§ 2.13.23 - L.R. 15 maggio 1991, n. 31.
Universiadi estive 1997.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.13 sport
Data:15/05/1991
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Spese per le Universiadi.
Art. 3.  Comitato promotore.
Art. 4.  Comitato organizzatore.
Art. 5.  Strutture ed impianti.
Art. 6.  Disposizioni finanziarie.


§ 2.13.23 - L.R. 15 maggio 1991, n. 31.

Universiadi estive 1997.

(G.U.R. n. 25 del 18 maggio 1991)

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. La presente legge definisce i soggetti e le procedure per avviare la promozione e l'organizzazione delle Universiadi estive 1997 in Sicilia e la programmazione degli interventi per la realizzazione di strutture sportive e ricettive.

 

     Art. 2. Spese per le Universiadi.

     1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a sostenere le spese per consentire la candidatura della Sicilia allo svolgimento delle Universiadi estive 1997, nonchè trasferire al Centro universitario sportivo italiano (CUSI) le somme necessarie richieste dalla Federazione internazionale degli sports universitari (FISU) [1].

     2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 1991, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni.

 

     Art. 3. Comitato promotore. [2]

     1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, sono istituiti il Comitato promotore ed il Comitato organizzatore delle Universiadi estive 1997 in Sicilia. Ciascuno dei comitati, nella prima riunione, approva il regolamento inerente all'attività da svolgere.

     2. Il Comitato promotore ha il compito di:

     a) avanzare la candidatura della Sicilia al Centro universitario sportivo italiano (C.U.S.I.) per la presentazione della domanda alla competente sede internazionale della Federazione internazionale sport universitario (F.I.S.U.);

     b) promuovere l'azione pubblicitaria per le Universiadi estive 1997;

     c) esprimere parere sulle iniziative per le quali l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ritenga di interpellarlo.

     3. Il comitato promotore è così composto:

     a) dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, presidente;

     b) dal direttore regionale per il turismo, componente;

     c) dal delegato regionale del Centro universitario sportivo italiano (C.U.S.I.), componente;

     d) dal delegato regionale del C.O.N.I., componente;

     e) da un funzionario dirigente in servizio presso la Presidenza della Regione siciliana, componente;

     f) da un funzionario dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, componente.

     4. Svolge le funzioni di segretario un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

 

     Art. 4. Comitato organizzatore.

     1. Il Comitato organizzatore, di cui all'articolo 3, ha il compito di organizzare i giochi mondiali delle Universiadi estive 1997 in Sicilia e di fornire assistenza tecnica e logistica ai componenti delle delegazioni iscritte a partecipare ai giochi.

     2. Il Comitato organizzatore assume le direttive per l'organizzazione delle Universiadi estive 1997 in Sicilia del Centro universitario sportivo italiano (C.U.S.I.) e dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

     3. Il Comitato organizzatore, nominato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, è composto da:

     a) l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, presidente;

     b) un rappresentante del Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI), vicepresidente;

     c) il direttore regionale per il turismo dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;

     d) quattro funzionari regionali, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, designati rispettivamente dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

     e) il delegato regionale del CUSI;

     f) i delegati dei CUSI di Palermo, Catania e Messina;

     g) il delegato regionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

     h) due esperti, uno in materia di impianti sportivi ed uno in materia di attività sportive, nominati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti d'intesa con il CUSI ed il CONI sulla base di terne rispettivamente proposte dai due organismi anzidetti;

     i) due esperti, uno in materia di turismo ed uno in materia di urbanistica, nominati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti su rose di nomi proposte dalle Università siciliane;

     l) i Rettori delle Università di Palermo, Catania e Messina;

     m) i presidenti delle Opere universitarie di Palermo, Catania e Messina;

     n) il Presidente dell'Unione province siciliane;

     o) un funzionario dell'Assessorato regionale del turismo, le comunicazioni e i trasporti, con funzione di segretario, senza diritto di voto [3];

     p) i sindaci dei comuni di Catania, Messina e Palermo [3]a;

     q) i presidenti delle province regionali di Catania, Messina e Palermo [3]a.

     r) i delegati provinciali del CONI delle città di Palermo, Catania e Messina [3]b;

     s) l'Avvocato distrettuale dello Stato di Palermo o suo delegato [3]b.

     4. Svolge le funzioni di segretario un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

 

     Art. 5. Strutture ed impianti.

     1. Dopo l'accettazione della candidatura della Sicilia, quale sede delle Universiadi estive 1997, da parte della Federazione internazionale sport universitario, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a provvedere alla realizzazione di impianti sportivi e strutture ricettive ed alle spese di organizzazione e di pubblicità connesse alle dette Universiadi.

     2. (Omissis) [4].

 

     Art. 6. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla spesa di lire 5.000 milioni, autorizzata dalla presente legge, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     2. La predetta spesa trova altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09 «Finanziamenti di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza».

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 78 della L.R. 11 maggio 1993, n. 15.

[2] Comitato soppresso dall'art. 2 della L.R. 26 ottobre 1993, n. 29.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 26 ottobre 1993, n. 29.

[3]3a Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 23 maggio 1994, n. 16.

[3]3a Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 23 maggio 1994, n. 16.

[3]3b Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 26 ottobre 1996, n. 29, come modificato dall'art. 18 della L.R. 6 aprile 1996, n. 27.

[3]3b Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 26 ottobre 1996, n. 29, come modificato dall'art. 18 della L.R. 6 aprile 1996, n. 27.

[4] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 26 ottobre 1993, n. 29.