Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà |
Data: | 09/08/1988 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per far fronte ai maggiori costi determinati, a causa della grave situazione di siccità, dagli eccezionali consumi di energia elettrica per il sollevamento e la distribuzione di acqua [...] |
Art. 2. 1. Alle aziende singole e associate che hanno subito danni a causa degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e degli eccessi termici della primavera-estate 1988, si applicano le norme di cui [...] |
Art. 3. 1. Gli interventi di cui all'articolo 1 possono essere concessi limitatamente alle acque erogate per fini irrigui ai consorzi di bonifica, purché gli stessi riducano i relativi canoni [...] |
Art. 4. 1. Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 1 e 3 sono erogati direttamente all'Enel o altre aziende fornitrici che, ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono autorizzati ad [...] |
Art. 5. 1. Per l'attuazione della presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare convenzioni triennali con l'Enel e le altre aziende fornitrici. |
Art. 6. 1. Per le finalità dell'articolo 4 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 25.000 milioni. |
Art. 7. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.19.52 - L.R. 9 agosto 1988, n. 13.
Perequazione dei maggiori costi di energia elettrica in favore delle imprese agricole; provvedimenti relativi alla seconda conferenza regionale dell'agricoltura ed ulteriori provvidenze per danni derivanti da eventi calamitosi.
(G.U.R. n. 35 del 13 agosto 1988).
1. Per far fronte ai maggiori costi determinati, a causa della grave situazione di siccità, dagli eccezionali consumi di energia elettrica per il sollevamento e la distribuzione di acqua irrigua, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per tre campagne agrarie, ad iniziare dal 1988-1989 e comunque sino al ripristino delle condizioni di normalità, il contributo del 50 per cento sull'importo della fattura, al netto dell'IVA e degli altri oneri fiscali, per la fornitura di forza motrice alle aziende agricole, singole e associate, alle cooperative agricole o loro consorzi nonché ai consorzi irrigui che forniscono acqua per usi irrigui agli stessi associati.
2. Il contributo è altresì concesso alle aziende agricole e zootecniche, singole o associate, che per la fornitura di forza motrice abbiano stipulato contratto anche non stagionale [1].
3. Ove il contratto comprenda congiuntamente la fornitura di forza motrice per gli usi irrigui ed anche per gli usi aziendali, l'importo del contributo è fissato al 45 per cento [1].
1. Alle aziende singole e associate che hanno subito danni a causa degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e degli eccessi termici della primavera-estate 1988, si applicano le norme di cui al titolo V della
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 della
3. Gli aiuti di cui al comma 1 dell'articolo 5 della
4. Gli aiuti sono erogati previa presentazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di istanza corredata da certificazione rilasciata dai competenti veterinari comunali.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con parte delle disponibilità del fondo istituito ai sensi dell'articolo 23 della
6. Per gli anni successivi le dotazioni del fondo di cui al comma 5 saranno determinate a norma dell'articolo 4, secondo comma, della
7. All'onere di lire 15.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 8.000 milioni, con riduzione delle disponibilità del capitolo 55708, quanto a lire 500 milioni, con riduzione delle disponibilità del capitolo 55676, quanto a lire 2.500 milioni, con riduzione delle disponibilità del capitolo 55710 e, quanto a lire 4.000 milioni, con riduzione del capitolo 55709 del bilancio della Regione.
1. Gli interventi di cui all'articolo 1 possono essere concessi limitatamente alle acque erogate per fini irrigui ai consorzi di bonifica, purché gli stessi riducano i relativi canoni proporzionalmente al contributo ottenibile ed ottenuto.
2. La delibera relativa va trasmessa al competente ispettorato agrario, che esprime parere favorevole per l'ottenimento dei benefici contributivi.
1. Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 1 e 3 sono erogati direttamente all'Enel o altre aziende fornitrici che, ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono autorizzati ad effettuare in favore degli utenti aventi diritto le detrazioni nella misura prevista dall'articolo 1 all'atto stesso dell'emissione della fattura di fornitura.
2. Alla liquidazione del concorso finanziario in favore dell'Enel o altre aziende fornitrici provvede bimestralmente l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste [2] sulla base di appositi rendiconti prodotti nelle forme di legge.
1. Per l'attuazione della presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare convenzioni triennali con l'Enel e le altre aziende fornitrici.
1. Per le finalità dell'articolo 4 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 25.000 milioni.
2. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi saranno determinati a norma dell'articolo 4, secondo comma, della
3. Per le finalità dell'articolo 1 della
4. All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
5. Gli oneri autorizzati dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario in corso e quelli ricadenti negli esercizi successivi, valutati in lire 25.000 milioni, per le finalità dell'articolo 3, trovano altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 03.00Progetto strategico «C» Consolidamento ed ampliamento della base produttiva.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Comma aggiunto con art. 11
[1] Comma aggiunto con art. 11
[2] Così modificato con art. 18