Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura: interventi generali |
Data: | 01/08/1990 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ai consorzi ed organismi costituiti a norma e per le finalità degli articoli 10 e 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è [...] |
Art. 1 bis. |
Art. 2. 1. Il contributo di cui all'articolo 1, elevato sino al 90 per cento della spesa sostenuta per il pagamento del premio assicurativo, è esteso ai consorzi e organismi di cui all'articolo 1 che [...] |
Art. 3. 1. Per le iniziative previste dall'articolo 1, comma 1, I'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un'anticipazione pari al 30 per cento dei ruoli esattoriali [...] |
Art. 4. 1. Le tariffe e le condizioni di polizza per i contratti di assicurazione previsti dagli articoli 1, comma 2, e 2, sono approvate dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste di [...] |
Art. 5. 1. Agli organismi di difesa di cui all'articolo 1 l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere, su istanza, contributi per consentire un'adeguata struttura [...] |
Art. 6. 1. La concessione dei contributi previsti dagli articoli 1 e 2 esclude l'erogazione di qualsiasi intervento per danni causati da eventi metereologici coperti dalle assicurazioni di cui alla [...] |
Art. 7. 1. Le provvidenze regionali in materia di agricoltura e foreste vengono concesse prioritariamente alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e/o da eccezionali avversità atmosferiche [...] |
Art. 8. 1. Per fare fronte tempestivamente alle specifiche situazioni di emergenza derivanti da avversità atmosferiche e da calamità naturali, con particolare riferimento alla siccità in corso, è [...] |
Art. 9. 1. Al fine di consentire la definizione del secondo corso di formazione e specializzazione di cento giovani che intendono dedicarsi alle attività di assistenza tecnica e di promozione agricola, [...] |
Art. 10. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 1989, n. 3, che modificano le previsioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, decorrono [...] |
Art. 11. 1. All'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi: |
Art. 12. 1. I centri di zona di meccanizzazione agricola e lotta antiparassitaria dell'Ente di sviluppo agricolo sono considerati impianti collettivi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della [...] |
Art. 13. 1. Per le finalità degli articoli 1, 2, 3 e 5 è autorizzata per il triennio 1990-1992, la seguente spesa: |
Art. 14. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 3.2.94 - L.R. 1 agosto 1990, n. 13.
Interventi in favore degli organismi di difesa delle colture ed altre norme in materia agricola.
(G.U.R. n. 37 del 4 agosto 1990)
TITOLO I
Interventi in favore degli organismi di difesa
1. Ai consorzi ed organismi costituiti a norma e per le finalità degli articoli 10 e 11 della
2. Analogo contributo è concesso ai consorzi ed organismi che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, della
3. Le colture agricole di cui al comma 2 sono determinate annualmente con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei consorzi di difesa delle produzioni, costituiti e ricostituiti ai sensi della
2. L'erogazione del contributo avverrà dopo l'approvazione dei conti consuntivi dell'anno di competenza effettuata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dietro presentazione di specifica domanda da parte dei consorzi di difesa delle produzioni.
3. L'Amministrazione regionale è parimenti autorizzata ad anticipare a favore dei medesimi consorzi di difesa il 50 per cento degli importi dei ruoli esattoriali approvati dall'Intendenza di finanza. Le somme così anticipate saranno recuperate dall'Amministrazione regionale all'atto dell'erogazione del contributo.
4. In presenza di contratti assicurativi per i quali sia prevista la concessione del contributo pubblico di cui al presente articolo è esclusa qualsiasi altra forma di contributo regionale a fondo perduto a favore degli operatori agricoli per danni causati dagli stessi eventi.
5. L'onere annuo derivante dall'applicazione del presente articolo grava sulle disponibilità del capitolo 15715.
1. Il contributo di cui all'articolo 1, elevato sino al 90 per cento della spesa sostenuta per il pagamento del premio assicurativo, è esteso ai consorzi e organismi di cui all'articolo 1 che stipulano contratti di assicurazione contro i danni, superiori al 35 per cento della produzione media annuale, arrecati dallo scirocco, da venti ciclonici, da prolungate siccità e da altri eventi calamitosi non previsti dall'articolo 11 della
2. Il contributo previsto dal comma 1 può essere altresì erogato per polizze assicurative per danni alle strutture produttive, ivi compresi gli apprestamenti serricoli.
3. Il contributo per la stipula di contratti assicurativi nella misura del 90 per cento della spesa sostenuta è esteso ai singoli produttori [2].
4. Alla liquidazione ed al pagamento del contributo previsto dal comma 3 provvede l'Ispettorato competente per provincia previa presentazione della copia autenticata della polizza assicurativa [2].
Per le finalità previste dal presente comma è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 15.000 milioni [2].
1. Per le iniziative previste dall'articolo 1, comma 1, I'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un'anticipazione pari al 30 per cento dei ruoli esattoriali consortili resi esecutivi dalla Intendenza di finanza competente per territorio.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è elevata al 65 per cento per le iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2.
3. Il conguaglio dei contributi stabiliti agli articoli 1 e 2 è effettuato, tenuto conto dell'aiuto concesso dallo Stato a norma dell'articolo 10 della
1. Le tariffe e le condizioni di polizza per i contratti di assicurazione previsti dagli articoli 1, comma 2, e 2, sono approvate dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste di concerto con l'Assessore regionale per l'industria entro il 31 gennaio di ogni anno, sentite le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli rappresentate nel CNEL.
1. Agli organismi di difesa di cui all'articolo 1 l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere, su istanza, contributi per consentire un'adeguata struttura organizzativa nella misura di lire 50.000 per associato fino ad un massimo di lire 50 milioni per il primo anno, nella misura di lire 30.000 per associato fino ad un massimo di 30 milioni per il secondo anno, nella misura di lire 20.000 per associato fino ad un massimo di lire 20 milioni per il terzo anno.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi agli organismi di difesa costituiti in Sicilia al momento dell'entrata in vigore della presente legge nonché a quelli riconosciuti successivamente.
3. (Omissis) [3].
1. La concessione dei contributi previsti dagli articoli 1 e 2 esclude l'erogazione di qualsiasi intervento per danni causati da eventi metereologici coperti dalle assicurazioni di cui alla presente legge.
1. Le provvidenze regionali in materia di agricoltura e foreste vengono concesse prioritariamente alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e/o da eccezionali avversità atmosferiche accertate dal competente Ispettorato provinciale per l'agricoltura ai sensi della vigente normativa statale.
TITOLO II
Altre norme in materia agricola
1. Per fare fronte tempestivamente alle specifiche situazioni di emergenza derivanti da avversità atmosferiche e da calamità naturali, con particolare riferimento alla siccità in corso, è avviata una sistematica e permanente azione di monitoraggio sull'andamento delle colture e sullo stato delle strutture e dei fattori produttivi.
2. Le rilevazioni e la relativa elaborazione dei dati sono effettuate dalle sezioni operative e periferiche della assistenza tecnica.
3. Tenuto conto della carenza di personale in rapporto all'esigenza di assistenza tecnica e divulgazione agricola dell'agricoltura regionale e della conseguente difficoltà alla realizzazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, i partecipanti al secondo corso di formazione e specializzazione di cui all'articolo 13 della
4. L'immissione in ruolo ha luogo, in relazione al titolo di studio valutato per l'ammissione ai corsi, sulla base di distinte graduatorie comprendenti rispettivamente, per l'accesso alla qualifica di dirigente tecnico, i partecipanti ai corsi in possesso di diploma di laurea e, per l'accesso alla qualifica di assistente tecnico, i partecipanti ai corsi in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.
5. Le graduatorie sono redatte sulla base del punteggio conseguito alla conclusione dei corsi; a parità di punteggio si applicano le preferenze previste dalle disposizioni vigenti per l'accesso all'impiego regionale.
6. Il personale di cui al comma 3 può essere immesso subito in servizio, sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.
7. Coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo nel termine stabilito sono esclusi dalla nomina in ruolo.
8. Sono in ogni caso esclusi dalla nomina in ruolo, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.
1. Al fine di consentire la definizione del secondo corso di formazione e specializzazione di cento giovani che intendono dedicarsi alle attività di assistenza tecnica e di promozione agricola, di cui all'articolo 13 della
2. Il contributo di cui all'articolo 2 della
1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della
1. All'articolo 1 della
(Omissis).
1. I centri di zona di meccanizzazione agricola e lotta antiparassitaria dell'Ente di sviluppo agricolo sono considerati impianti collettivi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della
1. Per le finalità degli articoli 1, 2, 3 e 5 è autorizzata per il triennio 1990-1992, la seguente spesa:
1990 1991 1992 |
(in milioni di lire) |
|
Artt. 1, 2 e 3 6.000 25.000 25.000 |
Art. 5 1.000 1.000 1.000 |
2. Per le finalità dell'articolo 8, alla relativa spesa, quantificata per il 1990 in lire 1.200 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 14001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.
3. Per le finalità dell'articolo 9, alla relativa spesa, quantificata limitatamente all'anno 1990 in lire 550 milioni, si fa fronte con la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 14208 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.
4. Per le finalità dell'articolo 10, alla relativa spesa, quantificata in lire 5.000 milioni per il 1990, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 55664 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.
5. Per le finalità dell'articolo 11, alla relativa spesa quantificata per il 1990 in lire 1.000 milioni si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21108 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.
6. All'onere di lire 7.000 milioni, previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 5 e ricadente nell'esercizio finanziario 1990, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi successivi al triennio 1990-1992 le relative spese saranno determinate a norma dell'articolo 4, secondo comma, della
7. La nuova spesa di lire 59.000 complessivamente autorizzata dalla presente legge per il triennio 1990-1992, trova riscontro altresì nel bilancio pluriennale della Regione - Progetto strategico C - Consolidamento ed ampliamento della base produttiva, codice 03.05.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1, della
[2] Comma aggiunto con art. 18
[2] Comma aggiunto con art. 18
[2] Comma aggiunto con art. 18
[3] Comma abrogato con art. 8