§ 3.2.49 - L.R. 3 gennaio 1985, n. 7.
Modifiche alla L.R. 2 marzo 1981, n. 16 ed altre norme in materia agricola.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:03/01/1985
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Gli artt. 1, 7 e 13 della L.R. 2 marzo 1981, n. 16, sono abrogati.
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Il contributo di cui all'articolo precedente per quanto riguarda le cooperative agricole e le associazioni di produttori, riconosciute queste ultime ai sensi della L. 27 luglio 1967, n. 622, che [...]
Art. 4.      L'IRCAC è autorizzato a concedere il contributo interessi su finanziamenti bancari di durata non superiore a mesi dodici da computarsi ai tassi agrari vigenti in favore dei consorzi costituiti [...]
Art. 5.      In applicazione del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio del 15 febbraio 1977 e successive modifiche, integrazioni e proroghe ed in attuazione del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218, a partire [...]
Art. 6.      A partire dal 1° gennaio 1985 i programmi con la indicazione dei progetti e dei relativi investimenti, da trasmettere al FEOGA, sono sottoposti al preventivo parere della Commissione legislativa [...]
Art. 7.      Al fine di coordinare e razionalizzare le iniziative relative agli impianti associativi per le attività di lavorazione, trasformazione, commercializzazione e vendita collettiva dei prodotti [...]
Art. 8.      Possono accedere agli aiuti previsti dall'art. 7 le cooperative agricole e loro consorzi, le associazioni di produttori agricoli riconosciute giuridicamente e gli enti associativi in cui le [...]
Art. 9.      Per le finalità degli artt. 18 e 24 della L.R. 5 agosto 1982, n. 86, e con le modalità dell'art. 12 della L.R. 21 agosto 1984, n. 51, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di [...]
Art. 10.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere alle cooperative agricole e loro consorzi, nei cinque anni successivi al completamento delle opere finanziate a [...]
Art. 11.      Nei casi in cui non hanno trovato alcuna applicazione le norme previste dall'art. 36 della L.R. 12 agosto 1980, n. 83, può essere concesso un contributo integrativo corrispondente ai maggiori [...]
Art. 12.      L'art. 9 della L.R. 2 marzo 1981, n. 16 e gli artt. 4 e 5 della L.R. 5 agosto 1982, n. 87, si applicano in quanto compatibili con le norme previste dall'art. 12 della L.R. 21 agosto 1984, n. 51.
Art. 13.      A parziale modifica ed integrazione delle disposizioni previste dall'art. 16 della L. 1 agosto 1981, n. 423, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un [...]
Art. 14.      I mutui di cui al precedente articolo, nella misura e con le modalità ivi previste, sono estensibili a quelle cooperative agricole che nel quinquennio 1980-84 hanno sostenuto oneri derivanti da [...]
Art. 15.      Alle cooperative e loro consorzi e alle associazioni che posseggono i requisiti per l'ammissibilità alle provvidenze di cui agli artt. 18, 19 e 20 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, all'art. 11 [...]
Art. 16.      Per le finalità previste dall'art. 27 della L.R. 6 maggio 1981, n. 97, è autorizzato il limite quinquennale di impegno di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.
Art. 17.      (Omissis)
Art. 18.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese occorrenti per assicurare l'esecuzione dei compiti e delle attività riguardanti il servizio per la [...]
Art. 19.      Per far fronte alla esecuzione di opere per interventi urgenti nel settore della sistemazione idraulico-forestale, è autorizzata l'utilizzazione delle somme disponibili sul cap. 56913 per l'anno [...]
Art. 20.      Il fondo di rotazione dell'ESA è autorizzato ad utilizzare, per le finalità di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. 13 dicembre 1983, n. 116, le proprie disponibilità, come riduzione di previsioni [...]
Art. 21.      (Omissis)
Art. 22.      L'onere di lire 95.950 milioni per il triennio 1984-1986, di cui lire 5.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1984, derivante dall'applicazione della presente legge, trova riscontro [...]
Art. 23.      In dipendenza delle disposizioni dei precedenti articoli, nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 24.      Sugli stanziamenti autorizzati dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1984, l'Amministrazione è autorizzata ad assumere impegni entro il 31 gennaio 1985.
Art. 25.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 3.2.49 - L.R. 3 gennaio 1985, n. 7.

Modifiche alla L.R. 2 marzo 1981, n. 16 ed altre norme in materia agricola.

(G.U.R. 5 gennaio 1985, n. 1).

 

Art. 1.

     Gli artt. 1, 7 e 13 della L.R. 2 marzo 1981, n. 16, sono abrogati.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     Il contributo di cui all'articolo precedente per quanto riguarda le cooperative agricole e le associazioni di produttori, riconosciute queste ultime ai sensi della L. 27 luglio 1967, n. 622, che abbiano intrapreso in proprio e a favore dei propri associati il servizio di sterilizzazione dei terreni, è calcolato su una spesa ammissibile comprendente il costo della materia prima maggiorato forfettariamente del 70%.

 

     Art. 4.

     L'IRCAC è autorizzato a concedere il contributo interessi su finanziamenti bancari di durata non superiore a mesi dodici da computarsi ai tassi agrari vigenti in favore dei consorzi costituiti tra cooperative cantine sociali che abbiano sede nel territorio della Regione siciliana al fine di consentire lo svolgimento delle attività connesse alla valorizzazione delle produzioni vinicole isolane.

     Non possono accedere alle provvidenze di cui al presente articolo i consorzi che intendono commercializzare prodotti vinicoli provenienti da cantine sociali non aderenti.

     Per le modalità operative si applica, per quanto compatibile, il regolamento delle operazioni dell'IRCAC.

     L'art. 25 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, l'art. 6 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198 e gli artt. 2 e 11 della L.R. 2 marzo 1981, n. 16, sono abrogati.

 

     Art. 5.

     In applicazione del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio del 15 febbraio 1977 e successive modifiche, integrazioni e proroghe ed in attuazione del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218, a partire dai programmi trasmessi al FEOGA nell'anno 1983, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un contributo ad integrazione di quello concesso sulla spesa ammessa dal medesimo fondo comunitario, entro i limiti consentiti dal predetto regolamento comunitario.

     Ai fini della determinazione della spesa ammissibile per l'attuazione degli interventi previsti dal precedente comma, si applicano i prezziari per le opere pubbliche adottati nella Regione e vigenti all'atto dell'invio del parere da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste agli organi comunitari.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di lire 7.000 milioni. Per gli esercizi finanziari successivi il relativo onere sarà determinato a termini dell'art. 4, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 6.

     A partire dal 1° gennaio 1985 i programmi con la indicazione dei progetti e dei relativi investimenti, da trasmettere al FEOGA, sono sottoposti al preventivo parere della Commissione legislativa per l'agricoltura dell'Assemblea regionale.

     L'art. 9 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, è abrogato.

 

     Art. 7.

     Al fine di coordinare e razionalizzare le iniziative relative agli impianti associativi per le attività di lavorazione, trasformazione, commercializzazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare nel triennio 1985-1987 programmi di interventi, sulla base di direttive operative annuali che fissano i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti.

     Al finanziamento dei programmi si provvede con gli stanziamenti disposti dalla legislazione regionale e le assegnazioni statali per gli interventi di cui al primo comma.

     Ai fini dell'attuazione dei programmi si terrà conto anche delle iniziative realizzabili con finanziamenti del FEOGA e dello Stato.

     Le direttive operative di cui al primo comma, approvate dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione, costituiscono il quadro di riferimento per l'attuazione degli interventi.

     Gli enti e gli organismi di cui al successivo art. 8 possono presentare le richieste di massima entro 60 giorni successivi alla pubblicazione delle direttive nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

     Ferme restando le misure e le modalità degli aiuti previsti dall'art. 12 della L.R. 21 agosto 1984, n. 51, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determina annualmente le somme occorrenti per l'attuazione degli interventi per ciascuno degli esercizi sopra indicati.

     Sulla base delle disponibilità annuali di spesa, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni professionali ed associative dei produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone il piano annuale delle iniziative ammissibili a finanziamento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale previo parere della Commissione legislativa per l'agricoltura dell'Assemblea regionale.

     Delle iniziative ammesse è data comunicazione agli organismi associativi che, entro i successivi 60 giorni dalla data di comunicazione, debbono completare, pena la esclusione dal finanziamento, la richiesta di cui al quinto comma con tutti gli atti progettuali esecutivi e la documentazione di rito.

 

     Art. 8.

     Possono accedere agli aiuti previsti dall'art. 7 le cooperative agricole e loro consorzi, le associazioni di produttori agricoli riconosciute giuridicamente e gli enti associativi in cui le cooperative, i consorzi e le associazioni riconosciute dei produttori agricoli siano soci maggioritari.

     Ai fini della determinazione della spesa ammissibile i costi unitari non possono superare quelli previsti dai prezziari di cui all'art. 31 della L.R. 10 agosto 1978, n. 35, ai quali si applica una riduzione del 10%.

     Per tenere conto degli incrementi di costi intervenuti dopo il provvedimento di concessione, si applica la disposizione recata dall'art. 36 della L.R. 12 agosto 1980, n. 83, mentre per la determinazione della spesa ammissibile riguardante quanto non trova diretto riscontro nelle voci dei suddetti prezziari si applicano le norme previste dall'art. 32 della L.R. 12 agosto 1980, n. 83.

     Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, può essere anticipato in favore dei beneficiari il 30% dell'ammontare del contributo ammesso, previa prestazione da parte dei beneficiari medesimi di idonea garanzia assicurativa o fidejussoria. Detta anticipazione è erogata previa presentazione dell'attestazione di inizio lavori o di acquisto forniture.

     L'erogazione del contributo in conto capitale può avvenire sulla base di successivi stati di avanzamento dei lavori non inferiori al 20% dell'investimento ammesso a contributo.

     L'intera documentazione di spesa deve consistere in fatture e documentazione fiscalmente regolari, in originale quietanzato.

     Nel corso dei tre anni successivi al collaudo finale, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è tenuto a verificare il grado di utilizzazione dell'impianto oggetto dell'intervento; qualora dovesse accertarsi l'inattività dell'impianto che ha usufruito dell'aiuto o una sua utilizzazione, mediamente nel triennio, inferiore ad un terzo della potenzialità lavorativa, la Amministrazione regionale procederà al recupero totale o parziale delle agevolazioni erogate, sentita la competente commissione dell'Assemblea regionale, nonché ad attivare le eventuali iniziative previste dalla vigente legislazione in materia di vigilanza e tutela della cooperazione.

 

     Art. 9.

     Per le finalità degli artt. 18 e 24 della L.R. 5 agosto 1982, n. 86, e con le modalità dell'art. 12 della L.R. 21 agosto 1984, n. 51, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di lire 40.000 milioni, di cui lire 9.000 milioni per l'art. 18 e lire 31.000 milioni per l'art. 24.

     Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzato il limite d'impegno ventennale di lire 4.000 milioni per l'anno 1985, per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di durata ventennale, contratti a norma della L. 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, per la parte eccedente l'ammontare delle provvidenze in conto capitale.

     Per l'utilizzazione delle somme previste dal presente articolo, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le organizzazioni professionali ed associative dei produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale, redige un apposito programma, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Tale programma, con l'indicazione delle iniziative ammissibili a finanziamento, è sottoposto a preventivo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale ed approvato dalla Giunta regionale.

     Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si applica il disposto dei commi secondo e successivi dell'art. 8.

 

     Art. 10.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere alle cooperative agricole e loro consorzi, nei cinque anni successivi al completamento delle opere finanziate a norma degli artt. 5, 7, 8 e 9, un aiuto una tantum per favorire il funzionamento amministrativo della nuova organizzazione produttiva.

     Tale aiuto, decrescente nei cinque anni, è calcolato forfettariamente sulla base della produzione annuale commercializzata dell'organismo associato e non può superare rispettivamente il 5%, il 4%, il 3%, il 2% e l'1% del valore della suddetta produzione.

     Ai fini della determinazione del contributo di cui al precedente comma, sono esclusi i prodotti oggetto delle azioni di ritiro effettuate a norma dell'art. 18 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 e delle operazioni di distillazione dei prodotti vinicoli finanziate dal regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 e successive modifiche. Sono tuttavia ammessi i prodotti vinicoli avviati alle distillazioni obbligatorie a norma del medesimo regolamento CEE.

     Il suddetto aiuto può essere concesso, una sola volta per ciascuno organismo associativo, a condizione:

     - che l'impianto utilizzi in ciascuno dei cinque anni almeno il 60% della complessiva capacità lavorativa;

     - che la commercializzazione venga effettuata nell'ambito di programmi predisposti da organismi associativi di secondo o terzo grado.

     Per i consorzi ai quali aderiscano cooperative che usufruiscano del medesimo aiuto, il contributo va commisurato al valore dei prodotti al netto dei conferimenti delle medesime cooperative.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1985.

     Per i successivi esercizi finanziari si provvederà a termini dell'art. 4, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 11.

     Nei casi in cui non hanno trovato alcuna applicazione le norme previste dall'art. 36 della L.R. 12 agosto 1980, n. 83, può essere concesso un contributo integrativo corrispondente ai maggiori oneri determinatisi nel periodo intercorrente tra l'emanazione del provvedimento di ammissione al finanziamento e l'emanazione di quello per l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori, ancorché collaudati.

     A tal fine, e con le modalità previste dal sopra richiamato art. 36, si terrà conto dei costi unitari determinati ai sensi del secondo comma dell'art. 8.

     Non possono comunque essere presi in considerazione eventuali maggiori oneri riferibili a variazioni nei costi unitari intervenute successivamente alla data fissata per l'ultimazione dei lavori.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1985, la spesa di lire 1.000 milioni.

 

     Art. 12.

     L'art. 9 della L.R. 2 marzo 1981, n. 16 e gli artt. 4 e 5 della L.R. 5 agosto 1982, n. 87, si applicano in quanto compatibili con le norme previste dall'art. 12 della L.R. 21 agosto 1984, n. 51.

 

     Art. 13.

     A parziale modifica ed integrazione delle disposizioni previste dall'art. 16 della L. 1 agosto 1981, n. 423, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un concorso negli interessi su mutui ventennali che saranno stipulati da cooperative agricole e zootecniche e loro consorzi per la trasformazione di passività onerose, documentate, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e derivanti da investimenti effettuati nel quinquennio 1980-84 e concernenti anche singoli interventi relativi alla realizzazione, ampliamento e ammodernamento dei loro impianti e connesse infrastrutture nonché acquisti di attrezzature, purché gli interventi e/o gli acquisti di che trattasi non siano stati assistiti da finanziamenti pubblici di qualsiasi tipo.

     Ai mutui di cui al precedente comma si applicano le disposizioni previste dal secondo e quarto comma dell'art. 16 della L. 1 agosto 1981, n. 423.

     La dimostrazione degli investimenti effettuati deve essere sostenuta da regolari fatture e dalla documentazione di rito.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti recati, quali limiti di impegno, dai capitoli 55648, 55649 e 55650 del bilancio della Regione.

 

     Art. 14.

     I mutui di cui al precedente articolo, nella misura e con le modalità ivi previste, sono estensibili a quelle cooperative agricole che nel quinquennio 1980-84 hanno sostenuto oneri derivanti da prestiti bancari a tasso ordinario per il prefinanziamento di contributi in conto capitale o di mutui concessi dalla pubblica amministrazione per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti collettivi per il conferimento, la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

     Per le finalità previste dal presente articolo, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1985, il limite di impegno ventennale di lire 200 milioni.

 

     Art. 15.

     Alle cooperative e loro consorzi e alle associazioni che posseggono i requisiti per l'ammissibilità alle provvidenze di cui agli artt. 18, 19 e 20 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, all'art. 11 della L.R. 3 febbraio 1981, n. 10, all'art. 16 della L.R. 12 agosto 1980, n. 83, all'art. 14 della L.R. 2 marzo 1981, n. 16 ed all'art. 22 della L.R. 5 agosto 1982, n. 87 e loro modificazioni e integrazioni, e che in una o più annate agrarie, in tutto o in parte, non hanno potuto fruire, per qualsiasi causa, delle sopradette provvidenze, I'IRCAC è autorizzato a rimborsare, su istanza documentata degli stessi organismi, una somma pari alla differenza tra l'ammontare degli interessi effettivamente pagati all'istituto di credito che ha concesso i finanziamenti per le finalità previste dalle predette norme e quello del 7,5% risultante dalla applicazione delle vigenti disposizioni di cui all'art. 24 della L.R. 5 agosto 1982, n. 87, in materia di credito agrario di esercizio.

     Per le finalità di cui al precedente comma il fondo di cui all'art. 34 della L.R. 13 dicembre 1983, n. 119, è ulteriormente incrementato di lire 3.000 milioni.

     In alternativa al rimborso di cui al primo comma, gli organismi cooperativi consortili e associativi interessati possono chiedere ed ottenere dall'IRCAC mutui di durata non superiore ad anni 5 al tasso di interesse del 7,50%, il cui ammontare non può superare il quadruplo dell'eventuale importo del rimborso.

     Per le finalità di cui al precedente comma il fondo di rotazione dell'IRCAC è incrementato della somma di lire 9.000 milioni per l'esercizio finanziario 1985.

 

     Art. 16.

     Per le finalità previste dall'art. 27 della L.R. 6 maggio 1981, n. 97, è autorizzato il limite quinquennale di impegno di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

     Per la concessione dei prestiti si applicano anche le norme di cui all'art. 24 della L.R. 5 agosto 1982, n. 87.

 

     Art. 17.

     (Omissis) [3].

     (Omissis) [3].

     Nel primo comma dell'art. 21 della L.R. 30 maggio 1984, n. 36, sono abrogate le parole: «e la grandine» e: «il contributo si applica anche all'acquisto di razzi antigrandine».

     (Omissis) [3].

     (Omissis) [3].

 

     Art. 18.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese occorrenti per assicurare l'esecuzione dei compiti e delle attività riguardanti il servizio per la corresponsione dell'aiuto comunitario al grano duro, ivi comprese le spese postali e di dattilografia, nonché quelle per l'acquisto di idonee attrezzature necessarie per la relativa elaborazione elettronica dei dati e per la concessione e liquidazione dell'aiuto comunitario.

     Fino a quando la Regione non si sarà dotata di adeguate attrezzature, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato, altresì, a sostenere le spese per garantire il servizio di elaborazione dati di cui al comma precedente mediante la stipula di convenzioni con amministrazioni pubbliche o con enti di diritto pubblico, alle quali si applica il disposto dell'art. 16 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24 e successive modifiche, nonché dell'art. 4 della L.R. 6 marzo 1976, n. 20.

     Le somme rimborsate dall'AIMA per le spese di cui al presente articolo saranno versate in entrata al bilancio della Regione siciliana.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di lire 550 milioni.

     L'onere ricadente negli esercizi finanziari successivi sarà determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 19.

     Per far fronte alla esecuzione di opere per interventi urgenti nel settore della sistemazione idraulico-forestale, è autorizzata l'utilizzazione delle somme disponibili sul cap. 56913 per l'anno finanziario 1984.

 

     Art. 20.

     Il fondo di rotazione dell'ESA è autorizzato ad utilizzare, per le finalità di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. 13 dicembre 1983, n. 116, le proprie disponibilità, come riduzione di previsioni operative, che si riferiscono allo stanziamento disposto dall'art. 31 della L.R. 5 agosto 1982, n. 86.

 

     Art. 21.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 22.

     L'onere di lire 95.950 milioni per il triennio 1984-1986, di cui lire 5.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1984, derivante dall'applicazione della presente legge, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 55.950 milioni, codice 06.78 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi», e quanto a lire 40.000 milioni, di cui al primo comma dell'art. 9, nelle disponibilità (parte) delle assegnazioni dello Stato di cui all'art. 1 della L. 1° luglio 1977, n. 403 e successive integrazioni, relative agli anni 1982 e 1983.

     All'onere di lire 5.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1984, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 23.

     In dipendenza delle disposizioni dei precedenti articoli, nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 24.

     Sugli stanziamenti autorizzati dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1984, l'Amministrazione è autorizzata ad assumere impegni entro il 31 gennaio 1985.

     L'Amministrazione è altresì autorizzata ad assumere impegni entro il predetto termine, sullo stanziamento del cap. 14227 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1984.

 

     Art. 25.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce art. 1 L.R. 16 agosto 1974, n. 37.

[3] Comma abrogato con art. 22 L.R. 11 maggio 1993, n. 15.

[3] Comma abrogato con art. 22 L.R. 11 maggio 1993, n. 15.

[3] Comma abrogato con art. 22 L.R. 11 maggio 1993, n. 15.

[3] Comma abrogato con art. 22 L.R. 11 maggio 1993, n. 15.

[2] Modifica art. 8 L.R. 14 giugno 1983, n. 59.