esercitati conformemente alla Parte VI.
Art. 57. Larghezza della zona economica esclusiva.
La zona economica esclusiva non si estende al di là di 200 miglia marine dalle linee di base da cui viene misurata la larghezza del mare territoriale.
Art. 58. Diritti e obblighi degli altri Stati nella zona economica esclusiva.
1. Nella zona economica esclusiva tutti gli Stati, sia costieri sia privi di litorale, godono, conformemente alle specifiche disposizioni della presente Convenzione, delle libertà di navigazione e di sorvolo, di posa in opera di condotte e cavi sottomarini, indicate all'articolo 87, e di altri usi del mare, leciti in ambito internazionale, collegati con tali libertà, come quelli associati alle operazioni di navi, aeromobili, condotte e cavi sottomarini, e compatibili con le altre disposizioni della presente Convenzione.
2. Gli articoli da 88 a 115 e le altre norme pertinenti di diritto internazionale si applicano alla zona economica esclusiva purché non siano incompatibili con la presente Parte.
3. Nell'esercitare i propri diritti e nell'adempiere i propri obblighi nella zona economica esclusiva conformemente alla presente Convenzione, gli Stati tengono in debito conto i diritti e gli obblighi dello Stato costiero, e rispettano sia le leggi e i regolamenti emanati dallo Stato costiero conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sia le altre norme del diritto internazionale purché non siano incompatibili con la presente Parte.
Art. 59. Base per la soluzione di conflitti relativi all'attribuzione di diritti e giurisdizione nella zona economica esclusiva.
Nei casi in cui la presente Convenzione non attribuisca diritti o giurisdizione allo Stato costiero o ad altri Stati nell'ambito della zona economica esclusiva, e sorga un conflitto tra gli interessi dello Stato costiero e quelli di un qualsiasi altro Stato o Stati, tale conflitto dovrebbe essere risolto sulla base dell'equità e alla luce di tutte le circostanze pertinenti, tenendo conto dell'importanza che tali interessi rivestono sia per le parti in causa, sia per la comunità internazionale nel suo complesso.
Art. 60. Isole artificiali, installazioni e strutture nella zona economica esclusiva.
1. Nella zona economica esclusiva lo Stato costiero gode del diritto esclusivo di costruire e di autorizzare e disciplinare la costruzione, la conduzione e l'utilizzo di:
a) isole artificiali;
b) installazioni e strutture realizzate per gli scopi previsti dall'articolo 56 e per altri fini economici;
c) installazioni e strutture che possano interferire con l'esercizio dei diritti dello Stato costiero nella zona.
2. Lo Stato costiero ha giurisdizione esclusiva su tali isole artificiali, installazioni e strutture, anche in materia di leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari, di sicurezza e di immigrazione.
3. Debito preavviso deve essere dato della costruzione di tali isole artificiali, installazioni e strutture, e debbono essere predisposte attrezzature permanenti per segnalarne la presenza. Le installazioni o strutture che siano state abbandonate o disattivate, debbono essere rimosse per garantire la sicurezza della navigazione, tenuto conto di ogni disposizione internazionale generalmente accettata, emanata a questo proposito dalla competente organizzazione internazionale. Tale rimozione viene effettuata tenendo in debito conto anche la pesca, la protezione dell'ambiente marino e i diritti e obblighi degli altri Stati.
Adeguata informazione viene data in merito alla profondità, alla posizione e alle dimensioni di qualunque installazione o struttura che non sia stata completamente rimossa.
4. In caso di necessità lo Stato costiero può istituire, intorno a tali isole artificiali, installazioni e strutture, ragionevoli zone di sicurezza all'interno delle quali possa adottare misure atte ad assicurare la sicurezza sia della navigazione sia delle stesse isole artificiali, installazioni e strutture.
5. La larghezza delle zone di sicurezza viene stabilita dallo Stato costiero, tenuto conto delle pertinenti norme internazionali. Tali zone vengono stabilite secondo criteri idonei a garantirne la ragionevole rispondenza alla natura e alla funzione delle isole artificiali, installazioni e strutture, e non si estendono oltre la distanza di 500 metri intorno ad esse, misurata da ciascun punto del loro bordo esterno, salvo quanto autorizzato dalle norme internazionali generalmente accettate o quanto raccomandato dalla competente organizzazione internazionale. Dell'estensione delle zone di sicurezza viene data opportuna informazione.
6. Tutte le navi debbono rispettare tali zone di sicurezza e si conformano alle norme internazionali generalmente accettate, relative alla navigazione in prossimità delle isole artificiali, installazioni, strutture e zone di sicurezza.
7. Non si possono mettere in opera isole artificiali, installazioni e strutture, né istituire le zone di sicurezza circostanti, quando ne possa derivare un'interferenza con l'utilizzo di corridoi riconosciuti, essenziali per la navigazione internazionale.
8. Le isole artificiali, le installazioni e le strutture non hanno lo status di isole. Non possiedono un proprio mare territoriale e la loro presenza non modifica la delimitazione del mare territoriale, della zona economica esclusiva o della piattaforma continentale.
Art. 61. Conservazione delle risorse biologiche.
1. Lo Stato costiero stabilisce il volume massimo delle risorse biologiche di cui è consentita la cattura nella sua zona economica esclusiva.
2. Lo Stato costiero, tenuto conto delle informazioni scientifiche più attendibili di cui dispone a tale scopo, assicura, attraverso misure appropriate di mantenimento e di utilizzo, che la conservazione delle risorse biologiche della zona economica esclusiva non sia messa in pericolo da uno sfruttamento eccessivo. Lo Stato costiero e le competenti organizzazioni internazionali, subregionali, regionali o mondiali, collaborano a tal fine.
3. Tali misure mirano altresì a mantenere o a ricostituire le specie sfruttate a livelli tali da consentire la massima resa possibile, nel rispetto dei fattori ecologici ed economici pertinenti, ivi compresi i bisogni delle comunità costiere dedite alla pesca e le esigenze particolari degli Stati in via di sviluppo, tenuto conto dei metodi di pesca, dell'interdipendenza dei banchi e dei valori minimi internazionali generalmente raccomandati a livello subregionale, regionale o mondiale.
4. Nell'adottare tali misure lo Stato costiero prende in considerazione gli effetti sulle specie associate o dipendenti da quelle che sono oggetto di pesca, al fine di conservare o ricostituire le popolazioni di tali specie associate o dipendenti al di sopra dei livelli ai quali la loro riproduzione può venire seriamente compromessa.
5. L'informazione scientifica disponibile, le statistiche sul pescato e sull'attività di pesca e qualsiasi altro dato rilevante per la conservazione dei banchi di pesce vengono diffusi e scambiati regolarmente attraverso le competenti organizzazioni internazionali, subregionali, regionali o mondiali, laddove lo si ritenga appropriato e con la partecipazione di tutti gli Stati interessati, ivi compresi quelli di cui hanno la nazionalità i soggetti che sono stati autorizzati a pescare nella zona economica esclusiva.
Art. 62. Sfruttamento delle risorse biologiche.
1. Lo Stato costiero promuove l'obiettivo dello sfruttamento ottimale delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva, senza pregiudizio dell'articolo 61.
2. Lo Stato costiero determina la propria potenzialità di sfruttamento delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva. Quando lo Stato costiero non possiede i mezzi per pescare l'intera quota consentita, esso deve, attraverso accordi o altre intese conformi ai termini, alle condizioni e alle leggi e regolamenti indicati al numero 4, concedere ad altri Stati l'accesso all'eccedenza della quota consentita con particolare riguardo alle disposizioni degli articoli 69 e 70, soprattutto in relazione ai Paesi in via di sviluppo ivi menzionati.
3. Nel consentire agli altri Stati l'accesso nella propria zona economica esclusiva conformemente al presente articolo, lo Stato costiero prende in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi inclusi tra l'altro: l'importanza che le risorse biologiche dell'area rivestono per l'economia e per altri interessi nazionali dello Stato costiero interessato; le disposizioni degli articoli 69 e 70; le esigenze degli Stati in via di sviluppo presenti nella subregione o regione, in relazione alla pesca di parte dell'eccedenza; e la necessità di contenere al minimo gli scompensi economici negli Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalità abbiano abitualmente esercitato la pesca nella zona o abbiano dato un contributo sostanziale alla ricerca e all'identificazione dei banchi.
4. I soggetti aventi la nazionalità di altri Stati che esercitano la pesca nella zona economica esclusiva si attengono alle misure di conservazione e alle altre norme e condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato costiero. Tali leggi e regolamenti debbono essere conformi alla presente Convenzione, e possono avere per oggetto, tra l'altro:
a) il rilascio di licenze ai pescatori, ai pescherecci e alle attrezzature, ivi compresi il pagamento di tariffe e altre forme di remunerazione che, nel caso di Stati costieri in via di sviluppo, può consistere in un adeguato contributo in materia di finanziamento, attrezzature e tecnologia dell'industria della pesca;
b) l'individuazione delle specie che possono essere catturate, e la determinazione delle quote di cattura in relazione a particolari banchi o gruppi di banchi, o al pescato per battello in un dato arco di tempo, o al pescato dei soggetti aventi la nazionalità di ciascuno Stato durante un periodo prestabilito;
c) la regolamentazione delle stagioni e delle aree di pesca, dei tipi, dimensioni e quantità delle attrezzature, e dei tipi, dimensioni e numero dei pescherecci che possono essere utilizzati;
d) la determinazione dell'età e taglia del pesce e delle altre specie di cui è consentita la pesca;
e) la definizione delle informazioni richieste ai pescherecci, ivi incluse le statistiche sul pescato e sull'attività di pesca nonché i rapporti sull'ubicazione dei pescherecci;
f) la necessità, subordinata all'autorizzazione e al controllo dello Stato costiero, di condurre specifici programmi di ricerca sulla pesca e di disciplinarne l'esecuzione, compresi il campionamento del pesce catturato, e la messa a disposizione dei campioni e dei rapporti sui relativi dati scientifici;
g) l'invio a bordo, da parte dello Stato costiero, di osservatori o apprendisti;
h) lo scarico di tutto o parte del pescato da parte di tali pescherecci nei porti dello Stato costiero;
i) i termini e le condizioni relative ad azioni in compartecipazione o altre forme di cooperazione;
j) le condizioni per la formazione del personale e per il trasferimento di tecnologie nel settore della pesca, ivi incluso il potenziamento delle capacità dello Stato costiero nel campo della ricerca sulla pesca;
k) procedure esecutive.
5. Gli Stati costieri danno debita diffusione alla normativa adottata in materia di conservazione e di gestione.
Art. 63. Banchi esistenti all'interno delle zone economiche esclusive di due o più Stati costieri oppure presenti contemporaneamente all'interno della zona economica esclusiva e in un'area esterna ad essa adiacente.
1. Quando lo stesso banco o più banchi di specie associate si trovano entro le zone economiche esclusive di due o più Stati costieri, questi ultimi cercano di concordare, sia direttamente sia attraverso le competenti organizzazioni subregionali o regionali, le misure necessarie per coordinare e assicurare la conservazione e lo sviluppo di tali banchi, senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente Parte.
2. Quando lo stesso banco o più banchi di specie associate si trovano contemporaneamente nella zona economica esclusiva e in un'area esterna ad essa adiacente, lo Stato costiero e gli Stati che sfruttano tali banchi situati nell'area adiacente cercano di concordare, mediante trattative dirette o attraverso le competenti organizzazioni subregionali o regionali, le misure necessarie per la conservazione di tali banchi nell'area adiacente.
Art. 64. Specie altamente migratorie.
1. Lo Stato costiero e gli altri Stati, i cui soggetti che ne hanno la nazionalità esercitano la pesca delle specie altamente migratorie elencate nell'Allegato I, cooperano, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, al fine di assicurare la conservazione e promuovere l'obiettivo dell'utilizzo ottimale di tali specie nell'intera regione, all'interno e al di là della zona economica esclusiva. Nelle regioni per le quali non esistono idonee organizzazioni internazionali, lo Stato costiero e gli altri Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalità pescano tali specie nella regione, cooperano all'istituzione di una tale organizzazione e partecipano ai suoi lavori.
2. Le disposizioni del numero 1 si applicano congiuntamente con le altre disposizioni della presente Parte.
Art. 65. Mammiferi marini.
Nessuna disposizione della presente Parte limita il diritto di uno Stato costiero o la competenza di un'organizzazione internazionale, a seconda dei casi, di interdire, limitare o regolamentare lo sfruttamento dei mammiferi marini con norme più restrittive di quelle previste nella presente Parte. Gli Stati cooperano al fine di garantire la conservazione dei mammiferi marini e in particolare operano attraverso le apposite organizzazioni internazionali, a vantaggio della conservazione, della gestione e dello studio dei cetacei.
Art. 66. Banchi anadromi.
1. Gli Stati, nei cui fiumi hanno origine i banchi anadromi, ne sono i principali interessati e responsabili.
2. Lo Stato di origine dei banchi anadromi ne assicura la conservazione attraverso l'emanazione di misure atte a regolamentarne la pesca nelle acque situate all'interno dei limiti esterni della zona economica esclusiva, e la pesca conformemente al numero 3, b). Lo Stato di origine, dopo aver consultato gli Stati di cui ai numeri 3 e 4 che esercitano la pesca di tali banchi, può stabilire le quote massime consentite di pesca dei banchi anadromi che provengono dai suoi fiumi.
3. a) La pesca di banchi anadromi è consentita solamente nelle acque situate all'interno dei limiti esterni delle zone economiche esclusive, ad eccezione dei casi in cui tale disposizione possa comportare scompensi economici a uno Stato diverso dallo Stato d'origine. Per quanto riguarda la pesca oltre il limite esterno della zona economica esclusiva, gli Stati interessati si consultano al fine di accordarsi sui termini e sulle condizioni di tale attività, tenendo in debito conto le esigenze di conservazione dei banchi e le necessità dello Stato d'origine in relazione ad essi.
b) Lo Stato di origine coopera per contenere al minimo gli scompensi economici negli altri Stati che praticano la pesca dei banchi anadromi, tenendo conto della normale quantità di pescato e dei metodi di pesca di tali Stati, nonché di tutte le zone nelle quali questo tipo di pesca è praticato.
c) Gli Stati di cui alla lettera b), che partecipano, in virtù di accordi con lo Stato di origine, all'adozione di misure per il rinnovamento dei banchi anadromi, in particolare attraverso appositi finanziamenti, sono favoriti dallo Stato di origine per la pesca dei banchi provenienti dai suoi fiumi.
d) L'applicazione dei regolamenti relativi ai banchi anadromi oltre la zona economica esclusiva avviene tramite accordi tra lo Stato di origine e gli altri Stati interessati.
4. Qualora i banchi anadromi migrino entro o attraverso le acque interne ai limiti esterni della zona economica esclusiva di uno Stato diverso dallo Stato di origine, tale Stato coopera con lo Stato d'origine alla conservazione e alla gestione di tali banchi.
5. Lo Stato di origine dei banchi anadromi e gli altri Stati che praticano la pesca di tali banchi stipulano accordi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, se opportuno, attraverso organizzazioni regionali.
Art. 67. Specie catadrome.
1. Lo Stato costiero, nelle cui acque le specie catadrome trascorrono la maggior parte del loro ciclo vitale, ha la responsabilità della gestione di tali specie e deve assicurare l'entrata e l'uscita dei pesci in migrazione.
2. La pesca delle specie catadrome viene effettuata solamente nelle acque interne ai limiti esterni delle zone economiche esclusive. Quando è effettuata all'interno delle zone economiche esclusive, la pesca viene disciplinata dal presente articolo e dalle altre disposizioni della presente Convenzione relative alla pesca in tali zone.
3. Nei casi in cui le specie catadrome, che abbiano o no raggiunto l'età adulta, migrano attraverso la zona economica esclusiva di un altro Stato, la gestione, inclusa la pesca, di tali specie è regolata da un accordo tra lo Stato menzionato al numero 1 e l'altro Stato interessato. Tale accordo deve assicurare la gestione razionale delle specie catadrome e tener conto delle responsabilità dello Stato citato al numero 1 per la conservazione di esse.
Art. 68. Specie sedentarie.
La presente Parte non si applica alle specie sedentarie quali sono definite all'articolo 77, 4.
Art. 69. Diritto degli Stati privi di litorale.
1. Gli Stati privi di litorale hanno il diritto di partecipare, su basi eque, allo sfruttamento di una parte adeguata dell'eccedenza delle risorse biologiche della zona economica esclusiva degli Stati costieri della stessa subregione o regione, tenuto conto delle pertinenti circostanze economiche e geografiche di tutti gli Stati interessati, conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 61 e 62.
2. Le condizioni e modalità di tale partecipazione vengono stabilite dagli Stati interessati attraverso accordi bilaterali, subregionali o regionali, prendendo in considerazione fra l'altro:
a) la necessità di evitare effetti pregiudizievoli alle comunità di pescatori o all'industria ittica dello Stato costiero;
b) la misura in cui lo Stato privo di litorale, conformemente alle disposizioni del presente articolo, partecipa o ha il diritto di partecipare, in virtù di vigenti accordi bilaterali, subregionali o regionali, allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva di altri Stati costieri;
c) la misura in cui altri Stati privi di litorale e geograficamente svantaggiati partecipano allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva dello Stato costiero, e la conseguente necessità di evitare un onere eccessivo a carico di un tale Stato o parte di esso;
d) le necessità alimentari della popolazione di ciascuno di tali Stati.
3. Quando la capacità di pesca di uno Stato costiero si avvicina al punto in cui sarebbe ad esso possibile pescare l'intera quota di risorse biologiche consentita nella propria zona economica esclusiva, lo Stato costiero e gli altri Stati interessati cooperano per concludere accordi equi su base bilaterale, subregionale e regionale, al fine di consentire la partecipazione degli Stati in via di sviluppo privi di litorale, della stessa subregione o regione, allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva degli Stati costieri della subregione o regione, in modo appropriato alle circostanze e a condizioni soddisfacenti per tutte le parti. Nella applicazione di questa norma vengono considerati anche i fattori indicati al numero 2.
4. In virtù del presente articolo gli Stati sviluppati privi di litorale hanno il diritto di partecipare allo sfruttamento delle risorse biologiche solo nelle zone economiche esclusive di Stati costieri sviluppati della stessa subregione o regione, valutando la misura in cui lo Stato costiero, nel concedere ad altri Stati l'accesso alle risorse biologiche della propria zona economica esclusiva, abbia tenuto conto della necessità di ridurre al minimo gli effetti pregiudizievoli alle comunità di pescatori e le ripercussioni economiche negli Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalità abbiano abitualmente esercitato la pesca nella zona.
5. Le disposizioni sopra citate si applicano senza pregiudizio degli accordi stipulati nelle subregioni o regioni i cui Stati costieri possono concedere agli Stati privi di litorale della stessa subregione o regione, diritti uguali o preferenziali per lo sfruttamento delle risorse biologiche nella propria zona economica esclusiva.
Art. 70. Diritti degli Stati geograficamente svantaggiati.
1. Gli Stati geograficamente svantaggiati hanno il diritto di partecipare, su basi eque, allo sfruttamento di una parte adeguata dell'eccedenza delle risorse biologiche della zona economica esclusiva degli Stati costieri della stessa subregione o regione, tenendo conto delle pertinenti caratteristiche economiche e geografiche di tutti gli Stati interessati e conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 61 e 62.
2. Ai fini della presente Parte, per "Stati geograficamente svantaggiati" si intendono gli Stati costieri, ivi inclusi gli Stati rivieraschi di mari chiusi o semichiusi, la cui situazione geografica li rende dipendenti dallo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva di altri Stati nella subregione o regione, per l'approvvigionamento di pesce in misura adeguata al fabbisogno alimentare della loro popolazione o parte di essa; e gli Stati costieri che non possono proclamare una propria zona economica esclusiva.
3. Le condizioni e modalità di tale partecipazione vengono stabilite dagli Stati interessati, attraverso accordi bilaterali, subregionali e regionali tenendo conto, tra l'altro:
a) della necessità di evitare effetti pregiudizievoli alle comunità di pescatori e all'industria ittica dello Stato costiero;
b) della misura in cui lo Stato geograficamente svantaggiato, conformemente alle disposizioni del presente articolo, partecipa o ha il diritto di partecipare, secondo vigenti accordi bilaterali, subregionali e regionali, allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva di altri Stati costieri;
c) della misura in cui altri Stati geograficamente svantaggiati o privi di litorale partecipano allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva dello Stato costiero, e della conseguente necessità di evitare un onere eccessivo a carico dello Stato costiero o parte di esso;
d) del fabbisogno alimentare delle popolazioni degli Stati interessati.
4. Quando la capacità di pesca di uno Stato costiero si avvicina al punto in cui sarebbe ad esso possibile pescare la massima quota consentita delle risorse biologiche nella propria zona economica esclusiva, lo Stato costiero e gli altri Stati interessati cooperano alla conclusione di accordi equi su base bilaterale, subregionale e regionale, per permettere agli Stati in via di sviluppo geograficamente svantaggiati, della stessa subregione o regione, la partecipazione allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva degli Stati costieri della subregione o regione, in modo adeguato alle circostanze e a condizioni soddisfacenti per tutte le parti. Nell'applicazione della presente norma debbono essere considerati anche i fattori indicati al numero 3.
5. Gli Stati sviluppati geograficamente svantaggiati hanno diritto, in conformità del presente articolo, a partecipare allo sfruttamento delle risorse biologiche solo nella zona economica esclusiva di Stati costieri sviluppati della stessa subregione o regione, valutando la misura in cui lo Stato costiero, nel concedere ad altri Stati l'accesso allo sfruttamento delle risorse biologiche nella propria zona economica esclusiva, abbia tenuto conto della necessità di ridurre al minimo gli effetti pregiudizievoli alle comunità di pescatori e le ripercussioni economiche negli Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalità hanno abitualmente esercitato la pesca nella zona.
6. Le disposizioni sopra citate si applicano senza pregiudizio degli accordi stipulati nelle subregioni o regioni dove gli Stati costieri possano garantire agli Stati geograficamente svantaggiati della subregione o regione diritti uguali o preferenziali per lo sfruttamento delle risorse biologiche nelle zone economiche esclusive.
Art. 71. Non applicabilità degli articoli 69 e 70.
Le disposizioni degli articoli 69 e 70 non si applicano nel caso di uno Stato costiero la cui economia sia prevalentemente dipendente dallo sfruttamento delle risorse biologiche della propria zona economica esclusiva.
Art. 72. Limitazioni alla concessione di diritti.
1. I diritti per lo sfruttamento delle risorse biologiche, previsti negli articoli 69 e 70, non possono essere ceduti direttamente o indirettamente a Stati terzi o soggetti che ne hanno la nazionalità, né tramite contratti di locazione o licenze, né mediante azioni in compartecipazione, né in nessun altro modo che abbia lo stesso effetto della cessione, salvo accordi diversi fra gli Stati interessati.
2. La norma di cui sopra non preclude agli Stati interessati la possibilità di ottenere assistenza tecnica o finanziaria da terzi Stati o da organizzazioni internazionali, intesa a facilitare l'esercizio dei diritti previsti agli articoli 69 e 70, a condizione che ciò non abbia gli effetti previsti al numero 1.
Art. 73. Applicazione delle leggi e regolamenti dello Stato costiero.
1. Lo Stato costiero, nell'esercizio dei propri diritti sovrani di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva, può adottare tutte le misure, ivi compresi l'abbordaggio, l'ispezione, il fermo e la sottoposizione a procedimento giudiziario, necessarie a garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti da esso adottati conformemente alla presente Convenzione.
2. Le navi fermate e i loro equipaggi debbono essere prontamente rilasciati dietro pagamento di una cauzione ragionevole o di altra forma di garanzia.
3. Le sanzioni previste dagli Stati costieri in caso di violazione delle leggi e dei regolamenti di pesca nella zona economica esclusiva non possono includere misure di restrizione della libertà personale salvo accordi diversi tra gli Stati interessati, né alcuna altra forma di pena fisica.
4. In caso di fermo o di sequestro di navi straniere, lo Stato costiero deve prontamente notificare allo Stato di bandiera, attraverso i canali appropriati, le azioni intraprese e ogni sanzione conseguentemente applicata.
Art. 74. Delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacenti.
1. La delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base del diritto internazionale, come previsto all'articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, al fine di raggiungere un'equa soluzione.
2. Se non si addiviene a un accordo in un arco ragionevole di tempo, gli Stati interessati ricorrono alle procedure previste nella Parte XV.
3. In attesa dell'accordo di cui al numero 1, gli Stati interessati, in uno spirito di comprensione e cooperazione, compiono ogni sforzo per addivenire a intese provvisorie di carattere pratico e, durante questo periodo di transizione, non debbono compromettere od ostacolare l'accordo finale. Tali intese sono senza pregiudizio per la delimitazione finale.
4. Laddove esiste un accordo in vigore tra gli Stati interessati, la delimitazione della zona economica esclusiva viene determinata conformemente alle clausole di tale accordo.
Art. 75. Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche.
1. Subordinatamente alla presente Parte, i limiti esterni della zona economica esclusiva e le linee di delimitazione tracciate conformemente all'articolo 74 sono riportati su carte nautiche a scala adeguata per determinarne la posizione. Quando è opportuno, i limiti esterni e le linee di delimitazione possono essere sostituiti da elenchi di coordinate geografiche dei punti, specificando il datum geodetico utilizzato.
2. Lo Stato costiero deve dare la debita diffusione a tali carte o elenchi di coordinate geografiche, e deve depositarne una copia presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
PARTE VI
PIATTAFORMA CONTINENTALE
Art. 76. Definizione della piattaforma continentale.
1. La piattaforma continentale di uno Stato costiero comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di là del suo mare territoriale attraverso il prolungamento naturale del suo territorio terrestre fino all'orlo esterno del margine continentale, o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, nel caso che l'orlo esterno del margine continentale si trovi a una distanza inferiore.
2. La piattaforma continentale di uno Stato costiero non si estende al di là dei limiti previsti dai numeri 4, 5, 6.
3. Il margine continentale comprende il prolungamento sommerso della massa terrestre dello Stato costiero e consiste nel fondo marino e nel sottosuolo della piattaforma, della scarpata e della risalita. Non comprende gli alti fondali oceanici con le loro dorsali oceaniche né il loro sottosuolo.
4. a) Ai fini della presente Convenzione, lo Stato costiero definisce l'orlo esterno del margine continentale ogni qualvolta questo si estende oltre 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, mediante:
i) una linea tracciata conformemente al numero 7 in riferimento ai punti fissi più esterni, in ciascuno dei quali lo spessore delle rocce sedimentarie sia pari ad almeno l'1% della distanza più breve tra il punto considerato e il piede della scarpata continentale; oppure
ii) una linea tracciata conformemente al numero 7 in riferimento a punti fissi situati a non più di 60 miglia marine dal piede della scarpata continentale;
b) In assenza di prova contraria, il piede della scarpata continentale coincide con il punto del massimo cambiamento di pendenza alla base della scarpata.
5. I punti fissi che definiscono la linea che indica il limite esterno della piattaforma continentale sul fondo marino, tracciata conformemente al numero 4, a), i) e ii), vengono fissati a una distanza non superiore a 350 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, oppure a una distanza non superiore a 100 miglia marine dall'isobata dei 2.500 metri, che è la linea che collega i punti dove la profondità delle acque è pari a 2.500 metri.
6. Nonostante le disposizioni del numero 5, nelle dorsali sottomarine il limite esterno della piattaforma continentale non supera la distanza di 350 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale. Il presente numero 6 non si applica alle elevazioni sottomarine che sono elementi naturali del margine continentale, quali tavolati, rialzi, duomi, banchi o speroni.
7. Lo Stato costiero definisce il limite esterno della propria piattaforma continentale, quando tale piattaforma si estende al di là di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, per mezzo di linee diritte di lunghezza non superiore a 60 miglia marine che collegano punti fissi definiti da coordinate in latitudine e longitudine.
8. Lo Stato costiero sottopone alla Commissione sui Limiti della Piattaforma Continentale, istituita conformemente all'Allegato II, dati e notizie sui limiti della propria piattaforma continentale, quando questa si estende oltre 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, sulla base di una rappresentazione geografica imparziale. La Commissione fornisce agli Stati costieri raccomandazioni sulle questioni relative alla determinazione dei limiti esterni della loro piattaforma continentale. I limiti della piattaforma, fissati da uno Stato costiero sulla base di tali raccomandazioni, sono definitivi e vincolanti.
9. Lo Stato costiero deposita presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite le carte nautiche e le informazioni pertinenti, inclusi i dati geodetici che descrivono in modo definitivo il limite esterno della sua piattaforma continentale. Il Segretario Generale dà adeguata pubblicità a tali documenti.
10. Le disposizioni del presente articolo sono senza pregiudizio per la delimitazione della piattaforma continentale tra Stati con coste opposte o adiacenti.
Art. 77. Diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale.
1. Lo Stato costiero esercita sulla piattaforma continentale diritti sovrani allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse naturali.
2. I diritti indicati al numero 1 sono esclusivi nel senso che, se lo Stato costiero non esplora la piattaforma continentale o non ne sfrutta le risorse, nessun altro può intraprendere tali attività senza il suo espresso consenso.
3. I diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non dipendono dall'occupazione effettiva o fittizia o da qualsiasi specifica proclamazione.
4. Le risorse naturali indicate nella presente Parte consistono nelle risorse minerali e altri risorse non viventi del fondo marino e del sottosuolo come pure negli organismi viventi appartenenti alle specie sedentarie, cioè organismi che, allo stadio adulto, sono immobili sul fondo o sotto il fondo, oppure sono incapaci di spostarsi se non restando in continuo contatto fisico con il fondo marino o con il suo sottosuolo.
Art. 78. Regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti, e diritti e libertà degli altri Stati.
1. I diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non pregiudicano il regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti.
2. L'esercizio dei diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non deve impedire la navigazione o produrre alcuna ingiustificata interferenza nei riguardi di essa e di altri diritti e libertà di altri Stati, sanciti dalla presente Convenzione.
Art. 79. Cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale.
1. Tutti gli Stati hanno il diritto di posare cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale, conformemente alle disposizioni del presente articolo.
2. Subordinatamente al suo diritto di adottare ragionevoli misure per l'esplorazione della piattaforma continentale, lo sfruttamento delle sue risorse naturali e la prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento causato dalle condotte, lo Stato costiero non può impedire la posa o la manutenzione di tali cavi o condotte.
3. Il percorso delle condotte posate sulla piattaforma continentale è subordinato al consenso dello Stato costiero.
4. Nessuna disposizione della presente Parte pregiudica il diritto dello Stato costiero di stabilire condizioni per i cavi e le condotte che entrano nel suo territorio o mare territoriale, né pregiudica la sua giurisdizione su cavi e condotte installate o utilizzate nel quadro dell'esplorazione della sua piattaforma continentale, o lo sfruttamento delle sue risorse, o l'impiego di isole artificiali, installazioni e strutture già sotto la sua giurisdizione.
5. In occasione della posa di cavi e condotte sottomarine, gli Stati debbono tenere dovuto conto dei cavi e delle condotte già in posizione. In particolare, non deve essere pregiudicata la possibilità di riparare quelli già esistenti.
Art. 80. Isole artificiali, installazioni e strutture sulla piattaforma continentale.
L'articolo 60 si applica, mutatis mutandis, alle isole artificiali, alle installazioni e alle strutture situate sulla piattaforma continentale.
Art. 81. Perforazioni nella piattaforma continentale.
Lo Stato costiero ha il diritto esclusivo di autorizzare e regolamentare le perforazioni nella piattaforma continentale, qualunque sia il loro scopo.
Art. 82. Pagamenti e contributi per lo sfruttamento della piattaforma continentale al di là di 200 miglia marine.
1. Lo Stato costiero effettua pagamenti o versa contributi in natura a titolo di sfruttamento delle risorse non viventi della piattaforma continentale al di là di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale.
2. I pagamenti e contributi vengono versati annualmente in relazione all'intera produzione di un sito, dopo i primi cinque anni di produzione di quel sito. Per il sesto anno la quota di pagamento o contributo sarà pari all'1% del valore o volume di produzione di quel sito. La quota aumenterà dell'1% per ogni anno successivo fino al dodicesimo anno e rimarrà del 7% da allora in poi. La produzione non comprende le risorse consumate ai fini dello sfruttamento.
3. Uno Stato in via di sviluppo, che sia importatore totale di una risorsa mineraria prodotta nella propria piattaforma continentale, è esentato da pagamenti e contributi relativamente alla produzione di tale risorsa mineraria.
4. I pagamenti e i contributi vengono corrisposti attraverso l'Autorità, che li ripartisce tra gli Stati contraenti la presente Convenzione, secondo criteri di equa suddivisione, tenendo conto degli interessi e delle necessità degli Stati in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli meno sviluppati o privi di litorale.
Art. 83. Delimitazione della piattaforma continentale tra Stati a coste opposte o adiacenti.
1. La delimitazione della piattaforma continentale tra Stati a coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base del diritto internazionale, come previsto all'articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, allo scopo di raggiungere un' equa soluzione.
2. Se non si raggiunge un accordo entro un ragionevole periodo di tempo, gli Stati interessati ricorrono alle procedure previste nella Parte XV.
3. In attesa della conclusione dell'accordo di cui al numero 1, gli Stati interessati, in uno spirito di comprensione e collaborazione, compiono ogni possibile sforzo per addivenire a intese provvisorie di natura pratica e per non compromettere o ostacolare, durante tale periodo transitorio, il raggiungimento dell'accordo finale. Tali accordi provvisori sono senza pregiudizio per la delimitazione finale.
4. Quando un accordo è in vigore tra gli Stati interessati, i problemi relativi alla delimitazione della piattaforma continentale vengono risolti conformemente alle disposizioni da esso previste.
Art. 84. Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche.
1. Alle condizioni della presente Parte, i limiti esterni della piattaforma continentale e le linee di delimitazione tracciate conformemente all'articolo 83 vengono indicati su carte nautiche a scala idonea per accertarne la posizione.
Quando sia conveniente, il tracciato di tali limiti esterni o linee di delimitazione può essere sostituito da elenchi di coordinate geografiche dei punti, specificando il datum geodetico utilizzato.
2. Lo Stato costiero dà la debita pubblicità a tali carte nautiche o elenchi di coordinate e ne deposita una copia presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite e, nel caso di carte che indichino il limite esterno della piattaforma continentale, presso il Segretario Generale dell'Autorità.
Art. 85. Scavo di gallerie.
La presente Parte non pregiudica il diritto dello Stato costiero di sfruttare il sottosuolo per mezzo di gallerie, qualunque sia la profondità delle acque sovrastanti il fondo marino.
PARTE VII
ALTO MARE
Art. 86. Ambito di applicazione della presente Parte.
Le disposizioni della presente Parte si applicano a tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato- arcipelago. Il presente articolo non limita in alcun modo le libertà di cui tutti gli Stati godono nella zona economica esclusiva, conformemente all'articolo 58.
Art. 87. Libertà dell'alto mare.
1. L'alto mare è aperto a tutti gli Stati, sia costieri sia privi di litorale. La libertà dell'alto mare viene esercitata secondo le condizioni sancite dalla presente Convenzione e da altre norme del diritto internazionale. Essa include, tra l'altro, sia per gli Stati costieri sia per gli Stati privi di litorale, le seguenti libertà:
a) libertà di navigazione;
b) libertà di sorvolo;
c) libertà di posa di cavi sottomarini e condotte, alle condizioni della Parte VI;
d) libertà di costruire isole artificiali e altre installazioni consentite dal diritto internazionale, alle condizioni della Parte VI;
e) libertà di pesca, secondo le condizioni stabilite nella sezione 2;
f) libertà di ricerca scientifica, alle condizioni delle Parti VI e XIII.
2. Tali libertà vengono esercitate da parte di tutti gli Stati, tenendo in debito conto sia gli interessi degli altri Stati che esercitano la libertà dell'alto mare, sia i diritti sanciti dalla presente Convenzione relativamente alle attività nell'Area.
Art. 88. Uso esclusivo dell'alto mare per fini pacifici.
L'alto mare deve essere usato esclusivamente per fini pacifici.
Art. 89. Illegittimità delle rivendicazioni di sovranità sull'alto mare.
Nessuno Stato può legittimamente pretendere di assoggettare alla propria sovranità alcuna parte dell'alto mare.
Art. 90. Diritto di navigazione.
Ogni Stato, sia costiero sia privo di litorale, ha il diritto di far navigare nell'alto mare navi battenti la sua bandiera.
Art. 91. Nazionalità delle navi.
1. Ogni Stato stabilisce le condizioni che regolamentano la concessione alle navi della sua nazionalità, dell'immatricolazione nel suo territorio, del diritto di battere la sua bandiera. Le navi hanno la nazionalità dello Stato di cui sono autorizzate a battere bandiera.
Fra lo Stato e la nave deve esistere un legame effettivo.
2. Ogni Stato rilascia alle navi alle quali ha concesso il diritto di battere la sua bandiera, i relativi documenti.
Art. 92. Posizione giuridica delle navi.
1. Le navi battono la bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali specificamente previsti da trattati internazionali o dalla presente Convenzione, nell'alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva.
Una nave non può cambiare bandiera durante una traversata o durante uno scalo in un porto, a meno che non si verifichi un effettivo trasferimento di proprietà o di immatricolazione.
2. Una nave che navighi sotto le bandiere di due o più Stati impiegandole secondo convenienza, non può rivendicare nessuna delle nazionalità in questione nei confronti di altri Stati, e può essere assimilata a una nave priva di nazionalità.
Art. 93. Navi che battono bandiera delle Nazioni Unite, delle sue agenzie specializzate e dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.
Gli articoli precedenti non pregiudicano la posizione delle navi adibite al servizio ufficiale delle Nazioni Unite, delle sue agenzie specializzate o dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che battono la bandiera dell'Organizzazione.
Art. 94. Obblighi dello Stato di bandiera.
1. Ogni Stato esercita efficacemente la propria giurisdizione e il proprio controllo su questioni di carattere amministrativo, tecnico e sociale sulle navi che battono la sua bandiera.
2. In particolare ogni Stato:
a) tiene un registro delle navi che contenga i nomi e le caratteristiche delle navi che battono la sua bandiera, ad esclusione di quelle che, in virtù di norme internazionali generalmente accettate, per effetto delle loro modeste dimensioni ne sono esenti; e
b) esercita la propria giurisdizione conformemente alla propria legislazione, su tutte le navi che battono la sua bandiera, e sui rispettivi comandanti, ufficiali ed equipaggi, in relazione alle questioni di ordine amministrativo, tecnico e sociale di pertinenza delle navi.
3. Ogni Stato adotta, per le navi che battono la sua bandiera, tutte le misure necessarie a salvaguardare la sicurezza in mare, con particolare riferimento a:
a) costruzione, attrezzature e navigabilità delle navi;
b) composizione, condizioni di lavoro e addestramento degli equipaggi, tenendo conto degli appropriati strumenti internazionali;
c) impiego dei segnali, buon funzionamento delle comunicazioni e prevenzione degli abbordi.
4. Tali misure includono le norme necessarie a garantire che:
a) ogni nave, prima dell'immatricolazione e dopo, a intervalli opportuni, sia ispezionata da un ispettore marittimo qualificato, e abbia a bordo le carte e le pubblicazioni nautiche, nonché la strumentazione e le apparecchiature atte a salvaguardare la sicurezza della navigazione;
b) nave sia affidata a un comandante e a ufficiali che posseggano i necessari titoli professionali, con particolare riferimento alla capacità marinaresca, alla condotta della navigazione, alle comunicazioni e all'ingegneria navale; e abbia un equipaggio adeguato, nel numero e nella specializzazione dei suoi componenti, al tipo, alle dimensioni, ai macchinari e alle apparecchiature della nave;
c) il comandante, gli ufficiali e, nella misura appropriata, i membri dell'equipaggio conoscano perfettamente e abbiano l'ordine di rispettare le pertinenti norme internazionali relative alla salvaguardia della vita umana in mare, alla prevenzione degli abbordi, alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento marino, e al buon funzionamento delle radiocomunicazioni.
5. Nell'adottare le misure di cui ai numeri 3 e 4, ogni Stato è tenuto sia ad attenersi alle norme, alle procedure e alle pratiche internazionali generalmente accettate, sia ad assumere qualsiasi iniziativa che si renda necessaria per garantirne l'osservanza.
6. Qualunque Stato che abbia fondati motivi per ritenere che su una nave non sono stati esercitati la giurisdizione e i controlli opportuni, può denunciare tali omissioni allo Stato di bandiera.
Nel ricevere la denuncia, lo Stato di bandiera apre un'inchiesta e, se vi è luogo a procedere, intraprende le azioni necessarie per sanare la situazione.
7. Ogni Stato apre un'inchiesta che sarà condotta da o davanti una o più persone debitamente qualificate, su ogni incidente in mare o di navigazione nell'alto mare, che abbia coinvolto una nave battente la sua bandiera e abbia causato la morte o lesioni gravi a cittadini di un altro Stato, oppure abbia provocato danni seri a navi o installazioni di un altro Stato o all'ambiente marino. Lo Stato di bandiera e l'altro Stato cooperano allo svolgimento di inchieste aperte da quest'ultimo su uno qualunque di tali incidenti.
Art. 95. Immunità delle navi da guerra in alto mare.
Le navi da guerra godono, nell'alto mare, della completa immunità dalla giurisdizione di qualunque Stato che non sia lo Stato di bandiera.
Art. 96. Immunità delle navi impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali.
Le navi di proprietà o al servizio di uno Stato, e da questo impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali, godono nell'alto mare dalla completa immunità della giurisdizione di qualunque Stato che non sia lo Stato di bandiera.
Art. 97. Giurisdizione penale in materia di abbordi o di qualunque altro incidente di navigazione.
1. In caso di abbordo o di qualunque altro incidente di navigazione nell'alto mare, che implichi la responsabilità penale o disciplinare del comandante della nave o di qualunque altro membro dell'equipaggio, non possono essere intraprese azioni penali o disciplinari contro tali persone, se non da parte delle autorità giurisdizionali o amministrative dello Stato di bandiera o dello Stato di cui tali persone hanno la cittadinanza.
2. In ambito disciplinare, lo Stato che ha rilasciato la patente di capitano o un'idoneità o licenza, è il solo competente, dopo aver celebrato un regolare processo, a disporre il ritiro di tali documenti, anche nel caso che il titolare non sia cittadino dello Stato che li ha rilasciati.
3. Il fermo o il sequestro della nave, anche se adottati come misure cautelari nel corso dell'istruttoria, non possono essere disposti da nessuna Autorità che non sia lo Stato di bandiera.
Art. 98. Obbligo di prestare soccorso.
1. Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri:
a) presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizione di pericolo;
b) proceda quanto più velocemente è possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto, nella misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa;
c) soccorso, in caso di abbordo, all'altra nave, al suo equipaggio e ai suoi passeggeri e, quando è possibile, comunichi all'altra nave il nome della propria e il porto presso cui essa è immatricolata, e qual è il porto più vicino presso cui farà scalo.
2. Ogni Stato costiero promuove la costituzione e il funzionamento permanente di un servizio adeguato ed efficace di ricerca e soccorso per tutelare la sicurezza marittima e aerea e, quando le circostanze lo richiedono, collabora a questo fine con gli Stati adiacenti tramite accordi regionali.
Art. 99. Divieto di trasporto degli schiavi.
Ogni Stato adotta misure efficaci per prevenire e perseguire il trasporto degli schiavi a bordo di navi autorizzate a battere la sua bandiera, e per prevenire l'uso illecito della propria bandiera a tal fine.
Uno schiavo che si rifugia a bordo di una nave, qualunque sia la sua bandiera, è libero ipso facto.
Art. 100. Obbligo di collaborazione alla repressione della pirateria.
Tutti gli Stati esercitano la massima collaborazione per reprimere la pirateria nell'alto mare o in qualunque altra area che si trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato.
Art. 101. Definizione di pirateria.
Si intende per pirateria uno qualsiasi degli atti seguenti:
a) ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni atto di rapina, commesso a fini privati dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati, e rivolti:
i) nell'alto mare, contro un'altra nave o aeromobile o contro persone o beni da essi trasportati;
ii) contro una nave o un aeromobile, oppure contro persone e beni, in un luogo che si trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato;
b) ogni atto di partecipazione volontaria alle attività di una nave o di un aeromobile, commesso nella consapevolezza di fatti tali da rendere i suddetti mezzi nave o aeromobile pirata;
c) ogni azione che sia di incitamento o di facilitazione intenzionale a commettere gli atti descritti alle lettere a) o b).
Art. 102. Atti di pirateria commessi da una nave da guerra o da una nave o da un aeromobile di Stato i cui equipaggi si siano ammutinati.
Gli atti di pirateria di cui all'articolo 101, commessi da una nave da guerra, oppure da una nave o da un aeromobile di Stato, il cui equipaggio si sia ammutinato e abbia preso il controllo della nave o dell'aeromobile, sono assimilati agli atti commessi da navi o aeromobili privati.
Art. 103. Definizione di nave o aeromobile pirata.
Una nave o un aeromobile sono considerati nave o aeromobile pirata se le persone che ne hanno il controllo intendono servirsene per commettere uno degli atti descritti all'articolo 101. Lo stesso vale se la nave o l'aeromobile sono stati impiegati per commettere uno di tali atti, fintanto che restano sotto il controllo delle persone che di essi si sono rese colpevoli.
Art. 104. Conservazione o perdita della nazionalità da parte di navi o aeromobili pirata.
Le navi e gli aeromobili possono conservare la propria nazionalità anche nel caso che abbiano commesso atti di pirateria. La conservazione o la perdita della nazionalità vengono sancite dalla legge dello Stato che ha concesso la nazionalità.
Art. 105. Sequestro di navi o aeromobili pirata.
Nell'alto mare o in qualunque altro luogo fuori della giurisdizione di qualunque Stato, ogni Stato può sequestrare una nave o aeromobile pirata o una nave o aeromobile catturati con atti di pirateria e tenuti sotto il controllo dei pirati; può arrestare le persone a bordo e requisirne i beni. Gli organi giurisdizionali dello Stato che ha disposto il sequestro hanno il potere di decidere la pena da infliggere nonché le misure da adottare nei confronti delle navi, aeromobili o beni, nel rispetto dei diritti dei terzi in buona fede.
Art. 106. Responsabilità per sequestri infondati.
Quando il sequestro di una nave o aeromobile sospettati di pirateria è stato effettuato sulla base di prove insufficienti, lo Stato che ha disposto il sequestro è responsabile, di fronte allo Stato di cui la nave o aeromobile hanno la nazionalità, di qualunque perdita o danno causato da tale sequestro.
Art. 107. Navi e aeromobili autorizzati ad effettuare sequestri per atti di pirateria.
Un sequestro per atti di pirateria può essere effettuato solo da parte di navi da guerra o aeromobili militari, oppure da altri tipi di navi o aeromobili che siano chiaramente contrassegnati e riconoscibili quali mezzi in servizio di Stato, e siano autorizzati a tali operazioni.
Art. 108. Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.
1. Tutti gli Stati cooperano alla repressione del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope commesso da navi nell'alto mare in violazione delle convenzioni internazionali.
2. Ogni Stato che abbia motivi fondati per ritenere che una nave che batte la sua bandiera sia implicata nel traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope, può richiedere la collaborazione di altri Stati nella repressione del traffico.
Art. 109. Trasmissioni non autorizzate dall'alto mare.
1. Tutti gli Stati cooperano alla repressione delle trasmissioni non autorizzate dall'alto mare.
2. Ai fini della presente Convenzione, per "trasmissioni non autorizzate" si intendono le radiotrasmissioni o le telediffusioni che avvengono da bordo di una nave o da installazioni situate nell'alto mare, destinate alla generale ricezione pubblica in violazione delle norme internazionali, fatta eccezione per la trasmissione di richieste di soccorso.
3. Chiunque sia responsabile di trasmissioni non autorizzate può essere sottoposto a procedimento giurisdizionale istruito dagli organi giudiziari:
a) dello Stato di bandiera della nave;
b) dello Stato presso cui l'installazione è registrata;
c) dello Stato di cui il responsabile è un soggetto che ne abbia la nazionalità;
d) di uno qualunque degli Stati che ricevono le trasmissioni;
e) di uno qualunque degli Stati le cui radiocomunicazioni autorizzate subiscono interferenze.
4. Nell'alto mare, uno Stato che ha giurisdizione, conformemente al precedente numero 3, può arrestare, alle condizioni dell'articolo 110, qualunque persona o nave implicata nelle trasmissioni non autorizzate e può sequestrare le apparecchiature trasmittenti.
Art. 110. Diritto di visita.
1. Salvo il caso in cui gli atti di ingerenza derivino da poteri conferiti in virtù di trattati, una nave da guerra che incrocia una nave straniera nell'alto mare non avente diritto alla completa immunità secondo il disposto degli articoli 95 e 96, non può legittimamente abbordarla, a meno che non vi siano fondati motivi per sospettare che:
a) la nave sia impegnata in atti di pirateria;
b) la nave sia impegnata nella tratta degli schiavi;
c) la nave sia impegnata in trasmissioni abusive e lo Stato di bandiera della nave da guerra goda dell'autorità di cui all'articolo 109;
d) la nave sia priva di nazionalità; oppure
e) pur battendo una bandiera straniera o rifiutando di esibire la sua bandiera, la nave abbia in effetti la stessa nazionalità della nave da guerra.
2. Nei casi di cui al numero 1, la nave da guerra può procedere con gli accertamenti necessari a verificare il diritto della nave a battere la propria bandiera. A questo fine può inviare alla nave sospettata una lancia al comando di un ufficiale.
Se dopo il controllo dei documenti i sospetti permangono, si può procedere con ulteriori indagini a bordo, che saranno svolte con ogni possibile riguardo.
3. Se i sospetti si mostrano infondati e purché la nave non abbia commesso alcun atto che li giustifichi, essa sarà indennizzata di ogni danno o perdita che possa aver subito.
4. Queste disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche agli aeromobili militari.
5. Queste disposizioni si applicano anche ad altre navi o aeromobili autorizzati, che siano chiaramente contrassegnati e identificabili come navi o aeromobili in servizio di Stato.
Art. 111. Diritto di inseguimento.
1. E' consentito l'inseguimento di una nave straniera quando le competenti autorità dello Stato costiero abbiano fondati motivi di ritenere che essa abbia violato le leggi e i regolamenti dello Stato stesso. L'inseguimento deve iniziare quando la nave straniera o una delle sue lance si trova nelle acque interne, nelle acque arcipelagiche, nel mare territoriale, oppure nella zona contigua dello Stato che mette in atto l'inseguimento, e può continuare oltre il mare territoriale o la zona contigua solo se non è stato interrotto.
Non è necessario che nel momento in cui la nave straniera che si trova nel mare territoriale o nella zona contigua riceve l'ordine di fermarsi, la nave che ha emesso l'intimazione si trovi ugualmente nel mare territoriale o nella zona contigua.
Se la nave straniera si trova nella zona contigua, quale è definita all'articolo 33, l'inseguimento può essere intrapreso solo se sono stati violati i diritti a tutela dei quali la zona è stata istituita.
2. Il diritto di inseguimento si esercita mutatis mutandis in caso di violazione, nella zona economica esclusiva o nella piattaforma continentale, incluse le zone di sicurezza circostanti le installazioni situate sulla piattaforma continentale, delle leggi e regolamenti dello Stato costiero applicabili, conformemente alla presente Convenzione, alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale, incluse le zone di sicurezza.
3. Il diritto di inseguimento cessa non appena la nave inseguita entra nel mare territoriale del proprio Stato o di un terzo Stato.
4. L'inseguimento non si considera iniziato se non dopo che la nave che insegue abbia raggiunto con ogni mezzo disponibile la certezza che la nave inseguita o una delle sue lance o altre imbarcazioni, che lavorino congiuntamente alla nave inseguita utilizzata come nave madre, si trovino all'interno del mare territoriale, della zona contigua, della zona economica esclusiva o al di sopra della piattaforma continentale.
L'inseguimento può cominciare solo dopo che l'ordine di arresto sia stato emesso con un segnale visivo o sonoro, a distanza adeguata perchè venga ricevuto dalla nave straniera.
5. Il diritto di inseguimento può essere esercitato solo da navi da guerra o da aeromobili militari, o da altre navi o aeromobili in servizio di Stato che siano chiaramente contrassegnate e identificabili come tali, e siano autorizzate a tali operazioni.
6. Quando l'inseguimento è effettuato da un aeromobile:
a) si applicano, mutatis mutandis, le stesse disposizioni di cui ai numeri da 1 a 4;
b) l'aeromobile che emette l'ordine di arresto deve esso stesso eseguire l'inseguimento fintanto che non subentrino una nave o un altro aeromobile dello Stato costiero da esso allertati, a meno che l'aeromobile non sia in grado di eseguire il fermo direttamente. Per eseguire un fermo fuori dal mare territoriale non è sufficiente che la nave sia stata semplicemente avvistata dall'aeromobile in circostanze incriminanti o sospette; è necessario che abbia ricevuto l'intimazione di fermarsi e contemporaneamente sia stata inseguita, senza interruzioni
nell'inseguimento, dallo stesso aeromobile o da altri aeromobili o navi.
7. Il rilascio di una nave che sia stata sottoposta a fermo all'interno delle zone di giurisdizione di uno Stato e sia stata scortata in un porto dello stesso Stato per essere sottoposta a inchiesta da parte delle competenti autorità, non può essere reclamato invocando il solo fatto che essa ha attraversato sotto scorta, se le circostanze lo hanno reso necessario, una parte della zona economica esclusiva o dell'alto mare.
8. Una nave che abbia ricevuto l'ordine di fermarsi o sia stata sottoposta al fermo fuori dal mare territoriale in circostanze che non giustificano l'esercizio del diritto di inseguimento, verrà indennizzata di ogni eventuale perdita o danno conseguente a tali misure.
Art. 112. Diritto di posa di condotte e cavi sottomarini.
1. Tutti gli Stati hanno il diritto di posare condotte e cavi sottomarini sul fondo dell'alto mare al di là della piattaforma continentale.
2. A tali condotte e cavi sottomarini si applica l'articolo 79, 5.
Art. 113. Rottura o danneggiamento di condotte o cavi sottomarini.
Ogni Stato adotta le leggi e i regolamenti atti a definire come reati perseguibili la rottura o il danneggiamento deliberato o imputabile a negligenza colposa, da parte di navi che battono la sua bandiera o di persone che ricadono sotto la sua giurisdizione, di condotte o cavi dell'alta tensione sottomarini, come pure di cavi telegrafici o telefonici nell'alto mare in modo che vengano interrotte o ostacolate le comunicazioni telegrafiche o telefoniche. Questa disposizione viene applicata anche nel caso di qualunque comportamento che appaia suscettibile di provocare tale rottura o danneggiamento, o che sia intenzionalmente diretto a provocarli. Non viene tuttavia applicata nel caso di rotture o danni provocati da persone che hanno agito al solo scopo legittimo di salvare se stessi o la propria nave, dopo aver adottato tutte le precauzioni necessarie ad evitare rotture o danneggiamento.
Art. 114. Rottura o danneggiamento di una condotta o cavo sottomarino da parte del proprietario di un'altra condotta o cavo sottomarino.
Ogni Stato adotta le leggi e i regolamenti atti a garantire che, qualora persone soggette alla sua giurisdizione che siano i proprietari di un cavo o di una condotta sottomarini situati nell'alto mare, nel posare o riparare quel cavo o quella condotta, provochino rotture o danni a un altro cavo o condotta, esse sopportino il costo delle riparazioni.
Art. 115. Indennizzo per perdite subite nell'evitare il danneggiamento di condotte o cavi sottomarini.
Ogni Stato adotta le leggi e i regolamenti atti a garantire che il proprietario di una nave, che possa dimostrare di aver subito la perdita di un'ancora, di una rete o di qualunque altra attrezzatura di pesca al fine di evitare danni a una condotta o cavo sottomarino, sia indennizzato dal proprietario di essi, a condizione che il proprietario della nave abbia adottato ogni ragionevole misura di precauzione.
SEZIONE 2
CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE DELL'ALTO MARE
Art. 116. Diritto di pesca nell'alto mare.
Tutti gli Stati hanno diritto che i soggetti aventi la loro nazionalità esercitano la pesca nell'alto mare, subordinatamente:
a) ai loro obblighi convenzionali;
b) ai diritti e obblighi nonché agli interessi degli Stati costieri previsti, tra l'altro, all'articolo 63, 2, e agli articoli da 64 a 67; e
c) alle disposizioni della presente sezione.
Art. 117. Obblighi degli Stati nei confronti dei soggetti che ne hanno la nazionalità di adottare misure di conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare.
Tutti gli Stati hanno l'obbligo di adottare misure nei confronti dei soggetti che ne hanno la nazionalità necessarie per assicurare la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare, o di collaborare a tal fine con altri Stati.
Art. 118. Cooperazione degli Stati alla conservazione e gestione delle risorse biologiche.
Gli Stati cooperano alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche dell'alto mare. Gli Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalità sfruttano le stesse risorse biologiche oppure risorse diverse nella stessa area, debbono negoziare fra loro al fine di adottare le misure necessarie alla conservazione di tali risorse. A tale scopo collaborano all'istituzione di organizzazioni regionali o subregionali per la pesca.
Art. 119. Conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare.
1. Nel determinare le quote consentite di pesca e nell'adottare altre misure per la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare, gli Stati:
a) adottano misure, sulla base della più attendibile documentazione scientifica in loro possesso, per conservare o ristabilire il popolamento delle specie pescate a livelli che ne assicurino la resa massima alla luce dei pertinenti fattori economici e ambientali, ivi incluse le particolari esigenze degli Stati in via di sviluppo, tenendo anche conto dei metodi di pesca, dell'interdipendenza dei banchi e di ogni altro requisito minimo internazionale generalmente raccomandato a livello subregionale, regionale o mondiale;
b) prendono in considerazione gli effetti di tali misure sulle specie associate alle specie pescate o da esse dipendenti, al fine di conservarne o ristabilirne il popolamento a un livello tale che la loro riproduzione non rischi di essere compromessa.
2. La documentazione scientifica disponibile, le statistiche relative al pescato e all'attività di pesca, e gli altri dati concernenti la conservazione dei banchi di pesce debbono essere diffusi e scambiati con regolarità attraverso le competenti organizzazioni internazionali in ambito subregionale, regionale o mondiale, quando sia opportuno e con la partecipazione di tutti gli Stati interessati.
3. Gli Stati interessati vigilano che le misure di conservazione e la loro applicazione non comportino discriminazioni di diritto o di fatto nei confronti dei pescatori di un qualunque Stato.
Art. 120. Mammiferi marini.
L'articolo 65 si applica anche alla conservazione e alla gestione dei mammiferi marini nell'alto mare.
PARTE VIII
REGIME GIURIDICO DELLE ISOLE
Art. 121. Regime giuridico delle isole.
1. Un'isola è un distesa naturale di terra circondata dalle acque, che rimane al di sopra del livello del mare ad alta marea.
2. Fatta eccezione per il disposto del numero 3, il mare territoriale, la zona contigua, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale di un'isola vengono determinate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione relative ad altri territori terrestri.
3. Gli scogli che non si prestano all'insediamento umano né hanno una vita economica autonoma non possono possedere né la zona economica esclusiva né la piattaforma continentale.
PARTE IX
MARI CHIUSI O SEMICHIUSI
Art. 122. Definizione.
Ai fini della presente Convenzione si intende per "mare chiuso o semichiuso" un golfo, un bacino o un mare circondato da due o più Stati e comunicante con un altro mare o con un oceano per mezzo di un passaggio stretto, o costituito, interamente o principalmente, dai mari territoriali e dalle zone economiche esclusive di due o più Stati costieri.
Art. 123. Cooperazione tra Stati costieri di mari chiusi o semichiusi.
Gli Stati costieri di un mare chiuso o semichiuso dovrebbero cooperare fra loro nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente Convenzione. A tal fine essi si impegnano, direttamente o per mezzo di una organizzazione regionale appropriata, a:
a) coordinare la gestione, la conservazione, l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse biologiche del mare;
b) coordinare l'esercizio dei loro diritti e l'adempimento dei loro obblighi relativi alla protezione ed alla preservazione dell'ambiente marino;
c) le loro politiche di ricerca scientifica ed intraprendere, se del caso, dei programmi comuni di ricerca scientifica nella zona considerata;
d) invitare, se del caso, altri Stati o organizzazioni internazionali interessati a cooperare con loro all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
PARTE X
DIRITTO DI ACCESSO AL MARE E DAL MARE DEGLI
STATI PRIVI DI LITORALE E LIBERTA' DI TRANSITO
Art. 124. Uso dei termini.
1. Ai fini della presente Convenzione:
a) per "Stato privo di litorale" si intende uno Stato che non ha coste marine;
b) per "Stato di transito" si intende uno Stato, abbia esso o meno una costa marina, situato fra uno Stato privo di litorale ed il mare, attraverso il cui territorio deve passare il traffico in transito;
c) per "Traffico in transito" si intende il transito di persone, bagagli, beni e mezzi di trasporto attraverso il territorio di uno o più Stati di transito, quando il passaggio attraverso tale territorio, con o senza trasbordo, immagazzinaggio, scarico parziale o cambio delle modalità di trasporto, costituisce soltanto una parte del viaggio completo che inizia o termina nell'ambito del territorio dello Stato privo di litorale;
d) per "mezzi di trasporto" si intende:
i) il materiale ferroviario rotabile, i mezzi per la navigazione in mare, nei laghi o nei fiumi ed i veicoli stradali;
ii) nel caso in cui ciò sia richiesto dalle condizioni locali, i portatori e gli animali da soma.
2. Gli Stati privi di litorale e gli Stati di transito possono, con accordo fra loro, includere nell'ambito dei mezzi di trasporto gli oleodotti, i gasdotti ed altri sistemi di trasporto diversi da quelli indicati nel numero 1.
Art. 125. Diritto di accesso al mare e dal mare e libertà di transito.
1. Gli Stati privi di litorale hanno il diritto di accesso al mare e dal mare per esercitare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione, inclusi quelli relativi alla libertà dell'alto mare ed al patrimonio comune dell'umanità. A tal fine, gli Stati privi di litorale godono del diritto di transito attraverso il territorio degli Stati di transito mediante ogni mezzo di trasporto.
2. Le condizioni e modalità per l'esercizio della libertà di transito sono concordate fra gli Stati privi di litorale e gli Stati di transito interessati, mediante accordi bilaterali, sub-regionali o regionali.
3. Gli Stati di transito, nell'esercizio della loro piena sovranità sul loro territorio, hanno il diritto di adottare ogni misura necessaria ad assicurare che i diritti e le agevolazioni disciplinati nella presente Parte a favore degli Stati privi di litorale non siano tali da compromettere i loro legittimi interessi.
Art. 126. Inapplicabilità della clausola della nazione più favorita.
Alle disposizioni della presente Convenzione, così come agli accordi speciali riguardanti l'esercizio del diritto di accesso al mare e dal mare, che stabiliscono diritti ed agevolazioni, in funzione della particolare posizione geografica degli Stati privi di litorale, non si applica la clausola della nazione più favorita.
Art. 127. Diritti doganali, tasse ed altre spese.
1. Il traffico in transito non è soggetto ad alcun diritto doganale, tassa od altre spese, ad eccezione di quelli imposti per servizi specifici resi in relazione a tale traffico.
2. I mezzi di trasporto in transito e le altre strutture messe a disposizione degli Stati privi di litorale e da essi utilizzate non sono soggette a tasse o spese maggiori di quelle imposte per l'utilizzazione dei mezzi di trasporto degli Stati di transito.
Art. 128. Zone franche ed altre strutture doganali.
Al fine di facilitare il traffico in transito, possono essere previste delle zone franche o delle altre strutture doganali nei porti di entrata e di uscita negli Stati di transito, mediante accordi fra questi Stati e gli Stati privi di litorale.
Art. 129. Collaborazione nella costruzione e nel miglioramento dei mezzi di trasporto.
Quando negli Stati di transito non vi sono mezzi di trasporto tali da dare attuazione alla libertà di transito, o quando i mezzi esistenti, incluse le attrezzature e le installazioni portuali, sono inadeguati sotto un qualsiasi aspetto, gli Stati di transito e gli Stati privi di litorale interessati possono cooperare per la loro costruzione o miglioramento.
Art. 130. Misure per evitare od eliminare ritardi o altre difficoltà di carattere tecnico nel traffico in transito.
1. Gli Stati di transito adottano tutte le misure appropriate per evitare ritardi o altre difficoltà di carattere tecnico per il traffico in transito.
2. Qualora si verificassero tali ritardi o difficoltà, le autorità competenti degli Stati di transito e degli Stati privi di litorale interessati coopereranno per la loro tempestiva eliminazione.
Art. 131. Uguaglianza di trattamento nei porti marittimi.
Le navi battenti la bandiera di Stati privi di litorale godono nei porti marittimi di un trattamento uguale a quello accordato alle altre navi straniere.
Art. 132. Concessione di più ampie agevolazioni di transito.
La presente Convenzione non comporta in alcun caso l'eliminazione delle facilitazioni di transito che sono più ampie di quelle dalla stessa previste e che sono state concordate fra gli Stati contraenti della presente Convenzione o sono state concesse da uno Stato contraente. La presente Convenzione non preclude inoltre la concessione di più ampie agevolazioni di transito per il futuro.
PARTE XI
L'AREA
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 133. Uso dei termini.
Ai fini della presente Parte:
a) per "risorse" si intendono tutte le risorse minerali solide, liquide o gassose in situ che si trovano nell'Area sui fondi marini o nel loro sottosuolo, compresi i noduli polimetallici;
b) le risorse, una volta estratte dall'Area, sono denominate "minerali".
Art. 134. Ambito di applicazione della presente Parte.
1. La presente Parte si applica all'Area.
2. Le attività condotte nell'Area sono regolate dalle disposizioni della presente Parte.
3. Il deposito delle carte o degli elenchi di coordinate geografiche che indicano i limiti di cui all'articolo 1, 1, 1, così come la pubblicità da dare loro sono regolati dalla Parte VI.
4. Nessuna disposizione del presente articolo incide sulla determinazione del limite esterno della piattaforma continentale conformemente alla Parte VI o sulla validità degli accordi relativi alla delimitazione fra Stati le cui coste siano opposte od adiacenti.
Art. 135. Regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti.
Né la presente Parte né i diritti accordati od esercitati in virtù di essa incidono sul regime giuridico delle acque sovrastanti l'Area o sul regime dello spazio aereo situato sopra quelle acque.
SEZIONE 2
PRINCIPI RIGUARDANTI L'AREA
Art. 136. Patrimonio comune dell'umanità.
L'Area e le sue risorse sono patrimonio comune dell'umanità.
Art. 137. Regime giuridico dell'Area e delle sue risorse.
1. Nessuno Stato può rivendicare od esercitare la sovranità o dei diritti sovrani su una qualsiasi parte dell'Area o sulle sue risorse; nessuno Stato o persona fisica o giuridica può appropriarsi di una qualsiasi parte dell'Area o delle sue risorse. Non può essere riconosciuta alcuna rivendicazione od esercizio di sovranità o di diritti sovrani, né alcun atto di appropriazione.
2. Tutti i diritti sulle risorse dell'Area sono conferiti a tutta l'umanità, per conto della quale agisce l'Autorità. Queste risorse sono inalienabili. I minerali estratti dall'Area, comunque, possono essere alienati soltanto conformemente alla presente Parte ed alle norme, ai regolamenti ed alle procedure emanati dall'Autorità.
3. Nessuno Stato o persona fisica o giuridica può rivendicare, acquisire od esercitare diritti sui minerali estratti dall'Area se non conformemente alla presente Parte. Diversamente, non può essere riconosciuta alcuna rivendicazione, acquisizione o esercizio di tali diritti.
Art. 138. Condotta generale degli Stati con riferimento all'Area.
La condotta generale degli Stati, con riferimento all'Area, deve essere conforme alle disposizioni della presente Parte, ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite ed alle altre norme del diritto internazionale nell'interesse di mantenere la pace e la sicurezza e di promuovere la cooperazione internazionale e la mutua comprensione.
Art. 139. Obbligo di assicurare il rispetto e responsabilità per danni.
1. Gli Stati contraenti hanno l'obbligo di assicurare che le attività nell'Area siano condotte conformemente alla presente Parte, sia se tali attività sono condotte dagli Stati contraenti, o da imprese statali o da persone fisiche o giuridiche che posseggono la nazionalità degli Stati contraenti, o sono effettivamente controllate da questi o da soggetti aventi la loro nazionalità. Lo stesso obbligo incombe sulle organizzazioni internazionali per le attività condotte da tali organizzazioni nell'Area.
2. Senza pregiudizio per le norme del diritto internazionale e per l'articolo 22 dell'Allegato III, il danno causato dall'inadempimento di uno Stato contraente o di una organizzazione internazionale rispetto agli obblighi di cui alla presente Parte determina la responsabilità; gli Stati contraenti o le organizzazioni internazionali che agiscono insieme sono responsabili solidalmente. Uno Stato contraente non è comunque responsabile dei danni derivanti da un qualsiasi inadempimento nell'attuazione della presente Parte ad opera di una persona da esso patrocinata ai sensi dell' articolo 153, 2, b), se lo Stato contraente ha adottato tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare l'effettivo rispetto ai sensi dell'articolo 153, 4, e dell'articolo 4, 4, dell'Allegato III.
3. Gli Stati contraenti che sono membri di organizzazioni internazionali adottano misure appropriate per assicurare l'applicazione del presente articolo con riferimento a tali organizzazioni.
Art. 140. Beneficio dell'umanità.
1. Le attività nell'Area, come specificamente previsto dalla presente Parte, sono condotte a beneficio di tutta l'umanità, indipendentemente dalla situazione geografica degli Stati, siano essi dotati o privi di litorale, tenuto conto particolarmente degli interessi e delle necessità degli Stati in via di sviluppo e dei popoli che non hanno conseguito la piena indipendenza od un altro regime di autogoverno riconosciuto dalle Nazioni Unite conformemente alla risoluzione 1514 (XV) ed alle altre pertinenti risoluzioni dell'Assemblea generale.
2. L'Autorità assicura l'equa ripartizione dei vantaggi finanziari e degli altri vantaggi economici derivanti dalle attività nell'Area, mediante ogni meccanismo appropriato, su una base non discriminatoria, conformemente all'articolo 160, 2, f) i).
Art. 141. Utilizzazione dell'Area esclusivamente a scopi pacifici.
L'Area è aperta all'utilizzazione esclusivamente a scopi pacifici da parte di tutti gli Stati, sia che si tratti di Stati dotati o privi di litorale, senza discriminazioni e senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente Parte.
Art. 142. Diritti e interessi legittimi degli Stati costieri.
1. Nel caso di giacimenti di risorse dell'Area che si estendono al di là dei limiti della giurisdizione nazionale, le attività nell'Area sono condotte tenendo in debito conto i diritti e gli interessi legittimi dello Stato costiero al di là della cui giurisdizione si estendono detti giacimenti.
2. Si stabiliscono delle consultazioni con lo Stato interessato, incluso un sistema di comunicazioni preventive, al fine di evitare la lesione di tali diritti ed interessi. Nel caso in cui alcune attività nell'Area possano comportare lo sfruttamento di risorse giacenti entro i limiti della giurisdizione nazionale, è richiesto il consenso preventivo dello Stato costiero interessato.
3. Né questa Parte né i diritti accordati o esercitati in virtù di essa pregiudicano i diritti degli Stati costieri di adottare le misure, compatibili con le disposizioni pertinenti contenute nella Parte XII, che si rendano necessarie per prevenire, attenuare o eliminare un pericolo grave e imminente alle loro coste, o ad interessi connessi, imputabili ad inquinamento o a minaccia di inquinamento, o ad altri fatti rischiosi conseguenti o causati da attività nell'Area.
Art. 143. Ricerca scientifica marina.
1. La ricerca scientifica marina nell'Area è condotta per scopi esclusivamente pacifici e nell'interesse dell'intero genere umano, conformemente alla Parte XIII.
2. L'Autorità può effettuare attività di ricerca scientifica marina concernenti l'Area e le risorse in essa esistenti e può stipulare contratti a tale scopo. L'Autorità promuove e favorisce lo svolgimento di ricerche scientifiche marine nell'Area e coordina e diffonde i risultati di tali ricerche ed analisi quando disponibili.
3. Gli Stati contraenti possono effettuare ricerche scientifiche marine nell'Area. Essi favoriscono la cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica marina nell'Area:
a) attraverso la partecipazione a programmi internazionali ed incoraggiando la cooperazione in materia di ricerche scientifiche marine effettuate dal personale di differenti paesi e da quello dell'Autorità;
b) assicurando che, per tramite dell'Autorità o di altre organizzazioni internazionali, vengano elaborati programmi appropriati a beneficio degli Stati in via di sviluppo e degli Stati tecnologicamente meno avanzati, allo scopo di:
i) rinforzare il loro potenziale di ricerca;
ii) formare il loro personale e quello dell'Autorità alle tecniche ed alle applicazioni della ricerca;
iii) favorire l'impiego del loro personale qualificato per le ricerche condotte nell'Area;
c) diffondendo efficacemente i risultati delle ricerche e delle analisi, quando disponibili, attraverso l'Autorità o altri canali internazionali, quando necessario.
Art. 144. Trasferimento di tecnologia.
1. Conformemente alla presente Convenzione l'Autorità adotta misure dirette a:
a) acquisire la tecnologia e le conoscenze scientifiche relative alle attività condotte nell' Area;
b) favorire e promuovere il trasferimento agli Stati in via di sviluppo di tale tecnologia e conoscenza scientifica affinché tutti gli Stati contraenti possano trarne beneficio.
2. A questo scopo, l'Autorità e gli Stati contraenti cooperano per promuovere il trasferimento della tecnologia e delle conoscenze scientifiche relative alle attività condotte nell'Area, in modo che l'Impresa e tutti gli Stati contraenti possano trarne beneficio. In particolare, essi adottano e promuovono:
a) programmi per il trasferimento all'Impresa e agli Stati in via di sviluppo della tecnologia relativa alle attività condotte nell'Area, prevedendo, tra l'altro, per l'Impresa e gli Stati in via di sviluppo delle agevolazioni per l'acquisto della tecnologia specifica, secondo modalità e a condizioni eque e ragionevoli;
b) misure dirette ad assicurare l'avanzamento della tecnologia dell'Impresa e della tecnologia nazionale degli Stati in via di sviluppo, in particolare fornendo al personale dell'Impresa e degli Stati in via di sviluppo l'opportunità di ricevere una formazione sulla scienza e tecnologia marine e di partecipare pienamente alle attività dell'Area.
Art. 145. Protezione dell'ambiente marino.
Per quanto concerne le attività condotte nell'Area, devono essere adottate, conformemente alla presente Convenzione, le misure necessarie ad assicurare efficacemente la protezione dell'ambiente marino dagli effetti nocivi che potrebbero derivare da dette attività. A tale scopo l'Autorità adotta norme, regolamenti e procedure appropriate tendenti, tra l'altro, a:
a), ridurre e controllare l'inquinamento e gli altri rischi cui è sottoposto l'ambiente marino, ivi compreso il litorale, nonché ogni interferenza nell'equilibrio ecologico dell'ambiente marino, dedicando una particolare attenzione alla esigenza di proteggere tale ambiente dagli effetti nocivi derivanti da attività quali la trivellazione, il dragaggio, lo scavo, l'eliminazione dei rifiuti, la costruzione e l'attivazione o la manutenzione di installazioni, di oleodotti e di altre strutture collegate a dette attività;
b) proteggere e conservare le risorse naturali dell'Area e prevenire i danni alla flora e alla fauna dell'ambiente marino.
Art. 146. Protezione della vita umana.
Per quanto concerne le attività condotte nell'Area, devono essere adottate le misure necessarie per assicurare efficacemente la protezione della vita umana. A tale scopo l'Autorità adotta norme, regolamenti e procedure appropriati per integrare diritto internazionale esistente come codificato nei trattati nella specifica materia.
Art. 147. Compatibilità delle attività condotte nell'Area e delle altre attività esercitate nell'ambiente marino.
1. Le attività nell'Area sono condotte tenendo ragionevolmente conto delle altre attività esercitate nell'ambiente marino.
2. Le seguenti condizioni si applicano alle installazioni utilizzate per svolgere attività nell'Area:
a) installazioni non devono essere montate, poste in opera e rimosse se non conformemente alla presente Parte e secondo le norme, i regolamenti e le procedure emanate dall'Autorità. Vanno opportunamente resi noti il montaggio, la posa in opera e la rimozione delle installazioni e deve essere assicurata l'esistenza di sistemi permanenti per segnalarne la presenza;
b) tali installazioni non possono essere poste in opera là dove potrebbero intralciare vie di traffico riconosciute, essenziali per la navigazione internazionale o in zone in cui viene praticata una attività intensiva di pesca;
c) tali installazioni devono essere circondate da zone di sicurezza convenientemente segnalate per garantire la sicurezza delle installazioni stesse e della navigazione. La configurazione e la localizzazione di dette zone di sicurezza è determinata in maniera tale da creare una fascia che impedisce il lecito accesso delle navi in particolari aree marine o la navigazione su rotte internazionali;
d) tali installazioni devono essere utilizzate esclusivamente a scopi pacifici;
e) tali installazioni non hanno lo status di isole. Esse non possiedono un mare territoriale proprio e la loro presenza non incide sulla delimitazione del mare territoriale, della zona economica esclusiva o della piattaforma continentale.
3. Le altre attività esercitate nell'ambiente marino sono condotte tenendo ragionevolmente conto delle attività svolte nell'Area.
Art. 148. Partecipazione degli Stati in via di sviluppo alle attività condotte nell'Area.
L'effettiva partecipazione degli Stati in via di sviluppo alle attività condotte nell'Area è favorita, come prevede espressamente la presente Parte, tenendo nel dovuto conto gli interessi e le necessità specifiche di detti Stati, e in particolare i bisogni peculiari di quelli tra loro che sono senza litorale o geograficamente svantaggiati, e devono superare gli ostacoli che derivano dalla loro posizione sfavorevole, ivi compresa la condizione di trovarsi lontani dall'Area e la difficoltà di accesso e rientro da essa.
Art. 149. Reperti archeologici e storici.
Tutti i reperti di natura archeologica e storica rinvenuti nell'Area vanno conservati o ceduti nell'interesse di tutta l'umanità, tenendo in particolare conto i diritti preferenziali dello Stato o della regione d'origine, o dello Stato cui per origini culturali si riferiscono, o dello Stato di origine storica e archeologica.
SEZIONE 3
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'AREA
Art. 150. Politiche relative alle attività condotte nell'Area.
Le attività svolte nell'Area, così come espressamente previsto dalla presente Parte, vanno condotte in maniera da favorire un sano sviluppo dell'economia mondiale ed un'espansione equilibrata del commercio internazionale, e da promuovere la cooperazione internazionale per uno sviluppo generale di tutti i paesi, specialmente degli Stati in via di sviluppo, ed allo scopo di assicurare:
a) la valorizzazione delle risorse dell'Area;
b) una gestione metodica, sicura e razionale delle risorse dell'Area, in particolare sorvegliando che le attività condotte nell'Area si svolgano in modo efficiente ed evitando ogni sperpero, in conformità a sani principi di conservazione;
c) l'espansione delle possibilità di partecipare a dette attività, in particolare in maniera compatibile con gli articoli 144 e 148;
d) la partecipazione dell'Autorità ai proventi e il trasferimento della tecnologia all'Impresa e agli Stati in via di sviluppo, come disposto dalla presente Convenzione;
e) una maggiore disponibilità dei minerali provenienti dall'Area, per quanto necessaria considerando le quantità degli stessi minerali provenienti da altre fonti, per assicurare una offerta ai consumatori di tali minerali;
f) promozione, per i minerali provenienti dall'Area come per i minerali provenienti da altre fonti, di prezzi giusti e stabili, remunerativi per i produttori ed equi per i consumatori, e la ricerca di un equilibrio a lungo termine tra l'offerta e la domanda;
g) l'aumento per tutti gli Stati contraenti, indipendentemente dal loro sistema sociale ed economico o dalla loro posizione geografica, dell'opportunità di partecipare allo sfruttamento delle risorse dell'Area e la prevenzione della monopolizzazione delle attività condotte nell'Area;
h) protezione degli Stati in via di sviluppo dagli effetti sfavorevoli che potrebbero avere sulle loro economie o sui loro guadagni di esportazione una riduzione del prezzo di un minerale che figura fra quelli estratti nell'Area, ovvero una riduzione del volume di esportazione di tale minerale, nella misura in cui tali riduzioni siano dovute ad attività condotte nell'Area, secondo quanto previsto dall'articolo 151;
i) la valorizzazione del patrimonio comune nell'interesse di tutta l'umanità; e
j) di accesso ai mercati, per l'importazione dei minerali provenienti dalla risorse dell'Area e per l'importazione dei prodotti di base derivati da tali minerali, che non siano più favorevoli delle condizioni più vantaggiose applicate alle importazioni di prodotti provenienti da altre fonti.
Art. 151. Politiche in materia di produzione.
1. a) Senza pregiudizio per gli obiettivi enunciati nell'articolo 150 e in vista dell'applicazione della lettera h) di detto articolo, l'Autorità, agendo da intermediario di istanze esistenti o, se necessario, nel quadro di nuove trattative o accordi con la partecipazione di tutte le parti interessate, comprese quelle produttrici e consumatrici, adotta le misure necessarie a favorire la crescita, l'efficace funzionamento e la stabilità dei mercati per i prodotti di base derivati dai minerali estratti dall'Area, a prezzi remunerativi per i produttori ed equi per i consumatori. Tutti gli Stati contraenti cooperano a questo scopo.
b) L'Autorità ha diritto di prendere parte a qualsiasi conferenza sui prodotti relativa a tali prodotti di base, e a cui partecipano tutte le parti interessate, ivi compresi i produttori e i consumatori. L'Autorità ha diritto di divenire parte di qualsiasi convenzione o accordo nato in conseguenza di dette conferenze. La partecipazione dell'Autorità ad ogni organo istituito in base a tali convenzioni o accordi, avviene con riferimento alla produzione nell'Area e in accordo con le norme di tale organo.
c) L'Autorità si fa carico degli obblighi che incorrono su di essa in virtù delle convenzioni o accordi cui si riferisce questo paragrafo, in maniera tale da assicurare l'applicazione uniforme e non discriminatoria con riferimento alla totalità della produzione dei minerali in questione nell'Area. Così facendo, l'Autorità agisce in maniera compatibile con le clausole dei contratti in vigore e con le disposizioni dei piani di lavoro approvati dall'Impresa.
2. a) Nel periodo interinale definito al numero 3, la produzione commerciale non può iniziare a fronte di un piano di lavoro approvato finché l'operatore non abbia richiesto e ottenuto dall'Autorità l'autorizzazione di produzione. Tale autorizzazione alla produzione non può essere domandata o rilasciata più di cinque anni prima della data prevista per l'avvio della produzione commerciale in virtù del piano di lavoro, a meno che l'Autorità non prescriva un altro periodo nelle sue norme, regolamenti e procedure, con specifico riguardo alla natura e al calendario di esecuzione dei progetti.
b) Nella propria richiesta di autorizzazione, l'operatore indica la quantità annuale di nichel che prevede di estrarre a fronte del piano di lavoro approvato. La richiesta comprende un preventivo di spese che saranno affrontate dall'operatore non appena ricevuta l'autorizzazione, spese che sono state ragionevolmente valutate per consentirgli l'avvio della produzione commerciale alla data prevista.
c) fini dell'applicazione delle lettere a) e b) l'Autorità adotta norme di attuazione conformemente all'articolo 17 dell'Allegato III.
d) L'Autorità rilascia una autorizzazione di produzione per la quantità specificata nella richiesta, a meno che la somma di tale quantità e delle quantità già autorizzate non superi, per un anno qualsiasi di produzione compreso nel periodo interinale, il tetto massimo di produzione di nichel calcolato conformemente ai disposti del numero 4 per l'anno in cui l'autorizzazione è stata concessa.
e) volta rilasciate, l'autorizzazione di produzione e la domanda approvata diventano parte integrante del piano di lavoro approvato.
f) la richiesta di autorizzazione di produzione presentata dall'operatore viene respinta ai sensi della lettera d), egli può in ogni momento ripresentare domanda all'Autorità.
3. Il periodo interinale inizia cinque anni prima del primo gennaio dell'anno previsto per l'avvio della prima produzione commerciale a fronte di un piano di lavoro approvato. Se l'avvio di tale produzione commerciale viene ritardato di un anno rispetto a quello originariamente previsto, l'inizio del periodo interinale e il tetto massimo di produzione inizialmente calcolato vengono corretti di conseguenza. Il periodo interinale ha termine allo scadere del venticinquesimo anno ovvero alla fine della Conferenza di revisione di cui all'articolo 155 ovvero in coincidenza con l'entrata in vigore di nuove convenzioni e accordi di cui al numero 1, a seconda di quale di tali eventi si verifica per primo. Se tali convenzioni o accordi decadono e diventano inefficaci per una qualsiasi ragione, l'Autorità avoca a sè per il resto del periodo interinale i poteri previsti nel presente articolo.
4. a) Il tetto massimo di produzione fissato per ogni anno del periodo interinale è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
i) la differenza tra il valore desumibile dal diagramma di andamento del consumo del nichel nell'anno precedente l'avvio della prima produzione commerciale e il valore desumibile dal diagramma riferito all'anno precedente all'inizio del periodo interinale, valori calcolati conformemente a quanto esposto alla lettera b);
ii) il sessanta per cento della differenza fra il valore desumibile dal diagramma di andamento del consumo del nichel nell'anno per cui è stata richiesta l'autorizzazione di produzione e il valore così desumibile dal diagramma riferito all'anno precedente all'anno di avvio della prima produzione commerciale, valori calcolati conformemente a quanto esposto alla lettera b).
b) fini della lettera a):
i) i valori del diagramma di andamento usato per calcolare il tetto massimo della produzione di nichel sono i valori annuali del consumo di nichel letti su un diagramma di andamento stabilito nel corso dell'anno in cui è stata rilasciata l'autorizzazione di produzione. Il diagramma di andamento si ricava per interpolazione lineare dei logaritmi dei dati sul consumo effettivo annuale di nichel nell'arco di tempo degli ultimi 15 anni per i quali si dispone di dati: si assume il tempo come variabile indipendente. Questo diagramma di andamento costituisce la curva di tendenza iniziale;
ii) se il tasso annuale di incremento indicato dal diagramma di andamento è inferiore al 3%, per determinare le quantità definite alla lettera a) si assume al posto di tale diagramma un altro diagramma costruito come segue: esso deve intersecare la curva di tendenza iniziale nel punto che rappresenta il valore del consumo del primo anno del periodo di 15 anni considerato e la sua pendenza corrisponde ad un incremento annuale pari al 3%.
Comunque, il tetto massimo di produzione fissato per un anno qualsiasi del periodo interinale non può in alcun caso superare la differenza tra il valore ricavato dal diagramma di andamento iniziale per l'anno considerato e il valore del diagramma considerato per l'anno che precede l'inizio del periodo interinale.
5. L'Autorità riserva all'Impresa per la sua produzione iniziale una quantità di 38.000 tonnellate metriche di nichel sulla quantità fissata come tetto massimo di produzione conformemente al numero 4.
6. a) L'operatore, nel corso di un anno qualsiasi, può produrre meno della produzione annuale di minerali ricavata di noduli polimetallici indicata nella sua autorizzazione di produzione o superare tale produzione dell'8% al massimo, con l'avvertenza che il totale complessivo della sua produzione non oltrepassi quella indicata in detta autorizzazione. Ogni eccedenza annua compresa tra l'8% e il 20% oppure qualsiasi eccedenza in qualsiasi anno che segue i due anni consecutivi nel corso dei quali la produzione fissata è già stata superata costituisce oggetto di negoziazione con l'Autorità, la quale può esigere dall'operatore che esso richieda un'autorizzazione di produzione supplementare.
b) L'Autorità prende in esame le richieste di autorizzazione alla produzione supplementare soltanto dopo che ha deliberato su tutte le richieste pendenti di autorizzazione di produzione e dopo aver preso debitamente in considerazione l'eventualità di altre richieste. Il principio che guida l'Autorità a tale proposito è quello di non superare, durante un anno qualsiasi del periodo interinale, la produzione totale autorizzata ai sensi della formula di limitazione della produzione. L'Autorità non autorizza per nessun piano di lavoro la produzione di una quantità superiore a 46.500 tonnellate metriche di nichel per ogni anno.
7. La produzione di altri metalli, come il rame, il cobalto e il manganese, di derivazione dai noduli polimetallici estratti in base ad una autorizzazione di produzione non dovrebbe superare il livello che avrebbe raggiunto se l'operatore avesse prodotto, a partire da detti noduli, la quantità massima di nichel calcolato conformemente al presente articolo. L'Autorità adotta, conformemente all'articolo 17 dell'Allegato III, norme, regolamenti e procedure inerenti all'applicazione del presente numero.
8. Vengono applicati all'esplorazione ed allo sfruttamento dei minerali dell'Area i diritti e gli obblighi relativi alle pratiche economiche sleali che sono previsti nel quadro degli accordi commerciali multilaterali pertinenti. Per la composizione delle controversie derivanti dalla presente disposizione, gli Stati contraenti che sono parte in detti accordi commerciali multilaterali possono ricorrere alle procedure di soluzione delle controversie previste da tali accordi.
9. L'Autorità ha il potere di limitare il livello della produzione di minerali nell'Area, diversi dai minerali estratti da noduli polimetallici, secondo le condizioni e i metodi che ritiene appropriati, adottando regolamenti in conformità all'articolo 161, 8.
10. Su raccomandazione del Consiglio, sulla base del parere della Commissione di pianificazione economica, l'Assemblea istituisce un sistema di compensazione o prevede altre misure di assistenza tendenti ad agevolare l'equilibrio economico, non esclusa la cooperazione con le istituzioni specializzate e altre organizzazioni internazionali, per venire in aiuto agli Stati in via di sviluppo la cui economia e i cui introiti da esportazione risentono in maniera grave degli effetti sfavorevoli di una diminuzione del prezzo di un minerale che figura tra quelli estratti nell'Area ovvero di una riduzione del volume delle proprie esportazioni concernenti quel minerale, nel limite in cui la diminuzione o la riduzione è dovuta ad attività condotte nell'Area. Su richiesta, l'Autorità intraprende studi sui problemi degli Stati che rischiano di essere più seriamente colpiti, al fine di ridurre al minimo le loro difficoltà e di aiutarli ad assestare la loro economia.
Art. 152. Esercizio dei poteri e delle funzioni da parte dell'Autorità.
1. L'Autorità evita discriminazioni nell'esercizio di propri poteri e funzioni, soprattutto quando si tratta di offrire la possibilità di svolgere attività nell'Area.
2. Purtuttavia, essa può accordare, ai sensi delle disposizioni espresse della presente Parte, una attenzione particolare agli Stati in via di sviluppo e in special modo a quelli tra essi privi di litorale o geograficamente svantaggiati.
Art. 153. Sistema di esplorazione e di sfruttamento.
1. Le attività nell'Area sono organizzate, condotte e controllate dall'Autorità per conto di tutta l'umanità conformemente al presente articolo, nonché conformemente alle altre disposizioni pertinenti della presente Parte e degli allegati che vi fanno riferimento, così come alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità.
2. Le attività nell'Area vanno condotte secondo quanto contenuto nel numero 3:
a) dall'Impresa e,
b) in associazione con l'Autorità, dagli Stati contraenti o da imprese di Stato o persone fisiche o giuridiche che posseggono la nazionalità degli Stati contraenti o sono effettivamente controllate da essi o da soggetti aventi la loro nazionalità, quando vengono patrocinati da detti Stati, ovvero da qualsiasi gruppo appartenente alle categorie precitate che si trova in regola con le condizioni previste nella presente Parte e nell'Allegato III.
3. Le attività sono condotte nell'Area secondo un piano di lavoro formale scritto, redatto conformemente all'Allegato III e approvato dal Consiglio dopo l'esame da parte della Commissione giuridica e tecnica. Quando, su autorizzazione dell'Autorità, vengono condotte nell'Area alcune attività dai soggetti menzionati al numero 2, b, il piano di lavoro riveste la forma di un contratto conformemente all'articolo 3 dell'Allegato III. Tale contratto può prevedere accordi di compartecipazione conformemente all'articolo 11 dell'Allegato III.
4. L'Autorità esercita sulle attività condotte nell'Area il controllo necessario per assicurare il rispetto delle disposizioni pertinenti della presente Parte e degli allegati che vi fanno riferimento, delle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità e altresì dei piani di lavoro approvati conformemente al numero 3. Gli Stati contraenti collaborano con l'Autorità adottando tutte le misure necessarie ad assicurare il rispetto di tali disposizioni conformemente all'articolo 139.
5. L'Autorità ha il diritto di adottare in ogni momento ogni misura prevista nella presente Parte per assicurare il rispetto delle sue disposizioni e per poter esercitare le funzioni di controllo e di regolamentazione che ad essa spettano in forza della presente Parte o di un contratto. L'Autorità ha il diritto di esercitare funzioni ispettive su tutte le installazioni ubicate nell'Area, che sono utilizzate per attività condotte nell'Area.
6. Ogni contratto conforme al numero 3 fornisce la garanzia del titolo. Di conseguenza, il contratto non può essere modificato, sospeso o rescisso se non in conformità agli articoli 18 e 19 dell'Allegato III.
Art. 154. Revisione periodica.
Ogni cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, l'Assemblea procede a un esame generale e sistematico del modo in cui il regime internazionale dell'Area, stabilito dalla Convenzione stessa, ha avuto pratica esecuzione. Alla luce di tale esame, l'Assemblea può adottare o raccomandare ad altri organi di adottare misure conformi alle disposizioni o alle procedure previste nella presente Parte e nei relativi allegati che ad essa si riferiscono, in vista di migliorare il funzionamento del regime.
Art. 155. La Conferenza di revisione.
1. Quindici anni dopo il primo gennaio dell'anno di avvio della prima produzione commerciale a fronte di un piano di lavoro approvato, l'Assemblea convoca una conferenza per la revisione delle disposizioni della presente Parte e degli allegati che ad essa si riferiscono, che regolano il sistema di esplorazione e di sfruttamento delle risorse dell'Area. La Conferenza di revisione prende in esame nel dettaglio i seguenti punti, alla luce dell'esperienza acquisita durante il periodo trascorso:
a) se le disposizioni della presente Parte che regolano il sistema di esplorazione o sfruttamento delle risorse dell'Area hanno in ogni aspetto conseguito gli obiettivi prefissati, e in particolare se ne ha tratto beneficio tutta l'umanità;
b) se, nell'arco del periodo di 15 anni, le aree riservate sono state sfruttate in maniera efficace ed equilibrata in confronto con le aree non riservate;
c) se la valorizzazione e l'utilizzazione dell'Area e delle risorse in essa esistenti sono state intraprese in modo da favorire un sano sviluppo dell'economia mondiale e l'espansione equilibrata del commercio internazionale;
d) se si è prevenuta la monopolizzazione delle attività condotte nell'Area;
e) se sono state rispettate le politiche esposte negli articoli 150 e 151;
f) se il sistema ha consentito di ripartire equamente i vantaggi ricavati dalle attività condotte nell'Area, tenuti nel dovuto conto gli interessi e le necessità degli Stati in via di sviluppo.
2. La Conferenza di revisione garantisce la continuità del principio del patrimonio comune dell'umanità, dell'assetto internazionale costituito per assicurare un equo sfruttamento delle risorse dell'Area a beneficio di tutti i paesi, in particolare degli Stati in via di sviluppo, e dell'esistenza di un'Autorità che organizzi, conduca e controlli le attività nell'Area. Essa assicura altresì il mantenimento dei principi enunciati nella presente Parte per quanto attiene all'esclusione di ogni rivendicazione o esercizio di sovranità su una qualsiasi parte all'Area. I diritti degli Stati e la loro generale condotta riguardo nell'Area, così come la loro partecipazione alle attività nell'Area conformemente alla presente Convenzione, la prevenzione della monopolizzazione delle attività nell'Area, l'utilizzazione dell'Area a scopi esclusivamente pacifici, gli aspetti economici delle attività condotte nell'Area, la ricerca scientifica marina, il trasferimento di tecnologia, la protezione dell'ambiente marino, la protezione della vita umana, i diritti degli Stati costieri, il regime giuridico delle acque sovrastanti l'Area e dello spazio aereo situato al di sopra di dette acque e la compatibilità delle attività condotte nell'Area e le altre attività esercitate nell'ambiente marino.
3. La Conferenza di revisione segue, nell'adottare le sue decisioni, le stesse procedure della terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare. La Conferenza pone in essere ogni tentativo per conseguire l'accordo su ogni emendamento con la forma del consenso e non si dovrebbe dare luogo a votazioni su qualsiasi argomento fino a che non si sia tentato in ogni modo di conseguire il consenso.
4. Se, cinque anni dopo l'avvio, la Conferenza di revisione non è pervenuta a un accordo sul sistema di esplorazione e di sfruttamento delle risorse dell'Area, nei dodici mesi successivi essa può decidere, a maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti, di adottare e di sottoporre agli Stati contraenti per la ratifica o l'adesione, gli emendamenti che apportino cambiamenti o modifiche del sistema che essa giudica necessari ed appropriati. Questi emendamenti entrano in vigore per tutti gli Stati contraenti 12 mesi dopo il deposito delle ratifiche o adesioni di almeno tre quarti degli Stati contraenti.
5. Gli emendamenti adottati dalla Conferenza di revisione in applicazione del presente articolo non pregiudicano i diritti acquisiti a fronte di contratti già in vigore.
SEZIONE 4
L'AUTORITA'
SOTTOSEZIONE A
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 156. Costituzione dell'Autorità.
1. E' costituita un'Autorità internazionale dei fondi marini il cui funzionamento è retto dalla presente Parte.
2. Tutti gli Stati contraenti sono ipso facto membri dell'Autorità.
3. Gli osservatori presenti alla Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare che hanno firmato l'Atto finale e che non rientrano nei disposti dell'articolo 305, 1, c), d), e) oppure f), hanno il diritto di partecipare ai lavori dell'Autorità in qualità di osservatori, conformemente alle pertinenti norme, regolamenti e procedure.
4. L'Autorità ha la propria sede in Giamaica.
5. L'Autorità può istituire i centri o gli uffici regionali che essa giudicherà necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.
Art. 157. Natura dell'Autorità e principi fondamentali che regolano il suo funzionamento.
1. L'Autorità e l'organizzazione attraverso la quale gli Stati contraenti, conformemente alla presente Parte, organizzano e controllano l'attività nell'Area con il particolare scopo di gestire le risorse dell'Area.
2. L'Autorità ha i poteri e le funzioni che ad essa sono espressamente conferiti dalla presente Convenzione. Essa è investita dei poteri sussidiari, compatibili con la presente Convenzione, che sono impliciti e necessari per l'esercizio dei poteri e delle funzioni concernenti le attività condotte nell'Area.
3. L'Autorità si basa sul principio dell'uguaglianza sovrana di tutti i suoi membri.
4. Allo scopo di assicurare a tutti i membri dell'Autorità i diritti e i vantaggi derivanti dalla propria qualità di membri, ciascun membro dell'Autorità adempie in buona fede agli obblighi che incombono su di esso conformemente alla presente Parte della Convenzione.
Art. 158. Organi dell'Autorità.
1. Vengono costituiti un'Assemblea, un Consiglio e un Segretariato quali organi principali dell'Autorità.
2. Viene costituita l'Impresa, che è l'organo per mezzo del quale l'Autorità esercita le funzioni di cui all'articolo 170, 1.
3. Gli organi sussidiari ritenuti necessari possono essere creati conformemente alla presente Parte.
4. Su ciascun organo principale dell'Autorità e dell'Impresa grava la responsabilità dell'esercizio dei poteri e delle funzioni ad esso conferiti. Nell'esercizio di tali poteri e funzioni, ogni organo evita di agire in maniera da ledere o nuocere ad un altro organo nell'esercizio degli specifici poteri e funzioni ad esso conferiti.
SOTTOSEZIONE B
L'ASSEMBLEA
Art. 159. Composizione, procedura e votazione.
1. L'Assemblea è composta da tutti i membri dell'Autorità. Ciascun membro ha un rappresentante nell'Assemblea, che può essere accompagnato da supplenti e consulenti.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria tutti gli anni e in sessione straordinaria ogni volta che ne decide l'opportunità o quando è convocata dal Segretario generale su richiesta del Consiglio o della maggioranza dei membri dell'Autorità.
3. Le sessioni dell'Assemblea, a meno che essa non decida altrimenti, hanno luogo nella sede dell'Autorità.
4. L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno. All'apertura di ogni sessione ordinaria l'Assemblea elegge il Presidente e quanti membri dell'ufficio di presidenza sono necessari. Essi restano in funzione fino all'elezione di un nuovo Presidente e di altri funzionari nella successiva sessione ordinaria.
5. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei membri dell'Assemblea.
6. Ogni membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto.
7. Le decisioni su questioni di procedura, ivi compresa la convocazione di una sessione straordinaria dell'Assemblea, sono adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti.
8. Le decisioni sulle questioni sostanziali sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, a condizione che tale maggioranza comprenda quella dei membri partecipanti alla sessione. In caso di dubbio sul problema di sapere se si tratta di una questione di sostanza o meno, la questione dibattuta è considerata come tale, a meno che non venga deciso dall'Assemblea diversamente con la maggioranza richiesta per le decisioni su questioni sostanziali.
9. Quando una questione sostanziale è sul punto di essere messa ai voti per la prima volta il Presidente può, e deve se ciò è richiesto da almeno un quinto dei membri dell'Assemblea, rinviare la decisione di ricorrere alla votazione su detta questione per un periodo non superiore a cinque giorni feriali. Tale norma può essere applicata soltanto una volta per la stessa questione, e l'applicazione di detta norma non deve comportare il rinvio delle questioni oltre la chiusura della sessione.
10. Quando il Presidente viene invitato con richiesta scritta inoltrata da almeno un quarto dei membri dell'Autorità affinché l'Assemblea chieda un parere consultivo sulla conformità alla presente Convenzione di una proposta sottopostale in merito a una qualsiasi questione, l'Assemblea chiede un parere consultivo alla Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini del Tribunale Internazionale del diritto del mare. La votazione viene differita fino a che la Camera non abbia espresso il proprio parere. Se tale parere non è pervenuto prima dell'ultima settimana della sessione in cui è stato richiesto, l'Assemblea decide quando riunirsi per votare sulla proposta rinviata.
Art. 160. Poteri e funzioni.
1. L'Assemblea, unico organo dell'Autorità composto da tutti i suoi membri, è considerata quale organo supremo di essa, davanti al quale gli altri organi principali sono responsabili, così come è espressamente previsto nella Convenzione. L'Assemblea, conformemente alle specifiche disposizioni della presente Convenzione, ha il potere di stabilire le politiche generali in merito a qualsiasi problema o materia che rientri nella competenza dell'Autorità.
2. Inoltre, l'Assemblea ha i seguenti poteri e funzioni:
a) eleggere i membri del Consiglio conformemente all'articolo 161;
b) eleggere il Segretario generale fra i candidati proposti dal Consiglio;
c) eleggere, su indicazione del Consiglio, i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Impresa e il Direttore generale di essa;
d) costituire gli organi sussidiari che essa giudica necessari per esercitare le proprie funzioni conformemente alla presente Parte. Per quanto concerne la composizione di tali organi sussidiari va dovutamente tenuto conto del principio della equa ripartizione geografica, degli interessi particolari e della necessità di assicurare a tali organi la partecipazione di membri qualificati e competenti nei problemi tecnici specifici di cui tali organi si occupano;
e) fissare i contributi dei membri al bilancio amministrativo dell'Autorità secondo percentuali convenute, basate sul metodo utilizzato per il bilancio ordinario delle Nazioni Unite, fino a quando l'Autorità disponga di proventi sufficienti derivanti da altre fonti per far fronte alle proprie spese amministrative;
f) i) esaminare e approvare su raccomandazione del Consiglio, le norme, i regolamenti e le procedure concernenti la equa suddivisione dei profitti finanziari e di altri vantaggi economici derivanti dalle attività condotte nell'Area, nonché i pagamenti e le contribuzioni di cui all'articolo 82, tenendo particolarmente conto degli interessi e delle necessità degli Stati in via di sviluppo e dei popoli che non hanno conseguito una completa indipendenza o un altro regime di autonomia. Se l'Assemblea non approva le raccomandazioni del Consiglio, essa le inoltra nuovamente al Consiglio perchè possa riesaminarle alla luce delle opinioni espresse dall'Assemblea;
ii) esaminare e approvare le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità, così come qualsiasi emendamento a tali testi, che il Consiglio ha adottato in via provvisoria in applicazione dell'articolo 162, 2, o), ii). Tali norme, regolamenti e procedure hanno per oggetto la prospezione, l'esplorazione e lo sfruttamento nell'Area, la gestione finanziaria dell'Autorità e la sua amministrazione interna e, su segnalazione del Consiglio di amministrazione dell'Impresa, il trasferimento dei fondi dall'Impresa all'Autorità;
g) decidere circa l'equa ripartizione dei proventi finanziari ed economici ricavati dalle attività condotte nell'Area da effettuarsi in modo compatibile con la presente Convenzione e le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità;
h) esaminare e approvare il progetto di bilancio annuale dell'Autorità sottoposto dal Consiglio;
i) esaminare i rapporti periodici del Consiglio e dell'Impresa e così anche i rapporti speciali richiesti al Consiglio o a qualsiasi altro organo dell'Autorità;
j) avviare studi e formulare raccomandazioni tendenti a promuovere la cooperazione internazionale nel campo delle attività condotte nell'Area e tendenti altresì a incoraggiare il progressivo sviluppo del diritto internazionale in questo campo e la sua codificazione;
k) esaminare i problemi di carattere generale collegati con le attività condotte nell'Area, che abbiano particolare rilevanza per gli Stati in via di sviluppo così come i problemi che si pongono per gli Stati, a proposito delle attività nell'Area, in relazione alla loro ubicazione geografica, particolarmente per gli Stati privi di litorale e per gli Stati geograficamente svantaggiati;
l) istituire, su raccomandazione del Consiglio e sulla base del parere fornito dalla Commissione di Pianificazione Economica, un sistema di compensazione od altre misure di assistenza utili ad agevolare l'equilibrio economico come previsto dall'articolo 151, 10;
m) decidere la sospensione dall'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla qualità di membro, in applicazione dell'articolo 185;
n) discutere su ogni problema o su qualsiasi argomento rientrante nella competenza dell'Autorità e decidere, in maniera che sia compatibile con la ripartizione dei poteri e delle funzioni fra gli organi dell'Autorità, quale di questi organi tratterà un problema oppure un argomento il cui esame non sia già stato espressamente attribuito alla competenza di uno di essi.
SOTTOSEZIONE C
IL CONSIGLIO
Art. 161. Composizione, procedura e voto.
1. Il Consiglio si compone di 36 membri dell'Autorità eletti dall'Assemblea nell'ordine che segue:
a) quattro membri scelti fra gli Stati contraenti che, durante gli ultimi cinque anni di cui sono disponibili le statistiche, abbiano un consumo o importazioni nette di prodotti di base, derivati dalle categorie di minerali che saranno estratti dall'Area, superiori al 2% del totale mondiale del consumo o delle importazioni di tali prodotti di base, tra cui almeno uno Stato della regione dell'Europa Orientale (socialista), e così anche il maggior consumatore;
b) quattro membri scelti fra gli otto Stati contraenti che hanno effettuato, direttamente o tramite soggetti aventi la loro nazionalità, gli investimenti più consistenti per la preparazione e la realizzazione di attività condotte nell'Area, fra cui almeno uno Stato della regione dell'Europa orientale (socialista);
c) quattro membri scelti fra gli Stati contraenti che, sulla base della produzione proveniente dalle zone sottoposte alla loro giurisdizione, sono fra i principali esportatori netti delle specie di minerali previsti per l'estrazione dall'Area, di cui almeno due Stati in via di sviluppo la cui economia è fortemente dipendente dalle esportazioni di tali minerali;
d) sei membri scelti fra gli Stati contraenti in via di sviluppo che rappresentano interessi particolari. Tra gli interessi particolari che debbono essere rappresentati sono quelli degli Stati con popolazione numerosa, degli Stati privi di litorale ovvero geograficamente svantaggiati, degli Stati che compaiono fra i principali importatori delle categorie di minerali che devono essere estratte dall'Area, degli Stati potenziali produttori di tali minerali e degli Stati meno sviluppati;
e) diciotto membri eletti secondo il criterio di una ripartizione geografica equa dell'insieme dei seggi del Consiglio, restando inteso che almeno un membro per ogni regione geografica viene eletto in applicazione della presente disposizione. A tal fine, le regioni geografiche sono: l'Africa, l'America Latina, l'Asia, l'Europa Orientale (socialista), e l'Europa Occidentale ed altri Stati.
2. Quando l'Assemblea elegge i membri del Consiglio conformemente al numero 1, essa assicura che:
a) gli Stati privi di litorale e gli Stati geograficamente svantaggiati siano rappresentati ad un livello che risulti ragionevolmente proporzionato alla loro rappresentanza in Assemblea;
b) gli Stati costieri, specialmente quegli Stati in via di sviluppo che non siano considerati sotto il numero 1 a), b), c) ovvero d), siano rappresentati ad un livello che risulti ragionevolmente proporzionato alla loro rappresentanza in Assemblea;
c) ciascun gruppo di Stati contraenti che debba essere rappresentato al Consiglio sia rappresentato dai membri eventualmente nominati da quel gruppo.
3. Le elezioni hanno luogo durante le sessioni ordinarie dell'Assemblea. Ciascun membro del Consiglio viene eletto per la durata di quattro anni. Comunque, alla prima elezione, la durata del mandato della metà dei membri che rappresentano ciascun gruppo contemplato al numero 1 è di due anni.
4. I membri del Consiglio sono rieleggibili ma dovrebbe essere debitamente considerata e preferita la rotazione dei seggi.
5. Il Consiglio esercita le proprie funzioni nella sede dell'Autorità; si riunisce con la frequenza che lo esigono le attività dell'Autorità, ma non meno di tre volte l'anno.
6. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei membri del Consiglio.
7. Ogni membro del Consiglio ha diritto a un voto.
8. a) Le decisioni su questioni di procedura sono adottate a maggioranza dai membri presenti e votanti.
b) Le decisioni su questioni sostanziali che sorgono a proposito dell'articolo 162, 2, f), g), h), i), n), p), v), e dell'articolo 191 sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, a condizione che tale maggioranza includa la maggioranza dei membri del Consiglio.
c) Sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei membri presenti e votanti, a condizione che tale maggioranza comprenda quella dei membri del Consiglio, le decisioni su questioni sostanziali che sorgono a proposito delle disposizioni enumerate qui di seguito: articolo 162, 1; articolo 162, 2, a), b), c), d), e), l), q), r), s), t); articolo 162, 2, u) nel caso di mancata osservanza da parte di un contraente o dello Stato che lo patrocina; articolo 162, 2, w), con l'avvertenza che le decisioni emanate in virtù di tale disposizione non possono essere obbligatorie per un periodo superiore ai trenta giorni, a meno che tali decisioni non vengano confermate da una decisione adottata conformemente alla lettera d); articolo 162, 2, x), y), z); articolo 163, 2; articolo 174, 3; articolo 11 dell'Allegato IV.
d) Le decisioni sulle questioni sostanziali che si pongono a proposito dell'articolo 162, 2, m) e o), e così anche a proposito dell'adozione degli emendamenti alla Parte XI sono adottate per consenso.
e) Ai fini delle lettere d), f), e g) si intende per consenso l'assenza di qualsiasi obiezione formale. Nei 14 giorni che seguono la sottoposizione di una proposta al Consiglio, il Presidente esamina se vi è la possibilità di una obiezione formale alla sua adozione. Nel caso in cui constati che verrà formulata una tale obiezione, il Presidente, nell'arco di tre giorni, costituisce e convoca una commissione di conciliazione composta, al più, da nove membri del Consiglio e presieduta da lui stesso, con il compito di comporre le divergenze e di formulare una proposta suscettibile di essere adottata per consenso. La Commissione lavora speditamente e riferisce al Consiglio entro i 14 giorni successivi alla sua costituzione. Se la Commissione non è in grado di formulare una proposta suscettibile di essere adottata per consenso, essa espone nel proprio rapporto i motivi ostativi alla proposta.
f) Le decisioni sulle questioni non elencate in precedenza, che il Consiglio è abilitato ad adottare in base alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità o a qualsiasi altro titolo, sono adottate conformemente alle lettere del presente numero indicate nelle dette norme, regolamenti e procedure o, in mancanza, conformemente alla disposizione determinata da una decisione del Consiglio, se possibile previa, presa per consenso.
g) In caso di dubbio se una questione debba essere considerata tra quelle previste alle lettere a), b), c), ovvero d), la questione è considerata come prevista dalla disposizione richiedente la maggioranza più elevata o il consenso, a seconda dei casi, a meno che il Consiglio non decida diversamente con tale maggioranza o per consenso.
9. Il Consiglio stabilisce una procedura che permetta ad un membro dell'Autorità che non è rappresentato in seno al Consiglio di farsi rappresentare ad una seduta di esso, quando detto membro ne fa richiesta o quando il Consiglio esamina un problema che lo riguarda in modo particolare. Il rappresentante di detto membro può partecipare ai dibattiti senza diritto di voto.
Art. 162. Poteri e funzioni.
1. Il Consiglio è l'organo esecutivo dell'Autorità. Esso, conformemente alla presente Convenzione ed alla politica generale definita dall'Assemblea, ha il potere di stabilire le politiche generali che l'Autorità dovrà seguire in merito a ogni problema o materia di cui essa è competente.
2. Inoltre il Consiglio:
a) e coordina l'applicazione delle disposizioni della presente Parte per tutte le questioni e le materie di competenza dell'Autorità e richiama l'attenzione dell'Assemblea nei casi di inosservanza;
b) all'Assemblea un'elenco di candidati per l'elezione del Segretario generale;
c) raccomanda all'Assemblea candidati per l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Impresa e per l'elezione del Direttore generale di essa;
d) se del caso e con il dovuto riguardo ai principi di economia e di efficienza, gli organi sussidiari che giudica necessari per esercitare le sue funzioni conformemente alla presente Parte. Per quanto concerne la composizione di tali organi, va posto accento sulla necessità di assicurare ad essi il concorso di membri qualificati e competenti nelle materie tecniche di cui si occupano, sempre che si tenga nella dovuta considerazione il principio di una equa ripartizione geografica e gli interessi particolari;
e) il proprio regolamento interno, in cui fissa il criterio di designazione del proprio Presidente;
f) in nome dell'Autorità e nei limiti della sua competenza, conclude accordi con le Nazioni Unite o altre organizzazioni internazionali, con riserva di approvazione da parte dell'Assemblea;
g) esamina i rapporti dell'Impresa e li trasmette all'Assemblea con le proprie raccomandazioni;
h) presenta all'Assemblea rapporti annuali e i rapporti speciali che essa può richiedere;
i) direttive all'Impresa conformemente all'articolo 170;
j) i piani di lavoro conformemente all'articolo 6 dell'Allegato III. Il Consiglio decide su ciascun piano di lavoro entro i 60 giorni successivi alla data in cui esso è stato presentato dalla Commissione giuridica e tecnica nel corso di una sessione del Consiglio e conformemente alle seguenti procedure:
(i) la Commissione raccomanda l'approvazione di un piano di lavoro, tale piano viene considerato accettato dal Consiglio se nessun membro di quest'ultimo sottopone, nel termine di 14 giorni, una specifica obiezione in forma scritta al Presidente nella quale sia addotta la difformità dalle condizioni enunciate nell'articolo 6 dell'Allegato III. Se una tale obiezione viene formulata, si applica la procedura di conciliazione prevista all'articolo 161, 8, e). Se al termine della procedura di conciliazione l'obiezione permane, il piano di lavoro è considerato come approvato dal Consiglio a meno che esso non lo respinga per consenso dei suoi membri, ad esclusione dello Stato o degli Stati che presentano la domanda o patrocinano il richiedente;
(ii) se la Commissione raccomanda il rigetto di un piano di lavoro oppure non formula raccomandazioni, il Consiglio può approvare il piano di lavoro a maggioranza dei tre quarti dei membri presenti e votanti, a condizione che questa maggioranza comprenda quella dei membri partecipanti alla sessione;
k) approva i piani di lavoro presentati dall'Impresa conformemente all'articolo 12 dell'Allegato IV, applicando mutatis mutandis le procedure previste alla lettera j);
l) un controllo sulle attività condotte nell'Area, conformemente all'articolo 153, 4 ed alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità;
m) su raccomandazione della Commissione di pianificazione economica, le misure necessarie ed appropriate per fornire protezione, conformemente all'articolo 150, h), dagli effetti economici sfavorevoli ivi contemplati;
n) sul parere della Commissione di pianificazione economica, fornisce raccomandazioni all'Assemblea sull'istituzione di un sistema di compensazione o sull'adozione di altre misure di assistenza tendenti ad agevolare l'assestamento economico come previsto dall'articolo 151, 10;
o) i) raccomanda all'Assemblea norme, regolamenti e procedure relativi ad una equa ripartizione dei vantaggi finanziari e degli altri vantaggi economici ricavati dalle attività condotte nell'Area e dai pagamenti e dalle contribuzioni derivanti dall'articolo 82, tenendo in particolare conto gli interessi e le necessità degli Stati in via di sviluppo e dei popoli che non sono pervenuti alla condizione di totale indipendenza ovvero ad altri regimi di autonomia;
ii) adotta ed applica in via provvisoria, attendendo l'approvazione dell'Assemblea, le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità e tutti gli emendamenti a tali testi, tenendo conto delle raccomandazioni della Commissione giuridica e tecnica ovvero di altro organo subordinato competente. Tali norme, regolamenti e procedure hanno come oggetto la prospezione, l'esplorazione e lo sfruttamento nell'area nonché la gestione finanziaria e l'amministrazione interna dell'Autorità. E' accordata priorità all'adozione di norme, regolamenti e procedure relativi all'esplorazione ed allo sfruttamento dei noduli polimetallici. Le norme, regolamenti e procedure per l'esplorazione e lo sfruttamento di ogni altra risorsa diversa dai noduli polimetallici sono adottate nell'arco di tempo di tre anni computati a decorrere dalla data in cui all'Autorità è stata inoltrata una richiesta da uno qualsiasi dei suoi membri, con lo scopo di adottare dette norme, regolamenti e procedure nei riguardi di tale risorsa. Ogni norma, regolamento e procedura rimane in vigore a titolo provvisorio fino all'approvazione da parte dell'Assemblea o fino alla modifica di essi da parte del Consiglio, alla luce dei punti di vista espressi dall'Assemblea;
p) controlla il versamento di tutte le somme dovute dalla od all' Autorità con riferimento alle operazioni effettuate conformemente alla presente Parte;
q) esegue una selezione fra i richiedenti delle autorizzazioni alla produzione ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato III, nei casi in cui la selezione sia prevista da tale articolo;
r) il progetto di bilancio annuale dell'Autorità all'approvazione dell'Assemblea;
s) raccomandazioni all'Assemblea circa le politiche da seguire su ciascun problema o materia che rientra nella competenza dell'Autorità;
t) raccomandazioni all'Assemblea circa la sospensione dell'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla qualifica di membro in applicazione dell'articolo 185;
u) nome dell'Autorità e per i casi di inadempienza, istituisce procedimenti dinanzi alla Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini;
v) all'Assemblea la decisione adottata dalla Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini nei procedimenti istituiti conformemente alla lettera u) ed effettua le raccomandazioni che giudica necessarie circa le misure da adottare;
w) emette ordini in caso di urgenza, ivi compreso eventualmente l'ordine di sospendere o di modificare le operazioni, allo scopo di prevenire ogni grave danno che potrebbe essere procurato all'ambiente marino da attività condotte nell'Area;
x) l'avvio dello sfruttamento di talune zone da parte dei contraenti o da parte dell'Impresa quando delle prove sostanziali indicano il rischio di danno grave per l'ambiente marino;
y) crea un organo sussidiario per redigere progetti di norme, regolamenti e procedure finanziarie relativi:
(i) alla gestione finanziaria conformemente agli articoli da 171 a 175; e
(ii) alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 13 ed all'articolo 17, 1, c) dell'Allegato III;
z) stabilisce appropriati meccanismi per la direzione e la supervisione di un corpo di ispettori incaricati di sorvegliare le attività condotte nell'Area per stabilire se la presente Parte, le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità nonché i termini e le condizioni dei contratti conclusi con l'Autorità vengono osservati.
Art. 163. Organi del Consiglio.
1. Sono costituiti i seguenti organi del Consiglio:
a) una Commissione di pianificazione economica;
b) una Commissione giuridica e tecnica.
2) Ciascuna Commissione è composta da 15 membri eletti dal Consiglio fra i candidati nominati dagli Stati contraenti. Il Consiglio può, comunque, se ve n'è bisogno, decidere di accrescere la composizione dell'una o dell'altra Commissione, tenendo nel dovuto conto considerazioni di economicità ed efficienza.
3. I membri di una commissione devono presentare i requisiti adeguati nell'area di competenza di quella commissione. Per consentire alle commissioni di esercitare le proprie funzioni efficacemente, gli Stati contraenti designano dei candidati del più alto livello di competenza ed integrità aventi le qualifiche richieste nei vari settori.
4. Nell'eleggere i membri delle Commissioni, va tenuta nel dovuto conto la necessità di una equa ripartizione geografica e della rappresentanza di interessi particolari.
5. Nessuno Stato contraente può nominare più di un candidato per la stessa Commissione. Nessuno può essere eletto in più di una commissione.
6. I membri delle Commissioni sono eletti per 5 anni e sono rieleggibili per un nuovo mandato.
7. In caso di morte, di incapacità o di dimissioni di un membro di una Commissione prima del compimento del mandato, il Consiglio elegge per il periodo restante del mandato un membro della stessa regione geografica o che rappresenti la stessa categoria di interessi.
8. I membri delle Commissioni non devono avere interessi di ordine finanziario in nessuna attività concernente l'esplorazione e lo sfruttamento nell'Area. Sotto la propria responsabilità nei confronti della commissione di cui fanno parte, non devono divulgare, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, nessun segreto industriale, nessun dato che costituisce proprietà industriale e che è stato trasferito all'Autorità conformemente all'articolo 14 dell'Allegato III, né alcun'altra informazione confidenziale di cui vengono a conoscenza in ragione dello svolgimento delle loro funzioni per l'Autorità.
9. Ciascuna Commissione esercita le proprie funzioni conformemente ai principi ed alle direttive adottate dal Consiglio.
10. Ciascuna Commissione elabora e sottopone all'approvazione del Consiglio le norme ed i regolamenti necessari al proprio buon funzionamento.
11. Le procedure di adozione delle decisioni delle Commissioni sono fissate dalle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità. Le raccomandazioni fatte al Consiglio sono accompagnate, se necessario, da una succinta esposizione delle divergenze che sono emerse nell'ambito della commissione.
12. Ciascuna Commissione esercita ordinariamente le proprie funzioni nella sede dell'Autorità e si riunisce tutte le volte che è necessario per l'esercizio efficace delle proprie funzioni.
13. Nell'espletamento delle proprie funzioni ciascuna Commissione può consultare, in caso di necessità, un'altra Commissione, ovvero un organo competente delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate od un'altra organizzazione internazionale con specifica competenza nella materia.
Art. 164. La Commissione di pianificazione economica.
1. I membri della Commissione di pianificazione economica devono possedere le qualifiche appropriate, in particolare in materia di attività minerarie, di gestione delle risorse minerarie, di commercio internazionale e di economia internazionale. Il Consiglio si sforza di assicurare che la Commissione nella sua composizione, rifletta tutte le appropriate qualifiche. La Commissione annovera fra i propri membri almeno due che provengono da Stati in via di sviluppo la cui economia è fortemente tributaria delle esportazioni di categorie di minerali che devono essere estratti dall'Area.
2. La Commissione:
a) su richiesta del Consiglio, misure di applicazione delle decisioni adottate conformemente alla presente Convenzione per quanto concerne le attività condotte nell'Area;
b) studia le tendenze dell'offerta e della domanda di minerali che possono essere estratti dall'Area, del loro prezzo, e parimenti i fattori che influenzano tali dati, prendendo in considerazione gli interessi degli Stati importatori così come degli Stati esportatori, in particolare di quelli tra essi che sono in via di sviluppo;
c) qualsiasi situazione suscettibile di procurare gli effetti sfavorevoli previsti all'articolo 150, h), sottoposta alla sua attenzione dallo Stato contraente o dagli Stati contraenti interessati, e raccomanda al Consiglio i suggerimenti appropriati;
d) propone al Consiglio, affinché lo sottoponga all'esame dell'Assemblea, come previsto dall'articolo 151, 10, un sistema di compensazione, ovvero altre misure di assistenza tendenti a facilitare l'equilibrio economico a favore degli Stati in via di sviluppo, per i quali le attività condotte nell'Area hanno effetti sfavorevoli, e formula al Consiglio le raccomandazioni necessarie alla messa in opera del sistema o delle misure adottate dall'Assemblea in casi specifici.
Art. 165. La Commissione giuridica e tecnica.
1. I membri della Commissione giuridica e tecnica devono possedere le qualifiche richieste, principalmente in materia di esplorazione, di sfruttamento e di trattamento delle risorse minerali, di oceanografia e di protezione dell'ambiente marino o concernenti le questioni economiche e giuridiche relative alle attività minerarie oceaniche o in altri settori connessi. Il Consiglio si sforza di fare in maniera che i membri della Commissione riuniscano tutte le qualifiche necessarie.
2. La Commissione:
a) fornisce al Consiglio, su sua richiesta, raccomandazioni concernenti l'esercizio delle funzioni dell'Autorità;
b) esamina i piani di lavoro formali e scritti concernenti le attività da condurre nell'Area conformemente all'articolo 153, 3, e fornisce al Consiglio raccomandazioni appropriate. La Commissione fonda le sue raccomandazioni esclusivamente sulle disposizioni dell'Allegato III e presenta al riguardo al Consiglio un rapporto completo;
c) su richiesta del Consiglio, sorveglia le attività condotte nell'Area, se necessario, in consultazione ed in collaborazione con tutti i soggetti che conducono tali attività oppure con lo Stato o gli Stati interessati, e fa rapporto al Consiglio;
d) l'incidenza ecologica delle attività condotte o da condurre nell'Area;
e) fa raccomandazioni al Consiglio relativamente alla protezione dell'ambiente marino, tenendo conto dell'opinione di esperti riconosciuti nel campo specifico;
f) formula e sottopone al Consiglio le norme, i regolamenti e le procedure di cui all'articolo 162, 2, o), tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, ivi compresa la valutazione dell'incidenza ecologica delle attività condotte nell'Area;
g) riesamina tali norme, regolamenti e procedure e periodicamente raccomanda al Consiglio gli emendamenti che giudica necessari ed auspicabili;
h) fornisce al Consiglio raccomandazioni sull'impostazione di un programma di sorveglianza per osservare, misurare, valutare e analizzare regolarmente, con metodi scientifici riconosciuti, i rischi o le conseguenze delle attività condotte nell'Area relativamente all'inquinamento dell'ambiente marino; si accerta che le normative esistenti siano appropriate e rispettate e coordina l'esecuzione del programma di sorveglianza una volta che sia stato approvato dal Consiglio;
i) al Consiglio di adire, in nome dell'Autorità, la Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, conformemente alla presente Parte ed ai relativi allegati e tenuto conto in particolare dell'articolo 187;
j) al Consiglio raccomandazioni sulle misure da adottarsi in merito ad una decisione della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, adita conformemente alla lettera i);
k) raccomanda al Consiglio di emanare ordini in caso di emergenza, ivi compreso eventualmente l'ordine di sospendere o di modificare le operazioni allo scopo di prevenire ogni danno grave che potrebbe essere procurato all'ambiente marino da attività condotte nell'Area; il Consiglio esamina tali raccomandazioni in via prioritaria;
l) al Consiglio di escludere lo sfruttamento di talune zone da parte di contraenti o da parte dell'Impresa quando vi siano prove sostanziali che indicano il rischio di un grave danno all'ambiente marino;
m) effettua raccomandazioni al Consiglio in merito alla direzione ed alla supervisione di un corpo di ispettori incaricati di sorvegliare le attività condotte nell'Area allo scopo di determinare se sono osservati la presente Parte, le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità ed i termini e le condizioni di ogni contratto perfezionato con l'Autorità;
n) calcola il livello massimo di produzione e rilascia autorizzazioni alla produzione in nome dell'Autorità in applicazione dell'articolo 151, numeri da 2 a 7, una volta che il Consiglio abbia operato la necessaria scelta fra i richiedenti delle autorizzazioni alla produzione, conformemente all'articolo 7 dell'Allegato III.
3. Alla richiesta di ogni Stato contraente o di ogni altra parte interessata, i membri della Commissione si fanno accompagnare da un rappresentante di tale Stato o di altra parte interessata quando esercitano le loro funzioni di sorveglianza e di ispezione.
SOTTOSEZIONE D
IL SEGRETARIATO
Art. 166. Il Segretariato.
1. Il Segretariato dell'Autorità comprende un Segretario generale ed il personale necessario all'Autorità.
2. Il Segretario generale viene eletto dall'Assemblea, fra i candidati proposti dal Consiglio, per una durata di quattro anni ed è rieleggibile.
3. Il Segretario generale è il più alto funzionario dell'Autorità e agisce in tale funzione in tutte le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e di ogni organo sussidiario; esercita tutte le altre funzioni amministrative di cui è incaricato da detti organi.
4. Il Segretario generale presenta all'Assemblea un rapporto annuale sull'attività dell'Autorità.
Art. 167. Personale dell'Autorità.
1. Il personale dell'Autorità comprende le persone qualificate in campi tecnici e scientifici e in altri di cui l'Autorità ha bisogno per esercitare le sue funzioni amministrative.
2. La considerazione principale nell' assunzione e nella determinazione delle condizioni di servizio del personale è la necessità di assicurare all'Autorità i servizi di persone che posseggano i più alti livelli di efficienza, di competenza e di integrità. Va tenuta nel dovuto conto, subordinata a tale condizione, l'importanza che nell'assunzione risulti la più vasta base geografica possibile.
3. Il personale viene nominato dal Segretario generale. Le condizioni e le modalità di nomina, di remunerazione e di licenziamento del personale devono essere conformi alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità.
Art. 168. Carattere internazionale del Segretariato.
1. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Segretario generale ed il personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna altra fonte al di fuori dell'Autorità. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con la loro qualità di funzionari internazionali e sono responsabili soltanto verso l'Autorità. Ogni Stato contraente si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario generale e del personale e a non cercare di influenzarli nello svolgimento delle loro funzioni. Ogni violazione degli obblighi da parte di un funzionario è sottoposta ad un tribunale amministrativo designato secondo le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità.
2. Il Segretario generale ed il personale non devono avere interessi finanziari in alcuna delle attività inerenti all'esplorazione ed allo sfruttamento nell'Area. Con riserva dei propri obblighi nei confronti dell'Autorità, essi non devono divulgare, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, alcun segreto industriale, alcun dato che costituisce proprietà industriale e che è stato trasferito all'Autorità in applicazione dell'articolo 14 dell'Allegato III, né alcun'altra informazione confidenziale di cui vengono a conoscenza in ragione delle loro funzioni.
3. Le violazioni da parte di un funzionario dell'Autorità degli obblighi enunciati al numero 2, danno luogo, su richiesta di uno Stato contraente leso da tale violazione o di una persona fisica o giuridica patrocinata da uno Stato contraente conformemente all'articolo 153, 2, b) e lesa da tale violazione, ad un' azione dell'Autorità contro il funzionario in questione dinanzi ad un tribunale designato secondo le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità. La parte lesa ha il diritto di partecipare al procedimento. Se il tribunale lo consiglia, il Segretario generale licenzia il funzionario in questione.
4. Le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità fissano le modalità di applicazione del presente articolo.
Art. 169. Consultazioni e cooperazione con le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative.
1. Per le questioni di competenza dell'Autorità, il Segretario generale conclude, con l'approvazione del Consiglio, opportuni accordi per la consultazione e la cooperazione con le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative riconosciute dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.
2. Ogni organizzazione con cui il Segretario generale ha concluso un accordo in virtù del numero 1 può designare dei rappresentanti che partecipano, in qualità di osservatori, alle riunioni degli organi dell'Autorità conformemente alle norme interne di tali organi. Vengono istituite procedure per ottenere le opinioni di tali organizzazioni nei casi appropriati.
3. Il Segretario generale può far distribuire agli Stati contraenti rapporti scritti presentati dalle organizzazioni non governative di cui al numero 1, su argomenti in cui esse hanno speciale competenza e che si riferiscono ai lavori dell'Autorità.
SOTTOSEZIONE E
L'IMPRESA
Art. 170. L'impresa.
1. L'Impresa è l'organo dell'Autorità che conduce attività nell'Area direttamente, in applicazione dell'articolo 153, 2, a), e così anche attività di trasporto, di trattamento e di commercializzazione dei minerali estratti dall'Area.
2. Nel quadro dell'Autorità, persona giuridica internazionale, l'Impresa ha la capacità giuridica prevista nello Statuto disposto dall'Allegato IV. L'Impresa agisce conformemente alla presente Convenzione ed alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità, così come alle politiche generali stabilite dall'Assemblea ed è sottoposta alle direttive ed al controllo del Consiglio.
3. L'Impresa ha la sua sede principale presso la sede dell'Autorità.
4. L'Impresa è dotata, conformemente all'articolo 173, 2 ed all'articolo 11 dell'Allegato IV delle risorse finanziarie di cui essa ha bisogno per esercitare le proprie funzioni, e riceve la tecnologia come previsto dall'articolo 144 e da altre disposizioni specifiche della presente Convenzione.
SOTTOSEZIONE F
ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITA'
Art. 171. Risorse finanziarie dell'Autorità.
Le risorse finanziarie dell'Autorità comprendono:
a) le contribuzioni dei membri dell'Autorità fissate conformemente all'articolo 160, 2, e);
b) i fondi che l'Autorità percepisce in applicazione dell'articolo 13 dell'Allegato III relativamente alle attività condotte nell'Area;
c) le somme trasferite dall'Impresa conformemente all'articolo 10 dell'Allegato IV;
d) le somme prese in prestito in applicazione dell'articolo 174;
e) contribuzioni volontarie versate dai membri o da altri soggetti; e
f) pagamenti effettuati ad un fondo di compensazione conformemente all'articolo 151, 10, di cui la Commissione di pianificazione economica deve raccomandare le fonti.
Art. 172. Bilancio annuale dell'Autorità.
Il Segretario generale stabilisce il progetto di bilancio annuale dell'Autorità e lo presenta al Consiglio. Esso lo esamina e lo sottopone, con le proprie raccomandazioni, all'approvazione dell'Assemblea. L'Assemblea lo esamina e lo approva in applicazione dell'articolo 160, 2, h).
Art. 173. Spese dell'Autorità.
1. Le contribuzioni di cui all'articolo 171, a) sono versate in un conto speciale e servono a coprire le spese di amministrazione dell'Autorità fino al momento in cui essa non disponga di introiti provenienti da altre fonti sufficienti a coprire tali spese.
2. Le risorse finanziarie dell'Autorità servono principalmente ad affrontare le spese di amministrazione dell'Autorità stessa. Ad eccezione delle contribuzioni di cui all'articolo 171, a), i fondi che avanzano dopo il pagamento di tali spese possono, tra l'altro:
a) essere divisi conformemente all'articolo 140 ed all'articolo 160, 2, g);
b) servire a dotare l'Impresa di risorse finanziarie conformemente all'articolo 170, 4;
c) a indennizzare gli Stati in via di sviluppo conformemente all'articolo 151, 10 ed all'articolo 160, 2, l).
Art. 174. Capacità dell'Autorità di contrarre prestiti.
1. L'Autorità ha la capacità di contrarre prestiti.
2. L'Assemblea fissa i limiti di tale capacità nel regolamento finanziario adottato in applicazione dell'articolo 160, 2, f).
3) Il Consiglio esercita tale potere dell'Autorità.
4. Gli Stati contraenti non sono responsabili dei debiti dell'Autorità.
Art. 175. Verifica annuale della contabilità.
I rapporti, libri e conti dell'Autorità, ivi comprese le sue posizioni finanziarie, sono verificati ogni anno da un controllore indipendente designato dall'Assemblea.
SOTTOSEZIONE G
STATUS GIURIDICO, PRIVILEGI E IMMUNITA'
Art. 176. Status giuridico.
L'Autorità possiede la personalità giuridica internazionale e ha la capacità giuridica che le è necessaria per esercitare le proprie funzioni e raggiungere i propri scopi.
Art. 177. Privilegi e immunità.
Per poter esercitare le proprie funzioni, l'Autorità gode sul territorio di ciascuno Stato contraente dei privilegi e delle immunità previste nella presente sottosezione. I privilegi e le immunità relative all'Impresa sono previsti all'articolo 13 dell'Allegato IV.
Art. 178. Immunità dalla giurisdizione.
L'Autorità, così come le sue proprietà ed i suoi beni, gode dell'immunità dalla giurisdizione, eccezion fatta per le circostanze in cui l'Autorità vi rinunci espressamente in casi particolari.
Art. 179. Immunità dalla perquisizione e da ogni forma di sequestro.
Le proprietà ed i beni dell'Autorità, dovunque ubicati e chiunque ne sia il detentore, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da ogni altra forma di sequestro derivante da una misura del potere esecutivo o legislativo.
Art. 180. Esenzione da ogni restrizione, regolamentazione, controllo o moratoria.
Le proprietà ed i beni dell'Autorità sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli o moratorie di qualsiasi natura.
Art. 181. Archivi e comunicazioni ufficiali dell'Autorità.
1. Gli archivi dell'Autorità sono inviolabili, ovunque essi si trovino.
2. I dati di proprietà industriale, le informazioni coperte da segreto industriale e informazioni similari così come i fascicoli del personale non devono essere conservati in archivi accessibili al pubblico.
3. Ogni Stato contraente accorda all'Autorità, per le sue comunicazioni ufficiali, un trattamento non meno favorevole di quello che accorda alle altre organizzazioni internazionali.
Art. 182. Privilegi e immunità di alcune persone agenti nell'ambito dell'Autorità.
I rappresentanti degli Stati contraenti che partecipano alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio ovvero degli organi dell'Assemblea e del Consiglio, e così anche il Segretario generale e il personale dell'Autorità godono sul territorio di ogni Stato contraente:
a) dalla giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, eccetto la circostanza in cui lo Stato che rappresentano ovvero l'Autorità, a seconda dei casi, vi rinunci espressamente in un caso particolare;
b) delle stesse esenzioni che lo Stato, di cui non sono cittadini, accorda ai rappresentanti, funzionari e impiegati di rango comparabile di altri Stati contraenti, per quanto concerne le condizioni di immigrazione, le formalità di registrazione degli stranieri e gli obblighi di servizio militare, come anche delle stesse facilitazioni relative alle norme sul cambio ed agli spostamenti.
Art. 183. Esenzione da imposte e diritti doganali.
1. L'Autorità, nell'esercizio delle sue funzioni, così come i suoi beni, proprietà e proventi, e così le sue attività e transazioni autorizzate dalla presente Convenzione, sono esenti da ogni imposta diretta e i beni, che essa importa o esporta per il proprio uso ufficiale, sono esenti da tutti i diritti doganali. L'Autorità non può chiedere alcuna esenzione di diritti percepiti come remunerazione di servizi resi.
2. Se vengono effettuati dall'Autorità, ovvero per suo conto, acquisti di beni o di servizi di valore sostanziale, necessari all'esercizio delle sue funzioni, e se il prezzo di tali beni o servizi include imposte, tasse o diritti, gli Stati contraenti adottano, per quanto possibile, le misure appropriate per accordare l'esenzione da tali imposte, tasse o diritti o per assicurarne il rimborso. I beni importati o acquistati sotto il regime di esenzione previsto nel presente articolo non devono essere né venduti né alienati in altra maniera sul territorio dello Stato contraente che ha accordato l'esenzione, a meno che ciò non avvenga a condizioni convenute con questo Stato.
3. Gli Stati contraenti non percepiscono alcuna imposta diretta o indiretta sulle retribuzioni o emolumenti né su altre somme versate in pagamento dall'Autorità al Segretario generale e ai membri del personale dell'Autorità, e così anche agli esperti che compiono missioni per l'Autorità, a meno che essi non siano loro cittadini.
SOTTOSEZIONE H
SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DI DIRITTI E PRIVILEGI DEI MEMBRI
Art. 184. Sospensione del diritto di voto.
Uno Stato contraente in ritardo nel pagamento dei suoi contributi all'Autorità non può partecipare alle votazioni se l'ammontare degli arretrati è pari o superiore alle quote da esso dovute per i due anni precedenti trascorsi. L'Assemblea, comunque, può autorizzare tale membro a partecipare alle votazioni se constata che l'inadempienza è dovuta a cause che sfuggono al controllo del membro.
Art. 185. Sospensione dell'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla qualità di membro.
1. Uno Stato contraente che abbia violato gravemente e in maniera continuativa le disposizioni della presente Parte può, su raccomandazione del Consiglio, essere sospeso dall'Assemblea dall'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla propria qualità di membro.
2. Nessuna decisione può essere presa in base al numero 1 fino a che la Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini non abbia constatato che lo Stato contraente ha violato gravemente e in maniera continuativa le disposizioni della presente Parte.
SEZIONE 5
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E PARERI CONSULTIVI
Art. 186. Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini del Tribunale Internazionale per il diritto del mare.
La presente sezione, la Parte XV e l'Allegato VI regolano la costituzione della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini e le modalità di esercizio della sua competenza.
Art. 187. Competenza della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini.
La Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, in virtù della presente Parte e degli Allegati che vi si riferiscono, ha competenza nelle controversie relative alle attività condotte nell'Area comprese nelle seguenti categorie:
a) controversie fra Stati contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Parte e degli Allegati che ad essa si riferiscono;
b) controversie fra uno Stato contraente e l'Autorità in merito a:
i) atti od omissioni dell'Autorità o di uno Stato contraente che si afferma contravvengano alle disposizioni della presente Parte o dei relativi allegati o di norme, regolamenti e procedure emanate dall'Autorità conformemente a tali disposizioni; o
ii) atti dell'Autorità di cui si sostiene l'incompetenza o che costituiscono eccesso di potere;
c) controversie tra le parti contraenti di un contratto, quando trattasi di Stati contraenti, dell'Autorità o dell'Impresa ovvero di imprese di Stato o di persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 153, 2, b), in merito a:
i) o l'esecuzione del contratto o del piano di lavoro in questione; oppure
ii) atti od omissioni di una parte del contratto, concernenti attività condotte nell'Area, diretti all'altra parte o che minacciano direttamente i suoi interessi legittimi;
d) controversie fra l'Autorità e un potenziale contraente, patrocinato da uno Stato conformemente all'articolo 153, 2, b), e che ha debitamente soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 4, 6 e all'articolo 13, 2 dell'Allegato III, per quanto attiene al rifiuto del contratto ovvero ad una questione giuridica sorta in sede di stipulazione del contratto;
e) fra l'Autorità e uno Stato contraente, un'impresa di Stato o una persona fisica o giuridica patrocinata da uno Stato contraente conformemente all'articolo 153, 2, b), quando si afferma la responsabilità dell'Autorità in virtù dell'articolo 22 dell'Allegato III;
f) ogni altra controversia per cui la competenza della Camera è specificamente prevista dalla presente Convenzione.
Art. 188. Sottoposizione delle controversie a una speciale Camera del Tribunale Internazionale per il diritto del mare ovvero a una Camera ad hoc della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini ovvero a un arbitrato commerciale obbligatorio.
1. Le controversie fra Stati contraenti di cui all'articolo 187, a) possono essere sottoposte:
a) una Camera speciale del Tribunale Internazionale per il diritto del mare da costituirsi conformemente agli articoli 15 e 17 dell'Allegato VI, su richiesta delle parti della controversia; o
b) una Camera ad hoc della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, da costituirsi conformemente all'articolo 36 dell'Allegato VI, su richiesta di una qualsiasi parte della controversia.
2. a) Le controversie relative all'interpretazione oppure all'applicazione di un contratto, di cui all'articolo 187, c) i), sono sottoposte, su richiesta di una qualsiasi delle parti della controversia, ad un arbitrato commerciale obbligatorio, a meno che le parti non convengano diversamente. Il tribunale arbitrale commerciale cui la controversia viene sottoposta non ha competenza di pronunciarsi su questioni di interpretazione della presente Convenzione. Quando la controversia comporta una questione di interpretazione della Parte XI e dei relativi allegati in relazione alle attività condotte nell'Area, tale questione è rinviata per essere decisa alla Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini.
b) all'inizio o durante il corso di un procedimento di arbitrato il tribunale arbitrale commerciale, agendo su richiesta di una qualsiasi parte della controversia oppure d'ufficio, constata che la propria decisione è subordinata a una decisione della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, esso rinvia tale questione alla Camera per la decisione. Il tribunale arbitrale emette successivamente la propria sentenza tenendo presente la decisione della Camera.
c) Se nel contratto mancano le disposizioni sulla procedura arbitrale applicabile alla controversia, l'arbitrato viene condotto, a meno che le parti non convengano in maniera diversa, in conformità alle norme di arbitrato UNCITRAL ovvero ad altra procedura di arbitrato che può essere prescritta nelle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità.
Art. 189. Limitazione di competenza per ciò che riguarda le decisioni dell'Autorità.
La Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini non ha competenza per pronunciarsi sull'esercizio da parte dell'Autorità, dei suoi poteri discrezionali, conformemente alla presente Parte; essa non può in alcun caso sostituire la propria discrezionalità a quella dell'Autorità. Senza pregiudizio nei confronti dell'articolo 191, quando essa esercita la competenza riconosciutale dall'articolo 187, la Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini non si pronuncia sulle questioni relative alla conformità alla Convenzione di norme, regolamenti o procedure dell'Autorità e non può dichiarare l'invalidità di tali norme, regolamenti o procedure. La propria competenza si limita a stabilire se l'applicazione delle norme, regolamenti o procedure dell'Autorità in un caso particolare sarebbe in conflitto con gli obblighi contrattuali delle parti della controversia oppure con gli obblighi che a tali parti derivano dalla presente Convenzione, nonché a conoscere i ricorsi per incompetenza o eccesso di potere e così anche richieste di risarcimento di danni o altre forme di riparazione invocate da una delle parti contro l'altra a seguito di una inadempienza ai propri obblighi contrattuali o agli obblighi che ad essa spettano in virtù della presente Convenzione.
Art. 190. Partecipazione al procedimento e comparizione degli Stati contraenti patrocinanti.
1. Lo Stato contraente che patrocina una persona fisica o giuridica parte in una controversia secondo l'articolo 187 riceve notifica della controversia e ha diritto di partecipare alla procedura presentando osservazioni scritte o orali.
2. Quando una azione viene intentata nei confronti di uno Stato contraente da una persona fisica o giuridica patrocinata da un altro Stato contraente per una controversia di cui all'articolo 187, c), lo Stato convenuto può richiedere allo Stato patrocinante la persona di costituirsi nel procedimento in nome di essa. In mancanza di tale comparizione, lo Stato convenuto può farsi rappresentare da una persona giuridica della propria nazionalità.
Art. 191. Pareri consultivi
La Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini fornisce pareri consultivi, su richiesta dell'Assemblea o del Consiglio, circa questioni giuridiche che si presentano nel quadro delle loro attività. Tali pareri sono forniti nel più breve tempo possibile.
PARTE XII
PROTEZIONE E PRESERVAZIONE DELL'AMBIENTE MARINO
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 192. Obbligo generale.
Gli Stati hanno l'obbligo di proteggere e preservare l'ambiente marino.
Art. 193. Diritto sovrano degli Stati di sfruttare le proprie risorse naturali.
Gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse naturali secondo le proprie politiche in ambito ambientale e nel rispetto del proprio obbligo di proteggere e preservare l'ambiente marino.
Art. 194. Misure atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino.
1. Gli Stati adottano, singolarmente o congiuntamente secondo i casi, tutte le misure conformi alla presente Convenzione atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, quale che ne sia la fonte, usando a tal fine gli strumenti più idonei in loro possesso secondo le loro capacità, e si adoperano per armonizzare le rispettive politiche in questo ambito.
2. Gli Stati adottano tutte le necessarie misure affinché le attività condotte sotto la loro giurisdizione e sotto il loro controllo siano condotte in modo tale da non provocare danni da inquinamento ad altri Stati e al loro ambiente, e l'inquinamento eventualmente causato da incidenti o da attività svolte sotto la loro giurisdizione e controllo non si propaghi al di là delle zone dove essi esercitano diritti sovrani conformemente alla presente Convenzione.
3. Le misure adottate conformemente alla presente Parte debbono prevedere tutte le possibili fonti di inquinamento dell'ambiente marino.
In particolare debbono includere, tra l'altro, provvedimenti atti a limitare al massimo:
a) il versamento di sostanze tossiche, dannose o nocive e in particolare quelle non degradabili provenienti da fonti terrestri o dall'atmosfera, o da immissione;
b) l'inquinamento da parte di navi, con particolare riferimento ai provvedimenti intesi a prevenire incidenti, e a fronteggiare le emergenze, garantendo la sicurezza delle operazioni in mare, prevenendo scarichi intenzionali o accidentali, e regolamentando la progettazione, la costruzione, l'armamento, le operazioni e la condotta delle navi;
c) l'inquinamento prodotto da installazioni e macchinari utilizzati per l'esplorazione o lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo marino e del sottosuolo, con particolare riferimento ai provvedimenti intesi a prevenire incidenti e a fronteggiare le emergenze, garantendo la sicurezza delle operazioni in mare, e regolamentando la progettazione, la costruzione, l'armamento, le operazioni e la conduzione di tali installazioni e macchinari;
d) l'inquinamento prodotto da altre installazioni o apparecchiature che operano nell'ambiente marino, con particolare riferimento ai provvedimenti intesi a prevenire incidenti e a fronteggiare le emergenze garantendo la sicurezza delle operazioni in mare e regolamentando la progettazione, la costruzione, l'armamento, le operazioni e la condotta di tali installazioni o apparecchiature.
4. Nell'adottare misure atte a prevenire, ridurre o tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, gli Stati si astengono da ogni interferenza ingiustificata nelle attività condotte dagli altri Stati nell'esercizio dei loro diritti e nell'assolvimento dei loro obblighi conformemente alla presente Convenzione.
5. Le misure adottate conformemente alla presente Parte includono quelle necessarie a proteggere e preservare ecosistemi rari o delicati, come pure l'habitat di specie in diminuzione, in pericolo o in via di estinzione e altre forme di vita marina.
Art. 195. Obbligo di non trasferire il danno o il rischio, o di non trasformare un tipo di inquinamento con un altro.
Nell'adottare misure per prevenire, ridurre, e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, gli Stati debbono agire in modo da non trasferire, direttamente o indirettamente, danni o rischi da un'area ad un'altra, e da non trasformare un tipo di inquinamento in un altro.
Art. 196. Impiego di tecnologie oppure introduzione di specie importate o nuove.
1. Gli Stati adottano ogni misura atta a prevenire, ridurre o tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino che deriva dall'impiego di tecnologie poste sotto la loro giurisdizione o controllo, oppure dall'introduzione intenzionale o accidentale di specie, importate o nuove, in una parte particolare dell'ambiente marino, che possa ad esso provocare modifiche importanti o dannose.
2. Il presente articolo non modifica l'applicazione della presente Convenzione relativamente alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento dell'ambiente marino.
Art. 197. Cooperazione a livello mondiale o regionale.
Gli Stati cooperano a livello mondiale e regionale, come è più opportuno, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, per elaborare regole, norme, pratiche e procedure raccomandate e coerenti con la presente Convenzione, intese a proteggere e preservare l'ambiente marino, tenendo conto delle caratteristiche peculiari della regione.
Art. 198. Notifica di danni imminenti o in atto.
Lo Stato che viene a conoscenza di circostanze indicative di un pericolo d'inquinamento dell'ambiente marino imminente o in atto, avverte immediatamente gli Stati che ritiene esposti a tale pericolo, come pure le competenti organizzazioni internazionali.
Art. 199. Piani di intervento urgente contro l'inquinamento.
Nei casi di cui all'articolo 198, gli Stati situati nell'area esposta cooperano secondo le proprie capacità con le competenti organizzazioni internazionali nella maniera più ampia possibile, per eliminare gli effetti dell'inquinamento e prevenire e ridurre al minimo i danni. A questo fine gli Stati sviluppano e promuovono congiuntamente piani di intervento per affrontare adeguatamente gli incidenti di inquinamento nell'ambiente marino.
Art. 200. Studi, programmi di ricerca e scambi di dati e informazioni.
Gli Stati cooperano, direttamente o tramite le competenti organizzazioni internazionali, al fine di promuovere studi, intraprendere programmi di ricerca scientifica e incoraggiare lo scambio di informazioni e dati sull'inquinamento dell'ambiente marino. Fanno il possibile per partecipare attivamente a programmi regionali e mondiali volti all'acquisizione delle conoscenze necessarie per determinare la natura e l'estensione dell'inquinamento, chi vi è esposto, i movimenti di esso, i rischi che comporta e i rimedi possibili.
Art. 201. Criteri scientifici per elaborare la normativa pertinente.
Alla luce delle informazioni e dei dati ricevuti conformemente all'articolo 200, gli Stati cooperano, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, per definire criteri scientifici idonei alla formulazione ed elaborazione di regole, norme, procedure e pratiche raccomandate per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino.
SEZIONE 3
ASSISTENZA TECNICA
Art. 202. Assistenza tecnica e scientifica agli Stati in via di sviluppo.
Gli Stati, agendo direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali:
a) promuovono programmi di assistenza scientifica, formativa, tecnica o di altro genere, agli Stati in via di sviluppo, intesi a proteggere e preservare l'ambiente marino e a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento marino. Tale assistenza, tra l'altro, consiste nel:
i) il loro personale scientifico e tecnico;
ii) favorire la loro partecipazione ai pertinenti programmi internazionali;
iii) fornire loro la strumentazione e le attrezzature necessarie;
iv) potenziare la loro capacità di produrre autonomamente tale strumentazione;
v) servizi di consulenza e sviluppare i mezzi per la ricerca, il monitoraggio, l'istruzione e programmi di altro genere;
b) forniscono, in particolare agli Stati in via di sviluppo, l'assistenza necessaria a contenere al minimo gli effetti degli incidenti più gravi, che possono determinare un serio inquinamento dell'ambiente marino;
c) forniscono, in particolare agli Stati in via di sviluppo, l'assistenza necessaria per predisporre gli accertamenti ambientali.
Art. 203. Trattamento preferenziale a favore degli Stati in via di sviluppo.
Al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino o contenerne al minimo gli effetti, le organizzazioni internazionali accordano un trattamento preferenziale agli Stati in via di sviluppo, relativamente a:
a) di finanziamenti e di assistenza tecnica appropriati;
b) dei loro servizi specialistici.
SEZIONE 4
MONITORAGGIO E ACCERTAMENTI AMBIENTALI
Art. 204. Monitoraggio dei rischi o degli effetti dell'inquinamento.
1. Gli Stati si impegnano, per quanto è possibile e nel rispetto dei diritti degli altri Stati, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, a osservare, misurare, valutare e analizzare, mediante metodi scientifici riconosciuti, i rischi o gli effetti dell'inquinamento dell'ambiente marino.
2. In particolare, gli Stati vegliano sugli effetti di qualunque attività da essi autorizzata o intrapresa, al fine di valutare se tali attività rischiano di inquinare l'ambiente marino.
Art. 205. Pubblicazione di rapporti.
Gli Stati pubblicano rapporti dei risultati ottenuti, conformemente all'articolo 204, oppure li inviano periodicamente alle competenti organizzazioni internazionali, che li dovrebbero rendere disponibili a tutti gli Stati.
Art. 206. Accertamento degli effetti potenziali delle attività.
Quando gli Stati hanno motivi fondati per temere che attività programmate nell'ambito della loro giurisdizione o sotto il loro controllo possano provocare inquinamento grave o cambiamenti significativi e nocivi nell'ambiente marino, essi debbono valutare, per quanto possibile, gli effetti potenziali di tali attività sull'ambiente marino, e comunicare i rapporti dei risultati di tali accertamenti, come indicato all'articolo 205.
SEZIONE 5
NORME INTERNAZIONALI E LEGISLAZIONE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE, RIDUZIONE E CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO DELL'AMBIENTE MARINO
Art. 207. Inquinamento da fonti terrestri.
1. Gli Stati adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino d'origine terrestre, ivi inclusi fiumi, estuari, condutture e installazioni di scarico, tenendo conto delle regole, delle norme, delle procedure e delle pratiche raccomandate, concordate in ambito internazionale.
2. Gli Stati adottano ogni altra misura necessaria a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale inquinamento.
3. Gli Stati si impegnano ad armonizzare le rispettive politiche a tale riguardo, nell'ambito regionale pertinente.
4. Gli Stati si impegnano, soprattutto agendo attraverso le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, a concordare, a livello mondiale e regionale, regole, norme, procedure e pratiche raccomandate per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino scaturito da fonti terrestri, tenendo in debito conto le peculiari caratteristiche regionali, le potenzialità economiche degli Stati in via di sviluppo e le loro esigenze di sviluppo economico.
Tali regole, norme, procedure e pratiche raccomandate saranno oggetto di periodica revisione, secondo necessità.
5. Le leggi, regolamenti, misure, regole, norme, procedure e pratiche raccomandate, di cui ai numeri 1, 2 e 4, includono quelle atte a contenere al minimo, per quanto è possibile, l'immissione nell'ambiente marino di sostanze tossiche, dannose o nocive, e in particolare di quelle non degradabili.
Art. 208. Inquinamento provocato da attività relative al fondo marino soggette alla giurisdizione nazionale.
1. Gli Stati costieri adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino provocato direttamente o indirettamente da attività relative al fondo marino soggette alla loro giurisdizione, o da isole artificiali, installazioni e strutture sotto la loro giurisdizione in virtù degli articoli 60 e 80.
2. Gli Stati adottano ogni altra misura che si renda necessaria al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale inquinamento.
3. Tali leggi, regolamenti e misure non debbono essere meno efficaci di regole, norme, procedure e pratiche raccomandate a livello internazionale.
4. Gli Stati si impegnano ad armonizzare le rispettive politiche in questo senso, agli opportuni livelli regionali.
5. Gli Stati, operando in particolare attraverso le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, stabiliscono a livello mondiale e regionale regole, norme, procedure e pratiche raccomandate, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino di cui al numero 1. Tali regole, norme, procedure e pratiche raccomandate sono oggetto di periodica revisione, se necessario.
Art. 209. Inquinamento da attività condotte nell'Area.
1. Vengono stabilite norme, regolamenti e procedure internazionali, conformemente alla Parte XI, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino derivato da attività condotte nell'Area. Tali norme, regolamenti e procedure sono oggetto di revisione periodica, se necessario.
2. Alle condizioni delle disposizioni della presente sezione, gli Stati adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino derivato da attività condotte nell'Area da navi, installazioni, strutture e altri dispositivi che battono la loro bandiera o sono immatricolati nei loro registri o operano sotto la loro autorità. Tali leggi e regolamenti non debbono essere meno efficaci delle norme, regolamenti e procedure di cui al numero 1.
Art. 210. Inquinamento da immissione.
1. Gli Stati adottano leggi e regolamenti per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino derivante da immissione.
2. Gli Stati adottano qualsiasi altra misura necessaria a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale inquinamento.
3. Tali leggi, regolamenti e misure assicurano che l'immissione non sia effettuata senza l'autorizzazione delle competenti autorità statali.
4. Gli Stati, operando di preferenza attraverso le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, si adoperano per stabilire, a livello mondiale e regionale, regole, norme, procedure e pratiche raccomandate, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento da immissione.
Tali regole, norme, procedure e pratiche raccomandate sono oggetto di revisione periodica, se necessario.
5. Non è possibile effettuare alcuna immissione all'interno del mare territoriale e della zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale, senza la preventiva esplicita autorizzazione dello Stato costiero, che ha il diritto di consentire, disciplinare e controllare l'immissione dopo aver debitamente esaminato la questione con gli Stati che, in ragione della propria posizione geografica, possono riceverne ripercussioni negative.
6. Le leggi, regolamenti e misure adottate in ambito nazionale per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale tipo di inquinamento, debbono avere efficacia non inferiore rispetto alla normativa a carattere mondiale.
Art. 211. Inquinamento provocato da navi.
1. Gli Stati, agendo tramite le competenti organizzazioni internazionali o una conferenza diplomatica generale, stabiliscono regole e norme internazionali atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino causato da navi, e favoriscono l'adozione, attraverso gli stessi canali e ogni qual volta sia opportuno, di sistemi di canalizzazione del traffico intesi a ridurre al minimo il rischio di incidenti che possano provocare l'inquinamento dell'ambiente marino, incluse le coste, e danni conseguenti agli interessi connessi degli Stati costieri. Tali regole e norme sono ugualmente riesaminate nel tempo, secondo necessità.
2. Gli Stati adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino causato da navi che battono la loro bandiera o da essi immatricolate. Tali leggi e regolamenti debbono avere efficacia non inferiore rispetto alle regole e norme internazionali generalmente accettate, emanate attraverso la competente organizzazione internazionale o conferenza diplomatica generale.
3. Gli Stati che, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, impongono alle navi straniere disposizioni particolari per l'entrata nei loro porti o acque interne, o per l'utilizzo delle loro installazioni per l'ormeggio al largo della costa, debbono dare ad esse la debita diffusione e comunicarle alla competente organizzazione internazionale. Ogni qualvolta tali condizioni sono emanate in forma identica da due o più Stati costieri al fine di uniformare le rispettive politiche, la comunicazione deve precisare quali sono gli Stati che partecipano a tali accordi di collaborazione. Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera o è immatricolata nel suo registro, durante la navigazione nel mare territoriale di uno Stato che partecipa a tali accordi di collaborazione, fornisca, a richiesta dello Stato in questione, informazioni circa la propria eventuale destinazione verso uno Stato della stessa regione che partecipa a tali accordi di collaborazione e, in caso affermativo, comunichi se la nave risponde alle condizioni d'entrata nei porti di quello Stato. Questo articolo non pregiudica l'esercizio continuato del diritto di passaggio inoffensivo nè l'applicazione dell'articolo 25, 2.
4. Gli Stati costieri, nell'esercizio della propria sovranità nel proprio mare territoriale, possono adottare leggi e regolamenti per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento marino da parte di navi straniere, incluse le navi che esercitano il diritto di passaggio inoffensivo. Tali leggi e regolamenti non debbono ostacolare il passaggio inoffensivo delle navi straniere, ai sensi della Parte II, sezione 3.
5. Gli Stati costieri, ai fini dell'applicazione prevista nella sezione 6, possono adottare nella propria zona economica esclusiva leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi, che si conformino e diano applicazione alle regole e norme internazionali generalmente accettate, stabilite attraverso la competente organizzazione internazionale o conferenza diplomatica generale.
6. a) Quando le norme e regole internazionali di cui al numero 1 non consentono di far fronte in modo adeguato a circostanze particolari e uno Stato costiero ha fondati motivi per ritenere che in un'area particolare e chiaramente definita della propria zona economica esclusiva si richieda l'adozione di particolari misure ingiuntive al fine di prevenire l'inquinamento provocato da navi, rese necessarie da evidenti ragioni tecniche correlate alle caratteristiche ecologiche e oceanografiche della zona come pure alla sua utilizzazione, alla protezione delle sue risorse e al carattere peculiare del traffico locale, lo Stato costiero può, dopo le opportune consultazioni con gli altri Stati interessati attraverso la competente organizzazione internazionale, inviare a quest'ultima una comunicazione relativa a quell'area fornendo documentazione illustrativa e prove scientifiche e tecniche a sostegno della necessità di strutture di ricezione. Entro 12 mesi dalla ricezione della comunicazione, l'organizzazione decide se le caratteristiche dell'area corrispondono alle condizioni su descritte. In caso affermativo lo Stato costiero può adottare in quell'area leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi, attuando le regole, pratiche di navigazione e norme internazionali rese applicabili tramite l'organizzazione per le aree speciali.
Tali leggi e regolamenti non sono applicabili alle navi straniere prima di 15 mesi dalla data della comunicazione all'organizzazione.
b) Lo Stato costiero pubblica i limiti di tali aree particolari e chiaramente definite.
c) Nell'inviare la comunicazione di cui sopra, lo Stato costiero contemporaneamente informa l'organizzazione competente della propria intenzione di emanare ulteriori leggi e regolamenti per tale area, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi.
Tali ulteriori leggi e regolamenti possono riguardare gli scarichi o le pratiche di navigazione ma non obbligano le navi straniere a osservare norme di progettazione, costruzione e armamento diverse da quelle internazionali generalmente accettate; ed entrano in vigore, per le navi straniere, 15 mesi dopo la data di comunicazione all'organizzazione, a condizione che quest'ultima le approvi entro 12 mesi da tale data.
7. Le regole e norme internazionali previste dal presente articolo dovrebbero includere, tra l'altro, l'obbligo di notifica tempestiva agli Stati costieri la cui costa e relativi interessi possano essere compromessi da qualsiasi tipo di incidente in mare che provochi o possa provocare scarichi in mare.
Art. 212. Inquinamento di origine atmosferica o transatmosferica.
1. Gli Stati, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento marino di origine atmosferica o transatmosferica, adottano leggi e regolamenti applicabili allo spazio aereo sotto la loro sovranità e alle navi che battono la loro bandiera o alle navi e aeromobili immatricolati nei loro registri, tenuto conto delle regole, norme e procedure raccomandate in ambito internazionale, e della sicurezza della navigazione aerea.
2. Gli Stati adottano, se necessario, altre misure per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale tipo di inquinamento.
3. Gli Stati, operando particolarmente attraverso le organizzazioni internazionali competenti o una conferenza diplomatica, si impegnano per adottare a livello mondiale e regionale regole, norme, procedure e pratiche raccomandate al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale tipo di inquinamento.
SEZIONE 6
APPLICAZIONE
Art. 213. Applicazione della normativa relativa all'inquinamento di origine terrestre.
Gli Stati assicurano l'applicazione delle proprie leggi e regolamenti adottati conformemente all'articolo 207, e adottano leggi, regolamenti e altre misure necessarie al fine di dare attuazione alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite tramite le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino di origine terrestre.
Art. 214. Applicazione della normativa relativa all'inquinamento derivato da attività connesse con il fondo del mare.
Gli Stati assicurano l'applicazione delle proprie leggi e regolamenti adottati conformemente all'articolo 208, ed emanano leggi, regolamenti e altre misure necessarie a dare attuazione alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite tramite le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino derivato direttamente o indirettamente da attività connesse con il fondo del mare posto sotto la loro giurisdizione, o da isole artificiali, installazioni e strutture poste sotto la loro giurisdizione, ai sensi degli articoli 60 e 80.
Art. 215. Applicazione della normativa internazionale relativa all'inquinamento derivato da attività condotte nell'Area.
L'applicazione di norme, regolamenti e procedure internazionali stabilite conformemente alla Parte XI, per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino derivato da attività condotte nell'Area, è disciplinata da quella Parte.
Art. 216. Applicazione della normativa relativa all'inquinamento da immissione.
1. Le leggi e regolamenti emanati conformemente alla presente Convenzione e alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite tramite le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino provocato da immissione vengono applicati:
a) dallo Stato costiero, se l'immissione avviene all'interno del suo mare territoriale o della sua zona economica esclusiva, o sulla sua piattaforma continentale;
b) Stato di bandiera, per quanto concerne navi che battono la sua bandiera oppure navi o aeromobili immatricolati nei suoi registri;
c) qualunque Stato, per quanto concerne il carico di rifiuti o di altri materiali che avvenga entro il suo territorio o prezzo le installazioni per l'ormeggio situate al largo.
2. Nessuno Stato è obbligato, ai sensi del presente articolo, a iniziare un procedimento quando questo sia stato già iniziato da un altro Stato, conformemente al presente articolo.
Art. 217. Applicazione della normativa da parte degli Stati di bandiera.
1. Gli Stati assicurano che le navi che battono la loro bandiera o sono da loro immatricolate, rispettino le regole e norme internazionali pertinenti, emanate tramite la competente organizzazione internazionale o una conferenza diplomatica generale, e le leggi e regolamenti adottati conformemente alla presente Convenzione al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino causato da navi; inoltre essi adottano leggi, regolamenti e altre misure necessarie a dare attuazione alla normativa di cui sopra.
Gli Stati di bandiera impongono l'effettiva applicazione di tali regole, norme, leggi e regolamenti, indipendentemente dal luogo ove si verifichi la violazione.
2. Gli Stati adottano, in particolare, misure idonee al fine di interdire la navigazione alle navi battenti la loro bandiera o da loro immatricolate, fintanto che esse non si siano adeguate alle regole e norme di cui al numero 1, ivi comprese le disposizioni in materia di progettazione, costruzione e armamento delle navi.
3. Gli Stati assicurano che le navi battenti la loro bandiera o da loro immatricolate abbiano a bordo i documenti richiesti e rilasciati nel rispetto delle regole e norme internazionali di cui al numero 1. Gli Stati assicurano che le navi battenti la loro bandiera siano ispezionate periodicamente al fine di accertare che tali documenti siano conformi alle condizioni effettive delle navi. Gli altri Stati accettano quei documenti come prova delle condizioni delle navi e li considerano probanti alla stregua di quelli da loro stessi rilasciati, a meno che non esistano motivi fondati per ritenere che le condizioni delle navi siano difformi in misura sostanziale dalle descrizioni riportate sui documenti.
4. Se una nave commette una violazione delle regole e norme istituite attraverso la competente organizzazione internazionale o una conferenza diplomatica generale, lo Stato di bandiera, senza pregiudizio degli articoli 218, 220 e 228, apre immediatamente un'inchiesta e, se necessario, inizia un procedimento avente ad oggetto la presunta violazione, indipendentemente da dove questa sia stata commessa o dove l'inquinamento si sia verificato o sia stato individuato.
5. Nel corso dell'inchiesta gli Stati di bandiera possono chiedere l'assistenza di un qualsiasi altro Stato la cui collaborazione potrebbe essere utile per chiarire le circostanze del caso. Gli Stati fanno il possibile per soddisfare richieste appropriate da parte degli Stati di bandiera.
6. Su richiesta scritta di un qualunque Stato, gli Stati svolgono indagini in merito a qualsiasi violazione attribuita alle navi che battono la loro bandiera e procedono senza indugio, conformemente al proprio diritto nazionale, contro la presunta violazione, se sono certi di avere raggiunto prove sufficienti in tal senso.
7. Gli Stati di bandiera informano tempestivamente lo Stato che inoltra la richiesta e la competente organizzazione internazionale delle azioni intraprese e dei relativi risultati. Tutti gli Stati hanno accesso a tali informazioni.
8. Le sanzioni previste dalle leggi e regolamenti degli Stati per le navi che battono la loro bandiera debbono essere severe in misura adeguata a scoraggiare le violazioni, dovunque esse possano verificarsi.
Art. 218. Applicazione della normativa da parte del Stato di porto.
1. Quando una nave si trova volontariamente in un porto o presso un'installazione per l'ormeggio al largo di uno Stato, quest'ultimo può aprire un'inchiesta e, quando gli elementi di prova lo giustificano, può iniziare un procedimento in relazione a qualunque scarico riversato da quella nave al di fuori delle acque interne, del mare territoriale o della zona economica esclusiva dello Stato stesso, in violazione delle pertinenti regole e norme internazionali stabilite attraverso la competente organizzazione internazionale o conferenza diplomatica generale.
2. Nessun procedimento viene iniziato ai sensi del numero 1 in relazione agli scarichi riversati nelle acque interne, nel mare territoriale o nella zona economica esclusiva di un altro Stato, se non su richiesta di quest'ultimo, dello Stato di bandiera o di uno Stato che è stato o rischia di essere danneggiato dallo scarico illecito, o nel caso che tale violazione abbia causato o possa causare l'inquinamento delle acque interne, del mare territoriale o della zona economica esclusiva dello Stato che inizia il procedimento.
3. Quando una nave si trova volontariamente in un porto o presso un'installazione per l'ormeggio al largo di uno Stato, quest'ultimo soddisfa, per quanto possibile, la richiesta di un qualunque altro Stato affinché venga aperta un'inchiesta in relazione a scarichi effettuati in violazione delle norme di cui al numero 1, che si ritiene siano accaduti, abbiano causato o minacciato di causare danni nelle acque interne, nel mare territoriale o nella zona economica esclusiva dello Stato che ha avanzato la richiesta. Allo stesso modo lo Stato del porto deve dare seguito, per quanto possibile, alla richiesta dello Stato di bandiera che venga aperta un'inchiesta in merito alla violazione, indipendentemente da dove questa si sia verificata.
4. Gli atti dell'inchiesta condotta dallo Stato del porto in virtù del presente articolo vengono trasmessi su richiesta allo Stato di bandiera o allo Stato costiero. Qualunque procedimento iniziato dallo Stato del porto sulla base di tale inchiesta può essere sospeso, alle condizioni della sezione 7, su richiesta dello Stato costiero quando la violazione si è verificata nelle sue acque interne, nel suo mare territoriale o nella sua zona economica esclusiva. In questo caso gli elementi di prova e gli atti del procedimento, nonché eventuali cauzioni o altre forme di garanzia finanziaria depositate presso le autorità dello Stato del porto, vengono trasmesse allo Stato costiero. Tale invio preclude la prosecuzione del procedimento nello Stato del porto.
Art. 219. Misure di controllo delle condizioni di navigabilità delle navi al fine di evitare inquinamento.
Alle condizioni della sezione 7, gli Stati che, su richiesta altrui o di propria iniziativa, abbiano accertato che una nave in uno dei loro porti o presso una delle loro installazioni per l'ormeggio al largo della costa, stia violando le pertinenti norme e regole internazionali in materia di navigabilità delle navi, dalla quale può derivare un danno all'ambiente marino, adottano misure amministrative, per quanto possibile, per impedire alla nave di navigare. Tali Stati consentono alla nave di procedere solo fino al più vicino idoneo cantiere di riparazione e, rimosse le cause della violazione, permettono alla nave di riprendere il mare senza indugi.
Art. 220. Applicazione della normativa da parte dello Stato costiero.
1. Quando una nave si trova volontariamente in un porto o presso un'installazione per l'ormeggio al largo di uno Stato, quest'ultimo può, alle condizioni della sezione 7, iniziare un procedimento per qualunque violazione delle proprie leggi e regolamenti adottati conformemente alla presente Convenzione o alle pertinenti regole e norme internazionali per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi, quando la violazione si è verificata all'interno del suo mare territoriale o della sua zona economica esclusiva.
2. Quando uno Stato ha fondati motivi per ritenere che una nave in navigazione nel suo mare territoriale, abbia violato, durante il suo passaggio, leggi e regolamenti emanati dallo Stato stesso conformemente alla presente Convenzione e alle pertinenti regole e norme internazionali per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi, esso può, senza pregiudizio per l'applicazione delle pertinenti disposizioni della Parte II, sezione 3, effettuare un'ispezione della nave per accertare la violazione e, se gli elementi di prova lo giustificano, può iniziare un procedimento, ivi compreso il sequestro della nave conformemente alle sue leggi, alle condizioni della sezione 7.
3. Quando uno Stato ha fondati motivi per ritenere che una nave in navigazione nella zona economica esclusiva o nel mare territoriale abbia commesso nella zona economica esclusiva una violazione delle pertinenti regole e norme internazionali per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi, o delle leggi e regolamenti dello Stato stesso emanate conformemente a tali regole e norme in applicazione di esse, quest'ultimo può esigere che la nave comunichi la propria identità e luogo di immatricolazione, l'ultimo porto di scalo e il successivo, e ogni altro elemento atto a stabilire se una violazione sia stata commessa.
4. Gli Stati emanano leggi e regolamenti e adottano le misure necessarie affinché le navi battenti la loro bandiera soddisfino le richieste di informazioni di cui al numero 3.
5. Quando uno Stato ha fondati motivi per ritenere che una nave in navigazione nella sua zona economica esclusiva o nel suo mare territoriale abbia commesso, nella zona economica esclusiva, una violazione secondo il numero 3 da cui è derivato uno scarico considerevole che ha provocato o rischia di provocare l'inquinamento grave dell'ambiente marino, tale Stato può effettuare un'ispezione della nave in relazione a questioni connesse con la violazione se la nave ha rifiutato di fornire chiarimenti o se questi ultimi sono in evidente contraddizione con i fatti avvenuti, e se le circostanze giustificano tale ispezione.
6. Quando esistono prove chiare e oggettive che una nave in navigazione nella zona economica esclusiva o nel mare territoriale di uno Stato ha commesso, nella zona economica esclusiva, una violazione secondo il numero 3, da cui è derivato uno scarico che ha provocato o rischia di provocare danni gravi alla costa o agli interessi connessi dello Stato costiero, o a una qualunque risorsa del suo mare territoriale o della sua zona economica esclusiva, tale Stato, alle condizioni della sezione 7 e se gli elementi di prova lo giustificano, può iniziare un procedimento, ivi compreso il sequestro della nave, conformemente alla propria legislazione.
7. Nonostante le disposizioni del numero 6, ogni qualvolta sono state stabilite procedure appropriate attraverso la competente organizzazione internazionale o secondo accordi diversi, per garantire l'osservanza degli obblighi relativi al versamento di una cauzione o di altre forme di garanzia finanziaria, lo Stato costiero che sia vincolato da tali procedure permette alla nave di proseguire la navigazione.
8. Le disposizioni dei numeri 3, 4, 5, 6, 7, si applicano anche alle leggi e regolamenti nazionali adottati conformemente all'articolo 211, 6.
Art. 221. Misure atte a evitare l'inquinamento derivato da incidenti in mare.
1. Nessuna disposizione della presente Parte pregiudica il diritto degli Stati, in virtù del diritto internazionale sia consuetudinario sia convenzionale, di adottare e applicare al di là del mare territoriale misure proporzionate al danno subito o prevedibile, al fine di proteggere le proprie coste e gli interessi correlati, ivi compresa la pesca, dall'inquinamento o da una minaccia di inquinamento determinato da un incidente in mare o da azioni ad esso connesse, da cui è ragionevole aspettarsi conseguenze gravemente dannose.
2. Ai fini del presente articolo per "incidente in mare" si intende un abbordaggio, un incaglio o altro incidente di navigazione, o altro evento verificatosi a bordo o all'esterno della nave, che abbia arrecato danni materiali o comporti il pericolo imminente di danni materiali a una nave o al suo carico.
Art. 222. Applicazione della normativa relativa all'inquinamento atmosferico o transatmosferico.
Entro lo spazio aereo sottoposto alla loro sovranità oppure nei confronti di navi che battono la loro bandiera o di navi e aeromobili da loro immatricolati, gli Stati applicano le leggi e i regolamenti adottati conformemente all'articolo 212, 1, e alle altre disposizioni della presente Convenzione, e adottano leggi e regolamenti e altre misure necessarie a dare attuazione alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite attraverso le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino d'origine atmosferica o transatmosferica, conformemente a tutte le pertinenti regole e norme internazionali relative alla sicurezza della navigazione aerea.
SEZIONE 7
GARANZIE
Art. 223. Misure atte a facilitare lo svolgimento di procedimenti.
Nel corso di procedimenti iniziati in applicazione della presente Parte, gli Stati adottano misure atte a facilitare l'audizione dei testimoni e l'ammissione delle prove prodotte dalle autorità di un altro Stato o dalla competente organizzazione internazionale, nonché la partecipazione a tali procedimenti dei rappresentanti ufficiali della competente organizzazione internazionale, dello Stato di bandiera e di qualunque Stato coinvolto dall'inquinamento provocato da una qualsiasi violazione. I rappresentanti ufficiali che partecipano a tali procedimenti hanno i diritti e gli obblighi previsti dalle legislazioni nazionali o dal diritto internazionale.
Art. 224. Esercizio dei poteri di polizia.
I poteri di polizia contro navi straniere conformemente alla presente Parte possono essere esercitati solo da pubblici ufficiali o da navi da guerra, aeromobili militari o altre navi o aeromobili chiaramente contrassegnati e identificabili come unità in servizio di Stato, in tal senso autorizzati.
Art. 225. Obbligo di evitare conseguenze nefaste nell'esercizio dei poteri di polizia.
Nell'esercizio dei propri poteri di polizia contro navi straniere in virtù della presente Convenzione, gli Stati non debbono compromettere la sicurezza della navigazione né in alcun modo determinare cause di pericolo alle navi né condurle a porti o ancoraggi insicuri, né esporre l'ambiente marino a rischi eccessivi.
Art. 226. Indagini su navi straniere.
1. a) Gli Stati non trattengono le navi più a lungo
dell'indispensabile ai fini delle indagini previste agli articoli 216, 218 e 220. Qualunque ispezione a bordo di navi straniere deve essere circoscritta all'esame dei certificati, registri e altri documenti che le navi sono tenute ad avere a bordo in virtù delle regole e norme internazionali generalmente accettate, o documenti similari.
Ulteriori ispezioni sulla nave possono essere disposte solo dopo tale esame e solo quando:
i) esistono fondati motivi per ritenere che le condizioni della nave o delle sue strumentazioni nella sostanza non corrispondono alla descrizione riportata sui documenti;
ii) il contenuto di tali documenti non è sufficiente a confermare o verificare una presunta violazione; oppure
iii) la nave non è munita di certificati e documenti validi.
b) Se le indagini consentono di accertare una violazione delle leggi e regolamenti o delle regole e norme internazionali intese a proteggere e preservare l'ambiente marino, il rilascio della nave deve essere immediato dopo che siano state esperite formalità ragionevoli quali il deposito di una cauzione o altra adeguata garanzia finanziaria.
c) Senza pregiudizio delle pertinenti regole e norme internazionali in materia di navigabilità delle navi, il rilascio di una nave, quando dovesse comportare un rischio eccessivo a carico dell'ambiente marino, può essere rifiutato o subordinato alla condizione che la nave si diriga al più vicino e idoneo cantiere di riparazioni. Quando il rilascio della nave è stato rifiutato o subordinato a qualche condizione, lo Stato di bandiera della nave deve essere prontamente informato e può chiedere il rilascio conformemente alla Parte XV.
2. Gli Stati cooperano alla definizione di procedure atte ad evitare ispezioni superflue a bordo di navi in mare.
Art. 227. Obbligo di evitare discriminazioni ai danni di navi straniere.
Nell'esercitare i loro diritti e nell'assolvere i loro obblighi conformemente alla presente Parte, gli Stati non debbono effettuare discriminazioni di diritto o di fatto ai danni delle navi di qualunque altro Stato.
Art. 228. Sospensione dei procedimenti e limiti all'apertura degli stessi.
1. Il procedimento iniziato da uno Stato al fine di punire le violazioni delle pertinenti leggi e regolamenti o regole e norme internazionali adottate per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi, commesse da una nave straniera al di fuori del mare territoriale dello Stato in questione, viene sospeso non appena lo Stato di bandiera abbia iniziato esso stesso un procedimento contro la stessa violazione entro sei mesi dalla data in cui è stato aperto il primo procedimento. Tale sospensione non ha luogo nel caso che il procedimento riguardi danni gravi a carico dello Stato costiero oppure nel caso che lo Stato di bandiera abbia ripetutamente ignorato il proprio obbligo di dare efficacemente corso alle pertinenti regole e norme internazionali violate dalle proprie navi. Lo Stato di bandiera che ha richiesto la sospensione del procedimento deve, conformemente al presente articolo, tempestivamente rimettere, allo Stato che ha intentato il primo procedimento, la documentazione completa e i verbali del proprio procedimento. Quando il procedimento iniziato dallo Stato di bandiera è giunto a compimento, viene chiuso anche il procedimento sospeso. Ad avvenuto pagamento delle pertinenti spese processuali, lo Stato costiero deve restituire l'eventuale cauzione o le altre garanzie finanziarie depositate in relazione a tale procedimento.
2. Allo scadere di tre anni dalla data della violazione non è possibile iniziare un procedimento contro navi straniere e nessuno Stato può iniziare un procedimento se un altro Stato lo abbia aperto a norma delle disposizioni di cui al numero 1.
3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto dello Stato di bandiera di adottare le misure, tra cui l'apertura di procedimenti giudiziari, previste dalla propria legislazione nazionale, indipendentemente dai procedimenti già iniziati da un altro Stato.
Art. 229. Istituzione di procedimenti civili.
Nessuna disposizione della presente Convenzione limita il diritto di iniziare una causa civile in caso di perdite o danni derivati dall'inquinamento dell'ambiente marino.
Art. 230. Pene pecuniarie e rispetto dei diritti riconosciuti dell'accusato.
1. Solo pene pecuniarie possono essere inflitte in caso di violazione delle leggi e regolamenti nazionali o delle pertinenti regole e norme internazionali intese a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, commesse da navi straniere al di là del mare territoriale.
2. Solo pene pecuniarie possono essere inflitte per violazioni delle leggi e regolamenti nazionali o delle pertinenti regole e norme internazionali intese a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, commesse da navi straniere nel mare territoriale, a meno che non si tratti di un atto volontario e grave di inquinamento nel mare territoriale.
3. Nel corso di un procedimento iniziato per tali violazioni commesse da una nave straniera per le quali possono essere inflitte pene pecuniarie, si debbono rispettare i diritti riconosciuti dell'accusato.
Art. 231. Notifica allo Stato di bandiera e agli altri Stati interessati.
Gli Stati notificano prontamente allo Stato di bandiera e agli altri Stati interessati le misure adottate contro navi straniere conformemente alla sezione 6, e sottopongono allo Stato di bandiera tutta la documentazione ufficiale relativa a tali misure. Tuttavia, in caso di violazione commessa nel mare territoriale, lo Stato costiero deve rispettare tale obblighi solo in relazione a misure adottate nel corso di procedimenti. Gli agenti diplomatici o i funzionari consolari e, quando è possibile, le autorità marittime dello Stato di bandiera vengono immediatamente informate di tali misure adottate contro le navi straniere conformemente alla sezione 6.
Art. 232. Responsabilità degli Stati derivanti dalle misure di applicazione.
Gli Stati sono responsabili di danni o perdite ad essi imputabili, conseguenti a misure adottate nell'applicazione della sezione 6, quando tali misure siano illegittime o siano eccessive rispetto a quelle che sono ragionevolmente necessarie alla luce delle informazioni disponibili. Gli Stati prevedono la possibilità di ricorrere ai propri organi giurisdizionali per i risarcimenti di tali danni o perdite.
Art. 233. Garanzie relative agli stretti usati per la navigazione internazionale.
Nessuna disposizione delle sezioni 5, 6 e 7 modifica il regime giuridico degli stretti usati per la navigazione internazionale. Tuttavia, se una nave straniera diversa da quelle previste nella sezione 10 ha violato le leggi e regolamenti di cui all'articolo 42, 1, a) e b), arrecando o rischiando di arrecare danni gravi all'ambiente marino degli stretti, gli Stati rivieraschi degli stretti possono adottare le misure di applicazione appropriate nel rispetto, mutatis mutandis, delle disposizioni della presente sezione.
SEZIONE 8
AREE COPERTE DAI GHIACCI
Art. 234. Aree coperte dai ghiacci.
Gli Stati costieri hanno il diritto di adottare e applicare leggi e regolamenti non discriminanti intesi a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento marino provocato dalle navi in aree coperte dai ghiacci entro i limiti della zona economica esclusiva, dove condizioni climatiche particolarmente rigide e la presenza di ghiacci per la maggior parte dell'anno ostacolano o determinano condizioni di eccezionale pericolosità per la navigazione, e l'inquinamento dell'ambiente marino provocherebbe danni gravi o scompensi irreversibili all'equilibrio ecologico. Tali leggi e regolamenti debbono tenere in debito conto le esigenze della navigazione nonché la protezione e la preservazione dell'ambiente marino, sulla base della documentazione scientifica più affidabile di cui si disponga.
SEZIONE 9
RESPONSABILITA'
Art. 235. Responsabilità.
1. Gli Stati sono responsabili dell'adempimento dei propri obblighi internazionali in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino, e ne rispondono conformemente al diritto internazionale.
2. Gli Stati garantiscono la possibilità di ricorso in accordo con il proprio ordinamento giudiziario, che consenta di ottenere un indennizzo rapido e adeguato o altre forme di reintegrazione dei danni causati da inquinamento dell'ambiente marino imputabile a persone fisiche o giuridiche poste sotto la loro giurisdizione.
3. Al fine di assicurare l'indennizzo rapido e adeguato per qualunque danno derivato dall'inquinamento dell'ambiente marino, gli Stati collaborano per assicurare l'applicazione del diritto internazionale esistente e l'ulteriore sviluppo del diritto internazionale relativamente all'accertamento e all'indennizzo dei danni e alla soluzione delle relative controversie nonché, quando è opportuno, all'elaborazione di criteri e procedure per il pagamento di adeguati indennizzi quali assicurazioni obbligatorie o fondi di indennizzo.
SEZIONE 10
IMMUNITA' SOVRANA
Art. 236. Immunità sovrana.
Le disposizioni della presente Convenzione in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino non si applicano alle navi da guerra, alle navi ausiliarie e ad altre navi o aeromobili di proprietà dello Stato o da esso condotte e impiegate, all'epoca in questione, esclusivamente per fini governativi non commerciali. Tuttavia ogni Stato deve adottare misure opportune, che non compromettano le attività o le capacità operative di tali navi o aeromobili di Stato, per assicurare che essi agiscano in maniera compatibile, per quanto è possibile e ragionevole, con la presente Convenzione.
SEZIONE 11
OBBLIGHI DERIVATI DA ALTRE CONVENZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE E PRESERVAZIONE DELL'AMBIENTE MARINO
Art. 237. Obblighi derivati da altre Convenzioni in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino.
1. Le disposizioni della presente Parte si applicano senza pregiudizio degli obblighi specifici assunti dagli Stati in virtù di speciali Convenzioni e accordi precedenti in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino, e di accordi che possono essere conclusi per facilitare l'applicazione dei principi generali enunciati dalla presente Convenzione.
2. Obblighi specifici assunti dagli Stati in virtù di speciali Convenzioni in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino dovrebbero essere assolti coerentemente con i principi generali e con gli obiettivi della presente Convenzione.
PARTE XIII
RICERCA SCIENTIFICA MARINA
SEZIONE 1
PRINCIPI GENERALI
Art. 238. Diritto di condurre ricerca scientifica marina.
Tutti gli Stati, indipendentemente dallo loro posizione geografica, e le competenti organizzazioni internazionali hanno il diritto di condurre ricerca scientifica marina nel rispetto dei diritti e obblighi degli altri Stati, come stabilito dalla presente Convenzione.
Art. 239. Impulso alla ricerca scientifica marina.
Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali incoraggiano e facilitano lo sviluppo e la condotta della ricerca scientifica marina conformemente alla presente Convenzione.
Art. 240. Principi generali che disciplinano la condotta della ricerca scientifica marina.
Nel condurre la ricerca scientifica marina si applicano i seguenti principi:
a) ricerca scientifica marina è condotta esclusivamente a fini pacifici;
b) ricerca scientifica marina è condotta con appropriati metodi scientifici e mezzi compatibili con la presente Convenzione;
c) ricerca scientifica marina non deve interferire in modo ingiustificato con gli altri usi legittimi del mare compatibili con la presente Convenzione e viene debitamente tenuta in considerazione durante tali usi;
d) la ricerca scientifica marina è condotta nel rispetto di tutti i pertinenti regolamenti adottati conformemente alla presente Convenzione, inclusi quelli relativi alla protezione e preservazione dell'ambiente marino.
Art. 241. Non riconoscimento delle attività di ricerca scientifica marina come fondamento giuridico di rivendicazioni.
Le attività di ricerca scientifica marina non costituiscono il fondamento giuridico di alcuna rivendicazione su nessuna parte dell'ambiente marino o delle sue risorse.
SEZIONE 2
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Art. 242. Impulso alla cooperazione internazionale.
1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali, conformemente al principio del rispetto della sovranità e della giurisdizione e sulla base della reciprocità dei vantaggi, promuovono la cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica marina a fini pacifici.
2. In questo contesto e senza pregiudizio dei diritti e obblighi degli Stati ai sensi della presente Convenzione, uno Stato, agendo in applicazione della presente Parte, fornisce ad altri Stati, per quanto è opportuno, ragionevoli possibilità di ottenere da esso stesso o tramite la sua collaborazione, le informazioni necessarie a prevenire e tenere sotto controllo gli effetti nocivi alla salute e alla sicurezza delle persone e all'ambiente marino.
Art. 243. Creazione di condizioni favorevoli.
Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali collaborano, attraverso la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali, alla creazione di condizioni favorevoli alla condotta di ricerca scientifica marina nell'ambiente marino e all'integrazione degli sforzi degli scienziati nello studio della natura dei fenomeni e dei processi che si verificano nell'ambiente marino, e delle loro interazioni.
Art. 244. Pubblicazione e diffusione di informazioni e conoscenze.
1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali pubblicano e diffondono, conformemente alla presente Convenzione, attraverso i canali appropriati, informazioni sui principali programmi previsti e sui loro obiettivi, nonché le conoscenze scaturite dalla ricerca scientifica marina.
2. A questo fine gli Stati, sia a titolo individuale sia in collaborazione con altri Stati e con le competenti organizzazioni internazionali, promuovono attivamente la diffusione di dati e informazioni scientifiche e il trasferimento di conoscenze derivate dalla ricerca scientifica marina, specialmente verso i Paesi in via di sviluppo, nonché il potenziamento delle autonome capacità di ricerca scientifica marina di questi ultimi attraverso, tra l'altro, adeguati programmi di istruzione e formazione del loro personale tecnico e scientifico.
SEZIONE 3
CONDOTTA E IMPULSO ALLA RICERCA SCIENTIFICA
Art. 245. Ricerca scientifica marina nel mare territoriale.
Gli Stati costieri, nell'esercizio della propria sovranità, hanno il diritto esclusivo di regolamentare, autorizzare e condurre la ricerca scientifica marina nel loro mare territoriale. La ricerca scientifica marina nel mare territoriale viene condotta solo con l'espresso consenso dello Stato costiero e alle condizioni da esso stabilite.
Art. 246. Ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale.
1. Gli Stati costieri, nell'esercizio della propria giurisdizione, hanno il diritto di regolamentare, autorizzare e condurre la ricerca scientifica marina nella propria zona economica esclusiva e sulla propria piattaforma continentale conformemente alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.
2. La ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale viene condotta con il consenso dello Stato costiero.
3. In circostanze normali gli Stati costieri concedono il proprio consenso ai progetti di ricerca scientifica marina che altri Stati o le competenti organizzazioni internazionali, conformemente alla presente Convenzione, intendono eseguire nella loro zona economica esclusiva o sulla loro piattaforma continentale per fini esclusivamente pacifici, allo scopo di incrementare la conoscenza scientifica dell'ambiente marino a beneficio dell'intera umanità. A questo fine gli Stati costieri adottano norme e procedure per garantire che il loro consenso non venga differito o negato indebitamente.
4. Ai fini dell'applicazione del numero 3, le circostanze possono essere considerate normali anche in assenza di relazioni diplomatiche tra lo Stato costiero e lo Stato che intende effettuare tale ricerca.
5. Gli Stati costieri possono tuttavia, a propria discrezione, rifiutare il proprio consenso all'effettuazione di un progetto di ricerca scientifica marina di un altro Stato o della competente organizzazione internazionale nella propria zona economica esclusiva o sulla propria piattaforma continentale, se quel progetto:
a) incide direttamente sull'esplorazione e sullo sfruttamento delle risorse naturali, biologiche e non biologiche;
b) la perforazione della piattaforma continentale, l'uso di esplosivi o l'immissione nell'ambiente marino di sostanze nocive;
c) la costruzione, la conduzione e l'uso di isole artificiali, installazioni e strutture di cui agli articoli 60 e 80;
d) informazioni, comunicate ai sensi dell'articolo 248, che sono inesatte circa la natura e gli obiettivi del progetto, oppure lo Stato o la competente organizzazione internazionale responsabile del progetto di ricerca non ha assolto obblighi pendenti verso lo Stato costiero in virtù di un precedente progetto di ricerca.
6. Nonostante le disposizioni di cui al numero 5, gli Stati costieri non possono esercitare il proprio potere discrezionale di negare il proprio consenso, ai sensi della lettera a) dello stesso numero 5,
all'effettuazione di progetti di ricerca scientifica marina, conformi alle disposizioni della presente Parte, sulla piattaforma continentale al di là di 200 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale, al di fuori di quelle aree specifiche che gli Stati costieri possono in ogni momento designare ufficialmente come aree dove sono in corso, o lo saranno entro un ragionevole periodo di tempo, operazioni di sfruttamento o di esplorazione approfondita. Gli Stati costieri notificano con preavviso ragionevole la designazione di tali aree ed eventuali loro modifiche, ma non sono tenuti a fornire ragguagli sulle operazioni che intendono eseguire.
7. Le disposizioni di cui al numero 6 non pregiudicano i diritti degli Stati costieri sulla piattaforma continentale, definiti all'articolo 77.
8. La ricerca scientifica marina di cui al presente articolo non deve interferire in modo ingiustificato con le attività intraprese dagli Stati costieri nell'esercizio dei propri diritti sovrani e della propria giurisdizione, previsti dalla presente Convenzione.
Art. 247. Progetti di ricerca scientifica marina intrapresi dalle organizzazioni internazionali o sotto i loro auspici.
Lo Stato costiero che sia membro di un'organizzazione internazionale o sia ad essa legato da un accordo bilaterale, nella cui zona economica esclusiva o sulla cui piattaforma continentale tale organizzazione intende effettuare direttamente, o far eseguire sotto i propri auspici, un progetto di ricerca scientifica marina, viene considerato consenziente all'esecuzione di tale progetto secondo le specifiche concordate, se ha approvato il progetto dettagliato quando l'organizzazione ha adottato la decisione di effettuarlo, o se è disposto a prendervi parte e non ha espresso alcuna obiezione entro quattro mesi dalla data in cui l'organizzazione ha a esso notificato il progetto stesso.
Art. 248. Obbligo di fornire informazioni allo Stato costiero.
Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali, che intendono effettuare ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di uno Stato costiero, gli forniscono, con un preavviso di almeno sei mesi dalla data prevista d'inizio del progetto di ricerca, una descrizione completa dei punti seguenti:
a) natura e scopi del progetto;
b) metodo e mezzi che saranno impiegati, ivi compresi nome, stazza e classe delle navi, e una descrizione delle apparecchiature scientifiche;
c) l'esatta area geografica nella quale il progetto sarà effettuato;
d) prevista di arrivo e partenza definitiva delle navi da ricerca o, secondo il caso, dell'installazione e della rimozione delle apparecchiature;
e) dell'ente patrocinante il progetto e nomi del direttore dell'ente e del responsabile del progetto;
f) misura in cui si ritiene che lo Stato costiero sia in grado di partecipare al progetto o farvisi rappresentare.
Art. 249. Obbligo di assolvere certe condizioni.
1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali che intraprendono la ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di uno Stato costiero debbono attenersi alle seguenti condizioni:
a) allo Stato costiero, se esso lo desidera, il diritto di partecipare al progetto di ricerca scientifica marina o di esservi rappresentato, in particolare, quando è possibile, a bordo di navi da ricerca e di altre imbarcazioni o installazioni di ricerca scientifica, senza che questo comporti il pagamento di alcuna remunerazione ai ricercatori dello Stato costiero e senza che quest'ultimo sia in obbligo di contribuire ai costi del progetto;
b) allo Stato costiero, dietro sua richiesta e non appena è possibile, i rapporti preliminari e i risultati e le conclusioni finali quando la ricerca è stata completata;
c) per garantire l'accesso dello Stato costiero, dietro sua domanda, a tutti i campioni e dati scaturiti dal progetto di ricerca scientifica marina, e per fornire ad esso dati che siano riproducibili e campioni che siano frazionabili senza che ne venga compromesso il valore scientifico;
d) su richiesta allo Stato costiero una valutazione dei dati, campioni e risultati della ricerca, o aiutarlo in tale valutazione o interpretazione;
e) assicurarsi, fatto salvo il numero 2, che i risultati della ricerca siano resi disponibili a livello internazionale, non appena possibile, attraverso gli opportuni canali nazionali o internazionali;
f) immediatamente lo Stato costiero di ogni cambiamento importante apportato al programma della ricerca;
g) le installazioni o le attrezzature scientifiche a completamento della ricerca, salvo accordi diversi.
2. Questo articolo non pregiudica le condizioni sancite dalle leggi e regolamenti dello Stato costiero per l'esercizio del proprio potere discrezionale di accordare o rifiutare il proprio consenso in applicazione dell'articolo 246, 5, ivi compreso l'obbligo di stipulare accordi preliminari per la diffusione a livello internazionale dei risultati di ricerche nell'ambito di progetti che interessano direttamente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali.
Art. 250. Comunicazioni relative ai progetti di ricerca scientifica marina.
Le comunicazioni relative ai progetti di ricerca scientifica marina avvengono attraverso i canali ufficiali appropriati, salvo accordi diversi.
Art. 251. Criteri e direttive generali.
Gli Stati si prefiggono di promuovere, attraverso le competenti organizzazioni internazionali, la definizione di criteri e direttive generali che li aiutino a determinare la natura e le implicazioni della ricerca scientifica marina.
Art. 252. Consenso tacito.
Gli Stati o le competenti organizzazioni internazionali possono dare avvio a un progetto di ricerca scientifica marina allo scadere di sei mesi dalla data in cui le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 248 sono state fornite allo Stato costiero, a meno che entro quattro mesi dalla data di ricezione di tali informazioni lo Stato costiero non abbia comunicato allo Stato o all'organizzazione che conduce la ricerca che:
a) il suo consenso, ai sensi dell'articolo 246; oppure
b) informazioni fornite da quello Stato o dalla competente organizzazione internazionale in merito alla natura e agli scopi del progetto siano difformi dai fatti evidenti; oppure
c) un supplemento di informazione circa le condizioni e le notizie fornite conformemente agli articoli 248 e 249; oppure
d) siano rimasti in sospeso obblighi derivanti da un precedente progetto di ricerca scientifica marina eseguito da quello Stato o da quella organizzazione, relativi alle condizioni stabilite all'articolo 249.
Art. 253. Sospensione o cessazione delle attività di ricerca scientifica marina.
1. Lo Stato costiero ha il diritto di esigere la sospensione di qualsiasi attività di ricerca scientifica marina in atto nella sua zona economica esclusiva o sulla sua piattaforma continentale se:
a) le attività di ricerca non vengono condotte conformemente alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 248, sulla base delle quali lo Stato costiero ha dato il proprio consenso; oppure
b) Stato o la competente organizzazione internazionale che conducono la ricerca non ottemperano alle disposizioni dell'articolo 249 relative ai diritti dello Stato costiero in merito al progetto di ricerca scientifica marina.
2. Lo Stato costiero ha il diritto di esigere la cessazione di ogni attività di ricerca scientifica marina in caso di qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 248, che equivalga a modificare sensibilmente il progetto o le attività di ricerca.
3. Lo Stato costiero può altresì esigere la cessazione delle attività di ricerca scientifica marina se una qualsiasi delle situazioni contemplate al numero 1 non viene rettificata in tempi ragionevoli.
4. Quando lo Stato costiero ha notificato la propria decisione di ordinare tale sospensione o cessazione, gli Stati o le competenti organizzazioni internazionali precedentemente autorizzati a svolgere attività di ricerca scientifica marina debbono interrompere le attività che sono oggetto della notifica.
5. L'ingiunzione di sospensione conformemente al numero 1 deve essere annullata dallo Stato costiero e le attività di ricerca scientifica marina possono proseguire dopo che lo Stato o la competente organizzazione internazionale interessati abbiano soddisfatto le condizioni previste agli articoli 248 e 249.
Art. 254. Diritti degli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati.
1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali che hanno presentato a uno Stato costiero un progetto di ricerca scientifica marina secondo l'articolo 246, 3, comunicano tale intenzione agli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati e informano lo Stato costiero di avere avvertito questi ultimi.
2. Quando lo Stato costiero interessato ha dato il proprio consenso al progetto di ricerca scientifica marina ad esso sottoposto, conformemente all'articolo 246 e alle altre disposizioni pertinenti della presente Convenzione, gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali intenzionate a intraprendere il progetto forniscono agli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati, dietro loro richiesta e se è opportuno, le informazioni pertinenti conformemente agli articoli 248 e 249, 1, f).
3. Agli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati di cui sopra viene data su richiesta l'opportunità di partecipare, ogni qualvolta è possibile, a tale progetto di ricerca scientifica marina per mezzo di esperti qualificati da essi nominati e non ricusati dallo Stato costiero, alle condizioni previste dal progetto e concordate, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, dallo Stato costiero interessato insieme con lo Stato o le competenti organizzazioni internazionali che intendono eseguire la ricerca scientifica marina.
4. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali menzionate al numero 1 forniscono agli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati su citati, dietro loro richiesta, le informazioni e l'assistenza descritta all'articolo 249, 1, d), fatte salve le disposizioni dell'articolo 249, 2.
Art. 255. Misure intese a facilitare la ricerca scientifica marina e fornire assistenza alle navi da ricerca.
Gli Stati fanno il possibile per adottare ragionevoli norme, regolamenti e procedure al fine di incoraggiare e facilitare la ricerca scientifica marina condotta conformemente alla presente Convenzione al di là del loro mare territoriale e, nella misura opportuna, di facilitare l'accesso ai loro porti e di favorire l'assistenza alle navi per la ricerca scientifica marina che rispondono alle pertinenti disposizioni della presente Parte, fatte salve le loro leggi e regolamenti.
Art. 256. Ricerca scientifica marina nell'Area.
Tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro posizione geografica, e le competenti organizzazioni internazionali hanno il diritto, conformemente alle disposizioni della Parte XI, di effettuare ricerca scientifica marina nell'Area.
Art. 257. Ricerca scientifica marina nella colonna d'acqua al di là della zona economica esclusiva.
Tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro posizione geografica, e le competenti organizzazioni internazionali hanno il diritto, conformemente alla presente Convenzione, di effettuare ricerca scientifica marina nella colonna d'acqua al di là dei limiti della zona economica esclusiva.
SEZIONE 4
INSTALLAZIONI O ATTREZZATURE PER LA
RICERCA SCIENTIFICA NELL'AMBIENTE MARINO
Art. 258. Messa in opera e utilizzo.
La messa in opera e l'utilizzo di qualunque tipo di installazioni e apparecchiature per la ricerca in qualunque area dell'ambiente marino è subordinata alle stesse condizioni prescritte dalla presente Convenzione per l'esecuzione della ricerca scientifica marina nell'area in questione.
Art. 259. Regime giuridico.
Le installazioni o le apparecchiature cui si fa riferimento nella presente sezione non possiedono lo status di isole. Non hanno un proprio mare territoriale e la loro presenza non influisce sulla delimitazione del mare territoriale, della zona economica esclusiva o della piattaforma continentale.
Art. 260. Zone di sicurezza.
Si possono creare zone di sicurezza di larghezza ragionevole non superiore a 500 metri intorno alle installazioni per la ricerca scientifica, conformemente alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione. Tutti gli Stati assicurano il rispetto di tali zone di sicurezza da parte delle proprie navi.
Art. 261. Obbligo di non creare ostacoli alla navigazione internazionale.
La messa in opera e l'utilizzo di qualunque tipo di installazioni o apparecchiature per la ricerca scientifica non debbono costituire un ostacolo alla navigazione sulle rotte praticate dal traffico internazionale.
Art. 262. Distintivi d'identificazione e mezzi di segnalazione.
Le installazioni o le attrezzature menzionate nella presente sezione debbono esibire distintivi di identificazione che indichino lo Stato di immatricolazione o l'organizzazione internazionale alla quale appartengono, e debbono avere adeguati mezzi di segnalazione, concordati in ambito internazionale, per garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea, tenuto conto delle regole e norme stabilite dalle competenti organizzazioni internazionali.
SEZIONE 5
RESPONSABILITA'
Art. 263. Responsabilità.
1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali hanno la responsabilità di verificare che la ricerca scientifica marina, che sia condotta da loro direttamente o da altri per conto loro, venga effettuata conformemente alla presente Convenzione.
2. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali sono responsabili e rispondono delle misure adottate in violazione della presente Convenzione, relativamente alla ricerca scientifica marina effettuata da altri Stati, da persone fisiche o giuridiche che di questi abbiano la nazionalità, o dalle organizzazioni internazionali competenti, e risarciscono i danni derivati da tali misure.
3. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali sono responsabili e rispondono, in virtù dell'articolo 235, dei danni provocati dall'inquinamento dell'ambiente marino in conseguenza della ricerca scientifica marina intrapresa da loro direttamente o da altri per conto loro.
SEZIONE 6
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E MISURE PROVVISORIE
Art. 264. Soluzione delle controversie.
Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione in materia di ricerca scientifica marina vengono risolte conformemente alla Parte XV, sezioni 2 e 3.
Art. 265. Misure provvisorie.
In attesa della soluzione di una controversia conformemente alla Parte XV, sezioni 2 e 3, lo Stato o la competente organizzazione internazionale, autorizzati a condurre un progetto di ricerca scientifica marina, non permettono l'inizio o la continuazione delle attività di ricerca senza l'espresso consenso dello Stato costiero interessato.
PARTE XIV
SVILUPPO E TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA MARINA
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 266. Impulso allo sviluppo e al trasferimento di tecnologia marina.
1. Gli Stati, agendo direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, cooperano secondo le proprie capacità al fine di promuovere attivamente lo sviluppo e il trasferimento della scienza e della tecnologia marina secondo termini e condizioni giuste e ragionevoli.
2. Gli Stati promuovono lo sviluppo di capacità nel campo della scienza e della tecnologia marina degli Stati che hanno bisogno e chiedono assistenza tecnica in questo settore, in particolare degli Stati in via di sviluppo inclusi quelli privi di litorale e geograficamente svantaggiati, in relazione all'esplorazione, allo sfruttamento, alla conservazione e alla gestione delle risorse marine, alla protezione e preservazione dell'ambiente marino, alla ricerca scientifica marina e alle altre attività nell'ambiente marino compatibili con la presente Convenzione, allo scopo di accelerare lo sviluppo sociale ed economico degli Stati in via di sviluppo.
3. Gli Stati fanno il possibile per favorire l'instaurazione di condizioni economiche e legali idonee al trasferimento di tecnologia marina a vantaggio di tutte le parti interessate, su basi eque.
Art. 267. Protezione di interessi legittimi.
Gli Stati, nel promuovere la cooperazione in applicazione dell'articolo 266, tengono nel debito conto tutti gli interessi legittimi inclusi, tra l'altro, i diritti e gli obblighi dei detentori, dei fornitori e dei destinatari di tecnologia marina.
Art. 268. Obiettivi fondamentali.
Gli Stati, direttamente o tramite le competenti organizzazioni internazionali, promuovono:
a) l'acquisizione, la valutazione e la diffusione di conoscenza nell'ambito della tecnologia marina, e facilitano l'accesso a tali informazioni e dati;
b) sviluppo di tecnologia marina appropriata;
c) sviluppo delle necessarie infrastrutture tecnologiche per facilitare il trasferimento della tecnologia marina;
d) sviluppo delle risorse umane attraverso la formazione e l'istruzione dei soggetti aventi la nazionalità degli Stati e Paesi in via di sviluppo, e in particolare dei soggetti aventi la nazionalità dei Paesi, tra questi, più arretrati;
e) cooperazione internazionale a tutti i livelli, e particolarmente a livello regionale, subregionale e bilaterale.
Art. 269. Misure atte a raggiungere gli obiettivi fondamentali.
Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 268 gli Stati, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, si adoperano tra l'altro al fine di:
a) programmi di cooperazione tecnica per il trasferimento effettivo di tecnologia marina di ogni tipo agli Stati che possano aver bisogno e richiedere assistenza tecnica in questo settore, in particolare agli Stati in via di sviluppo privi di litorale e geograficamente svantaggiati, come pure agli altri Stati in via di sviluppo che non sono riusciti né a creare né a sviluppare una propria capacità tecnologica nel campo della scienza marina e nell'esplorazione e sfruttamento delle risorse marine, né a sviluppare le infrastrutture relative a tale tecnologia;
b) condizioni favorevoli alla conclusione di accordi, contratti e altre intese simili, su basi eque e ragionevoli;
c) conferenze, seminari e simposi su argomenti di interesse scientifico e tecnologico, con particolare riferimento alle politiche e ai metodi per il trasferimento di tecnologia marina;
d) lo scambio di scienziati, tecnici e altri esperti;
e) progetti e promuovere azioni in compartecipazione e altre forme di cooperazione bilaterale e multilaterale.
SEZIONE 2
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Art. 270. Metodi e mezzi di cooperazione internazionale.
La cooperazione internazionale per lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia marina viene effettuata, per quanto è possibile e opportuno, attraverso programmi bilaterali, regionali o multilaterali già in essere come pure attraverso programmi nuovi e ampliati, al fine di promuovere la ricerca scientifica marina e il trasferimento della relativa tecnologia, particolarmente in nuovi settori, e promuovere opportuni finanziamenti internazionali per la ricerca oceanica e la valorizzazione degli oceani.
Art. 271. Direttive, criteri e norme.
Gli Stati, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, promuovono la formulazione di direttive, criteri e regole generalmente accettate per il trasferimento di tecnologia marina nel quadro di accordi bilaterali o nell'ambito di organizzazioni internazionali o altri organismi, tenendo conto in particolare degli interessi e necessità degli Stati in via di sviluppo.
Art. 272. Coordinamento di programmi internazionali.
Nel campo del trasferimento di tecnologia marina, gli Stati si impegnano per assicurare che le competenti organizzazioni internazionali coordinino le loro attività, ivi compresi i programmi regionali o mondiali, tenendo conto degli interessi e delle necessità degli Stati in via di sviluppo e in particolare di quelli privi di litorale e geograficamente svantaggiati.
Art. 273. Cooperazione con le organizzazioni internazionali e con l'Autorità.
Gli Stati cooperano attivamente con le competenti organizzazioni internazionali e con l'Autorità al fine di incoraggiare e facilitare il trasferimento, agli Stati in via di sviluppo, ai soggetti che ne hanno la nazionalità e all'Impresa, delle capacità pratiche e della tecnologia marina, in relazione alle attività nell'Area.
Art. 274. Scopi dell'Autorità.
Subordinatamente a tutti gli interessi legittimi, ivi inclusi tra l'altro i diritti e doveri dei detentori, dei fornitori e dei destinatari di tecnologia, l'Autorità assicura, in relazione alle attività nell'Area, che:
a) base del principio di un'equa ripartizione geografica, i soggetti aventi la nazionalità degli Stati in via di sviluppo, sia costieri, sia privi di litorale o geograficamente svantaggiati, vengano ingaggiati, per essere formati, come membri del personale direttivo, tecnico e di ricerca costituito per l'esecuzione delle attività;
b) documentazione tecnica sui relativi macchinari, apparecchiature, dispositivi e procedimenti venga messa a disposizione di tutti gli Stati, in particolare degli Stati in via di sviluppo che possano aver bisogno e richiedano assistenza tecnica in quel campo;
c) adotti disposizioni adeguate per facilitare l'ottenimento di assistenza tecnica nel campo della tecnologia marina da parte di Stati che possano averne bisogno e farne richiesta, con particolare riferimento agli Stati in via di sviluppo, come pure per facilitare, ai soggetti che di essi hanno la nazionalità, l'acquisizione delle necessarie specializzazioni e conoscenze pratiche, ivi inclusa la formazione professionale;
d) Stati che possono aver bisogno di assistenza tecnica in questo campo e ne fanno richiesta, con particolare riferimento agli Stati in via di sviluppo, vengano aiutati ad acquisire le necessarie apparecchiature, procedimenti, impianti e altre conoscenze tecniche, attraverso qualsiasi accordo finanziario previsto dalla presente Convenzione.
SEZIONE 3
CENTRI NAZIONALI E REGIONALI DI RICERCA MARINA E TECNOLOGICA
Art. 275. Creazione di centri nazionali.
1. Gli Stati, operando direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali e l'Autorità, promuovono la creazione, in particolare negli Stati costieri in via di sviluppo, di centri nazionali di ricerca scientifica marina e tecnologica nonché il potenziamento di centri nazionali esistenti, al fine di stimolare e sviluppare la condotta della ricerca scientifica marina da parte di tali Stati, e di accrescere le loro rispettive capacità di utilizzare e preservare le loro risorse marine a proprio beneficio economico.
2. Gli Stati, attraverso le competenti organizzazioni internazionali e l'Autorità, forniscono appoggio adeguato per facilitare la creazione e il potenziamento di tali centri nazionali al fine di fornire, a quegli Stati che ne abbiano bisogno e ne facciano richiesta, mezzi di addestramento avanzato, le necessarie attrezzature, professionalità e conoscenze pratiche, nonché tecnici specializzati.
Art. 276. Creazione di centri regionali.
1. Gli Stati, coordinando il proprio intervento con quello delle competenti organizzazioni internazionali, dell'Autorità e degli enti nazionali di ricerca scientifica marina e tecnologica, promuovono la creazione di centri regionali di ricerca scientifica marina e tecnologica, particolarmente negli Stati in via di sviluppo, al fine di stimolare e sviluppare la condotta della ricerca scientifica marina da parte di tali Stati e promuovono il trasferimento di tecnologia marina.
2. Tutti gli Stati di una regione cooperano con i centri regionali della stessa per meglio assicurare una più efficace realizzazione dei loro obiettivi.
Art. 277. Funzioni dei centri regionali.
Le funzioni di tali centri regionali includono tra l'altro:
a) di formazione e istruzione a tutti i livelli sui diversi aspetti della ricerca scientifica e tecnologia marina e in particolare della biologia marina, ivi comprese la conservazione e la gestione delle risorse biologiche, l'oceanografia, l'idrografia, l'ingegneria, l'esplorazione geologica del fondo marino, la prospezione mineraria e la tecnologia della desalinizzazione;
b) gestionali;
c) di studio relativi alla protezione e alla preservazione dell'ambiente marino e alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento;
d) di conferenze, seminari e simposi regionali;
e) e trattamento di dati e informazioni nell'ambito della scienza e della tecnologia marina;
f) pronta diffusione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica marina attraverso pubblicazioni facilmente accessibili;
g) diffusione d'informazioni sulle politiche nazionali in merito al trasferimento della tecnologia marina e lo studio comparato sistematico di tali politiche;
h) compilazione e l'ordinamento sistematico delle informazioni relative alla commercializzazione della tecnologia e a contratti e altri accordi in materia di brevetti;
i) cooperazione tecnica con altri Stati della regione.
SEZIONE 4
COOPERAZIONE TRA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Art. 278. Cooperazione tra organizzazioni internazionali.
Le organizzazioni internazionali competenti cui si fa riferimento nella presente Parte e nella Parte XIII adottano tutte le misure appropriate per assicurare, sia direttamente sia in stretta cooperazione reciproca, l'effettivo adempimento delle loro funzioni e responsabilità in virtù della presente Parte.
PARTE XV
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 279. Obbligo di soluzione delle controversie con mezzi pacifici.
Gli Stati contraenti devono giungere alla soluzione di qualsiasi controversia sorta tra di loro relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione con mezzi pacifici conformemente all'articolo 2, numero 3, della Carta delle Nazioni Unite e, a tale scopo, devono cercarne la soluzione con i mezzi indicati all'articolo 33, numero 1, della Carta.
Art. 280. Soluzione delle controversie con qualsiasi mezzo pacifico scelto dalle parti.
Nessuna disposizione della presente Parte pregiudica il diritto di ciascuno degli Stati contraenti di concordare in qualunque momento di giungere alla soluzione, con un mezzo pacifico di loro scelta, di una controversia tra di loro insorta relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione.
Art. 281. Procedura da seguire nel caso in cui nessuna soluzione sia stata raggiunta dalle parti.
1. Se gli Stati contraenti, che sono parti in una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, hanno concordato di cercare la soluzione della controversia con un mezzo pacifico di loro scelta, le procedure previste nella presente Parte si applicano solo nel caso in cui non si sia raggiunta una soluzione con il ricorso a tali mezzi e l'accordo tra le parti non escluda qualsiasi ulteriore procedura.
2. Se le parti hanno altresì concordato un termine, il numero 1 si applica solo a partire dalla scadenza di questo termine.
Art. 282. Obblighi risultanti da accordi generali, regionali o bilaterali.
Se gli Stati contraenti che sono parti in una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, hanno concordato, nell'ambito di un accordo generale, regionale o bilaterale od in altro modo, che tale controversia deve essere sottoposta, su istanza di una delle parti della controversia, ad una procedura sfociante in una decisione obbligatoria, tale procedura si applica in luogo delle procedure previste nella presente Parte, salvo che le parti della controversia non convengano altrimenti.
Art. 283. Obbligo degli scambi di vedute.
1. Quando tra gli Stati contraenti sorge una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, le parti della controversia procedono senza indugio ad uno scambio di vedute sulla soluzione della controversia attraverso negoziati od altri mezzi pacifici.
2. Parimenti le parti procedono senza indugio ad uno scambio di vedute ogni volta che si ponga fine ad una procedura di soluzione della controversia senza una soluzione, o quando una soluzione sia stata raggiunta e le circostanze esigono delle consultazioni sul modo di attuare la soluzione.
Art. 284. Conciliazione.
1. Uno Stato contraente, che è parte in una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, può invitare l'altra parte o parti a sottoporre la controversia a conciliazione secondo la procedura prevista dall'Allegato V, sezione I, o secondo altra procedura di conciliazione.
2. Se l'invito è accettato e le parti si accordano sulla procedura di conciliazione da applicare, ciascuna parte può sottoporre la controversia a quella procedura.
3. Se l'invito non è accettato o le parti non si accordano sulla procedura, il procedimento di conciliazione deve ritenersi concluso.
4. Salvo diverso accordo tra le parti, quando una controversia è stata sottoposta a conciliazione, il procedimento può essere concluso solo conformemente alla procedura di conciliazione concordata.
Art. 285. Applicazione della presente Sezione alle controversie sottoposte ai sensi della Parte XI.
La presente Sezione si applica a qualsiasi controversia che, ai sensi della Parte XI, Sezione 5, deve essere risolta conformemente alle procedure previste nella presente Parte. Se un soggetto diverso da uno Stato contraente è parte in una tale controversia, la presente Sezione si applica mutatis mutandis.
SEZIONE 2
PROCEDURE OBBLIGATORIE SFOCIANTI IN DECISIONI VINCOLANTI
Art. 286. Applicazione delle procedure di cui alla presente Sezione.
Salvo quanto previsto alla Sezione 3, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, quando non è stata raggiunta una soluzione ricorrendo alla Sezione 1, è sottoposta, su istanza di ciascuna delle parti della controversia, alla corte od al tribunale competenti ai sensi della presente Sezione.
Art. 287. Scelta della procedura.
1. Al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione o in un qualunque altro momento successivo, uno Stato è libero di scegliere, mediante una dichiarazione scritta, uno o più dei seguenti mezzi per la soluzione delle controversie relative all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione:
a) Tribunale internazionale per il diritto del mare costituito conformemente all'Allegato VI;
b) Corte internazionale di giustizia;
c) tribunale arbitrale costituito conformemente all'Allegato VII;
d) tribunale arbitrale speciale costituito conformemente all'Allegato VIII, per una o più delle categorie di controversie ivi specificate.
2. Una dichiarazione effettuata ai sensi del numero 1, non deve incidere sull'obbligo di uno Stato contraente di accettare, nei limiti e secondo le modalità previsti dalla Parte XI, Sezione 5, la competenza della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini del Tribunale internazionale per il diritto del mare, né è invalidata da tale obbligo.
3. Si deve ritenere che uno Stato contraente, che è parte di una controversia non coperta da una dichiarazione in vigore, abbia accettato l'arbitrato conformemente all'Allegato VII.
4. Se le parti di una controversia hanno accettato la stessa procedura per la soluzione della controversia, questa può essere sottoposta soltanto a quella procedura, salvo diverso accordo tra le parti.
5. Se le parti in controversia non hanno accettato la stessa procedura per la soluzione della controversia, questa può essere sottoposta soltanto all'arbitrato conformemente all'Allegato VII, salvo diverso accordo tra le parti.
6. Una dichiarazione resa conformemente al numero 1 rimane in vigore fino a tre mesi dopo che la comunicazione della revoca è stata depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
7. Una nuova dichiarazione, una comunicazione di revoca o la scadenza di una dichiarazione non pregiudicano sotto alcun aspetto il procedimento in corso innanzi ad una corte o ad un tribunale competenti ai sensi del presente articolo, salvo diverso accordo tra le parti.
8. Le dichiarazioni e le comunicazioni di cui al presente articolo sono depositate presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli Stati contraenti.
Art. 288. Competenza.
1. Una corte od un tribunale di cui all'articolo 287 è competente a conoscere di qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, che gli sia sottoposta conformemente alla presente Parte.
2. Una corte o un tribunale di cui all'articolo 287 è competente a conoscere di una qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione di un accordo internazionale in connessione con i fini della presente Convenzione e che gli sia sottoposta ai sensi dell'accordo.
3. La Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini del Tribunale internazionale per il diritto del mare costituita conformemente all'Allegato VI e qualsiasi altra camera o tribunale arbitrale di cui alla Parte XI, Sezione 5, sono competenti a conoscere di qualsiasi questione che sia loro sottoposta conformemente a tale Sezione.
4. Nel caso di una controversia relativa alla competenza di una corte o tribunale, la questione deve essere risolta con una decisione di quella corte o tribunale.
Art. 289. Periti.
In qualsiasi controversia che comporti questioni scientifiche o tecniche, una corte od un tribunale competente ai sensi della presente Sezione può, su richiesta di una parte o d'ufficio, consultandosi con le parti, scegliere, almeno due periti scientifici o tecnici, preferibilmente dall'apposito elenco predisposto conformemente all'Allegato VIII, articolo 2, che siedono nella corte o nel tribunale senza diritto di voto.
Art. 290. Misure cautelari.
1. Se una controversia è stata debitamente sottoposta ad una corte od un tribunale, che ritiene prima facie di essere competente ai sensi della presente Parte o della Parte XI, Sezione 5, detta corte o tribunale può prescrivere qualsiasi misura cautelare che giudica appropriata in base alle circostanze per preservare i diritti rispettivi delle parti in controversia o per impedire gravi danni all'ambiente marino, in pendenza della decisione definitiva.
2. Le misure cautelari possono essere modificate o revocate non appena le circostanze che le giustificavano sono cambiate o hanno cessato di esistere.
3. Le misure cautelari possono essere adottate, modificate o revocate ai sensi del presente articolo soltanto su domanda di una parte della controversia e dopo che alle parti sia stata accordata l'opportunità di essere sentite.
4. La corte o tribunale comunica immediatamente alle parti della controversia ed agli altri Stati contraenti cui ritiene opportuno, l'adozione, modifica o revoca delle misure cautelari.
5. Nelle more della costituzione di un tribunale arbitrale investito di una controversia ai sensi della presente sezione, qualunque corte o tribunale designato di comune accordo dalle parti od, in difetto di tale accordo, entro un termine di due settimane dalla richiesta delle misure cautelari, il Tribunale internazionale per il diritto del mare od, in caso di attività svolte nell'Area, la Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini, può adottare, modificare o revocare le misure cautelari conformemente al presente articolo se ritiene, prima facie, che il tribunale da costituire avrebbe la competenza e che l'urgenza della situazione così esiga. Una volta costituito, il tribunale cui la controversia sia stata sottoposta, agendo conformemente ai numeri da 1 a 4, può modificare, revocare o confermare queste misure cautelari.
6. Le parti della controversia si conformano senza indugio a tutte le misure cautelari adottate ai sensi del presente articolo.
Art. 291. Accesso.
1. Tutte le procedure di soluzione delle controversie previste nella presente Parte sono aperte agli Stati contraenti.
2. Le procedure di soluzione delle controversie previste nella presente Parte sono aperte a soggetti diversi dagli Stati contraenti solo nei limiti in cui la Convenzione lo preveda espressamente.
Art. 292. Immediato rilascio della nave e dell'equipaggio.
1. Quando le autorità di uno Stato contraente hanno fermato una nave battente bandiera di un altro Stato contraente e si asserisce che lo Stato che ha fermato la nave non ha osservato le disposizioni della presente Convenzione che prevedono l'immediato rilascio della nave o del suo equipaggio a seguito del deposito di una adeguata cauzione o di un'altra garanzia finanziaria, la questione del rilascio dal fermo può essere deferita a qualsiasi corte o tribunale designato di comune accordo dalle parti; o in difetto di tale accordo nel termine di 10 giorni dal momento del fermo, la questione può essere deferita ad una corte o ad un tribunale accettato conformemente all'articolo 287 dallo Stato che ha proceduto al fermo, od al Tribunale internazionale per il diritto del mare, sempre che le parti non convengano altrimenti.
2. L'istanza per il rilascio può essere presentata solo dallo Stato di bandiera od a suo nome.
3. La corte o il tribunale esamina senza indugio l'istanza per il rilascio e conosce solo della questione del rilascio, senza pregiudizio per il merito di qualsiasi causa innanzi alle giurisdizioni interne competenti, intentata contro la nave, il suo proprietario od il suo equipaggio. Le autorità dello Stato che ha proceduto al fermo restano competenti di rilasciare in qualunque momento la nave o il suo equipaggio.
4. Dal momento del deposito della cauzione o di altra garanzia finanziaria fissata dalla corte o dal tribunale, le autorità dello Stato che ha effettuato il fermo si conformano prontamente alla decisione della corte o del tribunale in merito al rilascio della nave o del suo equipaggio.
Art. 293. Diritto applicabile.
1. Una corte o un tribunale competente ai sensi della presente Sezione applica le disposizioni della presente Convenzione e le altre norme del diritto internazionale non incompatibili con la presente Convenzione.
2. Il numero 1 non pregiudica la facoltà della corte o del tribunale competente ai sensi della presente Sezione di giudicare una controversia ex equo et bono se le parti così concordano.
Art. 294. Procedimenti preliminari.
1. Una corte o un tribunale di cui all'articolo 287, cui sia presentata una domanda relativa ad una controversia di cui all'articolo 297, decide, su domanda di una parte o, può decidere d'ufficio, se il ricorso costituisce un abuso delle vie legali o se esso è prima facie fondato. Se la corte o il tribunale giudica che il ricorso costituisce un abuso delle vie legali o che esso è prima facie infondato, esso cessa di esaminare la domanda.
2. Al momento della ricezione della domanda, la corte o il tribunale la notifica immediatamente all'altra parte o parti della domanda e fissa un termine ragionevole entro il quale queste possono richiedergli di emettere una decisione conformemente al numero 1.
3. Il presente articolo non pregiudica il diritto di alcuna delle parti della controversia di sollevare delle eccezioni preliminari conformemente alle norme di procedura applicabili.
Art. 295. Esaurimento dei ricorsi interni.
Qualsiasi controversia tra Stati contraenti relativa
all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione può essere sottoposta alle procedure previste nella presente Sezione solo dopo l'esaurimento dei ricorsi interni ove questo sia richiesto dal diritto internazionale.
Art. 296. Carattere definitivo e obbligatorietà delle decisioni.
1. Qualsiasi decisione resa da una corte o un tribunale competenti ai sensi della presente Sezione è definitiva e deve essere rispettata da tutte le parti della controversia.
2. Ciascuna di queste decisioni ha forza obbligatoria solo per le parti e rispetto a quella specifica controversia.
SEZIONE 3
LIMITI ED ECCEZIONI ALL'APPLICABILITA' DELLA SEZIONE 2
Art. 297. Limiti all'applicabilità della Sezione 2.
1. Le controversie relative all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione con riferimento all'esercizio da parte di uno Stato costiero dei suoi diritti sovrani o della sua giurisdizione, previsti dalla presente Convenzione, sono sottoposte alle procedure di cui alla Sezione 2 nei seguenti casi:
a) si è affermato che lo Stato costiero ha agito in violazione delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento alle libertà e ai diritti di navigazione, di sorvolo o posa di cavi e condotte sottomarini, oppure con riferimento ad altre utilizzazioni del mare internazionalmente lecite, specificate nell'articolo 58;
b) quando si è affermato che uno Stato nell'esercizio delle libertà, dei diritti o delle utilizzazioni sopra citati, ha agito in violazione della presente Convenzione o delle leggi o dei regolamenti adottati dallo Stato costiero conformemente alla presente Convenzione ed alle altre norme del diritto internazionale non incompatibili con la presente Convenzione; o
c) si è affermato che lo Stato costiero ha agito in violazione delle specifiche norme e parametri internazionali sulla protezione e preservazione dell'ambiente marino, che sono applicabili allo Stato costiero e che sono state fissate dalla presente Convenzione, ovvero tramite una organizzazione internazionale competente o una conferenza diplomatica conformemente alla presente Convenzione.
2. a) Le controversie relative alla interpretazione od alla applicazione delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento alla ricerca scientifica marina sono risolte conformemente alla Sezione 2, fatto salvo che lo Stato costiero non è obbligato ad accettare la sottoposizione, a tale procedura di soluzione, delle controversie derivanti:
i) da parte dello Stato costiero di un diritto o di un potere discrezionale conformemente all'articolo 246; o
ii) da una decisione dello Stato costiero di ordinare la sospensione o la cessazione di un progetto di ricerca conformemente all'articolo 253.
b) Una controversia derivante dall'affermazione, da parte dello Stato che effettua la ricerca, che, in relazione ad uno specifico progetto di ricerca, lo Stato costiero non sta esercitando i suoi diritti, di cui agli articoli 246 e 253, in modo compatibile con la presente Convenzione, è sottoposta, su domanda dell'una o dell'altra parte, alla conciliazione ai sensi dell'Allegato V, sezione 2, fatto salvo che la commissione di conciliazione non deve sindacare né l'esercizio da parte dello Stato costiero del suo potere discrezionale di designare delle zone specifiche come previsto all'articolo 246, numero 6, né l'esercizio del suo potere discrezionale di rifiutare il consenso conformemente all'articolo 246, numero 5.
3. a) Le controversie relative all'interpretazione od all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento alla pesca sono risolte conformemente alla Sezione 2, fatto salvo che lo Stato costiero non è obbligato ad accettare la sottoposizione a tale procedura di soluzione, di qualsiasi controversia relativa ai suoi diritti sovrani sulle risorse biologiche nella zona economica esclusiva ovvero relativa al loro esercizio, inclusi i suoi poteri discrezionali di fissare il volume ammissibile delle catture, la sua capacità di pesca, e la ripartizione delle eccedenze tra altri Stati, e le modalità e condizioni fissate nelle sue leggi e regolamenti sulla conservazione e gestione.
b) Quando non sia stata raggiunta alcuna soluzione con il ricorso alla Sezione 1 della presente Parte, una controversia è sottoposta alla conciliazione ai sensi dell'Allegato V, Sezione 2, su domanda di una qualsiasi delle parti della controversia, ove si sia affermato che:
i) lo Stato costiero è manifestamente venuto meno ai suoi obblighi di assicurare, attraverso idonee misure di conservazione e di gestione, che non sia seriamente compromesso il mantenimento delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva;
ii) lo Stato costiero ha arbitrariamente rifiutato di fissare, su domanda di uno altro Stato, il volume ammissibile delle catture e la sua capacità di sfruttamento delle risorse biologiche con riferimento a quei banchi che l'altro Stato è interessato a pescare; o
iii) lo Stato costiero ha arbitrariamente rifiutato di attribuire ad un qualsiasi Stato, ai sensi degli articoli 62, 69 e 70 e secondo le modalità e le condizioni fissate dallo Stato costiero compatibili con la presente Convenzione, tutto o parte delle eccedenze che esso ha dichiarato esistere.
c) In nessun caso la commissione, di conciliazione sostituisce il suo potere discrezionale a quello dello Stato costiero.
d) Il rapporto della commissione di conciliazione è trasmesso alle organizzazioni internazionali competenti.
e) negoziare gli accordi previsti agli articoli 69 e 70, gli Stati contraenti, salvo essi non abbiano diversamente concordato, includono una clausola sulle misure che sono tenuti ad adottare per minimizzare la possibilità di divergenze sull'interpretazione o applicazione dell'accordo, o sulla procedura da seguire ove nonostante tutto si manifesti una divergenza.
Art. 298. Eccezioni facoltative all'applicabilità della Sezione 2.
1. Al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, od in qualunque altro momento successivo, uno Stato può, senza che ciò pregiudichi gli obblighi derivanti dalla Sezione 1, dichiarare per iscritto che non accetta una o più delle procedure contemplate dalla Sezione 2 relativamente ad una o più delle seguenti categorie di controversie:
a) i) le controversie relative all'interpretazione od all'applicazione degli articoli 15, 74 e 83 sulle delimitazioni delle zone marittime o quelle concernenti le baie od i titoli storici, purché uno Stato che ha effettuato tale dichiarazione accetti, qualora una tale controversia sorga dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e ove non sia stato raggiunto alcun accordo entro un ragionevole lasso di tempo nei negoziati tra le parti, su domanda di una qualsiasi delle parti della controversia, la sottoposizione della questione alla conciliazione ai sensi dell'Allegato V, Sezione 2; ed inoltre purché non sia sottoposta a tale procedura alcuna controversia che necessariamente comporti l'esame simultaneo di una qualsiasi controversia non risolta relativa alla sovranità o ad altri diritti sul territorio continentale od insulare;
ii) dopo che la commissione di conciliazione ha presentato il suo rapporto, che deve indicare i motivi su cui si fonda, le parti negoziano un accordo sulla base di tale rapporto; se questi negoziati non conducono ad un accordo, le parti sottopongono, di comune accordo, la questione ad una delle procedure di cui alla Sezione 2, salvo che le parti non si accordino diversamente;
iii) la presente lettera non si applica ad alcuna delle controversie sulle delimitazioni marine, definitivamente risolte mediante un accordo tra le parti, né ad alcuna di quelle controversie che devono essere risolte conformemente ad un accordo bilaterale o multilaterale vincolante le parti;
b) controversie concernenti le attività militari, incluse le attività militari di navi e aeromobili di Stato utilizzati per servizi non commerciali, e le controversie concernenti gli atti di esecuzione forzata riguardo all'esercizio di diritti sovrani o della giurisdizione non rientranti nella competenza di una corte o di un tribunale ai sensi dell'articolo 297, numero 2 o 3;
c) controversie rispetto alle quali il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sta esercitando le funzioni conferitegli dalla Carta delle Nazioni Unite, salvo che il Consiglio di sicurezza non decida di cancellare la questione dal suo ordine del giorno, ovvero inviti le parti a risolverla con i mezzi previsti nella presente Convenzione.
2. Uno Stato contraente, che ha effettuato una dichiarazione ai sensi del numero 1, può in qualunque momento ritirarla o convenire di sottoporre una controversia, esclusa da tale dichiarazione, ad una qualsiasi delle procedure di soluzione previste nella presente Convenzione.
3. Uno Stato contraente, che ha effettuato una dichiarazione ai sensi del numero 1, non ha diritto a sottoporre una controversia rientrante in una delle categorie escluse di controversie, ad alcuna delle procedure di cui alla presente Convenzione senza il consenso dello Stato contraente con cui è in controversia.
4. Se uno degli Stati contraenti ha effettuato una dichiarazione ai sensi del numero 1, a), ogni altro Stato contraente può sottoporre una qualsiasi controversia che rientri in una delle categorie escluse, contro lo Stato contraente che ha effettuato la dichiarazione, alla procedura specificata in tale dichiarazione.
5. Una nuova dichiarazione od il ritiro di una dichiarazione non pregiudica in alcun modo i procedimenti pendenti innanzi ad una corte o ad un tribunale conformemente al presente articolo, salvo che le parti non si accordino diversamente.
6. Le dichiarazioni e le comunicazioni di ritiro delle dichiarazioni ai sensi del presente articolo, sono depositate presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette le relative copie agli Stati contraenti.
Art. 299. Diritto delle parti di accordarsi sulla procedura.
1. Una controversia esclusa ai sensi dell'articolo 297 od a seguito di una dichiarazione effettuata conformemente all'articolo 298, dalle procedure di soluzione delle controversie previste nella Sezione 2, può essere sottoposta a tali procedure soltanto mediante accordo tra le parti della controversia.
2. Nessuna disposizione della presente sezione pregiudica il diritto delle parti della controversia di accordarsi su un'altra procedura di soluzione di tale controversia o di raggiungere una soluzione in via amichevole.
PARTE XVI
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 300. Buona fede e abuso di diritto.
Gli Stati contraenti devono adempiere in buona fede gli obblighi assunti a termini della presente Convenzione ed esercitare i diritti, le competenze e le libertà riconosciuti dalla presente Convenzione in un modo tale che non costituisca un abuso di diritto.
Art. 301. Usi pacifici dei mari.
Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro obblighi in forza della presente Convenzione, gli Stati contraenti si astengono dal ricorso alla minaccia od all'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, od in qualsiasi altro modo incompatibile con i principi del diritto internazionale enunciati dalla Carta delle Nazioni Unite.
Art. 302. Divulgazione delle informazioni.
Senza pregiudizio del diritto di ciascuno Stato contraente di fare ricorso alle procedure per la soluzione delle controversie previste dalla presente Convenzione, nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come facente obbligo ad uno Stato contraente, nell'adempimento dei suoi obblighi in forza della presente Convenzione, di fornire delle informazioni la cui divulgazione sia in contrasto con i suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza.
Art. 303. Oggetti archeologici e storici scoperti in mare.
1. Gli Stati hanno l'obbligo di tutelare gli oggetti di carattere archeologico e storico scoperti in mare e cooperano a questo fine.
2. Al fine di controllare il commercio di questi oggetti, lo Stato costiero può, in applicazione dell'articolo 33, presumere che la loro rimozione dal fondo del mare, nella zona prevista da quell'articolo, senza la sua autorizzazione, si risolva in una violazione, nell'ambito del suo territorio o del suo mare territoriale, delle leggi e regolamenti indicati in tale articolo.
3. Il presente articolo non pregiudica i diritti dei proprietari identificabili, le disposizioni sul recupero dei relitti e le altre norme di diritto marittimo, o le leggi e la prassi in materia di scambi culturali.
4. Il presente articolo non pregiudica gli altri accordi internazionali e le norme di diritto internazionale relative alla protezione degli oggetti di carattere archeologico o storico.
Art. 304. Responsabilità in caso di danni.
Le disposizioni della presente Convenzione sulla responsabilità per danni non pregiudicano l'applicazione delle norme esistenti e la formazione di ulteriori norme sulla responsabilità internazionale.
PARTE XVII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 305. Firma.
1. La presente Convenzione è aperta alla firma:
a) di tutti gli Stati;
b) Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia;
c) di tutti gli Stati associati autonomi che hanno scelto questo regime con un atto di autodeterminazione sotto la supervisione e l'approvazione delle Nazioni Unite, conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale e che hanno competenza sulle materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza a concludere accordi in queste materie;
d) di tutti gli Stati associati autonomi i quali, conformemente ai loro rispettivi strumenti di associazione, hanno competenza sulle materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza a concludere accordi in queste materie;
e) tutti i territori che godono di una completa autonomia interna, riconosciuta come tale dalle Nazioni Unite, ma che non hanno acquistato la piena indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale, e che hanno competenza sulle materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza a concludere accordi in queste materie;
f) delle organizzazioni internazionali, conformemente all'Allegato IX.
2. La presente Convenzione è aperta alla firma, presso il Ministero degli affari esteri della Giamaica fino al 9 dicembre 1984 ed anche presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 1° luglio 1983 al 9 dicembre 1984.
Art. 306. Ratifica e conferma formale.
La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica degli Stati e degli altri soggetti di cui all'articolo 305, 1, b), c), d) ed e), ed alla conferma formale ai sensi dell'Allegato IX, da parte dei soggetti di cui all'articolo 305, 1, f). Gli strumenti di ratifica e di conferma formale sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni unite.
Art. 307. Adesione.
La presente Convenzione è aperta all'adesione degli Stati e degli altri soggetti di cui all'articolo 305. L'adesione dei soggetti di cui all'articolo 305, 1, f), è disciplinata dall'Allegato IX. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Art. 308. Entrata in vigore.
1. La Convenzione entra in vigore 12 mesi dopo la data del deposito del sessantesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno Stato che ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica o adesione, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, fatto salvo il numero 1.
3. L'Assemblea dell'Autorità si riunisce alla data di entrata in vigore della presente Convenzione ed elegge il Consiglio dell'Autorità. Il primo Consiglio è costituito in modo compatibile con gli scopi indicati nell'articolo 161, se le disposizioni di tale articolo non possono essere strettamente applicate.
4. Le norme, i regolamenti e le procedure elaborati dalla Commissione preparatoria si applicano provvisoriamente in attesa che vengano ufficialmente adottati dall'Autorità conformemente alla Parte XI.
5. L'Autorità ed i suoi organi operano conformemente alla risoluzione II della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativa agli investimenti preparatori, ed alle decisioni adottate dalla Commissione preparatoria in applicazione di tale risoluzione.
Art. 309. Riserve ed eccezioni.
Non possono essere apposte riserve od eccezioni alla presente Convenzione salvo che esse non siano espressamente consentite da altri articoli della presente Convenzione.
Art. 310. Dichiarazioni.
L'articolo 309 non vieta ad uno Stato, nel momento in cui firma, ratifica od aderisce alla presente Convenzione, di effettuare delle dichiarazioni, quale ne sia la formulazione o la denominazione, in particolare allo scopo di armonizzare le sue leggi ed i suoi regolamenti con le disposizioni della presente Convenzione, a condizione che dette dichiarazioni non siano dirette ad escludere od a modificare gli effetti giuridici delle disposizioni della presente Convenzione nella loro applicazione a tale Stato.
Art. 311. Rapporti con altre Convenzioni ed accordi internazionali.
1. La presente Convenzione prevale, tra gli Stati contraenti, sulle Convenzioni di Ginevra del 29 aprile 1958 sul diritto del mare.
2. La presente Convenzione non modifica i diritti e gli obblighi degli Stati contraenti che derivano da altri accordi compatibili con la presente Convenzione e che non pregiudicano il godimento da parte degli altri Stati contraenti dei loro diritti o l'adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente Convenzione.
3. Due o più Stati contraenti possono concludere degli accordi che modificano o sospendono l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e che si applicano soltanto alle loro mutue relazioni, a condizione che detti accordi non riguardino disposizioni della Convenzione la cui deroga è incompatibile con la effettiva realizzazione dell'oggetto e dello scopo della presente Convenzione ed a condizione, inoltre, che detti accordi non influiscano sull'applicazione dei principi fondamentali enunciati dalla Convenzione e che le disposizioni di detti accordi non influiscano né sul godimento da parte di altri Stati contraenti dei loro diritti né sull'adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente Convenzione.
4. Gli Stati contraenti che intendono concludere uno degli accordi previsti al numero 3 comunicano agli altri Stati contraenti, tramite il depositario della presente Convenzione, la loro intenzione di concludere l'accordo e le modifiche o la sospensione dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione che la conclusione di tale accordo comporta.
5. Il presente articolo non influisce sugli accordi internazionali espressamente autorizzati o mantenuti in vigore da altri articoli della presente Convenzione.
6. Gli Stati contraenti convengono che nessuna modifica deve essere portata al principio fondamentale relativo al patrimonio comune dell'umanità enunciato dall'articolo 136 e che essi non diverranno contraenti di alcun accordo che deroghi a detto principio.
Art. 312. Emendamenti.
1. Al termine di un periodo di 10 anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, uno Stato contraente può proporre, con comunicazione scritta diretta al Segretario generale delle Nazioni Unite, degli specifici emendamenti alla presente Convenzione, purché essi non riguardino le attività esercitate nell'Area, e richiedere la convocazione di una conferenza per esaminare gli emendamenti così proposti. Il Segretario generale trasmette detta comunicazione a tutti gli Stati contraenti. Se, nei 12 mesi successivi alla data di trasmissione della comunicazione, almeno la metà degli Stati contraenti dà risposta favorevole alla richiesta, il Segretario generale convoca la Conferenza.
2. La procedura di adozione delle decisioni applicabile nella Conferenza per gli emendamenti, è la stessa seguita dalla terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, salvo quanto altrimenti deciso dalla Conferenza. La conferenza dovrebbe tentare in ogni modo di raggiungere un accordo sugli emendamenti per consenso e non dovrebbe esservi alcuna votazione sugli emendamenti finché non si sia esaurito ogni tentativo di raggiungere il consenso.
Art. 313. Emendamenti con procedura semplificata.
1. Uno Stato contraente può proporre, con comunicazione scritta diretta al Segretario generale delle Nazioni Unite, un emendamento alla presente Convenzione, diverso da un emendamento relativo alle attività esercitate nell'Area, da adottare secondo la procedura semplificata prevista dal presente articolo, senza la convocazione di una conferenza. Il Segretario generale diffonde la comunicazione a tutti gli Stati contraenti.
2. Se, entro un periodo di 12 mesi dalla data di diffusione della comunicazione, uno Stato contraente presenta obiezioni all'emendamento avanzato od alla proposta di adottarlo secondo la procedura semplificata, l'emendamento proposto è considerato respinto. Il Segretario generale ne invia immediatamente notifica a tutti gli Stati contraenti.
3. Se, 12 mesi dopo la data di diffusione della comunicazione, nessuno Stato contraente ha presentato obiezioni all'emendamento avanzato od alla proposta di adottarlo secondo la procedura semplificata, l'emendamento proposto è considerato adottato. Il Segretario generale ne invia notifica a tutti gli Stati contraenti.
Art. 314. Emendamenti alle disposizioni della presente Convenzione riguardanti esclusivamente le attività esercitate nell'Area.
1. Uno Stato contraente può proporre, con comunicazione scritta diretta al Segretario generale dell'Autorità, un emendamento alle disposizioni della presente Convenzione riguardante esclusivamente le attività esercitate nell'Area, comprese le disposizioni della sezione 4 dell'Allegato VI. Il Segretario generale diffonde tale comunicazione a tutti gli Stati contraenti. Una volta approvato dal Consiglio, l'emendamento proposto, deve essere approvato dall'Assemblea. I rappresentanti degli Stati contraenti in tali organi sono muniti dei pieni poteri per esaminare ed approvare l'emendamento proposto. L'emendamento proposto, come approvato dal Consiglio e dall'Assemblea, è considerato adottato.
2. Prima di approvare un emendamento ai sensi del numero 1, il Consiglio e l'Assemblea si accertano che esso non pregiudichi il sistema di esplorazione e sfruttamento delle risorse dell'Area, in attesa della Conferenza di revisione conformemente all'articolo 155.
Art. 315. Firma, ratifica, adesione e testi autentici degli emendamenti.
1. Gli emendamenti alla presente Convenzione, una volta adottati, sono aperti alla firma degli Stati contraenti per 12 mesi dalla data di adozione, nella sede delle Nazioni Unite a New York, salvo che gli stessi emendamenti non dispongano diversamente.
2. Gli articoli 306, 307 e 320 si applicano a tutti gli emendamenti della presente Convenzione.
Art. 316. Entrata in vigore degli emendamenti.
1. Gli emendamenti alla presente Convenzione, fatta eccezione per quelli previsti al numero 5, entrano in vigore per gli Stati contraenti, che li hanno ratificati o vi hanno aderito, il trentesimo giorno successivo al deposito degli strumenti di ratifica o di adesione di due terzi degli Stati contraenti o di 60 Stati contraenti, a seconda di quale dei due numeri sia il maggiore. Tali emendamenti non incidono né sul godimento da parte degli altri Stati contraenti dei loro diritti né sull'adempimento dei loro obblighi ai sensi della presente Convenzione.
2. Un emendamento può prevedere che la sua entrata in vigore richieda un numero di ratifiche o di adesioni più alto di quello richiesto dal presente articolo.
3. Per ciascuno Stato contraente che ha ratificato o ha aderito ad un emendamento previsto al numero 1, dopo il deposito del richiesto numero di strumenti di ratifica o di adesione, l'emendamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.
4. Ogni Stato che diviene contraente della presente Convenzione dopo l'entrata in vigore di un emendamento, conformemente al numero 1, deve essere considerato, salvo manifestazione di una diversa volontà da parte di tale Stato, come:
a) contraente della presente Convenzione così emendata; e
b) contraente della Convenzione non emendata nei confronti degli Stati contraenti non vincolati dall'emendamento.
5. Gli emendamenti riguardanti esclusivamente le attività esercitate nell'Area e gli emendamenti all'Allegato VI entrano in vigore per tutti gli Stati contraenti un anno dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di adesione da parte di tre quarti degli Stati contraenti.
6. Ogni Stato che diventa contraente della presente Convenzione dopo l'entrata in vigore degli emendamenti conformemente al numero 5, è considerato contraente della presente Convenzione così emendata.
Art. 317. Denuncia.
1. Uno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, ed indicare le sue motivazioni. La mancata indicazione delle motivazioni non incide sulla validità della denuncia. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica, salvo che la notifica non preveda un termine più lungo.
2. La denuncia non libera uno Stato dagli obblighi finanziari e contrattuali assunti quando era contraente della presente Convenzione, così come non pregiudica i diritti, obblighi e situazioni giuridiche di tale Stato create dall'esecuzione della presente Convenzione prima che questa cessi di essere in vigore per quello Stato.
3. La denuncia non incide in alcun modo sul dovere di ogni Stato contraente di adempiere a tutti gli obblighi contenuti nella presente Convenzione ai quali sarebbe sottoposto in forza del diritto internazionale indipendentemente dalla presente Convenzione.
Art. 318. Stato degli allegati.
Gli allegati fanno parte integrante della presente Convenzione e, salvo quanto altrimenti espressamente previsto, un rinvio alla presente Convenzione o ad una delle sue parti comprende un rinvio agli allegati che vi si riferiscono.
Art. 319. Depositario.
1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario della presente Convenzione e degli emendamenti alla stessa.
2. In aggiunta alle sue funzioni di depositario il Segretario generale:
a) rapporto a tutti gli Stati contraenti, all'Autorità ed alle organizzazioni internazionali competenti sulle questioni di carattere generale che sono sorte a proposito della presente Convenzione;
b) all'Autorità le ratifiche, conferme formali ed adesioni alla presente Convenzione e gli emendamenti alla stessa, nonché le denunce della presente Convenzione;
c) agli Stati contraenti gli accordi conclusi conformemente all'articolo 311, 4;
d) tra gli Stati contraenti, per la ratifica o l'adesione, gli emendamenti adottati conformemente alla presente Convenzione;
e) convoca le riunioni necessarie degli Stati contraenti conformemente alla presente Convenzione.
3. a) Il Segretario generale trasmette inoltre agli osservatori di cui all'articolo 156:
i) i rapporti previsti al numero 2, lettera a);
ii) le notifiche previste al numero 2, b) e c); e
iii) i testi degli emendamenti previsti al numero 2, d), per loro informazione.
b) Segretario generale invita, inoltre, quegli osservatori a partecipare in tale qualità alle riunioni degli Stati contraenti di cui al numero 2, c).
Art. 320. Testi autentici.
L'originale della presente Convenzione, del quale i testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, è depositato, tenuto conto dell'articolo 305, 2, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
In fede di ciò, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Montego Bay, il dieci dicembre millenovecentottantadue.
Allegati
(Omissis)